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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/11/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Pasquale CRISTIANO presidente
- dott. Michele VIDETTA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 18/2020, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN EL
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. ES Controparte_1 C.F._2
Alliegro
APPELLATO
Oggetto: merito possessorio.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 9.3.2010, proponeva azione di reintegra nel possesso nei Controparte_1 confronti di , deducendo: di aver ricevuto in donazione dal padre ES Parte_1 nell'anno 1971, l'abitazione sita in Sala Consilina, Salita Guerrazzi n.3, censita al Fg. 46, part. 60, sub 4, piano 2; che a tale abitazione si era sempre acceduto attraverso il portone principale posto sulla scala esterna prospiciente via Salita Guerrazzi, attraversando un corridoio interno posto al primo piano e facente parte dell'unità immobiliare censita al Fg. 46, part. 60, sub 1, donata dal padre
ES all'altro figlio, , nel 1972; che tale accesso era sempre stato praticato nel Parte_1 tempo ed utilizzato, da ultimo, anche da che dal 10.4.2000 al dicembre 2009, aveva Persona_1 preso in locazione l'abitazione di che l'accesso all'immobile attraverso tale Controparte_1 corridoio interno era avvenuto anche successivamente, in data 6.1.2010, quando il si era ivi CP_1 recato assieme a -agente immobiliare cui si era rivolto al fine di reperire un nuovo Parte_2 conduttore-; che in data 4.3.2010, il ricorrente aveva constatato che il fratello Parte_1
aveva fatto sostituire la serratura del portone d'ingresso sito in Via Salita Guerrazzi e aveva
[...] altresì chiuso dall'interno la porta posta al termine del corridoio posto al primo piano, impedendogli in tal modo sia l'accesso alla casa di abitazione, sia al contatore Enel posto sulla parete perimetrale interna del corridoio in questione. Chiedeva la reintegrazione nel possesso vantato sul portone d'ingresso prospiciente via Salita Guerrazzi e nell'esercizio della servitù di passaggio sul corridoio posto al piano primo, necessaria per raggiungere l'abitazione di sua proprietà.
Si costituiva , contestando l'esistenza della servitù di passaggio, non Parte_1 evincibile dal contratto di donazione in favore del resistente e rappresentando che le due unità abitative (in precedenza costituenti un unico caseggiato) erano state dotate di ingressi autonomi per volontà del padre ES in vista della donazione ai figli, non essendovi necessità di attraversare il corridoio posto al primo piano per raggiungere l'abitazione posta al piano secondo;
affermava di aver sostituito la serratura nell'agosto del 2008, a seguito di effrazione del suddetto portone.
Istruita la fase sommaria con produzione documentale ed escussione di informatori, con ordinanza resa il 19.11.2010 e depositata il 25.11.2010, il ricorso veniva accolto, con ordine a Parte_1
di riconsegnare le chiavi del cancello posto sulla Salita Guerrazzi, sulla scala esterna in
[...] comune don proprietà e di consentire il passaggio attraverso il corridoio interno posto la Pt_3 primo piano dell'unità immobiliare distinta in catasto al Fg. 46, part. 60 sub 1, fino alla porta che conduce alla scala di accesso al secondo piano dell'immobile, con compensazione delle spese di lite.
2. Con istanza depositata in data 27.1.2011, chiedeva la prosecuzione del Parte_1 giudizio di merito, chiedendo la revoca dell'ordinanza interdittale e il rigetto della domanda di reintegra. Si costituiva , chiedendo la conferma dell'ordinanza interdittale. Controparte_1
3. Espletata l'istruttoria orale, con sentenza n. 186/2019, pubblicata il 9.11.2019, il Tribunale di
Lagonegro: - confermava l'ordinanza resa in data 25.11.2020 dal Tribunale di Sala Consilina nel procedimento RG 190/2010; -condannava a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite da questo sostenute, liquidate in € 2.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Il primo Giudice affermava:
• che risultava provato che: l'abitazione di , acquistata in virtù di donazione del Controparte_1
28.12.1971, era ubicata in Sala Consilina alla Via Salita Guerrazzi ed era censita al Fg. 46, part. 60, sub 4, piano 2; l'abitazione di , acquistata in virtù di Parte_1 donazione del 2.1.1972, era ubicata in Sala Consilina alla Via Salita Guerrazzi, in posizione sottostante a quella del fratello , ed era censita al Fg. 46, part. 60, sub 1, piano1; CP_1
era proprietario anche dell'immobile censito al Fg. 46, part. 58, adiacente alla Controparte_1 part. 60; che le due unità immobiliari censite alla part. 60 -sub 4 e sub 1- si presentavano comunicanti sin da prima del decesso del comune dante causa, avvenuto nel 1992, con entrata dal portone esterno prospiciente via Salita Guerrazzi e passaggio attraverso il corridoio che taglia l'abitazione di , raggiunge una successiva porta -munita di Parte_1 chiavistello dalla parte interna dell'abitazione di proprietà del resistente- da cui si accede ad una scala che conduce all'abitazione posta al secondo piano, di proprietà di;
Controparte_1
• che aveva confermato l'esistenza del collegamento interno fra i due Testimone_1 appartamenti tramite il corridoio, riferendo che quando andava a fare visita al padre, CP_1 utilizzava il portone che conduceva all'abitazione di e che lei non aveva mai visto Pt_1
né altri utilizzare l'ingresso esterno che portava all'abitazione del piano di sopra;
CP_1
• che geometra che aveva redatto una consulenza di parte per il ricorrente e aveva Per_2 svolto interventi per conto di , aveva riferito che l'ingresso costituito alla scala Controparte_1 esterna costituiva l'unico ingresso all'abitazione di proprietà del ricorrente;
• che l'informatore aveva riferito di avere sempre utilizzato, per accedere Controparte_2 alla casa del ricorrente, il corridoio passante per la proprietà di , fino a quando, Parte_1 nel febbraio 2010, aveva riscontrato che la serratura del portone era stata sostituita;
• che dalle dichiarazioni rese da -informatore che aveva frequentato Testimone_1 maggiormente rispetto agli altri, nel tempo, i luoghi di causa, almeno sino al 1992 (data in cui era deceduto il comune dante causa delle parti) e che pertanto poteva essere a conoscenza di dettagli e circostanze non rilevate dagli altri informatori- era emersa l'esistenza di un
“ingresso esterno” di accesso al secondo piano, che risultava anche dalle fotografie allegate alla consulenza di parte resistente redatta dal geom. costituito da un portone di ingresso CP_3 al pian terreno, contraddistinto dal civico n. 10; che l'esistenza del detto ingresso ubicato al civico n. 10 emergeva anche dal contratto di locazione datato 8.4.2000 col quale CP_1
aveva concesso in locazione la sua abitazione a;
[...] Persona_1
• che non poteva quindi dubitarsi che all'appartamento posto al secondo piano, censito alla part. 60, sub 4, si accedesse, oltre che dal portone contrassegnato col civico n. 3, anche tramite il portone contrassegnato col civico n. 10; né poteva dubitarsi che detto accesso fosse esistito non solo a partire dall'anno 2000 -data del contratto di locazione-, ma anche in precedenza - avendone dato conto , con riferimento ad epoca anteriore al 1992-; Testimone_1 • che il teste , con riferimento al periodo successivo al 2000, aveva dichiarato di Persona_1 avere solitamente utilizzato, per accedere all'abitazione locata, l'ingresso ubicato al civico n.
3, dando atto del fatto che l'ingresso al civico n. 10 evitava il passaggio attraverso l'abitazione del resistente;
• che, pertanto, non corrispondeva al vero quanto dichiarato sia dal geom. nella Per_2 consulenza di parte redatta e in sede di audizione innanzi al Giudice, sia dall'informatore che alla particella 60 sub 4 si accedeva solo tramite il Controparte_4 corridoio posto al primo piano-;
• che, pur non tenendo in alcun conto le dichiarazioni rese da e Per_2 Controparte_2
(nei cui confronti era stato avviato anche un procedimento penale per il delitto di falsa testimonianza, definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione), occorreva prendere atto del fatto che: aveva riferito di aver visto Testimone_1 CP_1
recarsi a far visita al padre, quando questi era ancora in vita, passando per il corridoio
[...] posto al primo piano, che attraversava la proprietà del fratello;
aveva Persona_1 dichiarato di avere sempre utilizzato, nei nove anni in cui aveva condotto in locazione l'immobile di il suddetto percorso;
le dichiarazioni rese da , Controparte_1 Testimone_2 altro conduttore dell'immobile di proprietà del ricorrente, confermavano solo che egli non accedeva all'abitazione censita alla part. 60 sub 4 mediante il percorso interno all'abitazione di , ma non provavano l'inesistenza dell'esercizio del possesso Parte_1 corrispondente alla servitù di passaggio da parte di attraverso l'appartamento Controparte_1 di e, in seguito, da parte del conduttore dell'immobile, Parte_1 Per_1
;
[...]
• che essendovi prova del possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù in capo a e dello spoglio esercitato dal convenuto, il provvedimento interdittale doveva Controparte_1 essere confermato.
4. Con atto di citazione notificato il 30.12.2019, proponeva appello, Parte_1 chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di respingere la domanda di reintegra formulata da
, condannando la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Controparte_1
Lamentava:
4.1. nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione con totale travisamento della testimonianza di e con omessa valutazione della testimonianza di;
Testimone_3 Testimone_2
4.2. omessa valutazione della plausibilità e credibilità delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado dai testi indicati da Controparte_1 4.3. erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali di e come Testimone_3 Persona_1 elementi provanti la esistenza della servitù di passaggio;
4.4. irrilevanza delle condotte testimoniate da e rispetto all'azione Testimone_3 Persona_1 di reintegra esercitata da . Controparte_1
5. Si costituiva , chiedendo di rigettare l'appello e di condannare l'appellante alle Controparte_1 spese di lite.
Con provvedimento depositato il 27.5.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 24.6.2025 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- la causa veniva assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
6.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione con totale travisamento della testimonianza di e con omessa Testimone_3 valutazione della testimonianza di;
ha sostenuto, in particolare, che: Testimone_2
ha riferito che, all'epoca in cui è stata badante di (fino al 1992), Testimone_3 Persona_3 per accedere all'abitazione censita al sub 4 di proprietà di costui utilizzava un Controparte_1 accesso interno e non già l'accesso esterno, quello che attraversa la proprietà ex (Via Parte_4
Guerrazzi n.10); dalla testimonianza di si deduce che Testimone_3 Parte_1
(proprietario dell'abitazione ove era ospitato , padre delle parti processuali) non Persona_3 ha mai autorizzato tale uso e che quindi l'accesso è avvenuto senza il consenso del proprietario e comunque per mera cortesia;
era, pertanto, erronea la deduzione del Giudice di primo grado secondo cui la asserita servitù di passaggio sarebbe stata esistente già all'epoca dei fatti raccontata da Tes_3
, visto che non è stato mai dichiarato come presente al momento
[...] Parte_1 degli accessi e non ha mai autorizzato detti accessi i quali sono evidentemente avvenuti per mera cortesia (cortesia del padre delle odierne parti processuali e non già dell'interessato Parte_1
);
[...]
l'assunto censurato risulta anche in contrasto con la testimonianza resa da il quale ha Testimone_2 condotto in locazione l'abitazione sub. 4 di dichiarando di aver utilizzato ai fini Controparte_1 dell'accesso il portone ubicato alla via Guerrazzi n. 10 (quello di fronte alle scuole elementari
[...] ); la testimonianza di rivela che la introduzione nel contratto di locazione Pt_5 Testimone_2 stipulato con della “novella” della servitù di passaggio presso l'abitazione di Persona_1 [...]
abbia rappresentato il subdolo tentativo di creare un supporto documentale alla tesi Parte_1 dell'esistenza di un diritto di passaggio;
in nessun punto della pronuncia il Giudice di primo grado spiega le motivazioni per cui non si debba tener conto della testimonianza resa da (tra Testimone_2
l'altro l'unica testimonianza che può ritenersi genuina e plausibile che non è contestata da nessuna altra dichiarazione testimoniale).
Il motivo è infondato.
Ed invero, premesso che la lamentata omessa e/o apparente motivazione rappresenta un vizio che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo il merito della causa, osserva la Corte che, nel caso di specie, le doglianze sollevate dall'appellante sotto il profilo del travisamento della testimonianza di e dell'omessa Testimone_3 valutazione della testimonianza di risultano infondate. Testimone_2
Infatti, , escussa nella fase sommaria all'udienza del 5.10.2010 previa prestazione Testimone_1 della formula di cui all'art. 251 c.p.c., ha riferito di avere svolto per tredici anni l'attività di domestica a casa del padre delle parti in causa, che viveva con il figlio al piano di sotto, mentre Parte_1
abitava al piano di sopra;
ha chiarito che per le due abitazioni vi erano due ingressi;
Controparte_1 ha spiegato che, fino a quando ha lavorato con il padre delle parti in causa, la parte della casa che collegava l'abitazione di con quella di era aperta, tanto che al piano di sopra vi era la Pt_1 CP_1 lavatrice che veniva utilizzata anche dagli abitanti del piano di sotto;
ha precisato che quando CP_1 andava a fare visita al padre, utilizzava il portone che conduceva all'abitazione di;
ha riferito Pt_1 di non aver mai visto né altri utilizzare l'ingresso esterno che porta all'abitazione del piano di CP_1 sopra.
Il Tribunale, nel richiamare le dichiarazioni rese da , ha affermato che Testimone_1
“L'informatrice escussa nel giudizio sommario in data 5.10.2010, ha riferito di Testimone_1 avere lavorato per 13 anni quale domestica a casa di sino alla sua morte, ed ha Persona_3 confermato l'esistenza del collegamento interno fra i due appartamenti tramite il suddetto corridoio, dichiarando che “quando veniva dal padre passava per il portone che conduce all'abitazione CP_1 di ” e precisando altresì “non ho mai visto passare dall'altro ingresso. Non ho mai Pt_1 CP_1 visto nessuno utilizzare l'ingresso esterno che porta all'abitazione del piano di sopra. Non so se abbia acquistato il palazzo e se la seconda entrata sia di pertinenza del Controparte_1 Pt_6 palazzo . Pt_6
Appare, pertanto, evidente che -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- non Testimone_3 ha riferito “qualcosa di profondamento diverso da quello rappresentato nella sentenza di primo grado”; peraltro, lo stesso appellante ha sinteticamente riassunto le dichiarazioni rese dalla , Tes_3 correttamente affermando che “ella ha riferito che -all'epoca in cui è stata badante del sig. Per_3
(fino al 1992) per accedere alla abitazione sub 4 di proprietà del prof.
[...] Controparte_1 costui utilizzava un accesso interno e non già l'accesso esterno, quello che attraversa la proprietà ex
(via Guerrazzi n. 10)”. Parte_4
Ciò che non risulta invece condivisibile è la ulteriore argomentazione svolta dall'appellante secondo cui dalla testimonianza di dovrebbe desumersi che non sia Testimone_3 Parte_1 mai stato presente al momento degli accessi di alla abitazione di , ove viveva Controparte_1 Pt_1 il padre dei detti fratelli, con la conseguenza che si sarebbe trattato di accessi avvenuti per mera cortesia del padre delle parti in causa e non su autorizzazione del proprietario dell'abitazione,
; sulla base della detta argomentazione, l'appellante ha poi concluso che da ciò Parte_1 deriverebbe l'inesistenza della pretesa servitù di passaggio.
Ebbene, la mancanza di alcun riferimento, nella testimonianza resa dalla , alla presenza di Tes_3
, in primo luogo non esclude che egli possa essere stato presente;
inoltre, Parte_1 non induce a desumere che egli non fosse a conoscenza dell'utilizzo, da parte del fratello , CP_1 dell'accesso interno alla abitazione di stesso. Pt_1
Quanto, poi, alla doglianza svolta dall'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni rese da , senza spiegare “le motivazioni per cui non si debba tener Testimone_2 conto della testimonianza resa dal sig. ”, osserva la Corte che , escusso Testimone_2 Testimone_2 nella fase di merito all'udienza del 15.2.2016, ha riferito di avere preso in locazione un appartamento di proprietà di ubicato nello stesso edificio in cui vi era, al piano sottostante, Controparte_1
l'appartamento di , che aveva un'entrata separata;
ha precisato che, per Parte_1 recarsi all'appartamento preso in locazione, utilizzava l'entrata “di sopra”, in quanto aveva solo le chiavi del portone di tale ingresso, ubicato vicino ad una scuola.
Ne consegue che, se è vero che il teste , che ha condotto in locazione l'appartamento Testimone_2 di ha riferito di aver utilizzato l'ingresso “di sopra” cioè quello esterno per accedere Controparte_1 alla abitazione locata, e ha altresì dichiarato che, per quel che ricordava, nel contratto di locazione non vi era alcun riferimento ad un diritto di passaggio attraverso la proprietà di Parte_1
, si deve tuttavia ritenere che le dichiarazioni rese dal citato teste non escludono l'esistenza
[...] di un ulteriore via di accesso all'appartamento di ed, anzi, proprio il riferimento Controparte_1 all'entrata “di sopra” conferma l'esistenza di una distinta entrata dalla parte “di sotto”; dette dichiarazioni -come osservato dal Tribunale, che le ha menzionate nella motivazione della sentenza-
“confermano solo che egli non accedeva …. tramite il percorso interno all'abitazione di
[...]
…. ma non provano l'inesistenza dell'esercizio del possesso corrispondente alla Parte_1 servitù di passaggio da parte di attraverso l'appartamento del convenuto Controparte_1 [...]
e, in seguito, da parte del conduttore dell'immobile di proprietà del ricorrente Parte_1
( ) tramite il portone posto su via Salita Guerrazzi 3”; né la circostanza che nel Persona_1 contratto di locazione stipulato da mancasse il riferimento all'esistenza di un diritto Testimone_2 di passaggio attraverso l'abitazione di abilita a ritenere che l'introduzione del detto Controparte_1 riferimento all'interno del contratto stipulato con altro locatore, , rappresenti “il Persona_1 subdolo tentativo di creare un supporto documentale alla tesi dell'esistenza di un diritto di passaggio”.
6.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'omessa valutazione della plausibilità e credibilità delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado dai testi indicati da CP_1
; ha sostenuto, in particolare, che: è stato imputato per falsa testimonianza
[...] Controparte_2 dalla Procura della Repubblica di Sala Consilina (e tuttavia il Giudice di primo grado non si era chiesto come mai il teste avesse mentito); dopo aver dichiarato di conoscere lo stato dei Per_2 luoghi e di accedervi da “vent'anni”, ha indicato, sulle foto che gli sono state mostrate, ritraenti lo stato dei luoghi, un luogo diverso da quello dove avrebbe avuto accesso da 20 anni (e tuttavia il
Giudice non si era chiesto se fosse attendibile un tecnico che dichiarava di conoscere i luoghi da oltre
20 anni ma non li riconosceva in fotografia); , agente immobiliare, ha dichiarato Parte_2 che gli aveva dato mandato per affittare l'abitazione censita sub. 4, ma di non avervi Controparte_1 potuto accedere perché era stato nel frattempo privato dell'accesso (e tuttavia il Controparte_1
Giudice di primo grado non si era chiesto perché il non avesse ritenuto di accedere Parte_2 comunque all'abitazione utilizzando l'ingresso da via Guerrazzi n. 10, al fine di perseguire l'obiettivo di locare l'abitazione); ha dichiarato di aver utilizzato l'accesso di via Guerrazzi n. 3 Persona_1 nonostante gli avesse raccomandato di utilizzare l'accesso di via Guerrazzi n.10, Controparte_1 quest'ultimo riservato solo ai familiari del predetto conduttore (e tuttavia il Giudice di primo grado non si era chiesto perché il precedente inquilino accedeva alla abitazione sub. 4 dalla Testimone_2 via Guerrazzi n. 10 mentre nel contratto di locazione del il proprietario si era Per_1 Controparte_1 premurato di esplicitare che vi era anche l'accesso di via Guerrazzi n. 3). Il motivo è infondato.
Quanto alle dichiarazioni rese da e da il Tribunale ha affermato che Controparte_2 Per_2
“pur non volendo tenere in alcun conto le dichiarazioni rese da e Per_2 Controparte_2
(nei cui confronti è stato anche avviato il procedimento penale n. 1246/2010 R.G.N.R. Procura della
Repubblica di Lagonegro per il delitto di falsa testimonianza per le dichiarazioni rese nel presente giudizio, definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione)”, risultava comunque raggiunta la prova del possesso in capo a . Controparte_1
Ne consegue che la valutazione di fondatezza della domanda di reintegra è stata fatta dal Tribunale prescindendo dalle dichiarazioni rese da e da pertanto, in disparte la Controparte_2 Per_2 considerazione che non è stato condannato per falsa testimonianza, del tutto Controparte_2 irrilevante risulta la doglianza sollevata dall'appellante, sia in ordine alla omessa indagine del
Tribunale sulle motivazioni per le quali il teste avrebbe mentito -trattandosi di Controparte_2 motivazioni che non potevano evidentemente avere alcuna incidenza sull'esito finale della lite, decisa prescindendo dalle dichiarazioni rese dal citato teste-, sia in ordine alla omessa indagine del Tribunale sull'attendibilità del teste geometra che dopo aver dichiarato di conoscere lo stato dei Per_2 luoghi e di accedervi da “vent'anni”, avrebbe indicato, sulle foto che gli sono state mostrate, ritraenti lo stato dei luoghi, un luogo diverso da quello dove avrebbe avuto accesso da 20 anni -avendo il
Tribunale esplicitato di aver deciso la lite prescindendo dalle dichiarazioni del predetto teste, proprio perché ritenuto inattendibile.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste -agente immobiliare incaricato da Parte_2 CP_1
di locare l'abitazione oggetto di causa, il quale ha riferito di essersi recato sui luoghi con un
[...] potenziale conduttore e di non aver potuto accedere attraverso l'ingresso del quale Controparte_1 gli aveva fornito la chiave-, osserva la Corte che si tratta di dichiarazioni che non sono state poste dal
Tribunale a fondamento della decisione, con la conseguenza che del tutto irrilevante risulta la circostanza che il Tribunale non abbia spiegato perché non abbia, in compagnia Parte_2 del potenziale conduttore, ritenuto di accedere all'abitazione da locare utilizzando l'altro ingresso ubicato in Via Guerrazzi n. 10.
Quanto alle dichiarazioni rese da all'udienza del 17.12.2018, osserva la Corte che il Persona_1 citato teste ha dichiarato che, per accedere all'abitazione di , da lui condotta in Controparte_1 locazione dal 2000 al 2009, utilizzava l'ingresso dal civico n. 3 di Via Guerrazzi, passando attraverso il corridoio di , della cui esistenza si dava atto anche nel contratto di locazione;
ha Parte_1 poi aggiunto che vi era anche un altro ingresso all'abitazione, ubicato al civico n. 10 di Via Guerrazzi, anch'esso menzionato nel contratto di locazione, specificando sul punto che Controparte_1 verbalmente gli aveva detto che poteva passare dall'accesso di Via Guerrazzi n. 10 “perché era più conveniente e per non passare dalla casa del fratello”. E' pertanto evidente che -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- alcun riferimento si rinviene nella richiamata testimonianza all'asserita circostanza che l'utilizzo dell'ingresso di Via Guerrazzi n. 10 sarebbe stato “raccomandato” al Per_1 dal locatore, avendo il teste espressamente dichiarato che “ verbalmente mi aveva Controparte_1 detto che potevo passare, perché era più conveniente e per non passare dalla casa del fratello, dall'accesso di Salita Guerrazzi n. 10; anche di questo accesso era dato conto nel contratto di locazione”, così da lasciare intendere piuttosto che il locatore gli aveva verbalmente spiegato che l'accesso da Via Guerrazzi n. 10, già previsto nel contratto, poteva essere più comodo per il locatore, non richiedendo l'attraversamento della proprietà di . Né si rinviene nella detta Controparte_1 testimonianza -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- alcun riferimento al fatto che detto ingresso fosse riservato ai soli familiari del conduttore. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, nessuna contraddizione intrinseca si rinviene nella dichiarazione del citato teste -che secondo l'appellante avrebbe dichiarato di aver utilizzato l'ingresso del civico n. 3 nonostante le indicazioni di senso contrario del locatore- e nessun rilievo avrebbe avuto l'indagine da parte del
Tribunale in ordine alle ragioni per le quali il precedente inquilino accedeva dalla via Testimone_2
Guerrazzi n. 10, mentre nel contratto di locazione del il proprietario si era Per_1 Controparte_1 premurato di esplicitare che vi era anche l'accesso di via Guerrazzi n. 3, perché comunque l'effettivo utilizzo di quest'ultimo accesso è un dato fattuale riscontrato, oltre che dalle coerenti dichiarazioni del , anche da quelle della Per_1 Tes_1
6.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali di e come elementi provanti l'esistenza della servitù di Testimone_3 Persona_1 passaggio;
ha sostenuto, in particolare, che: con riferimento alla testimonianza di , il Testimone_3
Giudice di prime cure (oltre al travisamento, trattato nel primo motivo di impugnazione) è incorso in un palese errore di valutazione in quanto ha attribuito valenza di prova alla circostanza che Per_3
(padre delle odierne parti processuali e occupante l'intero edificio in questione) consentisse
[...] al figlio di accedere alla abitazione sub. 4 attraverso il corridoio interno alla abitazione di proprietà di;
queste condotte dovevano invece essere ritenute atti di mera cortesia di Parte_1 un padre verso un figlio, non implicanti la costituzione in diritto ed in fatto di una servitù di passaggio;
, quale proprietario, non era mai stato citato nelle dichiarazioni testimoniali, Parte_1 così da indurre a ritenere che egli fosse assente e comunque non avesse mai assentito a tale uso;
con riferimento alla testimonianza di , questi ha dichiarato di aver utilizzato l'accesso di Persona_1 via Guerrazzi n. 3 nonostante gli avesse raccomandato di utilizzare l'accesso di via Controparte_1 Guerrazzi n. 10; non aveva mai fatto cenno alla persona di Persona_1 Parte_1
e questo dato doveva far riflettere il Giudice di primo grado, sia con riferimento alla plausibilità di tali dichiarazioni, sia con riferimento alla modalità con cui questo passaggio è stato esercitato;
senza l'assenso o la tolleranza di , l'utilizzo della servitù di passaggio di via Parte_1
Guerrazzi n. 3 (ammesso che si sia effettivamente stato) sarebbe avvenuto in modo clandestino e comunque non autorizzato.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, si è già spiegato, in occasione dell'esame del primo motivo di appello, che non risulta condivisibile l'argomentazione svolta dall'appellante secondo cui dalla testimonianza di Tes_3
dovrebbe desumersi che non sia mai stato presente al momento degli
[...] Parte_1 accessi di alla abitazione di , ove viveva il padre dei due detti fratelli, e Controparte_1 Pt_1 dovrebbe trarsi la conclusione che si sia trattato di accessi avvenuti per mera cortesia del padre delle parti in causa e non su autorizzazione del proprietario dell'abitazione, , così da farne, Parte_1 poi, derivare l'inesistenza della pretesa servitù di passaggio.
Infatti, la mancanza di alcun riferimento, nella testimonianza resa dalla , alla presenza di Tes_3
, in primo luogo non esclude che egli possa essere stato presente;
inoltre, Parte_1 non induce a desumere che egli non fosse a conoscenza dell'utilizzo, da parte del fratello , CP_1 dell'accesso interno alla abitazione di stesso. Pt_1
Non si rinviene, pertanto -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- alcun errore di valutazione della prova da parte del Tribunale, avendo la teste chiaramente riferito dell'esistenza, almeno Tes_1 sino al 1992 (data del decesso del padre delle parti in causa) del collegamento interno fra i due appartamenti tramite un corridoio e dell'utilizzo del detto corridoio da parte di , dichiarando CP_1 che “quando veniva dal padre passava per il portone che conduce all'abitazione di ” CP_1 Pt_1
e precisando altresì “non ho mai visto passare dall'altro ingresso. Non ho mai visto nessuno CP_1 utilizzare l'ingresso esterno che porta all'abitazione del piano di sopra”.
Quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese da , si è spiegato, in occasione della Persona_1 trattazione del secondo motivo di appello, che detto teste ha dichiarato che, per accedere all'abitazione di da lui condotta in locazione dal 2000 al 2009, ha utilizzato Controparte_1
l'ingresso dal civico n. 3 di Via Guerrazzi, passando attraverso il corridoio di , della Parte_1 cui esistenza si dava atto anche nel contratto di locazione;
il teste ha poi aggiunto che vi era anche un altro ingresso all'abitazione, ubicato al civico n. 10 di Via Guerrazzi, anch'esso menzionato nel contratto di locazione. Si è altresì spiegato che -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- alcun riferimento si rinviene nella richiamata testimonianza in ordine all'asserita circostanza che l'utilizzo dell'ingresso di Via Guerrazzi n. 10 sarebbe stato “raccomandato” al dal locatore, avendo il Per_1 teste espressamente dichiarato che “ verbalmente mi aveva detto che potevo passare, Controparte_1 perché era più conveniente e per non passare dalla casa del fratello, dall'accesso di Salita Guerrazzi
n. 10; anche di questo accesso era dato conto nel contratto di locazione”, così da lasciare intendere piuttosto che il locatore gli aveva verbalmente spiegato che l'accesso da Via Guerrazzi n. 10, già previsto nel contratto, poteva essere più comodo per il locatore, non richiedendo l'attraversamento della proprietà di . Controparte_1
Infine, la mancanza di alcun riferimento, nella testimonianza resa dal , alla persona di Per_1 [...]
, in primo luogo non esclude che egli possa essere stato presente sui luoghi;
inoltre, Parte_1 non induce a desumere che egli non fosse a conoscenza dell'utilizzo, da parte del fratello e del CP_1 suo conduttore , dell'accesso interno alla abitazione di stesso. Persona_1 Pt_1
Pertanto -a differenza di quanto sostenuto all'appellante- non si rinviene alcun errore di valutazione della prova da parte del Tribunale, avendo il teste chiaramente riferito del suo utilizzo, nel Per_1 periodo compreso tra il 2000 e il 2009, in qualità di conduttore dell'abitazione di , Controparte_1 dell'ingresso ubicato al civico n. 3 di via Guerrazzi, che passava attraverso il corridoio di Parte_1
.
[...]
6.4. Col quarto motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'irrilevanza delle condotte testimoniate da e rispetto all'azione di reintegra esercitata da;
ha Testimone_3 Persona_1 Controparte_1 sostenuto, in particolare, che: non risulta provato che abbia esercitato la servitù di Controparte_1 passaggio in questione;
è irrilevante la testimonianza di che va collocata nel periodo Testimone_3 in cui la abitazione di era occupata da , padre delle Parte_1 Persona_3 odierne parti processuali;
ha riferito semplicemente di un atto di cortesia di un padre Testimone_3 verso il figlio, consistente nel permettere al figlio di accedere alla abitazione sub. 4 dall'interno senza dover uscire ed utilizzare l'accesso di via Guerrazzi n. 10; ciò non poteva implicare l'esistenza di una servitù di passaggio anche perché l'accesso non avveniva in presenza di;
Parte_1 neanche , in 9 anni di locazione (dal 2000 al 2009), ha mai incontrato Persona_1 Parte_1
che quindi non ha mai autorizzato detti accessi;
non si rinviene nelle sopradette testimonianze
[...]
l'elemento del “possesso” della servitù in capo a che di fatto quindi non ha mai Controparte_1 personalmente esercitato la servitù in questione (perché gli accessi descritti da erano Testimone_3 un gesto di cortesia di un padre verso il figlio).
Il motivo è infondato.
Ed invero, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante e in forza di tutto quanto già argomentato in occasione dell'esame degli altri motivi di appello, le dichiarazioni testimoniali rese da
[...]
quale ha riferito in ordine all'utilizzo, sino al 1992, da parte di per Tes_4 Controparte_1 accedere alla sua abitazione, del corridoio interno all'abitazione di e da Parte_1
-il quale ha riferito di avere utilizzato, dal 2000 al 2009, nella sua qualità di conduttore Persona_1 dell'abitazione di e su autorizzazione del predetto contenuta anche nel contratto di Controparte_1 locazione, il corridoio interno all'abitazione di , per accedere all'abitazione Parte_1 locata- sono tali da consentire di ritenere raggiunta la prova in ordine all'esercizio, da parte di
, del potere corrispondente al diritto di servitù, avendo dette dichiarazioni testimoniali Controparte_1 dato atto proprio di condotte idonee a manifestare il potere di fatto sulla cosa esercitato da CP_1
, senza che sia risultato necessario, nella presente sede possessoria, esaminare la sussistenza di
[...] un possesso avente i caratteri utili ai fini dell'usucapione. Essendo, poi, pacifico lo spoglio esercitato da , mediante la sostituzione della serratura, si deve concludere che Parte_1 condivisibilmente il Tribunale ha confermato la fondatezza della domanda di reintegrazione, già riconosciuta con l'ordinanza interdittale resa a conclusione della fase sommaria.
7. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, relativi alle controversie aventi valore rientrante nello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00, parametri medi-.
Il rigetto dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si dà atto dell'obbligo dell'appellante principale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 186/2019, pubblicata in data 9.11.2019 dal Tribunale di Lagonegro, così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, liquidate in €
2.915,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dichiara l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Pasquale Cristiano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Pasquale CRISTIANO presidente
- dott. Michele VIDETTA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 18/2020, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN EL
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. ES Controparte_1 C.F._2
Alliegro
APPELLATO
Oggetto: merito possessorio.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 9.3.2010, proponeva azione di reintegra nel possesso nei Controparte_1 confronti di , deducendo: di aver ricevuto in donazione dal padre ES Parte_1 nell'anno 1971, l'abitazione sita in Sala Consilina, Salita Guerrazzi n.3, censita al Fg. 46, part. 60, sub 4, piano 2; che a tale abitazione si era sempre acceduto attraverso il portone principale posto sulla scala esterna prospiciente via Salita Guerrazzi, attraversando un corridoio interno posto al primo piano e facente parte dell'unità immobiliare censita al Fg. 46, part. 60, sub 1, donata dal padre
ES all'altro figlio, , nel 1972; che tale accesso era sempre stato praticato nel Parte_1 tempo ed utilizzato, da ultimo, anche da che dal 10.4.2000 al dicembre 2009, aveva Persona_1 preso in locazione l'abitazione di che l'accesso all'immobile attraverso tale Controparte_1 corridoio interno era avvenuto anche successivamente, in data 6.1.2010, quando il si era ivi CP_1 recato assieme a -agente immobiliare cui si era rivolto al fine di reperire un nuovo Parte_2 conduttore-; che in data 4.3.2010, il ricorrente aveva constatato che il fratello Parte_1
aveva fatto sostituire la serratura del portone d'ingresso sito in Via Salita Guerrazzi e aveva
[...] altresì chiuso dall'interno la porta posta al termine del corridoio posto al primo piano, impedendogli in tal modo sia l'accesso alla casa di abitazione, sia al contatore Enel posto sulla parete perimetrale interna del corridoio in questione. Chiedeva la reintegrazione nel possesso vantato sul portone d'ingresso prospiciente via Salita Guerrazzi e nell'esercizio della servitù di passaggio sul corridoio posto al piano primo, necessaria per raggiungere l'abitazione di sua proprietà.
Si costituiva , contestando l'esistenza della servitù di passaggio, non Parte_1 evincibile dal contratto di donazione in favore del resistente e rappresentando che le due unità abitative (in precedenza costituenti un unico caseggiato) erano state dotate di ingressi autonomi per volontà del padre ES in vista della donazione ai figli, non essendovi necessità di attraversare il corridoio posto al primo piano per raggiungere l'abitazione posta al piano secondo;
affermava di aver sostituito la serratura nell'agosto del 2008, a seguito di effrazione del suddetto portone.
Istruita la fase sommaria con produzione documentale ed escussione di informatori, con ordinanza resa il 19.11.2010 e depositata il 25.11.2010, il ricorso veniva accolto, con ordine a Parte_1
di riconsegnare le chiavi del cancello posto sulla Salita Guerrazzi, sulla scala esterna in
[...] comune don proprietà e di consentire il passaggio attraverso il corridoio interno posto la Pt_3 primo piano dell'unità immobiliare distinta in catasto al Fg. 46, part. 60 sub 1, fino alla porta che conduce alla scala di accesso al secondo piano dell'immobile, con compensazione delle spese di lite.
2. Con istanza depositata in data 27.1.2011, chiedeva la prosecuzione del Parte_1 giudizio di merito, chiedendo la revoca dell'ordinanza interdittale e il rigetto della domanda di reintegra. Si costituiva , chiedendo la conferma dell'ordinanza interdittale. Controparte_1
3. Espletata l'istruttoria orale, con sentenza n. 186/2019, pubblicata il 9.11.2019, il Tribunale di
Lagonegro: - confermava l'ordinanza resa in data 25.11.2020 dal Tribunale di Sala Consilina nel procedimento RG 190/2010; -condannava a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite da questo sostenute, liquidate in € 2.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Il primo Giudice affermava:
• che risultava provato che: l'abitazione di , acquistata in virtù di donazione del Controparte_1
28.12.1971, era ubicata in Sala Consilina alla Via Salita Guerrazzi ed era censita al Fg. 46, part. 60, sub 4, piano 2; l'abitazione di , acquistata in virtù di Parte_1 donazione del 2.1.1972, era ubicata in Sala Consilina alla Via Salita Guerrazzi, in posizione sottostante a quella del fratello , ed era censita al Fg. 46, part. 60, sub 1, piano1; CP_1
era proprietario anche dell'immobile censito al Fg. 46, part. 58, adiacente alla Controparte_1 part. 60; che le due unità immobiliari censite alla part. 60 -sub 4 e sub 1- si presentavano comunicanti sin da prima del decesso del comune dante causa, avvenuto nel 1992, con entrata dal portone esterno prospiciente via Salita Guerrazzi e passaggio attraverso il corridoio che taglia l'abitazione di , raggiunge una successiva porta -munita di Parte_1 chiavistello dalla parte interna dell'abitazione di proprietà del resistente- da cui si accede ad una scala che conduce all'abitazione posta al secondo piano, di proprietà di;
Controparte_1
• che aveva confermato l'esistenza del collegamento interno fra i due Testimone_1 appartamenti tramite il corridoio, riferendo che quando andava a fare visita al padre, CP_1 utilizzava il portone che conduceva all'abitazione di e che lei non aveva mai visto Pt_1
né altri utilizzare l'ingresso esterno che portava all'abitazione del piano di sopra;
CP_1
• che geometra che aveva redatto una consulenza di parte per il ricorrente e aveva Per_2 svolto interventi per conto di , aveva riferito che l'ingresso costituito alla scala Controparte_1 esterna costituiva l'unico ingresso all'abitazione di proprietà del ricorrente;
• che l'informatore aveva riferito di avere sempre utilizzato, per accedere Controparte_2 alla casa del ricorrente, il corridoio passante per la proprietà di , fino a quando, Parte_1 nel febbraio 2010, aveva riscontrato che la serratura del portone era stata sostituita;
• che dalle dichiarazioni rese da -informatore che aveva frequentato Testimone_1 maggiormente rispetto agli altri, nel tempo, i luoghi di causa, almeno sino al 1992 (data in cui era deceduto il comune dante causa delle parti) e che pertanto poteva essere a conoscenza di dettagli e circostanze non rilevate dagli altri informatori- era emersa l'esistenza di un
“ingresso esterno” di accesso al secondo piano, che risultava anche dalle fotografie allegate alla consulenza di parte resistente redatta dal geom. costituito da un portone di ingresso CP_3 al pian terreno, contraddistinto dal civico n. 10; che l'esistenza del detto ingresso ubicato al civico n. 10 emergeva anche dal contratto di locazione datato 8.4.2000 col quale CP_1
aveva concesso in locazione la sua abitazione a;
[...] Persona_1
• che non poteva quindi dubitarsi che all'appartamento posto al secondo piano, censito alla part. 60, sub 4, si accedesse, oltre che dal portone contrassegnato col civico n. 3, anche tramite il portone contrassegnato col civico n. 10; né poteva dubitarsi che detto accesso fosse esistito non solo a partire dall'anno 2000 -data del contratto di locazione-, ma anche in precedenza - avendone dato conto , con riferimento ad epoca anteriore al 1992-; Testimone_1 • che il teste , con riferimento al periodo successivo al 2000, aveva dichiarato di Persona_1 avere solitamente utilizzato, per accedere all'abitazione locata, l'ingresso ubicato al civico n.
3, dando atto del fatto che l'ingresso al civico n. 10 evitava il passaggio attraverso l'abitazione del resistente;
• che, pertanto, non corrispondeva al vero quanto dichiarato sia dal geom. nella Per_2 consulenza di parte redatta e in sede di audizione innanzi al Giudice, sia dall'informatore che alla particella 60 sub 4 si accedeva solo tramite il Controparte_4 corridoio posto al primo piano-;
• che, pur non tenendo in alcun conto le dichiarazioni rese da e Per_2 Controparte_2
(nei cui confronti era stato avviato anche un procedimento penale per il delitto di falsa testimonianza, definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione), occorreva prendere atto del fatto che: aveva riferito di aver visto Testimone_1 CP_1
recarsi a far visita al padre, quando questi era ancora in vita, passando per il corridoio
[...] posto al primo piano, che attraversava la proprietà del fratello;
aveva Persona_1 dichiarato di avere sempre utilizzato, nei nove anni in cui aveva condotto in locazione l'immobile di il suddetto percorso;
le dichiarazioni rese da , Controparte_1 Testimone_2 altro conduttore dell'immobile di proprietà del ricorrente, confermavano solo che egli non accedeva all'abitazione censita alla part. 60 sub 4 mediante il percorso interno all'abitazione di , ma non provavano l'inesistenza dell'esercizio del possesso Parte_1 corrispondente alla servitù di passaggio da parte di attraverso l'appartamento Controparte_1 di e, in seguito, da parte del conduttore dell'immobile, Parte_1 Per_1
;
[...]
• che essendovi prova del possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù in capo a e dello spoglio esercitato dal convenuto, il provvedimento interdittale doveva Controparte_1 essere confermato.
4. Con atto di citazione notificato il 30.12.2019, proponeva appello, Parte_1 chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di respingere la domanda di reintegra formulata da
, condannando la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Controparte_1
Lamentava:
4.1. nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione con totale travisamento della testimonianza di e con omessa valutazione della testimonianza di;
Testimone_3 Testimone_2
4.2. omessa valutazione della plausibilità e credibilità delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado dai testi indicati da Controparte_1 4.3. erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali di e come Testimone_3 Persona_1 elementi provanti la esistenza della servitù di passaggio;
4.4. irrilevanza delle condotte testimoniate da e rispetto all'azione Testimone_3 Persona_1 di reintegra esercitata da . Controparte_1
5. Si costituiva , chiedendo di rigettare l'appello e di condannare l'appellante alle Controparte_1 spese di lite.
Con provvedimento depositato il 27.5.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 24.6.2025 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- la causa veniva assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
6.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione con totale travisamento della testimonianza di e con omessa Testimone_3 valutazione della testimonianza di;
ha sostenuto, in particolare, che: Testimone_2
ha riferito che, all'epoca in cui è stata badante di (fino al 1992), Testimone_3 Persona_3 per accedere all'abitazione censita al sub 4 di proprietà di costui utilizzava un Controparte_1 accesso interno e non già l'accesso esterno, quello che attraversa la proprietà ex (Via Parte_4
Guerrazzi n.10); dalla testimonianza di si deduce che Testimone_3 Parte_1
(proprietario dell'abitazione ove era ospitato , padre delle parti processuali) non Persona_3 ha mai autorizzato tale uso e che quindi l'accesso è avvenuto senza il consenso del proprietario e comunque per mera cortesia;
era, pertanto, erronea la deduzione del Giudice di primo grado secondo cui la asserita servitù di passaggio sarebbe stata esistente già all'epoca dei fatti raccontata da Tes_3
, visto che non è stato mai dichiarato come presente al momento
[...] Parte_1 degli accessi e non ha mai autorizzato detti accessi i quali sono evidentemente avvenuti per mera cortesia (cortesia del padre delle odierne parti processuali e non già dell'interessato Parte_1
);
[...]
l'assunto censurato risulta anche in contrasto con la testimonianza resa da il quale ha Testimone_2 condotto in locazione l'abitazione sub. 4 di dichiarando di aver utilizzato ai fini Controparte_1 dell'accesso il portone ubicato alla via Guerrazzi n. 10 (quello di fronte alle scuole elementari
[...] ); la testimonianza di rivela che la introduzione nel contratto di locazione Pt_5 Testimone_2 stipulato con della “novella” della servitù di passaggio presso l'abitazione di Persona_1 [...]
abbia rappresentato il subdolo tentativo di creare un supporto documentale alla tesi Parte_1 dell'esistenza di un diritto di passaggio;
in nessun punto della pronuncia il Giudice di primo grado spiega le motivazioni per cui non si debba tener conto della testimonianza resa da (tra Testimone_2
l'altro l'unica testimonianza che può ritenersi genuina e plausibile che non è contestata da nessuna altra dichiarazione testimoniale).
Il motivo è infondato.
Ed invero, premesso che la lamentata omessa e/o apparente motivazione rappresenta un vizio che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo il merito della causa, osserva la Corte che, nel caso di specie, le doglianze sollevate dall'appellante sotto il profilo del travisamento della testimonianza di e dell'omessa Testimone_3 valutazione della testimonianza di risultano infondate. Testimone_2
Infatti, , escussa nella fase sommaria all'udienza del 5.10.2010 previa prestazione Testimone_1 della formula di cui all'art. 251 c.p.c., ha riferito di avere svolto per tredici anni l'attività di domestica a casa del padre delle parti in causa, che viveva con il figlio al piano di sotto, mentre Parte_1
abitava al piano di sopra;
ha chiarito che per le due abitazioni vi erano due ingressi;
Controparte_1 ha spiegato che, fino a quando ha lavorato con il padre delle parti in causa, la parte della casa che collegava l'abitazione di con quella di era aperta, tanto che al piano di sopra vi era la Pt_1 CP_1 lavatrice che veniva utilizzata anche dagli abitanti del piano di sotto;
ha precisato che quando CP_1 andava a fare visita al padre, utilizzava il portone che conduceva all'abitazione di;
ha riferito Pt_1 di non aver mai visto né altri utilizzare l'ingresso esterno che porta all'abitazione del piano di CP_1 sopra.
Il Tribunale, nel richiamare le dichiarazioni rese da , ha affermato che Testimone_1
“L'informatrice escussa nel giudizio sommario in data 5.10.2010, ha riferito di Testimone_1 avere lavorato per 13 anni quale domestica a casa di sino alla sua morte, ed ha Persona_3 confermato l'esistenza del collegamento interno fra i due appartamenti tramite il suddetto corridoio, dichiarando che “quando veniva dal padre passava per il portone che conduce all'abitazione CP_1 di ” e precisando altresì “non ho mai visto passare dall'altro ingresso. Non ho mai Pt_1 CP_1 visto nessuno utilizzare l'ingresso esterno che porta all'abitazione del piano di sopra. Non so se abbia acquistato il palazzo e se la seconda entrata sia di pertinenza del Controparte_1 Pt_6 palazzo . Pt_6
Appare, pertanto, evidente che -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- non Testimone_3 ha riferito “qualcosa di profondamento diverso da quello rappresentato nella sentenza di primo grado”; peraltro, lo stesso appellante ha sinteticamente riassunto le dichiarazioni rese dalla , Tes_3 correttamente affermando che “ella ha riferito che -all'epoca in cui è stata badante del sig. Per_3
(fino al 1992) per accedere alla abitazione sub 4 di proprietà del prof.
[...] Controparte_1 costui utilizzava un accesso interno e non già l'accesso esterno, quello che attraversa la proprietà ex
(via Guerrazzi n. 10)”. Parte_4
Ciò che non risulta invece condivisibile è la ulteriore argomentazione svolta dall'appellante secondo cui dalla testimonianza di dovrebbe desumersi che non sia Testimone_3 Parte_1 mai stato presente al momento degli accessi di alla abitazione di , ove viveva Controparte_1 Pt_1 il padre dei detti fratelli, con la conseguenza che si sarebbe trattato di accessi avvenuti per mera cortesia del padre delle parti in causa e non su autorizzazione del proprietario dell'abitazione,
; sulla base della detta argomentazione, l'appellante ha poi concluso che da ciò Parte_1 deriverebbe l'inesistenza della pretesa servitù di passaggio.
Ebbene, la mancanza di alcun riferimento, nella testimonianza resa dalla , alla presenza di Tes_3
, in primo luogo non esclude che egli possa essere stato presente;
inoltre, Parte_1 non induce a desumere che egli non fosse a conoscenza dell'utilizzo, da parte del fratello , CP_1 dell'accesso interno alla abitazione di stesso. Pt_1
Quanto, poi, alla doglianza svolta dall'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni rese da , senza spiegare “le motivazioni per cui non si debba tener Testimone_2 conto della testimonianza resa dal sig. ”, osserva la Corte che , escusso Testimone_2 Testimone_2 nella fase di merito all'udienza del 15.2.2016, ha riferito di avere preso in locazione un appartamento di proprietà di ubicato nello stesso edificio in cui vi era, al piano sottostante, Controparte_1
l'appartamento di , che aveva un'entrata separata;
ha precisato che, per Parte_1 recarsi all'appartamento preso in locazione, utilizzava l'entrata “di sopra”, in quanto aveva solo le chiavi del portone di tale ingresso, ubicato vicino ad una scuola.
Ne consegue che, se è vero che il teste , che ha condotto in locazione l'appartamento Testimone_2 di ha riferito di aver utilizzato l'ingresso “di sopra” cioè quello esterno per accedere Controparte_1 alla abitazione locata, e ha altresì dichiarato che, per quel che ricordava, nel contratto di locazione non vi era alcun riferimento ad un diritto di passaggio attraverso la proprietà di Parte_1
, si deve tuttavia ritenere che le dichiarazioni rese dal citato teste non escludono l'esistenza
[...] di un ulteriore via di accesso all'appartamento di ed, anzi, proprio il riferimento Controparte_1 all'entrata “di sopra” conferma l'esistenza di una distinta entrata dalla parte “di sotto”; dette dichiarazioni -come osservato dal Tribunale, che le ha menzionate nella motivazione della sentenza-
“confermano solo che egli non accedeva …. tramite il percorso interno all'abitazione di
[...]
…. ma non provano l'inesistenza dell'esercizio del possesso corrispondente alla Parte_1 servitù di passaggio da parte di attraverso l'appartamento del convenuto Controparte_1 [...]
e, in seguito, da parte del conduttore dell'immobile di proprietà del ricorrente Parte_1
( ) tramite il portone posto su via Salita Guerrazzi 3”; né la circostanza che nel Persona_1 contratto di locazione stipulato da mancasse il riferimento all'esistenza di un diritto Testimone_2 di passaggio attraverso l'abitazione di abilita a ritenere che l'introduzione del detto Controparte_1 riferimento all'interno del contratto stipulato con altro locatore, , rappresenti “il Persona_1 subdolo tentativo di creare un supporto documentale alla tesi dell'esistenza di un diritto di passaggio”.
6.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'omessa valutazione della plausibilità e credibilità delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado dai testi indicati da CP_1
; ha sostenuto, in particolare, che: è stato imputato per falsa testimonianza
[...] Controparte_2 dalla Procura della Repubblica di Sala Consilina (e tuttavia il Giudice di primo grado non si era chiesto come mai il teste avesse mentito); dopo aver dichiarato di conoscere lo stato dei Per_2 luoghi e di accedervi da “vent'anni”, ha indicato, sulle foto che gli sono state mostrate, ritraenti lo stato dei luoghi, un luogo diverso da quello dove avrebbe avuto accesso da 20 anni (e tuttavia il
Giudice non si era chiesto se fosse attendibile un tecnico che dichiarava di conoscere i luoghi da oltre
20 anni ma non li riconosceva in fotografia); , agente immobiliare, ha dichiarato Parte_2 che gli aveva dato mandato per affittare l'abitazione censita sub. 4, ma di non avervi Controparte_1 potuto accedere perché era stato nel frattempo privato dell'accesso (e tuttavia il Controparte_1
Giudice di primo grado non si era chiesto perché il non avesse ritenuto di accedere Parte_2 comunque all'abitazione utilizzando l'ingresso da via Guerrazzi n. 10, al fine di perseguire l'obiettivo di locare l'abitazione); ha dichiarato di aver utilizzato l'accesso di via Guerrazzi n. 3 Persona_1 nonostante gli avesse raccomandato di utilizzare l'accesso di via Guerrazzi n.10, Controparte_1 quest'ultimo riservato solo ai familiari del predetto conduttore (e tuttavia il Giudice di primo grado non si era chiesto perché il precedente inquilino accedeva alla abitazione sub. 4 dalla Testimone_2 via Guerrazzi n. 10 mentre nel contratto di locazione del il proprietario si era Per_1 Controparte_1 premurato di esplicitare che vi era anche l'accesso di via Guerrazzi n. 3). Il motivo è infondato.
Quanto alle dichiarazioni rese da e da il Tribunale ha affermato che Controparte_2 Per_2
“pur non volendo tenere in alcun conto le dichiarazioni rese da e Per_2 Controparte_2
(nei cui confronti è stato anche avviato il procedimento penale n. 1246/2010 R.G.N.R. Procura della
Repubblica di Lagonegro per il delitto di falsa testimonianza per le dichiarazioni rese nel presente giudizio, definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione)”, risultava comunque raggiunta la prova del possesso in capo a . Controparte_1
Ne consegue che la valutazione di fondatezza della domanda di reintegra è stata fatta dal Tribunale prescindendo dalle dichiarazioni rese da e da pertanto, in disparte la Controparte_2 Per_2 considerazione che non è stato condannato per falsa testimonianza, del tutto Controparte_2 irrilevante risulta la doglianza sollevata dall'appellante, sia in ordine alla omessa indagine del
Tribunale sulle motivazioni per le quali il teste avrebbe mentito -trattandosi di Controparte_2 motivazioni che non potevano evidentemente avere alcuna incidenza sull'esito finale della lite, decisa prescindendo dalle dichiarazioni rese dal citato teste-, sia in ordine alla omessa indagine del Tribunale sull'attendibilità del teste geometra che dopo aver dichiarato di conoscere lo stato dei Per_2 luoghi e di accedervi da “vent'anni”, avrebbe indicato, sulle foto che gli sono state mostrate, ritraenti lo stato dei luoghi, un luogo diverso da quello dove avrebbe avuto accesso da 20 anni -avendo il
Tribunale esplicitato di aver deciso la lite prescindendo dalle dichiarazioni del predetto teste, proprio perché ritenuto inattendibile.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste -agente immobiliare incaricato da Parte_2 CP_1
di locare l'abitazione oggetto di causa, il quale ha riferito di essersi recato sui luoghi con un
[...] potenziale conduttore e di non aver potuto accedere attraverso l'ingresso del quale Controparte_1 gli aveva fornito la chiave-, osserva la Corte che si tratta di dichiarazioni che non sono state poste dal
Tribunale a fondamento della decisione, con la conseguenza che del tutto irrilevante risulta la circostanza che il Tribunale non abbia spiegato perché non abbia, in compagnia Parte_2 del potenziale conduttore, ritenuto di accedere all'abitazione da locare utilizzando l'altro ingresso ubicato in Via Guerrazzi n. 10.
Quanto alle dichiarazioni rese da all'udienza del 17.12.2018, osserva la Corte che il Persona_1 citato teste ha dichiarato che, per accedere all'abitazione di , da lui condotta in Controparte_1 locazione dal 2000 al 2009, utilizzava l'ingresso dal civico n. 3 di Via Guerrazzi, passando attraverso il corridoio di , della cui esistenza si dava atto anche nel contratto di locazione;
ha Parte_1 poi aggiunto che vi era anche un altro ingresso all'abitazione, ubicato al civico n. 10 di Via Guerrazzi, anch'esso menzionato nel contratto di locazione, specificando sul punto che Controparte_1 verbalmente gli aveva detto che poteva passare dall'accesso di Via Guerrazzi n. 10 “perché era più conveniente e per non passare dalla casa del fratello”. E' pertanto evidente che -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- alcun riferimento si rinviene nella richiamata testimonianza all'asserita circostanza che l'utilizzo dell'ingresso di Via Guerrazzi n. 10 sarebbe stato “raccomandato” al Per_1 dal locatore, avendo il teste espressamente dichiarato che “ verbalmente mi aveva Controparte_1 detto che potevo passare, perché era più conveniente e per non passare dalla casa del fratello, dall'accesso di Salita Guerrazzi n. 10; anche di questo accesso era dato conto nel contratto di locazione”, così da lasciare intendere piuttosto che il locatore gli aveva verbalmente spiegato che l'accesso da Via Guerrazzi n. 10, già previsto nel contratto, poteva essere più comodo per il locatore, non richiedendo l'attraversamento della proprietà di . Né si rinviene nella detta Controparte_1 testimonianza -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- alcun riferimento al fatto che detto ingresso fosse riservato ai soli familiari del conduttore. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, nessuna contraddizione intrinseca si rinviene nella dichiarazione del citato teste -che secondo l'appellante avrebbe dichiarato di aver utilizzato l'ingresso del civico n. 3 nonostante le indicazioni di senso contrario del locatore- e nessun rilievo avrebbe avuto l'indagine da parte del
Tribunale in ordine alle ragioni per le quali il precedente inquilino accedeva dalla via Testimone_2
Guerrazzi n. 10, mentre nel contratto di locazione del il proprietario si era Per_1 Controparte_1 premurato di esplicitare che vi era anche l'accesso di via Guerrazzi n. 3, perché comunque l'effettivo utilizzo di quest'ultimo accesso è un dato fattuale riscontrato, oltre che dalle coerenti dichiarazioni del , anche da quelle della Per_1 Tes_1
6.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali di e come elementi provanti l'esistenza della servitù di Testimone_3 Persona_1 passaggio;
ha sostenuto, in particolare, che: con riferimento alla testimonianza di , il Testimone_3
Giudice di prime cure (oltre al travisamento, trattato nel primo motivo di impugnazione) è incorso in un palese errore di valutazione in quanto ha attribuito valenza di prova alla circostanza che Per_3
(padre delle odierne parti processuali e occupante l'intero edificio in questione) consentisse
[...] al figlio di accedere alla abitazione sub. 4 attraverso il corridoio interno alla abitazione di proprietà di;
queste condotte dovevano invece essere ritenute atti di mera cortesia di Parte_1 un padre verso un figlio, non implicanti la costituzione in diritto ed in fatto di una servitù di passaggio;
, quale proprietario, non era mai stato citato nelle dichiarazioni testimoniali, Parte_1 così da indurre a ritenere che egli fosse assente e comunque non avesse mai assentito a tale uso;
con riferimento alla testimonianza di , questi ha dichiarato di aver utilizzato l'accesso di Persona_1 via Guerrazzi n. 3 nonostante gli avesse raccomandato di utilizzare l'accesso di via Controparte_1 Guerrazzi n. 10; non aveva mai fatto cenno alla persona di Persona_1 Parte_1
e questo dato doveva far riflettere il Giudice di primo grado, sia con riferimento alla plausibilità di tali dichiarazioni, sia con riferimento alla modalità con cui questo passaggio è stato esercitato;
senza l'assenso o la tolleranza di , l'utilizzo della servitù di passaggio di via Parte_1
Guerrazzi n. 3 (ammesso che si sia effettivamente stato) sarebbe avvenuto in modo clandestino e comunque non autorizzato.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, si è già spiegato, in occasione dell'esame del primo motivo di appello, che non risulta condivisibile l'argomentazione svolta dall'appellante secondo cui dalla testimonianza di Tes_3
dovrebbe desumersi che non sia mai stato presente al momento degli
[...] Parte_1 accessi di alla abitazione di , ove viveva il padre dei due detti fratelli, e Controparte_1 Pt_1 dovrebbe trarsi la conclusione che si sia trattato di accessi avvenuti per mera cortesia del padre delle parti in causa e non su autorizzazione del proprietario dell'abitazione, , così da farne, Parte_1 poi, derivare l'inesistenza della pretesa servitù di passaggio.
Infatti, la mancanza di alcun riferimento, nella testimonianza resa dalla , alla presenza di Tes_3
, in primo luogo non esclude che egli possa essere stato presente;
inoltre, Parte_1 non induce a desumere che egli non fosse a conoscenza dell'utilizzo, da parte del fratello , CP_1 dell'accesso interno alla abitazione di stesso. Pt_1
Non si rinviene, pertanto -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- alcun errore di valutazione della prova da parte del Tribunale, avendo la teste chiaramente riferito dell'esistenza, almeno Tes_1 sino al 1992 (data del decesso del padre delle parti in causa) del collegamento interno fra i due appartamenti tramite un corridoio e dell'utilizzo del detto corridoio da parte di , dichiarando CP_1 che “quando veniva dal padre passava per il portone che conduce all'abitazione di ” CP_1 Pt_1
e precisando altresì “non ho mai visto passare dall'altro ingresso. Non ho mai visto nessuno CP_1 utilizzare l'ingresso esterno che porta all'abitazione del piano di sopra”.
Quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese da , si è spiegato, in occasione della Persona_1 trattazione del secondo motivo di appello, che detto teste ha dichiarato che, per accedere all'abitazione di da lui condotta in locazione dal 2000 al 2009, ha utilizzato Controparte_1
l'ingresso dal civico n. 3 di Via Guerrazzi, passando attraverso il corridoio di , della Parte_1 cui esistenza si dava atto anche nel contratto di locazione;
il teste ha poi aggiunto che vi era anche un altro ingresso all'abitazione, ubicato al civico n. 10 di Via Guerrazzi, anch'esso menzionato nel contratto di locazione. Si è altresì spiegato che -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- alcun riferimento si rinviene nella richiamata testimonianza in ordine all'asserita circostanza che l'utilizzo dell'ingresso di Via Guerrazzi n. 10 sarebbe stato “raccomandato” al dal locatore, avendo il Per_1 teste espressamente dichiarato che “ verbalmente mi aveva detto che potevo passare, Controparte_1 perché era più conveniente e per non passare dalla casa del fratello, dall'accesso di Salita Guerrazzi
n. 10; anche di questo accesso era dato conto nel contratto di locazione”, così da lasciare intendere piuttosto che il locatore gli aveva verbalmente spiegato che l'accesso da Via Guerrazzi n. 10, già previsto nel contratto, poteva essere più comodo per il locatore, non richiedendo l'attraversamento della proprietà di . Controparte_1
Infine, la mancanza di alcun riferimento, nella testimonianza resa dal , alla persona di Per_1 [...]
, in primo luogo non esclude che egli possa essere stato presente sui luoghi;
inoltre, Parte_1 non induce a desumere che egli non fosse a conoscenza dell'utilizzo, da parte del fratello e del CP_1 suo conduttore , dell'accesso interno alla abitazione di stesso. Persona_1 Pt_1
Pertanto -a differenza di quanto sostenuto all'appellante- non si rinviene alcun errore di valutazione della prova da parte del Tribunale, avendo il teste chiaramente riferito del suo utilizzo, nel Per_1 periodo compreso tra il 2000 e il 2009, in qualità di conduttore dell'abitazione di , Controparte_1 dell'ingresso ubicato al civico n. 3 di via Guerrazzi, che passava attraverso il corridoio di Parte_1
.
[...]
6.4. Col quarto motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'irrilevanza delle condotte testimoniate da e rispetto all'azione di reintegra esercitata da;
ha Testimone_3 Persona_1 Controparte_1 sostenuto, in particolare, che: non risulta provato che abbia esercitato la servitù di Controparte_1 passaggio in questione;
è irrilevante la testimonianza di che va collocata nel periodo Testimone_3 in cui la abitazione di era occupata da , padre delle Parte_1 Persona_3 odierne parti processuali;
ha riferito semplicemente di un atto di cortesia di un padre Testimone_3 verso il figlio, consistente nel permettere al figlio di accedere alla abitazione sub. 4 dall'interno senza dover uscire ed utilizzare l'accesso di via Guerrazzi n. 10; ciò non poteva implicare l'esistenza di una servitù di passaggio anche perché l'accesso non avveniva in presenza di;
Parte_1 neanche , in 9 anni di locazione (dal 2000 al 2009), ha mai incontrato Persona_1 Parte_1
che quindi non ha mai autorizzato detti accessi;
non si rinviene nelle sopradette testimonianze
[...]
l'elemento del “possesso” della servitù in capo a che di fatto quindi non ha mai Controparte_1 personalmente esercitato la servitù in questione (perché gli accessi descritti da erano Testimone_3 un gesto di cortesia di un padre verso il figlio).
Il motivo è infondato.
Ed invero, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante e in forza di tutto quanto già argomentato in occasione dell'esame degli altri motivi di appello, le dichiarazioni testimoniali rese da
[...]
quale ha riferito in ordine all'utilizzo, sino al 1992, da parte di per Tes_4 Controparte_1 accedere alla sua abitazione, del corridoio interno all'abitazione di e da Parte_1
-il quale ha riferito di avere utilizzato, dal 2000 al 2009, nella sua qualità di conduttore Persona_1 dell'abitazione di e su autorizzazione del predetto contenuta anche nel contratto di Controparte_1 locazione, il corridoio interno all'abitazione di , per accedere all'abitazione Parte_1 locata- sono tali da consentire di ritenere raggiunta la prova in ordine all'esercizio, da parte di
, del potere corrispondente al diritto di servitù, avendo dette dichiarazioni testimoniali Controparte_1 dato atto proprio di condotte idonee a manifestare il potere di fatto sulla cosa esercitato da CP_1
, senza che sia risultato necessario, nella presente sede possessoria, esaminare la sussistenza di
[...] un possesso avente i caratteri utili ai fini dell'usucapione. Essendo, poi, pacifico lo spoglio esercitato da , mediante la sostituzione della serratura, si deve concludere che Parte_1 condivisibilmente il Tribunale ha confermato la fondatezza della domanda di reintegrazione, già riconosciuta con l'ordinanza interdittale resa a conclusione della fase sommaria.
7. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, relativi alle controversie aventi valore rientrante nello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00, parametri medi-.
Il rigetto dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si dà atto dell'obbligo dell'appellante principale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 186/2019, pubblicata in data 9.11.2019 dal Tribunale di Lagonegro, così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, liquidate in €
2.915,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dichiara l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Pasquale Cristiano