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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1229/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSCARELLA Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
COSCARELLA GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRENTO ASSUNTA , elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA TRIESTE, 21 87067 ROSSANO, presso il difensore avv. TRENTO ASSUNTA
CONVENUTA
OGGETTO: illegittime segnalazioni e risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione dell'08.04.19, , titolare dell'omonima ditta, premesso Parte_1 che: a) aveva stipulato con l'istituto di credito convenuto, filiale di Corigliano-Rossano, un contratto di conto corrente bancario di corrispondenza n. 951255; b) che la banca convenuta,
pagina 1 di 6 venuta a conoscenza di una misura reale adottata nei confronti della sua azienda, precisamente un sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p. disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari in relazione al procedimento penale n. 4657/15 R,G.N.R., cui seguiva la nomina degli Amministratori Giudiziari, poi revocato con dissequestro del 17/10/18, si rendeva responsabile di attività illegittime ed errate autodeterminandosi nell'inadempienza ed inottemperanza nel pagamento di titoli di credito, assegni bancari, portati dai trattari nei termini di validità all'incasso sul conto corrente aziendale, ove era sussistente ampia e capiente provvista, per presunto difetto di autorizzazione della firma;
c) che a ciò faceva seguito incaglio al CAI e segnalazioni della debitoria insoluta presso CRIF CERVED e C.R.
Banca d'Italia di n. 6 assegni, per assenza di provvista e revoca dell'autorizzazione; d) che del tutto illegittimamente aveva apposto la causale 13 indicata dalla al momento del CP_1 protesto “assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista o carente di potere”, mentre poteva essere opposta la diversa causale “per temporanea indisponibilità dei fondi per effetto di sequestro” causale 22; e) che errata era stata anche la causale di incaglio al CAI e l'appostazione delle segnalazioni periodiche presso le banche dati dei circuiti finanziari, nonché l'irrogazione di sanzioni, spese ed interessi di protesto e bancarie;
tanto premesso sul presupposto che il comportamento della era da ritenersi illegittimo e gravemente lesivo degli interessi dell'istante CP_1
conveniva in giudizio la , rassegnando le seguenti conclusioni: Previa e CP_1 adottata ogni opportuna declaratoria del caso, contrariis reiectis, l'accertamento e la dichiarazione giudiziale: I) di illegittimità dei protesti elevati in danno dell'attore; II) di irregolarità e inefficacia sia della procedura di incaglio presso il C.A.I., sia delle segnalazioni, comunicazioni ed appostazioni periodiche operate dalla convenuta a partire dal primo protesto assegni, presso le banche dati CRIF, C.R. di Banca D'Italia, CERVED ed altre operanti nel settore\circuito degli intermediari e banche, ex Circ. B.I. n° 191\91 e segg. integr., giuste contestazioni e ragioni d'appreso, precipuamente espresse. PER L'EFFETTO, NEL
MERITO Per la condanna della Banca a provvedere: a) con ogni adempimento all'uopo necessitante, nella immediata cancellazione delle segnalazioni e dell'incaglio effettuati di cui ut supra;
b) nel risarcimento del danno causato all'attore, in ogni più ampia accezione ivi compreso nonché lo svilimento della immagine societaria nel mondo e sistema creditizio e bancario, perdita delle chances lavorative all'epoca dei fatti in essere, nonché, indi etiologicamente, per l'odierno procurato stato di crisi da sovraindebitamento, per come
d'appresso illustrato e provato, in ragione di € 5.000,00, ovvero nella diversa misura indicata
pagina 2 di 6 dal Giudicante adito, al cui senso di giustizia ed equità, sin d'ora si ripone affidamento con o senza ausilio di CTU;
c) nonché la restituzione degli importi corrisposti dall'attore e indebitamente pretesi dalla Banca a titolo di penali, sanzioni e accessori.
Per il rigetto altresì, d'ogni avversa eventuale eccezione, deduzione e richiesta, la cui contestazione sarà precipua e concomitante alla loro formulazione.
Con ogni più ampia salvezza e facoltà. Vittoria di spese e competenze di lite con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità
2. Sul merito del giudizio
2.1.La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
Invero, la vicenda trae origine, dall'atto di sequestro preventivo notificato alla banca, in data
02/08/2018, ai sensi degli artt. 272 cpp e segg e 321 comma 1 e 3 bis cpp e segg. , da parte della Guardia di Finanza di Rossano, emesso nell'ambito del procedimento penale n.
4657/2015- Tribunale di Castrovillari, avente ad oggetto tutti i rapporti finanziari riconducibili all'istante (conti correnti, contratti di assicurazione, libretti di deposito e rapporti di credito riconducibili agli indagati) considerati beni strumentali e/o pertinenti ai reati contestati. Nel predetto provvedimento venivano nominati amministratori giudiziari il dott. Persona_1
e l'Avv. Ugo Celestino, “per quanto concerne la gestione amministrativa
[...]
patrimoniale dei beni mobili e immobili in sequestro che si avvarranno di ausiliari/collaboratori da nominare in corso di esecuzione dei sequestri”.
Alla luce del suddetto provvedimento correttamente la procedeva ad eseguire il blocco CP_1 dei rapporti intrattenuti con l'istante dal giorno della notifica del provvedimento medesimo, dovendosi la stessa, peraltro, necessariamente interfacciare con gli Amministratori giudiziari, per ogni aspetto gestionale inerente i rapporti medesimi.
In particolare, essendo pervenuto in data in data 08 agosto 2018 un assegno dell'importo di €
4.300,00, emesso il 06/08/2018, a firma , tratto sul cc n. 951225 intestato Parte_1 all'omonima ditta, la stessa Filiale ne dava immediata comunicazione ai nominati
Amministratori Giudiziari, dai quali riceveva indicazioni sulla mancanza di poteri di firma sugli assegni con scadenza successiva all'esecuzione del provvedimento di sequestro (cfr. pec
08.08.18).
pagina 3 di 6 Conseguentemente, veniva correttamente utilizzata la causale 13- firmatario non autorizzato- per i cinque assegni aventi data successiva al provvedimento di sequestro e precedente al provvedimento di dissequestro del 19/10/2018, mentre per l'assegno emesso il 31/10/2018, veniva utilizzata la causale 12- assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10 bis lett. a) L. 386/90-correntista revocato dal sistema, in quanto il sig. era stato revocato in virtù degli assegni emessi Pt_1
in precedenza.
Sotto tale profilo, si osserva inoltre, in punto di diritto che l'art. 56 del d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia, peraltro invocato anche dall'istante), dispone, infatti, che “Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.”
Durante la vigenza del sequestro, è stata, quindi legittimamente impedita qualsiasi movimentazione del conto corrente in oggetto che non fosse autorizzata dagli Amministratori
Giudiziari (i soli con poteri di firma), e, conseguentemente, devono ritenersi legittimi i protesti levati per gli assegni emessi nel suddetto periodo, nonché le causali indicate.
Ad ogni buon conto si condivide il principio secondo cui “L'elevazione di un protesto con causale non appropriata costituisce una violazione di regole amministrative, ma non necessariamente si risolve in un illecito civile fonte di responsabilità risarcitoria in capo all'autore della levata scorretta;
il pregiudizio che il protestato subisce dal protesto e dalla sua pubblicazione è infatti diverso in ragione delle diverse causali previste dalla Circ. 30 aprile
2001 n. 3512 del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, pertanto, occorre distinguere se la dizione erroneamente utilizzata preveda un'ipotesi più o meno grave di quella da applicare, perché solo nel primo caso si può ravvisare un danno reputazionale in capo al protestato suscettibile di essere risarcito (nella specie, la corte ha ravvisato l'assenza di pregiudizio in un protesto erroneamente levato con causale "motivi diversi" anziché "firma apocrifa") (Cass., Sez. I, sent. 14/0672012 n. 9773.
2.2.Nel caso in esame le causali indicate nei protesti, (la n. 13 e la n. 12), da ritenersi corrette per le ragioni esposte, non possono comunque essere ritenute fonte di maggior pregiudizio per l'istante rispetto alla causale che l'istante ritiene avrebbe dovuto essere pagina 4 di 6 indicata, (la n. 22), che è prevista per l'assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione, mancando, peraltro, una compiuta allegazione di tale maggiore pregiudizio per lo stesso risultante dalla asserita errata indicazione nei protesti delle causali
13 e 12 anziché di quella 22.
2.3 Con riferimento invece alla censura relativa alla illegittimità della procedura di incaglio CAI
e della segnalazione in CRIF, CR e a “sofferenza”, si osserva che l'art. 34 comma 1 del d.lgs.
30 dicembre 1999 n. 507 dispone che nei casi di assegni e carte di pagamento irregolari “il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10-bis” (legge 386/90), dovendosi pertanto ritenere sussistente un obbligo per il trattario di disporre l'iscrizione, in caso di assegno emesso senza le prescritte autorizzazioni.
Va, altresi', evidenziato che a fronte delle contestazioni della convenuta in ordine alla CP_1
mancata segnalazione alla Centrale rischi della posizione del , lo stesso non ha Pt_1
allegato documentazione da cui possa evincersi che la predetta segnalazione sia stata effettuata proprio dalla . CP_1
2.4 Infine sulla richiesta di restituzione degli importi corrisposti dall'attore e indebitamente pretesi dalla a titolo di penali, sanzioni e accessori, si evidenzia che l'istante non ha CP_1
specificato quali sarebbero gli importi indebitamente a titolo di penali, sanzioni e accessori, pretesi dalla banca, specie alla luce delle contestazioni della la quale ha dedotto di CP_1 non aver mai preteso dall'istante alcun importo a titolo di penali, sanzioni o altri accessori.
Alla luce delle esposte considerazioni, da ritenersi assorbenti, deve ritenersi pienamente legittimo l'operato della e disattesa la domanda avanzata dall'istante CP_1
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri individuati con D.M. 55/14, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore e della natura e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea pagina 5 di 6 Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a.
Castrovillari 17.01.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1229/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSCARELLA Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
COSCARELLA GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRENTO ASSUNTA , elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA TRIESTE, 21 87067 ROSSANO, presso il difensore avv. TRENTO ASSUNTA
CONVENUTA
OGGETTO: illegittime segnalazioni e risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione dell'08.04.19, , titolare dell'omonima ditta, premesso Parte_1 che: a) aveva stipulato con l'istituto di credito convenuto, filiale di Corigliano-Rossano, un contratto di conto corrente bancario di corrispondenza n. 951255; b) che la banca convenuta,
pagina 1 di 6 venuta a conoscenza di una misura reale adottata nei confronti della sua azienda, precisamente un sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p. disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari in relazione al procedimento penale n. 4657/15 R,G.N.R., cui seguiva la nomina degli Amministratori Giudiziari, poi revocato con dissequestro del 17/10/18, si rendeva responsabile di attività illegittime ed errate autodeterminandosi nell'inadempienza ed inottemperanza nel pagamento di titoli di credito, assegni bancari, portati dai trattari nei termini di validità all'incasso sul conto corrente aziendale, ove era sussistente ampia e capiente provvista, per presunto difetto di autorizzazione della firma;
c) che a ciò faceva seguito incaglio al CAI e segnalazioni della debitoria insoluta presso CRIF CERVED e C.R.
Banca d'Italia di n. 6 assegni, per assenza di provvista e revoca dell'autorizzazione; d) che del tutto illegittimamente aveva apposto la causale 13 indicata dalla al momento del CP_1 protesto “assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista o carente di potere”, mentre poteva essere opposta la diversa causale “per temporanea indisponibilità dei fondi per effetto di sequestro” causale 22; e) che errata era stata anche la causale di incaglio al CAI e l'appostazione delle segnalazioni periodiche presso le banche dati dei circuiti finanziari, nonché l'irrogazione di sanzioni, spese ed interessi di protesto e bancarie;
tanto premesso sul presupposto che il comportamento della era da ritenersi illegittimo e gravemente lesivo degli interessi dell'istante CP_1
conveniva in giudizio la , rassegnando le seguenti conclusioni: Previa e CP_1 adottata ogni opportuna declaratoria del caso, contrariis reiectis, l'accertamento e la dichiarazione giudiziale: I) di illegittimità dei protesti elevati in danno dell'attore; II) di irregolarità e inefficacia sia della procedura di incaglio presso il C.A.I., sia delle segnalazioni, comunicazioni ed appostazioni periodiche operate dalla convenuta a partire dal primo protesto assegni, presso le banche dati CRIF, C.R. di Banca D'Italia, CERVED ed altre operanti nel settore\circuito degli intermediari e banche, ex Circ. B.I. n° 191\91 e segg. integr., giuste contestazioni e ragioni d'appreso, precipuamente espresse. PER L'EFFETTO, NEL
MERITO Per la condanna della Banca a provvedere: a) con ogni adempimento all'uopo necessitante, nella immediata cancellazione delle segnalazioni e dell'incaglio effettuati di cui ut supra;
b) nel risarcimento del danno causato all'attore, in ogni più ampia accezione ivi compreso nonché lo svilimento della immagine societaria nel mondo e sistema creditizio e bancario, perdita delle chances lavorative all'epoca dei fatti in essere, nonché, indi etiologicamente, per l'odierno procurato stato di crisi da sovraindebitamento, per come
d'appresso illustrato e provato, in ragione di € 5.000,00, ovvero nella diversa misura indicata
pagina 2 di 6 dal Giudicante adito, al cui senso di giustizia ed equità, sin d'ora si ripone affidamento con o senza ausilio di CTU;
c) nonché la restituzione degli importi corrisposti dall'attore e indebitamente pretesi dalla Banca a titolo di penali, sanzioni e accessori.
Per il rigetto altresì, d'ogni avversa eventuale eccezione, deduzione e richiesta, la cui contestazione sarà precipua e concomitante alla loro formulazione.
Con ogni più ampia salvezza e facoltà. Vittoria di spese e competenze di lite con distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità
2. Sul merito del giudizio
2.1.La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
Invero, la vicenda trae origine, dall'atto di sequestro preventivo notificato alla banca, in data
02/08/2018, ai sensi degli artt. 272 cpp e segg e 321 comma 1 e 3 bis cpp e segg. , da parte della Guardia di Finanza di Rossano, emesso nell'ambito del procedimento penale n.
4657/2015- Tribunale di Castrovillari, avente ad oggetto tutti i rapporti finanziari riconducibili all'istante (conti correnti, contratti di assicurazione, libretti di deposito e rapporti di credito riconducibili agli indagati) considerati beni strumentali e/o pertinenti ai reati contestati. Nel predetto provvedimento venivano nominati amministratori giudiziari il dott. Persona_1
e l'Avv. Ugo Celestino, “per quanto concerne la gestione amministrativa
[...]
patrimoniale dei beni mobili e immobili in sequestro che si avvarranno di ausiliari/collaboratori da nominare in corso di esecuzione dei sequestri”.
Alla luce del suddetto provvedimento correttamente la procedeva ad eseguire il blocco CP_1 dei rapporti intrattenuti con l'istante dal giorno della notifica del provvedimento medesimo, dovendosi la stessa, peraltro, necessariamente interfacciare con gli Amministratori giudiziari, per ogni aspetto gestionale inerente i rapporti medesimi.
In particolare, essendo pervenuto in data in data 08 agosto 2018 un assegno dell'importo di €
4.300,00, emesso il 06/08/2018, a firma , tratto sul cc n. 951225 intestato Parte_1 all'omonima ditta, la stessa Filiale ne dava immediata comunicazione ai nominati
Amministratori Giudiziari, dai quali riceveva indicazioni sulla mancanza di poteri di firma sugli assegni con scadenza successiva all'esecuzione del provvedimento di sequestro (cfr. pec
08.08.18).
pagina 3 di 6 Conseguentemente, veniva correttamente utilizzata la causale 13- firmatario non autorizzato- per i cinque assegni aventi data successiva al provvedimento di sequestro e precedente al provvedimento di dissequestro del 19/10/2018, mentre per l'assegno emesso il 31/10/2018, veniva utilizzata la causale 12- assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10 bis lett. a) L. 386/90-correntista revocato dal sistema, in quanto il sig. era stato revocato in virtù degli assegni emessi Pt_1
in precedenza.
Sotto tale profilo, si osserva inoltre, in punto di diritto che l'art. 56 del d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia, peraltro invocato anche dall'istante), dispone, infatti, che “Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.”
Durante la vigenza del sequestro, è stata, quindi legittimamente impedita qualsiasi movimentazione del conto corrente in oggetto che non fosse autorizzata dagli Amministratori
Giudiziari (i soli con poteri di firma), e, conseguentemente, devono ritenersi legittimi i protesti levati per gli assegni emessi nel suddetto periodo, nonché le causali indicate.
Ad ogni buon conto si condivide il principio secondo cui “L'elevazione di un protesto con causale non appropriata costituisce una violazione di regole amministrative, ma non necessariamente si risolve in un illecito civile fonte di responsabilità risarcitoria in capo all'autore della levata scorretta;
il pregiudizio che il protestato subisce dal protesto e dalla sua pubblicazione è infatti diverso in ragione delle diverse causali previste dalla Circ. 30 aprile
2001 n. 3512 del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, pertanto, occorre distinguere se la dizione erroneamente utilizzata preveda un'ipotesi più o meno grave di quella da applicare, perché solo nel primo caso si può ravvisare un danno reputazionale in capo al protestato suscettibile di essere risarcito (nella specie, la corte ha ravvisato l'assenza di pregiudizio in un protesto erroneamente levato con causale "motivi diversi" anziché "firma apocrifa") (Cass., Sez. I, sent. 14/0672012 n. 9773.
2.2.Nel caso in esame le causali indicate nei protesti, (la n. 13 e la n. 12), da ritenersi corrette per le ragioni esposte, non possono comunque essere ritenute fonte di maggior pregiudizio per l'istante rispetto alla causale che l'istante ritiene avrebbe dovuto essere pagina 4 di 6 indicata, (la n. 22), che è prevista per l'assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione, mancando, peraltro, una compiuta allegazione di tale maggiore pregiudizio per lo stesso risultante dalla asserita errata indicazione nei protesti delle causali
13 e 12 anziché di quella 22.
2.3 Con riferimento invece alla censura relativa alla illegittimità della procedura di incaglio CAI
e della segnalazione in CRIF, CR e a “sofferenza”, si osserva che l'art. 34 comma 1 del d.lgs.
30 dicembre 1999 n. 507 dispone che nei casi di assegni e carte di pagamento irregolari “il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10-bis” (legge 386/90), dovendosi pertanto ritenere sussistente un obbligo per il trattario di disporre l'iscrizione, in caso di assegno emesso senza le prescritte autorizzazioni.
Va, altresi', evidenziato che a fronte delle contestazioni della convenuta in ordine alla CP_1
mancata segnalazione alla Centrale rischi della posizione del , lo stesso non ha Pt_1
allegato documentazione da cui possa evincersi che la predetta segnalazione sia stata effettuata proprio dalla . CP_1
2.4 Infine sulla richiesta di restituzione degli importi corrisposti dall'attore e indebitamente pretesi dalla a titolo di penali, sanzioni e accessori, si evidenzia che l'istante non ha CP_1
specificato quali sarebbero gli importi indebitamente a titolo di penali, sanzioni e accessori, pretesi dalla banca, specie alla luce delle contestazioni della la quale ha dedotto di CP_1 non aver mai preteso dall'istante alcun importo a titolo di penali, sanzioni o altri accessori.
Alla luce delle esposte considerazioni, da ritenersi assorbenti, deve ritenersi pienamente legittimo l'operato della e disattesa la domanda avanzata dall'istante CP_1
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri individuati con D.M. 55/14, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore e della natura e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea pagina 5 di 6 Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a.
Castrovillari 17.01.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 6 di 6