Articolo 20 della Legge 8 marzo 1991, n. 81
Articolo 19Articolo 21
Versione
31 marzo 1991
Art. 20. Scuole di sci 1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformita' ai seguenti orientamenti:
a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie
tutti i maestri operanti in un stazione invernale;
b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzarne l'attivita';
c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse.
Entrata in vigore il 31 marzo 1991
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