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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 3097 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATERINO VITTORIO, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/03/2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione contro l'avviso di addebito n. 328 2022 00068996 36, notificato in data 28.01.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 3.196,25, a titolo di contributi dovuti alla gestione autonoma Commercianti per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021. A fondamento della pretesa eccepiva l'assenza del requisito soggettivo per l'iscrizione nella gestione previdenziale commercianti per mancato svolgimento dell'attività con i requisiti di legge e l'illegittimità delle sanzioni applicate. Si costituiva l' che resisteva al ricorso, eccependo in via preliminare la CP_1 tardività e nel merito il rigetto. Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata. 1 Si osserva in via preliminare che il debitore può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ovvero contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Tanto premesso in via generale, nel caso di specie, l'opponente si duole di un vizio che attiene al merito della pretesa nonché vizi formali. Esse, dunque, configurano, in parte, azione ex 24 D.Lgs. 46799 e, in parte, azione di opposizione agli atti esecutivi. La domanda è dunque tempestiva, avendo la convenuta provato che le cartelle sono state notificate in data 28.1.2023 e non sono decorsi i termini per le proposte opposizioni (40 giorni per l'azione ex art. 24; è invece decaduto per il termine di giorni 20 per l'opposizione agli atti), posto che il ricorso presso è stato depositato il 9.3.2023. Si precisa che da un controllo sull'applicativo “Consolle” il Tribunale ha potuto verificare che il ricorso veniva depositato telematicamente in data 9.3.2023 e che la data del 14.3.2023 era riferito all'accettazione e lavorazione dell'atto da parte della cancelleria. Il ricorso pertanto è tempestivo.
Ciò posto, passando al merito osserva il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità in tema di "doppia iscrizione" ha ripetutamente affermato che, al fine dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione (anche) alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, la disciplina di riferimento richiede che l'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti debba essere contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, e che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, autenticamente interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, non opera la fictio iuris dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione.
Pertanto, il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa (Cass. ss.uu. n. 17076 del 2011, ord. n. 9803 del 2012 e n. 9153 del 2012). Ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto
2 dell'impresa (cfr., da ultimo Cass. 8474/2017 e Cass. 12560/2017 con riguardo ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione); La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass. n. 11685 del
2012). Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, particolarmente negli ultimi anni (cfr. Sentenze Cass. n. 1759 del 27.01.2021 n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019) la quale ha statuito che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. In particolare, la citata giurisprudenza ha evidenziato come, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa (ex art. 55 del TUIR) e redditi di capitale (ex art. 44 del TUIR), le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale. Nel merito, la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”. Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto- legge n. 384/1992.
3 Ritiene il Tribunale che nel caso di specie l'istituto ha provato i presupposti dell'obbligo contributivo della ricorrente relativo alla Gestione esercenti attività commerciali. Al riguardo, si osserva anzitutto che la suddetta posizione previdenziale è connessa alla carica di socio unico nonchè amministratore della società “MARZIA SPORT VILLAGE s.r.l.s.”. La qualifica di socio unico e amministratore comporta ex lege l'attribuzione degli obblighi di amministrazione e gestione della società. Pertanto, atteso il requisito della responsabilità, questo fa presumere una attività prevalente e abituale. Si osserva, inoltre, rileva la circostanza per la quale il ricorrente risulta privo di altra occupazione prevalente (cfr. all. “estratto ”). Inoltre, la C.F._1 contribuzione nella gestione separata per i compensi percepiti per l'attività di amministratore, sebbene non rappresenti una contribuzione alternativa, risulta in estratto soltanto dal 2021 in quanto l'iscrizione ha decorrenza 09/02/2021. Infine, risulta dagli atti che il ricorrente con istanza del 08/05/2020 (prot.
- cfr. “istanza indennità covid-19”) ha richiesto ed Controparte_2 ottenuto due indennità covid-19 per un totale di € 1.200,00. L'istanza è stata presentata in qualità di iscritto nella gestione previdenziale artigiani e commercianti ai sensi dell'art. 28 del decreto Cura Italia (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Si osserva, infine, che la società è priva di una struttura organizzativa dotata di sufficiente autonomia decisionale (cfr. all. “estratto unilav”; “n. dipendenti per anno”; “lista dipendenti anno 2020”; “lista dipendenti anno 2021”): per l'anno oggetto del contenzioso, risultano alle dipendenze tre lavoratori: - _3
: in qualità di barista a tempo pieno e indeterminato dal 11- 11-2020
[...]
(cfr. all. “unilav Barbato”); - : in qualità di barista a Controparte_4 tempo pieno dal 12-02-2020 al 26- 08-2022 e dal 19-10-2023 a tempo indeterminato (cfr. all. “unilav Gagliardi-1; ”unilav Gagliardi-1”); - CP_5
in qualità di aiuto barman part-time 20 ore dal 08-03-2021 al 25-05-2021
[...]
(cfr. all. “unilav ”). CP_5
In sostanza l' ha provato, come era suo onere, il giudizio di prevalenza e CP_6 abitualità dell'attività di lavoro della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
4 2. Condanna parte ricorrente in epigrafe al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi Aversa, 28/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
5
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 3097 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATERINO VITTORIO, come in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/03/2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione contro l'avviso di addebito n. 328 2022 00068996 36, notificato in data 28.01.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 3.196,25, a titolo di contributi dovuti alla gestione autonoma Commercianti per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021. A fondamento della pretesa eccepiva l'assenza del requisito soggettivo per l'iscrizione nella gestione previdenziale commercianti per mancato svolgimento dell'attività con i requisiti di legge e l'illegittimità delle sanzioni applicate. Si costituiva l' che resisteva al ricorso, eccependo in via preliminare la CP_1 tardività e nel merito il rigetto. Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c; il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata. 1 Si osserva in via preliminare che il debitore può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ovvero contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Tanto premesso in via generale, nel caso di specie, l'opponente si duole di un vizio che attiene al merito della pretesa nonché vizi formali. Esse, dunque, configurano, in parte, azione ex 24 D.Lgs. 46799 e, in parte, azione di opposizione agli atti esecutivi. La domanda è dunque tempestiva, avendo la convenuta provato che le cartelle sono state notificate in data 28.1.2023 e non sono decorsi i termini per le proposte opposizioni (40 giorni per l'azione ex art. 24; è invece decaduto per il termine di giorni 20 per l'opposizione agli atti), posto che il ricorso presso è stato depositato il 9.3.2023. Si precisa che da un controllo sull'applicativo “Consolle” il Tribunale ha potuto verificare che il ricorso veniva depositato telematicamente in data 9.3.2023 e che la data del 14.3.2023 era riferito all'accettazione e lavorazione dell'atto da parte della cancelleria. Il ricorso pertanto è tempestivo.
Ciò posto, passando al merito osserva il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità in tema di "doppia iscrizione" ha ripetutamente affermato che, al fine dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione (anche) alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, la disciplina di riferimento richiede che l'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti debba essere contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, e che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, autenticamente interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, non opera la fictio iuris dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione.
Pertanto, il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa (Cass. ss.uu. n. 17076 del 2011, ord. n. 9803 del 2012 e n. 9153 del 2012). Ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto
2 dell'impresa (cfr., da ultimo Cass. 8474/2017 e Cass. 12560/2017 con riguardo ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione); La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass. n. 11685 del
2012). Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, particolarmente negli ultimi anni (cfr. Sentenze Cass. n. 1759 del 27.01.2021 n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019) la quale ha statuito che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. In particolare, la citata giurisprudenza ha evidenziato come, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa (ex art. 55 del TUIR) e redditi di capitale (ex art. 44 del TUIR), le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale. Nel merito, la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”. Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto- legge n. 384/1992.
3 Ritiene il Tribunale che nel caso di specie l'istituto ha provato i presupposti dell'obbligo contributivo della ricorrente relativo alla Gestione esercenti attività commerciali. Al riguardo, si osserva anzitutto che la suddetta posizione previdenziale è connessa alla carica di socio unico nonchè amministratore della società “MARZIA SPORT VILLAGE s.r.l.s.”. La qualifica di socio unico e amministratore comporta ex lege l'attribuzione degli obblighi di amministrazione e gestione della società. Pertanto, atteso il requisito della responsabilità, questo fa presumere una attività prevalente e abituale. Si osserva, inoltre, rileva la circostanza per la quale il ricorrente risulta privo di altra occupazione prevalente (cfr. all. “estratto ”). Inoltre, la C.F._1 contribuzione nella gestione separata per i compensi percepiti per l'attività di amministratore, sebbene non rappresenti una contribuzione alternativa, risulta in estratto soltanto dal 2021 in quanto l'iscrizione ha decorrenza 09/02/2021. Infine, risulta dagli atti che il ricorrente con istanza del 08/05/2020 (prot.
- cfr. “istanza indennità covid-19”) ha richiesto ed Controparte_2 ottenuto due indennità covid-19 per un totale di € 1.200,00. L'istanza è stata presentata in qualità di iscritto nella gestione previdenziale artigiani e commercianti ai sensi dell'art. 28 del decreto Cura Italia (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Si osserva, infine, che la società è priva di una struttura organizzativa dotata di sufficiente autonomia decisionale (cfr. all. “estratto unilav”; “n. dipendenti per anno”; “lista dipendenti anno 2020”; “lista dipendenti anno 2021”): per l'anno oggetto del contenzioso, risultano alle dipendenze tre lavoratori: - _3
: in qualità di barista a tempo pieno e indeterminato dal 11- 11-2020
[...]
(cfr. all. “unilav Barbato”); - : in qualità di barista a Controparte_4 tempo pieno dal 12-02-2020 al 26- 08-2022 e dal 19-10-2023 a tempo indeterminato (cfr. all. “unilav Gagliardi-1; ”unilav Gagliardi-1”); - CP_5
in qualità di aiuto barman part-time 20 ore dal 08-03-2021 al 25-05-2021
[...]
(cfr. all. “unilav ”). CP_5
In sostanza l' ha provato, come era suo onere, il giudizio di prevalenza e CP_6 abitualità dell'attività di lavoro della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
4 2. Condanna parte ricorrente in epigrafe al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi Aversa, 28/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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