TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/10/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 528/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa LI RU EM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 528/2023 R.G. promossa
DA
, , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bronte (CT) Via Manzoni n°2 presso lo studio dell'avv.
HI IO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA DEI MILLE IS.221 65, MESSINA, presso lo studio dell'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA. che la rappresenta e difende per procura in atti
Controparte_2
, P. IVA
[...] P.IVA_2
Controparte_3
, P. IVA
[...] P.IVA_3
CONVENUTI
Oggetto: opposizione all'intimazione di pagamento
1 In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 31/03/2023, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
29520239000006448 notificata in data 02/02/2023 da parte dell
[...]
(di seguito, , limitatamente ai crediti di Controparte_4 CP_5 cui alle cartelle di pagamento nr. 29520100035670575 e nr.
29520100035670575, per un importo totale complessivo di € 74.090,81, afferenti a recupero somme indebitamente percepite e sanzioni amministrative relativamente agli anni 2002 e 2003.
L'opponente lamentava l'omessa notifica delle citate cartelle di pagamento da parte di l'omessa notifica degli atti prodromici alle CP_5 cartelle di pagamento da parte degli originari enti creditori e la prescrizione del credito, da ritenersi maturata sia per l'asserita mancanza della notifica di tutti gli atti prodromici all'intimazione sia, dando per avvenuta la stessa, per il decorso del termine di prescrizione maturatosi successivamente a questa. Tanto premesso il Parte_2 citava in giudizio l il CP_5 Controparte_2
e l
[...] CP_3 [...] direzione generale chiedendo Controparte_3
l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta.
Dopo aver dichiarato la contumacia delle parti convenute, solo l si costituiva tardivamente in giudizio Controparte_4 ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta dopo il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione; nel merito, invocava la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e l'insussistenza dell'eccepita prescrizione dopo la notifica delle suddette cartelle e concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa, di natura documentale, veniva assunta in decisione all'udienza del 13.10.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
2 In via preliminare, date le contestazioni sul punto, è necessario premettere che l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Com'è noto, infatti, mentre con l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., si contestano i vizi formali degli atti del procedimento esecutivo.
Orbene, avuto riguardo ai motivi di opposizione proposti – che, in generale, attengono tutti alla mancanza e/o inesistenza (originaria o sopravvenuta) dei presupposti specifici dell'azione esecutiva e del diritto risultante dal titolo – appare corretta la qualificazione dell'azione fatta dall'opponente nei termini di cui all'art. 615 c.p.c.
Più nello specifico, si tratta di un'opposizione all'esecuzione c.d. preventiva, per la proposizione della quale non è previsto un preciso termine di decadenza, essendo solamente necessario, ai fini della qualificazione suddetta, che la stessa venga incoata prima che inizi il pignoramento, come concretamente avvenuto nel caso di specie.
Anche in merito all'eccepita prescrizione, è pacifico che “costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo”
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., 2 luglio 2024, n. 18152).
Ne deriva che va rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata da per la violazione del termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. CP_5
617 c.p.c., in conseguenza dell'inapplicabilità della citata disciplina alla fattispecie in esame.
L'opposizione è fondata e va accolta.
In base al principio della ragione più liquida va, infatti, riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto di causa.
3 Al riguardo, va anzitutto osservato che, per consolidata elaborazione giurisprudenziale, in forza del principio della c.d. “ragione più liquida” è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, “il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e
Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Ciò posto, i crediti oggetto di giudizio risultano prescritti anche qualora si accertasse la regolarità della notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e, in particolare, delle cartelle di pagamento citate, pertanto, è sufficiente soffermarsi su tale motivo di impugnazione ai fini della risoluzione della controversia.
4 Invero, il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento nr. 29520100035670575, consistente in una sanzione amministrativa pecuniaria, è pari a 5 anni, ai sensi dell'art. 28 della l.
689/1981; mentre il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella nr. 29520100035670575, risalente al 2002 e consistente in una ripetizione di indebito, è quello ordinario decennale.
A fronte di ciò, la cartella di pagamento nr. 29520100035670575 risulterebbe notificata il 04/07/2003, mentre quella nr.
29520100035670575 risulterebbe notificata il 09/11/2011.
L'intimazione di pagamento è stata, invece, notificata solo in data
02/02/2023, ovvero, rispettivamente, venti e dodici anni dopo la presunta notifica delle due cartelle di pagamento.
Come anticipato, sul punto l contesta che il termine prescrizionale CP_5 sarebbe stato preservato dalla sospensione della riscossione prevista dalla c.d. Legge di Stabilità del 2014 e dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, per un periodo di sospensione che ammonta, complessivamente, a 23 mesi e 8 giorni.
Orbene, pur considerando gli interventi normativi che hanno disposto la sospensione della riscossione e, dunque, del termine di prescrizione, quest'ultimo deve comunque ritenersi maturato, relativamente ai crediti oggetto di causa.
Infatti, sottraendo dal conteggio complessivo i periodi di sospensione anzidetti, l'intimazione di pagamento risulta comunque notificata, rispettivamente, circa diciotto e dieci anni dopo la presunta notifica delle cartelle di pagamento n. 29520100035670575 e
29520100035670575.
Tanto basta per accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nulla l'intimazione di pagamento n. 29520239000006448 notificata in data
02/02/2023 da parte dell . Controparte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e successive
5 modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 528/2023, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione presentata da per le Parte_1 ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29520239000006448 notificata in data 02/02/2023 da parte dell . Controparte_4
Condanna l Controparte_6
Provincia di Messina, al pagamento, in favore
[...] dell'attore di € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e C.P.A., ove dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Biagio
Longhitano, ex art. 93 cpc.
Patti,24/10/2025
Il Giudice
LI RU EM
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa LI RU EM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 528/2023 R.G. promossa
DA
, , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bronte (CT) Via Manzoni n°2 presso lo studio dell'avv.
HI IO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA DEI MILLE IS.221 65, MESSINA, presso lo studio dell'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA. che la rappresenta e difende per procura in atti
Controparte_2
, P. IVA
[...] P.IVA_2
Controparte_3
, P. IVA
[...] P.IVA_3
CONVENUTI
Oggetto: opposizione all'intimazione di pagamento
1 In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 31/03/2023, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
29520239000006448 notificata in data 02/02/2023 da parte dell
[...]
(di seguito, , limitatamente ai crediti di Controparte_4 CP_5 cui alle cartelle di pagamento nr. 29520100035670575 e nr.
29520100035670575, per un importo totale complessivo di € 74.090,81, afferenti a recupero somme indebitamente percepite e sanzioni amministrative relativamente agli anni 2002 e 2003.
L'opponente lamentava l'omessa notifica delle citate cartelle di pagamento da parte di l'omessa notifica degli atti prodromici alle CP_5 cartelle di pagamento da parte degli originari enti creditori e la prescrizione del credito, da ritenersi maturata sia per l'asserita mancanza della notifica di tutti gli atti prodromici all'intimazione sia, dando per avvenuta la stessa, per il decorso del termine di prescrizione maturatosi successivamente a questa. Tanto premesso il Parte_2 citava in giudizio l il CP_5 Controparte_2
e l
[...] CP_3 [...] direzione generale chiedendo Controparte_3
l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta.
Dopo aver dichiarato la contumacia delle parti convenute, solo l si costituiva tardivamente in giudizio Controparte_4 ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta dopo il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione; nel merito, invocava la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e l'insussistenza dell'eccepita prescrizione dopo la notifica delle suddette cartelle e concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa, di natura documentale, veniva assunta in decisione all'udienza del 13.10.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
2 In via preliminare, date le contestazioni sul punto, è necessario premettere che l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Com'è noto, infatti, mentre con l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., si contestano i vizi formali degli atti del procedimento esecutivo.
Orbene, avuto riguardo ai motivi di opposizione proposti – che, in generale, attengono tutti alla mancanza e/o inesistenza (originaria o sopravvenuta) dei presupposti specifici dell'azione esecutiva e del diritto risultante dal titolo – appare corretta la qualificazione dell'azione fatta dall'opponente nei termini di cui all'art. 615 c.p.c.
Più nello specifico, si tratta di un'opposizione all'esecuzione c.d. preventiva, per la proposizione della quale non è previsto un preciso termine di decadenza, essendo solamente necessario, ai fini della qualificazione suddetta, che la stessa venga incoata prima che inizi il pignoramento, come concretamente avvenuto nel caso di specie.
Anche in merito all'eccepita prescrizione, è pacifico che “costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo”
(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., 2 luglio 2024, n. 18152).
Ne deriva che va rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata da per la violazione del termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. CP_5
617 c.p.c., in conseguenza dell'inapplicabilità della citata disciplina alla fattispecie in esame.
L'opposizione è fondata e va accolta.
In base al principio della ragione più liquida va, infatti, riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto di causa.
3 Al riguardo, va anzitutto osservato che, per consolidata elaborazione giurisprudenziale, in forza del principio della c.d. “ragione più liquida” è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, “il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e
Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Ciò posto, i crediti oggetto di giudizio risultano prescritti anche qualora si accertasse la regolarità della notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e, in particolare, delle cartelle di pagamento citate, pertanto, è sufficiente soffermarsi su tale motivo di impugnazione ai fini della risoluzione della controversia.
4 Invero, il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento nr. 29520100035670575, consistente in una sanzione amministrativa pecuniaria, è pari a 5 anni, ai sensi dell'art. 28 della l.
689/1981; mentre il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella nr. 29520100035670575, risalente al 2002 e consistente in una ripetizione di indebito, è quello ordinario decennale.
A fronte di ciò, la cartella di pagamento nr. 29520100035670575 risulterebbe notificata il 04/07/2003, mentre quella nr.
29520100035670575 risulterebbe notificata il 09/11/2011.
L'intimazione di pagamento è stata, invece, notificata solo in data
02/02/2023, ovvero, rispettivamente, venti e dodici anni dopo la presunta notifica delle due cartelle di pagamento.
Come anticipato, sul punto l contesta che il termine prescrizionale CP_5 sarebbe stato preservato dalla sospensione della riscossione prevista dalla c.d. Legge di Stabilità del 2014 e dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, per un periodo di sospensione che ammonta, complessivamente, a 23 mesi e 8 giorni.
Orbene, pur considerando gli interventi normativi che hanno disposto la sospensione della riscossione e, dunque, del termine di prescrizione, quest'ultimo deve comunque ritenersi maturato, relativamente ai crediti oggetto di causa.
Infatti, sottraendo dal conteggio complessivo i periodi di sospensione anzidetti, l'intimazione di pagamento risulta comunque notificata, rispettivamente, circa diciotto e dieci anni dopo la presunta notifica delle cartelle di pagamento n. 29520100035670575 e
29520100035670575.
Tanto basta per accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nulla l'intimazione di pagamento n. 29520239000006448 notificata in data
02/02/2023 da parte dell . Controparte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e successive
5 modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 528/2023, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione presentata da per le Parte_1 ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29520239000006448 notificata in data 02/02/2023 da parte dell . Controparte_4
Condanna l Controparte_6
Provincia di Messina, al pagamento, in favore
[...] dell'attore di € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e C.P.A., ove dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Biagio
Longhitano, ex art. 93 cpc.
Patti,24/10/2025
Il Giudice
LI RU EM
6