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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 78/2025, ex artt. 84 e 170 decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di Bari – III sez. penale, il 9.05.2024, avanzata dall'Avv. Filippo BRESCIA, difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma IV cpp, del sig. CP_1
, per il procedimento svoltosi in dinanzi alla Corte di Appello di Bari, recante RG n. 49/2020
[...]
I.E., concluso con il provvedimento del 02.10.2020 depositato il 21/10/2020.
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ Di essere stato nominato difensore d'ufficio ex art. 97 comma IV cpp, del sig. Controparte_1 dalla Corte d'Appello di Bari III sezione all'udienza di discussione nel procedimento recante RG
n. 49/2020 I.E. a carico dello stesso;
✓ Di aver chiesto la liquidazione dei compensi maturati per l'attività professionale prestata, per l'attività difensiva e di assistenza, emetteva la nota compensi e spese del 21.10.2020, dell'importo complessivo e provvisorio di € 3.947,24 compresi rimborso spese generali, cnpa, iva e spese vive, come per legge;
✓ Di aver rivolto al onari inviti ad effettuare il pagamento che però non avevano sortito CP_1 effetto, cosicché si era reso necessario un ricorso monitorio.
✓ Svolte le vane azioni civili tese al recupero del credito direttamente dal predetto, condotte attraverso le diverse fasi monitoria, l'atto di precetto e per la procedura esecutiva mobiliare, il ricorrente presentava istanza di liquidazione dei compensi, spese accessorie, spese anticipate e interessi, per la difesa di ufficio in favore del ai sensi degli artt.116, d.P.R. n. CP_1
115/2002 e 32 disp. att. c.p.p.;
✓ Con decreto del 09.05.2024, notificato all'avv. Brescia dalla Cancelleria ex art. 148 e segg cpp in data 15.05.24, la Corte d'Appello di Bari - Sez. 1^ penale accoglieva parzialmente l'istanza, liquidando l'onorario relativo al giudizio penale ma non le spese per la fase di recupero.
L'avv. BRESCIA, ha impugnato in questa sede il provvedimento unicamente con riferimento alla mancata rifusione delle spese relative alla fase di recupero del credito con ricorso depositato il
15.01.2025.
Il , pur ritualmente citato non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1°.04.2025 si rileva che il ricorso è tardivo e va dichiarato inammissibile.
Il presente procedimento ha ad oggetto una opposizione a decreto di liquidazione del compenso di avvocato, a seguito di procedimento penale per il quale il difensore ha esperito inutilmente la pagina 1 di 2 procedura per il recupero del credito professionale, ai sensi dell'art. 116 d.P.R. 115/2002 cit.. Tale norma, attraverso il richiamo agli artt. 82 e 84 d.P.R. 115/2002 cit., prevede l'estensione delle modalità di liquidazione previste in caso di ammissione al patrocinio dello Stato e la possibilità di proporre opposizione al decreto di liquidazione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. 115/2002; il procedimento di opposizione, a sua volta, è disciplinato dall'art. 15 D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e, a seguito della c.d. riforma Cartabia, deve svolgersi secondo le regole del procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.
Ebbene si rileva che, secondo le regole generali dettate dagli artt. 325 e segg. Cpc l'impugnazione di un provvedimento va proposta entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso;
se non vi è stata notificazione entro il termine io sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.
Nella specie, trattandosi di procedimento penale, a norma degli artt. 148 e segg. Cpp. Il provvedimento è notificato dalla Cancelleria, come Avvenuto nella specie in data 15.05.2024.
Pertanto il ricorso, per ritenersi tempestivo, doveva essere proposto entro il 15.06.2024 mentre nella specie risulta depositato telematicamente in data 15.01.2025 a distanza di ben 8 mesi dalla decisione.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del . Controparte_2
PQM
Il Presidente delegato
Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese
Così deciso in Bari, 1.04.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola
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Sezione Prima CIVILE
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 78/2025, ex artt. 84 e 170 decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di Bari – III sez. penale, il 9.05.2024, avanzata dall'Avv. Filippo BRESCIA, difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma IV cpp, del sig. CP_1
, per il procedimento svoltosi in dinanzi alla Corte di Appello di Bari, recante RG n. 49/2020
[...]
I.E., concluso con il provvedimento del 02.10.2020 depositato il 21/10/2020.
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ Di essere stato nominato difensore d'ufficio ex art. 97 comma IV cpp, del sig. Controparte_1 dalla Corte d'Appello di Bari III sezione all'udienza di discussione nel procedimento recante RG
n. 49/2020 I.E. a carico dello stesso;
✓ Di aver chiesto la liquidazione dei compensi maturati per l'attività professionale prestata, per l'attività difensiva e di assistenza, emetteva la nota compensi e spese del 21.10.2020, dell'importo complessivo e provvisorio di € 3.947,24 compresi rimborso spese generali, cnpa, iva e spese vive, come per legge;
✓ Di aver rivolto al onari inviti ad effettuare il pagamento che però non avevano sortito CP_1 effetto, cosicché si era reso necessario un ricorso monitorio.
✓ Svolte le vane azioni civili tese al recupero del credito direttamente dal predetto, condotte attraverso le diverse fasi monitoria, l'atto di precetto e per la procedura esecutiva mobiliare, il ricorrente presentava istanza di liquidazione dei compensi, spese accessorie, spese anticipate e interessi, per la difesa di ufficio in favore del ai sensi degli artt.116, d.P.R. n. CP_1
115/2002 e 32 disp. att. c.p.p.;
✓ Con decreto del 09.05.2024, notificato all'avv. Brescia dalla Cancelleria ex art. 148 e segg cpp in data 15.05.24, la Corte d'Appello di Bari - Sez. 1^ penale accoglieva parzialmente l'istanza, liquidando l'onorario relativo al giudizio penale ma non le spese per la fase di recupero.
L'avv. BRESCIA, ha impugnato in questa sede il provvedimento unicamente con riferimento alla mancata rifusione delle spese relative alla fase di recupero del credito con ricorso depositato il
15.01.2025.
Il , pur ritualmente citato non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1°.04.2025 si rileva che il ricorso è tardivo e va dichiarato inammissibile.
Il presente procedimento ha ad oggetto una opposizione a decreto di liquidazione del compenso di avvocato, a seguito di procedimento penale per il quale il difensore ha esperito inutilmente la pagina 1 di 2 procedura per il recupero del credito professionale, ai sensi dell'art. 116 d.P.R. 115/2002 cit.. Tale norma, attraverso il richiamo agli artt. 82 e 84 d.P.R. 115/2002 cit., prevede l'estensione delle modalità di liquidazione previste in caso di ammissione al patrocinio dello Stato e la possibilità di proporre opposizione al decreto di liquidazione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. 115/2002; il procedimento di opposizione, a sua volta, è disciplinato dall'art. 15 D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e, a seguito della c.d. riforma Cartabia, deve svolgersi secondo le regole del procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.
Ebbene si rileva che, secondo le regole generali dettate dagli artt. 325 e segg. Cpc l'impugnazione di un provvedimento va proposta entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso;
se non vi è stata notificazione entro il termine io sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.
Nella specie, trattandosi di procedimento penale, a norma degli artt. 148 e segg. Cpp. Il provvedimento è notificato dalla Cancelleria, come Avvenuto nella specie in data 15.05.2024.
Pertanto il ricorso, per ritenersi tempestivo, doveva essere proposto entro il 15.06.2024 mentre nella specie risulta depositato telematicamente in data 15.01.2025 a distanza di ben 8 mesi dalla decisione.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del . Controparte_2
PQM
Il Presidente delegato
Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese
Così deciso in Bari, 1.04.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola
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