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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6685/2024 R.G. promossa da
n. il 19/06/1962 a NAPOLI (NA), Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IAZZETTA CARMINE come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 16.4.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 23.05.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertata l'insussistenza del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario d'invalidità ex l. n. 222/1984) ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 24.04.2024 e l'opposizione depositata in data 23.05.2024 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede ed a valutare la documentazione medica di formazione successiva al deposito dell'elaborato nella prima fase.
Il CTU ha confermato le sue conclusioni (cfr. integrazione della consulenza in atti), spiegando, con adeguatezza e specificità, le ragioni per le quali non era possibile riconoscere la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario d'invalidità ex l. n. 222/1984 .
3 Il CTU ha rilevato che il ricorrente è affetto da: “ipoacusia aspecifica, note artrosiche del rachide al tratto cervicale e lombosacrale con funzionalità conservata, broncopatia catarrale enfisematosa in tabagista”, precisando: “Ai fini dei quesiti circa la presenza dei requisiti sanitari atti al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità si ritiene che : La broncopatia catarrale cronica in soggetto tabagista allo stato attuale NON determina dispnea a riposo né da sforzi lievi medi tanto che la visita pneumologica del 31-
01-2024 ha prescritto astensione dal fumo e solo mucolitici ma non trattamento con ossigenoterapia. Le note artrosiche del rachide non determinano significative limitazione funzionale ,la deambulazione ed i passaggi posturali sono autonomi.”
Inoltre, presa visione della documentazione successiva, nell'integrazione all'elaborato peritale depositata in data 20.01.2025, in riferimento alla visita
Pneumologica sostenuta presso Ospedale Cardarelli di Napoli in data 16-04-2024, ha evidenziato: “La suddetta visita pneumologica è complessivamente sovrapponibile a quella del 31.02-2024 riportata nella relazione peritale ed inoltre è completata dall'esame spirometrico che risulta nei limiti, ovvero senza insufficienza respiratoria a riposo.”
Il CTU ha pertanto concluso: “Le suddette patologie, considerate singolarmente e nell'insieme del complesso morboso, NON riducono in misura superiore ai due terzi la capacità di lavoro in occcupazioni confacenti le attitudini dell'assicurato , autista di furgone, e pertanto si ritiene che non VI SIANO i requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità”
Diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU nominato ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti, l'intero quadro patologico lamentato e l'incidenza delle singole patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente, in riferimento alle concrete mansioni svolte.
Non incide sulla valutazione espressa la nuova certificazione medica depositata dalla difesa di parte ricorrente, posto che dalla nuova certificazione rilasciata all'esito dell'ulteriore visita pneumologica del 11.12.2024 e depositata in allegato alle note di parte ricorrente del 12.12.2024, non si ravvisa alcun aggravamento del quadro invalidante, rispetto alla documentazione già depositata nel corso del giudizio, già ampiamente valutata dal CTU.
4 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito durante l'esame obiettivo.
Del resto, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Quanto al governo delle spese di lite, la parte ricorrente, soccombente, non può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, non avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini previsti dall'art. 152
c.p.c.; sul punto, va evidenziato che, a parere di questo giudice, ai fini dell'esonero di cui all'art. 44 del comma 11 D.L. 269/03 ed ai fini dell'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., è necessario che l'autocertificazione avente ad oggetto
5 il possesso di un reddito imponibile inferiore alla soglia di legge (concorrendo a tal fine anche il reddito dell'intero nucleo familiare) sia assunta nella piena consapevolezza e responsabilità dal dichiarante, nonché formulata in modo specifico e dettagliato con riferimento all'anno a cui essa va riferita (cfr. Cass.
5363 del 04/04/2012 nella quale la Corte di Cassazione ha chiarito che “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che
"l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”). Le spese del giudizio di ATP, liquidate in ossequio alle disposizioni contenute nella recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c., e del presente giudizio di opposizione si liquidano nella misura complessivamente indicata nel dispositivo. Le spese di
CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell' delle spese CP_1
di lite del giudizio di ATP e della presente opposizione che liquida in complessivi € 1890,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese dell'accertamento peritale, liquidato in atti.
Si comunichi.
6 Aversa, 17.04.2024 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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