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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12780 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il giudice des., nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 12780/2023 promosso da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F. )
[...] P.IVA_2
RESISTENTE
a scioglimento della riserva che precede in atti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
[...]
(“ ) ha dedotto di aver commissionato annualmente, a far data dal 2009, a Parte_2 Pt_1
(" "), di cui è stata socia fino Controparte_2 CP_1 al 2022, lo sviluppo di hardware e software per il funzionamento delle presse realizzate per la propria clientela.
Nel 2023 i rapporti commerciali tra le parti erano già deteriorati e l'odierna resistente si è rifiutata di consegnare i codici sorgente dei software citati, sostenendo di essere esclusiva proprietaria degli stessi e di aver concesso a al più, la licenza d'uso per i codici oggetto. In questa sede Pt_1 Pt_1 invocando la protezione autoriale e quella in materia di proprietà intellettuale, ha chiesto la descrizione dei software e del know how (informazioni tecniche e commerciali integranti segreti commerciali) che la resistente oggi detiene, in tesi, in modo ingiustificato, nonché il sequestro e l'inibitoria dall'uso, assistita da penale, la “cancellazione e distruzione”, nonché la pubblicazione del provvedimento.
E' stata concessa inaudita altera parte la descrizione.
Instaurato il contraddittorio, ha rivendicato la proprietà sui software oggetto di doglianza, ha CP_1 dedotto l'inesistenza di informazioni segrete di titolarità della ricorrente, ha chiesto la revoca della descrizione e il rigetto delle pretese avversarie.
***
Pagina 1 Sulla violazione del diritto d'autore sul software
Come noto, il codice-oggetto e il codice-sorgente costituiscono le parti del software suscettibili di tutela autoriale, in quanto opere dell'ingegno. Mentre gli artt. 20 ss. l.d.a. riconoscono all'autore dell'opera creativa vari diritti morali (tra cui il diritto alla paternità, all'integrità dell'opera), gli artt. 64 bis ss. l.d.a. stabiliscono il contenuto del diritto di utilizzazione economica del software.
L'art. 12 bis l.d.a., in particolare, prevede che “Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro".
Al riguardo, la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, sentenza n. 6964/2014; Trib. Milano, 30 giugno
2013; Trib. Bologna, sent. 18/5/2016 in R.G. n. 5398/2013, Tribunale Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, Ord., 21/09/2016) ha affermato che, nel caso in cui la realizzazione del software sia stata commissionata da una società ad un libero professionista, si dovranno richiamare ed applicare, in via analogica, le disposizioni previste per i lavoratori subordinati agli art. 12 bis l.d.a. e 64 c.p.i.
Da tale considerazione discende che, fermo il diritto di colui che materialmente ha creato il software ad essere riconosciuto quale autore morale, l'opera commissionata è oggetto di acquisto a titolo originario in capo al committente, il quale diviene proprietario in via esclusiva del diritto di sfruttamento economico patrimoniale del codice sorgente e del codice oggetto, salvo diverso accordo tra le parti.
Dalla documentazione negoziale prodotta risulta che dal 2009 al 2019 , in qualità di appaltatrice, CP_1 si è impegnata a svolgere per committente, attività di montaggio, cablaggio e modifica di Pt_1 impianti elettrici di presse, impianti e automatismi per lo stampaggio dell'ottone, lamiera, e laminatoi.
Nel 2009 le parti hanno stipulato un accordo quadro denominato “di riservatezza, privo di termine di durata e mai risolto, con cui esse hanno pattuito che i software che l'appaltatrice avrebbe realizzato sarebbero stati di proprietà della committente.
Nel 2019 le parti hanno stipulato un ulteriore “accordo di riservatezza”, nel quale hanno stabilito che sia il know how che i diritti industriali derivanti dall'attività prestata da in esecuzione del CP_1 contratto di appalto del 2019 spettavano a Pt_1
Ancorché nei singoli contratti annuali di appalto (dal 2009 in poi) non compaiano riferimenti espressi allo “sviluppo di software”, deve ritenersi, sulla base della narrativa complessiva delle parti nonché, soprattutto, sulla base degli “accordi di riservatezza” prodotti, che l'attività di consistita nella CP_1 realizzazione di software funzionali alla gestione della elettronica delle varie macchine di si Pt_1 sia inserita nell'ambito di rapporti d'appalto/contratto d'opera intellettuale in cui l'odierna ricorrente era committente.
Pagina 2 In mancanza di prova di accordo di segno contrario, deve concludersi che il diritto di proprietà sui software per il funzionamento delle presse e in generale dei prodotti di spetta alla ricorrente Pt_1 in via esclusiva.
Una prova di accordo di segno contrario non può essere integrata, diversamente da quanto ritenuto da
, dai riferimenti ai software contenuti nelle fatture emesse nei confronti della committente. CP_1
Secondo la resistente, nello specifico, le somme indicate in fattura rappresentano il corrispettivo dovuto dalla committente a titolo di licenza d'uso degli applicativi, ossia dei soli codici oggetto. Sul punto è sufficiente rilevare innanzitutto che nelle fatture prodotte non è dato rinvenire un riferimento a licenze d'uso; in secondo luogo, l'entità del corrispettivo (che in tesi sarebbe troppo esiguo per essere considerato quale corrispettivo della “cessione” del codice oggetto) è elemento privo di valenza indiziaria, al netto del rilievo per cui, sulla base delle considerazioni già svolte, l'acquisto del software
(sia codice sorgente che codice oggetto) da parte del committente è a titolo originario, e non derivativo,
e prescinde dal pagamento del corrispettivo dovuto per la realizzazione dell'opera commissionata.
Sulla violazione dei segreti commerciali
La ricorrente ha lamentato la violazione dei propri segreti commerciali, consistenti in informazioni di tipo tecnico (disegni a cartiglio) e di tipo commerciale. Al netto della scarsezza delle allegazioni offerte dalla ricorrente, si osserva che dall'indagine effettuata sul materiale oggetto di descrizione non è dato rinvenire informazioni specifiche al riguardo, né un supplemento di indagine peritale, in questa sede, appare opportuno.
Sussiste invece il fumus della violazione della privativa dedotta con riferimento ai segreti commerciali consistenti nei disegni tecnici di proprietà di trasmessi a in esecuzione dei contratti Pt_1 CP_1 di appalto citati (cfr. doc. 50 ricorr.).
Come noto, le informazioni segrete, soggette al legittimo controllo del detentore, sono tutelate dalla disciplina sulla proprietà intellettuale purché ricorrano i seguenti requisiti: 1) segretezza, nel senso che le informazioni non devono essere agevolmente accessibili a terzi in tempi e con costi ragionevoli;
2) il valore economico, nel senso che le informazioni devono essere suscettibili di sfruttamento e di utilizzo nell'ambito di un'attività economica;
deve cioè trattarsi di informazioni la cui detenzione esclusiva assicuri un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori del settore;
3) la segretazione, nel senso che devono essere adottate misure di segretezza ragionevolmente adeguate al fine di impedire l'accesso a terzi.
Con riferimento al primo requisito, si evidenzia che le informazioni tecniche di integrano Pt_1 un patrimonio informativo non agevolmente accessibile mediante ragionevoli sforzi e in tempi relativamente contenuti, ciò che si ricava dalla sussistenza di un apprezzabile gradiente di
“customizzazione” dei singoli prodotti.
Pagina 3 I disegni tecnici messi a disposizione di presentano anche un valore economico, in quanto CP_1 idonei, per la loro natura e per la loro mole ad assicurare un vantaggio competitivo nel settore di riferimento. Il carattere customizzato delle informazioni consente al concorrente che se ne impossessi di rivolgersi parassitariamente a quel determinato cliente sfruttando il patrimonio informativo altrui, senza averne sostenuto autonomamente i relativi costi (ad esempio per il reverse engineering).
Possono ritenersi sussistenti, infine, adeguate misure di sicurezza, ravvisabili nell'adozione di accordi di riservatezza (2009) alla stregua dei quali le parti hanno pattuito che le informazioni rese disponibili a in esecuzione dei rapporti commerciali sarebbero dovute rimanere di proprietà esclusiva di CP_1
In presenza di un espresso dissenso, da parte della proprietaria, alla detenzione e utilizzo Pt_1 delle informazioni, la condotta censurata integra una violazione della privativa altrui.
Sul periculum in mora
Sussiste il periculum in mora sia con riferimento alla violazione perpetrata sui diritti d'autore sul software che con riferimento alla violazione dei segreti commerciali consistenti nei disegni tecnici di la perdurante disponibilità del codice sorgente e dei disegni tecnici in capo alla resistente Pt_1 espone la ricorrente ad un pregiudizio non adeguatamente riparabile per equivalente, consistente non solo nella frustrazione degli investimenti effettuati, ma anche nella perdita di valore del know how, nella potenziale perdita ingiustificata di una quota di mercato a vantaggio della concorrente , la quale CP_1 può effettuare parassitariamente interventi di manutenzione sui macchinari realizzati da Pt_1
Sulle misure richieste
Stante il fumus della contraffazione accertato nei limiti della presente cognizione cautelare, deve essere concessa l'inibitoria dell'uso del codice sorgente e dei disegni tecnici di proprietà di Pt_1 identificabili anche sulla base del doc. 50.
I presupposti dell'inibitoria sussisterebbero anche avuto riguardo alla dedotta violazione delle regole di lealtà commerciale, posto che l'utilizzo del codice sorgente e delle informazioni segrete altrui integra, come accennato, una forma di concorrenza parassitaria, rilevante ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.
A presidio dell'inibitoria si reputa congrua la fissazione di una penale di € 5.000,00 per ogni illecito che venga accertato.
Deve essere concesso altresì il sequestro dei software e dei disegni tecnici, tenuto conto della funzione special preventiva della misura richiesta, posto che la perdurante disponibilità degli stessi in capo alla resistente consentirebbe la realizzazione di attività contraffattoria.
Si dispone che il sequestro venga eseguito, a spese provvisoriamente della resistente, ai sensi dell'art. 130 c.p.i., avvalendosi, se necessario, dell'esperto già nominato, che provvederà, insieme all'u.g., a rimuovere il codice sorgente, i file relativi ai disegni tecnici dai dispositivi e sistemi informatici oggetto
Pagina 4 di descrizione, trasferendoli su apposito supporto, che l'esperto provvederà a custodire presso di sé.
Del pari, la custodia di eventuale documentazione cartacea relativa alle privative in questione verrà affidata all'esperto nominato.
Le parti sono autorizzate sin da ora a partecipare alle operazioni di sequestro a mezzo dei propri rappresentanti legali e consulenti tecnici.
Avuto riguardo al principio di proporzionalità, deve essere respinta la richiesta di pubblicazione del provvedimento, posto che le esigenze di tutela della ricorrente sono sufficientemente soddisfatte dalle misure concesse.
Sulle spese
La regolamentazione delle spese del procedimento è rimessa al giudizio di cognizione piena, anche con riguardo alle spese di descrizione e di c.t.u. sul materiale oggetto di descrizione. La liquidazione dell'attività espletata dall'esperto e c.t.u. viene effettuata con separato decreto.
PQM
Il giudice des., conferma la descrizione disposta con decreto inaudita altera;
secondo quanto indicato in parte motiva, inibisce alla resistente la detenzione e l'utilizzo del codice sorgente e del codice oggetto dei software relativi al funzionamento delle presse, macchinari, impianti, prodotti realizzati dalla ricorrente;
inibisce alla resistente la detenzione e l'utilizzo dei disegni tecnici di proprietà della ricorrente;
fissa una penale di € 5.000,00 per ogni violazione accertata;
dispone il sequestro del codice sorgente e del codice oggetto dei software relativi al funzionamento delle presse, macchinari, impianti, prodotti realizzati dalla ricorrente, nonché il sequestro dei disegni tecnici di proprietà della ricorrente;
rigetta le ulteriori istanze;
spese al merito.
Si comunichi.
Brescia, 14.4.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il giudice des., nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 12780/2023 promosso da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F. )
[...] P.IVA_2
RESISTENTE
a scioglimento della riserva che precede in atti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
[...]
(“ ) ha dedotto di aver commissionato annualmente, a far data dal 2009, a Parte_2 Pt_1
(" "), di cui è stata socia fino Controparte_2 CP_1 al 2022, lo sviluppo di hardware e software per il funzionamento delle presse realizzate per la propria clientela.
Nel 2023 i rapporti commerciali tra le parti erano già deteriorati e l'odierna resistente si è rifiutata di consegnare i codici sorgente dei software citati, sostenendo di essere esclusiva proprietaria degli stessi e di aver concesso a al più, la licenza d'uso per i codici oggetto. In questa sede Pt_1 Pt_1 invocando la protezione autoriale e quella in materia di proprietà intellettuale, ha chiesto la descrizione dei software e del know how (informazioni tecniche e commerciali integranti segreti commerciali) che la resistente oggi detiene, in tesi, in modo ingiustificato, nonché il sequestro e l'inibitoria dall'uso, assistita da penale, la “cancellazione e distruzione”, nonché la pubblicazione del provvedimento.
E' stata concessa inaudita altera parte la descrizione.
Instaurato il contraddittorio, ha rivendicato la proprietà sui software oggetto di doglianza, ha CP_1 dedotto l'inesistenza di informazioni segrete di titolarità della ricorrente, ha chiesto la revoca della descrizione e il rigetto delle pretese avversarie.
***
Pagina 1 Sulla violazione del diritto d'autore sul software
Come noto, il codice-oggetto e il codice-sorgente costituiscono le parti del software suscettibili di tutela autoriale, in quanto opere dell'ingegno. Mentre gli artt. 20 ss. l.d.a. riconoscono all'autore dell'opera creativa vari diritti morali (tra cui il diritto alla paternità, all'integrità dell'opera), gli artt. 64 bis ss. l.d.a. stabiliscono il contenuto del diritto di utilizzazione economica del software.
L'art. 12 bis l.d.a., in particolare, prevede che “Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro".
Al riguardo, la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, sentenza n. 6964/2014; Trib. Milano, 30 giugno
2013; Trib. Bologna, sent. 18/5/2016 in R.G. n. 5398/2013, Tribunale Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, Ord., 21/09/2016) ha affermato che, nel caso in cui la realizzazione del software sia stata commissionata da una società ad un libero professionista, si dovranno richiamare ed applicare, in via analogica, le disposizioni previste per i lavoratori subordinati agli art. 12 bis l.d.a. e 64 c.p.i.
Da tale considerazione discende che, fermo il diritto di colui che materialmente ha creato il software ad essere riconosciuto quale autore morale, l'opera commissionata è oggetto di acquisto a titolo originario in capo al committente, il quale diviene proprietario in via esclusiva del diritto di sfruttamento economico patrimoniale del codice sorgente e del codice oggetto, salvo diverso accordo tra le parti.
Dalla documentazione negoziale prodotta risulta che dal 2009 al 2019 , in qualità di appaltatrice, CP_1 si è impegnata a svolgere per committente, attività di montaggio, cablaggio e modifica di Pt_1 impianti elettrici di presse, impianti e automatismi per lo stampaggio dell'ottone, lamiera, e laminatoi.
Nel 2009 le parti hanno stipulato un accordo quadro denominato “di riservatezza, privo di termine di durata e mai risolto, con cui esse hanno pattuito che i software che l'appaltatrice avrebbe realizzato sarebbero stati di proprietà della committente.
Nel 2019 le parti hanno stipulato un ulteriore “accordo di riservatezza”, nel quale hanno stabilito che sia il know how che i diritti industriali derivanti dall'attività prestata da in esecuzione del CP_1 contratto di appalto del 2019 spettavano a Pt_1
Ancorché nei singoli contratti annuali di appalto (dal 2009 in poi) non compaiano riferimenti espressi allo “sviluppo di software”, deve ritenersi, sulla base della narrativa complessiva delle parti nonché, soprattutto, sulla base degli “accordi di riservatezza” prodotti, che l'attività di consistita nella CP_1 realizzazione di software funzionali alla gestione della elettronica delle varie macchine di si Pt_1 sia inserita nell'ambito di rapporti d'appalto/contratto d'opera intellettuale in cui l'odierna ricorrente era committente.
Pagina 2 In mancanza di prova di accordo di segno contrario, deve concludersi che il diritto di proprietà sui software per il funzionamento delle presse e in generale dei prodotti di spetta alla ricorrente Pt_1 in via esclusiva.
Una prova di accordo di segno contrario non può essere integrata, diversamente da quanto ritenuto da
, dai riferimenti ai software contenuti nelle fatture emesse nei confronti della committente. CP_1
Secondo la resistente, nello specifico, le somme indicate in fattura rappresentano il corrispettivo dovuto dalla committente a titolo di licenza d'uso degli applicativi, ossia dei soli codici oggetto. Sul punto è sufficiente rilevare innanzitutto che nelle fatture prodotte non è dato rinvenire un riferimento a licenze d'uso; in secondo luogo, l'entità del corrispettivo (che in tesi sarebbe troppo esiguo per essere considerato quale corrispettivo della “cessione” del codice oggetto) è elemento privo di valenza indiziaria, al netto del rilievo per cui, sulla base delle considerazioni già svolte, l'acquisto del software
(sia codice sorgente che codice oggetto) da parte del committente è a titolo originario, e non derivativo,
e prescinde dal pagamento del corrispettivo dovuto per la realizzazione dell'opera commissionata.
Sulla violazione dei segreti commerciali
La ricorrente ha lamentato la violazione dei propri segreti commerciali, consistenti in informazioni di tipo tecnico (disegni a cartiglio) e di tipo commerciale. Al netto della scarsezza delle allegazioni offerte dalla ricorrente, si osserva che dall'indagine effettuata sul materiale oggetto di descrizione non è dato rinvenire informazioni specifiche al riguardo, né un supplemento di indagine peritale, in questa sede, appare opportuno.
Sussiste invece il fumus della violazione della privativa dedotta con riferimento ai segreti commerciali consistenti nei disegni tecnici di proprietà di trasmessi a in esecuzione dei contratti Pt_1 CP_1 di appalto citati (cfr. doc. 50 ricorr.).
Come noto, le informazioni segrete, soggette al legittimo controllo del detentore, sono tutelate dalla disciplina sulla proprietà intellettuale purché ricorrano i seguenti requisiti: 1) segretezza, nel senso che le informazioni non devono essere agevolmente accessibili a terzi in tempi e con costi ragionevoli;
2) il valore economico, nel senso che le informazioni devono essere suscettibili di sfruttamento e di utilizzo nell'ambito di un'attività economica;
deve cioè trattarsi di informazioni la cui detenzione esclusiva assicuri un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori del settore;
3) la segretazione, nel senso che devono essere adottate misure di segretezza ragionevolmente adeguate al fine di impedire l'accesso a terzi.
Con riferimento al primo requisito, si evidenzia che le informazioni tecniche di integrano Pt_1 un patrimonio informativo non agevolmente accessibile mediante ragionevoli sforzi e in tempi relativamente contenuti, ciò che si ricava dalla sussistenza di un apprezzabile gradiente di
“customizzazione” dei singoli prodotti.
Pagina 3 I disegni tecnici messi a disposizione di presentano anche un valore economico, in quanto CP_1 idonei, per la loro natura e per la loro mole ad assicurare un vantaggio competitivo nel settore di riferimento. Il carattere customizzato delle informazioni consente al concorrente che se ne impossessi di rivolgersi parassitariamente a quel determinato cliente sfruttando il patrimonio informativo altrui, senza averne sostenuto autonomamente i relativi costi (ad esempio per il reverse engineering).
Possono ritenersi sussistenti, infine, adeguate misure di sicurezza, ravvisabili nell'adozione di accordi di riservatezza (2009) alla stregua dei quali le parti hanno pattuito che le informazioni rese disponibili a in esecuzione dei rapporti commerciali sarebbero dovute rimanere di proprietà esclusiva di CP_1
In presenza di un espresso dissenso, da parte della proprietaria, alla detenzione e utilizzo Pt_1 delle informazioni, la condotta censurata integra una violazione della privativa altrui.
Sul periculum in mora
Sussiste il periculum in mora sia con riferimento alla violazione perpetrata sui diritti d'autore sul software che con riferimento alla violazione dei segreti commerciali consistenti nei disegni tecnici di la perdurante disponibilità del codice sorgente e dei disegni tecnici in capo alla resistente Pt_1 espone la ricorrente ad un pregiudizio non adeguatamente riparabile per equivalente, consistente non solo nella frustrazione degli investimenti effettuati, ma anche nella perdita di valore del know how, nella potenziale perdita ingiustificata di una quota di mercato a vantaggio della concorrente , la quale CP_1 può effettuare parassitariamente interventi di manutenzione sui macchinari realizzati da Pt_1
Sulle misure richieste
Stante il fumus della contraffazione accertato nei limiti della presente cognizione cautelare, deve essere concessa l'inibitoria dell'uso del codice sorgente e dei disegni tecnici di proprietà di Pt_1 identificabili anche sulla base del doc. 50.
I presupposti dell'inibitoria sussisterebbero anche avuto riguardo alla dedotta violazione delle regole di lealtà commerciale, posto che l'utilizzo del codice sorgente e delle informazioni segrete altrui integra, come accennato, una forma di concorrenza parassitaria, rilevante ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.
A presidio dell'inibitoria si reputa congrua la fissazione di una penale di € 5.000,00 per ogni illecito che venga accertato.
Deve essere concesso altresì il sequestro dei software e dei disegni tecnici, tenuto conto della funzione special preventiva della misura richiesta, posto che la perdurante disponibilità degli stessi in capo alla resistente consentirebbe la realizzazione di attività contraffattoria.
Si dispone che il sequestro venga eseguito, a spese provvisoriamente della resistente, ai sensi dell'art. 130 c.p.i., avvalendosi, se necessario, dell'esperto già nominato, che provvederà, insieme all'u.g., a rimuovere il codice sorgente, i file relativi ai disegni tecnici dai dispositivi e sistemi informatici oggetto
Pagina 4 di descrizione, trasferendoli su apposito supporto, che l'esperto provvederà a custodire presso di sé.
Del pari, la custodia di eventuale documentazione cartacea relativa alle privative in questione verrà affidata all'esperto nominato.
Le parti sono autorizzate sin da ora a partecipare alle operazioni di sequestro a mezzo dei propri rappresentanti legali e consulenti tecnici.
Avuto riguardo al principio di proporzionalità, deve essere respinta la richiesta di pubblicazione del provvedimento, posto che le esigenze di tutela della ricorrente sono sufficientemente soddisfatte dalle misure concesse.
Sulle spese
La regolamentazione delle spese del procedimento è rimessa al giudizio di cognizione piena, anche con riguardo alle spese di descrizione e di c.t.u. sul materiale oggetto di descrizione. La liquidazione dell'attività espletata dall'esperto e c.t.u. viene effettuata con separato decreto.
PQM
Il giudice des., conferma la descrizione disposta con decreto inaudita altera;
secondo quanto indicato in parte motiva, inibisce alla resistente la detenzione e l'utilizzo del codice sorgente e del codice oggetto dei software relativi al funzionamento delle presse, macchinari, impianti, prodotti realizzati dalla ricorrente;
inibisce alla resistente la detenzione e l'utilizzo dei disegni tecnici di proprietà della ricorrente;
fissa una penale di € 5.000,00 per ogni violazione accertata;
dispone il sequestro del codice sorgente e del codice oggetto dei software relativi al funzionamento delle presse, macchinari, impianti, prodotti realizzati dalla ricorrente, nonché il sequestro dei disegni tecnici di proprietà della ricorrente;
rigetta le ulteriori istanze;
spese al merito.
Si comunichi.
Brescia, 14.4.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
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