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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/11/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 553/2025
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 553/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 24 novembre 2025 ad ore 09,00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, è presente solo l'avv.
BA IO per he chiede decidersi la causa. Parte_1
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 24 novembre 2025 ad ore 10,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 553/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BA Parte_1 C.F._1
IO RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di comodato concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
Ha pure provato documentalmente la richiesta di rilascio.
Il tentativo di mediazione non ha sortito alcun effetto stante la mancata partecipazione del convenuto.
L'art. 1810 cc stabilisce la regola secondo cui la cosa concessa in comodato deve essere restituita non appena il comodante lo richieda, salvo che:
- sia stato pattuito espressamente un termine di durata;
- un termine di durata del comodato "risulti dall'uso cui la cosa è destinata".
La norma prevede dunque tre ipotesi:
- il comodato a tempo indeterminato, revocabile ad nutum;
- il comodato con termine esplicito, destinato a proseguire fino alla scadenza, salvo sopravvenienza di un bisogno urgente ed imprevisto del comodante, che in tal caso -e solo in tal caso- può richiedere l'anticipata restituzione (art.1809 co.2° cc);
- il comodato con termine implicito, corrispondente all'epoca di cessazione dell'uso del comodatario, soggetta ai medesimi limiti fissati dall'art.1809 cc.
Perché possa configurarsi l'esistenza di un termine implicito, concordato fra le parti, è pertanto necessario che l'uso cui la cosa data in comodato sia in concreto destinata dal comodatario corrisponda a sue esigenze temporanee e transeunti, e sia quindi destinato fisiologicamente a cessazione in un tempo più o meno ex ante prevedibile.
Tale non è, però, l'uso coincidente con la generica destinazione -nella specie, abitativa- dell'immobile, che in assenza di elementi in concreto idonei a ritenerla destinata ad anticipata consumazione, risulta di fatto rimessa alla volontà del comodatario, restando per questo oggettivamente indeterminata.
In forza di tali ragioni, risulta in giurisprudenza pacifico il principio secondo cui “il termine del comodato può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo. In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 cc” (così Cass. n°24468 del 2014. Si veda anche, in particolare, Cass. SU n°3168 del 2011).
Tale è il caso qui in considerazione, in cui l'uso risulta concesso per necessità collegate alla occupazione del comodatario, non meglio circoscritte nei periodi e nella durata.
Ne consegue il rilievo che il comodante ha nella specie il diritto di ottenere il rilascio a semplice richiesta, ex art.1810 cc, e la considerazione che tale diritto è stato ante causam utilmente esercitato pure mediante invio della lettera inviata dall'avv. Bassi e prima ancora di quella firmata per ricevuta dal comodatario.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di rilascio.
Poiché in relazione al rapporto de qua non trova applicazione l'art. 56 della legge n. 392/78, la relativa statuizione è immediatamente esecutiva, ex art.447 bis, co. 4, cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le prime due fasi e minimi per la terza (una sola memoria) dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accertata l'avvenuta cessazione del contratto di comodato senza determinazione di durata in essere fra le parti e relativo a porzione immobiliare sita in Sustinente alla Via
Marconi, 1894/C, per volontà del concedente, ordina alla parte convenuta CP_1
l'immediato rilascio di tale immobile in favore della parte ricorrente, libero da persone e/o cose;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite che si liquidano in euro 2536,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva e istruttoria ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro 300,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 553/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 24 novembre 2025 ad ore 09,00 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, è presente solo l'avv.
BA IO per he chiede decidersi la causa. Parte_1
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 24 novembre 2025 ad ore 10,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 553/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BA Parte_1 C.F._1
IO RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di comodato concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
Ha pure provato documentalmente la richiesta di rilascio.
Il tentativo di mediazione non ha sortito alcun effetto stante la mancata partecipazione del convenuto.
L'art. 1810 cc stabilisce la regola secondo cui la cosa concessa in comodato deve essere restituita non appena il comodante lo richieda, salvo che:
- sia stato pattuito espressamente un termine di durata;
- un termine di durata del comodato "risulti dall'uso cui la cosa è destinata".
La norma prevede dunque tre ipotesi:
- il comodato a tempo indeterminato, revocabile ad nutum;
- il comodato con termine esplicito, destinato a proseguire fino alla scadenza, salvo sopravvenienza di un bisogno urgente ed imprevisto del comodante, che in tal caso -e solo in tal caso- può richiedere l'anticipata restituzione (art.1809 co.2° cc);
- il comodato con termine implicito, corrispondente all'epoca di cessazione dell'uso del comodatario, soggetta ai medesimi limiti fissati dall'art.1809 cc.
Perché possa configurarsi l'esistenza di un termine implicito, concordato fra le parti, è pertanto necessario che l'uso cui la cosa data in comodato sia in concreto destinata dal comodatario corrisponda a sue esigenze temporanee e transeunti, e sia quindi destinato fisiologicamente a cessazione in un tempo più o meno ex ante prevedibile.
Tale non è, però, l'uso coincidente con la generica destinazione -nella specie, abitativa- dell'immobile, che in assenza di elementi in concreto idonei a ritenerla destinata ad anticipata consumazione, risulta di fatto rimessa alla volontà del comodatario, restando per questo oggettivamente indeterminata.
In forza di tali ragioni, risulta in giurisprudenza pacifico il principio secondo cui “il termine del comodato può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo. In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 cc” (così Cass. n°24468 del 2014. Si veda anche, in particolare, Cass. SU n°3168 del 2011).
Tale è il caso qui in considerazione, in cui l'uso risulta concesso per necessità collegate alla occupazione del comodatario, non meglio circoscritte nei periodi e nella durata.
Ne consegue il rilievo che il comodante ha nella specie il diritto di ottenere il rilascio a semplice richiesta, ex art.1810 cc, e la considerazione che tale diritto è stato ante causam utilmente esercitato pure mediante invio della lettera inviata dall'avv. Bassi e prima ancora di quella firmata per ricevuta dal comodatario.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di rilascio.
Poiché in relazione al rapporto de qua non trova applicazione l'art. 56 della legge n. 392/78, la relativa statuizione è immediatamente esecutiva, ex art.447 bis, co. 4, cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le prime due fasi e minimi per la terza (una sola memoria) dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accertata l'avvenuta cessazione del contratto di comodato senza determinazione di durata in essere fra le parti e relativo a porzione immobiliare sita in Sustinente alla Via
Marconi, 1894/C, per volontà del concedente, ordina alla parte convenuta CP_1
l'immediato rilascio di tale immobile in favore della parte ricorrente, libero da persone e/o cose;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite che si liquidano in euro 2536,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva e istruttoria ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro 300,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli