Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elena Bocca presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) , Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elena Bocca presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Val di Nizza (PV), il 09/09/1995, iscritto nei Registri dello stato civile dello stesso Comune al n. 3, Serie A, Parte II e trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Milano anno 1995, n. 0834, Registro 03, Parte 2, Serie B;
in regime di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , C.F. nato a [...] il Persona_1 C.F._3
15/07/1999, residente a [...], cittadino italiano, maggiorenne, economicamente autosufficiente;
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 residente a [...], cittadino italiano/cileno, maggiorenne, economicamente autosufficiente.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) - donare al figlio , ciascuno per la propria quota parte, la proprietà Persona_1 della casa coniugale, dell'annessa cantina, del box, acquistati con atto notarile del 10/12/2012, rep.
31.566, siti a Milano, Via Giovanni Comisso n. 5
- costituire usufrutto sul 100% del predetto immobile, dell'annessa cantina e del box, a favore della signora vita natural durante, Parte_1 formalizzando il tutto con atto notarile entro 60 giorni dal decreto di omologa della presente separazione.
Le spese dell'atto notarile saranno suddivise tra le parti al 50%. I dati dell'immobile sono i seguenti: in Comune di Milano, Via Giovanni Comisso n. 5, unità immobiliare ad uso abitazione posta al piano quarto, composto da quattro locali, oltre cucina, balconi e servizi, con annessi un vano cantina ed un box per auto al piano interrato.
Il tutto censito nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 581;
- mappale 74; subalterno 20, piano 4/S1, scala B, Z.C.3, categoria A/3, classe 5, vani 5,5, quanto all'appartamento e annessa cantina;
- mappale 74, subalterno 26, piano S1, Z.C. 3, categoria C/6, classe 7, mq 15.
Coerenze dell'appartamento: parti comuni ed appartamento di proprietà di terzi;
prospetto su area comune;
altro appartamento di proprietà di terzi;
prospetto su area comune;
Coerenze della cantina: terrapieno, terrapieno ed intercapedine;
cantina di proprietà di terzi;
corridoio comune da cui si accede e cantina di proprietà di terzi;
Coerenze del box: box di proprietà di terzi;
cantine; box di proprietà di terzi;
passaggio comune.
2) I coniugi sono attualmente titolari di un conto corrente cointestato che continuerà ad essere utilizzato dagli stessi per il pagamento delle utenze, della spesa alimentare, delle spese condominiali e della Tari, sino al momento in cui il signor lascerà la casa coniugale. Dopo tale data il Per_1 conto corrente verrà estinto ed il saldo sarà suddiviso al 50% tra le parti.
3) Il signor che dal mese di settembre 2024 versa sul c/c intestato alla signora la Per_1 Pt_1 somma di 1.000,00 a titolo di mantenimento, a decorrere dal decreto di omologa della separazione, verserà alla signora a titolo di mantenimento la somma di € 1.300,00, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita, a decorrere dall'anno successivo al decreto di omologa della presente separazione.
Il signor che percepisce oltre alla retribuzione fissa, un premio annuale in misura variabile, Per_1 si impegna a corrispondere alla signora sempre a titolo di mantenimento, il 50% di tale Pt_1 premio entro il giorno 5 ottobre di ogni anno. Al fine di permettere alla signora di verificare Pt_1
l'importo percepito si impegna a far visionare alla stessa, a richiesta, la relativa busta paga. 4) Nell'ipotesi in cui la signora , attualmente disoccupata, reperisca un'occupazione Parte_1 lavorativa il cui stipendio netto sia inferiore a € 1.300,00 mensili, l'assegno di mantenimento mensile verrà ricalcolato in misura tale da garantire alla signora un reddito netto mensile di Parte_1
€ 1.300,00. Resta ferma la corresponsione del 50% del premio annuale variabile. Al fine del ricalcolo dell'assegno mensile di mantenimento la signora si impegna a far Pt_1 visionare al signor a richiesta, copia dell'eventuale contratto di assunzione o del primo Per_1 cedolino paga, ed a comunicargli eventuali variazioni del reddito, sempre facendogli visionare, a richiesta, copia dei cedolini paga o della dichiarazione dei redditi.
Le parti concordano le seguenti ulteriori condizioni:
1) Tutti i mobili e le suppellettili presenti nella casa coniugale continueranno ad arredare la medesima, ad eccezione degli effetti personali del signor La signora si impegna a Per_1 Pt_1 corrispondere al signor la somma forfettaria di € 5.000,00 a titolo di corrispettivo, entro 60 Per_1 giorni dalla data di omologa.
2) Il signor si impegna a liberare la casa coniugale, asportando anche i propri effetti Per_1 personali, entro 60 giorni dalla data di omologa trasferendo altrove la propria residenza.
3) La signora si impegna a chiedere la voltura a proprio nome e l'addebito sul proprio Pt_1 conto corrente delle utenze di casa (elettricità, gas, e acqua) entro la fine del mese in cui il signor lascerà la casa coniugale per trasferirsi altrove”. Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Val di Nizza (PV), il 09/09/1995;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Milano e di Val di Nizza (PV) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Terni
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG