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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7062 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza cartolare del giorno 3 ottobre 2024 e vertente
TRA
, (C.F. ), in persona del sindaco p.t., elett.te dom.to in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Vicenza n. 78, presso e nello studio dell'avv. Francesca Bufalini che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliata in , Via Garbini n. 82, presso CP_1 C.F._1 Pt_1 lo studio dell'avv. Emanuele Barbacci che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione,
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 675 del Tribunale di Viterbo pubblicata in data 28.5.2019,
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, il impugnava la sentenza indicata in epigrafe Parte_1 con la quale il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria proposta in suo danno da e CP_1
l'aveva condannato al pagamento dei danni da questa subiti a causa del sinistro verificatosi in data
27/2/2013, alle ore 7,00 circa sulla strada Cuculo in agro del Comune, asseritamente verificatosi a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale;
danni quantificati in €. 20.000,00, oltre spese legali. Con l'impugnazione il censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la Pt_1 responsabilità ex art. 2051 cc, -sul presupposto che la rimozione del ghiaccio presente sul manto stradale rientrasse nelle manutenzioni cui è tenuto il proprietario per rimuovere eventuali situazioni di pericolo stradale-, rilevando di non essere proprietario della strada teatro del sinistro;
e, in ogni caso, deduceva che parte attrice non aveva dato la prova del fatto e della dinamica con cui lo stesso si era verificato. Inoltre rilevava l'errore del primo giudice nell'aver disatteso la richiesta di p.t. dei verbalizzanti che avrebbero potuto riferire con certezza se l'auto fosse o meno dotata di gomme invernali e se l' indossasse la CP_1 cintura di sicurezza (circostanza contraddetta dal tipo di lesioni riportate).
Lamentava, infine, l'errore nella quantificazione dei danni all'auto sulla base di un semplice preventivo e la condanna alle spese di lite.
Ne chiedeva, pertanto, la riforma per le ragioni evidenziate nell'atto di appello mediante il rigetto della domanda.
Con comparsa del 24.2.2020, si costituiva , la quale chiedeva il rigetto dell'appello per CP_1 assoluta infondatezza.
All'udienza cartolare del 3.10.24, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'applicazione nella fattispecie concreta dell'art. 2051cc. operata senza alcun riferimento al comportamento del danneggiato utile nell'accertamento della responsabilità dell'ente proprietario e, prima ancora, eccepisce l'inapplicabilità della norma deducendo di non essere proprietario della strada in questione.
Invero, sull'eccezione del , parte attrice aveva l'onere di documentare la titolarità della Parte_1 strada in capo all'Amministrazione Comunale convenuta, al fine di invocare la responsabilità ex art. 2051 cc.
Non avendolo fatto e non prendendo posizione sul punto, la norma suddetta risulta inapplicabile al caso in esame ove si verte in ambito di responsabilità aquiliana, con un più elevato onere probatorio a carico dell'attrice.
Ciò detto, va anche aggiunto che qualora si volesse superare tale eccezione – e non si vede come, considerate le osservazioni sopra riportate-, mancherebbero al caso in questione, gli elementi per ritenere il responsabile ex art. 2051 cc. Pt_1
E' nota, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 cc, per i danni cagionati da cose in custodia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte. In tali ipotesi “per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non evitabile, il danno”. (Cass. 2660/13).
Inoltre: “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. 12760/24).
Nel caso in esame, l'attore ha mancato di fornire tale prova ovvero che la lastra di ghiaccio fosse poco visibile ed imprevedibile.
Peraltro l'incidente è avvenuto alle 7 di mattina, in un periodo in cui le temperature erano molto basse e le condizioni metereologiche “non consentivano il percorso delle vie cittadine”.
Sicchè era molto probabile sia la presenza di ghiaccio sulla strada, sia che il non avesse ancora Pt_1 provveduto a rimuoverlo considerata l'ora.
Va aggiunto che parte attrice non ha nemmeno allegato particolari situazioni di pericolo e/o la mancata tempestività del comune nel rimuoverle o segnalarle. Resta fermo, in ogni caso, che vertendosi in ambito di responsabilità aquiliana incombeva su parte attrice non solo l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni per evitare il danno, ma anche quello di dare la prova dell'elemento costitutivo della responsabilità (il fatto doloso o colposo generatore di danno).
Dagli atti non si ricava alcun elemento probatorio in tal senso.
Inoltre nessun riscontro viene fornito in ordine alla condotta di guida tenuta dalla appellata, come nessun particolare risulta dagli atti in ordine alla dinamica del sinistro per come si è verificato, lasciando indimostrate tutte le affermazioni di parte attrice.
Nell'accoglimento del primo motivo restano assorbite tutte le altre questioni proposte.
Per i motivi innanzi esposti l'appello va accolto e rigettata la domanda risarcitoria proposta da nei CP_1 confronti del . Parte_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo detratta la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo n. 675/19, riforma la sentenza Parte_1 impugnata e così provvede:
- accoglie l'appello;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
CP_1
- condanna al pagamento nei confronti di del doppio grado delle spese CP_1 Parte_1 del giudizio, che liquida quanto al primo grado in €.
2.540 ed al secondo grado in €. 2.000, oltre accessori di legge e di tariffa.
Roma, 14.7.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino