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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1075/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1075/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giorgio Li Vigni (P.E.C.: ; Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Francesco Noto (P.E.C.:
; Email_2 appellata
e
Controparte_2
(P. IVA
[...]
), in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv.to Caterina Rizzotto (P.E.C.:
; Email_3 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 248/2020 pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data
17/1/2020;
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
ACCOGLIERE il proposto atto d'appello nella forma ed in rito che precede e, per l'effetto,
PRELIMINARMENTE ED IN VIA CAUTELARE EX ARTT.283 E 351 C.P.C.
SOSPENDERE INAUDITA ALTERA PARTE l'efficacia della decisione di primo grado (sentenza del
Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, n.248/2020 resa inter partes a verbale in data 17/01/2020, estensore il G.O.T. dr.ssa Valentina Cimino), compiutamente sopra individuata ed impugnata, fissando conseguentemente udienza di comparizione delle parti per la verifica del provvedimento cautelare suddetto, con termine per notifica alle controparti stante l'urgenza di sospendere il titolo impugnato.
Nella denegata ipotesi in cui non sia concesso il chiesto provvedimento di sospensione cautelare come sopra preliminarmente richiesto,
SEMPRE PRELIMINARMENTE ED IN RITO
DISPORRE UDIENZA CAUTELARE DI DISCUSSIONE della domanda di inibitoria ex artt.283 e
351 c.p.c. degli effetti della impugnata decisione del Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile,
n.248/2020, estensore il G.O.T. dr.ssa Valentina Cimino, come sopra formulata, con termine per notifica alla controparte del provvedimento di fissazione di udienza di discussione della chiesta inibitoria .
NEL MERITO
ACCOGLIERE il proposto atto di appello, in relazione a tutti i motivi di impugnazione tutti sopra proposti, per non debenza di sorte da condannatorio ed accessori anche per spese legali per difetto di legittimazione passiva dell'appellante e ciò con ogni e qualsivoglia statuizione e, per l'effetto,
RIFORMARE TOTALMENTE la decisione del Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile,
n.248/2020 del 17/01/2020, estensore il G.O.P. Dr.ssa Cimino Valentina, non notificata ex adverso
pagina 2 di 10 per la decorrenza del termine breve d'impugnazione, come sopra impugnata, per contraddittorietà ed illogicità manifesta del percorso motivazionale della predetta impugnata decisione del Tribunale di
Palermo n.248/2020 e per violazione e falsa applicazione dell'art.2051 c.c. e, pertanto,
RIFORMARE la sentenza n.248/2020 del Tribunale di Palermo, Sez. III^ Civile, quanto a sorte ed accessori per interessi e spese legali pronunciata contro per le causali tutte sopra esposte, CP_3
RIGETTANDO totalmente la domanda proposta in primo grado da
contro
Controparte_1 CP_3
per quanto precede, stante la manifesta carenza di legittimazione passiva dell
[...] CP_3 per fatti occorsi per insidie esistenti nei luoghi dell di Controparte_4 ove si è verificato il sinistro, di cui è unicamente responsabile ex art.2051 c.c. l CP_3 [...]
in persona del Suo legale rappresentante pro/tempore. Controparte_5
SUBORDINATAMENTE ED IN LINEA ISTRUTTORIA:
AMMETTERE CTU TECNICA, occorrendone le circostanze, per la verifica dello stato dei luoghi dell ove si è verificato il sinistro (reparto di ortopedia) in ragione di quanto sopra Controparte_6 esposto, per smentire le erronee statuizioni in sentenza di primo grado.
CON VITTORIA delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per l'appellata Controparte_1
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
A1)Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione proposta dall'appellante perché priva di motivazioni degne di accoglimento.
A2)Ritenere e dichiarare il proposto appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nonché per mancata espressa individuazione dei punti e dei capi della sentenza impugnata limitandosi il gravame semplicemente ad indicare alcuni motivi estesi dal Giudice di prime cure e non di gradimento dell'appellante.
A3)Confermare totalmente la sentenza impugnata.
A4)Condannare parte appellante alle spese di giudizio anche per questo grado di appello nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
B1)Nella denegata e non temuta ipotesi in cui il gravame venga ritenuto anche parzialmente fondato (e così non è) atteso che il gravame è diretto ad ottenere una pronuncia che affermi una responsabilità solidale tra l'appellante e l' nell'attribuire una eventuale corresponsabilità alle strutture CP_6 ospedaliere, confermare per il resto la sentenza di I grado nella parte in cui attribuisce alla sig.ra
[...] il diritto al risarcimento così come in essa liquidato e quantificato”; CP_1
pagina 3 di 10 per l'appellata Controparte_2
[...]
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO ritenere e dichiarare infondati i motivi di censura prospettati da parte appellante e conseguentemente rigettare l'impugnazione e confermare la sentenza di primo grado;
Condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 27 e 28 ottobre 2016 conveniva Controparte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l e Controparte_7
l' di , chiedendo che venisse dichiarata la loro responsabilità in Controparte_8 CP_3 solido, ex artt. 2043, 2051 e 2056 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1218 c.c., nella causazione del sinistro occorsole in data 1/11/2013, allorquando, giunta in barella presso il padiglione di ortopedia del , provenendo dall' , cadeva CP_9 Controparte_2 Controparte_8 rovinosamente sul suolo.
1.1. Precisava l'attrice che a seguito di caduta accidentale, accusando acuto dolore all'anca sinistra, si era recata presso l di , dove le era stata diagnosticata la Controparte_8 CP_3 frattura del femore sinistro;
in assenza di posti di degenza in struttura, il personale medico sanitario dipendente l'aveva trasferita, a mezzo di autoambulanza, presso il reparto di ortopedia dell' . Controparte_7
Giunta all'ingesso del padiglione di ortopedia, precisava ancora l'attrice, a causa della presenza sul pavimento di un evidente dislivello e della grave negligenza del personale sanitario che si occupava del suo trasferimento, era caduta a terra unitamente alla barella su cui era adagiata, riportando frattura del setto nasale e del polso.
1.2. , quindi, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni Controparte_1 dalla stessa subiti (patrimoniali e non), per complessivi euro 6.139,63 o per la diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l
[...]
deducendo l'infondatezza delle Controparte_2 domande di parte avversa e chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei propri confronti;
in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande della , chiedeva di CP_1
pagina 4 di 10 limitare il risarcimento dei danni tenendo opportunamente conto del contributo causale degli operatori dell'ambulanza del P.O. , dipendenti dell . CP_8 Parte_2
3. Si costituiva, altresì, l di , che contestava l'assunto di responsabilità dei CP_3 CP_3 barellieri del P.O. e chiedeva il rigetto delle domande ex adverso spiegate. CP_8
4. Istruita la causa con la produzione documentale e l'escussione dei testi indicati da parte attrice, veniva disposta consulenza medico-legale; all'esito, con sentenza del 17/1/2020 il
Tribunale di Palermo, qualificata la domanda ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., escludeva la responsabilità dell' , non ritenendo provata la riconducibilità del sinistro Controparte_2 alla presenza del dedotto dislivello presso l' , avuto riguardo alle dichiarazioni Controparte_7 de relato dei testi escussi e del contrasto tra le dichiarazioni stesse (secondo cui il luogo del sinistro era da identificare con il “reparto di ortopedia”, sito al piano primo) e il verbale di P.S. agli atti del giudizio (che indicava come luogo del sinistro l'ingresso del “padiglione di ortopedia”, sito al piano terra); al contempo, affermava l'esclusiva responsabilità degli operatori del P.O. (e, per essi, dell' ), che, CP_8 Parte_1 trasferendo l'attrice da una struttura all'altra, tramite barella, non avevano assicurato la paziente con la opportuna cautela, pur nella consapevolezza del malfunzionamento delle ruote della barella. Per l'effetto, avuto riguardo alle conclusioni del c.t.u. nominato (che aveva accertato postumi permanenti dell'occorso quantificabili nella misura dell'8%) e dell'età della all'epoca del sinistro (82 anni), condannava l al CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni patiti dall'attrice, nella misura complessiva di euro 15.352,00, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo;
condannava altresì la predetta convenuta a rifondere le spese del giudizio alla danneggiata e poneva a suo carico le spese di c.t.u.; compensava infine le spese legali tra l'attrice e l . Controparte_2
5. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 19/7/2020, l
[...]
ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei Parte_1 termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
“inammissibile” ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., e la totale conferma del provvedimento impugnato;
ha altresì chiesto che l'appellante venisse condannata per “lite temeraria”, ex art. 96 c.p.c.; nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del gravame, ha chiesto la conferma del pagina 5 di 10 riconoscimento in suo favore del diritto al risarcimento del danno come già liquidato con la sentenza impugnata.
7. Si è costituita l Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello, poiché infondato, e la conferma
[...] della sentenza.
8. Sostituita l'udienza del giorno 5/3/2020 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le sole parti appellate hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 6/3/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
9. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da per non avere l individuato espressamente i Controparte_1 Parte_2 capi e i punti della sentenza impugnata.
Al riguardo questa Corte di Appello aderisce all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la ordinanza delle SS.UU. n. 36481 del 13 dicembre 2022, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che <l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>>.
In buona sostanza, l'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice» non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello, non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo pagina 6 di 10 giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Ciò premesso, si osserva che l'appellante, terminata l'analisi puntuale e circostanziata delle censure mosse alla sentenza di cui in oggetto, ha illustrato le motivazioni a sostegno della propria tesi difensiva, con ciò assolvendo all'onere di contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione di cui si duole le argomentazioni che attengono ai passaggi della motivazione, indicando, altresì, i concreti elementi fattuali pertinenti ai temi considerati dal giudice di prime cure.
Pertanto, l'appello in esame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
10. Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 348 bis c.p.c., la stessa è stata implicitamente respinta dalla Corte alla prima udienza di comparizione e trattazione, allorquando la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
11. Venendo al merito, si osserva che con il primo motivo di appello l
[...]
censura la sentenza per contraddittorietà ed illogicità manifesta del Parte_1 percorso motivazionale, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art.2051 c.c. e per mancato espletamento di c.t.u. tecnica volta alla verifica dello stato dei luoghi.
11.1. Nello specifico, l deduce che l'asserita discrasia, evidenziata dal giudice di prime CP_3 cure, tra quanto emerso dal verbale di P.S. agli atti del giudizio di primo grado e quanto dichiarato dai testi escussi, sia in realtà insussistente (essendo il “padiglione di ortopedia” e il
“reparto di ortopedia” lo stesso luogo), e che, se del caso, il Giudice avrebbe dovuto disporre una c.t.u. tecnica sui luoghi, con annessa redazione di perizia fotografica volta ad identificare precipuamente il sito ove si verificò il fatto.
11.2. L'A.S.P. rileva, inoltre, che la circostanza che la non fosse legata alla barella CP_1 con le cinture di sicurezza è stata riferita unicamente dai testi, senza altro riscontro probatorio.
Sicché il giudice di prime cure, nel ritenere inattendibili le dichiarazioni testimoniali (in quanto de relato), a fortiori avrebbe dovuto dare credito esclusivamente a quanto affermato dal barelliere del pronto soccorso presente al momento del sinistro, ossia che la caduta fosse addebitabile unicamente al dislivello non prevedibile sito all'ingresso del padiglione di ortopedia, che, interponendosi davanti la barella, ne determinò il suo ribaltamento.
12. Il motivo è infondato.
pagina 7 di 10 12.1. Va premesso che la presunta discrasia tra il verbale di P.S. dell'1/11/2013 (da cui emerge che il sinistro si verificò “all'ingresso del padiglione di ortopedia”) e le dichiarazioni dei testi escussi (secondo cui il sinistro si verificò all'ingresso del “reparto di ortopedia”), evidenziata nella sentenza impugnata, è in realtà insussistente, non essendovi dubbi sui luoghi in cui si ribaltò la barella su cui era trasportata (peraltro rappresentato anche negli Controparte_1 allegati fotografici); deve ritenersi, invero, che i termini “reparto” e “padiglione” indichino lo stesso luogo.
12.2. Ciò posto, la sentenza non merita censure laddove ha escluso la riconducibilità del sinistro alla presenza di un dislivello nella pavimentazione dell' . Controparte_7
Premesso che nessuno dei testi escussi ha assistito al sinistro, la circostanza che la caduta sarebbe stata causata dal predetto dislivello è stata da essi riferita de relato, per averla appresa dal personale dell [cfr. deposizione della teste “(…) appena uscita CP_3 Tes_1 dall'ascensore ho visto l'attrice riversa a terra, e l'infermiere dell la stava prendendo per CP_8 accomodarla sulla barella. La stessa aveva una frattura al setto nasale ed al polso. A quel punto il barellista mi [ha] indicato un dislivello a terra e mi ha detto che la ruota si era girata ed è volata”; cfr. anche deposizione del teste : “(…) dopo la caduta, ho chiesto ai barellieri cosa fosse Testimone_2 successo, e mi hanno riferito che era caduta dalla barella e mi hanno riferito che c'era un dislivello nel pavimento”].
Posta l'irrilevanza delle deposizioni testimoniali ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, va chiarito che i testi hanno descritto il dislivello che l assume essere causa CP_3 esclusiva della caduta della barella, per averlo personalmente constatato;
il teste TE
, in particolare, ha precisato che esso aveva un'altezza di circa due centimetri [cfr.
[...] verbale di udienza del 23/1/2019, deposizione di : “preciso che quando è avvenuto Testimone_2 il fatto (ovverosia il rovesciamento della barella) io ero ancora all'ingresso. E sono salito dopo.
Successivamente, quando sono salito, mi sono accorto che per accedere al reparto di ortopedia c'era una porta di cui una parte rimaneva chiusa, e l'altra con il maniglione antipanico, in quel punto vi è un dislivello creato da una griglietta posta a separazione del reparto stesso, e la zona ascensore. Tale dislivello era circa di un paio di centimetri (…) provenendo dall'ascensore, dove al pavimento vi è del marmo, si nota questo dislivello verso il basso della pavimentazione, di colore credo azzurro”; cfr. anche deposizione del teste : “(…) Preciso che nella pavimentazione, tra un mattone e l'altro, vi era Tes_1
pagina 8 di 10 una griglia che creava un piccolo dislivello nella pavimentazione stessa, e di colore diverso della stessa, credo dorata”].
Orbene, ribadito che nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta, appare del tutto inverosimile che un dislivello di tale (minima) portata, verosimilmente costituito (come rilevato dall appellata) dal dispositivo necessario per consentire il blocco Controparte_2 della maniglia antipanico, possa aver causato il ribaltamento della barella.
12.3. Appare, di contro, evidente la responsabilità del personale dell (che con CP_3
l'ambulanza del Presidio Ospedaliero Ingrassia trasportò la all ), CP_1 Controparte_7 per non avere assicurato la paziente con idonee cinture (come confermato dalla teste ) e Tes_1 per non aver adottato le necessarie cautele, avuto riguardo anche alla circostanza (ad essi nota) che le ruote della barella erano malfunzionanti (come emergente dalla dichiarazione resa da dipendente ai componenti del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri della CP_3 stessa , prodotto dall'appellata ), tenuto conto, si ribadisce, delle CP_3 CP_1 ridotte dimensioni del “dislivello” presente sulla pavimentazione.
Pertanto, è certamente configurabile, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, un nesso causale tra la condotta del personale paramedico e il pregiudizio subito dalla
[...]
, dovendo ritenersi che, ove la prestazione fosse stata correttamente svolta dagli CP_1 operatori, con ogni probabilità il sinistro non si sarebbe verificato.
Anche sotto profilo, quindi, la sentenza impugnata è immune da censure, pur dovendosi precisare che la responsabilità dell non è riconducibile, come affermato in sentenza, CP_3 alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., né alla responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., essendo l chiamata a rispondere dell'operato dei propri dipendenti a titolo di CP_3 responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., pure invocata dall'attrice in primo grado (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
13. Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta la condanna alle spese legali, deve ritenersi assorbito.
14. Tanto premesso, l'appello va rigettato.
14.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre va disattesa la domanda di condanna per “lite temeraria”, ex art. 96 c.p.c., spiegata da CP_1
nei confronti dell non ravvisandosi nella condotta processuale dell'appellante i
[...] CP_3 presupposti oggettivi e soggettivi della norma invocata.
pagina 9 di 10 14.2. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato dall nei confronti di Parte_1 [...]
e dell CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 248/2020 del 17 gennaio 2020 del
[...]
Tribunale di Palermo, che conferma;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 ciascuno per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
con distrazione, quanto a
[...]
, in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario;
CP_1
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 23 maggio 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1075/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giorgio Li Vigni (P.E.C.: ; Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Francesco Noto (P.E.C.:
; Email_2 appellata
e
Controparte_2
(P. IVA
[...]
), in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv.to Caterina Rizzotto (P.E.C.:
; Email_3 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 248/2020 pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data
17/1/2020;
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
ACCOGLIERE il proposto atto d'appello nella forma ed in rito che precede e, per l'effetto,
PRELIMINARMENTE ED IN VIA CAUTELARE EX ARTT.283 E 351 C.P.C.
SOSPENDERE INAUDITA ALTERA PARTE l'efficacia della decisione di primo grado (sentenza del
Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, n.248/2020 resa inter partes a verbale in data 17/01/2020, estensore il G.O.T. dr.ssa Valentina Cimino), compiutamente sopra individuata ed impugnata, fissando conseguentemente udienza di comparizione delle parti per la verifica del provvedimento cautelare suddetto, con termine per notifica alle controparti stante l'urgenza di sospendere il titolo impugnato.
Nella denegata ipotesi in cui non sia concesso il chiesto provvedimento di sospensione cautelare come sopra preliminarmente richiesto,
SEMPRE PRELIMINARMENTE ED IN RITO
DISPORRE UDIENZA CAUTELARE DI DISCUSSIONE della domanda di inibitoria ex artt.283 e
351 c.p.c. degli effetti della impugnata decisione del Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile,
n.248/2020, estensore il G.O.T. dr.ssa Valentina Cimino, come sopra formulata, con termine per notifica alla controparte del provvedimento di fissazione di udienza di discussione della chiesta inibitoria .
NEL MERITO
ACCOGLIERE il proposto atto di appello, in relazione a tutti i motivi di impugnazione tutti sopra proposti, per non debenza di sorte da condannatorio ed accessori anche per spese legali per difetto di legittimazione passiva dell'appellante e ciò con ogni e qualsivoglia statuizione e, per l'effetto,
RIFORMARE TOTALMENTE la decisione del Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile,
n.248/2020 del 17/01/2020, estensore il G.O.P. Dr.ssa Cimino Valentina, non notificata ex adverso
pagina 2 di 10 per la decorrenza del termine breve d'impugnazione, come sopra impugnata, per contraddittorietà ed illogicità manifesta del percorso motivazionale della predetta impugnata decisione del Tribunale di
Palermo n.248/2020 e per violazione e falsa applicazione dell'art.2051 c.c. e, pertanto,
RIFORMARE la sentenza n.248/2020 del Tribunale di Palermo, Sez. III^ Civile, quanto a sorte ed accessori per interessi e spese legali pronunciata contro per le causali tutte sopra esposte, CP_3
RIGETTANDO totalmente la domanda proposta in primo grado da
contro
Controparte_1 CP_3
per quanto precede, stante la manifesta carenza di legittimazione passiva dell
[...] CP_3 per fatti occorsi per insidie esistenti nei luoghi dell di Controparte_4 ove si è verificato il sinistro, di cui è unicamente responsabile ex art.2051 c.c. l CP_3 [...]
in persona del Suo legale rappresentante pro/tempore. Controparte_5
SUBORDINATAMENTE ED IN LINEA ISTRUTTORIA:
AMMETTERE CTU TECNICA, occorrendone le circostanze, per la verifica dello stato dei luoghi dell ove si è verificato il sinistro (reparto di ortopedia) in ragione di quanto sopra Controparte_6 esposto, per smentire le erronee statuizioni in sentenza di primo grado.
CON VITTORIA delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per l'appellata Controparte_1
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
A1)Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione proposta dall'appellante perché priva di motivazioni degne di accoglimento.
A2)Ritenere e dichiarare il proposto appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nonché per mancata espressa individuazione dei punti e dei capi della sentenza impugnata limitandosi il gravame semplicemente ad indicare alcuni motivi estesi dal Giudice di prime cure e non di gradimento dell'appellante.
A3)Confermare totalmente la sentenza impugnata.
A4)Condannare parte appellante alle spese di giudizio anche per questo grado di appello nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
B1)Nella denegata e non temuta ipotesi in cui il gravame venga ritenuto anche parzialmente fondato (e così non è) atteso che il gravame è diretto ad ottenere una pronuncia che affermi una responsabilità solidale tra l'appellante e l' nell'attribuire una eventuale corresponsabilità alle strutture CP_6 ospedaliere, confermare per il resto la sentenza di I grado nella parte in cui attribuisce alla sig.ra
[...] il diritto al risarcimento così come in essa liquidato e quantificato”; CP_1
pagina 3 di 10 per l'appellata Controparte_2
[...]
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO ritenere e dichiarare infondati i motivi di censura prospettati da parte appellante e conseguentemente rigettare l'impugnazione e confermare la sentenza di primo grado;
Condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 27 e 28 ottobre 2016 conveniva Controparte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l e Controparte_7
l' di , chiedendo che venisse dichiarata la loro responsabilità in Controparte_8 CP_3 solido, ex artt. 2043, 2051 e 2056 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1218 c.c., nella causazione del sinistro occorsole in data 1/11/2013, allorquando, giunta in barella presso il padiglione di ortopedia del , provenendo dall' , cadeva CP_9 Controparte_2 Controparte_8 rovinosamente sul suolo.
1.1. Precisava l'attrice che a seguito di caduta accidentale, accusando acuto dolore all'anca sinistra, si era recata presso l di , dove le era stata diagnosticata la Controparte_8 CP_3 frattura del femore sinistro;
in assenza di posti di degenza in struttura, il personale medico sanitario dipendente l'aveva trasferita, a mezzo di autoambulanza, presso il reparto di ortopedia dell' . Controparte_7
Giunta all'ingesso del padiglione di ortopedia, precisava ancora l'attrice, a causa della presenza sul pavimento di un evidente dislivello e della grave negligenza del personale sanitario che si occupava del suo trasferimento, era caduta a terra unitamente alla barella su cui era adagiata, riportando frattura del setto nasale e del polso.
1.2. , quindi, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni Controparte_1 dalla stessa subiti (patrimoniali e non), per complessivi euro 6.139,63 o per la diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l
[...]
deducendo l'infondatezza delle Controparte_2 domande di parte avversa e chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei propri confronti;
in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande della , chiedeva di CP_1
pagina 4 di 10 limitare il risarcimento dei danni tenendo opportunamente conto del contributo causale degli operatori dell'ambulanza del P.O. , dipendenti dell . CP_8 Parte_2
3. Si costituiva, altresì, l di , che contestava l'assunto di responsabilità dei CP_3 CP_3 barellieri del P.O. e chiedeva il rigetto delle domande ex adverso spiegate. CP_8
4. Istruita la causa con la produzione documentale e l'escussione dei testi indicati da parte attrice, veniva disposta consulenza medico-legale; all'esito, con sentenza del 17/1/2020 il
Tribunale di Palermo, qualificata la domanda ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., escludeva la responsabilità dell' , non ritenendo provata la riconducibilità del sinistro Controparte_2 alla presenza del dedotto dislivello presso l' , avuto riguardo alle dichiarazioni Controparte_7 de relato dei testi escussi e del contrasto tra le dichiarazioni stesse (secondo cui il luogo del sinistro era da identificare con il “reparto di ortopedia”, sito al piano primo) e il verbale di P.S. agli atti del giudizio (che indicava come luogo del sinistro l'ingresso del “padiglione di ortopedia”, sito al piano terra); al contempo, affermava l'esclusiva responsabilità degli operatori del P.O. (e, per essi, dell' ), che, CP_8 Parte_1 trasferendo l'attrice da una struttura all'altra, tramite barella, non avevano assicurato la paziente con la opportuna cautela, pur nella consapevolezza del malfunzionamento delle ruote della barella. Per l'effetto, avuto riguardo alle conclusioni del c.t.u. nominato (che aveva accertato postumi permanenti dell'occorso quantificabili nella misura dell'8%) e dell'età della all'epoca del sinistro (82 anni), condannava l al CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni patiti dall'attrice, nella misura complessiva di euro 15.352,00, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo;
condannava altresì la predetta convenuta a rifondere le spese del giudizio alla danneggiata e poneva a suo carico le spese di c.t.u.; compensava infine le spese legali tra l'attrice e l . Controparte_2
5. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 19/7/2020, l
[...]
ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei Parte_1 termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
6. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
“inammissibile” ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., e la totale conferma del provvedimento impugnato;
ha altresì chiesto che l'appellante venisse condannata per “lite temeraria”, ex art. 96 c.p.c.; nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del gravame, ha chiesto la conferma del pagina 5 di 10 riconoscimento in suo favore del diritto al risarcimento del danno come già liquidato con la sentenza impugnata.
7. Si è costituita l Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello, poiché infondato, e la conferma
[...] della sentenza.
8. Sostituita l'udienza del giorno 5/3/2020 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le sole parti appellate hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 6/3/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
9. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da per non avere l individuato espressamente i Controparte_1 Parte_2 capi e i punti della sentenza impugnata.
Al riguardo questa Corte di Appello aderisce all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la ordinanza delle SS.UU. n. 36481 del 13 dicembre 2022, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che <l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>>.
In buona sostanza, l'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice» non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello, non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo pagina 6 di 10 giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Ciò premesso, si osserva che l'appellante, terminata l'analisi puntuale e circostanziata delle censure mosse alla sentenza di cui in oggetto, ha illustrato le motivazioni a sostegno della propria tesi difensiva, con ciò assolvendo all'onere di contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione di cui si duole le argomentazioni che attengono ai passaggi della motivazione, indicando, altresì, i concreti elementi fattuali pertinenti ai temi considerati dal giudice di prime cure.
Pertanto, l'appello in esame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
10. Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 348 bis c.p.c., la stessa è stata implicitamente respinta dalla Corte alla prima udienza di comparizione e trattazione, allorquando la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
11. Venendo al merito, si osserva che con il primo motivo di appello l
[...]
censura la sentenza per contraddittorietà ed illogicità manifesta del Parte_1 percorso motivazionale, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art.2051 c.c. e per mancato espletamento di c.t.u. tecnica volta alla verifica dello stato dei luoghi.
11.1. Nello specifico, l deduce che l'asserita discrasia, evidenziata dal giudice di prime CP_3 cure, tra quanto emerso dal verbale di P.S. agli atti del giudizio di primo grado e quanto dichiarato dai testi escussi, sia in realtà insussistente (essendo il “padiglione di ortopedia” e il
“reparto di ortopedia” lo stesso luogo), e che, se del caso, il Giudice avrebbe dovuto disporre una c.t.u. tecnica sui luoghi, con annessa redazione di perizia fotografica volta ad identificare precipuamente il sito ove si verificò il fatto.
11.2. L'A.S.P. rileva, inoltre, che la circostanza che la non fosse legata alla barella CP_1 con le cinture di sicurezza è stata riferita unicamente dai testi, senza altro riscontro probatorio.
Sicché il giudice di prime cure, nel ritenere inattendibili le dichiarazioni testimoniali (in quanto de relato), a fortiori avrebbe dovuto dare credito esclusivamente a quanto affermato dal barelliere del pronto soccorso presente al momento del sinistro, ossia che la caduta fosse addebitabile unicamente al dislivello non prevedibile sito all'ingresso del padiglione di ortopedia, che, interponendosi davanti la barella, ne determinò il suo ribaltamento.
12. Il motivo è infondato.
pagina 7 di 10 12.1. Va premesso che la presunta discrasia tra il verbale di P.S. dell'1/11/2013 (da cui emerge che il sinistro si verificò “all'ingresso del padiglione di ortopedia”) e le dichiarazioni dei testi escussi (secondo cui il sinistro si verificò all'ingresso del “reparto di ortopedia”), evidenziata nella sentenza impugnata, è in realtà insussistente, non essendovi dubbi sui luoghi in cui si ribaltò la barella su cui era trasportata (peraltro rappresentato anche negli Controparte_1 allegati fotografici); deve ritenersi, invero, che i termini “reparto” e “padiglione” indichino lo stesso luogo.
12.2. Ciò posto, la sentenza non merita censure laddove ha escluso la riconducibilità del sinistro alla presenza di un dislivello nella pavimentazione dell' . Controparte_7
Premesso che nessuno dei testi escussi ha assistito al sinistro, la circostanza che la caduta sarebbe stata causata dal predetto dislivello è stata da essi riferita de relato, per averla appresa dal personale dell [cfr. deposizione della teste “(…) appena uscita CP_3 Tes_1 dall'ascensore ho visto l'attrice riversa a terra, e l'infermiere dell la stava prendendo per CP_8 accomodarla sulla barella. La stessa aveva una frattura al setto nasale ed al polso. A quel punto il barellista mi [ha] indicato un dislivello a terra e mi ha detto che la ruota si era girata ed è volata”; cfr. anche deposizione del teste : “(…) dopo la caduta, ho chiesto ai barellieri cosa fosse Testimone_2 successo, e mi hanno riferito che era caduta dalla barella e mi hanno riferito che c'era un dislivello nel pavimento”].
Posta l'irrilevanza delle deposizioni testimoniali ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, va chiarito che i testi hanno descritto il dislivello che l assume essere causa CP_3 esclusiva della caduta della barella, per averlo personalmente constatato;
il teste TE
, in particolare, ha precisato che esso aveva un'altezza di circa due centimetri [cfr.
[...] verbale di udienza del 23/1/2019, deposizione di : “preciso che quando è avvenuto Testimone_2 il fatto (ovverosia il rovesciamento della barella) io ero ancora all'ingresso. E sono salito dopo.
Successivamente, quando sono salito, mi sono accorto che per accedere al reparto di ortopedia c'era una porta di cui una parte rimaneva chiusa, e l'altra con il maniglione antipanico, in quel punto vi è un dislivello creato da una griglietta posta a separazione del reparto stesso, e la zona ascensore. Tale dislivello era circa di un paio di centimetri (…) provenendo dall'ascensore, dove al pavimento vi è del marmo, si nota questo dislivello verso il basso della pavimentazione, di colore credo azzurro”; cfr. anche deposizione del teste : “(…) Preciso che nella pavimentazione, tra un mattone e l'altro, vi era Tes_1
pagina 8 di 10 una griglia che creava un piccolo dislivello nella pavimentazione stessa, e di colore diverso della stessa, credo dorata”].
Orbene, ribadito che nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta, appare del tutto inverosimile che un dislivello di tale (minima) portata, verosimilmente costituito (come rilevato dall appellata) dal dispositivo necessario per consentire il blocco Controparte_2 della maniglia antipanico, possa aver causato il ribaltamento della barella.
12.3. Appare, di contro, evidente la responsabilità del personale dell (che con CP_3
l'ambulanza del Presidio Ospedaliero Ingrassia trasportò la all ), CP_1 Controparte_7 per non avere assicurato la paziente con idonee cinture (come confermato dalla teste ) e Tes_1 per non aver adottato le necessarie cautele, avuto riguardo anche alla circostanza (ad essi nota) che le ruote della barella erano malfunzionanti (come emergente dalla dichiarazione resa da dipendente ai componenti del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri della CP_3 stessa , prodotto dall'appellata ), tenuto conto, si ribadisce, delle CP_3 CP_1 ridotte dimensioni del “dislivello” presente sulla pavimentazione.
Pertanto, è certamente configurabile, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, un nesso causale tra la condotta del personale paramedico e il pregiudizio subito dalla
[...]
, dovendo ritenersi che, ove la prestazione fosse stata correttamente svolta dagli CP_1 operatori, con ogni probabilità il sinistro non si sarebbe verificato.
Anche sotto profilo, quindi, la sentenza impugnata è immune da censure, pur dovendosi precisare che la responsabilità dell non è riconducibile, come affermato in sentenza, CP_3 alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., né alla responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., essendo l chiamata a rispondere dell'operato dei propri dipendenti a titolo di CP_3 responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., pure invocata dall'attrice in primo grado (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
13. Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta la condanna alle spese legali, deve ritenersi assorbito.
14. Tanto premesso, l'appello va rigettato.
14.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre va disattesa la domanda di condanna per “lite temeraria”, ex art. 96 c.p.c., spiegata da CP_1
nei confronti dell non ravvisandosi nella condotta processuale dell'appellante i
[...] CP_3 presupposti oggettivi e soggettivi della norma invocata.
pagina 9 di 10 14.2. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato dall nei confronti di Parte_1 [...]
e dell CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 248/2020 del 17 gennaio 2020 del
[...]
Tribunale di Palermo, che conferma;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 ciascuno per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
con distrazione, quanto a
[...]
, in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario;
CP_1
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 23 maggio 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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