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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17004 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38131/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 38131/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GUARNACCIA ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE, 323 00154 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. ROSSI VALENTINA, elettivamente domiciliato in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
1 APPELLATO
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. VALENTINO GIANCANI
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento (violazione codice strada) – appello -
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 903/23 del Giudice di Pace di Parte_1
Roma che aveva rigettato l'opposizione alla cartella n. 09720150174481325 di € 3.352,53, relativa a violazioni del Codice della Strada.
Ha premesso l'attore di aver convenuto e CP_1 Controparte_3
davanti al Giudice di Pace di Roma, chiedendo di dichiarare la prescrizione del credito indicato nella cartella n. 09720150174481325 di € 3.352,53, relativa a violazioni del Codice della Strada, emerso a seguito di verifica della sua posizione debitoria in base agli estratti di ruolo. Ha rilevato che le sanzioni risalivano al 2011 e riguardavano un veicolo rubato nel 2010, con perdita di possesso comunicata al PRA il 26/02/2010., onde la pretesa era inesistente.
2 Ha quindi censurato la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la domanda ritenendo non impugnabile il ruolo e compensato le spese, in quanto nel caso di specie ben poteva essere impugnato l'estratto di ruolo. Infatti, esso godeva di reddito di Pt_1
cittadinanza e quindi il debito portato dalla cartella rischiava di fargli perdere tale beneficio o di renderlo pignorabile. Inoltre, le eccezioni di prescrizione e inesistenza del credito già sollevate in primo grado erano fondate, stante la mancata prova della notifica dei verbali e delle cartelle da parte di e . CP_1 Controparte_3
In conclusione, ha chiesto la riforma della sentenza gravata accertandosi non dovute le somme di cui alla cartella o comunque prescritto il diritto alla riscossione della sanzione, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
----------------
Si costituiva eccependo l'inammissibilità e la tardività dell'azione. Infatti, CP_1
l'opposizione avrebbe dovuto seguire il rito speciale ex artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011 e non quello ordinario ex art. 615 c.p.c., sicché il termine decadenziale di 30 giorni non era stato rispettato, poiché l'estratto era stato conosciuto il 26/01/2022 e impugnato solo il 10/05/2022.
Inoltre l'estratto di ruolo non risultava impugnabile in base al novellato art. 12, comma 4-bis,
d.P.R. 602/1973.
Quanto all'interesse ad agire, non risultava dimostrata la percezione del Reddito di
Cittadinanza, essendo la dichiarazione sostitutiva un atto di parte, né l'esposizione debitoria poteva incidere sulla percezione di tale reddito, soggetto a determinati requisiti cui il debito portato dalla cartella era estraneo.
In ogni caso la notifica dei verbali e della cartella era avvenuta regolarmente (cartella notificata il 22/02/2016 e preavviso di fermo il 11/08/2019).
Concludeva quindi chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e la tardività dell'azione, rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata, con condanna alle spese.
------------------
Si costituiva l , che contestava l'appello ritenendolo Controparte_3
inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché privo di specificità, e comunque infondato. Infatti, l'estratto di ruolo era mero documento ricognitivo e non autonomamente
3 impugnabile, salvo pregiudizio concreto ex art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973, introdotto dal D.L. 146/2021. Nel caso di specie, mancava ogni prova di pregiudizio.
Inoltre, la cartella risultava notificata il 22 febbraio 2016, come da relata allegata, e il preavviso di fermo del veicolo l'11 agosto 2019, atti idonei a interrompere la prescrizione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.
-----------------
L'appello è infondato e va disatteso.
Appare pacifico che il abbia presentato l'opposizione sulla base della consultazione Pt_1
dell'estratto di ruolo, dal quale risultava la cartella di cui si discute.
È proprio su tale motivo che si fonda la pronuncia reiettiva del Giudice di Pace. Infatti il decidente, una volta richiamata al riguardo la nuova normativa intervenuta in tale ambito - che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo – ha soggiunto che l'opponente non versava in alcuna delle fattispecie tassative costituenti eccezione a tale regola.
Ebbene, la sentenza impugnata si sottrae alle censure di parte appellante.
Occorre al riguardo premettere che l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021 ed entrato in vigore il 21.12.2021, ha modificato l'art. 12 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserendo il comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione
a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
4 Giova ancora considerare che di recente la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, ha statuito che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Ora, nella fattispecie che viene in esame, la domanda di annullamento della cartella di pagamento non è scaturita dalla notifica di un atto che manifestasse la volontà della pubblica amministrazione di procedere in executivis (cartella, intimazione di pagamento, messa in mora), ma dalla consultazione dell'estratto di ruolo avvenuta mediante interrogazione degli archivi della concessionaria, come esplicitamente dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, alla luce della recente novella dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, la sussistenza dell'interesse ad agire va scrutinata in base alle fattispecie tassative ivi indicate, ricorrendo ove sia dimostrato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ebbene, parte appellante non ha dimostrato di aver subìto o di poter subìre un tale pregiudizio, sicché l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di tale interesse.
5 Infatti, in primis non risulta dimostrato che il sia percettore di reddito di cittadinanza Pt_1
(istituto peraltro allo stato abrogato), essendosi l'appellante limitato a richiamare l'autocertificazione dei redditi allegata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, certamente insufficiente a dimostrare tale percezione). In secondo luogo, non è stato spiegato in base a quale meccanismo l'esistenza di una pendenza debitoria afferente sanzioni amministrative dovrebbe comportare la revoca del beneficio. In altri termini non risulta la sussistenza di uno dei casi tassativi in presenza dei quali l'interessato può presentare opposizione anche sulla base del solo estratto di ruolo.
Nemmeno può accogliersi la tesi secondo cui la fattispecie in esame sarebbe estranea all'ambito applicativo della novella, essendo stata eccepita la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione (secondo tale opinione, l'eccezione di prescrizione del diritto potrebbe sempre essere fatta valere, quand'anche l'opposizione sia proposta avverso l'estratto di ruolo, allorché si deduca che sia decorso il termine quinquennale di prescrizione a far data dalla pur rituale notifica della cartella). Infatti l'appellante ha eccepito la nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle o di altri eventuali atti interruttivi, ditalchè, atteso il chiaro dettato normativo del novellato art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, non sussiste l'interesse ad agire dell'opponente (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi …)”.
Poiché l'opposizione è stata presentata quando già era intervenuta la modifica normativa che restringe i casi in cui l'opposizione ad estratto di ruolo può essere proposta, l'appellante deve essere condannato alle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e per l'effetto condanna parte appellante a rifondere in favore di e le spese del presente grado CP_4 CP_1
6 di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in euro 400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), dichiara che sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Roma, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 38131/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GUARNACCIA ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE, 323 00154 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. ROSSI VALENTINA, elettivamente domiciliato in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
1 APPELLATO
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. VALENTINO GIANCANI
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento (violazione codice strada) – appello -
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 903/23 del Giudice di Pace di Parte_1
Roma che aveva rigettato l'opposizione alla cartella n. 09720150174481325 di € 3.352,53, relativa a violazioni del Codice della Strada.
Ha premesso l'attore di aver convenuto e CP_1 Controparte_3
davanti al Giudice di Pace di Roma, chiedendo di dichiarare la prescrizione del credito indicato nella cartella n. 09720150174481325 di € 3.352,53, relativa a violazioni del Codice della Strada, emerso a seguito di verifica della sua posizione debitoria in base agli estratti di ruolo. Ha rilevato che le sanzioni risalivano al 2011 e riguardavano un veicolo rubato nel 2010, con perdita di possesso comunicata al PRA il 26/02/2010., onde la pretesa era inesistente.
2 Ha quindi censurato la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la domanda ritenendo non impugnabile il ruolo e compensato le spese, in quanto nel caso di specie ben poteva essere impugnato l'estratto di ruolo. Infatti, esso godeva di reddito di Pt_1
cittadinanza e quindi il debito portato dalla cartella rischiava di fargli perdere tale beneficio o di renderlo pignorabile. Inoltre, le eccezioni di prescrizione e inesistenza del credito già sollevate in primo grado erano fondate, stante la mancata prova della notifica dei verbali e delle cartelle da parte di e . CP_1 Controparte_3
In conclusione, ha chiesto la riforma della sentenza gravata accertandosi non dovute le somme di cui alla cartella o comunque prescritto il diritto alla riscossione della sanzione, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
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Si costituiva eccependo l'inammissibilità e la tardività dell'azione. Infatti, CP_1
l'opposizione avrebbe dovuto seguire il rito speciale ex artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011 e non quello ordinario ex art. 615 c.p.c., sicché il termine decadenziale di 30 giorni non era stato rispettato, poiché l'estratto era stato conosciuto il 26/01/2022 e impugnato solo il 10/05/2022.
Inoltre l'estratto di ruolo non risultava impugnabile in base al novellato art. 12, comma 4-bis,
d.P.R. 602/1973.
Quanto all'interesse ad agire, non risultava dimostrata la percezione del Reddito di
Cittadinanza, essendo la dichiarazione sostitutiva un atto di parte, né l'esposizione debitoria poteva incidere sulla percezione di tale reddito, soggetto a determinati requisiti cui il debito portato dalla cartella era estraneo.
In ogni caso la notifica dei verbali e della cartella era avvenuta regolarmente (cartella notificata il 22/02/2016 e preavviso di fermo il 11/08/2019).
Concludeva quindi chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e la tardività dell'azione, rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata, con condanna alle spese.
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Si costituiva l , che contestava l'appello ritenendolo Controparte_3
inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché privo di specificità, e comunque infondato. Infatti, l'estratto di ruolo era mero documento ricognitivo e non autonomamente
3 impugnabile, salvo pregiudizio concreto ex art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973, introdotto dal D.L. 146/2021. Nel caso di specie, mancava ogni prova di pregiudizio.
Inoltre, la cartella risultava notificata il 22 febbraio 2016, come da relata allegata, e il preavviso di fermo del veicolo l'11 agosto 2019, atti idonei a interrompere la prescrizione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.
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L'appello è infondato e va disatteso.
Appare pacifico che il abbia presentato l'opposizione sulla base della consultazione Pt_1
dell'estratto di ruolo, dal quale risultava la cartella di cui si discute.
È proprio su tale motivo che si fonda la pronuncia reiettiva del Giudice di Pace. Infatti il decidente, una volta richiamata al riguardo la nuova normativa intervenuta in tale ambito - che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo – ha soggiunto che l'opponente non versava in alcuna delle fattispecie tassative costituenti eccezione a tale regola.
Ebbene, la sentenza impugnata si sottrae alle censure di parte appellante.
Occorre al riguardo premettere che l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021 ed entrato in vigore il 21.12.2021, ha modificato l'art. 12 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserendo il comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione
a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
4 Giova ancora considerare che di recente la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, ha statuito che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Ora, nella fattispecie che viene in esame, la domanda di annullamento della cartella di pagamento non è scaturita dalla notifica di un atto che manifestasse la volontà della pubblica amministrazione di procedere in executivis (cartella, intimazione di pagamento, messa in mora), ma dalla consultazione dell'estratto di ruolo avvenuta mediante interrogazione degli archivi della concessionaria, come esplicitamente dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, alla luce della recente novella dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, la sussistenza dell'interesse ad agire va scrutinata in base alle fattispecie tassative ivi indicate, ricorrendo ove sia dimostrato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ebbene, parte appellante non ha dimostrato di aver subìto o di poter subìre un tale pregiudizio, sicché l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di tale interesse.
5 Infatti, in primis non risulta dimostrato che il sia percettore di reddito di cittadinanza Pt_1
(istituto peraltro allo stato abrogato), essendosi l'appellante limitato a richiamare l'autocertificazione dei redditi allegata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, certamente insufficiente a dimostrare tale percezione). In secondo luogo, non è stato spiegato in base a quale meccanismo l'esistenza di una pendenza debitoria afferente sanzioni amministrative dovrebbe comportare la revoca del beneficio. In altri termini non risulta la sussistenza di uno dei casi tassativi in presenza dei quali l'interessato può presentare opposizione anche sulla base del solo estratto di ruolo.
Nemmeno può accogliersi la tesi secondo cui la fattispecie in esame sarebbe estranea all'ambito applicativo della novella, essendo stata eccepita la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione (secondo tale opinione, l'eccezione di prescrizione del diritto potrebbe sempre essere fatta valere, quand'anche l'opposizione sia proposta avverso l'estratto di ruolo, allorché si deduca che sia decorso il termine quinquennale di prescrizione a far data dalla pur rituale notifica della cartella). Infatti l'appellante ha eccepito la nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle o di altri eventuali atti interruttivi, ditalchè, atteso il chiaro dettato normativo del novellato art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, non sussiste l'interesse ad agire dell'opponente (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi …)”.
Poiché l'opposizione è stata presentata quando già era intervenuta la modifica normativa che restringe i casi in cui l'opposizione ad estratto di ruolo può essere proposta, l'appellante deve essere condannato alle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e per l'effetto condanna parte appellante a rifondere in favore di e le spese del presente grado CP_4 CP_1
6 di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in euro 400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), dichiara che sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Roma, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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