TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3612/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta all'udienza del 23.04.2024, , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3612 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2017 e promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Giannicola Scarciolla, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Nicolò a
Tordino – Teramo, Via Galileo Galilei n. 118/A
Attore
CONTRO rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Anna Paolizzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, C.so Cerulli n. 31
Convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] affinché l'intestato Tribunale lo condannasse al pagamento in suo favore dell'importo di CP_1
€ 13.749,32 oltre interessi e rivalutazione monetaria pari alla sua quota del saldo del libretto di risparmio n. 11802357 cointestato a (deceduta in data 19.01.2015 A_ lasciando come eredi, oltre le odierne parti, anche e ad avendo Controparte_2 Controparte_1 quest'ultimo prelevato l'importo ivi giacente al 9.06.2015 pari a € 42.247,98. Ha chiesto, altresì, la condanna al pagamento di € 29.333,33 oltre interessi e rivalutazione monetaria pari alla quota a lui spettante in conseguenza dell'obbligo restitutorio dell'importo di €
88.000,00 versato in favore della società a Parte_2 titolo di prestiti infruttiferi.
2. Si è costituito in giudizio il quale, dopo aver preliminarmente eccepito il Controparte_1 difetto del contraddittorio chiedendo l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'altro pagina 1 di 10 coerede e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo Controparte_2 obbligatorio di mediazione, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di € 1.427,85 a titolo di rimborso spese – pro quota – sostenute per le esequie della de cuius A_
.
[...]
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 1.12.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 15.01.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza del 15.03.2025 è stata rimessa sul ruolo per un supplemento di attività istruttoria e, sentiti i testimoni all'udienza del 23.04.2025, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies
c.p.c.
4. Preliminarmente deve essere confermato il provvedimento emesso dal Giudice precedente assegnatario del procedimento in data 2.10.2019 il quale ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede Controparte_2
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di successione "mortis causa" di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del "de cuius" si fraziona "pro quota" tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6-2, 29 aprile
2016, n. 8487).
5. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità, risultando dagli atti di causa che è stato svolto l'obbligatorio tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, nel testo ratione temporis vigente (vd. doc.
1-2 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e doc.
19-20 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice).
6. Ciò premesso, parte attrice ha, innanzitutto, formulato domanda di restituzione pro-quota dell'importo di € 42.247,98 pari al saldo del libretto di risparmio n. 11802357 cointestato a parte convenuta e alla de cuius , deceduta in data 19.01.2015 (vd. doc. 1 A_ allegato alla citazione) lasciando come eredi legittimi e Controparte_2 Controparte_1 [...]
(vd. doc. 2 allegato alla citazione). Parte_1
Dagli atti di causa risulta che sul suddetto libretto sono stati effettuati i seguenti versamenti:
- € 20.000,00 in data 1.02.2005 (vd. doc. 3 allegato alla citazione)
- € 5.000,00 in data 4.08.2009 da (vd. doc. 4 allegato alla citazione); A_
- € 5.000,00 in data 26.08.2009 da (vd. doc. 5 allegato alla citazione); A_
- € 5.000,00 in data 8.07.2011 da (vd. doc. 6 allegato alla citazione) A_
- € 5.000,00 in data 24.06.2013 da (vd. doc. 7 allegato alla citazione). A_
Parimenti risulta che al 19.01.2015 (giorno del decesso della de cuius) erano presenti sul suddetto libretto € 41.103,00, pacificamente prelevati da parte convenuta e che, dopo tale data, sul pagina 2 di 10 libretto in questione è maturato l'importo di € 144,98 a titolo di interessi e competenze, anch'esso pacificamente prelevato da parte convenuta in data 14.05.2015 (vd. doc. 8 allegato alla citazione).
6.1. In punto di diritto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – condivisa dall'intestato Tribunale – ha chiarito che nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 co. 2 c.c. in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali (con conseguente contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo) salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, prova che può essere fornita anche a mezzo presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ma che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29324; Cass. civ., sez. 2, ordinanza 14 settembre 2022, n. 27069).
6.2. In applicazione di tale principio ritiene il Tribunale che nel caso di specie deve presumersi la contitolarità delle somme presenti nel libretto postale cointestato alla de cuius e ad
[...] in quanto nessuna delle parti ha provato – neanche in via presuntiva – la proprietà CP_1
(esclusiva o comunque prevalente) delle somme di denaro ivi depositate.
Invero parte attrice si è limitata a dedurre che i versamenti sono stati effettuati da A_
, circostanza che – come sopraesposto – è inidonea a provare l'effettiva provenienza del
[...] denaro. Per tale ragione irrilevante è sia la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. risultando già in atti i movimenti del libretto di risparmio n. 11802357 (vd doc. 3 allegato alla citazione) sia la prova testimoniale a tal fine articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., avente –per le ragioni esposte – ad oggetto circostanze irrilevanti (cap.
1,3,4,5,6,7), generiche (cap. 2), ovvero documentali (cap. 8,9).
Parimenti gli elementi forniti da parte convenuta non appaiono idonei a ritenere provato che il denaro depositato in tale libretto di risparmio era frutto in misura prevalente (almeno per i 2/3) dei propri risparmi ed accantonamenti.
In particolare, secondo la prospettazione di parte convenuta, detta circostanza risulterebbe dai seguenti elementi:
- la de cuius era inabile al lavoro dal 24.11.1995 (vd. doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta);
- la de cuius era stata collocata in quiescenza dal lavoro il 1.02.1996 (vd. doc. 7 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) di talché “non è possibile che i versamenti” “eseguiti nel corso di numerosi anni (oltre otto) con cadenze molto dilatate nel tempo possano riferirsi al riversamento di una cospicua somma percepita oltre dieci anni prima in unica soluzione e in un periodo temporale in cui la moneta corrente era rappresentata dalle vecchie lire” (vd. pag.
3-4 della comparsa di costituzione e risposta);
- la de cuius era dal 1999 affetta da una grave forma di depressione (vd. doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e dal 2001 era stata sottoposta a cicli radioterapici (vd. doc. 9 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta)
- la de cuius era titolare presso la Banca Tercas s.p.s. di un conto corrente bancario n.
pagina 3 di 10 44/330/90268 che utilizzava abitualmente e sul quale riversava i proventi della sua attività lavorativa (vd. doc. 22 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
L'art. 2729 c.c. prevede che «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti».
Le presunzioni semplici, che devono essere gravi (dove il requisito della gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre essendo a tal fine sufficiente che l'esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica), precise
(dove il requisito della precisione impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica) e concordanti (dove il requisito della concordanza postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova, la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignorato, nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo. In particolare in tema di presunzioni, il giudice deve dapprima porre in essere una valutazione analitica degli elementi indiziari per selezionare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e, poi, deve effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9108).
Orbene, come sopra anticipato, le circostanze evidenziate da parte convenuta non appaiono idonee a ritenere provato che il denaro presente nel libretto di risparmio in contestazione provenisse dai propri risparmi anche – e soprattutto – considerando che, a prescindere dal soggetto che effettivamente gestiva la società (vd. par. Parte_2
7 ss della motivazione), la de cuius ne era socia accomandataria e legale rappresentante di talché è del tutto verosimile che la stessa percepisse utili dalla suddetta società, costituita nel 2004 e cancellata dal registro delle imprese nel 2014 (vd. doc. 19 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c. di parte convenuta), circostanza – peraltro – neanche in contestazione.
Né alcun rilievo assume a tal fine la prova testimoniale articolata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. in quanto avente ad oggetto circostanze generiche (cap. a) e comunque irrilevanti (cap. b) atteso che, anche ove fosse provato che l'importo di € 10.000,00 versato in tale libretto provenisse da parte convenuta giusta dazione dello stesso in contanti in data
3.08.2009, tale importo – alla luce del saldo finale del libretto – non appare idoneo a superare la presunzione di contitolarità delle somme ivi giacenti.
6.3. Ne deriva che, in applicazione della presunzione di pari contitolarità, il saldo del libretto pari ad € 41.247,98 deve ritenersi di spettanza al 50% a e al 50% a A_ [...]
CP_1
In conseguenza del decesso di , stante pacificamente la presenza di tre A_ eredi, la quota del 50% (pari ad € 20.623,99) deve essere divisa in tre parti uguali, di talché a parte pagina 4 di 10 attrice spetta l'importo di € 6.874,66 dalla data della notifica dell'atto di citazione (27.10.2018) al saldo, senza alcuna rivalutazione monetaria non trattandosi di risarcimento del danno (e, dunque, di debito di valore).
7. In secondo luogo parte attrice ha domandato la condanna della controparte al pagamento di €
29.333,33 a titolo di restituzione pro-quota dei prestiti effettuati dalla stessa effettuati in favore della società Parte_2
Dagli atti di causa risulta che:
- la società è stata costituita nel 2004 con Parte_2 inizio attività il 10.10.2005, con socio accomandatario e socio A_ accomandante (vd. doc. 19 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di Persona_2 parte convenuta), società che svolgeva attività di affittacamere per brevi soggiorni;
- dal 2010 al 2014 parte attrice ha versato, in favore della predetta società, a titolo di prestiti infruttiferi, l'importo di € 107.000,00 e, in particolare: i) € 20.000,00 in data 22.12.2010; ii) € 15.000,00 in data 28.12.2010; iii) € 5.000,00 in data 28.12.2010; iv) € 25.000,00 in data 28.10.2011; v) € 5.000,00 in data 19.06.2012; vi) € 5.000,00 in data 31.07.2012; vii) € 2.000,00 in data 19.03.2013; viii) € 30.000,00 in data 19.03.2014 (vd. doc. 11 allegato alla citazione, doc.
15,17,18 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.);
- la società ha provveduto alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo di € 19.000,00
(vd. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice);
- la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 13.01.2014 (vd. doc. 12 allegato alla citazione e doc. 19-20 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Ciò posto secondo la prospettazione di parte attrice, trattandosi di prestiti infruttiferi ed essendo la de cuius socia accomandataria, residuando il debito di € 88.000,00 parte convenuta sarebbe tenuta al pagamento in suo favore di € 29.333,33 (pari, cioè, a 1/3 del debito residuo stante la presenza di tre eredi).
Secondo la prospettazione di parte convenuta, invece, la de cuius era “mera intestataria (fittizia o reale poco importa) della quota societaria, appartenente sul piano sostanziale a controparte” e che il denaro da questi corrisposto è stato versato non a titolo di prestito infruttifero ma a titolo di
“somministrazione dei mezzi attraverso i quali la società, effettivamente riconducibile all'attore che ne era il vero titolare, avrebbe potuto operare nelle vaste relazioni commerciali” tutte a lui facenti capo, avendo esercitato in via esclusiva le funzioni gestorie per tutta la durata della società.
7.1. Sul punto deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'ultimo bonifico eseguito da Parte_1 di € 30.000,00 è avvenuto in data 19.03.2014 ossia dopo lo scioglimento della società (avvenuto il
27.12.2013, vd. doc. 20 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e dopo la cancellazione dal registro delle imprese avvenuta il 13.01.2014 (vd. doc. 19 ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) con la conseguenza che lo stesso non può in ogni caso essere considerato come prestito alla società e, in quanto tale, soggetto all'obbligo restitutorio. Ne consegue che, avendo ricevuto in restituzione € 19.000,00 (vd. doc. 16 Parte_1 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), residuerebbe il minore importo di € 58.000,00.
pagina 5 di 10 8. Ciò chiarito occorre verificare se può essere considerato socio occulto della Parte_1 società dove il socio occulto può essere definito come il soggetto che Parte_2 partecipa all'attività della società senza essere ufficialmente menzionato nei documenti ufficiali, quali l'atto costitutivo e lo statuto, pur esercitando un'influenza significativa o un controllo sulla stessa.
Ritiene il Tribunale che, in applicazione del meccanismo presuntivo come descritto nel par.
6.2. della motivazione, parte attrice deve essere qualificata come socio occulto della società.
A tal fine gli elementi che, singolarmente considerati, assumono valenza indiziaria sono i seguenti:
- l'indirizzo pec della società quale risultante dalla visura storica camerale appartiene a parte attrice (vd. doc. 19 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di Email_1 parte convenuta), essendo del tutto irrilevante la circostanza secondo cui l'indirizzo pec è stato attivato nel 2011 mentre la società è stata costituita nel 2004 atteso che ai fini della configurabilità del socio occulto non è necessario che lo stesso sia stato presente sin dalla costituzione della società;
- le dichiarazioni rilasciate da al giornale “Il Messaggero” nelle quali parla Parte_1 dell'attività di bed and breakfast come di una sua attività (in particolare, in tale articolo si legge, in relazione alla chiusura del villino adibito a bed and breakfast che: i) “i miei sacrifici volti soprattutto nel dare un modesto futuro ai miei figli sono naufragati nel nulla”; ii) “ora io vivo dodici mesi l'anno a Teramo mentre prima me ne stavo sei a Giulianova e su quel villino è apposto un gigante cartello con la scritta vendesi e i mancati incassi le confesso mi hanno creato qualche piccolo problema”; iii) “la mia piccola struttura turistica è una di quelle tre case frontestanti uno chalet oggetto di una sua precisazione sul Messaggero del 26 giugno scorso”; iv)
“a seguito dei lavori di urbanizzazione la strada con i fiori che avevo realizzato vicino al villino è sparita così come anche l'illuminazione”; v) “ora di fatto sono a Teramo e il mio piccolo gioiello è in stato di abbandono e di vendita”, vd. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- la pagina web Affittacamere La Casa di Luca nella quale sono indicati, quali recapiti della struttura, il nome di la sua utenza telefonica e il suo indirizzo mail (vd. doc. 21 Parte_1 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Per converso, del tutto irrilevanti sono le seguenti circostanze: i) il rilievo per cui il conto bancario intestato alla società era intrattenuto presso la Banca Tercas – filiale di Villa Vomano fintanto che l'attore prestava la sua attività lavorativa presso il suo studio tecnico sito nella stessa località mentre, successivamente all'apertura di uno studio professionale in Teramo, il conto corrente della società è stato trasferito presso la filiale di Teramo (vd. doc. 11-14 allegati alla memoria ex art. 183 co- 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), con la conseguenza che irrilevante è la richiesta ex art. 210 c.p.c. articolata da parte convenuta avente ad oggetto l'esibizione dei contratti di accensione dei conti correnti intestati a al fine di dimostrare la simultaneità nella Parte_1 loro accensione così come irrilevanti sono i capitoli d) ed e) articolati da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta); ii) il fatto che nell'atto di scioglimento della società le socie e hanno dichiarato la non A_ Parte_3
pagina 6 di 10 necessità di porre in liquidazione la società stante l'assenza di crediti o debiti verso terzi (vd. doc.
20 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c di parte convenuta); iii) la dichiarazione dallo stesso asseritamente rilasciata in calce alla mail ricevuta ai fini del rimborso IRPEF, nella quale si legge che “questo rimborso Irpef è per la società Mamma era amministratore Parte_2
(ecco perché vanno a lei) fittizia. Di fatto pagavo tutto io e sono usciti fuori proprio per pagare il commercialista” (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), trattandosi di dichiarazione priva di sottoscrizione;
iv) la lettera asseritamente di intitolata Parte_1
“Regalo di Natale 2010” (vd. doc. 15 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) in quanto dalla stessa non è chiaro il riferimento alla società in contestazione (con conseguente irrilevanza del capitolo d) formulato da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta); v) la documentazione allegata da parte attrice al doc. 14 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. in quanto è evidente che tutta la documentazione ufficiale relativa alla gestione della società sia intestata ovvero provenga da (il A_ che, pertanto, non esclude la possibile qualificazione dell'attore come socio occulto). Orbene gli elementi indiziari sopra esposti, unitamente ai rapporti familiari esistenti tra l'attore e i soci della società (in particolare la socia accomandataria e legale Parte_2 rappresentante della società era la madre mentre la socia accomandante A_ era la coniuge) e al rilievo per cui l'immobile oggetto dell'attività di bed and Parte_3 breakfast era di sua proprietà e concesso in comodato d'uso gratuito alla società (vd. doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta e doc. 15 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), permettono di ritenere provata in capo a parte attrice la qualità di socio occulto.
A tal fine alcun rilievo assumono le prove testimoniali articolate da parte attrice in quanto aventi ad oggetto circostanze documentali (cap. 10, 13, 14, 15) e del tutto generiche (cap. 11 e 12).
8.1. Il riconoscimento in capo a della qualifica di socio occulto non comporta, Parte_1 tuttavia, automaticamente la prova della sua natura di socio soggetto a responsabilità illimitata con conseguente impossibilità di ottenere la restituzione degli importi versati.
Invero, la società in accomandita semplice è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci, delle quali una, quella dei soci accomandatari, illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, e l'altra, quella dei soci accomandanti, responsabili nei soli limiti della quota sociale con la conseguenza che una responsabilità illimitata del socio occulto, affermata indipendentemente dal fatto che lo stesso sia un accomandante o un accomandatario ed indipendentemente dal fatto che, se accomandante, si sia ingerito o meno nell'amministrazione della società, si tradurrebbe, in quanto non giustificata da esigenze di tutela dei terzi, in una mera sanzione della posizione di socio occulto non prevista da nessuna disposizione di legge.
Ne deriva, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che in caso di socio occulto è necessario accertare, di volta in volta, la posizione in concreto assunta dallo stesso assunta, il quale, pertanto, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione o di trattare o concludere affari in nome della società, dovendosi così escludere una responsabilità illimitata per pagina 7 di 10 un socio accomandante occulto (cfr. Cass. civ., sez. 1, 17 dicembre 2012, n. 23211).
In applicazione di tale principio ritiene il Tribunale che non vi è prova dell'effettiva ingerenza di nell'attività di amministrazione della società in quanto, da un lato, la Parte_1 documentazione sanitaria di , non è tale da escludere ogni capacità A_ gestoria in capo alla stessa (con conseguente irrilevanza del capitolo c) formulato da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e, dall'altro lato, le attività dallo stesso poste in essere come sopra evidenziate, ben potrebbero essere atti di mero ordine o esecutive, dovendo ritenersi atti di amministrazione idonei a far sorgere la responsabilità illimitata solo quelli aventi un'influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società.
Né a tal fine assume rilievo la prova testimoniale articolata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. in quanto avente ad oggetto circostanze generiche (cap. g, h, i) o comunque inidonee a provare l'esistenza da parte di di un'influenza decisiva o Parte_1 rilevante sull'amministrazione della società, non ravvisandosi ciò nella ricezione dei clienti e nella organizzazione del (cap. l,m), nelle lamentele connesse al vicino Parte_4 Controparte_3
(cap. n), né nella sola dichiarazione di intenti di voler chiudere l'attività (cap. o). Parimenti irrilevante ai questi fini è la sottoscrizione della delega per la riscossione del credito di imposta
(rimborso Irpef) maturato dalla società e quindi della defunta sig.ra Parte_2
(cap. q) e la dichiarazione di moglie del sig. A_ Parte_3 [...]
e socia accomandante de la quale ha dichiarato che la società non Parte_1 Parte_2 aveva debiti con terzi (cap. r), circostanza – quest'ultima – che risulta anche documentalmente dal verbale di scioglimento della società. Irrilevanti sono, altresì, la mail di del Parte_1
21.05.2013 in cui si legge che non ha intenzione di aprire il B&B (vd. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) nonché il messaggio whatsapp di
[...] del 10.03.2015 dove si legge: “Tasse che ha pagato la società negli anni (cioè io) e mi Parte_1 servono per chiudere i conti con il commercialista” (vd. doc. 18-18bis allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), atteso che, anche ove riconducibili all'attore, non proverebbero l'effettivo compimento di atti aventi un'influenza decisiva sulla gestione della società.
8.2. Ne consegue l'importo di € 58.000,00 - trattandosi di debito residuo in capo alla de cuius, socia illimitatamente responsabile in conseguenza dello scioglimento della società – deve essere suddiviso tra gli eredi della stessa atteso che anche gli apporti patrimoniali alla società da parte dei soci devono essere restituiti allo scioglimento della società (arg. ex art. 2467 c.c., estensibile anche alle società in accomandita semplice, Tribunale Trani, decreto 18 giugno 2021).
Ne deriva che parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice di
€ 19.333,33 oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo.
9. In via riconvenzionale parte convenuta ha chiesto la condanna di parte attrice al pagamento di
€ 1.427,85 pari alla quota di 1/3 spettante per le spese funerarie dallo stesso sostenute, pari ad €
4.283,55 come emerge dai doc. 3,4,5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta e doc. 23 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta (di talché irrilevante è la pagina 8 di 10 prova testimoniale di cui al cap. t) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Per converso, parte attrice ha sostenuto di nulla dovere in quanto parte convenuta in vita avrebbe ricevuto € 5.000,00 dalla de cuius per provvedere al pagamento delle proprie spese funerarie, le quali – in ogni caso – sarebbero state pagate dalla sorella della de cuius ( ) Persona_3 mediante consegna alla stessa parte convenuta di € 5.000,00 a fine gennaio 2015.
La domanda riconvenzionale di parte convenuta merita accoglimento in quanto, come esposto, risulta dagli atti l'avvenuto pagamento da parte della stessa delle spese funerarie mentre parte attrice non ha fornito la prova che quest'ultima ha ricevuto € 5.000,00 dalla stessa A_
nell'anno 2013 ovvero dalla di lei sorella nell'anno 2015 (vd. testimonianza di
[...] [...] la quale ha solo riferito che le aveva detto di aver consegnato ad Parte_3 Per_3 A_ la somma di € 5.000,00 al fine di provvedere alle spese funerarie della sorella Controparte_1 mentre nulla ha confermato in ordine alla consegna di tale importo da parte della stessa nel 2013; testimonianza di la quale ha confermato A_ Testimone_1 che è stato a pagare le spese funerarie;
testimonianza di Controparte_1 Testimone_2 il quale ha escluso che la madre, , ha versato l'importo di € 5.0000,00 al fine del Persona_3 pagamento delle spese funerarie;
testimonianza di la quale ha escluso che la Testimone_3 stessa ha consegnato al figlio € 5.000,00 per le proprie spese Testimone_4 CP_1 funerarie atteso che la stessa era in buone condizioni di salute e non avrebbe mai pensato al suo decesso, vd. verbale di udienza del 23.04.2025).
Parte attrice va, pertanto, condannata al pagamento in favore di parte convenuta di € 1.427,85 oltre interessi legali dal 14.02.2019 (data del deposito della comparsa di costituzione con la domanda riconvenzionale) al saldo.
10. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di
1/3 dovendo parte convenuta essere condannata al pagamento della restante parte in favore di parte attrice, in quanto maggiormente soccombente.
Esse si liquidano, tenuto conto delle tabelle allegate al DM 147/2022, del valore della controversia (alla luce del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta secondo i valori medi in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
2.905,00 per la fase decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro ogni altra domanda e eccezione disattesa o Parte_1 Controparte_1 assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda di e, per l'effetto, condanna parte convenuta Parte_1 al pagamento in suo favore di € 26.207,99 oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione (27.10.2018) al saldo;
2) accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e, per l'effetto, condanna Controparte_1 parte attrice al pagamento in suo favore di € 1.427,85 oltre interessi legali dal 14.02.2019 al saldo;
3) compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti – complessivamente determinate in € 643,00 per pagina 9 di 10 anticipazioni ed € 7.616,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge
– e condanna parte convenuta al pagamento della restante parte nei confronti di parte attrice, da distrarsi in favore del difensore Avv. Giannicola Scarciolla dichiaratosi antistatario
Teramo, 4.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta all'udienza del 23.04.2024, , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3612 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2017 e promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Giannicola Scarciolla, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Nicolò a
Tordino – Teramo, Via Galileo Galilei n. 118/A
Attore
CONTRO rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Anna Paolizzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, C.so Cerulli n. 31
Convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] affinché l'intestato Tribunale lo condannasse al pagamento in suo favore dell'importo di CP_1
€ 13.749,32 oltre interessi e rivalutazione monetaria pari alla sua quota del saldo del libretto di risparmio n. 11802357 cointestato a (deceduta in data 19.01.2015 A_ lasciando come eredi, oltre le odierne parti, anche e ad avendo Controparte_2 Controparte_1 quest'ultimo prelevato l'importo ivi giacente al 9.06.2015 pari a € 42.247,98. Ha chiesto, altresì, la condanna al pagamento di € 29.333,33 oltre interessi e rivalutazione monetaria pari alla quota a lui spettante in conseguenza dell'obbligo restitutorio dell'importo di €
88.000,00 versato in favore della società a Parte_2 titolo di prestiti infruttiferi.
2. Si è costituito in giudizio il quale, dopo aver preliminarmente eccepito il Controparte_1 difetto del contraddittorio chiedendo l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'altro pagina 1 di 10 coerede e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo Controparte_2 obbligatorio di mediazione, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di € 1.427,85 a titolo di rimborso spese – pro quota – sostenute per le esequie della de cuius A_
.
[...]
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 1.12.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 15.01.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza del 15.03.2025 è stata rimessa sul ruolo per un supplemento di attività istruttoria e, sentiti i testimoni all'udienza del 23.04.2025, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies
c.p.c.
4. Preliminarmente deve essere confermato il provvedimento emesso dal Giudice precedente assegnatario del procedimento in data 2.10.2019 il quale ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede Controparte_2
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di successione "mortis causa" di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del "de cuius" si fraziona "pro quota" tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6-2, 29 aprile
2016, n. 8487).
5. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità, risultando dagli atti di causa che è stato svolto l'obbligatorio tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, nel testo ratione temporis vigente (vd. doc.
1-2 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e doc.
19-20 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice).
6. Ciò premesso, parte attrice ha, innanzitutto, formulato domanda di restituzione pro-quota dell'importo di € 42.247,98 pari al saldo del libretto di risparmio n. 11802357 cointestato a parte convenuta e alla de cuius , deceduta in data 19.01.2015 (vd. doc. 1 A_ allegato alla citazione) lasciando come eredi legittimi e Controparte_2 Controparte_1 [...]
(vd. doc. 2 allegato alla citazione). Parte_1
Dagli atti di causa risulta che sul suddetto libretto sono stati effettuati i seguenti versamenti:
- € 20.000,00 in data 1.02.2005 (vd. doc. 3 allegato alla citazione)
- € 5.000,00 in data 4.08.2009 da (vd. doc. 4 allegato alla citazione); A_
- € 5.000,00 in data 26.08.2009 da (vd. doc. 5 allegato alla citazione); A_
- € 5.000,00 in data 8.07.2011 da (vd. doc. 6 allegato alla citazione) A_
- € 5.000,00 in data 24.06.2013 da (vd. doc. 7 allegato alla citazione). A_
Parimenti risulta che al 19.01.2015 (giorno del decesso della de cuius) erano presenti sul suddetto libretto € 41.103,00, pacificamente prelevati da parte convenuta e che, dopo tale data, sul pagina 2 di 10 libretto in questione è maturato l'importo di € 144,98 a titolo di interessi e competenze, anch'esso pacificamente prelevato da parte convenuta in data 14.05.2015 (vd. doc. 8 allegato alla citazione).
6.1. In punto di diritto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – condivisa dall'intestato Tribunale – ha chiarito che nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 co. 2 c.c. in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali (con conseguente contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo) salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, prova che può essere fornita anche a mezzo presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ma che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29324; Cass. civ., sez. 2, ordinanza 14 settembre 2022, n. 27069).
6.2. In applicazione di tale principio ritiene il Tribunale che nel caso di specie deve presumersi la contitolarità delle somme presenti nel libretto postale cointestato alla de cuius e ad
[...] in quanto nessuna delle parti ha provato – neanche in via presuntiva – la proprietà CP_1
(esclusiva o comunque prevalente) delle somme di denaro ivi depositate.
Invero parte attrice si è limitata a dedurre che i versamenti sono stati effettuati da A_
, circostanza che – come sopraesposto – è inidonea a provare l'effettiva provenienza del
[...] denaro. Per tale ragione irrilevante è sia la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. risultando già in atti i movimenti del libretto di risparmio n. 11802357 (vd doc. 3 allegato alla citazione) sia la prova testimoniale a tal fine articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., avente –per le ragioni esposte – ad oggetto circostanze irrilevanti (cap.
1,3,4,5,6,7), generiche (cap. 2), ovvero documentali (cap. 8,9).
Parimenti gli elementi forniti da parte convenuta non appaiono idonei a ritenere provato che il denaro depositato in tale libretto di risparmio era frutto in misura prevalente (almeno per i 2/3) dei propri risparmi ed accantonamenti.
In particolare, secondo la prospettazione di parte convenuta, detta circostanza risulterebbe dai seguenti elementi:
- la de cuius era inabile al lavoro dal 24.11.1995 (vd. doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta);
- la de cuius era stata collocata in quiescenza dal lavoro il 1.02.1996 (vd. doc. 7 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) di talché “non è possibile che i versamenti” “eseguiti nel corso di numerosi anni (oltre otto) con cadenze molto dilatate nel tempo possano riferirsi al riversamento di una cospicua somma percepita oltre dieci anni prima in unica soluzione e in un periodo temporale in cui la moneta corrente era rappresentata dalle vecchie lire” (vd. pag.
3-4 della comparsa di costituzione e risposta);
- la de cuius era dal 1999 affetta da una grave forma di depressione (vd. doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e dal 2001 era stata sottoposta a cicli radioterapici (vd. doc. 9 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta)
- la de cuius era titolare presso la Banca Tercas s.p.s. di un conto corrente bancario n.
pagina 3 di 10 44/330/90268 che utilizzava abitualmente e sul quale riversava i proventi della sua attività lavorativa (vd. doc. 22 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
L'art. 2729 c.c. prevede che «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti».
Le presunzioni semplici, che devono essere gravi (dove il requisito della gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre essendo a tal fine sufficiente che l'esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica), precise
(dove il requisito della precisione impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica) e concordanti (dove il requisito della concordanza postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova, la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignorato, nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo. In particolare in tema di presunzioni, il giudice deve dapprima porre in essere una valutazione analitica degli elementi indiziari per selezionare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e, poi, deve effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9108).
Orbene, come sopra anticipato, le circostanze evidenziate da parte convenuta non appaiono idonee a ritenere provato che il denaro presente nel libretto di risparmio in contestazione provenisse dai propri risparmi anche – e soprattutto – considerando che, a prescindere dal soggetto che effettivamente gestiva la società (vd. par. Parte_2
7 ss della motivazione), la de cuius ne era socia accomandataria e legale rappresentante di talché è del tutto verosimile che la stessa percepisse utili dalla suddetta società, costituita nel 2004 e cancellata dal registro delle imprese nel 2014 (vd. doc. 19 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c. di parte convenuta), circostanza – peraltro – neanche in contestazione.
Né alcun rilievo assume a tal fine la prova testimoniale articolata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. in quanto avente ad oggetto circostanze generiche (cap. a) e comunque irrilevanti (cap. b) atteso che, anche ove fosse provato che l'importo di € 10.000,00 versato in tale libretto provenisse da parte convenuta giusta dazione dello stesso in contanti in data
3.08.2009, tale importo – alla luce del saldo finale del libretto – non appare idoneo a superare la presunzione di contitolarità delle somme ivi giacenti.
6.3. Ne deriva che, in applicazione della presunzione di pari contitolarità, il saldo del libretto pari ad € 41.247,98 deve ritenersi di spettanza al 50% a e al 50% a A_ [...]
CP_1
In conseguenza del decesso di , stante pacificamente la presenza di tre A_ eredi, la quota del 50% (pari ad € 20.623,99) deve essere divisa in tre parti uguali, di talché a parte pagina 4 di 10 attrice spetta l'importo di € 6.874,66 dalla data della notifica dell'atto di citazione (27.10.2018) al saldo, senza alcuna rivalutazione monetaria non trattandosi di risarcimento del danno (e, dunque, di debito di valore).
7. In secondo luogo parte attrice ha domandato la condanna della controparte al pagamento di €
29.333,33 a titolo di restituzione pro-quota dei prestiti effettuati dalla stessa effettuati in favore della società Parte_2
Dagli atti di causa risulta che:
- la società è stata costituita nel 2004 con Parte_2 inizio attività il 10.10.2005, con socio accomandatario e socio A_ accomandante (vd. doc. 19 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di Persona_2 parte convenuta), società che svolgeva attività di affittacamere per brevi soggiorni;
- dal 2010 al 2014 parte attrice ha versato, in favore della predetta società, a titolo di prestiti infruttiferi, l'importo di € 107.000,00 e, in particolare: i) € 20.000,00 in data 22.12.2010; ii) € 15.000,00 in data 28.12.2010; iii) € 5.000,00 in data 28.12.2010; iv) € 25.000,00 in data 28.10.2011; v) € 5.000,00 in data 19.06.2012; vi) € 5.000,00 in data 31.07.2012; vii) € 2.000,00 in data 19.03.2013; viii) € 30.000,00 in data 19.03.2014 (vd. doc. 11 allegato alla citazione, doc.
15,17,18 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.);
- la società ha provveduto alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo di € 19.000,00
(vd. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice);
- la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 13.01.2014 (vd. doc. 12 allegato alla citazione e doc. 19-20 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Ciò posto secondo la prospettazione di parte attrice, trattandosi di prestiti infruttiferi ed essendo la de cuius socia accomandataria, residuando il debito di € 88.000,00 parte convenuta sarebbe tenuta al pagamento in suo favore di € 29.333,33 (pari, cioè, a 1/3 del debito residuo stante la presenza di tre eredi).
Secondo la prospettazione di parte convenuta, invece, la de cuius era “mera intestataria (fittizia o reale poco importa) della quota societaria, appartenente sul piano sostanziale a controparte” e che il denaro da questi corrisposto è stato versato non a titolo di prestito infruttifero ma a titolo di
“somministrazione dei mezzi attraverso i quali la società, effettivamente riconducibile all'attore che ne era il vero titolare, avrebbe potuto operare nelle vaste relazioni commerciali” tutte a lui facenti capo, avendo esercitato in via esclusiva le funzioni gestorie per tutta la durata della società.
7.1. Sul punto deve, innanzitutto, evidenziarsi che l'ultimo bonifico eseguito da Parte_1 di € 30.000,00 è avvenuto in data 19.03.2014 ossia dopo lo scioglimento della società (avvenuto il
27.12.2013, vd. doc. 20 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e dopo la cancellazione dal registro delle imprese avvenuta il 13.01.2014 (vd. doc. 19 ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) con la conseguenza che lo stesso non può in ogni caso essere considerato come prestito alla società e, in quanto tale, soggetto all'obbligo restitutorio. Ne consegue che, avendo ricevuto in restituzione € 19.000,00 (vd. doc. 16 Parte_1 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), residuerebbe il minore importo di € 58.000,00.
pagina 5 di 10 8. Ciò chiarito occorre verificare se può essere considerato socio occulto della Parte_1 società dove il socio occulto può essere definito come il soggetto che Parte_2 partecipa all'attività della società senza essere ufficialmente menzionato nei documenti ufficiali, quali l'atto costitutivo e lo statuto, pur esercitando un'influenza significativa o un controllo sulla stessa.
Ritiene il Tribunale che, in applicazione del meccanismo presuntivo come descritto nel par.
6.2. della motivazione, parte attrice deve essere qualificata come socio occulto della società.
A tal fine gli elementi che, singolarmente considerati, assumono valenza indiziaria sono i seguenti:
- l'indirizzo pec della società quale risultante dalla visura storica camerale appartiene a parte attrice (vd. doc. 19 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di Email_1 parte convenuta), essendo del tutto irrilevante la circostanza secondo cui l'indirizzo pec è stato attivato nel 2011 mentre la società è stata costituita nel 2004 atteso che ai fini della configurabilità del socio occulto non è necessario che lo stesso sia stato presente sin dalla costituzione della società;
- le dichiarazioni rilasciate da al giornale “Il Messaggero” nelle quali parla Parte_1 dell'attività di bed and breakfast come di una sua attività (in particolare, in tale articolo si legge, in relazione alla chiusura del villino adibito a bed and breakfast che: i) “i miei sacrifici volti soprattutto nel dare un modesto futuro ai miei figli sono naufragati nel nulla”; ii) “ora io vivo dodici mesi l'anno a Teramo mentre prima me ne stavo sei a Giulianova e su quel villino è apposto un gigante cartello con la scritta vendesi e i mancati incassi le confesso mi hanno creato qualche piccolo problema”; iii) “la mia piccola struttura turistica è una di quelle tre case frontestanti uno chalet oggetto di una sua precisazione sul Messaggero del 26 giugno scorso”; iv)
“a seguito dei lavori di urbanizzazione la strada con i fiori che avevo realizzato vicino al villino è sparita così come anche l'illuminazione”; v) “ora di fatto sono a Teramo e il mio piccolo gioiello è in stato di abbandono e di vendita”, vd. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- la pagina web Affittacamere La Casa di Luca nella quale sono indicati, quali recapiti della struttura, il nome di la sua utenza telefonica e il suo indirizzo mail (vd. doc. 21 Parte_1 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Per converso, del tutto irrilevanti sono le seguenti circostanze: i) il rilievo per cui il conto bancario intestato alla società era intrattenuto presso la Banca Tercas – filiale di Villa Vomano fintanto che l'attore prestava la sua attività lavorativa presso il suo studio tecnico sito nella stessa località mentre, successivamente all'apertura di uno studio professionale in Teramo, il conto corrente della società è stato trasferito presso la filiale di Teramo (vd. doc. 11-14 allegati alla memoria ex art. 183 co- 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), con la conseguenza che irrilevante è la richiesta ex art. 210 c.p.c. articolata da parte convenuta avente ad oggetto l'esibizione dei contratti di accensione dei conti correnti intestati a al fine di dimostrare la simultaneità nella Parte_1 loro accensione così come irrilevanti sono i capitoli d) ed e) articolati da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta); ii) il fatto che nell'atto di scioglimento della società le socie e hanno dichiarato la non A_ Parte_3
pagina 6 di 10 necessità di porre in liquidazione la società stante l'assenza di crediti o debiti verso terzi (vd. doc.
20 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c di parte convenuta); iii) la dichiarazione dallo stesso asseritamente rilasciata in calce alla mail ricevuta ai fini del rimborso IRPEF, nella quale si legge che “questo rimborso Irpef è per la società Mamma era amministratore Parte_2
(ecco perché vanno a lei) fittizia. Di fatto pagavo tutto io e sono usciti fuori proprio per pagare il commercialista” (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), trattandosi di dichiarazione priva di sottoscrizione;
iv) la lettera asseritamente di intitolata Parte_1
“Regalo di Natale 2010” (vd. doc. 15 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) in quanto dalla stessa non è chiaro il riferimento alla società in contestazione (con conseguente irrilevanza del capitolo d) formulato da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta); v) la documentazione allegata da parte attrice al doc. 14 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. in quanto è evidente che tutta la documentazione ufficiale relativa alla gestione della società sia intestata ovvero provenga da (il A_ che, pertanto, non esclude la possibile qualificazione dell'attore come socio occulto). Orbene gli elementi indiziari sopra esposti, unitamente ai rapporti familiari esistenti tra l'attore e i soci della società (in particolare la socia accomandataria e legale Parte_2 rappresentante della società era la madre mentre la socia accomandante A_ era la coniuge) e al rilievo per cui l'immobile oggetto dell'attività di bed and Parte_3 breakfast era di sua proprietà e concesso in comodato d'uso gratuito alla società (vd. doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta e doc. 15 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), permettono di ritenere provata in capo a parte attrice la qualità di socio occulto.
A tal fine alcun rilievo assumono le prove testimoniali articolate da parte attrice in quanto aventi ad oggetto circostanze documentali (cap. 10, 13, 14, 15) e del tutto generiche (cap. 11 e 12).
8.1. Il riconoscimento in capo a della qualifica di socio occulto non comporta, Parte_1 tuttavia, automaticamente la prova della sua natura di socio soggetto a responsabilità illimitata con conseguente impossibilità di ottenere la restituzione degli importi versati.
Invero, la società in accomandita semplice è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci, delle quali una, quella dei soci accomandatari, illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, e l'altra, quella dei soci accomandanti, responsabili nei soli limiti della quota sociale con la conseguenza che una responsabilità illimitata del socio occulto, affermata indipendentemente dal fatto che lo stesso sia un accomandante o un accomandatario ed indipendentemente dal fatto che, se accomandante, si sia ingerito o meno nell'amministrazione della società, si tradurrebbe, in quanto non giustificata da esigenze di tutela dei terzi, in una mera sanzione della posizione di socio occulto non prevista da nessuna disposizione di legge.
Ne deriva, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che in caso di socio occulto è necessario accertare, di volta in volta, la posizione in concreto assunta dallo stesso assunta, il quale, pertanto, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione o di trattare o concludere affari in nome della società, dovendosi così escludere una responsabilità illimitata per pagina 7 di 10 un socio accomandante occulto (cfr. Cass. civ., sez. 1, 17 dicembre 2012, n. 23211).
In applicazione di tale principio ritiene il Tribunale che non vi è prova dell'effettiva ingerenza di nell'attività di amministrazione della società in quanto, da un lato, la Parte_1 documentazione sanitaria di , non è tale da escludere ogni capacità A_ gestoria in capo alla stessa (con conseguente irrilevanza del capitolo c) formulato da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e, dall'altro lato, le attività dallo stesso poste in essere come sopra evidenziate, ben potrebbero essere atti di mero ordine o esecutive, dovendo ritenersi atti di amministrazione idonei a far sorgere la responsabilità illimitata solo quelli aventi un'influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società.
Né a tal fine assume rilievo la prova testimoniale articolata da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. in quanto avente ad oggetto circostanze generiche (cap. g, h, i) o comunque inidonee a provare l'esistenza da parte di di un'influenza decisiva o Parte_1 rilevante sull'amministrazione della società, non ravvisandosi ciò nella ricezione dei clienti e nella organizzazione del (cap. l,m), nelle lamentele connesse al vicino Parte_4 Controparte_3
(cap. n), né nella sola dichiarazione di intenti di voler chiudere l'attività (cap. o). Parimenti irrilevante ai questi fini è la sottoscrizione della delega per la riscossione del credito di imposta
(rimborso Irpef) maturato dalla società e quindi della defunta sig.ra Parte_2
(cap. q) e la dichiarazione di moglie del sig. A_ Parte_3 [...]
e socia accomandante de la quale ha dichiarato che la società non Parte_1 Parte_2 aveva debiti con terzi (cap. r), circostanza – quest'ultima – che risulta anche documentalmente dal verbale di scioglimento della società. Irrilevanti sono, altresì, la mail di del Parte_1
21.05.2013 in cui si legge che non ha intenzione di aprire il B&B (vd. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) nonché il messaggio whatsapp di
[...] del 10.03.2015 dove si legge: “Tasse che ha pagato la società negli anni (cioè io) e mi Parte_1 servono per chiudere i conti con il commercialista” (vd. doc. 18-18bis allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), atteso che, anche ove riconducibili all'attore, non proverebbero l'effettivo compimento di atti aventi un'influenza decisiva sulla gestione della società.
8.2. Ne consegue l'importo di € 58.000,00 - trattandosi di debito residuo in capo alla de cuius, socia illimitatamente responsabile in conseguenza dello scioglimento della società – deve essere suddiviso tra gli eredi della stessa atteso che anche gli apporti patrimoniali alla società da parte dei soci devono essere restituiti allo scioglimento della società (arg. ex art. 2467 c.c., estensibile anche alle società in accomandita semplice, Tribunale Trani, decreto 18 giugno 2021).
Ne deriva che parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice di
€ 19.333,33 oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo.
9. In via riconvenzionale parte convenuta ha chiesto la condanna di parte attrice al pagamento di
€ 1.427,85 pari alla quota di 1/3 spettante per le spese funerarie dallo stesso sostenute, pari ad €
4.283,55 come emerge dai doc. 3,4,5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta e doc. 23 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta (di talché irrilevante è la pagina 8 di 10 prova testimoniale di cui al cap. t) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Per converso, parte attrice ha sostenuto di nulla dovere in quanto parte convenuta in vita avrebbe ricevuto € 5.000,00 dalla de cuius per provvedere al pagamento delle proprie spese funerarie, le quali – in ogni caso – sarebbero state pagate dalla sorella della de cuius ( ) Persona_3 mediante consegna alla stessa parte convenuta di € 5.000,00 a fine gennaio 2015.
La domanda riconvenzionale di parte convenuta merita accoglimento in quanto, come esposto, risulta dagli atti l'avvenuto pagamento da parte della stessa delle spese funerarie mentre parte attrice non ha fornito la prova che quest'ultima ha ricevuto € 5.000,00 dalla stessa A_
nell'anno 2013 ovvero dalla di lei sorella nell'anno 2015 (vd. testimonianza di
[...] [...] la quale ha solo riferito che le aveva detto di aver consegnato ad Parte_3 Per_3 A_ la somma di € 5.000,00 al fine di provvedere alle spese funerarie della sorella Controparte_1 mentre nulla ha confermato in ordine alla consegna di tale importo da parte della stessa nel 2013; testimonianza di la quale ha confermato A_ Testimone_1 che è stato a pagare le spese funerarie;
testimonianza di Controparte_1 Testimone_2 il quale ha escluso che la madre, , ha versato l'importo di € 5.0000,00 al fine del Persona_3 pagamento delle spese funerarie;
testimonianza di la quale ha escluso che la Testimone_3 stessa ha consegnato al figlio € 5.000,00 per le proprie spese Testimone_4 CP_1 funerarie atteso che la stessa era in buone condizioni di salute e non avrebbe mai pensato al suo decesso, vd. verbale di udienza del 23.04.2025).
Parte attrice va, pertanto, condannata al pagamento in favore di parte convenuta di € 1.427,85 oltre interessi legali dal 14.02.2019 (data del deposito della comparsa di costituzione con la domanda riconvenzionale) al saldo.
10. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di
1/3 dovendo parte convenuta essere condannata al pagamento della restante parte in favore di parte attrice, in quanto maggiormente soccombente.
Esse si liquidano, tenuto conto delle tabelle allegate al DM 147/2022, del valore della controversia (alla luce del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta secondo i valori medi in € 7.616,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
2.905,00 per la fase decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro ogni altra domanda e eccezione disattesa o Parte_1 Controparte_1 assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda di e, per l'effetto, condanna parte convenuta Parte_1 al pagamento in suo favore di € 26.207,99 oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione (27.10.2018) al saldo;
2) accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e, per l'effetto, condanna Controparte_1 parte attrice al pagamento in suo favore di € 1.427,85 oltre interessi legali dal 14.02.2019 al saldo;
3) compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti – complessivamente determinate in € 643,00 per pagina 9 di 10 anticipazioni ed € 7.616,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge
– e condanna parte convenuta al pagamento della restante parte nei confronti di parte attrice, da distrarsi in favore del difensore Avv. Giannicola Scarciolla dichiaratosi antistatario
Teramo, 4.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10