Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01946/2026REG.PROV.COLL.
N. 00098/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2024, proposto dal signor CL RU, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 2780/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere NA ES e udito per l’appellante l’avvocato Antonio Maria Di Leva;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è l’ordinanza di demolizione n. 9 del 8 gennaio 2019, prot. n. 21499 – 524/19, con cui il Comune di Massa Lubrense ha ordinato la demolizione di una piscina realizzata sine titulo sul fondo agricolo di proprietà del signor RU CL e condotto in comodato dal figlio RU LU per lo svolgimento dell’attività agrituristica denominata “Fattoria Terranova”.
2. Con verbale di sopralluogo dell’U.T.C. prot. 21499 del 16 ottobre 2018 veniva accertata la realizzazione di una “ piscina prefabbricata a pianta ovoidale, ultimata ed in uso, interrata, costituita da una struttura metallica e pannelli zincati con telo interno gommoso di colori in tinte celeste/azzurro, delimitata lungo il perimetro da mattoni rossi, avente superficie coperta mq. 39,00 circa ed una volumetria di mc. 49,00 circa. Tale piscina interrata insiste su un’area terrazzata, delimitata per tre lati da un passamano in pali in legno di castagno, di superficie di mq. 92,00 circa, pavimentata in quadroni in c.l.s., sorretta da una muratura in pietre in tufo, il cui lato maggiore presenta una nicchia per alloggio pompa di riciclo delle acque. Ad essa si accede dai terrazzamenti sottostanti, a mezzo di due scale in muratura, delimitate da passamano in legno, una di larghezza m. 0,75 circa, l’altra di larghezza m.1,00 circa, quest’ultima presenta antistante area di superficie mq. 20,00 pavimentata in quadroni in c.l.s., apposti a secco sul terreno ”.
3. Con il ricorso di primo grado il signor RU chiedeva l’annullamento del provvedimento, deducendo: a) che l’opera non ha determinato una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, essendo piuttosto riconducibile all’edilizia libera ai sensi dell’art. 6- bis d.P.R. 380/2001; b) che la motivazione dell’ordinanza è viziata da contraddittorietà; c) che la piscina ha natura pertinenziale.
3.1. Con successivi motivi aggiunti impugnava il provvedimento prot. n. 9549 - 17397 del 9 luglio 2019 con cui l’amministrazione ha respinto la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica e conformità urbanistica per contrasto con “ l’art. 41 del PRG secondo cui la zona E2/1 – di tutela dell’ambiente agricolo, ove è ubicato l’intervento, è esclusivamente destinata all’attività agricola ed è vietata la realizzazione di nuovi edifici residenziali o rustici ”.
4. Il T.a.r. per la Campania, con sentenza 8 maggio 2023 n. 2780, respingeva il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite.
5. Il signor RU ha interposto appello articolando i seguenti motivi di gravame.
I. Errores in iudicando - Violazione dell’art. 97 della costituzione. violazione e falsa applicazione di legge (l. 07.08.1990 n. 241 art. 3; d.p.r. 06.06.2001 n. 380 art. 6 bis, 27, 31, 33). Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria. difetto di motivazione. Erroneita’ dei presupposti di fatto. ingiustizia manifesta.
II. Violazione dell’art. 97 della costituzione. violazione e falsa applicazione di legge (d.lgs. 22.01.2004 n. 42 art. 167; l. 07.08.1990 n. 241 art. 3; d.p.r 06.06.2001 n. 380 art. 37; l. reg. campania 27.06.1987 n. 35). Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria. Difetto di motivazione. Erroneita’ dei presupposti di fatto. ingiustizia manifesta.
6. Si è costituito in resistenza il Comune di Massa Lubrense.
7. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria, richiamando la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 926 del 27 giugno 2024 ed insistendo per l’accoglimento del gravame.
8. All’udienza di smaltimento dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Con il primo motivo di appello il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., la piscina avrebbe natura pertinenziale, anche in considerazione delle sue modeste dimensioni rispetto all’intero fondo di proprietà, all’impossibilità di accesso se non mediante l’attraversamento di altri terrazzamenti ed alla mancanza di ulteriori strutture necessarie ed indefettibili alla sua autonoma utilizzazione. Ripropone, inoltre, la censura, già formulata in primo grado, relativa alla contraddittorietà della motivazione, considerato l’avvenuto richiamo nell’ordinanza sia all’art. 31 del d.P.R. 380/2001 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) che all’art. 33 del medesimo decreto (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità).
11. Il motivo è infondato.
12. La piscina interrata per cui è causa, di superficie coperta di mq. 39,00 circa e di volumetria di circa mc. 49,00 circa, ha determinato una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi in area agricola e soggetta a tutela paesaggistica, con conseguente necessità del titolo edilizio (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 2025 n. 3786; sez. VII, 2 gennaio 2024 n. 44; sez. IV, 13 giugno 2023 n. 5807).
13. Il manufatto in questione non avrebbe, inoltre, potuto essere assentito in quanto in contrasto con i vincoli di piano (art. 17 del PUT e art. 41 delle NTA al PRG), come evidenziato nel diniego di sanatoria. Esso, inoltre, non è suscettibile di sanatoria paesaggistica, integrando un nuovo volume ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs 42/2004 (sulla rilevanza a fini paesaggistici anche dei volumi interrati o tombati, cfr. Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 2025, n. 1260).
14. Stante il radicale contrasto dell’opera in questione con la disciplina urbanistica e paesaggistica, non assume rilievo l’asserita natura pertinenziale della medesima, su cui l’appellante insiste sia in appello che in memoria conclusionale.
15. Quanto alla censura di contraddittorietà della motivazione per il contestuale richiamo, nelle premesse dell’ordinanza di demolizione (nella parte relativa al “VISTO”) sia dell’art. 31 che dell’art. 33 del d.P.R. 380/2001, è sufficiente osservare che l’ordinanza: a) chiarisce, nelle prime righe della motivazione (primo “VISTO”), che si tratta di opere realizzate in assenza del permesso di costruire previsto dall’art. 20 d.P.R. 380/2001; b) conseguentemente, ingiunge, nella parte dispositiva, la demolizione delle medesime, richiamando i commi 3 e 4 del citato art. 31 che riguardano le nuove costruzioni radicalmente abusive.
16. La doglianza ha, quindi, natura meramente formale, non essendovi alcun dubbio sulla qualificazione giuridica dell’abuso e sulla natura del potere esercitato.
17. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
18. Con il secondo motivo di appello si deduce l’erroneità del capo della sentenza che ha respinto i motivi aggiunti proposti avverso il diniego di compatibilità paesaggistica ed urbanistica, poiché-ad avviso dell’esponente-non sussisterebbe nella zona “1b” del P.U.T. ove è localizzato l’intervento, un divieto assoluto ed inderogabile ad edificare e perché l’art. 41 delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G. vieta esclusivamente la realizzazione di nuovi edifici residenziali o rustici.
19. Il motivo è infondato.
20. Come evidenziato nel diniego di sanatoria le opere ricadono in zona territoriale “1/b”, cioè in area di tutela dell’ambiente naturale – 2° grado ex art. 17 del P.U.T. legge R.C. n. 35/87, nonché in zona omogenea “E2/1” di tutela dell’ambiente agricolo ai sensi dell’art. 41 NTA del P.R.G.
21. L’art. 17 del PUT (Piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino -amalfitana) prevede che nella zona territoriale “1 b” le norme dei piani regolatori debbano assicurare l’inedificabilità sia pubblica che privata, salvo limitatissime deroghe ivi previste, mentre l’art. 41 delle NTA del PRG sancisce che “ tali zone sono esclusivamente destinate all’attività agricola ed è vietata la realizzazione di nuovi edifici residenziali o rustici ”.
Il combinato disposto delle due disposizioni esclude la legittimità dell’opera in questione che integra comunque una nuova costruzione, a prescindere dalla sua asserita compatibilità con la tutela dell’ambiente agricolo (pag. 17 dell’appello), valutazione già effettuata a monte dal legislatore con l’introduzione del divieto di edificazione.
22. Alla luce delle sopra esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.
23. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
CL CO, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
NA ES, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA ES | CL CO |
IL SEGRETARIO