CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4341 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 546/2019 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] ad [...] (c.f.: Parte_1
), nata il [...] ad [...] (c.f.: C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Persico Filomena (c.f. C.F._2
) e dall'Avv. Schiavone Sebastiano (c.f. ), come da C.F._3 C.F._4 procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado APPELLANTI E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rescigno Andrea (c.f. ) e dall'Avv. De C.F._5
Feo Claudio (c.f. ), come da procura su foglio separato;
C.F._6
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 26/03/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Parte_2 Parte_1
Napoli Nord la prospettando: Controparte_1
- di aver stipulato, in data 25.01.2011, con un contratto di finanziamento Controparte_1 per un importo di € 26.689,56, con effettiva erogazione di € 24.000,00, essendo il residuo destinato a coprire le seguenti spese: € 384,00 quali spese di istruttoria, € 2.305,56 per spese assicurative, € 14,62 quale imposta di bollo;
- che il piano di ammortamento, secondo il metodo cd. alla francese, prevedeva il rimborso del finanziamento in dieci anni, con corresponsione di 120 rate mensili dell'importo di € 365,30 ciascuna, comprensiva di spese di incasso per € 1,30;
- che il contratto prevedeva l'applicazione di un tasso di interesse fisso nella misura del 10,76 % annuo e di un taeg pari all'11,79 %;
1 - che ulteriori oneri contrattualmente previsti erano il tasso di mora nella misura dell'1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata, oltre spese per eventuali solleciti postali nella misura di € 15,49 e per eventuali interventi domiciliari svolti nella misura di € 50,00 per € 500,00 o frazione, nonché una penale di anticipata estinzione nella misura dell'1% sull'importo del debito residuo, spese di invio comunicazioni annuali (€ 1,00), imposta sul rendiconto annuale (€ 2,00), commissione insoluto (€ 5,16), eventuale spesa di costituzione in mora (€ 12,91), eventuale spesa di decadenza dal beneficio del termine (€ 20,66);
- che, per il trimestre relativo alla stipula del contratto, il tasso soglia anti-usura era pari al 16,95%;
- che la misura degli interessi di mora, singolarmente considerati, era superiore al predetto tasso soglia, in quanto pattuiti nella misura dell'1,5% mensile e, dunque, del 18% annuale;
- che il taeg indicato in contratto era indeterminato poiché non comprensivo di tutti i costi collegati al finanziamento, essendo da rideterminare nella misura del 14,39%, come da perizia allegata. Sulla base di tali premesse gli attori così concludevano:
1. In via principale, dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione degli interessi passivi corrispettivi e moratori relativi al finanziamento de quo, in quanto pattuite in violazione dei limiti stabiliti dalla legge n. 108/1996, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 II comma c.c.
2. Per l'effetto, dichiarare non dovute le somme corrisposte a tale titolo per illiceità delle condizioni ivi previste e rideterminare l'esposizione debitoria degli istanti con la formulazione di un piano di ammortamento ex novo.
3. In virtù delle prefate declaratorie, condannare la alla restituzione del complessivo Controparte_1 importo di € 9.155,00 o di quello maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia versato indebitamente dagli istanti, eventualmente compensandolo con il credito vantato dal prefato istituto di credito, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
4. In via gradata nella assurda quanto denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuto il pagamento alla dei soli interessi corrispettivi, dichiarare che gli stessi siano dovuti in base al tasso legale Controparte_1 attualmente vigente, stante anche la indeterminatezza del TAEG applicato al contratto de quo.
5 con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge.” 1.2 La si costituiva in giudizio evidenziando l'infondatezza delle questioni Controparte_1 prospettate da controparte e, inoltre, che, a decorrere dalla rata n. 51, in scadenza il 1 maggio 2015, gli attori avevano interrotto i pagamenti delle rate previste dal piano di ammortamento, sicché, ai sensi dell'Articolo 12 del Contratto, aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, con raccomandata del 6 ottobre 2015 e di essere creditrice, nei confronti di Pt_2
e , della somma di € 21.143,08.
[...] Parte_1
Tanto premesso la convenuta chiedeva:
“Nel merito – in via principale - rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, ivi incluse le istanze istruttorie. Nel merito - in via riconvenzionale - dichiarare tenuti e condannare i Sig.ri e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di dell'importo di € 21.143,08 oltre agli ulteriori interessi moratori maturati e maturandi CP_1 sulle somme dovute fino all'effettivo soddisfo, e/o di ogni diverso maggiore o minore importo risultante in corso di causa. In ogni caso - accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata degli Attori ai sensi dell'art.
2 96 comma 3 c.p.c. per aver agito nel presente giudizio in modo temerario e comunque con mala fede o colpa grave e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed oltre ad IVA e CPA.” 1.3. Istruita la causa a mezzo di CTU contabile, il primo Giudice riservava la causa in decisione;
in sede di comparsa conclusionale, riduceva la propria pretesa da € Controparte_1
21.143,00 ad € 17.352,17, dando atto dell'avvenuto pagamento, nel corso del giudizio, di ulteriori importi da parte degli attori, pari ad € 625,00 e, successivamente, ad € 3.165,91 e, quindi, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2011/2018, pubblicata in data 10.7.2018, così decideva:
1.rigetta la domanda attorea;
2. accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta e, per l'effetto, condanna Parte_1
e al pagamento, in favore di di € 17.352,17, oltre interessi
[...] Parte_2 Controparte_1 come da domanda.
3. compensa integralmente le spese di lite.
In sintesi, il Tribunale affermava che:
- ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione risultava errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico perché si sommavano entità tra loro eterogenee che si riferivano a basi di calcolo diverse;
infatti, il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata - in tutto o in parte - in ritardo. Conseguentemente, secondo la sentenza impugnata, era insufficiente, per affermare la usurarietà degli interessi di mora, la circostanza che il tasso degli interessi di mora contrattualmente stabilito e singolarmente considerato, pari all'1,5% mensile e, dunque, al 18% in ragione d'anno, risultasse superiore al tasso soglia del trimestre di riferimento, pari al 16,95%. Quindi, secondo il primo Giudice, il tasso di mora, a differenza di quello corrispettivo, non andava calcolato sull'intero capitale mutuato, bensì sulla singola rata pagata in ritardo e, comunque, a voler ragionare in termini di costi del finanziamento, con riferimento agli interessi di mora, ciò che rilevava non era il tasso nominale tout court, bensì l'incidenza percentuale che la somma pagata a titolo di mora su ciascuna rata aveva sul capitale prestato. Quindi, la previsione di un tasso nominale di mora debordante la soglia non implicava necessariamente una pattuizione usuraria se il costo complessivo del credito non superava la soglia, dal momento che ritardi saltuari non facevano aumentare il tasso onnicomprensivo pagato, che rimaneva di gran lunga inferiore al tasso soglia. Il tasso nominale degli interessi moratori, infatti, avrebbe inciso nella sua interezza sul TEG – ossia sul costo effettivo del finanziamento - solo nell'ipotesi in cui il mutuatario fosse in mora per tutti i giorni che compongono l'anno. Viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinavano un innalzamento del TEG solo in proporzione al numero di giorni di mora. Tanto premesso in punto di diritto, il Tribunale evidenziava che l'attrice non aveva mai prospettato, né dimostrato, l'applicazione di interessi di mora per un tale numero di
3 giorni da determinare un costo complessivo del finanziamento superiore al tasso soglia vigente al momento della pattuizione.
- Quanto, invece alla lamentata discrasia tra il TAEG indicato nel contratto, pari all'11,30%, rispetto a quello effettivamente applicato, e pari al 14,39%, il Giudice di prime cure evidenziava che tale differenza derivava essenzialmente dall'omessa inclusione nel TAEG, da parte dell'istituto di credito, delle spese assicurative. Tuttavia, secondo il Tribunale, occorreva tenere distinti due profili: da un lato la rilevanza del premio assicurativo nell'ambito del TEG, quale indice di costo del finanziamento ai fini del raffronto con il tasso soglia dell'usura; dall'altro lato le prescrizioni concernenti la trasparenza delle condizioni contrattuali e la delimitazione degli oneri da includere nel TAEG nell'ambito dei contratti di credito al consumo, la cui disciplina si rinviene nel titolo VI, capo II del d.lgs. 385/1993, come riformato dal D.Lgs. 141/2010 di recepimento della direttiva 2008/48/CE. Rispetto al primo profilo, il CTU aveva ricostruito il TEG - mediante l'inclusione dei premi assicurativi, conformemente alle istruzioni della Banca d'Italia del 2009 ed alla giurisprudenza di legittimità, indicandolo in misura del 14,26%, ovvero al di sotto del tasso soglia anti-usura pari al 16,95%. In relazione, invece, alle previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 125 bis del d.lgs 385/1993, il primo Giudice precisava che, secondo l'art. 121 comma 2 T.U.B, le spese assicurative possono essere considerate alla stregua di “costi” del credito, solo quando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con la applicazione di determinate condizioni e che il comma 3 della citata disposizione rimette poi alla Banca d'Italia la specificazione dei casi in cui le spese assicurative debbano essere incluse nel costo totale del credito. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, pur non potendo considerarsi dirimente la definizione testuale della polizza assicurativa CPI quale “facoltativa”, nondimeno assumevano rilevanza taluni indici evidenziati da parte convenuta che deponevano per la non obbligatorietà dell'assicurazione e, in particolare: il diritto di recesso - previsto dall'art. 6 delle condizioni generali del contratto di assicurazione – da esercitare entro 60 giorni dalla decorrenza dello stesso, senza che a tale facoltà fosse connessa nessuna penalità o conseguenza tale da incidere sulle condizioni del finanziamento.
- Infine, per il Giudice di prime cure risultava infondata la contestazione concernente l'asserita illegittima capitalizzazione degli interessi passivi praticata dalla finanziaria mediante l'applicazione degli interessi di mora sulla intera rata scaduta, costituita, in parte, da interessi corrispettivi;
tale possibilità, infatti, risultava espressamente prevista dal contratto di finanziamento in conformità con quanto stabilito dall'art 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000), dettata in attuazione dell'art. 120 TUB - ratione temporis applicabile al caso de quo. Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, invece, il Tribunale evidenziava che aveva provato i fatti costitutivi della propria pretesa, Controparte_1 avendo prodotto il contrato sottoscritto recante le condizioni economiche del prestito,
4 unitamente al piano di ammortamento, ed un estratto conto in cui risultavano contabilizzati i pagamenti ricevuti e che l'erogazione del finanziamento era stata riconosciuta da parte attrice. Quanto alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, inoltre, il primo Giudice rilevava che, a prescindere dalla effettiva ricezione della stessa da parte degli attori, la spiegata domanda riconvenzionale valeva ad integrare la conoscenza della decadenza dal beneficio del termine da parte di e . Parte_2 Parte_1
Infine, il Giudice di primo grado rilevava l'inammissibilità, poiché tardiva, dell'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e compensava tra le parti le spese di lite richiamando l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in tema di incidenza degli interessi moratori sul calcolo del TEG e delle conseguenze in caso di usurarietà degli stessi
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 4.2.2019, tramite pec), hanno proposto appello principale e per i seguenti motivi: Parte_2 Parte_1
2.1 Col primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto il contratto di finanziamento usurario nonostante la pattuizione del tasso di interesse moratorio pari al 18% annuo a fronte di un Tasso Soglia Usura pari al 16,95%, vigente nel trimestre di sottoscrizione del contratto di prestito personale, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con quanto accertato, sotto il profilo tecnico contabile, dal CTU nominato in corso di causa. Inoltre, secondo gli appellanti, il finanziamento avrebbe dovuto ritenersi comunque usurario, considerando i costi della penale di anticipata estinzione (applicabile anche in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento e pari al 1% del capitale residuo) e alla luce dell'addebito delle penalità di cui all'art. 11 del contratto di finanziamento.
2.2 Col secondo motivo e lamentano l'erroneità della Parte_2 Parte_1 sentenza nella parte in cui ha escluso tra i costi del credito, che andavano obbligatoriamente inclusi nel TAEG, quelli delle polizze assicurative stipulate insieme al contratto di finanziamento ritenendo tali polizze non obbligatorie. Al contrario, secondo gli appellanti, in primo luogo la società convenuta non aveva depositato agli atti del fascicolo l'adesione individuale alle polizze collettive da loro sottoscritte e complete di allegati ma, esclusivamente, le Condizioni Generali di Polizza. Inoltre, secondo e Pt_2 [...]
, dalla lettura di dette condizioni generali emergeva che la stipula del contratto di Pt_1 assicurazione era obbligatoria e non facoltativa posto che: 1. La sottoscrizione del modulo, predisposto dalla società convenuta per l'adesione individuale alla polizza
Controparte_1 collettiva, era contestuale alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
2. l'importo garantito era pari all'importo finanziato;
3. la durata della garanzia assicurativa era pari alla durata del finanziamento, almeno per la polizza vita;
4. il beneficiario della polizza assicurativa era la contraente, ossia la società 5. la liquidazione del sinistro era indicata
Controparte_1 in misura pari al capitale residuo del debito, come risultante dall'esposizione dal piano di ammortamento predisposto dalla contraente, in caso di morte;
6. la liquidazione del sinistro era indicata in misura pari all'importo della rata, come risultante dal piano di ammortamento predisposto dalla contraente ossia la società in caso di inabilità o perdita di
Controparte_1 impego;
7. la società convenuta nella qualità di intermediario, aveva
Controparte_1 incassato lo storno del 95,45% del premio assicurativo addebitato agli istanti.
5 Alla luce di quanto premesso, quindi, gli appellanti, stante la errata determinazione del TAEG, in applicazione del comma 7 dell'art. 125 bis del T.U.B., chiedevano l'applicazione del tasso nominale sostitutivo.
2.3 Il terzo motivo di appello, invece, ha ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta dalla poiché gli appellanti ritengono che il primo Giudice non aveva Controparte_1 correttamente valutato la circostanza che la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, peraltro mai ricevuta dagli stessi, avesse una data successiva a quella di notifica dell'atto di citazione e, inoltre, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile tale domanda perché svolta senza il preventivo esperimento del procedimento obbligatorio di conciliazione, come tempestivamente eccepito nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Alla luce di tali premesse gli appellanti hanno concluso chiedendo:
1) nel merito: dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla società Controparte_1 per il mancato esperimento della mediazione legale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs n. 28/2010 e non rilevata d'ufficio dal Giudice istruttore di prime cure nonostante sia stato eccepito dagli istanti;
2) nel merito: dichiarare inammissibile la decadenza dal beneficio del termine per essere stata comunicata in data successiva alla data di notifica dell'atto di citazione e non rilevata d'ufficio dal Giudice istruttore di prime cure, nonostante sia stato eccepito dagli istanti;
3) nel merito: dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione degli interessi passivi corrispettivi e moratori relativi al finanziamento n. PRS/043241925.7 sottoscritto in data 25.01.2011, in quanto pattuite in violazione dei limiti stabiliti dalla legge n. 108/96, e per l'effetto condannare la società alla ripetizione di tutte le somme incassate a titolo di interessi Controparte_1 corrispettivi, moratori e spese, ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c. in disposto combinato con l'art. 644 c.p., anche in compensazione con il residuo debito in quota capitale, con la conseguente trasformazione del contratto di prestito personale da oneroso a gratuito o, in alternativa, determinare la corresponsione degli interessi al tasso legale;
4) nel merito e in via gradata: nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse dovuto il pagamento alla società CP_1 dei soli interessi corrispettivi, condannare la società alla ripetizione delle somme derivanti
[...] dall'applicazione di quanto previsto dall'art. 125 bis, VI e VII comma, del TUB, per la volontaria indicazione del tasso annuo globale effettivo inferiore a quello realmente applicato, per la mancata inclusione nel calcolo delle spese relative alle polizze assicurative, di cui è beneficiaria la società finanziatrice;
Per l'effetto di tale declaratoria, disporre che il debito residuo degli istanti, decurtato, anche in compensazione, degli interessi non dovuti ex art 1815, II comma, c.c. o degli interessi non dovuti ex art. 125 bis, VII comma, TUB, venga ripianato secondo l'originario piano di ammortamento contrattualizzato. E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi la Corte per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
2.4 si è costituita in giudizio evidenziando che: Controparte_1
a) quanto al primo motivo di appello, e si erano limitati Parte_2 Parte_1 ad alcune generiche ed apodittiche affermazioni senza impugnare la sentenza nella parte in cui Par afferma che “il tasso di mora, di per sé, non è idoneo ad alterare l'entità dell' o TAEG, quale coacervo dei costi connessi all'erogazione del credito, a meno che la mora non si estenda ad un numero significativo di rate” aggiungendo che “sarebbero state necessarie puntuali deduzioni sul punto da parte attrice in virtù del
6 principio generale di riparto degli oneri di allegazione e prova ex art. 2697 c.c.”, sicché apparivano inammissibili le ulteriori contestazioni avversarie. In ogni caso, l'appellata precisa che, secondo quanto previsto dall'articolo 5 delle condizioni generali del Contratto, la commissione di estinzione anticipata era applicata sul solo capitale residuo e non su tutto il piano di ammortamento comprensivo di capitale ed interessi e, comunque, rappresentava un indennizzo del finanziatore previsto e tutelato espressamente dalla legge in quanto diritto e, comunque, e non avevano mai Parte_2 Parte_1 richiesto l'estinzione anticipata del finanziamento. Infine, quanto all'asserita usurarietà del finanziamento, la ribadisce che: Controparte_1
- nei TEGM rilevati trimestralmente dal Ministero del Tesoro, sulla base dei quali si fissano i tassi soglia per gli interessi corrispettivi, non sono compresi gli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e che “per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d'Italia con un delta del 2,10%.”;
- la presenza ed operatività della clausola di salvaguardia (Articolo 11), determinando contrattualmente il limite degli interessi moratori entro il limite del tasso soglia vigente al momento della pattuizione, escludeva in radice l'usurarietà del tasso di mora pattuito;
- nel caso in cui dovesse accertarsi l'usurarietà della clausola relativa agli interessi di mora, la conseguenza sarebbe la dichiarazione di nullità, ex art. 1815, comma 2, c.c., della sola clausola relativa agli interessi moratori restando comunque dovuti i soli interessi corrispettivi. b) in relazione al secondo motivo di gravame l'appellata ritiene che correttamente il primo Giudice aveva escluso dal TAEG i costi delle polizze assicurative stipulate coevamente al contratto di finanziamento giacché le stesse erano meramente facoltative. Inoltre, la
[...] precisa che, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti, nel corso del CP_1 giudizio di primo grado aveva prodotto entrambi i moduli di adesione alle Polizze, debitamente sottoscritti da e . Parte_2 Parte_1
Infine, la società finanziaria evidenzia che le caratteristiche indicate dalla controparte per affermare l'obbligatorietà delle polizze assicurative sopra indicate sono insite in tutti i contratti assicurativi a copertura del credito dal momento che non avrebbe senso coprire soltanto parzialmente il credito finanziato o soltanto per un periodo di tempo inferiore e che, essa aveva finanziato l'importo necessario per sottoscrivere le polizze, ma non lo aveva incassato. c) Quanto alle censure formulate dagli appellanti in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla l'appellata evidenziava che correttamente la sentenza Controparte_1 impugnata aveva statuito che la “spiegata domanda riconvenzionale vale ad integrare la conoscenza della decadenza dal beneficio del termine da parte degli odierni attori”; in ogni caso, tale decadenza non poteva considerarsi arbitraria giacché, a decorrere dalla rata in scadenza ad ottobre del 2014, gli appellanti avevano pagato solamente le quote capitale di ciascuna rata del piano di ammortamento sicché, alla data del 6 ottobre 2015, risultavano scadute 6 rate del piano di ammortamento e sussistevano dunque i presupposti per comunicare la decadenza dal beneficio del termine. ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali del Contratto (“il mancato pagamento di almeno due rate determina la facoltà per AD di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine”).
7 Infine, l'appellata precisava che, salvo che negli atti conclusivi del giudizio di primo grado, gli attori non avevano mai eccepito l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e, dunque, correttamente il primo Giudice aveva ritenuto tale eccezione inammissibile. In conclusione, l'appellata, alla stregua di quanto premesso, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello spiegato dalle controparti con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 26.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e non può essere accolto. Quanto al primo motivo, fermo il principio reiteratamente sancito dalla Corte di Cassazione, per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi (cfr. tra tutte Cass. 350/2013) - tale verifica deve essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che, in ipotesi di applicazione degli interessi moratori, questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi. Nel caso di specie, come correttamente indicato dal Giudice di primo grado, risulta evidentemente errata, dal punto di vista contabile, la comparazione tra il TAEG e il tasso di mora annuo determinato in misura del 18%. È evidente, infatti, che il tasso dell'1,5% si applica unicamente sull'importo della singola rata e limitatamente al periodo di ritardo nell'adempimento, e ha come base di calcolo, non l'intero capitale residuo (come, invece, per gli interessi corrispettivi), ma quello della rata non pagata, in tutto o in parte. Consegue a quanto premesso che gli attori, odierni appellanti, come pure condivisibilmente affermato dal primo Giudice, avrebbero dovuto allegare in base a quali elementi la previsione del suddetto tasso di mora, in caso di mancato pagamento delle rate di mutuo, avrebbe determinato un TEG superiore alla soglia prevista dai decreti pubblicati dalla Banca d'Italia secondo la Legge 108/96. Inoltre, circa il preteso superamento del tasso soglia, il Collegio osserva che la tesi degli appellanti per cui debba includersi nel calcolo del tasso effettivo anche la commissione di estinzione anticipata è priva di fondamento: in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (v. Cass. n. 7352/2022; conf. Cass. n. 23866/2022). Peralto, nel caso di specie, nemmeno vi è evidenza dell'applicazione di tale commissione, posto che è pacifico che non vi sia stata estinzione anticipata del prestito, bensì v'è stata morosità e decadenza dal beneficio del termine. Quanto, invece, al secondo motivo di appello, va rilevato che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' .A.E.G. è prevista per le ipotesi – tra cui rientra CP_2
8 il rapporto oggetto di lite - di c.d. credito al consumo - nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 T.U.B. secondo cui “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Il requisito necessario e sufficiente al fine di valutare se il premio assicurativo debba o meno essere incluso nel TAEG ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B. è l'obbligatorietà dello stesso. Ebbene, dalla documentazione in atti risultano sottoscritte, nella medesima data del contratto di finanziamento, una assicurazione “vita/infortuni” per un premio pari ad € 1.862,06, a copertura del credito e una polizza aggiuntiva indennitaria a copertura degli infortuni del costo di € 443,50. Premesso che, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti, nel corso del giudizio di primo grado la convenuta aveva prodotto entrambi i moduli di adesione alle Polizze, debitamente sottoscritti da e , non può revocarsi in Parte_2 Parte_1 dubbio che l'assicurazione posta a copertura degli infortuni, non rivestendo nessun collegamento col finanziamento, certamente non poteva ritenersi obbligatoria per la concessione del medesimo. Quanto, invece, all'assicurazione sul credito va rilevato che, in più parti, emerge il dato letterale della facoltatività dell'assicurazione sottoscritta. In particolare, nel contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente l'assicurazione è indicata come facoltativa. Se, certamente, tale indicazione letterale non è sufficiente ad escludere, invece, l'obbligatorietà della stipula del contratto di assicurazione per la concessione del finanziamento, certamente gravava sulle parti attrici – odierni appellanti -, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare che la facoltatività della polizza, rilevabile dai relativi contratti scritti e pacificamente sottoscritta dagli stessi, non fosse corrispondente alla realtà. Ebbene, nel caso di specie innanzitutto e non Pt_2 Parte_1 hanno mai nemmeno allegato la circostanza di fatto della imposizione della polizza assicurativa al fine di ottenere il finanziamento e a quelle condizioni: in nessun punto degli scritti degli attori (odierni appellanti), invero, viene riportato il fatto che il finanziatore, al momento della stipula e a differenza di quanto scritto nel contratto, abbia dichiarato ai clienti che non avrebbero potuto ottenere il finanziamento richiesto senza sottoscrivere la polizza a protezione del credito. La circostanza della sostanziale obbligatorietà della polizza assicurativa non è, quindi, nemmeno sostenuta in fatto da e , i quali si sono limitati a dedurla, Parte_2 Parte_1 in maniera del tutto generica, sulla base di elementi indiziari. Gli appellanti, insomma, sostengono la intrinseca obbligatorietà della polizza assicurativa non affermando di aver subito tale imposizione al momento della sottoscrizione del contratto, fatto da provare, bensì partendo da una serie di “indici” che, a loro dire, farebbero presumere che senza la polizza il finanziatore non avrebbe concesso loro l'importo richiesto, quali la sottoscrizione contestuale dell'assicurazione e del finanziamento, la durata coincidente degli stessi, il pagamento del premio quale oggetto del finanziamento stesso, la circostanza che beneficiario della polizza sia l'assicurato in relazione al credito residuo del finanziamento. Tuttavia, tali elementi indiziari, pure qualora esistenti, non sarebbero da soli idonei a dimostrare un fatto – l'imposizione sostanziale della polizza al momento della sottoscrizione del contratto
9 – non solo divergente da quanto espressamente pattuito per iscritto tra le parti, ma nemmeno contestato come effettivamente accaduto. Inoltre, appare condivisibile quanto già affermato dal Giudice di primo grado, ovvero che, a smentire la ricostruzione della polizza assicurativa come obbligatoria, assume significativo rilievo la previsione della possibilità del recesso dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso, senza che a tale facoltà sia connessa alcuna penalità o conseguenza che incida sulle condizioni del finanziamento. Tale clausola è da sola conferma adeguata della sostanziale facoltatività della polizza assicurativa, la quale, dopo la sottoscrizione, poteva essere autonomo oggetto di recesso da parte del finanziato, senza che tale scelta potesse incidere sulla regolare prosecuzione del contratto di finanziamento o comportare oneri più gravosi per lo stesso. In conclusione, gli indici rilevati da parte appellante sono la dimostrazione di un dato già espresso nella polizza sottoscritta, vale a dire del fatto che la stessa sia posta a protezione del credito, a beneficio, peraltro, anche dell'assicurato – finanziato, atteso che gli garantisce il pagamento dell'importo finanziato nel caso si verifichino alcuni eventi dannosi (morte, infortuni e altri) senza che il residuo gravi sugli eredi in caso di decesso o, comunque, sul debitore infortunato, ma non provano in alcun modo l'obbligatorietà della stessa. D'altra parte, questi indici presuntivi, richiamati anche dalla sentenza n. 8806/2017 della Corte di Cassazione, attengono esclusivamente ai criteri determinativi del TEG ai fini del confronto dello stesso con il tasso soglia e della verifica dell'usura, mentre non riguardano la verifica dell'esatta indicazione del TAEG ai fini della valutazione dell'applicabilità dell'art.125 bis TUB. Anche il terzo motivo di appello risulta infondato. Risulta consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità l'orientamento secondo cui la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione, anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 24330 del 2011). A ciò dovendosi soltanto aggiungere che la disposizione suddetta è posta a favore del creditore, sicché, lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste (insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore. Nel caso di specie, a prescindere dalla effettiva ricezione da parte degli appellati della comunicazione datata 6.10.2015, nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado la nel proporre domanda riconvenzionale per il pagamento delle Controparte_1 residue rate di restituzione del finanziamento e dei relativi interessi, ha espressamente dichiarato la decadenza di e dal beneficio del termine previsto Parte_2 Parte_1 dall'art. 12 del contratto di mutuo e, quindi, la volontà di volersi avvalere di tale clausola. Inoltre, quanto alla dedotta improcedibilità di tale domanda riconvenzionale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in disparte la circostanza che la relativa eccezione risulta compiutamente formulata dagli attori soltanto con la comparsa conclusionale
10 (e dunque oltre il termine di cui all'art. 5 c. 2 L. 28/10), la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato il principio secondo cui la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 , quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo. (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 07/02/2024, n. 3452) In conclusione, nessuno dei motivi di gravame formulati da e Parte_2 Parte_1
risulta fondato e l'appello deve essere rigettato.
[...]
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia e, quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da e nei confronti Parte_2 Parte_1 della avverso la sentenza n. 2011/2018, pubblicata in data 10.7.2018 dal Controparte_1
Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e;
Parte_2 Parte_1
2. condanna e al pagamento, per le causali di cui in Parte_2 Parte_1 motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 4.888,00 Controparte_1
(quattromilaottocentottantotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge 3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 Così deciso in Napoli, il 11/09/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
11