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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO ConIGliere
Silvia BURELLI ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
in persona del Presidente dr. , con sede in Parte_1 Parte_2
OL, Via Rosario n. 17 (37040 - VR), P. IVA: rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1
alle liti in atti, anche in via fra di loro disgiunta, dagli avv.ti Gianpiero Belligoli del Foro di Verona
(C.F. - fax 0458035844 - pec e Mario C.F._1 Email_1
Scopinich del Foro di Venezia (C.F. - fax 0415041117 - pec C.F._2
presso lo studio del quale ultimo in Mestre (30172 - VE), Email_2
Via Cappuccina 40 ha eletto domicilio
Parte appellante contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_1 C.F._3
IF (VR), Via Antonio Salieri n. 15/B; , nata a [...] il [...], C.F. CP_2
, residente in [...]; C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. residente Controparte_3 C.F._5
1 in OL (VR), Via C. Colombo n. 3; , nata a [...] il [...], C.F. CP_4
, residente in [...]; C.F._6 CP_5
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]
[...] C.F._7
(VR), Via Silvio Pellico n. 50; , nata a [...] il [...], C.F. CP_6
residente in [...]; , nata a C.F._8 Controparte_7
San IF (VR) il 06/10/1963, C.F. residente in [...]
n. 12/A; , nata a [...] il [...], C.F. , CP_8 C.F._10
residente in [...]; , nato a [...] il Controparte_9
25/05/1974, C.F. residente in [...]; C.F._11
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_10 C.F._12
IF (VR), Via Cimitero n. 4; , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_11
, residente in [...]; , nata a C.F._13 CP_12
Montecchia di RO (VR) il 04/09/1962, C.F. residente in [...]
Molinazzo n. 1; , nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
, residente in [...] tutti assistiti e difesi, C.F._15
unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Stefano Conti (C.F. , pec: C.F._16
e Andrea Leoni (C.F. , pec Email_3 C.F._17
entrambi con studio in Verona via del Pontiere n. 23, giusta Email_4
mandato in atti, con dichiarazione di eleggere domicilio ai seguenti indirizzi pec:
Email_3 Email_4
Parti appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 72/2024 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
IN PUNTO: differenze retributive per c.d. “tempo tuta”
Conclusioni:
Per parte appellante:
“nel merito:
- riformare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di Verona resa inter partes n. 72/2024 con conseguente ripulsa di tutte le
domande introdotte dai IG.ri (C.F. ) - (C.F. ) - CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 Controparte_3 Controparte_
(C.F. - (C.F. ) - (C.F. ) -
[...] C.F._5 CP_4 C.F._6 C.F._7 CP_6
2 CP_ Controparte
(C.F. - (C.F. - (C.F. ) - C.F._8 C.F._9 CP_8 C.F._10 CP_9
(C.F. - (C.F. ) - (C.F. ,
[...] C.F._11 CP_10 C.F._12 CP_12 C.F._14 [...]
(C.F. ); Parte_3 C.F._15 per l'effetto,
- previo accertamento della legittimità di ogni comportamento posto in essere da parte di e relativo al rapporto intercorso Parte_1 tra le parti nei modi e nei tempi indicati in memoria, respingere, per le ragioni esposte, le domande tutte formulate dagli stessi nei confronti
dell'appellante in quanto inammissibili, improponibili e/o, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
- condannarsi la IG.ra (C.F. ) alla rifusione delle spese di lite;
C.F._13 in via subordinata:
- in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate ridursi le stesse nei limiti di
giustizia, anche in virtù delle eccezioni svolte in atti.
- previo accertamento del diritto di parte appellante al pagamento in restituzione degli importi indicati in narrativa per i titoli ivi riportati, in
caso di accoglimento totale o parziale della domanda degli appellati, disporsi la reciproca compensazione fino a concorrenza con gli
importi che dovessero essere ritenuti dovuti ai medesimi, tenuto conto anche delle intese intercorse con essi sui petita di causa, secondo
le quantificazioni di seguito riportate:
- , per un importo pari a € 2.557,13 CP_1
- , per un importo pari a € 2.250,50 CP_2
- , per un importo pari a € 4.605,50 Controparte_3
- , per un importo pari a € 2.970,80 CP_4 Controparte_
- , per un importo pari a € 4.605,50
- , per un importo pari a € 4.605,50 CP_6 Controparte
- , per un importo pari a € 3.119,87
- , per un importo pari a € 4.605,50 CP_8
- , per un importo pari a € 5.033,53 Controparte_9
- , per un importo pari a € 3.800,02 CP_10
- , per un importo pari a € 4.605,50 CP_12
- , per un importo pari a €4.605,50. Parte_3
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimb. forfettario oltre IVA e CPA di entrambi i gradi del giudizio.”
Per le parti appellate:
“Nel merito
- respingere l'appello siccome infondato in fatto e in diritto, confermando in toto, l'impugnata sentenza;
In ogni caso
- spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse, oltre accessori di legge.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha dichiarato improponibile il ricorso della
IG.ra e ha accolto parzialmente le domande degli altri lavoratori, accertando il loro diritto CP_11
3 alla inclusione, nell'orario di lavoro, del c.d. “tempo tuta” nella misura di 15 minuti per ogni giorno lavorato e condannando il datore di lavoro a corrispondere le relative differenze Parte_1
retributive maturate. Ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura di un terzo, condannando
Opere Riunite per la restante parte.
1.1. I lavoratori che hanno agito in primo grado svolgono mansioni di operatore socio-
sanitario o di infermiere presso il Centro Servizi per Anziani, sito in OL (VR), dell'ente
[...]
con orario di lavoro articolato in turni. Hanno instaurato la presente causa Parte_1
chiedendo la retribuzione per il tempo dedicato alle operazioni di vestizione e svestizione della divisa di lavoro nonché al passaggio di consegne tra un turno e l'altro.
1.2. Il primo giudice ha dichiarato improponibile il ricorso della IG.ra e ha accolto CP_11
parzialmente le domande degli altri lavoratori.
Con riguardo alla posizione della IG.ra , ha dichiarato improponibile il ricorso della CP_11
stessa in quanto tardivo ex 2113 c.c. poiché la lavoratrice, con riferimento ai diritti rivendicati in questa sede, ha sottoscritto con il datore di lavoro un accordo conciliativo in data 24.5.2021, si è
dimessa in data 31.8.2021 e ha contestato stragiudizialmente tale accordo in data 16.5.2022,
ovverosia oltre il termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Con riguardo alle altre lavoratrici che avevano sottoscritto accordi conciliativi (IGg. , CP_1
e il primo giudice ha ritenuto, con riferimento alla prima, che l'accordo è estraneo CP_7 Pt_3
ai diritti vantati nel presente giudizio e, con riferimento alle altre due, che gli accordi sono stati impugnati tempestivamente in via stragiudiziale.
Nel merito, il primo giudice ha richiamato un precedente giurisprudenziale del medesimo
Tribunale di Verona (sent. N. 70/2021) e recenti pronunce di legittimità (Cass. nn. 25477/2023,
25478/2023, 25479/2023). Ha ritenuto accertato dall'istruttoria svolta che i lavoratori dovevano indossare la divisa durante lo svolgimento delle loro mansioni e dovevano procedere alle operazioni di vestizione e svestizione negli spogliatori della struttura prima di timbrare l'entrata e dopo aver timbrato l'uscita (testi , , . Ha ritenuto, altresì, emerso Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
dall'istruttoria che parte del passaggio di consegne avveniva fuori dal turno, quando entrambi gli operatori che si avvicendavano erano contemporaneamente presenti sul luogo di lavoro (testi
4 , , . Ha ritenuto che si tratta di operazioni rientranti nell'orario Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
di lavoro, configurandosi il presupposto dell'eterodirezione, e che, dunque, danno diritto alla retribuzione (cfr. Cass. n. 27799/2017).
Ha quantificato il tempo necessario per la vestizione/svestizione e il passaggio di consegne in 15 minuti giornalieri, riducendolo rispetto ai 30 minuti pretesi dai lavoratori, poiché – anche alla luce delle testimonianze rese e del CCNL Funzioni Locali (art. 105) – risulta congrua la quantificazione media di 6 minuti per ciascuna delle operazioni di vestizione e svestizione nonché
la quantificazione prudenziale di 3 minuti per la parte del passaggio di consegne che si svolgeva fuori dall'orario del turno.
Ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti, osservando che la prescrizione è stata interrotta con la richiesta di pagamento a mezzo pec del 7.10.2019, ad eccezione che per la IG.ra (non risultando il suo nominativo in detta missiva), i cui crediti CP_2
anteriori al 2017 sono stati, pertanto, dichiarati prescritti.
Con riguardo alla compensazione eccepita in via riconvenzionale da , si è Parte_1
riportato ai precedenti giurisprudenziali del medesimo Tribunale (nn. 285/2021, 292/2021, 597/2021)
e a pronunce di legittimità (Cass. n. 28628/2020). Ha ribadito che, per il servizio nelle giornate festive infrasettimanali, l'indennità pagata ai lavoratori turnisti costituirebbe, astrattamente, un indebito (art. 2033 c.c.) mentre la fruizione di riposi compensativi a tale titolo costituirebbe, astrattamente, un arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) (cfr. Trib. Verona n. 292/2021, Cass. S.U. 33954/2023).
Ha, tuttavia, ritenuto che non ha allegato specificamente né provato – per ogni Parte_1
lavoratore e per l'intero periodo per cui è causa (2000-2008) – lo svolgimento di attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, il pagamento dell'indennità o la fruizione di riposi compensativi.
Ha disposto sulle spese compensandole per un terzo, stante la natura della causa, la astratta fondatezza delle eccezioni di Opere Riunite, la complessiva condotta processuale delle parti.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello ha impugnato la sentenza per violazione Parte_1
e/o falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per quanto concerne il tempo di
5 vestizione/svestizione e del passaggio di consegne.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha pretermesso ogni valutazione circa l'attività
lavorativa dei ricorrenti, applicando senza vaglio critico i principi affermati dalla Corte di Cassazione.
Evidenzia che nel caso di specie le indicazioni circa la divisa non sono determinate dal datore di lavoro, bensì imposte dalla legislazione sanitaria, sicché non è configurabile un'ipotesi di eterodirezione. Rileva che non è sufficiente l'esistenza di un interesse datoriale allo svolgimento delle attività preparatorie dei lavoratori per ritenerle incluse nell'orario di lavoro retribuito, trattandosi di obblighi preparatori al successivo adempimento a cui il lavoratore è tenuto ex art. 2104 c.c. e in forza della disciplina generale delle obbligazioni. Ribadisce che la struttura sanitaria non ha mai adottato atti di eterodirezione relativi a modalità e tempi di esecuzione della vestizione/svestizione,
limitandosi a mettere a disposizione appositi locali.
2.2. Con il secondo motivo di appello ha impugnato la sentenza per violazione Parte_1
e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. con riguardo alla posizione della IG.ra . CP_11
L'appellante si duole che il primo giudice, dopo aver accolto l'eccezione di inammissibilità
della domanda della IG.ra , non si è pronunciato sulla condanna alle spese richiesta nei CP_11
confronti della stessa. Osserva, sul punto, che non sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92
c.p.c. in caso di rigetto della domanda per ragioni processuali (cfr. Cass. n. 6424/2024).
2.3. Con il terzo motivo di appello ha impugnato la sentenza per violazione Parte_1
e/o falsa applicazione dell'art. 2943 c.c. con riguardo alla avvenuta interruzione della prescrizione.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto interrotta la prescrizione per le posizioni di tutti i lavoratori menzionati nella lettera del 7.10.2019. Evidenzia che non vi è prova di procura anteriore all'invio di tale lettera e che i legali erano diversi da quelli del ricorso giudiziale, sicché la messa in mora di cui alla lettera del 7.10.2019 non può valere come atto interruttivo della prescrizione.
2.4. Con il quarto motivo di appello ha impugnato la sentenza per violazione Parte_1
e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riguardo alla prova del proprio controcredito per indennità di turno erroneamente pagata.
L'appellante si duole che il primo giudice abbia ritenuto non adeguatamente provata
6 l'eccezione riconvenzionale di compensazione con tale controcredito. Precisa che la contestazione avversaria sul punto era stata di mero stile, equiparabile a una mancata contestazione ex art. 416,
comma 3, c.p.c.. Osserva, comunque, che gli accordi conciliativi impugnati conservano validità fino alla pronuncia giudiziale sull'impugnazione ex art. 2113 c.c. e che, in ogni caso, rimangono validi ai fini probatori, contenendo riconoscimenti fatti dai lavoratori circa i loro debiti nei confronti del datore di lavoro.
L'appellante ribadisce che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
19592/2021), per la prestazione dei lavoratori turnisti in giornata festiva infrasettimanale si applica l'art. 22, comma 5 (indennità) e non l'art. 24 (riposo compensativo) del CCNL 14.9.2000. Insiste,
pertanto, ex art. 2033 c.c. o in subordine ex art. 2041 c.c., nella richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito dai lavoratori.
3. Si sono costituiti i IGg. , , , , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , , , contestando CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 Pt_3
l'appello e chiedendone il rigetto.
3.1. Quanto al primo motivo di appello, i lavoratori affermano la correttezza della sentenza impugnata;
richiamano consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 8627/2020, n.
27799/2017, n. 20787/2024, n. 10346/2025) – anche in punto eterodirezione (da ultimo Cass. nn.
33937/2023 e 18612/2024) –, che è peraltro in linea con la giurisprudenza comunitaria;
evidenziano che il primo giudice ha valorizzato le risultanze istruttorie al riguardo.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, i lavoratori rilevano che il primo giudice si è
pronunciato sul punto (regolamentazione delle spese con riferimento alla posizione di CP_11
), compensando per un terzo le spese di lite. Rilevano, altresì, che controparte non aveva
[...]
eccepito nella prima difesa utile l'inammissibilità della domanda della IG.ra . CP_11
3.3. Quanto al terzo motivo di appello, i lavoratori affermano la correttezza della sentenza impugnata;
richiamano giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10090/1998) secondo cui l'atto interruttivo della prescrizione può provenire anche dal rappresentante del titolare del diritto e il relativo conferimento di poteri può emergere anche in via presuntiva e comunque i lavoratori hanno confermato le lettere interruttive.
7 3.4. Quanto al quarto motivo di appello, i lavoratori rilevano che l'eccezione avversaria era stata specificamente contestata sin dalla prima udienza e che – come correttamente ritenuto dal primo giudice – vi sono palesi carenze probatorie di controparte. Eccepiscono la tardività
dell'argomentazione avversaria secondo cui i crediti pretesi risultano provati dagli accordi conciliativi impugnati;
evidenziano, comunque, che per la maggior parte dei lavoratori non vi è stato alcun accordo e che la transazione non ha natura confessoria;
nella denegata ipotesi della riforma della sentenza sul punto, reiterano le difese svolte in primo grado, eccependo l'intervenuta prescrizione delle somme pretese, nonché contestando la fondatezza della richiesta.
4. All'udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di conIGlio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Questa Corte ritiene infondato il primo motivo di appello.
Il motivo, per come formulato, in violazione dell'art. 434 c.p.c., non “dialoga” con la sentenza impugnata, in cui il giudice, richiamando gli esiti dell'ampia istruttoria svolta, ha ritenuto provato, in base alle deposizioni testimoniali, che i lavoratori avevano l'obbligo di indossare la divisa durante lo svolgimento delle mansioni e di effettuare le operazioni di vestizione e svestizione della divisa nei locali del datore di lavoro, rispettivamente prima dell'inizio e dopo la fine del turno di lavoro (v. pag.
9 ss. della sentenza).
Rispetto a tale capo della sentenza, parte appellante, dopo una ampia ricognizione della nozione di eterodirezione, richiama le deposizioni dei soli testi e per Tes_1 Tes_5
sostenerne la genericità e l'inidoneità a ritenere provata l'eterodirezione (pag. 54 dell'appello). In
realtà, dai passaggi delle deposizioni riportate a pag. 54 dell'appello emerge chiaramente che tutti i dipendenti avevano ricevuto la direttiva di indossare la divisa sul luogo di lavoro e prima dell'inizio del turno. Un tanto è sufficiente a provare l'eterodirezione, anche se i due testi richiamati non hanno indicato il responsabile della struttura che aveva dato loro l'ordine. Del resto, come detto, il giudice ha evidenziato come tutti i 4 testi siano concordi sul punto e parte appellante nulla ha contestato
8 circa le deposizioni degli altri testi e che hanno riscontrato le deposizioni dei testi Tes_2 Tes_4
indicati alla pag. 54 dell'appello.
Né l'eterodirezione è esclusa dalla sussistenza di specifiche normative di settore che impongono l'uso della divisa e l'effettuazione delle operazioni di vestizione e svestizione in loco. Ciò
che rileva è che i lavoratori non possono scegliere né se indossare la divisa o meno, né dove indossarla, essendo certamente (anche) sotto tale profilo la loro attività etero diretta (v. sentenza,
pag. 11, punto 3.3.).
Del resto, la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che, in determinati ambiti (con specifico riferimento all'attività infermieristica, a cui deve ritenersi assimilabile, a questi fini, l'attività di OSS), le superiori eIGenze di sicurezza e di igiene che impongono (anche attraverso previsioni espresse della disciplina dell'impresa o della disciplina che regola il settore) di indossare e svestire la divisa nei locali del datore di lavoro assorbono e rendono superfluo l'accertamento in concreto dell'eterodirezione (Cass. 16180/2019; Cass. 33937/2023; Cass. 18612/2024).
7. Il secondo motivo di appello è infondato.
Pur nella sinteticità della motivazione sulle spese di cui a pag. 25 della sentenza, il giudice ha tenuto conto della “parziale fondatezza delle eccezioni di parte resistente”, tra cui deve ritenersi compresa anche quella di improponibilità dell'azione della per intervenuto accordo CP_11
conciliativo, accolta dal primo giudice (che ha, invece, rigettato l'eccezione riconvenzionale di compensazione per difetto di prova).
Sicchè, anche se non è stata fatta espressa menzione della posizione della in sede CP_11
di regolamentazione delle spese di lite, deve ritenersi che, in una considerazione unitaria dell'esito della lite, nella compensazione di 1/3 il giudice abbia tenuto conto anche della posizione della
. CP_11
8. Quanto al terzo motivo di appello, esso è infondato, in quanto l'atto interruttivo della prescrizione può provenire sia dal titolare del diritto che dal suo rappresentante: il relativo potere può essere conferito senza formalità e ne è ammessa la prova per presunzioni (Cass. n.
10090/1998; Cass. n. 20184/2015). Nel caso di specie, è verosimile che i lavoratori abbiano conferito senza formalità l'incarico ai legali che hanno sottoscritto la lettera interruttiva, avendo senz'altro
9 ratificato il loro operato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (per la cui proposizione non è contestato che gli appellati hanno rilasciato ai difensori regolare procura). Si veda pag. 15 del ricorso di primo grado, punto 128: “In data 07.10.2019 e in data 13.01.2020 gli avv.ti Controparte_13
e richiedevano all'Istituto, in nome e per conto di svariati lavoratori tra cui i ricorrenti, Parte_4
il pagamento del tempo impiegato dagli stessi per indosso e svestizione divisa e passaggio di
consegne (doc.28)”. Si tratta di elemento che lascia presupporre che i lavoratori hanno conferito al precedente collegio difensivo l'incarico di inviare la missiva interruttiva della prescrizione e, in ogni caso, idoneo a configurare ratifica del loro operato, attraverso il richiamo di tale lettera interruttiva nel ricorso giudiziale sottoscritto dal nuovo collegio difensivo munito di mandato non contestato.
9. Questa Corte ritiene, infine, infondato anche il quarto motivo di appello.
Anche tralasciando l'eccezione secondo la quale il richiamo agli accordi transattivi quali fonti di prova è tardivo e inammissibile, il Collegio ritiene dirimente il rilievo che il motivo, per come formulato, non supera il vizio di genericità dell'allegazione formulata in primo grado da Parte_1
e sancito nella sentenza impugnata.
I fatti costitutivi dell'eccezione riconvenzionale dovevano essere specificamente allegati,
prima ancora che provati, da e il primo giudice ha ritenuto che il datore di lavoro non Parte_1
avesse allegato in modo specifico (lavoratore per lavoratore) le giornate festive lavorate durante i turni in relazione alle quali i lavoratori hanno – in tesi - percepito indebite maggiorazioni o hanno indebitamente fruito di riposi compensativi. Mancando la specifica allegazione, per il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, non può ritenersi sorto in capo ai lavoratori l'onere di specifica contestazione. In ogni caso, la contestazione vi è stata (v. verbale dell'udienza di data 17.5.2022, riportato a pag. 19 della memoria di costituzione in appello).
Ad abundantiam, il Collegio rileva che non tutti i lavoratori ricorrenti in primo grado hanno stipulato gli accordi conciliativi richiamati da Opere riunite. In ogni caso, tralasciate le posizioni della
, la cui domanda è stata dichiarata improcedibile, e della , il cui accordo conciliativo, CP_11 CP_1
al di là del generico nomen utilizzato, attiene ad altre poste, le lavoratrici e oltre CP_7 Pt_3
che la stessa ) hanno comunque impugnato tali accordi (v. sentenza pag. 6 ss. circostanza CP_1
in fatto pacifica), così contestandone le risultanze, che non possono ritenersi provate ai fini del
10 presente giudizio.
10. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
11. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, per il principio di soccombenza,
esse devono essere poste in capo all'appellante.
Sicchè l'ente eve essere condannato alla rifusione in favore Parte_1
degli appellati, in solido tra loro, delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo,
facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e
CPA come per legge.
12. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore delle parti appellate, in solido tra loro, delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 3.7.2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gaetano Campo
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