Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 463
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa o invalida notifica delle cartelle presupposte

    ADER ha prodotto ampia documentazione notificatoria, comprese tutte le intimazioni interruttive degli anni 2017-2024, con prova delle notifiche.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari e non tributari

    ADER ha richiamato la sospensione COVID ex art. 68 DL 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015. La Corte rileva l'operatività della sospensione COVID.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    Il ricorso comprende cartelle relative a contributi INPS/INAIL (giurisdizione: Giudice del Lavoro), sanzioni C.d.S. (giurisdizione: Giudice di Pace).

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dei Comuni

    Il difetto di legittimazione passiva dei Comuni convenuti in giudizio è stato rilevato in quanto gli atti prodromici all'intimazione sono stati emessi da ADER.

  • Rigettato
    Impugnazione preavviso di iscrizione ipotecaria

    Il ricorso è stato rigettato anche con riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria, atto di natura cautelare e di garanzia, alla luce della medesima documentazione probatoria fornita da ADER.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 463
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 463
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo