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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
GA DANIELA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5288/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cinisi
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Balestrate - Via Roma N.14 90041 Balestrate PA
elettivamente domiciliato presso Email_7
Inps Direzione Provinciale Palermo - Via Laurana 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_8
Inail D.r. Sicilia - Via Giovanni Amendola N.46 90133 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620130088997334000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620130088997334000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620130088997334000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620130088997334000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620130088997334000 IRAP 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Inps Direzione Provinciale Palermo - Via Laurana 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_8
Inail D.r. Sicilia - Via Giovanni Amendola N.46 90133 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV IPOTEC n. 29676202400001199000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2620/2025 depositato il
24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso:
1 - L'avviso di intimazione di pagamento n. 29620249029803837000 relativo alla cartella n.
29620130088997334000, notificata il 06/05/2014, per un importo complessivo di € 144.007,35;
2- il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 29676220240000119900, riferito a una pluralità di cartelle emesse tra il 2011 e il 2017; gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, anche se non conosciuti.
1. Allegazioni EL ricorrente
La ricorrente deduce:
– omessa o invalida notifica delle cartelle presupposte;
– prescrizione dei crediti tributari e non tributari;
– violazione art. 2953 c.c. e art. 50 DPR 602/73;
– inattualità del titolo esecutivo;
– richiesta di sospensione cautelare per asserito periculum in mora.
POSIZIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER). Dalle controdeduzioni emerge che ADER:
eccepisce inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, co.
4-bis, DPR 602/1973, richiamando la sentenza Cass. SS.UU. 26283/2022; eccepisce difetto di giurisdizione per cartelle relative a contributi INPS/INAIL e sanzioni C.d.S.; eccepisce difetto di legittimazione passiva per i profili relativi alla debenza del tributo presupposto;
afferma l'insussistenza EL prescrizione, richiamando la sospensione COVID ex art. 68 DL 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015;
Comune di Palermo
Il Comune eccepisce difetto di legittimazione passiva, non risultando alcun tributo comunale nella cartella contestata;
precisa che le uniche cartelle comunali (sanzioni C.d.S.) non sono oggetto dell'intimazione impugnata;
eccepisce difetto di giurisdizione per atti aventi natura non tributaria;
si evidenzia che il ricorso è tardivo ex art. 22 D.Lgs. 546/1992;
Comune di Carini
Il Comune di Carini deposita articolate controdeduzioni in cui:
eccepisce difetto di legittimazione passiva, trattandosi di atti emessi da ADER;
documenta che la cartella 29620170021615324000 deriva da avviso di accertamento TARSU n. 4673 del
03/12/2015, notificato il 23/12/2015 e mai impugnato, quindi divenuto definitivo;
precisa che il ruolo è stato formato ai sensi dell'art. 1, co. 161–163, L. 296/2006; richiama tre sentenze conformi EL Corte Tributaria (nn. 1800/2023, 3105/2022, 27/2024), che hanno dichiarato inammissibili ricorsi analoghi
contro
TARSU/TARI già definite;
conclude per il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo
Pur non svolgendo articolate difese autonome, risulta litisconsorte necessario per i tributi erariali e beneficia delle eccezioni e prove documentali fornite da ADER.
Comuni di Cinisi, Balestrate. INPS
Risultano evocati in giudizio ma non risultano costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'intimazione di pagamento, si osserva che ADER produce ampia documentazione notificatoria, comprese tutte le intimazioni interruttive degli anni 2017–2024, con prova delle notifiche;
Deve comuqnue rilevarsi il difetto di giurisdizione in quanto il ricorso comprende cartelle relative a contributi INPS/INAIL (giurisdizione: Giudice del Lavoro), sanzioni IC EL TR (giurisdizione:
Giudice di Pace).
Deve rilevarsi altresì il difetto di legittimazione passiva dei Comuni convenuti in giudizio tenuto conto che gli atti prodromici all'intimazione sono stati emessi da ADER.
.ADER ha prodotto intimazioni interruttive dal 2017 al 2024 e documentazione notificatoria completa;
inolotre deve farsi riferimento alla operatività EL sospensione COVID ex art. 68 DL 18/2020 + art. 12
D.Lgs. 159/2015. Alla stessa stregua va rigettato il ricorso con riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria, peraltro atto di natura cautelare e di garanzia alla luce EL medesima documentazione probatoria fonirta da ADER.
Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate nei confronti delle parti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in favore di A.D.E.R.,
Agenzia delle Entrate, Comune di Palermo e Comune di Carini nella misura di € 500,00 per ciascuno.
Nulla per le spese nei confronti di Comune di Balestrate, Comune di Cinisi e INPS
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
GA DANIELA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5288/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cinisi
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Balestrate - Via Roma N.14 90041 Balestrate PA
elettivamente domiciliato presso Email_7
Inps Direzione Provinciale Palermo - Via Laurana 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_8
Inail D.r. Sicilia - Via Giovanni Amendola N.46 90133 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620130088997334000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620130088997334000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620130088997334000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620130088997334000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620130088997334000 IRAP 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Inps Direzione Provinciale Palermo - Via Laurana 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_8
Inail D.r. Sicilia - Via Giovanni Amendola N.46 90133 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV IPOTEC n. 29676202400001199000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2620/2025 depositato il
24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso:
1 - L'avviso di intimazione di pagamento n. 29620249029803837000 relativo alla cartella n.
29620130088997334000, notificata il 06/05/2014, per un importo complessivo di € 144.007,35;
2- il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 29676220240000119900, riferito a una pluralità di cartelle emesse tra il 2011 e il 2017; gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, anche se non conosciuti.
1. Allegazioni EL ricorrente
La ricorrente deduce:
– omessa o invalida notifica delle cartelle presupposte;
– prescrizione dei crediti tributari e non tributari;
– violazione art. 2953 c.c. e art. 50 DPR 602/73;
– inattualità del titolo esecutivo;
– richiesta di sospensione cautelare per asserito periculum in mora.
POSIZIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER). Dalle controdeduzioni emerge che ADER:
eccepisce inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, co.
4-bis, DPR 602/1973, richiamando la sentenza Cass. SS.UU. 26283/2022; eccepisce difetto di giurisdizione per cartelle relative a contributi INPS/INAIL e sanzioni C.d.S.; eccepisce difetto di legittimazione passiva per i profili relativi alla debenza del tributo presupposto;
afferma l'insussistenza EL prescrizione, richiamando la sospensione COVID ex art. 68 DL 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015;
Comune di Palermo
Il Comune eccepisce difetto di legittimazione passiva, non risultando alcun tributo comunale nella cartella contestata;
precisa che le uniche cartelle comunali (sanzioni C.d.S.) non sono oggetto dell'intimazione impugnata;
eccepisce difetto di giurisdizione per atti aventi natura non tributaria;
si evidenzia che il ricorso è tardivo ex art. 22 D.Lgs. 546/1992;
Comune di Carini
Il Comune di Carini deposita articolate controdeduzioni in cui:
eccepisce difetto di legittimazione passiva, trattandosi di atti emessi da ADER;
documenta che la cartella 29620170021615324000 deriva da avviso di accertamento TARSU n. 4673 del
03/12/2015, notificato il 23/12/2015 e mai impugnato, quindi divenuto definitivo;
precisa che il ruolo è stato formato ai sensi dell'art. 1, co. 161–163, L. 296/2006; richiama tre sentenze conformi EL Corte Tributaria (nn. 1800/2023, 3105/2022, 27/2024), che hanno dichiarato inammissibili ricorsi analoghi
contro
TARSU/TARI già definite;
conclude per il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo
Pur non svolgendo articolate difese autonome, risulta litisconsorte necessario per i tributi erariali e beneficia delle eccezioni e prove documentali fornite da ADER.
Comuni di Cinisi, Balestrate. INPS
Risultano evocati in giudizio ma non risultano costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'intimazione di pagamento, si osserva che ADER produce ampia documentazione notificatoria, comprese tutte le intimazioni interruttive degli anni 2017–2024, con prova delle notifiche;
Deve comuqnue rilevarsi il difetto di giurisdizione in quanto il ricorso comprende cartelle relative a contributi INPS/INAIL (giurisdizione: Giudice del Lavoro), sanzioni IC EL TR (giurisdizione:
Giudice di Pace).
Deve rilevarsi altresì il difetto di legittimazione passiva dei Comuni convenuti in giudizio tenuto conto che gli atti prodromici all'intimazione sono stati emessi da ADER.
.ADER ha prodotto intimazioni interruttive dal 2017 al 2024 e documentazione notificatoria completa;
inolotre deve farsi riferimento alla operatività EL sospensione COVID ex art. 68 DL 18/2020 + art. 12
D.Lgs. 159/2015. Alla stessa stregua va rigettato il ricorso con riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria, peraltro atto di natura cautelare e di garanzia alla luce EL medesima documentazione probatoria fonirta da ADER.
Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate nei confronti delle parti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in favore di A.D.E.R.,
Agenzia delle Entrate, Comune di Palermo e Comune di Carini nella misura di € 500,00 per ciascuno.
Nulla per le spese nei confronti di Comune di Balestrate, Comune di Cinisi e INPS