TRIB
Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/11/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giu-
dice dottor Leonardo Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11221/2013 R.G., promossa con atto di citazione da
poi ora Parte_1 Parte_2 [...]
QUALE MANDATARIA DI assistita e difesa dall'Avv. Parte_3 Controparte_1
Franco Zorzan;
- parte attrice -
contro
[...]
Controparte_2
[...]
- convenuti contumaci -
, poi Controparte_3 Controparte_4
ora assistita e difesa dall'Avv. Cri-
[...] Controparte_5
stina Lucchesi;
- convenuta -
Controparte_6
[...]
[...]
- convenuti contumaci -
assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Santalena;
Controparte_7
- convenuta -
1 Controparte_8
Controparte_9
CP_10
- convenuti contumaci -
AVV. , in proprio;
CP_11 CP_2
, in proprio;
Controparte_12
- convenuti -
Controparte_13
- convenuta contumace -
ADIR, in proprio;
CP_14
- convenuto -
Controparte_15
[...]
- convenuti contumaci -
, assistita e difesa dagli Avvocati Francesco Manildo e Marilisa Meneghel;
CP_16
- convenuta -
Controparte_17
- convenuti contumaci -
già assi- Controparte_18 Controparte_19
stita e difesa dall'Avv. Achille Saletti;
- convenuta -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/06/2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previo
accertamento della quota di effettiva spettanza di e previa liquidazione a favore di Controparte_2
in proprio e quale mandataria con rappresentanza di Parte_2 Controparte_1
2 delle spese legali maturate successivamente al 29.05.2017, disporre la modifica del progetto di divi-
sione in data 03.03.2025 con riconoscimento ed attribuzione a favore della stessa Parte_2
nelle vesti di cui sopra, di dette spese in considerazione dell'attività processuale svolta
[...]
e dell'avvenuto pagamento da parte della stessa di parte delle spese della procedura.”
Per i convenuti Avv. e Avv. CP_11 CP_2 CP_12 CP_12
“Respinta ogni diversa istanza avversaria, e richiamato quanto esposto nella nota 14.03.25, si chiede
la liquidazione e conseguente assegnazione delle spese relative al giudizio di divisione nonché delle
spese in prededuzione giustificate, come da progetto di divisione del Notaio del 03.03.2025.” Per_1
Per la convenuta Controparte_5
“Il procuratore di già Controparte_5 Controparte_20
, già precisa le conclusioni come
[...] Controparte_21
già indicato a verbale del 12/03/2025 e quindi dichiarando di approvare il progetto di riparto redatto
dal Delegato alla vendita Notaio Spese rifuse.” Persona_2
§ § §
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito del presente giudizio divisionale, originato dalla procedura esecutiva immobiliare n.
75/2009 RGE, in data 03/03/2025 il Notaio delegato alle operazioni di vendita ha depositato il progetto di divisione del ricavato della vendita dei beni immobili identificati come Lotto 2 e Lotto 3 (essendo stato il ricavato della vendita del Lotto 1 già interamente distribuito, come si dirà).
Nel citato progetto di divisione, il delegato ha escluso il riconoscimento in prededuzione delle spese legali richieste dalla parte attrice ora con la Parte_1 Controparte_22
seguente motivazione: «...in quanto non nell'interesse generale della procedura;
la medesima CP_2
ha infatti dichiarato di non avere “interesse alla vendita dei beni di cui ai lotti 2 e 3, avendo già
soddisfatto interamente il proprio credito garantito da ipoteca e non intende farsi carico delle ulteriori
spese connesse alla vendita” in istanza del 05/07/2021, accolta dal GI senza riserve».
All'udienza del 12/03/2025, fissata per la discussione del progetto di divisione, assenti tutte le altre
3 parti, , e hanno dichiarato di approvare il progetto;
Parte_4 CP_12 Controparte_5
ha invece dichiarato di non approvarlo la parte attrice, in particolare chiedendo “che siano liquidate e
riconosciute le spese legali sostenute [...] per l'introduzione del giudizio di divisione e per le ulteriori
attività difensive svolte”.
E' stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 789 comma 3° c.p.c. e le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni definitive trascritte in epigrafe.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, vec-
chio testo, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
La contestazione sollevata da parte attrice deve essere respinta.
Invero, come si ricava dall'esame degli atti di causa, dei tre lotti immobiliari oggetto della domanda di divisione, il primo (Lotto 1) è stato liquidato mediante assegnazione dell'intero alla comproprietaria con versamento, da parte della stessa, della somma di Euro 176.500,00 a titolo di congua- CP_16
glio (v. ordinanze in data 23/01/2017 e in data 01/06/2018).
Detta somma, per disposizione del G.I., è stata rimessa alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 75/2009 RGE ed è stata distribuita in quella sede (v. ordinanza 29/05/2017).
Tale distribuzione ha determinato l'integrale soddisfacimento delle ragioni della parte attrice per le spese, anche legali, sostenute nel giudizio divisionale e per il credito garantito da ipoteca (v. progetto di distribuzione parziale 20/05/2019 e dichiarazione di esecutività del G.E. in data 26/06/2019).
Distribuito, dunque, il ricavato dell'assegnazione del Lotto 1, la parte attrice ha depositato, nel fasci-
colo del giudizio di divisione, la nota in data 05-06/07/2021 con la quale:
- dà atto di avere incassato, dal riparto del Lotto 1, la complessiva somma di Euro 85.575,28 satisfattiva delle spese (per Euro 56.510,50) e del capitale e degli interessi (per Euro 28.304,97 ed Euro 3.143,27);
- dà atto di vantare un credito residuo di Euro 2.383,43 in via chirografaria;
- dà atto essere stata disposta la vendita dei Lotti 2 e 3 su richiesta dei creditori e Parte_4
, maggiormente interessati alla liquidazione dei lotti in questione;
CP_12
4 - dichiara espressamente di non avere “interesse alla vendita dei beni di cui ai lotti 2 e 3 avendo già
soddisfatto integralmente il proprio credito garantito da ipoteca” e che “non intende farsi carico delle
ulteriori spese connesse alla vendita”;
- chiede pertanto “che le spese di procedura vengano poste a carico della parte che ha richiesto la
vendita dei beni di cui ai lotti 2 e 3 o comunque della parte maggiormente interessata”.
La richiesta di parte attrice è stata accolta dal G.I. con ordinanza in data 08/07/2021, provvedimento che “pone le spese dei beni ancora in vendita a carico di e Avv. in Parte_4 CP_12 CP_12
quanto maggiormente interessati”.
Di conseguenza, le attività di vendita dei residui Lotti 2 e 3 si sono svolte a spese dei creditori CP_11
e e per iniziativa dei medesimi. CP_12
In tale situazione, non è sostenibile che nel progetto di divisione ora in discussione, riguardante, come detto, la somma ricavata dalla vendita dei soli Lotti 2 e 3, le spese legali sostenute dalla parte attrice siano da qualificare come sopportate “nell'interesse comune dei creditori” e siano, perciò, da rimbor-
sare in privilegio ex art. 2770 c.c..
Infatti, soddisfatto integralmente il credito della parte attrice, anche per le spese di divisione, a mezzo del ricavato della vendita del Lotto 1, la stessa attrice ha volontariamente dismesso il ruolo di proce-
dente con riferimento ai restanti Lotti 2 e 3 (v. nota 05-06/07/2021) ed esso ruolo è stato quindi assunto da e che hanno dato impulso alla vendita di detti lotti. CP_11 CP_12
Correttamente, pertanto, il progetto di divisione relativo ai Lotti 2 e 3 riconosce in privilegio le spese legali sostenute dai creditori e procedenti, e non anche quelle di parte attrice. CP_11 CP_12
Gli ulteriori profili di contestazione, sollevati da parte attrice solo nella comparsa conclusionale (pag.
11-12), non possono essere esaminati, perché tardivi, in quanto non dedotti all'udienza 12/03/2025 di discussione del progetto di divisione.
La lunga durata e la notevole complessità della causa, unite alla obiettiva difficoltà di ricostruzione dello sviluppo delle attività processuali, giustificano la compensazione delle spese della presente fase contenziosa.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta,
così provvede:
- respinge le osservazioni di parte attrice e, per l'effetto, dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato dal Notaio delegato in data 03/03/2025;
- dispone che il Notaio delegato dia corso ai pagamenti previsti dal progetto stesso;
- dichiara chiuso il giudizio di divisione;
- nulla per le spese.
Si comunichi al Notaio delegato.
Treviso, 15/11/2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Bianco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giu-
dice dottor Leonardo Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11221/2013 R.G., promossa con atto di citazione da
poi ora Parte_1 Parte_2 [...]
QUALE MANDATARIA DI assistita e difesa dall'Avv. Parte_3 Controparte_1
Franco Zorzan;
- parte attrice -
contro
[...]
Controparte_2
[...]
- convenuti contumaci -
, poi Controparte_3 Controparte_4
ora assistita e difesa dall'Avv. Cri-
[...] Controparte_5
stina Lucchesi;
- convenuta -
Controparte_6
[...]
[...]
- convenuti contumaci -
assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Santalena;
Controparte_7
- convenuta -
1 Controparte_8
Controparte_9
CP_10
- convenuti contumaci -
AVV. , in proprio;
CP_11 CP_2
, in proprio;
Controparte_12
- convenuti -
Controparte_13
- convenuta contumace -
ADIR, in proprio;
CP_14
- convenuto -
Controparte_15
[...]
- convenuti contumaci -
, assistita e difesa dagli Avvocati Francesco Manildo e Marilisa Meneghel;
CP_16
- convenuta -
Controparte_17
- convenuti contumaci -
già assi- Controparte_18 Controparte_19
stita e difesa dall'Avv. Achille Saletti;
- convenuta -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/06/2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previo
accertamento della quota di effettiva spettanza di e previa liquidazione a favore di Controparte_2
in proprio e quale mandataria con rappresentanza di Parte_2 Controparte_1
2 delle spese legali maturate successivamente al 29.05.2017, disporre la modifica del progetto di divi-
sione in data 03.03.2025 con riconoscimento ed attribuzione a favore della stessa Parte_2
nelle vesti di cui sopra, di dette spese in considerazione dell'attività processuale svolta
[...]
e dell'avvenuto pagamento da parte della stessa di parte delle spese della procedura.”
Per i convenuti Avv. e Avv. CP_11 CP_2 CP_12 CP_12
“Respinta ogni diversa istanza avversaria, e richiamato quanto esposto nella nota 14.03.25, si chiede
la liquidazione e conseguente assegnazione delle spese relative al giudizio di divisione nonché delle
spese in prededuzione giustificate, come da progetto di divisione del Notaio del 03.03.2025.” Per_1
Per la convenuta Controparte_5
“Il procuratore di già Controparte_5 Controparte_20
, già precisa le conclusioni come
[...] Controparte_21
già indicato a verbale del 12/03/2025 e quindi dichiarando di approvare il progetto di riparto redatto
dal Delegato alla vendita Notaio Spese rifuse.” Persona_2
§ § §
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ambito del presente giudizio divisionale, originato dalla procedura esecutiva immobiliare n.
75/2009 RGE, in data 03/03/2025 il Notaio delegato alle operazioni di vendita ha depositato il progetto di divisione del ricavato della vendita dei beni immobili identificati come Lotto 2 e Lotto 3 (essendo stato il ricavato della vendita del Lotto 1 già interamente distribuito, come si dirà).
Nel citato progetto di divisione, il delegato ha escluso il riconoscimento in prededuzione delle spese legali richieste dalla parte attrice ora con la Parte_1 Controparte_22
seguente motivazione: «...in quanto non nell'interesse generale della procedura;
la medesima CP_2
ha infatti dichiarato di non avere “interesse alla vendita dei beni di cui ai lotti 2 e 3, avendo già
soddisfatto interamente il proprio credito garantito da ipoteca e non intende farsi carico delle ulteriori
spese connesse alla vendita” in istanza del 05/07/2021, accolta dal GI senza riserve».
All'udienza del 12/03/2025, fissata per la discussione del progetto di divisione, assenti tutte le altre
3 parti, , e hanno dichiarato di approvare il progetto;
Parte_4 CP_12 Controparte_5
ha invece dichiarato di non approvarlo la parte attrice, in particolare chiedendo “che siano liquidate e
riconosciute le spese legali sostenute [...] per l'introduzione del giudizio di divisione e per le ulteriori
attività difensive svolte”.
E' stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 789 comma 3° c.p.c. e le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni definitive trascritte in epigrafe.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, vec-
chio testo, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
La contestazione sollevata da parte attrice deve essere respinta.
Invero, come si ricava dall'esame degli atti di causa, dei tre lotti immobiliari oggetto della domanda di divisione, il primo (Lotto 1) è stato liquidato mediante assegnazione dell'intero alla comproprietaria con versamento, da parte della stessa, della somma di Euro 176.500,00 a titolo di congua- CP_16
glio (v. ordinanze in data 23/01/2017 e in data 01/06/2018).
Detta somma, per disposizione del G.I., è stata rimessa alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 75/2009 RGE ed è stata distribuita in quella sede (v. ordinanza 29/05/2017).
Tale distribuzione ha determinato l'integrale soddisfacimento delle ragioni della parte attrice per le spese, anche legali, sostenute nel giudizio divisionale e per il credito garantito da ipoteca (v. progetto di distribuzione parziale 20/05/2019 e dichiarazione di esecutività del G.E. in data 26/06/2019).
Distribuito, dunque, il ricavato dell'assegnazione del Lotto 1, la parte attrice ha depositato, nel fasci-
colo del giudizio di divisione, la nota in data 05-06/07/2021 con la quale:
- dà atto di avere incassato, dal riparto del Lotto 1, la complessiva somma di Euro 85.575,28 satisfattiva delle spese (per Euro 56.510,50) e del capitale e degli interessi (per Euro 28.304,97 ed Euro 3.143,27);
- dà atto di vantare un credito residuo di Euro 2.383,43 in via chirografaria;
- dà atto essere stata disposta la vendita dei Lotti 2 e 3 su richiesta dei creditori e Parte_4
, maggiormente interessati alla liquidazione dei lotti in questione;
CP_12
4 - dichiara espressamente di non avere “interesse alla vendita dei beni di cui ai lotti 2 e 3 avendo già
soddisfatto integralmente il proprio credito garantito da ipoteca” e che “non intende farsi carico delle
ulteriori spese connesse alla vendita”;
- chiede pertanto “che le spese di procedura vengano poste a carico della parte che ha richiesto la
vendita dei beni di cui ai lotti 2 e 3 o comunque della parte maggiormente interessata”.
La richiesta di parte attrice è stata accolta dal G.I. con ordinanza in data 08/07/2021, provvedimento che “pone le spese dei beni ancora in vendita a carico di e Avv. in Parte_4 CP_12 CP_12
quanto maggiormente interessati”.
Di conseguenza, le attività di vendita dei residui Lotti 2 e 3 si sono svolte a spese dei creditori CP_11
e e per iniziativa dei medesimi. CP_12
In tale situazione, non è sostenibile che nel progetto di divisione ora in discussione, riguardante, come detto, la somma ricavata dalla vendita dei soli Lotti 2 e 3, le spese legali sostenute dalla parte attrice siano da qualificare come sopportate “nell'interesse comune dei creditori” e siano, perciò, da rimbor-
sare in privilegio ex art. 2770 c.c..
Infatti, soddisfatto integralmente il credito della parte attrice, anche per le spese di divisione, a mezzo del ricavato della vendita del Lotto 1, la stessa attrice ha volontariamente dismesso il ruolo di proce-
dente con riferimento ai restanti Lotti 2 e 3 (v. nota 05-06/07/2021) ed esso ruolo è stato quindi assunto da e che hanno dato impulso alla vendita di detti lotti. CP_11 CP_12
Correttamente, pertanto, il progetto di divisione relativo ai Lotti 2 e 3 riconosce in privilegio le spese legali sostenute dai creditori e procedenti, e non anche quelle di parte attrice. CP_11 CP_12
Gli ulteriori profili di contestazione, sollevati da parte attrice solo nella comparsa conclusionale (pag.
11-12), non possono essere esaminati, perché tardivi, in quanto non dedotti all'udienza 12/03/2025 di discussione del progetto di divisione.
La lunga durata e la notevole complessità della causa, unite alla obiettiva difficoltà di ricostruzione dello sviluppo delle attività processuali, giustificano la compensazione delle spese della presente fase contenziosa.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta,
così provvede:
- respinge le osservazioni di parte attrice e, per l'effetto, dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato dal Notaio delegato in data 03/03/2025;
- dispone che il Notaio delegato dia corso ai pagamenti previsti dal progetto stesso;
- dichiara chiuso il giudizio di divisione;
- nulla per le spese.
Si comunichi al Notaio delegato.
Treviso, 15/11/2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Bianco
6