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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 774/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. AN D'NT Presidente dr.ssa RA PE Consigliere relatore dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 774/2025 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(TP) e ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Carlo Riela (PEC: ; Email_1 appellante contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Donatella Buscaino (PEC: ; Email_2
appellata
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO pagina 1 di 10 interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 749/2024 del Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, del 22-31 ottobre 2024;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
“VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, dunque, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, n.
749/2024 dei 22-31 ottobre 2024,
- ammettere, in via istruttoria, e dare ingresso alla CTU al fine di verificare le condizioni di vita del minore , e dei genitori, avuto riguardo all'ambiente domestico ed a contesto sociale Persona_1 di riferimento, e delineare, sentite le parti e le persone che vivono con esse, assunte eventualmente le opportune informazioni anche presso le insegnanti o il pediatra, le caratteristiche di personalità dei genitori, con particolare riferimento all'idoneità di questi a svolgere la funzione genitoriale, al fine di determinare quale sia il regime di affidamento che meglio risponda all'interesse del minore;
- nel merito, confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso la residenza del padre;
- nonché, riformare il regime di visita del minore, statuendo che la madre possa incontrare il figlio
a settimane alterne, dalle ore 19 del venerdì alle ore 19:30 della domenica, nonché dalle ore Per_1
8:40 del venerdì alle ore 18:30 della domenica, onerandosi di tutto quanto risulti necessario per il fine.
Col favore delle spese”;
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di d'Appello di Palermo
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- Rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza emessa n. 749/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Marsala in composizione collegiale in data 31.10.2024;
- Per l'effetto, confermare la sentenza n. 749/2024 emessa dal Tribunale di Marsala nei punti impugnati dal sig. ; Parte_1
pagina 2 di 10 Con condanna dell'appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1 dicembre 2022 , premettendo di aver CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 15 ottobre 2022, in Pantelleria, con
[...]
, dalla cui unione era nato, in data 30 luglio 2020, il figlio , Parte_1 Persona_1 chiedeva venisse emessa pronuncia di separazione, deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti con il coniuge si erano da tempo gravemente deteriorati a causa della condotta del , contraria ai doveri coniugali;
chiedeva quindi al Tribunale di Pt_1
Marsala di:
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e, nello specifico, autorizzare essa ricorrente a vivere a Trapani insieme al figlio minore;
Per_1
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito;
- disporre l'assegnazione in proprio favore della casa familiare, sita in Pantelleria, per abitarvi col figlio, ordinandone l'immediato rilascio da parte del;
Pt_1
- disporre l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé;
- disporre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle una somma di denaro a titolo di contributo al mantenimento del figlio , non inferiore a € 300,00 mensili, Per_1
rivalutabile come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 febbraio 2023 si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di separazione e formulando domanda Parte_1 riconvenzionale di addebito della stessa alla moglie, per violazione degli obblighi di coabitazione e di fedeltà.
3. Con ordinanza del 14 marzo 2023 il Presidente del Tribunale: autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la residenza della madre;
disponeva un calendario di incontri tra il e il minore , prevedendo che il padre potesse tenere presso di sé il figlio a Pt_1 Per_1 fine settimana alterni, dal sabato alle ore 10:00 al lunedì alle ore 9:00, onerando entrambi i genitori, a settimane alterne, degli spostamenti del minore da e per Pantelleria, sostenendo pagina 3 di 10 i relativi costi;
disponeva regolari contatti telefonici o videochiamate tra il padre e il minore (compatibilmente con i rispettivi orari lavorativi e/o impegni); poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio minore , la somma mensile di € 300,00, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti il minore.
4. Con sentenza n. 749/2024, del 22-31 ottobre 2024, il Tribunale di Marsala: pronunciava la separazione personale di coniugi e , con addebito della CP_1 Parte_1 stessa in capo alla;
disponeva l'affido condiviso del figlio minore della coppia ad CP_1 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
disponeva in capo al l'obbligo di corrispondere, in favore di Pt_1
, la somma mensile di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento per CP_1 il figlio minore, da pagare entro i primi 5 giorni di ciascun mese presso il domicilio della e con rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie;
condannava la al pagamento della somma di € 500,00 in CP_1 favore di a titolo di risarcimento ex art. 709 ter c.p.c. e della ulteriore Parte_1 somma di € 200,00 in favore della Cassa delle ammende;
condannava, infine, CP_1
al pagamento dei due terzi delle spese di lite, dichiarando compensate le spese per
[...] il residuo terzo.
4.1. Nella motivazione il Tribunale evidenziava che, alla luce delle risultanze istruttorie,
l'allontanamento dalla casa familiare della e la dissoluzione dell'unione CP_1
matrimoniale, avvenuti in data 9/11/2022, non erano riconducibili alla condotta del
, rigettando la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente;
di contro, accoglieva Pt_1
la domanda di addebito formulata dal , ritenendo provato che Pt_1 CP_1 avesse nuovamente intrapreso, immediatamente dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, una precedente relazione con altro uomo;
conseguentemente, riteneva sussistente il nesso causale tra la relazione extraconiugale della e la crisi coniugale, CP_1
tenuto conto che “durante l'istruttoria non sono emersi elementi che diano un idoneo riscontro a quanto dichiarato dalla e, pertanto, non possono essere considerati provati quei fatti che, CP_1 costituendo idonee cause giustificatrici dell'allontanamento della casa familiare, permetterebbero di
pagina 4 di 10 ritenere irrilevante l'allontanamento della casa familiare rispetto alla richiesta di addebito” (cfr. pag.
9 della sentenza).
4.2. In merito all'affidamento del figlio , il Collegio confermava l'ordinanza Per_1 presidenziale del 14/3/2023, come modificata dal Giudice Istruttore con ordinanza del
26/9/2023, con cui il minore era stato affidato in modo condiviso ai genitori, con collocazione presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di “vedere il figlio
a settimane alterne, dalle ore 19 del venerdì alle ore 19:30 della domenica, quando ad Per_1 accompagnarlo sarà il nonché dalle ore 8:40 del venerdì alle ore 18:30 della domenica, Pt_1
quando ad accompagnarlo sarà la ”. CP_1
5. Con ricorso in appello, depositato il 14/04/2025, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe;
in via istruttoria, l'appellante ha chiesto di disporre CTU, “al fine di verificare le condizioni di vita del minore , e dei genitori, avuto riguardo all'ambiente domestico Persona_1
ed al contesto sociale di riferimento, e delineare, sentite le parti e le persone che vivono con esse, assunte eventualmente le opportune informazioni anche presso le insegnanti o il pediatra, le caratteristiche di personalità dei genitori, con particolare riferimento all'idoneità di questi a svolgere la funzione genitoriale, al fine di determinare quale sia il regime di affidamento che meglio risponda all' interesse del minore”.
5.1. In particolare, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe ritenuto opportuno collocare il minore presso la residenza della madre (luogo diverso dalla casa familiare sita in Pantelleria) sulla scorta di un ragionamento a contrario, basato sulla considerazione che la scelta operata dal Presidente, con ordinanza del 14/3/2023, non avesse evidenziato conseguenze negative sul minore.
6. Con comparsa depositata il 10/07/2025 si è costituita in giudizio , CP_1
chiedendo:
- in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e l'inconducenza della richiesta CTU, trattandosi di indagine di carattere esplorativo;
- il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 10 7. In data 26/08/2025 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata.
8. Sostituita l'udienza del giorno 12/09/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Con un unico motivo di gravame, articolato in due punti, ha Parte_1 lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per violazione di legge, in quanto il
Tribunale non avrebbe tutelato il prioritario interesse del minore, derivante dall'art. 337 sexies c.c., a continuare a vivere nella casa familiare, e non avrebbe tenuto conto delle possibili ripercussioni sul minore della scelta della di trasferirsi a Trapani, in CP_1 un'abitazione diversa dalla casa familiare (sita in Pantelleria) e in un contesto distante da quello in cui il minore è nato e cresciuto.
9.1. In secondo luogo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per difetto di motivazione o illogicità manifesta, nella parte in cui il Tribunale avrebbe scelto di non collocare il minore presso di sé, senza esporre, in modo chiaro, esaustivo e dettagliato le ragioni giuridiche e fattuali sottese alla decisione, nonostante avesse a disposizione gli strumenti per affermare che il migliore interesse del minore era quello di venire collocato presso di sé, nella casa familiare di Pantelleria.
9.2. Sul punto l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe tratto il proprio convincimento dalla relazione del 6/5/2024 dei Servizi Sociali di Trapani, incaricati di riferire “sulle attuali condizioni abitative e di vita del minore ”, senza alcuna Persona_1
verifica della reale incidenza sul minore dell'allontanamento da casa, dal padre e dai familiari paterni, nonché delle modifiche subite dal minore al suo stile di vita e alle sue abitudini quotidiane.
10. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi che seguono.
10.1. Preliminarmente, con riferimento alla richiesta di esperire CTU sul minore e sui genitori, al fine di provarne le caratteristiche di personalità, con particolare Per_1 riferimento all'idoneità di questi a svolgere la funzione genitoriale, va osservato che la
CTU non è un mezzo di prova, ma uno strumento a disposizione del Giudice, a cui quest'ultimo, senza essere in ciò minimamente condizionato dalla volontà delle parti, può
pagina 6 di 10 ricorrere ogni qualvolta lo reputi necessario ai fini della definizione della lite (cfr. Cass.,
SS.UU., 1 febbraio 2022, n. 3086).
Ciò posto, la sollecitata C.T.U. non appare, nel caso in esame, in alcun modo necessario ai fini della decisione.
10.2. Il Tribunale ha motivato la conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale, come parzialmente modificate dal Giudice istruttore con ordinanza del
26/9/2023, “non rinvenendosi in atto ragioni di pregiudizio per l'interesse del minore”.
10.3. Orbene, proprio con riferimento al maggior interesse dei figli, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., il giudice, al fine di garantire al figlio minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.
10.4. Sebbene il successivo art. 337 sexies c.c. consenta di attribuire a uno dei genitori il godimento della casa familiare, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e rispondendo all'esigenza della conservazione dell'habitat domestico, tale beneficio presuppone che nella casa coniugale viva il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente: circostanza che non ricorre nel caso di specie, in cui la madre del minore ha abbandonato la casa coniugale sin dalla separazione di fatto dal coniuge (trasferendosi da
Pantelleria a Trapani), portando con sé il minore.
10.5. Sotto altro profilo, a monte, non appare censurabile la scelta del Tribunale (che sul punto ha confermato l'ordinanza presidenziale del 14/3/2023, così come modificata dal
Giudice istruttore con ordinanza del 26/9/2023), di disporre, previo affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente Persona_1 del bambino presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre, stante la tenera età del bambino.
A ben vedere, infatti, la doglianza dell'appellante circa la “privazione” della casa familiare in favore del bambino (che, peraltro, sarebbe stata rilasciata dallo stesso ai Pt_1
pagina 7 di 10 comproprietari, per quanto emerge dal verbale del 30/5/2023), si risolve in una censura al collocamento prevalente dello stesso presso la madre, che, tuttavia, non ha fondamento.
10.6. Il Tribunale di Marsala, infatti, nel confermare, sul punto, l'ordinanza presidenziale, ha motivato la decisione sulla base della relazione del 6/5/2024 a firma della Dott.ssa
, Assistente Sociale presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trapani, Testimone_1 incaricati di riferire sulle condizioni del minore;
la decisione, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non si risolve nel recepimento asettico della relazione dei servizi e in un ragionamento “a contrario”.
10.7. Ed invero, pur essendo incontestabile che, all'inizio della separazione di fatto, la abbia avuto una condotta non del tutto rispettosa del diritto dell'odierno CP_1 appellante di essere coinvolto nelle scelte educative del minore (si veda l'iscrizione all'asilo senza il consenso del padre), tanto da essere stata sanzionata, in sentenza, con duplice condanna pecuniaria, e pur avendo l'odierna appellata, nell'immediatezza dell'allontanamento dalla casa coniugale, taciuto l'esatto indirizzo di Trapani in cui si trovava col bambino, tali problematiche risultano essere state superate in corso di giudizio.
Inoltre, la relazione dei servizi sociali in atti è risultata pienamente rassicurante sull'idoneità dell'abitazione in cui il minore vive con la madre e sulle capacità di accudimento di quest'ultima [cfr. relazione del 6/5/2024: “La signora vive CP_1
stabilmente a Trapani insieme al figlio in un appartamento in affitto ubicato in via Virgilio Per_1
n. 62. Al piano secondo di un condominio residenziale con un canone di locazione di € 450,00 mensili. L'abitazione è un bivani corredato di tutto il necessario per la vita di un bambino di tenera età e con un'ampia veranda che rende vivibile anche lo spazio esterno. Il si trova in una CP_2
delle strade principali della città e dunque ben servito da ogni tipo di servizio.
La signora si è mostrata collaborativa e puntuale (…). La signora ha raccontato inoltre CP_1
comunque, anche dopo la separazione e oi trasferimento a Trapani, non ha mai ostacolato i rapporti tra il bambino e il padre che continuano a vedersi regolarmente in ottemperanza alle disposizioni del giudice ogni 15 gg. e a festività alterne. Afferma di essere assolutamente d'accordo con il principio che il bambino abbia una relazione stabile con il padre e infatti si fa carico di accompagnarlo a
Pantelleria quando di sua competenza dove, in alcune occasioni a causa della distanza e del mal tempo, il bambino si ferma anche più a lungo di quanto disposto. La signora inoltre non ostacola in
pagina 8 di 10 alcun modo la relazione tra e la famiglia paterna, con cui vive il Sig. ma lamenta Per_1 Pt_1 che talvolta il bambino riporta espressioni che connotano giudizi negativi neri suoi confronti che il bambino riferisce di aver sentito pronunciare a casa dei nonni.
è un bellissimo bambino, vivace, intelligente e ben educato. Nonostante abbia solo tre anni Per_1
si è relazionato senza alcuna difficoltà con la scrivente che lo ha incontrato in un assetto di gioco. Il bambino ha mostrato una buona capacità di linguaggio e “a modo suo” ha raccontato dei compagnetti di asilo, della maestra, dei suoi giochi, di Pantelleria, di papà e dei nonni, mostrandosi sereno. Il piccolo frequenta il primo anno della scuola materna, è ben inserito nel contesto scolastico e contento di frequentare;
le ore extra scolastiche le trascorre con la madre che frequenta una rete di amiche con bambini coetanei.
La signora al momento non lavora e, come detto, si dedica totalmente all'accudimento del CP_1 figlio, non avendo a Trapani una rete familiare. I genitori della signora sono ambedue deceduti e il suo punto di riferimento affettivo è una zia paterna che vive a Siracusa che l'aiuta anche economicamente regolarmente. Nel progetto di vita a breve termine, tuttavia, vi è il conseguimento del diploma di scuola superiore, sempre compatibilmente con i bisogni del bambino, che le possa consentire in un prossimo futuro di trovare un'occupazione adeguata”].
10.8. Ciò posto, avuto riguardo alle ragioni sottese al collocamento prevalente del bambino presso la madre (da individuare nella tenera età), non vi sono ragioni che giustifichino la diversa soluzione abitativa auspicata dal padre, tenuto conto, lo si ribadisce, del positivo riscontro dell'indagine demandata ai servizi (cfr. ancora relazione del 6/5/2024: “Quanto all'assetto di vita di non vi sono motivi per valutarne modalità Per_1
diverse poiché il bambino appare perfettamente accudito e curato sotto ogni aspetto dalla madre e trascorre con il padre e la sua famiglia i tempi prescritti da questo Tribunale. È doveroso sottolineare che il piccolo, nonostante stia volentieri con il padre a Pantelleria, avendo ancora una tenera età ha una breve autonomia e dopo pochi giorni di lontananza richiede legittimamente la presenza della mamma”).
10.9. Al contempo, come già premesso, non sussistono ragioni per disporre la sollecitata
C.T.U., alla luce della serenità e dell'equilibrio mostrati dal bambino e dell'assenza di criticità di alcun tipo nell'attuale assetto di affidamento/collocamento del minore.
11. Tanto premesso, l'appello va rigettato.
pagina 9 di 10 12. Le spese di lite, avuto riguardo alla natura e delle questioni trattate, vanno dichiarate interamente compensate.
13. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il
Procuratore Generale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 749/2024 del Tribunale Ordinario di Marsala del 22-31
[...]
ottobre 2024, che conferma;
- dichiara le spese di lite interamente compensate;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così è deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 12 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RA PE AN D'NT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. AN D'NT e dal Consigliere relatore RA PE, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della iustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. AN D'NT Presidente dr.ssa RA PE Consigliere relatore dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 774/2025 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(TP) e ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Carlo Riela (PEC: ; Email_1 appellante contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Donatella Buscaino (PEC: ; Email_2
appellata
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO pagina 1 di 10 interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 749/2024 del Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, del 22-31 ottobre 2024;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
“VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, dunque, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, n.
749/2024 dei 22-31 ottobre 2024,
- ammettere, in via istruttoria, e dare ingresso alla CTU al fine di verificare le condizioni di vita del minore , e dei genitori, avuto riguardo all'ambiente domestico ed a contesto sociale Persona_1 di riferimento, e delineare, sentite le parti e le persone che vivono con esse, assunte eventualmente le opportune informazioni anche presso le insegnanti o il pediatra, le caratteristiche di personalità dei genitori, con particolare riferimento all'idoneità di questi a svolgere la funzione genitoriale, al fine di determinare quale sia il regime di affidamento che meglio risponda all'interesse del minore;
- nel merito, confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso la residenza del padre;
- nonché, riformare il regime di visita del minore, statuendo che la madre possa incontrare il figlio
a settimane alterne, dalle ore 19 del venerdì alle ore 19:30 della domenica, nonché dalle ore Per_1
8:40 del venerdì alle ore 18:30 della domenica, onerandosi di tutto quanto risulti necessario per il fine.
Col favore delle spese”;
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di d'Appello di Palermo
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- Rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza emessa n. 749/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Marsala in composizione collegiale in data 31.10.2024;
- Per l'effetto, confermare la sentenza n. 749/2024 emessa dal Tribunale di Marsala nei punti impugnati dal sig. ; Parte_1
pagina 2 di 10 Con condanna dell'appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1 dicembre 2022 , premettendo di aver CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 15 ottobre 2022, in Pantelleria, con
[...]
, dalla cui unione era nato, in data 30 luglio 2020, il figlio , Parte_1 Persona_1 chiedeva venisse emessa pronuncia di separazione, deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti con il coniuge si erano da tempo gravemente deteriorati a causa della condotta del , contraria ai doveri coniugali;
chiedeva quindi al Tribunale di Pt_1
Marsala di:
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e, nello specifico, autorizzare essa ricorrente a vivere a Trapani insieme al figlio minore;
Per_1
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito;
- disporre l'assegnazione in proprio favore della casa familiare, sita in Pantelleria, per abitarvi col figlio, ordinandone l'immediato rilascio da parte del;
Pt_1
- disporre l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé;
- disporre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle una somma di denaro a titolo di contributo al mantenimento del figlio , non inferiore a € 300,00 mensili, Per_1
rivalutabile come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 febbraio 2023 si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di separazione e formulando domanda Parte_1 riconvenzionale di addebito della stessa alla moglie, per violazione degli obblighi di coabitazione e di fedeltà.
3. Con ordinanza del 14 marzo 2023 il Presidente del Tribunale: autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la residenza della madre;
disponeva un calendario di incontri tra il e il minore , prevedendo che il padre potesse tenere presso di sé il figlio a Pt_1 Per_1 fine settimana alterni, dal sabato alle ore 10:00 al lunedì alle ore 9:00, onerando entrambi i genitori, a settimane alterne, degli spostamenti del minore da e per Pantelleria, sostenendo pagina 3 di 10 i relativi costi;
disponeva regolari contatti telefonici o videochiamate tra il padre e il minore (compatibilmente con i rispettivi orari lavorativi e/o impegni); poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio minore , la somma mensile di € 300,00, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti il minore.
4. Con sentenza n. 749/2024, del 22-31 ottobre 2024, il Tribunale di Marsala: pronunciava la separazione personale di coniugi e , con addebito della CP_1 Parte_1 stessa in capo alla;
disponeva l'affido condiviso del figlio minore della coppia ad CP_1 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
disponeva in capo al l'obbligo di corrispondere, in favore di Pt_1
, la somma mensile di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento per CP_1 il figlio minore, da pagare entro i primi 5 giorni di ciascun mese presso il domicilio della e con rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie;
condannava la al pagamento della somma di € 500,00 in CP_1 favore di a titolo di risarcimento ex art. 709 ter c.p.c. e della ulteriore Parte_1 somma di € 200,00 in favore della Cassa delle ammende;
condannava, infine, CP_1
al pagamento dei due terzi delle spese di lite, dichiarando compensate le spese per
[...] il residuo terzo.
4.1. Nella motivazione il Tribunale evidenziava che, alla luce delle risultanze istruttorie,
l'allontanamento dalla casa familiare della e la dissoluzione dell'unione CP_1
matrimoniale, avvenuti in data 9/11/2022, non erano riconducibili alla condotta del
, rigettando la domanda di addebito spiegata dalla ricorrente;
di contro, accoglieva Pt_1
la domanda di addebito formulata dal , ritenendo provato che Pt_1 CP_1 avesse nuovamente intrapreso, immediatamente dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, una precedente relazione con altro uomo;
conseguentemente, riteneva sussistente il nesso causale tra la relazione extraconiugale della e la crisi coniugale, CP_1
tenuto conto che “durante l'istruttoria non sono emersi elementi che diano un idoneo riscontro a quanto dichiarato dalla e, pertanto, non possono essere considerati provati quei fatti che, CP_1 costituendo idonee cause giustificatrici dell'allontanamento della casa familiare, permetterebbero di
pagina 4 di 10 ritenere irrilevante l'allontanamento della casa familiare rispetto alla richiesta di addebito” (cfr. pag.
9 della sentenza).
4.2. In merito all'affidamento del figlio , il Collegio confermava l'ordinanza Per_1 presidenziale del 14/3/2023, come modificata dal Giudice Istruttore con ordinanza del
26/9/2023, con cui il minore era stato affidato in modo condiviso ai genitori, con collocazione presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di “vedere il figlio
a settimane alterne, dalle ore 19 del venerdì alle ore 19:30 della domenica, quando ad Per_1 accompagnarlo sarà il nonché dalle ore 8:40 del venerdì alle ore 18:30 della domenica, Pt_1
quando ad accompagnarlo sarà la ”. CP_1
5. Con ricorso in appello, depositato il 14/04/2025, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe;
in via istruttoria, l'appellante ha chiesto di disporre CTU, “al fine di verificare le condizioni di vita del minore , e dei genitori, avuto riguardo all'ambiente domestico Persona_1
ed al contesto sociale di riferimento, e delineare, sentite le parti e le persone che vivono con esse, assunte eventualmente le opportune informazioni anche presso le insegnanti o il pediatra, le caratteristiche di personalità dei genitori, con particolare riferimento all'idoneità di questi a svolgere la funzione genitoriale, al fine di determinare quale sia il regime di affidamento che meglio risponda all' interesse del minore”.
5.1. In particolare, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe ritenuto opportuno collocare il minore presso la residenza della madre (luogo diverso dalla casa familiare sita in Pantelleria) sulla scorta di un ragionamento a contrario, basato sulla considerazione che la scelta operata dal Presidente, con ordinanza del 14/3/2023, non avesse evidenziato conseguenze negative sul minore.
6. Con comparsa depositata il 10/07/2025 si è costituita in giudizio , CP_1
chiedendo:
- in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e l'inconducenza della richiesta CTU, trattandosi di indagine di carattere esplorativo;
- il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 10 7. In data 26/08/2025 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata.
8. Sostituita l'udienza del giorno 12/09/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Con un unico motivo di gravame, articolato in due punti, ha Parte_1 lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per violazione di legge, in quanto il
Tribunale non avrebbe tutelato il prioritario interesse del minore, derivante dall'art. 337 sexies c.c., a continuare a vivere nella casa familiare, e non avrebbe tenuto conto delle possibili ripercussioni sul minore della scelta della di trasferirsi a Trapani, in CP_1 un'abitazione diversa dalla casa familiare (sita in Pantelleria) e in un contesto distante da quello in cui il minore è nato e cresciuto.
9.1. In secondo luogo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per difetto di motivazione o illogicità manifesta, nella parte in cui il Tribunale avrebbe scelto di non collocare il minore presso di sé, senza esporre, in modo chiaro, esaustivo e dettagliato le ragioni giuridiche e fattuali sottese alla decisione, nonostante avesse a disposizione gli strumenti per affermare che il migliore interesse del minore era quello di venire collocato presso di sé, nella casa familiare di Pantelleria.
9.2. Sul punto l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe tratto il proprio convincimento dalla relazione del 6/5/2024 dei Servizi Sociali di Trapani, incaricati di riferire “sulle attuali condizioni abitative e di vita del minore ”, senza alcuna Persona_1
verifica della reale incidenza sul minore dell'allontanamento da casa, dal padre e dai familiari paterni, nonché delle modifiche subite dal minore al suo stile di vita e alle sue abitudini quotidiane.
10. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi che seguono.
10.1. Preliminarmente, con riferimento alla richiesta di esperire CTU sul minore e sui genitori, al fine di provarne le caratteristiche di personalità, con particolare Per_1 riferimento all'idoneità di questi a svolgere la funzione genitoriale, va osservato che la
CTU non è un mezzo di prova, ma uno strumento a disposizione del Giudice, a cui quest'ultimo, senza essere in ciò minimamente condizionato dalla volontà delle parti, può
pagina 6 di 10 ricorrere ogni qualvolta lo reputi necessario ai fini della definizione della lite (cfr. Cass.,
SS.UU., 1 febbraio 2022, n. 3086).
Ciò posto, la sollecitata C.T.U. non appare, nel caso in esame, in alcun modo necessario ai fini della decisione.
10.2. Il Tribunale ha motivato la conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale, come parzialmente modificate dal Giudice istruttore con ordinanza del
26/9/2023, “non rinvenendosi in atto ragioni di pregiudizio per l'interesse del minore”.
10.3. Orbene, proprio con riferimento al maggior interesse dei figli, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., il giudice, al fine di garantire al figlio minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.
10.4. Sebbene il successivo art. 337 sexies c.c. consenta di attribuire a uno dei genitori il godimento della casa familiare, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e rispondendo all'esigenza della conservazione dell'habitat domestico, tale beneficio presuppone che nella casa coniugale viva il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente: circostanza che non ricorre nel caso di specie, in cui la madre del minore ha abbandonato la casa coniugale sin dalla separazione di fatto dal coniuge (trasferendosi da
Pantelleria a Trapani), portando con sé il minore.
10.5. Sotto altro profilo, a monte, non appare censurabile la scelta del Tribunale (che sul punto ha confermato l'ordinanza presidenziale del 14/3/2023, così come modificata dal
Giudice istruttore con ordinanza del 26/9/2023), di disporre, previo affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente Persona_1 del bambino presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre, stante la tenera età del bambino.
A ben vedere, infatti, la doglianza dell'appellante circa la “privazione” della casa familiare in favore del bambino (che, peraltro, sarebbe stata rilasciata dallo stesso ai Pt_1
pagina 7 di 10 comproprietari, per quanto emerge dal verbale del 30/5/2023), si risolve in una censura al collocamento prevalente dello stesso presso la madre, che, tuttavia, non ha fondamento.
10.6. Il Tribunale di Marsala, infatti, nel confermare, sul punto, l'ordinanza presidenziale, ha motivato la decisione sulla base della relazione del 6/5/2024 a firma della Dott.ssa
, Assistente Sociale presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trapani, Testimone_1 incaricati di riferire sulle condizioni del minore;
la decisione, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non si risolve nel recepimento asettico della relazione dei servizi e in un ragionamento “a contrario”.
10.7. Ed invero, pur essendo incontestabile che, all'inizio della separazione di fatto, la abbia avuto una condotta non del tutto rispettosa del diritto dell'odierno CP_1 appellante di essere coinvolto nelle scelte educative del minore (si veda l'iscrizione all'asilo senza il consenso del padre), tanto da essere stata sanzionata, in sentenza, con duplice condanna pecuniaria, e pur avendo l'odierna appellata, nell'immediatezza dell'allontanamento dalla casa coniugale, taciuto l'esatto indirizzo di Trapani in cui si trovava col bambino, tali problematiche risultano essere state superate in corso di giudizio.
Inoltre, la relazione dei servizi sociali in atti è risultata pienamente rassicurante sull'idoneità dell'abitazione in cui il minore vive con la madre e sulle capacità di accudimento di quest'ultima [cfr. relazione del 6/5/2024: “La signora vive CP_1
stabilmente a Trapani insieme al figlio in un appartamento in affitto ubicato in via Virgilio Per_1
n. 62. Al piano secondo di un condominio residenziale con un canone di locazione di € 450,00 mensili. L'abitazione è un bivani corredato di tutto il necessario per la vita di un bambino di tenera età e con un'ampia veranda che rende vivibile anche lo spazio esterno. Il si trova in una CP_2
delle strade principali della città e dunque ben servito da ogni tipo di servizio.
La signora si è mostrata collaborativa e puntuale (…). La signora ha raccontato inoltre CP_1
comunque, anche dopo la separazione e oi trasferimento a Trapani, non ha mai ostacolato i rapporti tra il bambino e il padre che continuano a vedersi regolarmente in ottemperanza alle disposizioni del giudice ogni 15 gg. e a festività alterne. Afferma di essere assolutamente d'accordo con il principio che il bambino abbia una relazione stabile con il padre e infatti si fa carico di accompagnarlo a
Pantelleria quando di sua competenza dove, in alcune occasioni a causa della distanza e del mal tempo, il bambino si ferma anche più a lungo di quanto disposto. La signora inoltre non ostacola in
pagina 8 di 10 alcun modo la relazione tra e la famiglia paterna, con cui vive il Sig. ma lamenta Per_1 Pt_1 che talvolta il bambino riporta espressioni che connotano giudizi negativi neri suoi confronti che il bambino riferisce di aver sentito pronunciare a casa dei nonni.
è un bellissimo bambino, vivace, intelligente e ben educato. Nonostante abbia solo tre anni Per_1
si è relazionato senza alcuna difficoltà con la scrivente che lo ha incontrato in un assetto di gioco. Il bambino ha mostrato una buona capacità di linguaggio e “a modo suo” ha raccontato dei compagnetti di asilo, della maestra, dei suoi giochi, di Pantelleria, di papà e dei nonni, mostrandosi sereno. Il piccolo frequenta il primo anno della scuola materna, è ben inserito nel contesto scolastico e contento di frequentare;
le ore extra scolastiche le trascorre con la madre che frequenta una rete di amiche con bambini coetanei.
La signora al momento non lavora e, come detto, si dedica totalmente all'accudimento del CP_1 figlio, non avendo a Trapani una rete familiare. I genitori della signora sono ambedue deceduti e il suo punto di riferimento affettivo è una zia paterna che vive a Siracusa che l'aiuta anche economicamente regolarmente. Nel progetto di vita a breve termine, tuttavia, vi è il conseguimento del diploma di scuola superiore, sempre compatibilmente con i bisogni del bambino, che le possa consentire in un prossimo futuro di trovare un'occupazione adeguata”].
10.8. Ciò posto, avuto riguardo alle ragioni sottese al collocamento prevalente del bambino presso la madre (da individuare nella tenera età), non vi sono ragioni che giustifichino la diversa soluzione abitativa auspicata dal padre, tenuto conto, lo si ribadisce, del positivo riscontro dell'indagine demandata ai servizi (cfr. ancora relazione del 6/5/2024: “Quanto all'assetto di vita di non vi sono motivi per valutarne modalità Per_1
diverse poiché il bambino appare perfettamente accudito e curato sotto ogni aspetto dalla madre e trascorre con il padre e la sua famiglia i tempi prescritti da questo Tribunale. È doveroso sottolineare che il piccolo, nonostante stia volentieri con il padre a Pantelleria, avendo ancora una tenera età ha una breve autonomia e dopo pochi giorni di lontananza richiede legittimamente la presenza della mamma”).
10.9. Al contempo, come già premesso, non sussistono ragioni per disporre la sollecitata
C.T.U., alla luce della serenità e dell'equilibrio mostrati dal bambino e dell'assenza di criticità di alcun tipo nell'attuale assetto di affidamento/collocamento del minore.
11. Tanto premesso, l'appello va rigettato.
pagina 9 di 10 12. Le spese di lite, avuto riguardo alla natura e delle questioni trattate, vanno dichiarate interamente compensate.
13. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il
Procuratore Generale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 749/2024 del Tribunale Ordinario di Marsala del 22-31
[...]
ottobre 2024, che conferma;
- dichiara le spese di lite interamente compensate;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così è deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 12 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RA PE AN D'NT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. AN D'NT e dal Consigliere relatore RA PE, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della iustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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