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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MONDAINI PIETRO, OR
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 106/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U012900436-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U012900436-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U012900436-2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U012900436-2024 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: per l'accoglimento del ricorso
Resistente: per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , titolare della ditta individuale “Società_1”, impugna l'avviso di accertamento n. T6U012900436/2024 relativo all'anno d'imposta 2019, notificato il 24 marzo 2025. L'atto accerta un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e INPS, per un importo di 20.000 euro, con conseguente recupero di imposte e irrogazione di sanzioni, anche in materia di IVA per violazioni connesse al meccanismo del reverse charge.
In fatto espone il contribuente di avere ricevuto, in data 16 ottobre 2024, uno schema di atto (prot. 54093) con cui l'Ufficio anticipava le contestazioni, cui il sig. Ricorrente_1 replicava con osservazioni difensive presentate il 13 novembre 2024. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento definitivo, ritenendo non superate le criticità rilevate.
Il ricorso si fonda su quattro principali motivi di censura:
1. Violazione dell'art. 163 TUIR – Il contribuente lamenta una doppia imposizione: il costo contestato (20.000 euro) è stato dedotto da Ricorrente_1 ma anche dichiarato come ricavo dal figlio Nominativo_3, titolare di una distinta ditta individuale. Secondo il ricorrente, ciò integra una tassazione duplicata per lo stesso presupposto.
2. Violazione del contraddittorio preventivo (art.
6-bis L. 212/2000) – Il contribuente sostiene che l'Agenzia non abbia svolto un contraddittorio effettivo e informato, limitandosi a ricevere le osservazioni senza interloquire ulteriormente, nonostante la disponibilità manifestata a produrre ulteriore documentazione.
3. Difetto di motivazione dell'atto (art. 42 DPR 600/73 e art. 7 L. 212/2000) – Si contesta che l'avviso di accertamento non contenga una motivazione rafforzata, limitandosi a reiterare le argomentazioni già contenute nello schema di atto, senza confutare puntualmente le osservazioni del contribuente.
4. Violazione dell'onere della prova (art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92) – Il ricorrente ritiene che l'Ufficio non abbia assolto all'onere probatorio, non avendo dimostrato l'inesistenza dell'operazione o l'inerenza del costo, né la non veridicità delle fatture emesse dal figlio.
In via principale, si chiede l'annullamento integrale dell'avviso; in via subordinata, il riconoscimento della deducibilità del costo e la rideterminazione delle sanzioni IVA. Si chiede inoltre la ripetizione delle somme eventualmente versate e la condanna dell'Agenzia alle spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiede respingersi integralmente il ricorso, replicando nei seguenti termini:
1. Sulla deducibilità del costo – L'Ufficio contesta che il costo di 20.000 euro sia stato registrato secondo il principio di competenza, nonostante il contribuente fosse in regime di contabilità semplificata, che impone il criterio di cassa. Non è stata fornita prova del pagamento, né è stato tenuto il registro incassi/pagamenti.
La fattura prodotta (emessa dal figlio) non è stata registrata correttamente, né contiene gli elementi minimi richiesti (fornitore, titolo IVA, data coerente).
2. Sulla doppia imposizione – L'Ufficio richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. 4400/2020) per escludere che vi sia doppia imposizione giuridica, trattandosi di soggetti diversi e presupposti distinti.
3. Sull'osservanza del contraddittorio – L'Ufficio afferma di aver rispettato l'art.
6-bis L. 212/2000, avendo notificato lo schema di atto, ricevuto osservazioni e motivato l'avviso definitivo con riferimento alle stesse.
Il termine di 60 giorni è stato rispettato e non vi era obbligo di ulteriore interlocuzione.
4. Sulla motivazione dell'atto – L'avviso contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 42 DPR 600/73: imponibile, aliquote, imposte, motivazione giuridica e fattuale, sottoscrizione. L'Ufficio nega di aver insinuato l'inesistenza oggettiva dell'operazione, ma sottolinea l'assenza di prova dell'inerenza e del pagamento.
5. Sull'onere della prova – L'Ufficio ritiene di aver assolto all'onere probatorio, avendo motivato l'atto in modo completo. Il contribuente, invece, non ha fornito elementi idonei a dimostrare la deducibilità del costo, né ha superato le incongruenze rilevate.
6. Sulle sanzioni IVA – L'Ufficio conferma l'applicazione della sanzione ex art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/97, per omessa integrazione delle fatture in reverse charge. Non vi è duplicazione di sanzioni, né è stata applicata la sanzione ex art. 9, comma 1, se non per irregolarità nella tenuta dei registri IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla deducibilità del costo e il principio di cassa
L'elemento centrale della controversia è rappresentato dalla deducibilità del costo di euro 20.000, registrato dal contribuente a fine esercizio, ma non accompagnato da prova del pagamento. L'Ufficio ha correttamente rilevato che il sig. Ricorrente_1, in regime di contabilità semplificata, era soggetto al principio di cassa, ai sensi dell'art. 66 TUIR, per cui i costi sono deducibili solo se effettivamente sostenuti.
La fattura prodotta, emessa dal figlio del contribuente, non è stata registrata con completezza nei registri
IVA, né è stato fornito riscontro documentale del pagamento, neppure parziale. La generica affermazione di un pagamento rateale, priva di riscontri bancari o quietanze, non può ritenersi sufficiente a superare l'onere probatorio gravante sul contribuente.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 21184/2014; Cass. 20303/2017) ha più volte ribadito che la deducibilità di un costo richiede non solo la sua registrazione contabile, ma anche la prova dell'inerenza, della congruità
e dell'effettivo sostenimento. In assenza di tali elementi, il recupero a tassazione è legittimo.
2. Sulla presunta doppia imposizione
Il ricorrente invoca l'art. 163 TUIR, sostenendo che il medesimo importo è stato tassato due volte: come ricavo in capo al figlio e come costo indeducibile in capo al padre. Tuttavia, come correttamente osservato dall'Ufficio, la giurisprudenza (Cass. 4400/2020; Cass. 33217/2018) esclude che vi sia doppia imposizione giuridica quando il prelievo avviene su soggetti diversi e in base a presupposti distinti. La tassazione del ricavo in capo al fornitore non implica automaticamente la deducibilità del costo in capo al committente, specie in assenza di prova del pagamento.
3. Sul contraddittorio preventivo
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe instaurato un contraddittorio effettivo. Tuttavia, dagli atti risulta che l'Agenzia ha notificato lo schema di atto, ha ricevuto osservazioni scritte e ha motivato l'avviso definitivo con riferimento alle stesse.
La legge non impone un obbligo di convocazione personale o di interlocuzione ulteriore, se le osservazioni non apportano elementi nuovi o decisivi.
La clausola con cui il contribuente si riservava di produrre ulteriore documentazione non può essere interpretata come automatica sospensione del procedimento, né imponeva all'Ufficio un obbligo di sollecitazione. Il contraddittorio, nei termini previsti dalla norma, risulta rispettato.
4. Sulla motivazione dell'atto
L'avviso di accertamento contiene una motivazione articolata, che espone le ragioni giuridiche e fattuali della ripresa a tassazione, con riferimento alle norme violate (art. 66 e 109 TUIR) e alle incongruenze riscontrate nella documentazione. L'atto richiama le osservazioni del contribuente e ne confuta il contenuto, come richiesto dall'art.
6-bis, comma 4, L. 212/2000. Non si ravvisa, pertanto, alcun vizio di motivazione.
5. Sull'onere della prova
Il contribuente sostiene che l'Ufficio non avrebbe assolto all'onere probatorio, ai sensi dell'art. 7, comma 5- bis, D.Lgs. 546/92. Tuttavia, tale norma non modifica i principi consolidati in materia: l'Amministrazione deve motivare l'atto, ma spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti per la deduzione del costo. In mancanza di prova del pagamento, la pretesa tributaria risulta fondata.
6. Sulle sanzioni IVA
Quanto alle sanzioni per omessa applicazione del reverse charge, l'Ufficio ha applicato la sanzione prevista dall'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/97, senza duplicazioni. La contestazione del contribuente appare infondata, non essendo stata irrogata la sanzione ex art. 9, comma 1, se non per irregolarità nella tenuta dei registri, correttamente motivate.
Le spese dseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 1.200,00 (milleduecento/00).
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MONDAINI PIETRO, OR
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 106/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U012900436-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U012900436-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U012900436-2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U012900436-2024 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: per l'accoglimento del ricorso
Resistente: per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , titolare della ditta individuale “Società_1”, impugna l'avviso di accertamento n. T6U012900436/2024 relativo all'anno d'imposta 2019, notificato il 24 marzo 2025. L'atto accerta un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e INPS, per un importo di 20.000 euro, con conseguente recupero di imposte e irrogazione di sanzioni, anche in materia di IVA per violazioni connesse al meccanismo del reverse charge.
In fatto espone il contribuente di avere ricevuto, in data 16 ottobre 2024, uno schema di atto (prot. 54093) con cui l'Ufficio anticipava le contestazioni, cui il sig. Ricorrente_1 replicava con osservazioni difensive presentate il 13 novembre 2024. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento definitivo, ritenendo non superate le criticità rilevate.
Il ricorso si fonda su quattro principali motivi di censura:
1. Violazione dell'art. 163 TUIR – Il contribuente lamenta una doppia imposizione: il costo contestato (20.000 euro) è stato dedotto da Ricorrente_1 ma anche dichiarato come ricavo dal figlio Nominativo_3, titolare di una distinta ditta individuale. Secondo il ricorrente, ciò integra una tassazione duplicata per lo stesso presupposto.
2. Violazione del contraddittorio preventivo (art.
6-bis L. 212/2000) – Il contribuente sostiene che l'Agenzia non abbia svolto un contraddittorio effettivo e informato, limitandosi a ricevere le osservazioni senza interloquire ulteriormente, nonostante la disponibilità manifestata a produrre ulteriore documentazione.
3. Difetto di motivazione dell'atto (art. 42 DPR 600/73 e art. 7 L. 212/2000) – Si contesta che l'avviso di accertamento non contenga una motivazione rafforzata, limitandosi a reiterare le argomentazioni già contenute nello schema di atto, senza confutare puntualmente le osservazioni del contribuente.
4. Violazione dell'onere della prova (art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/92) – Il ricorrente ritiene che l'Ufficio non abbia assolto all'onere probatorio, non avendo dimostrato l'inesistenza dell'operazione o l'inerenza del costo, né la non veridicità delle fatture emesse dal figlio.
In via principale, si chiede l'annullamento integrale dell'avviso; in via subordinata, il riconoscimento della deducibilità del costo e la rideterminazione delle sanzioni IVA. Si chiede inoltre la ripetizione delle somme eventualmente versate e la condanna dell'Agenzia alle spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiede respingersi integralmente il ricorso, replicando nei seguenti termini:
1. Sulla deducibilità del costo – L'Ufficio contesta che il costo di 20.000 euro sia stato registrato secondo il principio di competenza, nonostante il contribuente fosse in regime di contabilità semplificata, che impone il criterio di cassa. Non è stata fornita prova del pagamento, né è stato tenuto il registro incassi/pagamenti.
La fattura prodotta (emessa dal figlio) non è stata registrata correttamente, né contiene gli elementi minimi richiesti (fornitore, titolo IVA, data coerente).
2. Sulla doppia imposizione – L'Ufficio richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. 4400/2020) per escludere che vi sia doppia imposizione giuridica, trattandosi di soggetti diversi e presupposti distinti.
3. Sull'osservanza del contraddittorio – L'Ufficio afferma di aver rispettato l'art.
6-bis L. 212/2000, avendo notificato lo schema di atto, ricevuto osservazioni e motivato l'avviso definitivo con riferimento alle stesse.
Il termine di 60 giorni è stato rispettato e non vi era obbligo di ulteriore interlocuzione.
4. Sulla motivazione dell'atto – L'avviso contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 42 DPR 600/73: imponibile, aliquote, imposte, motivazione giuridica e fattuale, sottoscrizione. L'Ufficio nega di aver insinuato l'inesistenza oggettiva dell'operazione, ma sottolinea l'assenza di prova dell'inerenza e del pagamento.
5. Sull'onere della prova – L'Ufficio ritiene di aver assolto all'onere probatorio, avendo motivato l'atto in modo completo. Il contribuente, invece, non ha fornito elementi idonei a dimostrare la deducibilità del costo, né ha superato le incongruenze rilevate.
6. Sulle sanzioni IVA – L'Ufficio conferma l'applicazione della sanzione ex art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/97, per omessa integrazione delle fatture in reverse charge. Non vi è duplicazione di sanzioni, né è stata applicata la sanzione ex art. 9, comma 1, se non per irregolarità nella tenuta dei registri IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla deducibilità del costo e il principio di cassa
L'elemento centrale della controversia è rappresentato dalla deducibilità del costo di euro 20.000, registrato dal contribuente a fine esercizio, ma non accompagnato da prova del pagamento. L'Ufficio ha correttamente rilevato che il sig. Ricorrente_1, in regime di contabilità semplificata, era soggetto al principio di cassa, ai sensi dell'art. 66 TUIR, per cui i costi sono deducibili solo se effettivamente sostenuti.
La fattura prodotta, emessa dal figlio del contribuente, non è stata registrata con completezza nei registri
IVA, né è stato fornito riscontro documentale del pagamento, neppure parziale. La generica affermazione di un pagamento rateale, priva di riscontri bancari o quietanze, non può ritenersi sufficiente a superare l'onere probatorio gravante sul contribuente.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 21184/2014; Cass. 20303/2017) ha più volte ribadito che la deducibilità di un costo richiede non solo la sua registrazione contabile, ma anche la prova dell'inerenza, della congruità
e dell'effettivo sostenimento. In assenza di tali elementi, il recupero a tassazione è legittimo.
2. Sulla presunta doppia imposizione
Il ricorrente invoca l'art. 163 TUIR, sostenendo che il medesimo importo è stato tassato due volte: come ricavo in capo al figlio e come costo indeducibile in capo al padre. Tuttavia, come correttamente osservato dall'Ufficio, la giurisprudenza (Cass. 4400/2020; Cass. 33217/2018) esclude che vi sia doppia imposizione giuridica quando il prelievo avviene su soggetti diversi e in base a presupposti distinti. La tassazione del ricavo in capo al fornitore non implica automaticamente la deducibilità del costo in capo al committente, specie in assenza di prova del pagamento.
3. Sul contraddittorio preventivo
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe instaurato un contraddittorio effettivo. Tuttavia, dagli atti risulta che l'Agenzia ha notificato lo schema di atto, ha ricevuto osservazioni scritte e ha motivato l'avviso definitivo con riferimento alle stesse.
La legge non impone un obbligo di convocazione personale o di interlocuzione ulteriore, se le osservazioni non apportano elementi nuovi o decisivi.
La clausola con cui il contribuente si riservava di produrre ulteriore documentazione non può essere interpretata come automatica sospensione del procedimento, né imponeva all'Ufficio un obbligo di sollecitazione. Il contraddittorio, nei termini previsti dalla norma, risulta rispettato.
4. Sulla motivazione dell'atto
L'avviso di accertamento contiene una motivazione articolata, che espone le ragioni giuridiche e fattuali della ripresa a tassazione, con riferimento alle norme violate (art. 66 e 109 TUIR) e alle incongruenze riscontrate nella documentazione. L'atto richiama le osservazioni del contribuente e ne confuta il contenuto, come richiesto dall'art.
6-bis, comma 4, L. 212/2000. Non si ravvisa, pertanto, alcun vizio di motivazione.
5. Sull'onere della prova
Il contribuente sostiene che l'Ufficio non avrebbe assolto all'onere probatorio, ai sensi dell'art. 7, comma 5- bis, D.Lgs. 546/92. Tuttavia, tale norma non modifica i principi consolidati in materia: l'Amministrazione deve motivare l'atto, ma spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti per la deduzione del costo. In mancanza di prova del pagamento, la pretesa tributaria risulta fondata.
6. Sulle sanzioni IVA
Quanto alle sanzioni per omessa applicazione del reverse charge, l'Ufficio ha applicato la sanzione prevista dall'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/97, senza duplicazioni. La contestazione del contribuente appare infondata, non essendo stata irrogata la sanzione ex art. 9, comma 1, se non per irregolarità nella tenuta dei registri, correttamente motivate.
Le spese dseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 1.200,00 (milleduecento/00).