Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 97/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Treppiedi Andrea
Appellante – attore in riassunzione contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gallo Manlio e
Gallo Alessandro
Appellato – convenuto in riassunzione
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15 gennaio 2022, ha provveduto alla Parte_1
riassunzione ex art. 392 c.p.c., all'esito dell'ordinanza n. 36508/2021 della Corte di
Cassazione. Con tale statuizione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza n. 581/2020 della Corte d'Appello di Palermo statuendo “che il giudice di appello ha
che sussiste, dunque, il denunciato error in procedendo, se è vero che il vizio di omessa pronuncia, su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto”. Di conseguenza, ha disposto il rinvio “alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, per la decisione nel merito anche per le spese del giudizio di legittimità”.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno così concluso:
- parte appellante: “accogliere il motivo di appello proposto dal signor
[...]
avverso la sentenza n. 3224/2015 emessa dal Tribunale di Parte_1
Palermo, accogliendo la domanda avente ad oggetto la declaratoria di responsabilità del ex art. 2051 – Controparte_2
2053 c.c. e pertanto, la conseguente condanna al risarcimento della somma di euro 2.680,00, oltre interessi e rivalutazione, inerenti alla fattura emessa dalla ditta Lo IC MI del 2.12.2009. Con vittoria di spese legali, comprese quelle del giudizio di Cassazione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
- parte appellata: “preliminarmente si conferma quanto contenuto nella comparsa
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 di risposta che qui per brevità deve intendersi ripetuta e trascritta e si insite in tutte le altre difese svolte nel corso del giudizio. Contestualmente si chiede che la causa venga trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art.
190 c.p.c.”
Indi, con ordinanza del 6 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusionali ex art. 190
c.p.c.
***
La vicenda trae origine dal giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Palermo, con atto di citazione del 9 novembre 2010, da nei confronti del Parte_1
, volte a far accertare la responsabilità di Controparte_3
quest'ultimo per le infiltrazioni interessanti i suoi appartamenti, posti all'ultimo piano dello stabile condominiale, nel corso degli anni. All'esito dell'istruttoria, il primo giudice ha disatteso sia la domanda restitutoria per il rimborso delle spese sostenute per i lavori effettuati all'interno degli appartamenti, sia la domanda risarcitoria per scioglimento anticipato della locazione da parte del conduttore.
Avverso tale statuizione è stato interposto gravame, affidato a diversi motivi, vertenti in estrema sintesi a rivisitazione delle risultanze istruttorie di prime cure, definito dalla Corte di Appello con conferma della sentenza impugnata.
La Suprema Corte, adita da , ha accolto il ricorso ritenendo sussistente il Parte_1
denunciato vizio di omessa pronuncia sulla domanda restitutoria (rigettandolo per il resto. In dettaglio, la Cassazione, diversamente da quanto addotto dal CP_1
evidenzia che “il giudice di appello ha effettivamente omesso di pronunciarsi, nell'ambito dell'unitario motivo di gravame, sulla censura relativa al mancato pagamento della somma di cui alla fattura del 2 dicembre 2009, emessa dalla ditta Lo
IC MI, per interventi sugli immobili di proprietà dell'attore, dal momento che la sentenza impugnata si è pronunciata esclusivamente sul rigetto - già disposto dal primo giudice – della sola domanda risarcitoria relativa ai danni da scioglimento
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 anticipato delle locazioni”. Rilevando quindi questo specifico vizio, ha rinviato per nuova statuizione.
Riassunto quindi il giudizio, l'appellante, relativamente al tema rimasto in discussione, ha ripercorso i fatti di causa rappresentando che negli anni 2007-2009 i suoi due appartamenti erano stati interessati da fenomeni infiltrativi e che, stante la pericolosità, aveva chiesto al l'autorizzazione ad effettuare i lavori per le CP_1
opere urgenti. Lamenta che, ottenuto il benestare dall'amministratore ed effettuati lavori per un importo di € 3.240,00, come da fattura, il aveva provveduto CP_1
solamente al pagamento di acconto pari ad € 540,00. Censura perciò la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda restitutoria, ritenendo che il avesse già pagato quanto di sua spettanza – ossia l'importo dovuto a CP_1
titolo di opere urgenti –, tenuto conto della mancata autorizzazione assembleare per i restanti lavori nonché, in ogni caso, la descrizione specifica dell'esecuzione degli stessi.
Ciò posto, il gravame non è meritevole di accoglimento.
La pretesa restitutoria di troverebbe fonte documentale nella richiamata Parte_1
fattura del 2/12/2009 (doc. 5 della produzione attorea): dalla relativa disamina però emerge che la stessa è stata emessa, dalla ditta Lo IC MI nei confronti del
OM, sicché l'effettivo titolare del credito non può che essere l'impresa che ha effettuato i lavori non già il condomino . Parte_1
Inoltre, quest'ultimo neppure è il destinatario della fattura, tanto che l'acconto risulta (circostanza incontroversa) corrisposto proprio dal Laddove, CP_1
allora, volesse ammettersi un adempimento spontaneo da parte dell'odierno attore in riassunzione, era però suo onere provarlo: non risulta prodotta documentazione invece dalla quale poter evincere il pagamento, che risulta solo addotto ma non dimostrato
(neppure in sede di prova orale è emersa la circostanza di corresponsione di somme a saldo della fattura di che trattasi).
Da ciò discende che la domanda restitutoria dell'appellante risulta infondata, atteso
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 che, come detto, è rimasto indimostrato il pagamento che sarebbe stato effettuato dall'appellante.
È da ricordare, poi, che la fattura è un documento unilaterale che attesta l'esistenza di un debito ma non certamente la sua estinzione, pertanto, la stessa può essere utilizzata come prova solo se accompagnata da quietanza o se annotata nel registro contabile del debitore. Sul punto, anche di recente, la Corte di cassazione ribadisce che
“giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n.
15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (Cass. ordinanza n.
3293/2018). Da ciò discende che la domanda restitutoria dell'appellante risulta infondata, atteso che, come detto, è rimasto indimostrato il pagamento che sarebbe stato effettuato dall'appellante in favore della ditta terza.
A ciò può aggiungersi che sin dal primo grado di giudizio, il ha CP_1
contestato di aver autorizzato ad effettuare i lavori di ripristino Parte_1
degli appartamenti.
Sul punto, giova rammentare che la disciplina di cui all'art. 1134 c.c. “a differenza dell'art. 1110 c.c. (che opera in materia di comunione ordinaria), regola il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri comunisti, quanto al differente e più rigoroso presupposto dell'urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigidezza la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in comproprietà. Conseguentemente, istaurandosi il sul fondamento della CP_1
relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo quando rivestano i requisiti dell'urgenza” (Cass. n. 29366/2023; n. 27106/2021). La giurisprudenza di legittimità, quanto al requisito dell'indifferibilità, specifica che “l'urgenza degli interventi è nozione distinta dalla mera necessità di eseguirli, poiché ricorre quando,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 secondo un comune metro di valutazione, detti interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass.,
6.12.1984, n. 6400; Cass., 26.3. 2001, n. 4364) o ove siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, o in presenza per la necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cass. 19.12.2011, n. 27519; Cass.
19.3.2012, n. 4330). Nel valutare l'urgenza occorre che le opere debbano essere eseguite senza ritardo, senza che il singolo abbia la possibilità di preavvertire gli altri condomini o l'amministratore (cfr., Cass.23.9.2016, n. 18759). In carenza di tali inderogabili condizioni non sono ammissibili indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato, la quale è riservata agli organi del condominio, essendo previsti strumenti alternativi
(art.1105 c.c., comma 4) al fine di ovviare alla inerzia nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell'edificio (cfr., da ultimo, Cass. 30.8.2017, n. 20528)” (Cass. n.
9280/2018).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata emerge che, con missiva del
2.11.2009, l'Amministratore del OM, preso atto del verosimile stato di pericolo dovuto alle infiltrazioni, autorizzò “a provvedere al ripristino Parte_1
immediato a carattere provvisorio” (cfr. all. 2 primo grado). È evidente, pertanto, che l'odierno appellante era stato autorizzato ad eseguire le opere di carattere strettamente urgente e necessarie per evitare i fenomeni infiltrativi. Né le opere eseguite all'interno degli appartamenti erano contraddistinte dal carattere dell'indifferibilità e dell'urgenza
(cfr. la relazione di consulenza espletata in altro giudizio tra le stesse parti), con la conseguenza che il condomino – odierno appellante – non può in ogni caso vantare alcuna legittima pretesa di rimborso nei confronti del . E peraltro, come CP_1
correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, deve rilevarsi che anche a fronte di contestazione del non ha fornito alcuna spiegazione CP_1 Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 e prova, né in sede di assemblea né in sede di giudizio, circa la tipologia dei lavori eseguiti, necessari a consentire l'utilizzo dell'abitazione: che invece si è avuta senza soluzione di continuità, come emerso nel coevo giudizio relativo al contratto di locazione con terzo soggetto.
Conclusivamente, il gravame deve essere disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali del giudizio, il complessivo esito e le questioni affrontate giustificano la compensazione per il primo giudizio di appello (conclusosi con sentenza n° 225/2017 di questa Corte) e per il processo dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece porre a carico dell'attore-appellante quelle del presente giudizio, che lo vedono infine soccombente;
la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, decidendo in sede di rinvio della Suprema Corte di
Cassazione nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto, con atto di citazione in riassunzione del 15 gennaio 2022, da , avverso la sentenza n. 3224/2015 resa dal Tribunale di Parte_1
Palermo il 20/5/2015;
Compensa tra le parti le spese del primo giudizio di appello e del giudizio di
Cassazione; condanna alla rifusione delle spese di questo Parte_1
giudizio in favore del , liquidate in Controparte_2
complessivi € 2.300,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 30 aprile 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7