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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UN DI EC
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3464 R.G. dell'anno 2023 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3464 R.G. dell'anno 2023
TRA
Sigg. nata a [...] il 15.06 1962 in Fiumicino in via Parte_1 lgnazio Zanini n.27 (C.F. e nata a CodiceFiscale_1 Parte_2
AN SK (Ucraina) il 15.06.1992 e res. in Fiumicino in via Colle del Miglio n. 5 (C.F.
) ambedue rappresentate e difese dall'Avv. Franco Campione C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
presso il quale eleggono domicilio in Roma in via Umberto Saba 84 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Isabella Salerno, (C.F. ) in virtù C.F._4 di procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTI-
E società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi CP_1 dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V.
Alfieri n. 1, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, signor
, e per essa quale mandataria la società a socio CP_2 Controparte_3 unico, in persona del procuratore speciale Dott. rappresentata e Controparte_4 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessio Giornetti e dall'Avv. Antonio
Giornetti elettivamente domiciliata in Roma via A. Bertoloni n. 55 presso lo studio dell'Avv.
Alessio Giornetti e dell'Avv. Antonio Giornetti e specificatamente nel loro domicilio elettronico costituito dagli indirizzi PEC e Email_1 UN IN DI EC
, giusta procura alle liti telematica rilasciata ai sensi Email_2 dell'art. 10 DPR 123/2001;
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 1)
CONCLUSIONI
Per le opponenti:
Si chiede che il Tribunale in composizione monocratica, in accoglimento della presente atto, previa sospensione dell' efficacia esecutiva dell'asserito titolo e relativo precetto, anche inaudita altera parte : accerti e dichiari la carenza di legittimità di agire della in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa quale CP_5 mandataria la soc. , quale asserita cessionaria per la omessa dimostrazione della Controparte_3 titolarità del credito ceduto per i motivi dedotti in narrativa accerti e dichiari la inefficacia esecutiva del titolo, Per_ derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato dal Notaio rep.153320 del 13.6.2005 nei confronti delle deducenti per la totale carenza della fonte dell'obbli_gazione per la totale insussistenza di alcun credito tra le parti per la mancata partecipazione al predetto atto da parte della e, del Controparte_6 CP_7
CP_
. e, conseguentemente, per la sua omessa adesione alla stipula dell' atto di compravendita del 24.06.2011 a rogito Notaio rep. 7881; racc. 5449. In via meramente subordinata: accerti e dichiari la nullità del Per_2 parametro Euribor per i il periodo indicato e per i motivi dedotti in narrativa;
accerti e dichiari usurari gli interessi corrispettivi e quelli di mora pattuiti nel contratto di3 mutuo superiori al tasso soglia d'usura in conseguenza di tutti i costi del mutuo, compresi quelli per la polizza assicurativa pagati dalle mutuatarie per l'rogazione delle somme mutuate per i motivi dedotti in narrativa. . accerti e dichiari la vessatorietà della clausola contrattuale n.6 per i moti_vi dedotti in premessa annullando i relativi errati conteggi eseguiti dalla Con spese di lite da CP_6 liquidare in favore del difensore antistatario
Per l'opposta MPS:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in via pregiudiziale, accertata la costituzione in giudizio della sig.ra dichiarare perfezionata e/o Parte_1 comunque sanata la notifica del titolo esecutivo e del pedissequo atto di precetto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 602 e ss cpc, nei confronti della medesima con ogni consequenziale determinazione di legge;
in via preliminare e principale, accertata la carenza di legittimazione passiva sostanziale delle sigg.re e Parte_1 Pt_2
2 di 8 UN IN DI EC
in ordine al thema decidendum introdotto con atto di citazione in opposizione ad atto di Parte_2 precetto per le ragioni di cui in premessa, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa opposizione e disporne
l'immediato rigetto con ogni consequenziale determinazione di legge;
ancora in via preliminare e principale, accertata in ogni caso la carenza di interesse ad agire delle sigg.re e Parte_1 Parte_2
in ordine al thema decidendum introdotto con atto di citazione in opposizione ad atto di precetto per le
[...] ragioni di cui in premessa, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa opposizione e disporne l'immediato rigetto con ogni consequenziale determinazione di legge;
in via meramente subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di non accogliere le sopra dedotte preclusive ed assorbenti eccezioni preliminari, accertata in ogni caso la totale infondatezza in fatto ed in diritto di ogni avversa argomentazione disporre l'integrale rigetto dell'opposizione ex adverso proposta dichiarando pienamente valido ed efficace il titolo esecutivo ed il pedissequo atto di precetto notificato alle opponenti in data 02.12.2023. Si chiede altresì che il
Giudice adito, accertati i presupposti di cui all'art. 96 comma I e/o comma III cpc, tenuto conto delle eccezioni avverse e delle allegazioni dedotte nell'odierna opposizione, Voglia adottare ogni provvedimento di legge ritenuto opportuno in conformità alla norma citata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato in data 02.12.2023 la società e per essa quale CP_1 mandataria ha intimato alla società il Controparte_3 Parte_3 pagamento dell'importo di euro 472.529,15 oltre spese ed interessi in forza di atto di mutuo fondiario del 13.06.2005 a rogito Notaio Dott. (rep. 15.33.20; racc. 7265) spedito Persona_3 in forma esecutiva in data 11.07.2019 e successivo atto di frazionamento e restrizione di ipoteca del 24.11.2008 a rogito Notaio Dott. (rep. 159.645; racc. 10.885) spedito in Persona_4 forma esecutiva in data 11.07.2019.
Il medesimo atto di precetto è stato notificato alle sigg.re e Parte_1 Parte_2
, ai soli effetti di cui agli artt. 602 e ss cpc, quali terzi proprietari dell'immobile oggetto
[...] dell'ipoteca iscritta a garanzia della pretesa creditoria sopra indicata.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 17.12.2023 le sigg.re hanno Parte_1 proposto opposizione al suddetto atto di precetto deducendo:
1) la carenza di legittimazione attiva della società CP_1
2) l'inesistenza della pretesa creditoria nei confronti delle sigg.re ; Parte_1
3) l'illegittimità degli interessi pattuiti nell'atto di mutuo;
3 di 8 UN IN DI EC
4) il carattere vessatorio della clausola determinativa degli interessi.
Si è costituita in giudizio la società deducendo l'inammissibilità della opposizione CP_1
e nel merito il rigetto della stessa.
All'udienza del 17.05.2024, svoltasi in modalità cartolare, questo giudice, preso atto della regolare instaurazione del contraddittorio e, tenuto conto della natura documentale della causa, ha rinviato al 12.03.2025 per la discussione e decisione assegnando i relativi termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e per eventuali memorie di replica.
Occorre preliminarmente chiarire che con atto di precetto notificato in data 02.12.2023 la società
e per essa quale mandataria ha intimato alla CP_1 Controparte_3 società il pagamento dell'importo di euro 472.529,15 oltre spese ed Parte_3 interessi in forza di atto di mutuo fondiario del 13.06.2005 a rogito Notaio Dott. Persona_3
(rep. 15.33.20; racc. 7265) spedito in forma esecutiva in data 11.07.2019 e successivo atto di frazionamento e restrizione di ipoteca del 24.11.2008 a rogito Notaio Dott. (rep. Persona_4
159.645; racc. 10.885) spedito in forma esecutiva in data 11.07.2019 e che il medesimo atto di precetto è stato notificato alle sigg.re e , ai soli Parte_1 Parte_2 effetti di cui agli artt. 602 e ss cpc, quali terzi proprietari dell'immobile oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia della pretesa creditoria sopra indicata.
La parte opposta ha dedotto in primo luogo l'inammissibilità della opposizione in quanto l'atto di precetto era stato notificato alle opponenti ai sensi dell'art. 602 c.p.c. non in qualità di debitrici ma in qualità di terze assoggettate all'esecuzione.
L'eccezione è infondata.
Il terzo proprietario dell'immobile pignorato assume la veste di parte necessaria nel procedimento di esecuzione di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., e può proporre, quindi, opposizione all'esecuzione o opposizione agli atti esecutivi in proprio facendo valere le ragioni che avrebbero potuto essere sollevate dal proprio dante causa verso il creditore.
Pertanto il terzo può proporre opposizione per far valere, come avvenuto nel caso in esame, la carenza di legittimazione attiva del creditore precettante, un vizio del titolo esecutivo,
l'insussistenza del credito o l'erroneità della somma indicata in precetto.
Con il primo motivo di opposizione le opponenti hanno contestato la legittimazione ad agire del creditore precettante che assume di essere la cessionaria del credito posto a fondamento dell'atto di precetto, deducendo che la stessa non ha offerto la prova documentale della propria titolarità dell'asserito credito ceduto, essendosi limitata ad affermare di essere parte cessionaria mediante la
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produzione dell'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Tale motivo è infondato poiché, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione che appare prevalente (da ultimo Cass. 29 settembre 2020 n. 20495, Cass., 29 dicembre 2017, n.31188; Cass.
13 giugno 2019, n. 15884; Cass., 26.06.2019, n. 17110 in senso parzialmente difforme Cass. 5 novembre 2020 n. 24798) “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” e la parte creditrice, nel caso in esame, ha prodotto copia della Gazzetta Ufficiale che riporta la cessione.
La parte opposta ha inoltre depositato estratto autentico notarile dell'atto di cessione del credito di cui è causa da a in forza Parte_4 Controparte_9 dei Provvedimenti della Banca d'Italia del 26.01.2016 e del 30.12.2016 certificato conforme dal
Notaio Dott. in data 14.04.2022 ed estratto autentico notarile dell'atto di cessione Persona_5 del credito di cui è causa da a in forza dell'atto di Controparte_9 CP_1 cessione del 15.06.2017 pubblicato in G.U. in data 22.06.2017 Foglio Inserzioni n. 73, certificato conforme dal Notaio Dott. in data 14.04.2022. (cfr. docc.ti allegati alla comparsa Persona_5 di costituzione e risposta ai numeri da 5 a 11).
In tali atti il Notaio Dott. attesta che i crediti verso (fra cui dunque la Per_5 Parte_3 quota n. 14 dell'atto di mutuo del 13.06.2005 oggetto di frazionamento dell'ipoteca iscritta sul compendio immobiliare di proprietà delle odierne opponenti) sono ricompresi nel blocco di Cont cessione che ha interessato il passaggio da NBEL a e da quest'ultima poi a CP_1
Gli elementi prodotti dalla società precettante consentono di ritenere dimostrata la cessione anche considerando la più recente, rigorosa, giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 giugno 2023 n
17944), secondo la quale “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” con l'ulteriore precisazione che: “In caso di azione (di cognizione
o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso,
5 di 8 UN IN DI EC
occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Poiché l'attestazione del Notaio indica che i crediti verso fra cui dunque la Per_5 Parte_3 quota n. 14 dell'atto di mutuo del 13.06.2005 oggetto di frazionamento dell'ipoteca iscritta sul compendio immobiliare di proprietà delle odierne opponenti) sono ricompresi nel blocco di Cont cessione che ha interessato il passaggio da NBEL a e da quest'ultima poi a CP_1 tale prova è stata data ed il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
Con il secondo motivo di opposizione si deduce che non sussistendo alcuna condanna delle opponenti al pagamento dei ratei dell'originario contratto di mutuo, le stesse non hanno alcun obbligo di corrispondere i relativi importi per la insussistenza di ogni obbligazione nei confronti della e, conseguentemente, della cessionaria;
deducono le opponenti che sul punto si è CP_6 formato il giudicato interno ed esterno in quanto l'insussistenza dell'obbligo di pagamento delle rate di mutuo è stata accertata nell'opposizione promossa dalle opponenti all'esecuzione RGE n.
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208\2021 con il provvedimento n. 1472/2022 del 01/09/2022 di rigetto del reclamo proposto dalla stessa intimante.
Senza considerare che il provvedimento di rigetto del reclamo essendo adottato all'interno di un procedimento cautelare non è per sua natura definitivo e, quindi, idoneo al giudicato, deve osservarsi come l'oggetto della controversia trattata nel citato provvedimento è del tutto diversa da quella oggetto di questo giudizio poiché in quel caso la controversia verteva sulla esistenza di un titolo esecutivo nei confronti delle attuali opponenti mentre l'atto di precetto opposto è stato notificato alle opponenti, in quanto terze proprietarie del bene ipotecato e potenzialmente assoggettate al pignoramento ex art. 602 ss. c.p.c., cosicché il creditore precettante non ha dedotto, come nell'altro giudizio, l'esistenza di un titolo esecutivo nei loro confronti ma solo la titolarità da parte loro del bene che era stato ipotecato prima del loro acquisto cosicché il titolo esecutivo che legittima la notifica del precetto e l'eventuale inizio dell'azione esecutiva non si è formato nei loro confronti ma della debitrice principale . Parte_3
Pertanto anche tale motivo è infondato.
Con il terzo motivo le opponenti hanno dedotto che gli interessi corrispettivi pattuiti erano stati determinati calcolando il tasso in ragione di 2 punti in più dell''Euribor 6 mesi base 360, per cui il tasso di ammortamento era stato convenuto nella misura del 7,250% e che il contratto era stato coperto dalla polizza assicurativa, il cui costo deve essere conteggiato ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia per la sua stretta connessione con l'erogazione della somma mutuata;
inoltre hanno dedotto che gli interessi di mora del mutuo, previsti e conteggiati ad un tasso pari a tre punti in più del tasso nominale, che ha regolato ciascuna rata scaduta al 10,250%, superavano il tasso soglia d'usura rilevato dal Decreto del Ministero dell'Economia relativo al
5,805%.
Poiché secondo le indicazioni della stessa parte convenuta il tasso d'interesse corrispettivo pattuito nel contratto di mutuo era pari a 7,250%, ed il tasso d'interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo era pari a 7,250% + 3,00 = 10,250% ed entrambi i tassi sono superiori a quelli previsti dal D.M. 24 settembre 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i mutui a tasso variabile la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'accertamento del superamento del tasso soglia e l'eventuale rideterminazione del credito.
Alla pronuncia sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
7 di 8 UN IN DI EC
Il Tribunale di Civitavecchia non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n.
3463 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: rigetta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione e la domanda di carenza di legittimazione attiva alla notifica del precetto della società convenuta;
rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per le attività di cui in motivazione;
riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Civitavecchia 24 marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UN DI EC
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3464 R.G. dell'anno 2023 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3464 R.G. dell'anno 2023
TRA
Sigg. nata a [...] il 15.06 1962 in Fiumicino in via Parte_1 lgnazio Zanini n.27 (C.F. e nata a CodiceFiscale_1 Parte_2
AN SK (Ucraina) il 15.06.1992 e res. in Fiumicino in via Colle del Miglio n. 5 (C.F.
) ambedue rappresentate e difese dall'Avv. Franco Campione C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
presso il quale eleggono domicilio in Roma in via Umberto Saba 84 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Isabella Salerno, (C.F. ) in virtù C.F._4 di procura in calce all'atto di citazione
- OPPONENTI-
E società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi CP_1 dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V.
Alfieri n. 1, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, signor
, e per essa quale mandataria la società a socio CP_2 Controparte_3 unico, in persona del procuratore speciale Dott. rappresentata e Controparte_4 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessio Giornetti e dall'Avv. Antonio
Giornetti elettivamente domiciliata in Roma via A. Bertoloni n. 55 presso lo studio dell'Avv.
Alessio Giornetti e dell'Avv. Antonio Giornetti e specificatamente nel loro domicilio elettronico costituito dagli indirizzi PEC e Email_1 UN IN DI EC
, giusta procura alle liti telematica rilasciata ai sensi Email_2 dell'art. 10 DPR 123/2001;
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 1)
CONCLUSIONI
Per le opponenti:
Si chiede che il Tribunale in composizione monocratica, in accoglimento della presente atto, previa sospensione dell' efficacia esecutiva dell'asserito titolo e relativo precetto, anche inaudita altera parte : accerti e dichiari la carenza di legittimità di agire della in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa quale CP_5 mandataria la soc. , quale asserita cessionaria per la omessa dimostrazione della Controparte_3 titolarità del credito ceduto per i motivi dedotti in narrativa accerti e dichiari la inefficacia esecutiva del titolo, Per_ derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato dal Notaio rep.153320 del 13.6.2005 nei confronti delle deducenti per la totale carenza della fonte dell'obbli_gazione per la totale insussistenza di alcun credito tra le parti per la mancata partecipazione al predetto atto da parte della e, del Controparte_6 CP_7
CP_
. e, conseguentemente, per la sua omessa adesione alla stipula dell' atto di compravendita del 24.06.2011 a rogito Notaio rep. 7881; racc. 5449. In via meramente subordinata: accerti e dichiari la nullità del Per_2 parametro Euribor per i il periodo indicato e per i motivi dedotti in narrativa;
accerti e dichiari usurari gli interessi corrispettivi e quelli di mora pattuiti nel contratto di3 mutuo superiori al tasso soglia d'usura in conseguenza di tutti i costi del mutuo, compresi quelli per la polizza assicurativa pagati dalle mutuatarie per l'rogazione delle somme mutuate per i motivi dedotti in narrativa. . accerti e dichiari la vessatorietà della clausola contrattuale n.6 per i moti_vi dedotti in premessa annullando i relativi errati conteggi eseguiti dalla Con spese di lite da CP_6 liquidare in favore del difensore antistatario
Per l'opposta MPS:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in via pregiudiziale, accertata la costituzione in giudizio della sig.ra dichiarare perfezionata e/o Parte_1 comunque sanata la notifica del titolo esecutivo e del pedissequo atto di precetto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 602 e ss cpc, nei confronti della medesima con ogni consequenziale determinazione di legge;
in via preliminare e principale, accertata la carenza di legittimazione passiva sostanziale delle sigg.re e Parte_1 Pt_2
2 di 8 UN IN DI EC
in ordine al thema decidendum introdotto con atto di citazione in opposizione ad atto di Parte_2 precetto per le ragioni di cui in premessa, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa opposizione e disporne
l'immediato rigetto con ogni consequenziale determinazione di legge;
ancora in via preliminare e principale, accertata in ogni caso la carenza di interesse ad agire delle sigg.re e Parte_1 Parte_2
in ordine al thema decidendum introdotto con atto di citazione in opposizione ad atto di precetto per le
[...] ragioni di cui in premessa, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa opposizione e disporne l'immediato rigetto con ogni consequenziale determinazione di legge;
in via meramente subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di non accogliere le sopra dedotte preclusive ed assorbenti eccezioni preliminari, accertata in ogni caso la totale infondatezza in fatto ed in diritto di ogni avversa argomentazione disporre l'integrale rigetto dell'opposizione ex adverso proposta dichiarando pienamente valido ed efficace il titolo esecutivo ed il pedissequo atto di precetto notificato alle opponenti in data 02.12.2023. Si chiede altresì che il
Giudice adito, accertati i presupposti di cui all'art. 96 comma I e/o comma III cpc, tenuto conto delle eccezioni avverse e delle allegazioni dedotte nell'odierna opposizione, Voglia adottare ogni provvedimento di legge ritenuto opportuno in conformità alla norma citata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato in data 02.12.2023 la società e per essa quale CP_1 mandataria ha intimato alla società il Controparte_3 Parte_3 pagamento dell'importo di euro 472.529,15 oltre spese ed interessi in forza di atto di mutuo fondiario del 13.06.2005 a rogito Notaio Dott. (rep. 15.33.20; racc. 7265) spedito Persona_3 in forma esecutiva in data 11.07.2019 e successivo atto di frazionamento e restrizione di ipoteca del 24.11.2008 a rogito Notaio Dott. (rep. 159.645; racc. 10.885) spedito in Persona_4 forma esecutiva in data 11.07.2019.
Il medesimo atto di precetto è stato notificato alle sigg.re e Parte_1 Parte_2
, ai soli effetti di cui agli artt. 602 e ss cpc, quali terzi proprietari dell'immobile oggetto
[...] dell'ipoteca iscritta a garanzia della pretesa creditoria sopra indicata.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 17.12.2023 le sigg.re hanno Parte_1 proposto opposizione al suddetto atto di precetto deducendo:
1) la carenza di legittimazione attiva della società CP_1
2) l'inesistenza della pretesa creditoria nei confronti delle sigg.re ; Parte_1
3) l'illegittimità degli interessi pattuiti nell'atto di mutuo;
3 di 8 UN IN DI EC
4) il carattere vessatorio della clausola determinativa degli interessi.
Si è costituita in giudizio la società deducendo l'inammissibilità della opposizione CP_1
e nel merito il rigetto della stessa.
All'udienza del 17.05.2024, svoltasi in modalità cartolare, questo giudice, preso atto della regolare instaurazione del contraddittorio e, tenuto conto della natura documentale della causa, ha rinviato al 12.03.2025 per la discussione e decisione assegnando i relativi termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e per eventuali memorie di replica.
Occorre preliminarmente chiarire che con atto di precetto notificato in data 02.12.2023 la società
e per essa quale mandataria ha intimato alla CP_1 Controparte_3 società il pagamento dell'importo di euro 472.529,15 oltre spese ed Parte_3 interessi in forza di atto di mutuo fondiario del 13.06.2005 a rogito Notaio Dott. Persona_3
(rep. 15.33.20; racc. 7265) spedito in forma esecutiva in data 11.07.2019 e successivo atto di frazionamento e restrizione di ipoteca del 24.11.2008 a rogito Notaio Dott. (rep. Persona_4
159.645; racc. 10.885) spedito in forma esecutiva in data 11.07.2019 e che il medesimo atto di precetto è stato notificato alle sigg.re e , ai soli Parte_1 Parte_2 effetti di cui agli artt. 602 e ss cpc, quali terzi proprietari dell'immobile oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia della pretesa creditoria sopra indicata.
La parte opposta ha dedotto in primo luogo l'inammissibilità della opposizione in quanto l'atto di precetto era stato notificato alle opponenti ai sensi dell'art. 602 c.p.c. non in qualità di debitrici ma in qualità di terze assoggettate all'esecuzione.
L'eccezione è infondata.
Il terzo proprietario dell'immobile pignorato assume la veste di parte necessaria nel procedimento di esecuzione di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., e può proporre, quindi, opposizione all'esecuzione o opposizione agli atti esecutivi in proprio facendo valere le ragioni che avrebbero potuto essere sollevate dal proprio dante causa verso il creditore.
Pertanto il terzo può proporre opposizione per far valere, come avvenuto nel caso in esame, la carenza di legittimazione attiva del creditore precettante, un vizio del titolo esecutivo,
l'insussistenza del credito o l'erroneità della somma indicata in precetto.
Con il primo motivo di opposizione le opponenti hanno contestato la legittimazione ad agire del creditore precettante che assume di essere la cessionaria del credito posto a fondamento dell'atto di precetto, deducendo che la stessa non ha offerto la prova documentale della propria titolarità dell'asserito credito ceduto, essendosi limitata ad affermare di essere parte cessionaria mediante la
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produzione dell'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Tale motivo è infondato poiché, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione che appare prevalente (da ultimo Cass. 29 settembre 2020 n. 20495, Cass., 29 dicembre 2017, n.31188; Cass.
13 giugno 2019, n. 15884; Cass., 26.06.2019, n. 17110 in senso parzialmente difforme Cass. 5 novembre 2020 n. 24798) “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” e la parte creditrice, nel caso in esame, ha prodotto copia della Gazzetta Ufficiale che riporta la cessione.
La parte opposta ha inoltre depositato estratto autentico notarile dell'atto di cessione del credito di cui è causa da a in forza Parte_4 Controparte_9 dei Provvedimenti della Banca d'Italia del 26.01.2016 e del 30.12.2016 certificato conforme dal
Notaio Dott. in data 14.04.2022 ed estratto autentico notarile dell'atto di cessione Persona_5 del credito di cui è causa da a in forza dell'atto di Controparte_9 CP_1 cessione del 15.06.2017 pubblicato in G.U. in data 22.06.2017 Foglio Inserzioni n. 73, certificato conforme dal Notaio Dott. in data 14.04.2022. (cfr. docc.ti allegati alla comparsa Persona_5 di costituzione e risposta ai numeri da 5 a 11).
In tali atti il Notaio Dott. attesta che i crediti verso (fra cui dunque la Per_5 Parte_3 quota n. 14 dell'atto di mutuo del 13.06.2005 oggetto di frazionamento dell'ipoteca iscritta sul compendio immobiliare di proprietà delle odierne opponenti) sono ricompresi nel blocco di Cont cessione che ha interessato il passaggio da NBEL a e da quest'ultima poi a CP_1
Gli elementi prodotti dalla società precettante consentono di ritenere dimostrata la cessione anche considerando la più recente, rigorosa, giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 giugno 2023 n
17944), secondo la quale “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” con l'ulteriore precisazione che: “In caso di azione (di cognizione
o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso,
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occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Poiché l'attestazione del Notaio indica che i crediti verso fra cui dunque la Per_5 Parte_3 quota n. 14 dell'atto di mutuo del 13.06.2005 oggetto di frazionamento dell'ipoteca iscritta sul compendio immobiliare di proprietà delle odierne opponenti) sono ricompresi nel blocco di Cont cessione che ha interessato il passaggio da NBEL a e da quest'ultima poi a CP_1 tale prova è stata data ed il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
Con il secondo motivo di opposizione si deduce che non sussistendo alcuna condanna delle opponenti al pagamento dei ratei dell'originario contratto di mutuo, le stesse non hanno alcun obbligo di corrispondere i relativi importi per la insussistenza di ogni obbligazione nei confronti della e, conseguentemente, della cessionaria;
deducono le opponenti che sul punto si è CP_6 formato il giudicato interno ed esterno in quanto l'insussistenza dell'obbligo di pagamento delle rate di mutuo è stata accertata nell'opposizione promossa dalle opponenti all'esecuzione RGE n.
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208\2021 con il provvedimento n. 1472/2022 del 01/09/2022 di rigetto del reclamo proposto dalla stessa intimante.
Senza considerare che il provvedimento di rigetto del reclamo essendo adottato all'interno di un procedimento cautelare non è per sua natura definitivo e, quindi, idoneo al giudicato, deve osservarsi come l'oggetto della controversia trattata nel citato provvedimento è del tutto diversa da quella oggetto di questo giudizio poiché in quel caso la controversia verteva sulla esistenza di un titolo esecutivo nei confronti delle attuali opponenti mentre l'atto di precetto opposto è stato notificato alle opponenti, in quanto terze proprietarie del bene ipotecato e potenzialmente assoggettate al pignoramento ex art. 602 ss. c.p.c., cosicché il creditore precettante non ha dedotto, come nell'altro giudizio, l'esistenza di un titolo esecutivo nei loro confronti ma solo la titolarità da parte loro del bene che era stato ipotecato prima del loro acquisto cosicché il titolo esecutivo che legittima la notifica del precetto e l'eventuale inizio dell'azione esecutiva non si è formato nei loro confronti ma della debitrice principale . Parte_3
Pertanto anche tale motivo è infondato.
Con il terzo motivo le opponenti hanno dedotto che gli interessi corrispettivi pattuiti erano stati determinati calcolando il tasso in ragione di 2 punti in più dell''Euribor 6 mesi base 360, per cui il tasso di ammortamento era stato convenuto nella misura del 7,250% e che il contratto era stato coperto dalla polizza assicurativa, il cui costo deve essere conteggiato ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia per la sua stretta connessione con l'erogazione della somma mutuata;
inoltre hanno dedotto che gli interessi di mora del mutuo, previsti e conteggiati ad un tasso pari a tre punti in più del tasso nominale, che ha regolato ciascuna rata scaduta al 10,250%, superavano il tasso soglia d'usura rilevato dal Decreto del Ministero dell'Economia relativo al
5,805%.
Poiché secondo le indicazioni della stessa parte convenuta il tasso d'interesse corrispettivo pattuito nel contratto di mutuo era pari a 7,250%, ed il tasso d'interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo era pari a 7,250% + 3,00 = 10,250% ed entrambi i tassi sono superiori a quelli previsti dal D.M. 24 settembre 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i mutui a tasso variabile la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'accertamento del superamento del tasso soglia e l'eventuale rideterminazione del credito.
Alla pronuncia sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Civitavecchia non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n.
3463 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: rigetta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione e la domanda di carenza di legittimazione attiva alla notifica del precetto della società convenuta;
rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per le attività di cui in motivazione;
riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Civitavecchia 24 marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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