Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2968/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMINO STEFANO e , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
MASSIMINO STEFANO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), CP_1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. NICOSIA PAOLO e elettivamente domiciliato in VIA MARTINO
CILESTRI, 41 CATANIA presso lo studio dell'avv. NICOSIA PAOLO
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 7
Con atto di citazione ritualmente notificato – n.q. di erede di Parte_1 Per_1
- conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale,
[...] Controparte_2 onde ottenere l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Istituto di
Credito e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti – sia a titolo di danno emergente che a titolo di lucro cessante – a causa del contegno contrario a correttezza, buona fede e diligenza qualificata tenuto dalla creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. CP_1
461/2015, Tribunale di Catania, promossa contro (padre della odierna attrice). Persona_1
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito, di: “Accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
per la ingiusta perdita da parte del proprietario della proprietà del bene Controparte_2
sito in Misterbianco, via Aldo Moro n. 23, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Misterbianco al foglio 20, part. 207, sub 3, 4, 6, 12; accertare e dichiarare la violazione di controparte dei principi di correttezza, buonafede, e diligenza qualificata, per tutte le causali di cui in narrativa;
per l'effetto, condannare la al pagamento di euro 2.000.000,00 o Controparte_2
di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni;
condannare, altresì, la odierna convenuta al pagamento di una ulteriore somma pari a euro 350.000,00 dovuta a titolo di risarcimento danni da lucro cessante, per tutti i fatti sopra descritti;
condannare la convenuta ad un'ulteriore somma che il Giudice riterrà congrua a titolo di ristoro per il mancato guadagno derivato al sig. a causa dell'inutile ed ingiusto versamento delle rate mensili in favore della Per_1
per come meglio sopra descritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio in CP_1 favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 21.06.2023 venivano assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le relative memorie, con ordinanza del 12.01.2024 questo G.I. rigettava la prova testimoniale dedotta da parte attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.01.2025.
Indi all'udienza del 20.01.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
pagina 2 di 7 A seguito di pignoramento immobiliare, per il complessivo credito di € 139.516,92, eseguito su un immobile di proprietà di dante causa dell'odierna attrice, su istanza di Persona_1 CP_3
veniva incoata presso il Tribunale di Catania la procedura esecutiva iscritta al n. 461/2015 R.G.E.; nella citata procedura esecutiva, interveniva il creditore munito di titolo Riscossione CP_4
Il 21 luglio 2017, si costituiva in giudizio il debitore esecutato per il tramite del proprio procuratore.
Nelle more della procedura esecutiva – precisamente, in data 21.02.2018 – tra il creditore procedente
) e il debitore esecutato ( , veniva raggiunto un Controparte_2 Persona_1 accordo transattivo con il quale il , ai fini della definizione bonaria della controversia e al fine Per_1
di conservare la proprietà dei propri immobili, si impegnava, previo versamento di un acconto, convenuto in euro 50.000,00, al saldo di quanto dovuto, da corrispondersi in successive n. 30 rate mensili da euro 2.666,00 cadauno, fino al raggiungimento della somma concordata.
L'accordo prevedeva inoltre che della non appena registrato il versamento dell'acconto iniziale, CP_1
provvedesse a depositare istanza di sospensione della procedura esecutiva per ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c.
Proprio per tale ragione, a seguito del versamento dell'acconto pattuito di euro 50.000,00, la CP_1 accettava la proposta transattiva del debitore, e per l'effetto, al fine di permettere l'adempimento del suddetto accordo, in data 17.04.2018, depositava istanza di sospensione della esecuzione chiedendo al
G.E. la fissazione di un'udienza apposita per acquisire il consenso del debitore esecutato e dei creditori intervenuti.
Con ordinanza dell'8.05.2018 ritenendo non necessaria, per ragioni di economia processuale,
l'audizione diretta del debitore e dei creditori intervenuti, il G.E. invitava il creditore procedente a depositare, entro sessanta giorni, atto di assenso dei creditori intervenuti e del debitore esecutato, avvertendo che, in mancanza, non avrebbe potuto disporre la sospensione.
Tale provvedimento veniva regolarmente comunicato via PEC alle parti costituite in data 12.05.2018, a cura della cancelleria.
Tuttavia, nel prescritto termine di sessanta giorni, concesso dal G.E. per depositare atto di assenso del creditore intervenuto e dei debitori esecutati, nessun atto di adesione veniva depositato né dall'esecutato, regolarmente costituito, né dall'intervenuto.
Al mancato verificarsi di tale condizione sospensiva contemplata nel provvedimento del G.E., la procedura esecutiva immobiliare - in mancanza di un apposito provvedimento di sospensione - proseguiva, nella consapevolezza di tutte le parti.
pagina 3 di 7 Il professionista delegato proseguiva nelle operazioni fissando un terzo tentativo di vendita per la data del 28 febbraio 2019, nel quale il bene veniva aggiudicato in favore della società al prezzo Parte_3 di € 632.812,50.
A quel punto, iniziò a sostenere che la prosecuzione della procedura Parte_1
esecutiva costituisse una violazione degli accordi raggiunti tra la e il defunto padre ed integrasse CP_3
gli estremi di una condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza, a sensi degli artt. 1175, 1337,
1366 e 1375 c.c.
Secondo l'odierna attrice, infatti, “In primis, il creditore procedente in sede di istanza del 17.4.2018, ex art. 624 c.p.c., avrebbe dovuto senz'altro avvertire il Giudice dell'esecuzione della esistenza di un accordo e dell'avvenuto versamento di euro 50.000,00 da parte del debitore a titolo di acconto, a chiara conferma della validità dell'accordo stesso e del consenso prestato dal debitore ai fini della sospensione della procedura esecutiva e conseguentemente avrebbe dovuto depositare copia dell'accordo raggiunto con il debitore esecutato. In ogni caso il creditore procedente avrebbe dovuto anche informare il debitore della necessità del proprio assenso alla sospensione della procedura esecutiva”.
Incoava quindi il presente giudizio, onde far accertare la responsabilità della sul presupposto CP_3
che, se l'Istituto di Credito avesse informato l'organo giudicante del consenso prestato dal debitore alla sospensione della procedura esecutiva (consenso espressamente formalizzato nell'accordo transattivo stragiudiziale raggiunto tra creditore procedente e debitore esecutato) il non avrebbe perso la Per_1
proprietà del proprio immobile, svenduto all'asta ad una cifra pari ad un terzo del valore di stima del bene, evento pregiudizievole che l'odierna convenuta avrebbe dovuto evitare.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto rilevare che l'impostazione defensionale attorea muove da un erroneo presupposto di fondo: la – presunta - inconsapevolezza di in ordine alle Persona_1
vicende che lo vedevano coinvolto nella procedura esecutiva immobiliare incardinata dalla , nei CP_3
suoi confronti.
La difesa attorea imputa alla una condotta illecita, da cui discenderebbe una responsabilità - per CP_1
violazione dei doveri di buona fede e correttezza - per non aver comunicato al debitore esecutato i provvedimenti emessi dal G.E. con relative scadenze perentorie ed attività da compiere.
In realtà, il debitore esecutato risulta regolarmente costituito nella procedura esecutiva immobiliare
R.G. n. 461/2015, per il tramite del suo procuratore.
Pertanto, era destinatario - al pari della - delle comunicazioni inviate dalla cancelleria, e quindi CP_3
reso edotto di tutti i depositi telematici che venivano effettuati nel fascicolo.
pagina 4 di 7 Infatti, il provvedimento del G.E. emesso in data 8 maggio 2018 (contenente l'invito a depositare gli assensi alla sospensione della procedura), risulta regolarmente comunicato in data 12.05.2018 anche al debitore esecutato.
Egli era quindi perfettamente a conoscenza di tutti i provvedimenti emessi dal Giudice dell'Esecuzione, nonché degli adempimenti posti da quest'ultimo a carico delle parti: senza alcun bisogno di apposita comunicazione da parte della (nei confronti della quale non si sarebbe potuto configurare alcun CP_1
obbligo in tal senso).
Unico obbligo della era quello di presentare tempestivamente istanza di sospensione della CP_1
procedura esecutiva;
obbligo che risulta tempestivamente adempiuto dalla odierna convenuta in data
17.04.2018, a seguito del versamento dell'acconto pattuito, eseguito in data 09.04.2018.
Non era certo in potere della Banca “interrompere” la procedura esecutiva sostituendosi al G.E. (come ripetutamente sostenuto dall'attore in seno ai propri atti difensivi).
Peraltro, il creditore procedente non avrebbe mai potuto proporre richiesta di revoca della sospensione della procedura esecutiva immobiliare proprio perché questa non era mai stata sospesa, a causa dell'inerzia di parte esecutata.
L'odierna attrice tenta di eludere il punto cruciale della questione processuale, che è il seguente:
l'ordinanza dell'8.05.2018 venne regolarmente comunicata dalla Cancelleria a tutte le parti: alla Banca che aveva chiesto la sospensione, la quale non reagì in alcun modo (adducendo quale motivazione che i pagamenti previsti dall'accordo stragiudiziale, non furono affatto regolari); al creditore intervenuto, il quale avrebbe potuto aderire o anche comunicare di non ritenere necessaria la propria adesione ove si fosse ritenuto privo del potere di surroga;
al debitore esecutato, il quale avrebbe potuto proporre, avverso quel decreto, opposizione agli atti esecutivi, o istanza di revoca. Avrebbe anche potuto, semplicemente, comunicare la propria adesione (equipollente alla audizione in udienza) e far presente di ritenere non necessaria quella di . Controparte_5
Le ragioni della mancata adesione del debitore non risultano in alcun modo chiarite;
risultano ben chiare invece le ragioni per le quali la Banca non si adoperò per integrare la propria istanza di sospensione: i pagamenti previsti dall'accordo stragiudiziale furono irregolari, tanto che il Per_1
chiese un secondo accordo che rinegoziasse il primo (sulla cui base era stata chiesta la sospensione).
Ciò che qui giova, dunque, rilevare è che nel prescritto termine di giorni sessanta, concesso dal G.E. per depositare atto di assenso del creditore intervenuto e dei debitori esecutati, nessun atto di adesione veniva depositato né dall'esecutato, né dall'intervenuto.
Né tale ordinanza divenne oggetto di impugnazione da parte del debitore esecutato, per la modifica o la revoca del provvedimento medesimo.
pagina 5 di 7 Da questa prospettiva, assume rilievo dirimente ai fini della infondatezza delle richieste attoree il contegno obiettivamente inerte tenuto dal debitore, nel corso della procedura esecutiva.
Inerzia che, evidentemente, stride con le pretese avanzate in questa sede.
La responsabilità della mancata concessione della sospensione ex art. 624 bis, c.p.c. è pertanto da ascriversi interamente all'inerzia del debitore esecutato che, pur potendo, non ha depositato neppure il suo assenso, oltre a quello del creditore intervenuto.
Il debitore aveva, peraltro, piena contezza della circostanza che, a fronte di una istanza di sospensione del creditore, il G.E. non aveva ritenuto di accordare la sospensiva, è quindi evidente che i versamenti successivi siano stati da questi effettuati consapevolmente, pur se in modo irregolare ed incompleto rispetto all'accordo transattivo, come attestato dalla documentazione contabile versata in atti a cura della difesa attorea e non smentita documentalmente dalla controparte.
Emerge, infatti, dalla documentazione in atti che l'esecutato, dopo il versamento dell'acconto di €
50.000,00, non ottemperava regolarmente all'obbligo dei versamenti mensili così come concordato nel piano di rientro, effettuandone solo alcuni.
A riprova di ciò, in data 21 febbraio 2019, il procuratore costituito del debitore esecutato inviava pec, in cui - riconoscendo il mancato rispetto della precedente - avanzava una nuova proposta transattiva, al fine di ottener da parte del creditore procedente la presentazione di altra istanza di sospensione della procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c.
Quindi, non solo il debitore esecutato non ha ottemperato all'ordinanza dell'8.05.2018 (non depositando, entro il termine concesso, né il proprio atto di assenso e quello di Controparte_6
alla sospensione della procedura esecutiva) né ha impugnato tempestivamente, come avrebbe
[...]
potuto fare, ex art. 617 c.p.c., il provvedimento giudiziale;
ma è stato lo stesso a rendersi inadempiente non rispettando la tempistica concordata nell'atto di transazione per la corresponsione delle obbligazioni pecuniarie assunte e a proporre un nuovo accordo transattivo, al fine di poter depositare una nuova istanza di sospensione della procedura esecutiva (quando era già spirato il termine dei dieci giorni antecedenti la vendita).
È stato sempre l'esecutato a proporre tardivamente - come rilevato dal G.E. nell'ordinanza del 17 giugno 2019 - opposizione agli atti esecutivi avverso il verbale di aggiudicazione, poiché
l'aggiudicazione ha avuto luogo ben oltre venti giorni prima del deposito del ricorso.
Le suesposte considerazioni impediscono di configurare qualsivoglia responsabilità a carico della mancando il presupposto della condotta illecita riferibile alla stessa. CP_1
Ne consegue che le domande risarcitorie formulate da parte attrice non possono trovare accoglimento.
pagina 6 di 7 Le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al
DM n.147/2022 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione IV, in persona della Dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa n. 2968/2023 R.G. così provvede: rigetta le domande attoree;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in
€ 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva, cpa come per legge;
Così deciso in Catania, il 9 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott,.Vera Marletta
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