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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SI.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 184 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. CAGNACCI CINZIA, giusta delega in atti Parte_1
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAGNACCI CINZIA, giusta delega in atti CP_1
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 CP_1
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
.
[...] CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 28.07.2005 in Ceriale (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Ceriale al numero 43, parte II, serie C, anno 2017, alle condizioni di seguito esposte:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già prima d'ora definito ogni reciproco rapporto di carattere economico - patrimoniale.
3. I figli sono affidati ad entrambi i genitori, i quali limitatamente alle decisioni su questione di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacitò, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. I figli manterranno la loro residenza e collocazione presso la madre.
5. La casa famigliare sita in Ceriale - Via Orti n. 43/2, condotta in locazione, è assegnata, con tutti gli arredi, alla RA quale genitore collocatario. CP_1
6. Il SInor potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicate: Pt_1
fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
durante la settimana (con cadenza settimanale a prescindere dal fine settimana di spettanza del padre), il padre potrà vedere i minori almeno un pomeriggio alla settimana da concordarsi tra le parti di anno in anno (si intende anno scolastico) secondo gli impegni extrascolastici (impegni sportivi e/o ludico/ricreativi) dei figli.
Circa le Festività, i genitori seguiranno le seguenti indicazioni:
- Natale: una settimana consecutiva in modo da ricomprendere il giorno di Natale e quello di
Capodanno ad anni alterni (dal 23 dicembre al 30 dicembre, dal 31 dicembre sino al rientro a scuola);
- Pasqua: metà periodo di sospensione scolastica con la madre e metà con il padre con Pasqua e
Lunedì dell'Angelo alternati fra i genitori e ad anni alterni (dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua
compresi e dal Lunedì dell'Angelo fino all'ultimo giorno di vacanza compresi ad anni alternati)
- vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi, reciprocamente, entro il 5 giugno di ogni anno;
- altre Festività: secondo il criterio dell'alternanza.
Restano salvi diversi e migliori accordi fra i genitori nell'interesse esclusivo dei figli;
7. i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse dei minori;
CP_ 8. Il SInor si obbliga a corrispondere alla RA , entro il giorno dieci di ogni mese, Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo verbale della riunione del 15.01.2024 del Tribunale di Savona – sezione civile.
9. Assegno unico per i figli sarà percepito per l'intero dalla SI.ra . Parte_2
10. Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)