Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione
nella persona del Giudice Unico Onorario Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15395/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 15/10/2018 da
titolare di CAFFE' DOMANI DI MARKU JOLANDA, nata Parte_1
in Albania il 14.02.1977, residente in [...], quale titolare della ditta Caffe' Domani Di AR DA con sede in Brescia (BS) Via L. Gambara
79, codice fiscale , P.I.V.A. , rappresentata e CodiceFiscale_1 P.IVA_1 difesa, dall'Avv. Stefano Ricci, del Foro di Brescia, socio della società
[...]
, con sede in Brescia (BS) 25124, Via Cipro n. 1, Tel. Controparte_1
030.22193224 – Fax. 030.22193202 pec: Email_1
difensore e procuratore della sig.ra come da procura a margine della Parte_1 comparsa di costituzione del 24/08/2020, già difesa e rappresentata dall'avv. Marco
Garza del Foro di Brescia.
Attrice opponente
Contro
titolare di CONTRANGOLO DI RL con sede in Controparte_2
OD AN (BS), Via Risorgimento n. 35- 25050, Partita IVA: C.F.: P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Zerbio, C.F.: C.F._2
, presso lo studio del quale in Mazzano (BS), Vicolo Ungaretti C.F._3
n. 23/b, è elettivamente domiciliato, indicando di voler ricevere le comunicazioni del procedimento al fax n. 030-2076551 e pec Email_2
Convenuto opposto
TO , nato a [...], il [...], CP_3
, residente in [...], Quartiere Leonessa 24 / 31- CodiceFiscale_4
1
- Cod. Fisc.: è elettivamente domiciliato, il quale P.IVA_3 C.F._3
inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Terzo intervenuto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15/10/2018 la sig.ra titolare della Parte_1 ditta individuale CAFFE' DOMANI DI MARKU JOLANDA proponeva opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo R.G. N. 10177/2018 e pedissequo decreto ingiuntivo n. 3514/2018, notificato in data 05.09.2018, per il pagamento dell'importo complessivo di € 13.371,20 in linea capitale oltre interessi, quale importo dovuto per le opere descritte nel contratto del 18.08.2014 e nelle fatture n. 39 del 10.10.2014, n. 29 del 27.02.2018 e n. 30 del 28.02.2018, oltre a competenze professionali e spese di procedura. (doc. 1 att.).
Affermava l'attrice che, quale titolare del bar Caffè Domani sito in Brescia via
Lattanzio Gambara, esercitato dalla fine del mese di gennaio dell'anno 2014, verso la metà del 2014, di realizzare un nuovo spazio esterno al proprio locale, in sostituzione di quello esistente (doc.2) rivolgendosi, tramite l'arch. alla ditta CP_3
NG di NI Giampaolo.
La Sig.ra incaricava l'opposta - di realizzare un plateatico (che avrebbe Pt_1
sostituito quello esistente) con struttura portante in tubolare d'acciaio, pannellatura di colore identico a quello del prospiciente immobile, con annessa pedana in legno e rampe d'accesso; la struttura, per garantire la sicurezza degli avventori, doveva essere chiusa sui quattro lati con una pannellatura con materiali in multistrato fenolico e vetro camere antisfondamento, oltre ad essere munita di due cancelli di chiusura.
Par Incaricava, inoltre, l'opposta, di fornire talune attrezzature per l'interno del quali un lavello in acciaio inox per il bancone, un mobiletto con anta e cassetto e di rivestire i pilastri della zona cassa con un laminato finitura inox oltre all'inserimento di alcuni pannelli in melaminico. Il prezzo della fornitura e della posa in opera del plateatico veniva concordato tra le parti in € 7.500,00 oltre IVA, con la previsione di un acconto di € 2.500,00, che veniva corrisposto in data 05/09/2014. Il prezzo della fornitura e posa in opera degli elementi relativi al bancone ed alla zona cassa era convenuto in € 800,00
2 oltre Iva. Sosteneva l'attrice che gli accordi verbali non venivano trasferiti in alcun contratto scritto.
Affermava l'attrice che verso la metà del mese di novembre 2014, NG di provvedeva alla consegna ed al montaggio del Gazebo esterno al locale ma si CP_2 avvedeva come l'opera non fosse conforme a quanto commissionato: non era stata installata la pedana in legno richiesta, la struttura era priva dei due cancelli per la chiusura, il colore di alcune pannellature non era comunque conforme a quanto commissionato, le vetrate installate non erano le richieste vetrocamere antisfondamento, ma dei vetri di limitato spessore.
Verso la metà di dicembre 2014, NG terminava il montaggio della pedana e forniva le vetrate.
Sosteneva l'attrice che “la pedana in legno non era in alcun modo conforme per tipologia e colorazione a quella concordata e le vetrate fornite (prive di tecnologia antisfondamento) si palesavano inidonee all'uso convenuto e comunque tali da non garantire la sicurezza degli avventori. In attesa che NG intervenisse per porre rimedio a quanto denunciato, la sig.ra iniziava l'allestimento del plateatico. Pt_1
Sennonché, appena caricata del peso di 2- 3 persone, la struttura si deformava sui lati
e presentava dei cedimenti nel piano di calpestio”.
Affermava l'opponente che “Quanto rilevato veniva immediatamente denunciato alla convenuta la quale comunicava che avrebbe provveduto in breve termine a porre rimedio ai vizi ed alle difformità emerse”.
A gennaio del 2015, la convenuta interveniva sul plateatico inserendo delle staffe a forma di “L” per cercare di ancorare la struttura. Tuttavia, alla fine del mese di gennaio
2015 si rompevano tutte le pannellature vetrate, ed alla fine dell'anno 2015, palesava i problemi di arrugginimento.
La sig.ra decideva autonomamente di “rimuovere l'intero pavimento in legno, Pt_1 per procedere al rinforzo della struttura portante mediante l'inserimento di profili in ferro tubolare, con la successiva sostituzione degli elementi danneggiati e la posa di un nuovo pavimento in legno. Si rendeva inoltre necessaria la sostituzione di parte della pannellatura originaria. Inoltre, l'attrice era costretta a sostituire le vetrate frantumate con delle vetro camera anti sfondamento della tipologia commissionata alla convenuta
e che la stessa non aveva mai posato”, sostenendo la relativa spesa.
Contestava inoltre l'attrice, “le affermazioni avversarie secondo le quali in relazione al plateatico vi sarebbe stato un accordo, per quanto si comprende dall'avverso ricorso,
3 per un prezzo di euro 8.500,00 oltre iva e successive forniture in corso d'opera per ulteriori euro 3.500,00 oltre IVA.”
Contestava quindi le fatture n. 29 e 30 del 2018, emesse dopo oltre tre anni, portanti importi “ingiustificati ed ingiustificabili”.
Affermava, quindi, come le difformità e i vizi dedotti avessero reso la stessa del tutto
“inadatta alla sua destinazione e conseguentemente”, e che attribuivano a
[...]
“il diritto ad ottenere la risoluzione contrattuale e Parte_3
comunque il diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti con declaratoria che nulla è dovuto nei confronti dell'odierna opposta”
Chiedeva, quindi. “non concedersi la provvisoria esecuzione”, …in via principale di merito: dichiarare infondato, ovvero nullo, ovvero annullabile, ovvero illegittimo e, in ogni caso, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 3514/2018 n. RG 10177/2018, emesso dal
Tribunale di Brescia il 09.07.2018 e, per l'effetto, mandare indenne l'attrice opponente da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti da parte della convenuta opposta;
in via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare che il prezzo dell'opera commissionata è stato concordemente determinato dalle parti nella somma di euro 7.500,00 oltre iva per il plateatico ed euro 800,00 oltre iva per le opere relative al bancone e alla zona cassa
o in quella minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e conseguentemente rideterminare l'eventuale credito avversario, tenuto conto dell'acconto di euro
2.500,00 non rilevato nelle fatture azionate e dell'avvenuto pagamento della somma di euro 976,00.
Chiedeva b) accertare e dichiarare che l'opera realizzata da Parte_4
corrente in OD AN (BS), Via Risorgimento 35 25050 (BS) Partita
[...]
IVA: C.F.: , era priva delle qualità promesse ed P.IVA_2 C.F._2
essenziali per la tipologia del bene realizzato, viziata, comunque non conforme e del tutto inadatta alla sua destinazione e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, dichiarando altresì che nessuna somma è dovuta da
[...]
; in subordine, laddove l'assenza delle qualità promesse ed essenziali per la Pt_1 tipologia del bene realizzato, i vizi, la non conformità e l'inidoneità, come più sopra descritti non fossero ritenuti di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto, ridurre in via equitativa il prezzo dell'opera.
Quantificati i danni subiti in € 5.500,00 ovvero in quella maggiore o minor somma che fosse risultata di giustizia.
Con comparsa di risposta in data 30/01/2018, si costituiva in giudizio
[...]
titolare di CONTRANGOLO DI RL, riconoscendo CP_2
4 preliminarmente di avere ricevuto un acconto di € 2.500,00, che non era stato computato nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto, perché era stato emesso scontrino fiscale. Ribadiva il totale dovuto risultante dalle fatture, pari ad € 10.960,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 13.371,20.
La fattura n. 39/14 per € 1.000,00, oltre IVA, era relativa all'arredamento interno
(mobiletto in melaminico, lavello, pannelli in melaminico e laminato); la fattura n.
29/18, era relativa alle opere di cui al contratto in data 18/08/2014 (gazebo ad isola in tubolare d'acciaio, struttura base per sostegno pavimento già esistente, chiusure laterali in metallo con alzata in vetro complete di struttura, rampe di accesso, trasporto e montaggio) per un totale di € 8.500,00 oltre IVA;
la fattura n. 30/18 era relativa alle opere chieste in corso d'opera, relative alla pedana in legno, pannellature laterali, differenza per vetrate in colorazione verde, cancelli di chiusura, per € 3.500,00 oltre
IVA.
Assumeva l'opposta che la somma richiesta era composta in parte dalla spesa necessaria per i mobili interni, ed in parte per l'opera esterna, per la quale erano state fatte delle richieste in corso d'opera che avevano fatto salire il prezzo.
Contestava le carenze progettuali in quanto il progetto era stato eseguito dall'architetto scelto dall'attrice, mentre il Sig. aveva apportato ogni modifica richiesta CP_3 CP_2
dalla tesa a rinforzare la struttura. Pt_1
Chiedeva, quindi:
“1) In via preliminare: - accertare l'intervenuta prescrizione e decadenza di ogni azione tesa a contrastare la richiesta di pagamento in assenza di ogni denuncia di eventuali vizi del manufatto nei termini di legge;
2) nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
Con comparsa di intervento volontario in data 27/01/2020, si costituiva l'arch.
[...] dichiarando di aver rivestito “il ruolo di progettista del gazebo esterno al CP_3 locale dell'attore opponente, oggetto di contestazione circa la sua errata ideazione. Si è reso contrattualmente responsabile del cantiere, ha mantenuto i rapporti tra committenza ed esecutore, ha seguito la costruzione sin dall'inizio, ha raccolto le volontà di apportare modifiche ed extra alla struttura e pure per le forniture all'interno del bar.
Per questi motivi
la soccombenza del convenuto provocherebbe un pregiudizio
e lo esporrebbe agli effetti riflessi del giudicato”.
Concludeva: “Accertare la qualità di mero esecutore del convenuto e la conformità dell'opera eseguita rispetto ai progetti esecutivi, iniziali e per come modificati a
5 seguito delle richieste della committenza. Condannare la sig.ra al pagamento di Pt_1
quanto stabilito nel contratto del settembre 2014 oltre le modifiche concordate. Con vittoria di spese… “
Con provvedimento del 29/01/2019 la causa veniva coassegnata alla scrivente e con ordinanza del 09/04/2019 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di 5.000,00.
Concessi i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c., il Giudice nominava consulente tecnico l'Arch. al quale veniva posto il seguente quesito: “Accerti e descriva Persona_1
il consulente, esperita ogni necessaria indagine, esaminati gli atti e documenti di causa, sentite le parti ed il loro consulenti, assunte informazioni e documenti anche presso terzi, esperito tentativo di conciliazione, 1) lo stato e la consistenza del plateatico, raffrontandolo con lo stato attuale e con lo stato al tempo della posa da parte dell'opposto; 2) le opere eseguite dall'opposta; 3) la sussistenza dei vizi, difetti e difformità descritti in atti tanto con riguardo al plateatico quanto al lavello in acciaio inox per il balcone ed ai rivestimenti della zona bancone, precisandone le cause e
l'imputabilità all'opposta specificando in che modo gli stessi abbiano inciso sulla idoneità del bene all'uso per cui è destinato;
4) il costo degli interventi svolti dall'opponente per ovviare ai vizi, difetti e difformità descritti in atti;
5) descriva in che modo vizi, difetti e difformità descritti in atti abbiano inciso sul valore dell'opera eseguita dall'opposta indicandone la misura;
”
Esperite le prove orali, all'udienza del 02/05/2024 la causa veniva trattenuta a decisione.
Le parti non depositavano comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Sostiene l'opponente, nella propria memoria n. 1 ex art. 183 cpc, che “la sig.ra
[...]
ha prontamente denunciato i vizi e le difformità al sig. , Pt_1 Controparte_2
titolare della NG di NI. La denuncia è chiaramente intervenuta nell'immediatezza, poiché il plateatico si è rivelato non adatto a svolgere la funzione per la quale era stato commissionato ed era perfino fisicamente diverso da come richiesto”.
Secondo quanto disposto dall'art. 1667, secondo comma, c.c. “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.”.
Nel caso in oggetto non risulta una formale denuncia dei vizi, né verbale né scritta e
6 neppure la frase contenuta nella comparsa di costituzione dell'opposto “…sig. CP_2
che comunque ha apportato ogni modifica richiesta dalla sig.ra tesa a Pt_1 rinforzare la struttura” può significare che egli avesse riconosciuto i vizi.
Infatti le risultanze processuali non confermano che il Sig. abbia riconosciuto i CP_2 vizi affermati dall'attrice, né che abbia provveduto a rimuoverli ma neppure che abbia compiuto attività tese a rafforzare la struttura.
Il convenuto opposto, interrogato a verbale del 14/02/2020 ha negato di aver ricevuto denunce di vizi ed ha dichiarato di non essere intervenuto nel 2015 per effettuare rinforzi delle strutture.
In sede di CTU lo stesso ha dichiarato che “le opere relative all'inserimento CP_2
lungo le paratie frontali e laterali, di n. 5 piastre ancorate a terra con piede ad L, ed n.
8 cunette di cemento fissate sulla sede stradale sotto il pavimento per permettere a questo di andare in appoggio, sono state eseguite dall'attore opponente”
A questo proposito si rileva che il teste conoscente di tutte le parti, che Testimone_1
si occupa di opere murarie, a verbale del 13/04/2021, rispondendo alla domanda di cui al cap. n. 19: “vero che nel mese di gennaio 2015, l'opposto interveniva sulla struttura portante inserendo delle staffe ad L per ancorare la stessa?” ha dichiarato che: “io ed il sig. abbiamo montato delle staffe ad L, posizionate sulla struttura, sulla parte CP_4
centrale, con parte della staffa che andava sotto la pedana e veniva fissata sull'asfalto.
La parte esterna e visibile della staffa era stata fissata sulla lamiera che supporta il vetro”. Il sig. era il marito dell'attrice. CP_4
Il teste pertanto, ha confermato di avere eseguito un lavoro atto ad ottenere un Tes_1
rinforzo, applicato sotto la pedana ed alle pannellature, aiutato dal sig. Appare, CP_4 quindi, plausibile che tale lavoro sia stato chiesto dall'opponente.
Non risulta pertanto, in atti, che l'attrice abbia denunciato i vizi, né che l'appaltatore li abbia riconosciuti, oltre a quanto dalla stessa affermato solo il teste Pt_1 Tes_1 menziona il lavoro di inserimento delle staffe, per il quale lui ha solo “dato una mano”.
Al fine di determinare quale sia l'importo dovuto al convenuto opposto per l'esecuzione dei lavori, è necessario chiarire quali fossero gli accordi delle parti e quale il progetto realizzato.
Il teste Arch. ha dichiarato di essersi occupato dell'autorizzazione Tes_2 comunale per l'apposizione della pedana sul suolo pubblico e per la tassa di occupazione.
Ha confermato di essere stato presente all'incontro avvenuto a Giugno 2014, al quale avevano partecipato (marito di , e Persona_2 Parte_1 Testimone_1
7 l'Arch. quando la sig.ra commissionava a NG la realizzazione CP_3 Pt_1 di un plateatico con struttura in tubolare d'acciaio, pannellatura di colore identico a quello del prospiciente immobile, con annessa pedana di legno e rampe di accesso.
Ha dichiarato che “la sig.ra commissionava il progetto all'arch. Si Pt_1 CP_3 trattava del secondo progetto, quello senza copertura”. Tes_ L'Arch. ricorda che il progetto prevedeva il plateatico chiuso sui quattro lati con dei pannelli.
Pertanto, come confermato dal teste, il progetto oggetto di accordo all'incontro cui lo stesso era presente, prevedeva la pedana di legno, era chiuso su quattro lati, ma non ricorda i cancelletti né i vetri antisfondamento, né di avere visto i vetri rotti.
Secondo quanto accertato dal CTU il progetto iniziale prevedeva un plateatico le cui caratteristiche principali consistevano nella struttura con paratie verticali con montanti tubolari e pannelli inferiori in ferro, vetrate rettangolari superiori, pavimentazione in legno di recupero del vecchio plateatico. Sempre come riportato dal CTU, a seguito di richiesta di parte attrice veniva redatto un progetto di variante che apportava sostanziali differenze: quali la sostituzione dei vetri rettangolari con altri ad arco in colore verde bottiglia, due cancelletti agli ingressi del plateatico, nuovo assito in legno per la pavimentazione, pannellature in legno perimetrali per occultare quelle in lamiera.
Per quanto attiene al teste figlio del convenuto, falegname, Testimone_3
collaboratore familiare, tenuto conto del vincolo di parentela, non può considerarsi di per sé inattendibile, non risultando l'interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio, potrebbe, al più avere effettuato dichiarazioni atte a favorire il padre. Le sue dichiarazioni risultano comunque coerenti, quando, ad esempio, chiarisce che “non ci sono state modifiche di misure. Sono state apportate modifiche ai materiali. Preciso che la pedana preesistente era più piccola del progetto della struttura e quindi abbiamo dovuto farla nuova” (la pedana preesistente di cui parla è quella della precedente gestione della quale pensavano di recuperare le doghe di legno)
e ciò coincide con quanto accertato dal CTU.
Per quanto attiene ai prezzi concordati per le singole forniture ed attività riferite alle varianti apportate, il teste riferisce di essere stato presente, anche se non Testimone_3
è chiaro in occasione di quale incontro, e sulla conferma circa l'entità di tali importi non vi sono elementi (testimonianze o documenti) per poter vagliare compiutamente l'eventuale inattendibilità del teste.
Il documento prodotto da parte opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, al n. 4, quale contratto e assegno, pur genericamente disconosciuto dall'attrice, privo di firme,
8 riporta un elemento, il prezzo, che coincide con quanto rilevato dall'attrice stessa e, cioè, che il prezzo concordato era pari ad € 7.500,00, e che era stato versato un acconto pari ad € 2.500,00.
Il versamento dell'acconto di tale somma è stato confermato da parte convenuta, che pure ha precisato di non averlo considerato nelle fatture per avere emesso scontrino fiscale.
Lo scontrino fiscale non è stato prodotto.
Parte attrice afferma di avere versato anche la somma di € 976,00, ma non vi è prova di tale pagamento.
La complessiva somma dovuta dall'opponente, di cui alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto (fattura n. 28/2018 - € 7.881,20, fatt. n. 39/2014 - € 1.220,00, fatt. n.
30/2028 - € 4.270,00) per un totale di € 13.371,20 andrà pertanto così ridotta:
€ 7.500,00 pari all'accordo frale parti, decurtata della somma di € 2.500,00 di cui all'acconto versato dall'attrice, riconosciuto dall'opposta, oltre ad € 3.500,00 comprensiva dell'importo dei mobiletti per gli interni e delle varianti (pavimento in legno, vetrate verdi, pannelli in legno, cancelletti), e cosi, complessivamente, €
8.500,00 oltre Iva al 22% per un totale di €10.871,20.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- Revoca il Decreto ingiuntivo opposto n. 3514/2018 R. G. n. 10177/2018 emesso dal Tribunale di Brescia il 09/07/2018;
- Condanna parte attrice opponente titolare di CAFFE' Parte_1
DOMANI DI MARKU JOLANDA a pagare, in favore di parte opposta
titolare di CONTRANGOLO DI RL, la Controparte_2 complessiva somma di € 10.871,20 oltre interessi e spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte attrice opponente titolare di CAFFE' Parte_1
DOMANI DI MARKU JOLANDA alle spese di lite in favore di parte convenuta opposta titolare di CONTRANGOLO Controparte_2
DI RL quantificate in € 2.500,00, oltre anticipazioni, spese generali, IVA
e CPA.
9 - Condanna parte attrice opponente titolare di CAFFE' Parte_1
DOMANI DI MARKU JOLANDA al pagamento delle spese liquidate al CTU.
Così deciso in Brescia lì, 22 Marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
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