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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/07/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 1025 dell'anno 2021
Pendente tra
Parte_1
avv. DAL PIAZ FRANCESCO parte attrice contro
Controparte_1
avv.PACISCOPI ANGELITA parte convenuta contro
CP_2
avv. ZIPOLINI ROMANO
Controparte_3
avv.VITIELLO GIAMPAOLO parte terza chiamata sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE Parte_2
“nel merito:
P a g . 1 | 10 - in via principale, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 199/2021 del 24.03.2021 (R.G. n. 601/2021) emesso dall'Ill.mo Tribunale di Massa, Giudice Dott. Giovanni MADDALENI, accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta da e, comunque, assolvere l'attrice in Parte_2 opposizione da ogni pretesa avversaria;
- in via subordinata, in caso di condanna di accertare e Parte_2 dichiarare tenuto e, per l'effetto condannare, il Geom. a manlevare e tenere CP_2 indenne la deducente per quanto fosse eventualmente tenuta a corrispondere in favore di
Controparte_1 in via istruttoria:
- l'esponente formula espressa riserva di indicazione di mezzi di prova e di testimoni nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c..
Con vittoria di spese di lite, spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA.”
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA Controparte_1
“Piaccia, all'Ill'mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui agli atti, previa ammissione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi, rigettare l'opposizione proposta e tutte le eccezioni formulate dalla opponente in quanto inammissibili per Parte_2 intervenuta decadenza e comunque infondate in fatto e in diritto;
previo accertamento del pagamento del minor importo di € 22.749,33 rispetto a quanto ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 199/2021 oggi opposto eseguito da a Parte_2 Controparte_1 successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo ed in corso di causa, con imputazione
[...] di tale pagamento parziale come per Legge (spese, interessi e capitale), confermare in ogni sua parte e capo il decreto ingiuntivo opposto n. 199/2021 emesso dal Tribunale di Massa il 24/03/2021 – R.G. 601/2021 e/o comunque condannare a pagare a Parte_2 la somma di € 382.844,49 o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà Controparte_1 provata in corso di causa ovvero di giustizia, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio oltre agli interessi ex D.Lgs 231/02 e art. 1284, comma 4 c.c. sino al soddisfo, così come liquidati in decreto ingiuntivo;
vinte le spese di lite e relative competenze professionali anche del procedimento monitorio.”
CONCLUSIONI TERZO CHIAMATO GIUSTI MAURO:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ammissione dei mezzi di prova richiesti, pur senza inversione di onere probatorio, respingere ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto, diritto e rito. In ipotesi subordinata, per tutti i fatti ed i motivi espressi, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici, piaccia – tenuta presente la franchigia contrattuale - condannare la società Zurich Insurance PLC, in forza dell'autonomo rapporto indicato in premessa, a rilevare indenne da ogni onere e spesa il convenuto. In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese sostenute per il presente giudizio”.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA INSURANCE PLC: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- respingere le domande proposte dalla società e da qualunque altra Parte_2 parte nei confronti del geometra in quanto infondate in fatto ed in diritto e CP_2 comunque non provate, per le ragioni esposte nelle difese dello stesso geometra CP_2 e per tutte le altre che verranno eventualmente illustrate in corso di causa, e, per l'effetto,
P a g . 2 | 10 - respingere e/o dichiarare assorbita la domanda di garanzia promossa verso Zurich Insurance PlC.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda della
Parte_2
- rigettare le domande di garanzia proposta dal geometra verso l'esponente CP_2 Zurich Insurance PlC in forza della polizza in atti (doc. ti n. 2 e 3) per inoperatività e/o per non dimostrata operatività del contratto assicurativo azionato, per tutte le ragioni che, limitandosi a mere difese, potranno eventualmente articolarsi in corso di causa;
In ulteriore subordine e senza che ciò implichi ammissione:
- nella ipotesi in cui il geometra dimostrasse la operatività della polizza, CP_2
- ritenere la Zurich Insurance PlC tenuta nei limiti del danno risarcibile nonché nei limiti delle sole condotte attribuibili al geometra e che questi dimostrasse esser coperte da CP_2 garanzia assicurativa e, comunque, nei limiti del massimale e/o sottomassimale, previa deduzione degli importi relativi ad ulteriori e diverse pretese da quelle che costituiscono il solo oggetto della garanzia assicurativa e, comunque, nei limiti della quota di responsabilità e di incidenza causale esclusivamente imputabili al geometra e, in ogni caso, previa CP_2 applicazione dei limiti, scoperti e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza nonché della corretta disciplina/quantificazione risarcitoria secondo i criteri civilistici. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La otteneva d.i. n. 199/2021 (emesso in data 24.3.2021 - R.G.N. Controparte_1 601/2021) per l'importo di € 382.844,49, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, nei confronti di in forza di tre fatture (n. 20 del 6.08.2020 di € Parte_2
155.516,80; n. 26 del 12.10.2020 di € 133.551,02; n. 2 dell'11.01.2021 di € 93.776,67) relative ai SAL n. 12, 13 e 14, emesse in seguito a lavori eseguiti sulla base di subappalto intercorso con la società ingiunta per la realizzazione dell'impianto idroelettrico “Vico” sui torrenti Acquetta e Redivalle nel Comune di Bagnone (cfr. contratto subappalto doc. 1 fasc. monitorio).
Proponeva opposizione chiedendo la chiamata in causa del direttore Parte_2 dei lavori dalla stessa nominato, geom. nel merito, lamentando irregolarità CP_2 contrattuali nell'emissione dei relativi SAL e contestandone l'importo.
Si costituiva resistendo alla domanda e chiedendo la condanna Controparte_1 dell'ingiunta al pagamento della residua somma di € 284.230,33, stante l'intervenuto pagamento, nelle more, da parte di di € 118.948 (cfr. doc. 8 attrice). Parte_2
Si costituiva il geom. chiamando in causa la propria compagnia per la r.c. CP_2 professionale Zurich Insurance PLC, e chiedendone, in via subordinata, la condanna a tenerlo indenne.
Si costituiva in giudizio Zurich Insurance PLC, aderendo alle argomentazioni difensive del terzo chiamato e resistendo nel merito;
in via subordinata, chiedeva il rigetto della CP_2 domanda proposta dal terzo chiamato per l'inoperatività del contratto assicurativo o, in via ulteriormente subordinata, la condanna nei limiti del massimale di polizza.
Il fascicolo era riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, la quale, con ordinanza del 18.12.2023, ammetteva le prove richieste
P a g . 3 | 10 dalle parti e, preso atto del pagamento da parte dell'ingiunta di € 118.948,17, concedeva la provvisoria esecuzione parziale del d.i. opposto per € 263.896,32.
La causa era quindi istruita con l'acquisizione di prove documentali e orali (testi , Testimone_1 direttore del cantiere, dipendente di e a tal fine dalla stessa designato – Parte_2 richiesto da parte attrice -; – richiesto da parte convenuta -; Testimone_2 Controparte_4 e – richiesti dal terzo chiamato geom. . CP_5 CP_2
All'udienza del 28.3.2025, le parti precisavano le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
***
Il credito ingiunto trae origine da alcune fatture (di cui ai SAL n. 12,13 e 14), emesse per lavori eseguiti in forza di contratto di subappalto, stipulato in data 16.5.2019, tra Parte_2 e la (doc. 1 attrice), volti al completamento di una centrale idroelettrica
[...] Controparte_1 sita nel Comune di Bagnone.
Parte opponente espone che le fatture relative agli ultimi tre SAL, n. 12, 13 e 14 (doc. 4 citazione) sarebbero state emesse da in violazione di norme contrattuali Controparte_1 e, comunque, per un importo eccessivo, in particolare lamentando:
- la violazione dell'art. 6 del contratto, in quanto lo stato di avanzamento dei lavori era stato sottoscritto dal solo direttore dei lavori, geom. senza il CP_2 contraddittorio tra le parti e la preventiva autorizzazione del direttore di cantiere, geom. Testimone_1
- l'eccessiva entità dell'importo fatturato (€ 1.923.979,07) rispetto a quello contabilizzato nel mese di giugno del 2020 (€ 1.500.000,00) e considerato anche il prezzo previsto in contratto (€ 1.200.000,00). aveva nominato un collaudatore, in persona dell'Ing. Parte_2 Persona_1
, al fine di valutare la corretta entità delle opere indicate nei SAL emessi dalla
[...] subappaltatrice. All'esito dei sopralluoghi effettuati, era emerso:
- che alcune opere di finitura erano rimaste incompiute;
- che la valutazione delle opere contabilizzate nelle ultime fatture andava rideterminata nell'importo di € 62.965,27;
- che vi era un cospicuo ritardo nell'esecuzione delle opere commissionate, con conseguente applicazione della penale prevista dall'art. 8 del contratto (per un importo complessivo di € 70.500,00);
- che erano state eseguite varianti non autorizzate (per un importo di € 205.947,45, per conto di AI s.p.a., del Comune di Bagnone e della – cfr. doc. 8). Parte_3
Secondo parte opponente, pertanto, il credito residuo di detraendo gli Controparte_1 importi sopra richiamati, ammonterebbe a € 118.948,17, da considerare integralmente soddisfatto in conseguenza del pagamento effettuato a seguito della notifica del d.i. (cfr. contabile di pagamento del 3.5.2021 – doc. 8 citazione). espone, di contro, di aver eseguito i lavori commissionati a regola d'arte Controparte_1 e che i ritardi e le interruzioni che si erano verificate (e che avevano riguardato anche il pagamento delle fatture) andavano imputate a per mancato Parte_2 pagamento dei fornitori, nonché al blocco delle attività causato dalla pandemia da Covid 19. Infatti, non aveva mai sollevato alcuna contestazione alle opere Parte_2
P a g . 4 | 10 eseguite e alle fatture emesse, che erano sempre state pagate, seppure con ritardi, dalla società opponente (fatture relative agli 11 SAL vistati e sottoscritti dal direttore lavori – CP_2 doc. da 2 a 15 fasc. monitorio). Per converso, non aveva, invece, Parte_2 provveduto a pagare le fatture di cui ai SAL 12,13 e 14 (fatture n. 20, n. 26 e n. 2 – doc. da 16 a 22 fasc. monitorio), nonostante il direttore dei lavori avesse emesso i certificati di pagamento. Peraltro, quanto alla relazione a firma Ing. , contestava che la stessa fosse stata formata Per_1 in contraddittorio tra le parti, evidenziando trattarsi di tecnico di fiducia incaricato da Pt_2 e non di collaudatore (mai nominato, avendo la committenza accettato le opere), che non si era interfacciato con la né aveva visionato la documentazione di cantiere. CP_1
Infine, richiamava il verbale del 7.1.2021 (doc. 46 convenuta, sottoscritto da indicato CP_4 come in rappresentanza del committente, direzione lavori opere strutturali, in CP_5 Tes_2 rappresentanza di e d.l. , nel quale il d.l., incaricato dalla CP_1 CP_2 Parte_2 aveva certificato l'ultimazione dei lavori, precisando che le opere erano tutte funzionali alla messa in esercizio dell'impianto, che, infatti, risultava attivo a far data dal novembre 2020.
Il terzo chiamato geom. premessa la ricostruzione degli avvenimenti che hanno CP_2 interessato l'impianto idroelettrico Vico di Bagnone, ha evidenziato di aver sempre curato la direzione dei lavori con la dovuta diligenza, deducendo, inoltre, che:
- l'allungamento dei tempi nelle lavorazioni e i conseguenti ritardi erano da imputare al mancato pagamento dei fornitori da parte di e alla variante sul Parte_2 torrente di Redivalle (cfr. pag. 14 comparsa terzo chiamato).
- La contabilità era stata verificata dal geom. Tes_1
- nessuna problematica era mai emersa in ordine all'esecuzione delle opere e alla loro legittimità, né durante la fase esecutiva, né durante il collaudo dell'Ing. , Per_1 all'uopo nominato da Parte_2
- l'importo degli ultimi tre SAL non poteva considerarsi esorbitante, dato che il SAL n. 11 (non oggetto di contestazione) era stato emesso per una cifra già di per sé maggiore rispetto al corrispettivo (a misura) pattuito in contratto e che, a quella data, residuavano ancora alcune opere da svolgere (cfr. pag. 19 comparsa terzo chiamato).
Tanto premesso, il credito risulta contestato nel quantum ma non nell'an.
Come noto, il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito. Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Inoltre, “Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Ora, giova premettere che il teste (cioè il direttore di cantiere), richiesto da parte attrice, Tes_1 pur dichiarando di non aver avallato i SAL 12,13,14 (contrariamente, a suo dire, ai precedenti)
– circostanza su cui si svolgeranno nel prosieguo alcune osservazioni -, ha precisato: “non ho nulla da contestare sull'esecuzione dei lavori e sulla funzionalità, l'impresa ha lavorato bene,
P a g . 5 | 10 ho contestato i ritardi per la loro gestione del cantiere che non era stato da loro ben organizzato” (udienza del 22.3.24).
L'Ing. progettista dell'opera, indifferente, ha riferito, poi, che “quando vi erano delle CP_5 varianti e con i relativi prezzi, questo veniva discusso in cantiere per dal geom. CP_1 Tes_2 e come referente di dal geom. con il geom. ed insieme
[...] Pt_2 Testimone_1 CP_2 discutevano dei vari prezzi;
si accordavamo verbalmente, cioè riferivano alle rispettive aziende e poi trovavano l'accordo sul prezzo”, confermando, inoltre, che, durante il tempo di apertura del cantiere, erano stati svolti sopralluoghi dal geom. per conto della Tes_1 [...]
che aveva visionato e approvato la realizzazione di ogni singola opera (udienza Parte_2 del 24.5.24).
Dall'istruttoria è inoltre emerso che:
- il cantiere era stato interessato da ritardi dovuti a mancati pagamenti di
[...] ai fornitori (teste “2) DVC che, visti i ritardati pagamenti, le ditte Parte_2 Tes_1 fornitrici interrompevano le forniture e/o l'assistenza tecnica fino a quando la Pt_2
e la provvedevano al pagamento di quanto dovuto;
Sì, è vero. E questi ritardi CP_6 sono stati riconosciuti alla nel collaudo fatto dall'Ing. ”; teste “2) CP_1 Per_1 CP_5
DVC che, visti i ritardati pagamenti, le ditte fornitrici interrompevano le forniture e/o l'assistenza tecnica fino a quando la e la provvedevano al pagamento Pt_2 CP_6 di quanto dovuto;
Di tutto non so, ricordo un episodio di ritardo nella fornitura dei tubi da parte di successivamente mi venne detto dalle persone in cantiere che Pt_4 ritardavano per i mancati pagamenti”);
- con verbale del 7.1.21, redatto in contraddittorio, il d.l. ha certificato l'ultimazione lavori e la loro corretta esecuzione (“in data odierna ho emesso il SAL 14 finale che come per tutti gli altri SAL assume validità di certificazione contabile di pagamento e in questo caso come certificazione di ultimazione lavori”):
- è incontroverso che non siano mai state avanzate contestazioni da Parte_2
a Controparte_1
Ora, la prova del credito vantato dall'appaltatore non può essere tratta dalla contabilità del direttore dei lavori, se non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza avere manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto normalmente legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (cfr. Cass. 10860/2007; Cass. 5632/96; 2333/95).
Se così è, sussiste la prova dell'ammontare del credito nel caso in esame, posto che l'ultimo SAL, vistato unicamente dalla d.l. (come peraltro anche i SAL antecedenti e non contestati) risulta emesso in contraddittorio – ciò che emerge dal richiamato verbale – sottoscritto anche da in rappresentanza del committente, direzione lavori opere strutturali, CP_4 CP_5 in rappresentanza di oltre che da Tes_2 CP_1 CP_2
Inoltre, a mente dell'art.
6.2 del contratto (doc. 1 attrice), “Non oltre 60 giorni dalla data di compimento del collaudo o comunque dalla data in cui il collaudo avrebbe dovuto essere compiuto, il direttore dei lavori procederà a redigere certificato per il pagamento del saldo contrattuale. In caso di disaccordo sulle risultanze del conto finale, il contraente ha diritto al pagamento, in via provvisoria, della quota parte del saldo riconosciutogli dal direttore lavori.”
P a g . 6 | 10 Posto che nessuna contestazione è stata avanzata e che i lavori sono stati accettati, sussiste quindi prova del credito vantato dalla Controparte_1
Peraltro, mette conto evidenziare che, nonostante il abbia precisato di non aver accettato Tes_1 i SAL 12, 13 e 14, nondimeno, è la stessa a dare conto di accettazioni Parte_2 verbali o telefoniche da parte dello stesso – e dunque del tutto deformalizzate – (“4.
[...] provvedeva regolarmente al pagamento dei corrispettivi dei lavori di Parte_1 costruzione, corrispondendo a l'importo di Euro 1.444.935,74, in Controparte_1 quanto i relativi SAL (nn. 1-11) venivano controfirmati dal Direttore di Cantiere, Geom.
ovvero dallo stesso confermati telefonicamente o verbalmente (doc. 3)” – Testimone_1 cfr. pag. 3 atto di citazione) con la precisazione che, in realtà, risulta un unico SAL che reca sottoscrizione non leggibile sotto il timbro (cioè il doc. 5 di parte Parte_2 opponente), mentre tutti gli altri riportano solo la firma del d.l. E, ancora, il teste CP_2
impiegato tecnico di all'udienza del 22.3.24 ebbe a dichiarare, in risposta al Tes_2 CP_1 cap.8. “vero che effettuata la verifica di cui al capitolo che precede il geom. CP_2 predisponeva la contabilità che inviava a per la prima verifica, poi a a CP_1 Tes_1 Pt_2 e dopo una verifica con il geom. emetteva il SAL che inviava a Tes_1 CP_7 Tes_1 all'Ing. , ad e a che emetteva la relativa fattura;
Persona_2 CP_6 CP_1 Pt_2 Part provvedeva al relativo pagamento, come da sottoscritti che vi si mostrano (docc. da 1 a 22)”, “Sì, la procedura è sempre stata così, solo che raramente ha rispettato i termini Pt_2 contrattuali di pagamento;
la procedura è stata fatta in modo identico per tutti i SAL;
a.d.r. anche per gli ultimi tre SAL: PR era sempre informato, anche in contatto telefonico”.
Infine, risulta, altresì, per stessa affermazione del PR, che costui si recava in cantiere una o due volte a settimana, e che “dopo il Covid” – cioè dopo il 2020 – aveva smesso di recarvisi,
“anche perché non lavoravano” (udienza del 22.3.24). Se ne evince, pertanto, una costante presenza, tale da consentirgli di visionare e verificare le lavorazioni svolte (sulle quali è pacifica l'assenza di contestazioni).
Circa le varianti a detta dell'opponente non autorizzate, le stesse consisterebbero in lavori di assistenza al fornitore delle turbine, installazione del carroponte e interventi per conto della municipalizzata GAIA s.p.a. e del Comune di Bagnone.
Posto che dalla testimonianza del è emerso che le varianti erano discusse tra le parti e CP_5 concordate oralmente, l'art. 1659 c. 2 prevede che le varianti debbano essere provate per iscritto e, d'altra parte, l'art. 4 del contratto dispone: “le varianti dovranno essere espressamente approvate dalla committente per iscritto”.
In proposito, ha allegato un prospetto dalla stessa redatto (doc. 8 attrice) che dà conto Pt_2 degli importi relativi a dette varianti non autorizzate, importi non contestati da che si è CP_1 limitata a rilevare come i lavori di assistenza al fornitore delle turbine non costituissero variante, ma attività funzionale alla collocazione delle turbine, come da originario progetto, e ha prodotto ordine di per lavori da eseguirsi sulla cisterna di AI (scavo a sezione Parte_2 ristretta, posa di tubo di diametro 90 mm, ricopertura dello scavo, posa delle tubazioni in polietilene, realizzazione acquedotto compreso di pezzi speciali – cfr. doc. 36 parte convenuta).
In ordine all'attività di assistenza al fornitore delle turbine, la ricostruzione fornita dall'appaltatrice non è stata contestata da di talché deve ritenersi che, effettivamente, Pt_2 non si trattasse di variante, ma di operazione prodromica alla realizzazione del progetto (si vedano note di trattazione scritta per l'udienza del 22.4.22 e prima memoria ex art. 183 di parte attrice, laddove espone: “La Società SCOTTA S.p.a. aveva in carico la fornitura in Pt_2 opera ma, a causa della mala gestio di (che nei giorni della posa Controparte_1 occupava larga parte della strada di accesso con i lavori di messa in opera delle tubazioni)
P a g . 7 | 10 non ha potuto trasportare le turbine in loco […] era incaricata di Parte_1 effettuare unicamente la posa del carroponte (già eseguita) e l'eventuale supporto allo scarico delle turbine in loco. Per l'effetto, tutti i lavori in economia contabilizzati a titolo di assistenza al trasporto e allo scarico delle turbine sono ascrivibili in via esclusiva all'organizzazione di cantiere di e non avrebbero dovuto essere Controparte_1 imputate a ). Parte_1
Da quanto sopra, si evince, altresì, che neppure l'installazione del carroponte possa considerarsi variante (la stessa afferma che detto adempimento rientrava nell'incarico originario). Pt_2
Per il resto, non ha contestato trattarsi di varianti e non ha prodotto documentazione CP_1 comprovante che le stesse fossero state concordate. In applicazione del principio di non contestazione, pertanto – nulla avendo argomentato in ordine agli importi indicati da – Pt_2 devono ritenersi pacificamente inerenti a varianti non concordate € 90.080,50 (Comune di Bagnone) - cfr. doc. 8 attrice -, quindi da sottrarsi dalla somma capitale di cui al d.i. opposto.
Quanto allo scomputo delle penali per il ritardo, è sufficiente evidenziare che la relazione a firma non risulta redatta in contraddittorio, nè si tratta di collaudo delle opere. Non vi Per_1 è prova che i ritardi siano imputabili a essendo, anzi, emerso, nel corso dell'istruttoria, CP_1 che il cantiere è stato interessato da rallentamenti dovuti al mancato pagamento dei fornitori da parte di (testimonianze e doc. 34 convenuta). Pt_2 Tes_1 CP_5
In ordine alla domanda di manleva avanzata da verso posto che “La Pt_2 CP_2 qualificazione del rapporto sul quale la domanda è fondata è compito esclusivo del giudice, il quale ha il potere - dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum o la causa petendi” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5719 del 10/06/1998), la stessa deve qualificarsi come domanda di risarcimento del danno contrattuale, come peraltro si evince dalla prospettazione di cui a pag. 11 dell'atto di citazione. In particolare, l'opponente ritiene che la condotta tenuta dal fosse in aperta opposizione agli interessi CP_2 di avendo egli omesso di adoperarsi per evitare le violazioni contrattuali Parte_2 da parte di come sopra dettagliate (in particolare, redigendo i SAL 14, 15 e 16, CP_1 attenendosi alle sole indicazioni di e avendo approvato lavori in variante senza il CP_1 consenso del committente (pagg. 11 e 12 atto di citazione).
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno del quale è chiesto il risarcimento.
Tanto premesso, non risulta assolto l'onere della prova da parte di – con Parte_2 la precisazione che, peraltro, è stato prodotto contratto di prestazione d'opera professionale concluso con lo studio tecnico e e non con in proprio -. CP_2 CP_4 CP_2
Quanto alla formazione dei SAL, si rinvia a quanto sopra argomentato.
Quanto alle varianti, posto che complessivi € 90.080,5 sono da scomputarsi dalla somma portata dal d.i. opposto in sorte capitale – risultando indimostrata l'approvazione della variante in parola – nessun danno può dirsi derivante a dall'operato della d.l.. Parte_2
Tale rilievo risulta assorbente rispetto alle domande della compagnia assicurativa.
Conseguentemente, deve determinarsi l'ammontare oggetto di ingiunzione come di seguito:
€ 382.844,49, in sorte capitale, da cui deve scomputarsi la somma di € 90.080,5 a titolo di varianti non concordate e l'intervenuto pagamento, da parte di di € 118.948,17 (doc. Pt_2
P a g . 8 | 10 9 attrice), addivenendosi a € 173.815,82. Oltre a tale importo, spettano gli interessi dalla domanda al saldo effettivo, come determinati ai sensi degli artt. 3 e ss. d.lgs 231/02.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm., nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto:
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00
In proposito, deve richiamarsi Sez. 3 - , Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024, a mente della quale
“In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.”
Tenuto conto della domanda dispiegata dall'opponente (“[…] accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta da , comunque, assolvere l'attrice Parte_2 in opposizione da ogni pretesa avversaria”), e del rilievo per cui le domande avanzate dalla convenuta – attrice sostanziale – non sono state estese nei confronti dei terzi chiamati, nonostante la revoca del d.i. opposto, deve essere condannata alla Parte_2 refusione delle spese di lite nei confronti della convenuta e dei terzi chiamati, in quanto totalmente soccombente.
Oltre a detto importo, a titolo di onorario, spettano le spese legali nella misura del 15%, IVA se dovuta, CPA come per legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda di contro con la chiamata in causa Parte_2 Controparte_1 di e Zurich Insurance, così dispone: CP_2
revoca il d.i. n. 199/2021 del 24.03.2021 (R.G. n. 601/2021) emesso dal Tribunale di Massa;
ridetermina la somma in sorte capitale dovuta da a Parte_2 Controparte_1 in € 173.815,82, e per l'effetto condanna al pagamento in favore
[...] Parte_2 di di € 173.815,82, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo, CP_1 Parte_2 come determinati ai sensi degli artt. 3 e ss. d.lgs 231/02. condanna alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta Parte_2 e dei terzi chiamati e Zurich Insurance, liquidate in € Controparte_1 CP_2
P a g . 9 | 10 22.457 a titolo di compenso professionale per ciascuna parte, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
MASSA, li 17/07/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 10 | 10