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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 195/2015 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controverise in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.to PALAZZO Parte_1
FERDINANDO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 06/02/2015 , Parte_1
impugnava verbali ispettivi nn° 72000004443520 e 72000004443540., adiva questo Tribunale per sentire: 1) riconoscere la natura subordinata dei rapporti lavorativi intrattenuti, per annualità e giornate come da ricorso, fra la propria ditta operante nel settore della silvicultura ed i sig.ri CP_2 CP_3
, e;
2) annullare l'inquadramento
[...] CP_4 Controparte_5
ai fini previdenziali del sig. quale coltivatore diretto nonché Parte_1
dei sig.ri e quali coadiutori familiari;
3) CP_2 Controparte_3
dichiarare nulli ed inefficaci i verbali ispettivi nn° 72000004443520 e 72000004443540. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
All'udienza del 09/09/2015 il giudice, rilevata la tardività della costituzione dell' , escludeva dal contradditorio la documentazione dalla stessa CP_1
depositata, oltre a dichiarare la parte decaduta dalla chiesta prova testimoniale.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo, si rileva l'inammissibilità della domanda in merito al riconoscimento dei rapporti lavorativi intercorrenti tra CP_2 CP_3
, e , ovvero l'accertamento che sia
[...] Controparte_5 CP_4
intercorso rapporto di lavoro subordinato dipendente per il numero di giornate indicato anno per anno. La circostanza, se rilevante ai fini dell'oggetto del decidere in merito alla sfera giuridica della parte ricorrente, in relazioni a obblighi sanzionatori e/o contributivi, non può essere oggetto oggi di pronuncia dichiarativa diretta in quanto andrebbe ad influire sulla sfera giudica di soggetti che non sono parte del procedimento;
la circostanza viene quindi affrontata in via incidentale, il tutto ferma restante l'efficacia riflessa che comporterebbe l'eventuale accoglimento delle restanti domande.
2.2 In ogni caso, si tiene presente nella valutazione dell'istruttoria del provvedimento del 09/09/2015 con il quale il giudice dichiarava decaduto il resistente dalla prova testimoniale ed escludeva dal contradditorio la produzione documentale esibita con costituzione (tardiva) della stessa. Nella realtà processuale del presente procedimento non si potrà tenere conto delle dichiarazioni allegati ai verbali, mentre questi ultimi trovano ingresso nel giudizio per la produzione da parte del ricorrente.
2.3 La qualità di coltivatore diretto deve essere desunta dal combinato disposto
Pag. 2 di 5 degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
La prova di detti requisiti è, nel caso di iscrizione forzata, a carico dell' . CP_1
La giurisprudenza ha però stabilito che, in presenza di un vincolo di parentela, le prestazioni lavorative si presumono gratuite. Tuttavia, questa presunzione può essere superata con una prova rigorosa e precisa della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni (da ultimo cass 20904/2020). Ebbene, le testimonianze raccolte sono sufficienti a tale scopo: ferma restando la valutazione dell'affidabilità dei soggetti i cui rapporti sono dedotti in giudizio, ovvero
, e (che CP_2 Controparte_3 Controparte_5 CP_4
pertanto hanno inequivoco interesse anche riflesso alla materia del contendere hanno testimoniato anche altri soggetti, quali il e Cetrangolo Testimone_1
Morgan che, pur lavorando nella stessa impresa, non evidenziano interessi specifici nell'oggetto del decidere, né l' ne ha evidenziati alcuni. CP_1
Alla luce del contenuto concorde delle testimonianze, compatibile con le prospettazioni di parte ricorrente, si ritiene pertanto sufficientemente provato la natura subordinata dei rapporti. Alla luce di tali considerazioni, anche le testimonianze rese dai sig.ri , CP_2 Controparte_3 CP_5
e vanno a corroborare la prospettazione dei fatti di
[...] CP_4
Pag. 3 di 5 parte ricorrente.
Quale elemento di prova contraria vi sono i verbali ispettivi: questi riportano sì le dichiarazioni dei lavoratori, ma in modo succinto e sintetico, ripetuto per ogni singola dichiarazione, di tal ché non è possibile una effettiva valutazione critica di tali dichiarazioni.
Ai fini, pertanto, dell'iscrizione del ricorrente nella gestione dei coltivatori diretti, si ritiene il requisito della collaborazione del nucleo familiare non sussistente.
A tanto si aggiunga, in ogni caso, che ai fini del collocamento del ricorrente nella gestione coltivatori diretti, non è il mero la natura familiare del rapporto lavorativo ad essere rilevante, ma l'appartenenza al nucleo familiare. Di tale circostanza non è stata data prova alcuna dell' : atteso che il deposito dei CP_1
certificati di residenza dimostra la non coabitazione dei lavoratori. Si rende necessaria una prova puntuale dei presupposti per l'individuazione del nucleo familiare, e la stessa non può presumersi la stessa sulla scorta del solo rapporto parentale.
2.4 Il venir meno della prova di uno dei requisiti si reputa assorbente di ogni altra questione.
3.1 L' è condannato al pagamento di metà delle spese di lite secondo la CP_1
liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14; la restante metà è compensata tra le parti dal momento che la iscrizione presso la gestione braccianti diretti è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_6
provvede:
Pag. 4 di 5 1) dichiara nullo l'inquadramento ai fini previdenziali del sig. Parte_2
, e , dichiarando nulla l'iscrizione di
[...] CP_2 Controparte_3
nella gestione dei coltivatori diretti e, di conseguenza, il Parte_1
venir meno dell'iscrizione del sig. e come Controparte_3 Parte_1
coadiuvatori familiari dello stesso;
2) Dichiara, per l'effetto, nulla ogni sanzione e ogni obbligazione, sia di natura contributiva che di natura sanzionatoria, basata sulla scorta di tale inquadramento, conseguente dai congiunti Verbali unici di accertamento e notificazione nn° 72000004443520 e 72000004443540.
3) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1 complessiva somma di € 2.200,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione agli avvocati
Vallo della Lucania, così deciso il 08/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 195/2015 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controverise in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.to PALAZZO Parte_1
FERDINANDO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 06/02/2015 , Parte_1
impugnava verbali ispettivi nn° 72000004443520 e 72000004443540., adiva questo Tribunale per sentire: 1) riconoscere la natura subordinata dei rapporti lavorativi intrattenuti, per annualità e giornate come da ricorso, fra la propria ditta operante nel settore della silvicultura ed i sig.ri CP_2 CP_3
, e;
2) annullare l'inquadramento
[...] CP_4 Controparte_5
ai fini previdenziali del sig. quale coltivatore diretto nonché Parte_1
dei sig.ri e quali coadiutori familiari;
3) CP_2 Controparte_3
dichiarare nulli ed inefficaci i verbali ispettivi nn° 72000004443520 e 72000004443540. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
All'udienza del 09/09/2015 il giudice, rilevata la tardività della costituzione dell' , escludeva dal contradditorio la documentazione dalla stessa CP_1
depositata, oltre a dichiarare la parte decaduta dalla chiesta prova testimoniale.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo, si rileva l'inammissibilità della domanda in merito al riconoscimento dei rapporti lavorativi intercorrenti tra CP_2 CP_3
, e , ovvero l'accertamento che sia
[...] Controparte_5 CP_4
intercorso rapporto di lavoro subordinato dipendente per il numero di giornate indicato anno per anno. La circostanza, se rilevante ai fini dell'oggetto del decidere in merito alla sfera giuridica della parte ricorrente, in relazioni a obblighi sanzionatori e/o contributivi, non può essere oggetto oggi di pronuncia dichiarativa diretta in quanto andrebbe ad influire sulla sfera giudica di soggetti che non sono parte del procedimento;
la circostanza viene quindi affrontata in via incidentale, il tutto ferma restante l'efficacia riflessa che comporterebbe l'eventuale accoglimento delle restanti domande.
2.2 In ogni caso, si tiene presente nella valutazione dell'istruttoria del provvedimento del 09/09/2015 con il quale il giudice dichiarava decaduto il resistente dalla prova testimoniale ed escludeva dal contradditorio la produzione documentale esibita con costituzione (tardiva) della stessa. Nella realtà processuale del presente procedimento non si potrà tenere conto delle dichiarazioni allegati ai verbali, mentre questi ultimi trovano ingresso nel giudizio per la produzione da parte del ricorrente.
2.3 La qualità di coltivatore diretto deve essere desunta dal combinato disposto
Pag. 2 di 5 degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
La prova di detti requisiti è, nel caso di iscrizione forzata, a carico dell' . CP_1
La giurisprudenza ha però stabilito che, in presenza di un vincolo di parentela, le prestazioni lavorative si presumono gratuite. Tuttavia, questa presunzione può essere superata con una prova rigorosa e precisa della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni (da ultimo cass 20904/2020). Ebbene, le testimonianze raccolte sono sufficienti a tale scopo: ferma restando la valutazione dell'affidabilità dei soggetti i cui rapporti sono dedotti in giudizio, ovvero
, e (che CP_2 Controparte_3 Controparte_5 CP_4
pertanto hanno inequivoco interesse anche riflesso alla materia del contendere hanno testimoniato anche altri soggetti, quali il e Cetrangolo Testimone_1
Morgan che, pur lavorando nella stessa impresa, non evidenziano interessi specifici nell'oggetto del decidere, né l' ne ha evidenziati alcuni. CP_1
Alla luce del contenuto concorde delle testimonianze, compatibile con le prospettazioni di parte ricorrente, si ritiene pertanto sufficientemente provato la natura subordinata dei rapporti. Alla luce di tali considerazioni, anche le testimonianze rese dai sig.ri , CP_2 Controparte_3 CP_5
e vanno a corroborare la prospettazione dei fatti di
[...] CP_4
Pag. 3 di 5 parte ricorrente.
Quale elemento di prova contraria vi sono i verbali ispettivi: questi riportano sì le dichiarazioni dei lavoratori, ma in modo succinto e sintetico, ripetuto per ogni singola dichiarazione, di tal ché non è possibile una effettiva valutazione critica di tali dichiarazioni.
Ai fini, pertanto, dell'iscrizione del ricorrente nella gestione dei coltivatori diretti, si ritiene il requisito della collaborazione del nucleo familiare non sussistente.
A tanto si aggiunga, in ogni caso, che ai fini del collocamento del ricorrente nella gestione coltivatori diretti, non è il mero la natura familiare del rapporto lavorativo ad essere rilevante, ma l'appartenenza al nucleo familiare. Di tale circostanza non è stata data prova alcuna dell' : atteso che il deposito dei CP_1
certificati di residenza dimostra la non coabitazione dei lavoratori. Si rende necessaria una prova puntuale dei presupposti per l'individuazione del nucleo familiare, e la stessa non può presumersi la stessa sulla scorta del solo rapporto parentale.
2.4 Il venir meno della prova di uno dei requisiti si reputa assorbente di ogni altra questione.
3.1 L' è condannato al pagamento di metà delle spese di lite secondo la CP_1
liquidazione effettuata in dispositivo ai sensi del d.m. n.55/14; la restante metà è compensata tra le parti dal momento che la iscrizione presso la gestione braccianti diretti è stata determinata dall'esito dell'accertamento ispettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_6
provvede:
Pag. 4 di 5 1) dichiara nullo l'inquadramento ai fini previdenziali del sig. Parte_2
, e , dichiarando nulla l'iscrizione di
[...] CP_2 Controparte_3
nella gestione dei coltivatori diretti e, di conseguenza, il Parte_1
venir meno dell'iscrizione del sig. e come Controparte_3 Parte_1
coadiuvatori familiari dello stesso;
2) Dichiara, per l'effetto, nulla ogni sanzione e ogni obbligazione, sia di natura contributiva che di natura sanzionatoria, basata sulla scorta di tale inquadramento, conseguente dai congiunti Verbali unici di accertamento e notificazione nn° 72000004443520 e 72000004443540.
3) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna l' al pagamento del restante metà delle spese che si liquidano nella CP_1 complessiva somma di € 2.200,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione agli avvocati
Vallo della Lucania, così deciso il 08/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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