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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 772/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n.90/2024 pubblicata in data 24 maggio 2024 promossa con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Galliera n.6 presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 del 22.03.2024 Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
[...]
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma viale Tanara n.31/a presso e nello studio dell'avv. Erika Sicuro che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
A cui è stata riunita la causa di appello iscritta al n. 777/2024 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Parma sezione lavoro n.90/2024 pubblicata in data
24 maggio 2024 promossa con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 da
Parte_2
[...]
1
[...] In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma viale Tanara n.31/a presso e nello studio dell'avv. Erika Sicuro che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Galliera n.6 presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 del 22.03.2024 Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 29.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro accoglieva il ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 378 2022
00003406 25 000 con riguardo alla sola parte relativa all'indennità di malattia nonché alle relative somme aggiuntive e sanzioni e lo rigettava per il resto.
In particolare la Parte_3
conveniva in giudizio proponendo
[...] CP_1 opposizione ex art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999 avverso l'avviso di addebito n. 378 2022 00003406 25 000, emesso in data 09.07.2022 con cui gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 381.379,60 deducendone l'illegittimità sotto molteplici motivi.
In particolare ne sosteneva la nullità per carenza di motivazione e nel merito ne eccepiva l'annullabilità per violazione dell'art. 20, comma 2 D.L. n. 112/2008 CP_ sostenendo, innanzitutto, che a partire dal 2009 avesse illegittimamente esteso anche alle Stazioni Sperimentali l'obbligo di versare la contribuzione per maternità e per malattia consacrato dalla norma soltanto per “le imprese dello
Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto”.
2 Dopo aver precisato che l'avviso di addebito impugnato aveva ad oggetto le richieste di contribuzione per malattia, maternità e disoccupazione sosteneva di essere esentata dal versamento della contribuzione per malattia per tre ragioni e, cioè, perché non aveva alle proprie dipendenze, personale operaio, apparteneva al settore industria di cui era emanazione e non essendo il datore di lavoro tenuto, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.L. n. 112/2008, al versamento della contribuzione nel caso in cui il trattamento previdenziale fosse stato corrisposto, per legge o per contratto collettivo, direttamente dallo stesso.
Deduceva, inoltre, l'illegittimità della pretesa contributiva relativa all'indennità di disoccupazione, in quanto non prevista dalla normativa vigente.
Contestava la debenza di contribuzione per maternità ove richiesta.
In via subordinata, eccepiva la compensazione dell'eventuale importo dovuto con quanto corrisposto dalla stessa direttamente ai dipendenti, nel medesimo arco temporale, a titolo di indennità di malattia, in applicazione del principio, espresso dalla Sentenza n. 2269/2018 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione e confermato nella Circolare n. 118/1991, secondo il quale CP_1
l'istituto della compensazione legale doveva operare anche nel caso in cui parte datoriale non avesse presentato il modello DM10, la compensazione dell'eventuale importo dovuto con quanto corrisposto dalla medesima direttamente ai dipendenti, nel medesimo arco temporale, a titolo di indennità per maternità, dato che, ai sensi del D.L n. 663/1979, il soggetto erogatore era l' , mentre il datore di lavoro aveva esclusivamente Controparte_3
l'obbligo di anticipare le somme salvo conguaglio.
Evidenziava, infine, l'illegittimità delle sanzioni civili in concreto comminate, poiché, in virtù delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia, non risultava applicabile il regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, comma 8, lett.
a) della L. n. 388/2020, bensì il più favorevole trattamento sancito dall'art. 116, comma 15, lett. a). CP_ Si costituiva con memoria contestando le pretese della
[...]
e chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione.
Il Tribunale di Parma decideva come sopra indicato.
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 rubricato al n. 772/2024 CP_ proponeva appello avverso la suddetta sentenza
3 Con il primo motivo di appello deduceva nel merito l'erroneità, censurabilità e riformabilità della sentenza appellata del Tribunale di Parma nella parte in cui aveva riconosciuto la natura industriale dell'appellata escludendo conseguentemente l'obbligo di versamento della contribuzione per malattia in relazione ai dipendenti di qualifica impiegatizia accogliendo in parte qua l'opposizione ad avviso di addebito.
Sosteneva che il giudice di primo grado avesse errato e che dalla documentazione in atti dovesse, invece, desumersi che l'appellata svolgeva attività nel settore terziario con conseguente debenza della contribuzione per malattia sia per impiegati che per operai.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello accertasse che l'obbligo contributivo dell'appellata involgeva anche la contribuzione per malattia sia per operai che per impiegati in ragione dell'inquadrabilità della stessa nel novero del settore terziario, enti erogatori di servizi con conferma integrale dell'avviso di addebito ed, in subordine, la condanna al pagamento delle somme ritenute dovute e la conferma, per il resto, della sentenza di primo grado.
Si costituiva con memoria depositata in data 16 maggio 2025 la
[...] contestando quanto Controparte_2 dedotto da parte appellante e chiedendo in via preliminare la riunione del giudizio con il giudizio di appello proposto dalla stessa avverso la medesima sentenza rubricato al n.777/2024 e nel merito il rigetto dell'appello proposto da CP_ con conferma del capo della sentenza che aveva ritenuto non tenuta CP_4 al pagamento della contribuzione per malattia.
Insisteva, poi, nell'accoglimento dell'appello proposto con il separato ricorso.
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 la
[...] proponeva appello avverso la medesima Controparte_2 sentenza.
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui aveva escluso la possibilità della stessa di porre in compensazione i contributi dovuti a titolo di maternità con quanto dovuto, per il medesimo titolo, da e aveva CP_1 motivato riportandosi integralmente alla Sentenza della Corte di Cassazione n.
26038/2019.
Deduceva che tale pronuncia non fosse per nulla confacente alla presente fattispecie in quanto non riguardava l'istituto della compensazione (o
4 conguaglio) tra poste passive reciproche ed evidenziava di non aver chiesto di essere esentata dall'obbligo di versare i contributi per maternità, ma che, atteso il proprio obbligo di pagare ad la contribuzione a tale titolo, relativamente CP_1 al periodo maggio 2019 - novembre 2021, aveva chiesto di potere porre in compensazione quanto in quel periodo aveva erogato direttamente ai propri dipendenti per maternità in luogo di . CP_1
Con il secondo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado era incorso in errore ritenendo che non fosse tenuta a corrispondere alla stessa CP_1 le indennità di maternità.
Concludeva chiedendo che venisse accertato e dichiarato che la stessa aveva CP_ diritto di compensare sul versamento dei contributi per maternità dovuti ad quanto erogato ai propri dipendenti per maternità pari ad euro 39.376,82. CP_ Si costituiva in data 16 maggio 2025 chiedendo il rigetto dell'appello proposto da e l'accoglimento delle domande svolte nel proprio appello. CP_4
All'udienza del 29 maggio 2025 le cause venivano riunite.
Le cause riunite, istruite sulla base dei documenti prodotti dalle parti, venivano discusse e decise all'udienza del 29 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo. CP_
3. In relazione all'unico motivo di appello proposto da in relazione all'esclusione dell'obbligo di versamento della contribuzione per malattia fondato sull'inquadramento nel settore terziario della
[...] anziché nel settore industria si osserva quanto Controparte_2 segue.
La Suprema Corte (Cass. lav n. 6450/2020) ha statuito che: “Le stazioni sperimentali per l'industria hanno natura giuridica di enti pubblici economici e pertanto rientrano nell'ambito delle "imprese dello Stato" che, ex art. 20, comma
2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia.”
In particolare la Suprema Corte in tale pronuncia ha asserito che: “questa Corte di legittimità è già peraltro intervenuta a sottolineare la natura di enti pubblici economici della , nella specie, per le Industrie Controparte_2 [...]
e dei Derivati alla stregua del D.Lgs. n. 540 del 1999, Pt_4 Parte_5 art. 2 che, come esposto nei paragrafi che precedono, al successivo art. 5, prevede espressamente la applicabilità ai rapporti di lavoro delle disposizioni
5 del capo 1, titolo 2, del libro 5 del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (v. Cass. n. 30868 del 2017);
18. in riferimento, poi, alle aziende speciali delle Camere di Commercio, questa corte ha già affermato che anche nel caso in cui non siano dotate di personalità giuridica propria, costituiscono comunque una struttura fornita di un'organizzazione autonoma, distinta da quella pubblicistica dell'Ente e che opera con modalità e strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazioni imprenditoriali (v. Cass., sez. U, n.21503 del 2004) che il rapporto di lavoro del personale dipendente, siccome non intercorrente con pubbliche amministrazioni, è sottratto all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (v., Cass., Sez. U., n. 12907 del 2003);
19. quanto all'identificazione dei soggetti destinatari del disposto del d.l. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, conv. in L. n. 133 del 2008 – del seguente tenore:«
A decorrere dal 1 gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternità; b) la contribuzione per malattia per gli operai", questa Corte ha elaborato la ricostruzione sistematica, consolidata con numerose decisioni (v., da ultimo, Cass. n. 28296 del 2019), alla quale va data continuità;
20. a partire da Cass. n. 2756 del 2014, e poi con Cass. nn. 18395, 21536, 22291,
28296 del 2019) questa Corte ha affermato che il riferimento alle imprese dello
Stato - secondo un'interpretazione del testo costituzionalmente orientata al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - conduce a ritenere che all'elencazione in essa prevista non può essere attribuito carattere tassativo, posto che, l'espressione "imprese di Stato" che ricorre nel linguaggio comune, dal punto di vista giuridico (cioè come volta ad indicare lo svolgimento diretto da parte dello Stato di un'attività economica, costituita dall'offerta di beni e servizi in un mercato, a scopo di lucro) non ha cittadinanza negli Stati membri della UE, ponendosi in contrasto con gli artt. 106 e 107 TFUE, come interpretati dalla Corte di giustizia UE (vedi, per tutte, Comunicazione della Commissione
UE sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di
Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale Testo rilevante ai fini del SEE - 2012/C 8/02 e ivi ampi richiami);
6 21. la suddetta espressione - tenendo conto anche degli artt. 11 e 117 Cost. - non può che essere intesa in senso a-tecnico, come riferita alle imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato e, del pari, la stessa valenza atecnica deve essere attribuita alla restante parte dell'elencazione contenuta nel citato comma 2, che quindi va inteso nel senso di assoggettare alla contribuzione ivi prevista (da effettuare all : a) tutte le imprese degli enti pubblici e degli enti locali (di CP_1 cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni), che sono state interessate, per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, da processi di privatizzazione avviati nel corso degli anni '90 ed ancora in via di completamento e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, nonché a regimi speciali riconosciuti alle medesime in forza di specifiche disposizioni normative;
b) tutte le imprese a capitale misto degli enti pubblici e degli enti locali;
c) nonché le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico, i cui dipendenti già assoggettati a regimi previdenziali speciali sono poi confluiti nell;
CP_5
22. data, dunque, la predetta ricostruzione sistematica e riconosciuta la natura di ente pubblico economico alla Stazione sperimentale, tanto comporta la sua inclusione nel novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi di maternità e malattia, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, conv. in L. n. 133 del 2008”.
Orbene nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che CP_4 abbia alle sue dipendenze solo impiegati.
Considerato che alla stregua della suddetta sentenza della Suprema Corte le si applica l'art. 20 comma 2 del dl n. 112/2008 che prevede il versamento della contribuzione solo per operai nulla è dovuta dalla stessa a tale titolo già per tale assorbente motivo.
Sia che il giudice di primo grado hanno argomentato l'esclusione della CP_4 debenza della contribuzione per malattia anche in relazione al profilo dell'inquadramento nel settore industria, ma si tratta di argomento evidentemente ad abundantiam stante la chiara previsione della suddetta norma che limita la contribuzione per malattia agli operai che nel caso di specie non ci sono. CP_ Ne consegue, quindi, che l'appello di volto a sostenere l'inquadramento di
7 SSICA nel settore terziario è, comunque, infondato per l'assorbente motivo che già l'applicazione dell'art. 20 comma 2 del dl n. 112/2008 porta ad escludere nel caso di specie che sia dovuta la contribuzione richiesta.
Occorre, quindi, esaminare congiuntamente i due motivi di appello proposti da relativi alla mancata compensazione tra l'indennità di maternità versata CP_4
CP_ e la contribuzione dovuta a
Si deve, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado sul punto.
Nella stessa si legge: “Quanto ai contributi per maternità, parte ricorrente, come detto, ha invocato la compensazione delle poste rivendicate dall' Pt_1 convenuto con quelle corrisposte da , a tale titolo, direttamente ai propri CP_4 dipendenti nel periodo di riferimento.
A riguardo, si evidenzia che la natura solidaristica e pubblicistica della contribuzione la rende insensibile alle alterazioni conseguenti all'autonomia privata, quale quella che si esplica nella stessa contrattazione collettiva, condividendosi, sul punto, le argomentazioni rese dalla Cassazione civile nella pronuncia n. 26038 del 15/10/2019, che si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c. e di cui appare opportuno ribadire i passaggi più significativi: “… del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità dell'obbligo contributivo in oggetto, è la circostanza che il abbia CP_6 erogato ai propri dipendenti i trattamenti in questione alla luce della funzione svolta dall'obbligo contributivo all'interno dell'intero sistema previdenziale.
10. Invero, va, qui, ribadito quanto affermato da questa Corte di cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 10232 del 2003 (seguito da Cass. n. 15112 del
2004; Cass. n. 13791 del 2006), laddove si è affermato che il fondamento della previdenza sociale sta nel principio di solidarietà, onde il concetto di sinallagma, ossia di equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del sistema giacché all'apporto contributivo delle categorie interessate si accompagna il costante intervento finanziario dello
Stato e quindi della solidarietà generale.
11. Pertanto, il legame tra contributi o prestazioni può anche mancare, come nel caso dei contributi di mera solidarietà (cfr. Corte Cost. n. 26 del 2003) o di contribuzione figurativa o, ancora, quando debba operare il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c.. Né, l'ammontare delle
8 prestazioni è necessariamente proporzionale a quello dei contributi, dipendente dalla quantità della retribuzione imponibile, dalla varietà delle aliquote di computo, dall'età dell'assicurato e nel lungo periodo anche dalle variazioni del prodotto interno (nazionale) lordo.
12. Dunque, ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni.
13. L'obbligazione contributiva previdenziale partecipa, inoltre, della natura delle obbligazioni di natura pubblicistica, equiparabili a quelle tributarie a causa della origine legale e della destinazione ad enti pubblici e quindi all'espletamento di funzioni sociali (Cass. 21 luglio 1969 n. 2727); si tratta, cioè, di un'obbligazione pubblica e, quindi, di un rapporto nato dalla legge, da essa esclusivamente regolato e pertinente alla finanza complementare dello
Stato.
14. Tutto ciò comporta che il regime legale della contribuzione non può essere alterato da statuizioni dell'autonomia privata. Tali debbono oggi ritenersi quelle contenute nei contratti collettivi, a differenza di quelle vigenti nel regime corporativo, soppresso dal D.L. 5 agosto 1943, n. 721 e dal Decreto
Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369. Pertanto, non vale ad escludere
l'obbligazione contributiva oggetto di causa la previsione del c.c.n.l. 1° giugno
2005 agli arti. 95 e 100, applicato dal ricorrente nei rapporti di CP_6 lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, che obbliga il medesimo ad erogare direttamente ai dipendenti sia il trattamento di malattia che quello di maternità”.
La suddetta motivazione seppur articolata non è condivisibile per quanto infra specificato e risultano, invece, fondati i motivi di appello della
[...]
Controparte_2
, infatti, ha proposto domanda di compensazione delle indennità di CP_4 maternità versate con la contribuzione di maternità non versata senza contestare con tale domanda la debenza della contribuzione.
Orbene sia dalla normativa che dal CCNL risulta che anche in relazione ai CP_ dipendenti della stessa è tenuto a versare l'indennità di maternità e che il datore di lavoro è solo l'adiectus solutionis causa.
In particolare il CCNL applicato da non contiene alcuna deroga alla CP_4
9 disciplina normativa in materia di indennità di maternità che, invece, richiama espressamente limitandosi a prevedere un'integrazione di tale indennità da parte del datore di lavoro.
In particolare l'art. 46 del CCNL intitolato “ Tutela delle lavoratrici madri” prevede che: “Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al Dlgs n.
151 del 2001.
A far data dal 1° gennaio 1992, la lavoratrice riceverà inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto netta per i primi cinque mesi di assenza obbligatoria. Tale trattamento è considerato utile ai fini del computo della 13ª
e 14ª mensilità.
Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato alle lavoratici con contratto a tempo determinato - e comunque non oltre la scadenza del CP_ predetto contratto - il trattamento a carico dell' a condizione che sia recapitata direttamente all'azienda l'indennità liquidata dall'Istituto assicuratore.
Nel caso di utilizzo dell'intero periodo di astensione facoltativa senza frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo di congedo obbligatorio, alla lavoratrice madre che ne faccia richiesta sarà concessa, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 73 del presente Contratto, l'anticipazione del Tfr.”
Il CCNL fa, quindi, riferimento alla disciplina di cui all'art. 22 del dlgs n.
151/2001 che prevede che: “Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2 . L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all' articolo 1, del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33 , e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
L'art. 1 del dl n. 663/1979 a sua volta prevede che: “ A decorrere dal 1° gennaio
1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto
10 comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall previdenza sociale, i dati Parte_1 relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonchè alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'art. 8 della legge
9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all Pt_1 predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili….
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l' è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del CP_1 datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa;
scaduto il predetto termine, l' è tenuto a corrispondere sulla somma Pt_1 risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno.
Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.
L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al
11 pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;
per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;
per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.
Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
Ai soci delle compagnie del ramo industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'art. 3, punto e ), della legge 22 marzo 1967,
n. 161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.
Il Ministro del lavoro della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale, può con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo…”
Ne consegue, pertanto, che anche nel caso di specie il datore di lavoro era un mero adiectus solutionis causa e che obbligato principale alla corresponsione CP_ dell'indennità di maternità anche nella presente fattispecie è
Come asserito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass.lav n.
1172/2015, n.6642/2020), infatti, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, CP_ n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l' è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all' . Pt_1
La circostanza, poi, che nel caso di specie ritenendo erroneamente di non CP_4 essere tenuto a versare la contribuzione per la maternità non abbia seguito la procedura prevista dall'art. 1 del dl n. 663/1979 non osta, una volta accertata la
12 debenza della contribuzione, alla compensazione tra la stessa e quanto versato a CP_ titolo di indennità di maternità nei limiti dovuti da CP_ Del resto la stessa difesa di che sostiene che non si possa procedere a compensazione si incentra sull'erroneo presupposto che il pagamento dell'indennità di maternità da parte di sia adempimento di una propria CP_4 obbligazione e non su altri aspetti.
Si rileva, poi, che dalla documentazione prodotta da ed in particolare CP_4 dalle buste paga e relativi conteggi ( cfr doc n. 17) non specificamente contestata CP_ da risulta che la stessa, nel periodo di cui all'avviso di addebito (maggio CP_ 2019 – novembre 2021) ha pagato come indennità di maternità dovuta da la somma di euro € 39.376,82 CP_ Da quanto sopra esposto deriva quindi che l'appello proposto da deve essere rigettato.
Deve, invece, essere accolto l'appello proposto da e, pertanto, a parziale CP_4 modifica della sentenza impugnata si deve accertare e dichiarare che la stessa ha diritto di conguagliare / compensare, sul versamento dei contributi per maternità dovuti ad , quanto erogato ai propri dipendenti per evento di maternità nel CP_1 periodo di riferimento pari ad euro 39.376,82 e la sentenza va confermata per il resto.
Stante la reciproca soccombenza e la complessità delle questioni giuridiche trattate le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nelle cause riunite di appello iscritte ai n.772/2024 e n.777/2024 R.G.A. così provvede: CP_ 1) Rigetta l'appello proposto da
2) In accoglimento dell'appello proposto da
[...]
accerta e dichiara Parte_3 che la stessa ha diritto di conguagliare / compensare, sul versamento dei contributi per maternità dovuti ad , quanto erogato ai propri dipendenti per CP_1 evento di maternità nel periodo di riferimento pari ad euro 39.376,82 e conferma la sentenza per il resto
13 3) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 29/05/2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 772/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n.90/2024 pubblicata in data 24 maggio 2024 promossa con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Galliera n.6 presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 del 22.03.2024 Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
[...]
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma viale Tanara n.31/a presso e nello studio dell'avv. Erika Sicuro che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
A cui è stata riunita la causa di appello iscritta al n. 777/2024 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Parma sezione lavoro n.90/2024 pubblicata in data
24 maggio 2024 promossa con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 da
Parte_2
[...]
1
[...] In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma viale Tanara n.31/a presso e nello studio dell'avv. Erika Sicuro che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Galliera n.6 presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 del 22.03.2024 Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 29.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro accoglieva il ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 378 2022
00003406 25 000 con riguardo alla sola parte relativa all'indennità di malattia nonché alle relative somme aggiuntive e sanzioni e lo rigettava per il resto.
In particolare la Parte_3
conveniva in giudizio proponendo
[...] CP_1 opposizione ex art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999 avverso l'avviso di addebito n. 378 2022 00003406 25 000, emesso in data 09.07.2022 con cui gli era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 381.379,60 deducendone l'illegittimità sotto molteplici motivi.
In particolare ne sosteneva la nullità per carenza di motivazione e nel merito ne eccepiva l'annullabilità per violazione dell'art. 20, comma 2 D.L. n. 112/2008 CP_ sostenendo, innanzitutto, che a partire dal 2009 avesse illegittimamente esteso anche alle Stazioni Sperimentali l'obbligo di versare la contribuzione per maternità e per malattia consacrato dalla norma soltanto per “le imprese dello
Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto”.
2 Dopo aver precisato che l'avviso di addebito impugnato aveva ad oggetto le richieste di contribuzione per malattia, maternità e disoccupazione sosteneva di essere esentata dal versamento della contribuzione per malattia per tre ragioni e, cioè, perché non aveva alle proprie dipendenze, personale operaio, apparteneva al settore industria di cui era emanazione e non essendo il datore di lavoro tenuto, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.L. n. 112/2008, al versamento della contribuzione nel caso in cui il trattamento previdenziale fosse stato corrisposto, per legge o per contratto collettivo, direttamente dallo stesso.
Deduceva, inoltre, l'illegittimità della pretesa contributiva relativa all'indennità di disoccupazione, in quanto non prevista dalla normativa vigente.
Contestava la debenza di contribuzione per maternità ove richiesta.
In via subordinata, eccepiva la compensazione dell'eventuale importo dovuto con quanto corrisposto dalla stessa direttamente ai dipendenti, nel medesimo arco temporale, a titolo di indennità di malattia, in applicazione del principio, espresso dalla Sentenza n. 2269/2018 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione e confermato nella Circolare n. 118/1991, secondo il quale CP_1
l'istituto della compensazione legale doveva operare anche nel caso in cui parte datoriale non avesse presentato il modello DM10, la compensazione dell'eventuale importo dovuto con quanto corrisposto dalla medesima direttamente ai dipendenti, nel medesimo arco temporale, a titolo di indennità per maternità, dato che, ai sensi del D.L n. 663/1979, il soggetto erogatore era l' , mentre il datore di lavoro aveva esclusivamente Controparte_3
l'obbligo di anticipare le somme salvo conguaglio.
Evidenziava, infine, l'illegittimità delle sanzioni civili in concreto comminate, poiché, in virtù delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia, non risultava applicabile il regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, comma 8, lett.
a) della L. n. 388/2020, bensì il più favorevole trattamento sancito dall'art. 116, comma 15, lett. a). CP_ Si costituiva con memoria contestando le pretese della
[...]
e chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione.
Il Tribunale di Parma decideva come sopra indicato.
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 rubricato al n. 772/2024 CP_ proponeva appello avverso la suddetta sentenza
3 Con il primo motivo di appello deduceva nel merito l'erroneità, censurabilità e riformabilità della sentenza appellata del Tribunale di Parma nella parte in cui aveva riconosciuto la natura industriale dell'appellata escludendo conseguentemente l'obbligo di versamento della contribuzione per malattia in relazione ai dipendenti di qualifica impiegatizia accogliendo in parte qua l'opposizione ad avviso di addebito.
Sosteneva che il giudice di primo grado avesse errato e che dalla documentazione in atti dovesse, invece, desumersi che l'appellata svolgeva attività nel settore terziario con conseguente debenza della contribuzione per malattia sia per impiegati che per operai.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello accertasse che l'obbligo contributivo dell'appellata involgeva anche la contribuzione per malattia sia per operai che per impiegati in ragione dell'inquadrabilità della stessa nel novero del settore terziario, enti erogatori di servizi con conferma integrale dell'avviso di addebito ed, in subordine, la condanna al pagamento delle somme ritenute dovute e la conferma, per il resto, della sentenza di primo grado.
Si costituiva con memoria depositata in data 16 maggio 2025 la
[...] contestando quanto Controparte_2 dedotto da parte appellante e chiedendo in via preliminare la riunione del giudizio con il giudizio di appello proposto dalla stessa avverso la medesima sentenza rubricato al n.777/2024 e nel merito il rigetto dell'appello proposto da CP_ con conferma del capo della sentenza che aveva ritenuto non tenuta CP_4 al pagamento della contribuzione per malattia.
Insisteva, poi, nell'accoglimento dell'appello proposto con il separato ricorso.
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 la
[...] proponeva appello avverso la medesima Controparte_2 sentenza.
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui aveva escluso la possibilità della stessa di porre in compensazione i contributi dovuti a titolo di maternità con quanto dovuto, per il medesimo titolo, da e aveva CP_1 motivato riportandosi integralmente alla Sentenza della Corte di Cassazione n.
26038/2019.
Deduceva che tale pronuncia non fosse per nulla confacente alla presente fattispecie in quanto non riguardava l'istituto della compensazione (o
4 conguaglio) tra poste passive reciproche ed evidenziava di non aver chiesto di essere esentata dall'obbligo di versare i contributi per maternità, ma che, atteso il proprio obbligo di pagare ad la contribuzione a tale titolo, relativamente CP_1 al periodo maggio 2019 - novembre 2021, aveva chiesto di potere porre in compensazione quanto in quel periodo aveva erogato direttamente ai propri dipendenti per maternità in luogo di . CP_1
Con il secondo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado era incorso in errore ritenendo che non fosse tenuta a corrispondere alla stessa CP_1 le indennità di maternità.
Concludeva chiedendo che venisse accertato e dichiarato che la stessa aveva CP_ diritto di compensare sul versamento dei contributi per maternità dovuti ad quanto erogato ai propri dipendenti per maternità pari ad euro 39.376,82. CP_ Si costituiva in data 16 maggio 2025 chiedendo il rigetto dell'appello proposto da e l'accoglimento delle domande svolte nel proprio appello. CP_4
All'udienza del 29 maggio 2025 le cause venivano riunite.
Le cause riunite, istruite sulla base dei documenti prodotti dalle parti, venivano discusse e decise all'udienza del 29 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo. CP_
3. In relazione all'unico motivo di appello proposto da in relazione all'esclusione dell'obbligo di versamento della contribuzione per malattia fondato sull'inquadramento nel settore terziario della
[...] anziché nel settore industria si osserva quanto Controparte_2 segue.
La Suprema Corte (Cass. lav n. 6450/2020) ha statuito che: “Le stazioni sperimentali per l'industria hanno natura giuridica di enti pubblici economici e pertanto rientrano nell'ambito delle "imprese dello Stato" che, ex art. 20, comma
2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia.”
In particolare la Suprema Corte in tale pronuncia ha asserito che: “questa Corte di legittimità è già peraltro intervenuta a sottolineare la natura di enti pubblici economici della , nella specie, per le Industrie Controparte_2 [...]
e dei Derivati alla stregua del D.Lgs. n. 540 del 1999, Pt_4 Parte_5 art. 2 che, come esposto nei paragrafi che precedono, al successivo art. 5, prevede espressamente la applicabilità ai rapporti di lavoro delle disposizioni
5 del capo 1, titolo 2, del libro 5 del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (v. Cass. n. 30868 del 2017);
18. in riferimento, poi, alle aziende speciali delle Camere di Commercio, questa corte ha già affermato che anche nel caso in cui non siano dotate di personalità giuridica propria, costituiscono comunque una struttura fornita di un'organizzazione autonoma, distinta da quella pubblicistica dell'Ente e che opera con modalità e strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazioni imprenditoriali (v. Cass., sez. U, n.21503 del 2004) che il rapporto di lavoro del personale dipendente, siccome non intercorrente con pubbliche amministrazioni, è sottratto all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (v., Cass., Sez. U., n. 12907 del 2003);
19. quanto all'identificazione dei soggetti destinatari del disposto del d.l. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, conv. in L. n. 133 del 2008 – del seguente tenore:«
A decorrere dal 1 gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternità; b) la contribuzione per malattia per gli operai", questa Corte ha elaborato la ricostruzione sistematica, consolidata con numerose decisioni (v., da ultimo, Cass. n. 28296 del 2019), alla quale va data continuità;
20. a partire da Cass. n. 2756 del 2014, e poi con Cass. nn. 18395, 21536, 22291,
28296 del 2019) questa Corte ha affermato che il riferimento alle imprese dello
Stato - secondo un'interpretazione del testo costituzionalmente orientata al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - conduce a ritenere che all'elencazione in essa prevista non può essere attribuito carattere tassativo, posto che, l'espressione "imprese di Stato" che ricorre nel linguaggio comune, dal punto di vista giuridico (cioè come volta ad indicare lo svolgimento diretto da parte dello Stato di un'attività economica, costituita dall'offerta di beni e servizi in un mercato, a scopo di lucro) non ha cittadinanza negli Stati membri della UE, ponendosi in contrasto con gli artt. 106 e 107 TFUE, come interpretati dalla Corte di giustizia UE (vedi, per tutte, Comunicazione della Commissione
UE sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di
Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale Testo rilevante ai fini del SEE - 2012/C 8/02 e ivi ampi richiami);
6 21. la suddetta espressione - tenendo conto anche degli artt. 11 e 117 Cost. - non può che essere intesa in senso a-tecnico, come riferita alle imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato e, del pari, la stessa valenza atecnica deve essere attribuita alla restante parte dell'elencazione contenuta nel citato comma 2, che quindi va inteso nel senso di assoggettare alla contribuzione ivi prevista (da effettuare all : a) tutte le imprese degli enti pubblici e degli enti locali (di CP_1 cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni), che sono state interessate, per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, da processi di privatizzazione avviati nel corso degli anni '90 ed ancora in via di completamento e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, nonché a regimi speciali riconosciuti alle medesime in forza di specifiche disposizioni normative;
b) tutte le imprese a capitale misto degli enti pubblici e degli enti locali;
c) nonché le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico, i cui dipendenti già assoggettati a regimi previdenziali speciali sono poi confluiti nell;
CP_5
22. data, dunque, la predetta ricostruzione sistematica e riconosciuta la natura di ente pubblico economico alla Stazione sperimentale, tanto comporta la sua inclusione nel novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi di maternità e malattia, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2, conv. in L. n. 133 del 2008”.
Orbene nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che CP_4 abbia alle sue dipendenze solo impiegati.
Considerato che alla stregua della suddetta sentenza della Suprema Corte le si applica l'art. 20 comma 2 del dl n. 112/2008 che prevede il versamento della contribuzione solo per operai nulla è dovuta dalla stessa a tale titolo già per tale assorbente motivo.
Sia che il giudice di primo grado hanno argomentato l'esclusione della CP_4 debenza della contribuzione per malattia anche in relazione al profilo dell'inquadramento nel settore industria, ma si tratta di argomento evidentemente ad abundantiam stante la chiara previsione della suddetta norma che limita la contribuzione per malattia agli operai che nel caso di specie non ci sono. CP_ Ne consegue, quindi, che l'appello di volto a sostenere l'inquadramento di
7 SSICA nel settore terziario è, comunque, infondato per l'assorbente motivo che già l'applicazione dell'art. 20 comma 2 del dl n. 112/2008 porta ad escludere nel caso di specie che sia dovuta la contribuzione richiesta.
Occorre, quindi, esaminare congiuntamente i due motivi di appello proposti da relativi alla mancata compensazione tra l'indennità di maternità versata CP_4
CP_ e la contribuzione dovuta a
Si deve, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado sul punto.
Nella stessa si legge: “Quanto ai contributi per maternità, parte ricorrente, come detto, ha invocato la compensazione delle poste rivendicate dall' Pt_1 convenuto con quelle corrisposte da , a tale titolo, direttamente ai propri CP_4 dipendenti nel periodo di riferimento.
A riguardo, si evidenzia che la natura solidaristica e pubblicistica della contribuzione la rende insensibile alle alterazioni conseguenti all'autonomia privata, quale quella che si esplica nella stessa contrattazione collettiva, condividendosi, sul punto, le argomentazioni rese dalla Cassazione civile nella pronuncia n. 26038 del 15/10/2019, che si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. Att. c.p.c. e di cui appare opportuno ribadire i passaggi più significativi: “… del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità dell'obbligo contributivo in oggetto, è la circostanza che il abbia CP_6 erogato ai propri dipendenti i trattamenti in questione alla luce della funzione svolta dall'obbligo contributivo all'interno dell'intero sistema previdenziale.
10. Invero, va, qui, ribadito quanto affermato da questa Corte di cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 10232 del 2003 (seguito da Cass. n. 15112 del
2004; Cass. n. 13791 del 2006), laddove si è affermato che il fondamento della previdenza sociale sta nel principio di solidarietà, onde il concetto di sinallagma, ossia di equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del sistema giacché all'apporto contributivo delle categorie interessate si accompagna il costante intervento finanziario dello
Stato e quindi della solidarietà generale.
11. Pertanto, il legame tra contributi o prestazioni può anche mancare, come nel caso dei contributi di mera solidarietà (cfr. Corte Cost. n. 26 del 2003) o di contribuzione figurativa o, ancora, quando debba operare il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c.. Né, l'ammontare delle
8 prestazioni è necessariamente proporzionale a quello dei contributi, dipendente dalla quantità della retribuzione imponibile, dalla varietà delle aliquote di computo, dall'età dell'assicurato e nel lungo periodo anche dalle variazioni del prodotto interno (nazionale) lordo.
12. Dunque, ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni.
13. L'obbligazione contributiva previdenziale partecipa, inoltre, della natura delle obbligazioni di natura pubblicistica, equiparabili a quelle tributarie a causa della origine legale e della destinazione ad enti pubblici e quindi all'espletamento di funzioni sociali (Cass. 21 luglio 1969 n. 2727); si tratta, cioè, di un'obbligazione pubblica e, quindi, di un rapporto nato dalla legge, da essa esclusivamente regolato e pertinente alla finanza complementare dello
Stato.
14. Tutto ciò comporta che il regime legale della contribuzione non può essere alterato da statuizioni dell'autonomia privata. Tali debbono oggi ritenersi quelle contenute nei contratti collettivi, a differenza di quelle vigenti nel regime corporativo, soppresso dal D.L. 5 agosto 1943, n. 721 e dal Decreto
Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369. Pertanto, non vale ad escludere
l'obbligazione contributiva oggetto di causa la previsione del c.c.n.l. 1° giugno
2005 agli arti. 95 e 100, applicato dal ricorrente nei rapporti di CP_6 lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, che obbliga il medesimo ad erogare direttamente ai dipendenti sia il trattamento di malattia che quello di maternità”.
La suddetta motivazione seppur articolata non è condivisibile per quanto infra specificato e risultano, invece, fondati i motivi di appello della
[...]
Controparte_2
, infatti, ha proposto domanda di compensazione delle indennità di CP_4 maternità versate con la contribuzione di maternità non versata senza contestare con tale domanda la debenza della contribuzione.
Orbene sia dalla normativa che dal CCNL risulta che anche in relazione ai CP_ dipendenti della stessa è tenuto a versare l'indennità di maternità e che il datore di lavoro è solo l'adiectus solutionis causa.
In particolare il CCNL applicato da non contiene alcuna deroga alla CP_4
9 disciplina normativa in materia di indennità di maternità che, invece, richiama espressamente limitandosi a prevedere un'integrazione di tale indennità da parte del datore di lavoro.
In particolare l'art. 46 del CCNL intitolato “ Tutela delle lavoratrici madri” prevede che: “Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al Dlgs n.
151 del 2001.
A far data dal 1° gennaio 1992, la lavoratrice riceverà inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto netta per i primi cinque mesi di assenza obbligatoria. Tale trattamento è considerato utile ai fini del computo della 13ª
e 14ª mensilità.
Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato alle lavoratici con contratto a tempo determinato - e comunque non oltre la scadenza del CP_ predetto contratto - il trattamento a carico dell' a condizione che sia recapitata direttamente all'azienda l'indennità liquidata dall'Istituto assicuratore.
Nel caso di utilizzo dell'intero periodo di astensione facoltativa senza frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo di congedo obbligatorio, alla lavoratrice madre che ne faccia richiesta sarà concessa, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 73 del presente Contratto, l'anticipazione del Tfr.”
Il CCNL fa, quindi, riferimento alla disciplina di cui all'art. 22 del dlgs n.
151/2001 che prevede che: “Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2 . L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all' articolo 1, del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33 , e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
L'art. 1 del dl n. 663/1979 a sua volta prevede che: “ A decorrere dal 1° gennaio
1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto
10 comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall previdenza sociale, i dati Parte_1 relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonchè alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'art. 8 della legge
9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all Pt_1 predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili….
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l' è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del CP_1 datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa;
scaduto il predetto termine, l' è tenuto a corrispondere sulla somma Pt_1 risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno.
Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.
L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al
11 pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;
per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;
per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.
Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
Ai soci delle compagnie del ramo industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'art. 3, punto e ), della legge 22 marzo 1967,
n. 161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.
Il Ministro del lavoro della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale, può con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo…”
Ne consegue, pertanto, che anche nel caso di specie il datore di lavoro era un mero adiectus solutionis causa e che obbligato principale alla corresponsione CP_ dell'indennità di maternità anche nella presente fattispecie è
Come asserito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass.lav n.
1172/2015, n.6642/2020), infatti, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, CP_ n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l' è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all' . Pt_1
La circostanza, poi, che nel caso di specie ritenendo erroneamente di non CP_4 essere tenuto a versare la contribuzione per la maternità non abbia seguito la procedura prevista dall'art. 1 del dl n. 663/1979 non osta, una volta accertata la
12 debenza della contribuzione, alla compensazione tra la stessa e quanto versato a CP_ titolo di indennità di maternità nei limiti dovuti da CP_ Del resto la stessa difesa di che sostiene che non si possa procedere a compensazione si incentra sull'erroneo presupposto che il pagamento dell'indennità di maternità da parte di sia adempimento di una propria CP_4 obbligazione e non su altri aspetti.
Si rileva, poi, che dalla documentazione prodotta da ed in particolare CP_4 dalle buste paga e relativi conteggi ( cfr doc n. 17) non specificamente contestata CP_ da risulta che la stessa, nel periodo di cui all'avviso di addebito (maggio CP_ 2019 – novembre 2021) ha pagato come indennità di maternità dovuta da la somma di euro € 39.376,82 CP_ Da quanto sopra esposto deriva quindi che l'appello proposto da deve essere rigettato.
Deve, invece, essere accolto l'appello proposto da e, pertanto, a parziale CP_4 modifica della sentenza impugnata si deve accertare e dichiarare che la stessa ha diritto di conguagliare / compensare, sul versamento dei contributi per maternità dovuti ad , quanto erogato ai propri dipendenti per evento di maternità nel CP_1 periodo di riferimento pari ad euro 39.376,82 e la sentenza va confermata per il resto.
Stante la reciproca soccombenza e la complessità delle questioni giuridiche trattate le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nelle cause riunite di appello iscritte ai n.772/2024 e n.777/2024 R.G.A. così provvede: CP_ 1) Rigetta l'appello proposto da
2) In accoglimento dell'appello proposto da
[...]
accerta e dichiara Parte_3 che la stessa ha diritto di conguagliare / compensare, sul versamento dei contributi per maternità dovuti ad , quanto erogato ai propri dipendenti per CP_1 evento di maternità nel periodo di riferimento pari ad euro 39.376,82 e conferma la sentenza per il resto
13 3) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 29/05/2025
Il Consigliere est.
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
14