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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
-----
Il Presidente della Sezione Lavoro ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento n. 534/2024 V.G., promosso
DA
P.IV ), Parte_1 P.IV_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ennio Abrusci (C.F. ), C.F._1
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
-intimato-
OGGETTO: equa riparazione ex lege n. 89/2001.
Letto il ricorso depositato il 21.12.2024 dalla società ricorrente sopraindicata, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 42/2013 del Tribunale di Pescara, aperta con sentenza n. 42/2013
(depositata il 24.10.2013) dichiarativa del fallimento della “Ferri Electronics S.r.l.” - corrente in Pescara, Via Raiale n. 305 - nella quale la società ricorrente veniva ammessa al passivo fallimentare in data 10.04.2014, in via chirografaria, per un importo di € 50.488,35;
rilevato che:
il ricorso è ammissibile in quanto è stato depositato entro il termine di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (come modificato dall'art. 55 del D.
L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e come modificato dall'art. 1 comma 777 lettera A della legge 28.12.2015 n. 208): infatti, il ricorso è stato depositato il 21.12.2024, mentre il decreto di chiusura della procedura concorsuale è stato depositato in data 03.09.2024;
l'adita Corte d'Appello di L'Aquila è competente territorialmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il fallimento della
“Ferri Electronics S.r.l.” era pendente avanti il Tribunale di Pescara;
l'istante ha domandato il ristoro del danno non patrimoniale cagionato dall'eccessiva durata del processo individuando la durata complessiva della procedura concorsuale in oltre 10 anni;
la durata rilevante del giudizio presupposto dev'essere verificata considerando quale termine iniziale il 10.04.2014, data di ammissione del credito della società ricorrente al passivo fallimentare (in tal senso, cfr. Cass. n. 7864/2018, secondo la quale “In tema di equa riparazione, nei procedimenti fallimentari rileva come dies a quo l'effettiva ammissione al passivo e non la semplice domanda. Dunque, per i creditori che lamentano la lunghezza del procedimento fallimentare la data dalla quale calcolare la ragionevole durata, ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, è quella dell'ammissione al passivo e non della domanda”) e quale termine finale il 03.09.2024, data di chiusura della procedura concorsuale, con detrazione del periodo di sospensione legale dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (per giorni 64) disposto dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 di cui all'art. 83 comma 10 D.L. 18/20 e successive modifiche ed integrazioni;
la durata rilevante della procedura fallimentare deve dunque individuarsi in anni 10, mesi 2 e giorni 26;
da tale durata deve essere detratto il periodo di 7 anni applicabile, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. 2, 29.09.2020, n. 20508;
Cass. Civ., Sez. 2, 12.10.2017, n. 23982; Cass. Civ., Sez. 6 - 1, 28.05.2012, n.
8468) in caso di procedure concorsuali particolarmente complesse, considerato, nel caso di specie, il numero particolarmente elevato dei creditori, come risulta dalle domande di insinuazione al passivo presentate;
la durata del giudizio presupposto risulta pertanto eccedere di anni 3, mesi 2 e giorni 26 il pag. 2 di 5 limite di ragionevolezza fissato dal legislatore, da arrotondare per difetto ad anni 3, essendo la frazione di anno inferiore ai sei mesi;
il danno non patrimoniale lamentato dalla società ricorrente deve essere oggetto di valutazione equitativa;
detto danno, pur non essendo configurabile in re ipsa, tuttavia, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve essere ritenuto normalmente esistente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, a meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (in tal senso, cfr. Cass. n. 2246/2007 ed in senso conforme Cass. n. 26497/2019); nella specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze rilevanti in tal senso;
tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 2 bis della legge n. 89/2001, ed in particolare della natura (persona giuridica) della creditrice e dell'assenza di prova di contegni processuali volti a sollecitare la celere definizione del giudizio presupposto, può assumersi come base della liquidazione del danno (che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 legge n. 89/2001 non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo) l'importo annuo di € 400,00 per i tre anni di irragionevole durata, sicché la somma da liquidarsi in favore della società ricorrente ammonta complessivamente ad € 1.200,00;
sull'indennizzo così individuato non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 bis comma 1 bis legge n. 89/2001. Al riguardo, si condivide in questa sede l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 25181/2021 successivamente confermato da Cass. n. 13536/2022, 18576/2022 e da ultimo da Cass. n. 734/2023) secondo cui: “In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art.
2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al
"processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza
pag. 3 di 5 di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione” (Cass. n. 25181/2021; nello stesso senso, cfr. Cass.
18150/2011, secondo la quale: “La riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma
1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge”);
sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, mentre non compete la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (in tal senso, cfr. Cass. 18150/2011);
le spese della presente fase processuale vanno liquidate in € 308,10 in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento, individuato in base agli importi liquidati a titolo di indennizzo, applicabile in considerazione della serialità del contenzioso e della modesta complessità delle questioni trattate), previa applicazione della maggiorazione del 30% di cui all'art. 4 comma 1 bis del predetto decreto stante la presenza, nel ricorso, di collegamenti ipertestuali, oltre ad € 27,00 per le spese documentate, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
pag. 4 di 5
P. Q. M.
I N G I U N G E
al Ministero della Giustizia:
1. di pagare, senza dilazione, alla società ricorrente indicata in epigrafe, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, la somma di € 1.200,00, oltre interessi legali dal 21.12.2024 al saldo;
2. di pagare all'Avv. Ennio Abrusci, in qualità di difensore antistatario, le spese processuali, che liquida in € 308,10 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IV, CAP di legge ed € 27,00 per il rimborso delle spese anticipate.
Così deciso in L'Aquila in data 28 marzo 2025
Il Presidente Sez. Lavoro dott.Fabrizio Riga
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SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
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Il Presidente della Sezione Lavoro ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento n. 534/2024 V.G., promosso
DA
P.IV ), Parte_1 P.IV_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ennio Abrusci (C.F. ), C.F._1
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
-intimato-
OGGETTO: equa riparazione ex lege n. 89/2001.
Letto il ricorso depositato il 21.12.2024 dalla società ricorrente sopraindicata, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 42/2013 del Tribunale di Pescara, aperta con sentenza n. 42/2013
(depositata il 24.10.2013) dichiarativa del fallimento della “Ferri Electronics S.r.l.” - corrente in Pescara, Via Raiale n. 305 - nella quale la società ricorrente veniva ammessa al passivo fallimentare in data 10.04.2014, in via chirografaria, per un importo di € 50.488,35;
rilevato che:
il ricorso è ammissibile in quanto è stato depositato entro il termine di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (come modificato dall'art. 55 del D.
L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e come modificato dall'art. 1 comma 777 lettera A della legge 28.12.2015 n. 208): infatti, il ricorso è stato depositato il 21.12.2024, mentre il decreto di chiusura della procedura concorsuale è stato depositato in data 03.09.2024;
l'adita Corte d'Appello di L'Aquila è competente territorialmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il fallimento della
“Ferri Electronics S.r.l.” era pendente avanti il Tribunale di Pescara;
l'istante ha domandato il ristoro del danno non patrimoniale cagionato dall'eccessiva durata del processo individuando la durata complessiva della procedura concorsuale in oltre 10 anni;
la durata rilevante del giudizio presupposto dev'essere verificata considerando quale termine iniziale il 10.04.2014, data di ammissione del credito della società ricorrente al passivo fallimentare (in tal senso, cfr. Cass. n. 7864/2018, secondo la quale “In tema di equa riparazione, nei procedimenti fallimentari rileva come dies a quo l'effettiva ammissione al passivo e non la semplice domanda. Dunque, per i creditori che lamentano la lunghezza del procedimento fallimentare la data dalla quale calcolare la ragionevole durata, ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, è quella dell'ammissione al passivo e non della domanda”) e quale termine finale il 03.09.2024, data di chiusura della procedura concorsuale, con detrazione del periodo di sospensione legale dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (per giorni 64) disposto dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 di cui all'art. 83 comma 10 D.L. 18/20 e successive modifiche ed integrazioni;
la durata rilevante della procedura fallimentare deve dunque individuarsi in anni 10, mesi 2 e giorni 26;
da tale durata deve essere detratto il periodo di 7 anni applicabile, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. 2, 29.09.2020, n. 20508;
Cass. Civ., Sez. 2, 12.10.2017, n. 23982; Cass. Civ., Sez. 6 - 1, 28.05.2012, n.
8468) in caso di procedure concorsuali particolarmente complesse, considerato, nel caso di specie, il numero particolarmente elevato dei creditori, come risulta dalle domande di insinuazione al passivo presentate;
la durata del giudizio presupposto risulta pertanto eccedere di anni 3, mesi 2 e giorni 26 il pag. 2 di 5 limite di ragionevolezza fissato dal legislatore, da arrotondare per difetto ad anni 3, essendo la frazione di anno inferiore ai sei mesi;
il danno non patrimoniale lamentato dalla società ricorrente deve essere oggetto di valutazione equitativa;
detto danno, pur non essendo configurabile in re ipsa, tuttavia, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve essere ritenuto normalmente esistente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, a meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (in tal senso, cfr. Cass. n. 2246/2007 ed in senso conforme Cass. n. 26497/2019); nella specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze rilevanti in tal senso;
tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 2 bis della legge n. 89/2001, ed in particolare della natura (persona giuridica) della creditrice e dell'assenza di prova di contegni processuali volti a sollecitare la celere definizione del giudizio presupposto, può assumersi come base della liquidazione del danno (che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 legge n. 89/2001 non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo) l'importo annuo di € 400,00 per i tre anni di irragionevole durata, sicché la somma da liquidarsi in favore della società ricorrente ammonta complessivamente ad € 1.200,00;
sull'indennizzo così individuato non trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 bis comma 1 bis legge n. 89/2001. Al riguardo, si condivide in questa sede l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 25181/2021 successivamente confermato da Cass. n. 13536/2022, 18576/2022 e da ultimo da Cass. n. 734/2023) secondo cui: “In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art.
2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al
"processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza
pag. 3 di 5 di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione” (Cass. n. 25181/2021; nello stesso senso, cfr. Cass.
18150/2011, secondo la quale: “La riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma
1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge”);
sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, mentre non compete la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (in tal senso, cfr. Cass. 18150/2011);
le spese della presente fase processuale vanno liquidate in € 308,10 in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento, individuato in base agli importi liquidati a titolo di indennizzo, applicabile in considerazione della serialità del contenzioso e della modesta complessità delle questioni trattate), previa applicazione della maggiorazione del 30% di cui all'art. 4 comma 1 bis del predetto decreto stante la presenza, nel ricorso, di collegamenti ipertestuali, oltre ad € 27,00 per le spese documentate, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
pag. 4 di 5
P. Q. M.
I N G I U N G E
al Ministero della Giustizia:
1. di pagare, senza dilazione, alla società ricorrente indicata in epigrafe, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, la somma di € 1.200,00, oltre interessi legali dal 21.12.2024 al saldo;
2. di pagare all'Avv. Ennio Abrusci, in qualità di difensore antistatario, le spese processuali, che liquida in € 308,10 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IV, CAP di legge ed € 27,00 per il rimborso delle spese anticipate.
Così deciso in L'Aquila in data 28 marzo 2025
Il Presidente Sez. Lavoro dott.Fabrizio Riga
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