CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente
LL AN, RE
LOMBARDINI ROBERTO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 208/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone - Via Giardini Cattaneo, 3 33170 Pordenone PN
elettivamente domiciliato presso dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE sez. 2 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI702T201344 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI702T201345 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Pordenone con avvisi di accertamento rideterminava il reddito d'impresa per gli esercizi 2017 e 2018 della società Ricorrente_3 s.n.c., da imputare ai soci compartecipi Ricorrente_1 (90%) e Ricorrente_2 (10%) ai sensi dell'art. 5 del Tuir, nonché maggiore Iva e Irap nei confronti della Società.
I Contribuenti ricorrevano alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone assumendo: Ø Nullità per apparente attivazione del contraddittorio preventivo;
Ø Nullità per difetto di sottoscrizione;
Ø Nullità nel merito, in riferimento a Anno 2017: - omessa contabilizzazione dei ricavi afferenti a prelevamenti soci non inerenti l'attività d'impresa; - interessi passivi bancari su mutuo indeducibili;
- omessa contabilizzazione di proventi finanziari afferenti a prelevamenti soci;
- perdite su crediti indeducibili;
- spese per omaggi clienti indeducibili;
- spese afferenti ad accolli tributari indeducibili. Anno 2018: - omessa contabilizzazione dei ricavi afferenti a prelevamenti soci non inerenti l'attività d'impresa; - interessi passivi bancari su mutuo indeducibili;
- omessa contabilizzazione di proventi finanziari afferenti a prelevamenti soci;
- spese per omaggi clienti indeducibili;
- spese afferenti ad accolli tributari indeducibili. Concludevano per l'annullamento degli atti impositivi.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità degli avvisi di accertamento.
Con sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso dei Contribuenti, respingendo le contestazioni riferite, per entrambe le annualità, al prelievo dei soci e alle spese per gli accolli e ritenendo assorbite talune eccezioni di legittimità. Nello specifico venivano annullati i rilievi afferenti - interessi passivi bancari su mutuo indeducibili (per € 2.798,60 nel 2017 ed € 2.550,47 nel 2018) omessa contabilizzazione di proventi finanziari afferenti a prelevamenti soci (per € 13.663,56 nel 2017 ed
€ 12.063,38); - perdite su crediti indeducibili (per € 19.860,08 nel 2017); - spese per omaggi clienti indeducibili
(per € 2.304,68 ed € 234,31 per IVA detratta nel 2017 e per € 11.660,63 (ed € 1.203,25 per IVA detratta nel
2018). Veniva rigettato il ricorso con riferimento ai seguenti rilievi: - omessa contabilizzazione di ricavi afferenti a prelevamenti soci non inerenti all'attività di impresa (per € 40.542,59 oltre IVA per € 8.919,37 per il 2017 ed € 40.732,93 oltre IVA per € 8.919,37 per il 2018); - spese afferenti ad accolli tributari indeducibili per
€ 4.234,09 ed € 721,32 per IVA detratta per il 2017 ed € € 6.833,67 (ed € 1.504,83 per IVA detratta).
Hanno quindi proposto appello i Contribuenti concludendo per la riforma parziale della pronuncia di primo grado relativamente ai motivi rigettati, con rifusione delle spese di lite.
Resiste l'Agenzia delle Entrate di Pordenone controdeducendo ed appellando incidentalmente la pronuncia che ha annullato taluni rilevi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere definita all'esito dell'esame della questione da individuarsi come dotata di più immediato portato decisorio, anche se subordinata sotto il profilo della sua consecuzione logica, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5 sent. 11458/2018).
Ciò premesso le censure riguardanti il merito delle riprese sollevate dai Contribuenti appellanti sono fondate.
Osserva la Corte che l'Ufficio ed il Collegio di primo grado hanno ritenuto che i prelievi dei soci – tratti dal mastrino di contabilità della s.n.c. integrerebbero maggiori ricavi dell'impresa, richiamando il divieto civilistico di distribuzione di utili non conseguiti ai sensi dell'art. 2303 c.c. nonché giurisprudenza civilistica di legittimità
(Cass. 979/2021; ord. 6028/2021), nonché, da ultimo, l'ord. 15919/2024.
l'Ufficio ha fondato l'accertamento sulle scritture in partita doppia, ritenendo che i prelievi dei soci costituirebbero maggiori ricavi, e la Corte di primo grado ha erroneamente confermato il rilevo osservando che “l'Agenzia si richiama al principio per il quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili (Sez. 5 - , Sentenza n. 15161 del 16/07/2020, Rv. 658425 - 01). Al riguardo, è noto il principio per il quale, in presenza della predetta inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità.
(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13035 del 24/07/2012 (Rv. 623410 - 01): i ricorrenti, allo scopo di neutralizzare a monte il rilievo dell'Agenzia, invocano l'art. 32, comma 1, n. 2), DPR 29 settembre 1973, n. 600, per il quale:
“[…] I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine;
alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”
La sentenza ha errato nel richiamare la giurisprudenza che presuppone l'art. 32 n. 7 DPR citato (es. Cass.
15161/2020), confondendo un accertamento contabile con uno bancario. Il divieto di acconti sugli utili nelle s.n.c. previsto dall'art. 2303 c.c. attiene alla disciplina interna dei rapporti società/soci e, al più, legittima la ripetizione civilistica;
non trasforma i prelievi in ricavi d'impresa. Le decisioni invocate dall'Ufficio (Cass. civ.
979/2021; ord. 6028/2021; nonché i richiami di primo grado a Cass. 6865/2022, 1240/1996, ecc.) confermano che la posta “prelevamenti soci” è – sul piano contabile-civilistico – credito della società verso i soci, credito verso soci allibrato nell'attivo patrimoniale che non implica trattarsi di ricavo fiscalmente imponibile.
Va peraltro osservato che molti prelevamenti sono stati destinati a pagamenti tracciati (INPS, F24, e fatture. Si tratta, per definizione, di uscite a beneficiari determinati, incompatibili con la nozione di ricavo. La sentenza di primo grado, che considera ricavi versamenti INPS/F24, è errata, non si comprende come una uscita possa produrre un ricavo non contabilizzato.
Relativamente ai costi per accolli tributari ritenuti indeducibili che riguarda il disconoscimento delle spese per le prestazioni rese da professionisti che assistettero la Società Contribuente nelle procedure di accolli tributari, operazioni indebite poiché effettuate mediante la compensazione di crediti di terzi, in particolare va ricordato che in materia tributaria e in espressa deroga alle comuni disposizioni civilistiche, la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge (Cass. civ., Sez. 5 - , Sentenza n. 3096 del
01/02/2019, Rv. 652635 - 01): qualora il contribuente abbia operato una compensazione non consentita,
l'amministrazione finanziaria può contestare il credito indicato dal contribuente a seguito di tale compensazione e provvedere al relativo recupero che in effetti è avvenuto, come documentato dall'Agenzia delle Entrate che, contesta l'inerenza delle spese per consulenze professionali sostenute dalla Società che assistettero la Contribuente nelle procedure di accolli tributari. Osserva la Corte che in tema di imposte dei redditi e di IVA, l'inerenza di un costo, sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività stessa a prescindere dalla sua entità; ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo ed a documentarli, quali l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico. Nel merito i costi contestati risultano documentati e sostenuti.
Va ora affronto l'appello incidentale dell'Ufficio che è inammissibile posto che risulta depositato tardivamente rispetto al momento in cui è sorto l'interesse ad impugnare i predetti rilievi rispetto alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione. Infatti, la sentenza di primo grado è stata depositata in data 01/02/2024, ed è stata notificata dall'Ufficio in data 16/04/2024 cosicché il termine breve per l'impugnazione, provocato dalla
Agenzia con valenza coincidente per entrambe le parti scadeva il 17/06/2024. Le controdeduzioni in cui è contenuto l'appello incidentale dell'Ufficio sono state depositate in data 09/09/2024. Sulla specifica questione la Corte di Cassazione (Cass., 01/07/2025, n. 17727; Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024) ha precisato che l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale." (Cass.
12387/2016; Cass. 6156/ 2018; Cass. 27616/2019), trattandosi di una impugnazione che non dipende da quella avversa, nel senso che l'interesse ad impugnare non nasce dalla impugnazione altrui, non potendo consentirsi di "recuperare", mediante l'appello tardivo, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. N. 23903 del 2020).
Sintetizzando tali assunti – che investono appunto l'applicazione dell'art. 334 c.p.c. – nella massima tratta da Cassazione, sez. 3^, 14.11.2024 n. 29448, se ne ricava il dictum secondo cui “è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado).
Nel caso di cui al presente contenzioso risulta evidente che l'interesse dell'Agenzia ad impugnare i capi della sentenza di primo grado fosse presente al momento della pubblicazione della sentenza e indipendente dai capi della sentenza stessa impugnati dalla Società Contribuente, trattandosi di situazioni del tutto autonome e in alcun modo dipendenti le une dalle altre. Ne consegue che l'atto non è qualificabile come appello incidentale, ma quale appello principale, che avrebbe dovuto essere proposto entro il 17/06/2024, avendolo proposto il 09/09/2024 l'appello dell'Agenzia è da considerarsi inammissibile.
In conclusione va accolto l'appello della Società Contribuente annullando integralmente gli avvisi di accertamento emessi dall' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore dei Contribuenti, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello della contribuente;
dichiara inammissibile l'appello incidentale dell' Ufficio e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli avvisi di accertamento di cui é causa . Condanna l' Ufficio alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi che liquida , per ciascun grado, in euro 3500, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato assolto..
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente
LL AN, RE
LOMBARDINI ROBERTO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 208/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone - Via Giardini Cattaneo, 3 33170 Pordenone PN
elettivamente domiciliato presso dp.pordenone@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PORDENONE sez. 2 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI702T201344 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI702T201345 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Pordenone con avvisi di accertamento rideterminava il reddito d'impresa per gli esercizi 2017 e 2018 della società Ricorrente_3 s.n.c., da imputare ai soci compartecipi Ricorrente_1 (90%) e Ricorrente_2 (10%) ai sensi dell'art. 5 del Tuir, nonché maggiore Iva e Irap nei confronti della Società.
I Contribuenti ricorrevano alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone assumendo: Ø Nullità per apparente attivazione del contraddittorio preventivo;
Ø Nullità per difetto di sottoscrizione;
Ø Nullità nel merito, in riferimento a Anno 2017: - omessa contabilizzazione dei ricavi afferenti a prelevamenti soci non inerenti l'attività d'impresa; - interessi passivi bancari su mutuo indeducibili;
- omessa contabilizzazione di proventi finanziari afferenti a prelevamenti soci;
- perdite su crediti indeducibili;
- spese per omaggi clienti indeducibili;
- spese afferenti ad accolli tributari indeducibili. Anno 2018: - omessa contabilizzazione dei ricavi afferenti a prelevamenti soci non inerenti l'attività d'impresa; - interessi passivi bancari su mutuo indeducibili;
- omessa contabilizzazione di proventi finanziari afferenti a prelevamenti soci;
- spese per omaggi clienti indeducibili;
- spese afferenti ad accolli tributari indeducibili. Concludevano per l'annullamento degli atti impositivi.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità degli avvisi di accertamento.
Con sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso dei Contribuenti, respingendo le contestazioni riferite, per entrambe le annualità, al prelievo dei soci e alle spese per gli accolli e ritenendo assorbite talune eccezioni di legittimità. Nello specifico venivano annullati i rilievi afferenti - interessi passivi bancari su mutuo indeducibili (per € 2.798,60 nel 2017 ed € 2.550,47 nel 2018) omessa contabilizzazione di proventi finanziari afferenti a prelevamenti soci (per € 13.663,56 nel 2017 ed
€ 12.063,38); - perdite su crediti indeducibili (per € 19.860,08 nel 2017); - spese per omaggi clienti indeducibili
(per € 2.304,68 ed € 234,31 per IVA detratta nel 2017 e per € 11.660,63 (ed € 1.203,25 per IVA detratta nel
2018). Veniva rigettato il ricorso con riferimento ai seguenti rilievi: - omessa contabilizzazione di ricavi afferenti a prelevamenti soci non inerenti all'attività di impresa (per € 40.542,59 oltre IVA per € 8.919,37 per il 2017 ed € 40.732,93 oltre IVA per € 8.919,37 per il 2018); - spese afferenti ad accolli tributari indeducibili per
€ 4.234,09 ed € 721,32 per IVA detratta per il 2017 ed € € 6.833,67 (ed € 1.504,83 per IVA detratta).
Hanno quindi proposto appello i Contribuenti concludendo per la riforma parziale della pronuncia di primo grado relativamente ai motivi rigettati, con rifusione delle spese di lite.
Resiste l'Agenzia delle Entrate di Pordenone controdeducendo ed appellando incidentalmente la pronuncia che ha annullato taluni rilevi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere definita all'esito dell'esame della questione da individuarsi come dotata di più immediato portato decisorio, anche se subordinata sotto il profilo della sua consecuzione logica, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5 sent. 11458/2018).
Ciò premesso le censure riguardanti il merito delle riprese sollevate dai Contribuenti appellanti sono fondate.
Osserva la Corte che l'Ufficio ed il Collegio di primo grado hanno ritenuto che i prelievi dei soci – tratti dal mastrino di contabilità della s.n.c. integrerebbero maggiori ricavi dell'impresa, richiamando il divieto civilistico di distribuzione di utili non conseguiti ai sensi dell'art. 2303 c.c. nonché giurisprudenza civilistica di legittimità
(Cass. 979/2021; ord. 6028/2021), nonché, da ultimo, l'ord. 15919/2024.
l'Ufficio ha fondato l'accertamento sulle scritture in partita doppia, ritenendo che i prelievi dei soci costituirebbero maggiori ricavi, e la Corte di primo grado ha erroneamente confermato il rilevo osservando che “l'Agenzia si richiama al principio per il quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili (Sez. 5 - , Sentenza n. 15161 del 16/07/2020, Rv. 658425 - 01). Al riguardo, è noto il principio per il quale, in presenza della predetta inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità.
(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13035 del 24/07/2012 (Rv. 623410 - 01): i ricorrenti, allo scopo di neutralizzare a monte il rilievo dell'Agenzia, invocano l'art. 32, comma 1, n. 2), DPR 29 settembre 1973, n. 600, per il quale:
“[…] I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine;
alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”
La sentenza ha errato nel richiamare la giurisprudenza che presuppone l'art. 32 n. 7 DPR citato (es. Cass.
15161/2020), confondendo un accertamento contabile con uno bancario. Il divieto di acconti sugli utili nelle s.n.c. previsto dall'art. 2303 c.c. attiene alla disciplina interna dei rapporti società/soci e, al più, legittima la ripetizione civilistica;
non trasforma i prelievi in ricavi d'impresa. Le decisioni invocate dall'Ufficio (Cass. civ.
979/2021; ord. 6028/2021; nonché i richiami di primo grado a Cass. 6865/2022, 1240/1996, ecc.) confermano che la posta “prelevamenti soci” è – sul piano contabile-civilistico – credito della società verso i soci, credito verso soci allibrato nell'attivo patrimoniale che non implica trattarsi di ricavo fiscalmente imponibile.
Va peraltro osservato che molti prelevamenti sono stati destinati a pagamenti tracciati (INPS, F24, e fatture. Si tratta, per definizione, di uscite a beneficiari determinati, incompatibili con la nozione di ricavo. La sentenza di primo grado, che considera ricavi versamenti INPS/F24, è errata, non si comprende come una uscita possa produrre un ricavo non contabilizzato.
Relativamente ai costi per accolli tributari ritenuti indeducibili che riguarda il disconoscimento delle spese per le prestazioni rese da professionisti che assistettero la Società Contribuente nelle procedure di accolli tributari, operazioni indebite poiché effettuate mediante la compensazione di crediti di terzi, in particolare va ricordato che in materia tributaria e in espressa deroga alle comuni disposizioni civilistiche, la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge (Cass. civ., Sez. 5 - , Sentenza n. 3096 del
01/02/2019, Rv. 652635 - 01): qualora il contribuente abbia operato una compensazione non consentita,
l'amministrazione finanziaria può contestare il credito indicato dal contribuente a seguito di tale compensazione e provvedere al relativo recupero che in effetti è avvenuto, come documentato dall'Agenzia delle Entrate che, contesta l'inerenza delle spese per consulenze professionali sostenute dalla Società che assistettero la Contribuente nelle procedure di accolli tributari. Osserva la Corte che in tema di imposte dei redditi e di IVA, l'inerenza di un costo, sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività stessa a prescindere dalla sua entità; ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo ed a documentarli, quali l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico. Nel merito i costi contestati risultano documentati e sostenuti.
Va ora affronto l'appello incidentale dell'Ufficio che è inammissibile posto che risulta depositato tardivamente rispetto al momento in cui è sorto l'interesse ad impugnare i predetti rilievi rispetto alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione. Infatti, la sentenza di primo grado è stata depositata in data 01/02/2024, ed è stata notificata dall'Ufficio in data 16/04/2024 cosicché il termine breve per l'impugnazione, provocato dalla
Agenzia con valenza coincidente per entrambe le parti scadeva il 17/06/2024. Le controdeduzioni in cui è contenuto l'appello incidentale dell'Ufficio sono state depositate in data 09/09/2024. Sulla specifica questione la Corte di Cassazione (Cass., 01/07/2025, n. 17727; Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024) ha precisato che l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale." (Cass.
12387/2016; Cass. 6156/ 2018; Cass. 27616/2019), trattandosi di una impugnazione che non dipende da quella avversa, nel senso che l'interesse ad impugnare non nasce dalla impugnazione altrui, non potendo consentirsi di "recuperare", mediante l'appello tardivo, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. N. 23903 del 2020).
Sintetizzando tali assunti – che investono appunto l'applicazione dell'art. 334 c.p.c. – nella massima tratta da Cassazione, sez. 3^, 14.11.2024 n. 29448, se ne ricava il dictum secondo cui “è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado).
Nel caso di cui al presente contenzioso risulta evidente che l'interesse dell'Agenzia ad impugnare i capi della sentenza di primo grado fosse presente al momento della pubblicazione della sentenza e indipendente dai capi della sentenza stessa impugnati dalla Società Contribuente, trattandosi di situazioni del tutto autonome e in alcun modo dipendenti le une dalle altre. Ne consegue che l'atto non è qualificabile come appello incidentale, ma quale appello principale, che avrebbe dovuto essere proposto entro il 17/06/2024, avendolo proposto il 09/09/2024 l'appello dell'Agenzia è da considerarsi inammissibile.
In conclusione va accolto l'appello della Società Contribuente annullando integralmente gli avvisi di accertamento emessi dall' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore dei Contribuenti, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello della contribuente;
dichiara inammissibile l'appello incidentale dell' Ufficio e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli avvisi di accertamento di cui é causa . Condanna l' Ufficio alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi che liquida , per ciascun grado, in euro 3500, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato assolto..