Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5784/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA ATZORI 113 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. COPPOLA IRENE (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2
a margine dell'atto di citazione OPPONENTE E P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti c.f. Parte_2
e c.f. con i quali CodiceFiscale_3 Parte_3 CodiceFiscale_4
è elettivamente domiciliata in ANGRI VIA DEI GOTI 136 CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 21/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4/12/2013, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1564/2013, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 6.335,58 Controparte_1 oltre interessi e spese, per l'installazione di ponteggio. Eccepiva la mancanza di valore probatorio della fattura, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo l'opponente conferito alcun incarico e non avendo avuto alcun rapporto contrattuale con la , non essendo, tra l'altro Controparte_1 neppure proprietario, né possessore dell'immobile in oggetto, né Parte_1 padre dell'avv.to NE PP. Si costituiva parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed evidenziando, a riprova della sussistenza della legittimazione passiva, il pagamento di un acconto di € 3100,00.
N.R.G. 5784/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Deve ritenersi che parte opposta, attrice in senso sostanziale, non abbia fornito adeguata prova del titolo in base al quale richiede il pagamento, non essendo sufficienti, a tal fine, i documenti contabili prodotti, di formazione unilaterale e, non avendo, i testi escussi, fornito adeguata prova della legittimazione passiva dell'opponente, essendosi gli stessi limitati genericamente a confermare i capi di prova e a rendere dichiarazioni non esaustive e contraddittorie. In particolare, all' udienza del 9/6/2017, veniva escusso il teste , Testimone_1 dipendente di e fratello dell'amministratore il Controparte_1 Controparte_2 quale, pur avendo riferito che nel marzo 2012 e PP NE Parte_1 commissionavano alla di tetto e facciata di una proprietà Pt_4 CP_3
N.R.G. 5784/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 immobiliare, non provvedeva in alcun modo ad identificarla, senza indicare la località, la strada, il civico. Riferiva poi, in maniera contraddittoria, che era stato il CP_3 titolare della ditta incaricata dei lavori, ad impegnarsi per la ditta di nolo (ponteggio). Lo stesso dopo aver affermato che il 14/4/2012 veniva montato un Tes_1 ponteggio, smontato in data 10/09/2012, affermava di non ricordare i metri del ponteggio, anche se prima, in contraddizione con tale dichiarazione, aveva confermato i capi J ,K ed L ove veniva indicata la misura di oltre 600 mq. Anche il teste, , in precedenza operario della nulla Testimone_2 Controparte_1 sapeva riferire in relazione al rapporto contrattuale, dichiarando poi contraddittoriamente di non ricordare i metri quadrati del ponteggio, dopo aver confermato i capi di prova indicanti la misurazione del ponteggio. Anche il teste ing. , che lavorava per conto della Testimone_3 Controparte_1 su altri cantieri, ha confermato che PP NE e avevano un Parte_1 rapporto con per il rifacimento del tetto, ma non con CP_3 Controparte_1
[...
Vi è poi in atti documentazione che attesta il pagamento da parte di a Parte_5
Controparte_1
L'opposizione va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5784/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni contraria istanza disattesa Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1564/2013;
3. condanna in persona del legale rapp.te pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 230,00 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 23/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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