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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/09/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2101/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2101/2020
promossa da:
ONr
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio del Prof. Avv. Marco
[...]
Miccinesi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Stajano, Fabio Garella ed Enrico
Campagnano, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
ONro
, in persona del ONroparte_2
liquidatore, dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Vermicelli ONroparte_3
e Alberto Deasti con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
e
, in persona del liquidatore, ONroparte_4
dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Vermicelli e Alberto ONroparte_3 Deasti con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_5 ONroparte_6
elettivamente domiciliata IN Fasano (BR), presso lo studio dell'avv. Mariagrazia
Ammirabile, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 2427/2020 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza impugnata, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ex artt. 283 e 251 c.p.c.; in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n.
2427/2020, emessa dal Tribunale ordinario di Firenze, rigettando l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e dichiarando efficace l'atto di cessione del ramo di azienda, costituito dall'impianto fotovoltaico sito nel Comune di Sammichele di Bari. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Per le parti appellanti incidentali: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ex artt. 283 – 251 c.p.c.; riformare integralmente la sentenza appellata, per i motivi esposti in atti, rigettando le domande proposte da in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, CP_5
oltre al rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Per la parte appellata: all'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza ed illegittimità della impugnativa proposta da nei confronti della sentenza n. Parte_3
2427/2020 emessa dal Tribunale di Firenze in data 3/11/2020 nell'ambito del giudizio
n.1000/2013 rg e, per l'effetto, rigettare l'appello e confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
2
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito Parte_3 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2427/2020 del Tribunale di Firenze, Pt_3
con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da (di CP_5
ON seguito nei confronti di (di seguito , CP_5 ONroparte_2
[...]
ONr (di seguito solo e (di seguito ONroparte_4 ONroparte_9 [...]
. CP_9
1.1) aveva convenuto le tre società sopra elencate davanti il Tribunale di CP_5
Firenze rappresentando che:
ONr ON
- aveva stipulato con un contratto di appalto in forza del quale la prima aveva commissionato alla seconda la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel
Comune di Sammichele di Bari;
ONr ON
- le quote sociali della risultavano interamente detenute da
ON
- il 24 settembre 2011 aveva affidato in subappalto ad la realizzazione CP_5
del medesimo impianto fotovoltaico;
- realizzato l'impianto, aveva emesso una fattura per l'importo complessivo CP_5 di € 1.027.280,32; ON
- aveva effettuato versamenti parziali sul dovuto e girato ad effetti CP_5
cambiari per una somma complessiva di € 579.680,60 con scadenze comprese tra il
30 giugno ed il 30 settembre 2012;
- tutti gli effetti cambiari erano risultati insoliti alle scadenze, cosicché era CP_5 rimasta creditrice della complessiva somma di € 675,835,82, di cui € 579,680,60 portata dalle cambiali ed € 96.155,22 non garantita da titoli.
ONr
- nelle more, aveva appreso che il 24.2.2012 aveva ceduto ad CP_5
[...]
il ramo di azienda il cui unico asset era rappresentato dall'impianto CP_9
ON fotovoltaico che proprio aveva realizzato su incarico di CP_5
ON ONr
- non possedeva altri beni se non la società ed entrambe le società avevano come legale rappresentante il sig. ONroparte_3
- le lettere di richiesta di pagamento del saldo di € 675,835,21 inviate da al CP_5 vecchio e al nuovo proprietario dell'impianto fotovoltaico non avevano sortito alcun effetto;
- sebbene in data 11.6.2012 fosse stata avvertita di aver acquistato CP_9
un impianto per il quale residuava una posizione debitoria da parte del suo dante
ONr ON causa ( e dell'appaltatore ( , questa non aveva inteso accollarsi il debito
3 della società cedente, negandone addirittura l'esistenza, nonostante la passività fosse annotata nelle scritture contabili del ramo di azienda acquisito;
ON
- in data 11.6.2012 era stata posta in liquidazione;
ONr
- la cessione di ramo di azienda da parte del aveva di fatto depauperato il valore della società già proprietaria dell'impianto fotovoltaico;
- il complessivo credito vantato da si era ridotto da € 675,835,21 ad € CP_5
543,835,82, a seguito di un acconto versato da Energy Resources S.p.a., firmataria ON ON di una cambiale emessa a e da girata a CP_5
ONr ON
- e non possedevano beni aggredibili dai creditori;
- la cessione del ramo di azienda era avvenuta dopo l'emissione della fattura da parte di e precedentemente alla scadenza della prima cambiale girata a CP_5 quest'ultima;
- la cessione era palesemente finalizzata a frodare compromettendone le CP_5
ON ONr ON ragioni creditorie, ed effettuata nella consapevolezza di e di arrecare pregiudizio alla stessa CP_5
- era stato chiesto ed ottenuto da dal Tribunale di Firenze, il sequestro CP_5
conservativo ante causam dell'impianto fotovoltaico oggetto della cessione.
1.1.1) Sulla scorta di tali rilievi aveva quindi chiesto: “in via principale: la CP_5 declaratoria della revocatoria dell'atto di cessione del ramo di azienda di CP_4
- ivi compreso l'afferente impianto fotovoltaico ubicato in Sammichele di Bari
[...]
- avvenuta in data 24.02.2012 in favore di a mezzo notaio ONroparte_9 Per_1
(iscritto presso la Camera di Commercio di Firenze in data 8.3.2012, prot.FI-2012-14974
n. rep.23543); - in via subordinata, come richiesto nelle note ex art 183 VI n.1, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la condanna di al CP_9
risarcimento dei danni patiti da a seguito della cessione del ramo di azienda CP_5 anzidetto, da liquidarsi in €.500.000,00 (parametrati alla residua creditoria di o CP_5
in quel minore o maggior importo che risulterà di giustizia. Con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari di giudizio”. ON ONr
1.2) e si erano costituite nel giudizio contestando le deduzioni di controparte, adducendo che:
− non sussistevano i requisiti applicativi di cui all'art. 2901 c.c.; ON
− era carente di legittimazione passiva in quanto l'atto dispositivo era stato ONr posto in essere da altra società e cioè dalla
ONr
− non vantava alcun credito nei confronti di non essendo intercorso CP_5
alcun rapporto giuridico tra le due società, tale da poter giustificare qualsivoglia pretesa;
4 ON
− non vantava alcun credito nemmeno nei confronti di per aver CP_5
sottoscritto con le società Energy Resources S.r.l. e un accordo Parte_4
ON transattivo avente ad oggetto quattro delle sei cambiali girate da
− non sussistevano i requisiti del consilium fraudis e della partecipatio in fraudis, ON ONr essendo la società estranea a e a CP_9
ON ONr 1.2.1) Su tali basi, e avevano chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via pregiudiziale dichiarare la convenuta carente di legittimazione ONroparte_2 passiva e per l'effetto rigettare la domanda attorea nei suoi confronti. Nel merito rigettare tutte le domande proposte da in quanto inammissibili, infondate in fatto e in CP_5 diritto e non provate, condannare l'attrice al pagamento, in favore di
[...]
Con e dei compensi, delle spese e dei ONroparte_2 ONroparte_4 relativi accessori di legge”.
1.3) si era costituita nel giudizio contestando le deduzioni di CP_9
controparte ed adducendo che:
− era carente di legittimazione attiva non essendo creditrice di CP_5 [...]
CP_9
− erano inesistenti le condizioni per l'espletamento dell'azione revocatoria, in particolare non era ravvisabile in capo a la partecipatio fraudis, CP_9
né il consilium fraudis;
− non aveva esperito, come pur poteva, l'azione cambiaria (anche solo in CP_5
via di regresso);
− il prezzo pagato per l'acquisto del ramo di azienda era congro;
− il sequestro conservativo disposto sull'impianto fotovoltaico era inefficace per violazione degli art. 675 e 679 c.p.c.
1.3.1) Su tali basi, aveva chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di CP_9
Firenze, disattesa ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare che nessun credito vanta nei confronti di e/o accertare l'assoluta CP_5 ONroparte_9
ONr insussistenza in capo ad della legittimazione processuale nonché dei requisiti che giustificano la revocatoria ordinaria ex art. 2901c.c.; - per l'effetto dichiarare inammissibile nonché infondata la domanda di concessione della revocatoria dell'atto di cessione del ramo d'azienda - ivi compreso l'afferente impianto fotovoltaico ubicato in
Sammichele di Bari - di in favore di ONroparte_4 ONroparte_9 avvenuto in data 24 febbraio 2012. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
1.4) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto:
5 ON
- esistente il credito vantato dall'attrice nei confronti di (“Il credito di CP_5 accertato giudizialmente, non è mai stato pagato tant'è che la Corte di Appello di
Lecce con sentenza del luglio 2019 ha rigettato l'appello proposto da CP_10
contro la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva, a sua volta, rigettato
l'opposizione proposta dalla medesima contro il decreto ingiuntivo emesso in favore di per il credito portato dalla cambiali impagate, confermando CP_5
l'esistenza del credito);
- esistente il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo posto
ONr in essere da (“la debitrice nulla ha allegato né provato in ordine alla consistenza del patrimonio residuo e all'idoneità di tale patrimonio al soddisfacimento delle ragioni creditorie vantate dalla società attrice, quest'ultima ON ha fornito puntuale dimostrazione documentale circa il fatto che avesse messo in atto un disegno ben preciso teso a sottrarre beni alla garanzia del credito ed
ON infatti dalle visure prodotte in atti relative a ed alla si evince CP_4
ON l'insussistenza in capo a di attività patrimoniale ulteriore rispetto alla titolarità del 100% del capitale della e l'inesistenza in capo a CP_4 quest'ultima di cespiti patrimoniali utilmente aggredibili ulteriori rispetto al ramo ON d'azienda oggetto di cessione. La stessa messa in liquidazione di avvenuta in data 11.06.2012, iscritta in data 12.07.2012, e la successiva presentazione di ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, sono circostanze che, lette in un'ottica complessiva, provano il disegno messo in atto ai danni dell'attrice”);
- esistente in capo al debitore il requisito del “consilium fraudis” e quello della
“scientia damni” in capo al terzo (“...con riguardo alla sussistenza della scientia damni le circostanze già sopra evidenziate della identità della persona fisica ON preposta all'amministrazione di e e della materiale coincidenza CP_4 dell'assetto patrimoniale dei due enti, inducono a ritenere del tutto improbabile la ON circostanza che fosse completamente all'oscuro dell'atto di cessione di ramo di azienda intervenuto tra la ed e che la CP_4 CP_9 [...]
al momento della cessione, non fosse a conoscenza dell'esposizione CP_4
ON debitoria di nei confronti di D'altro canto, va evidenziato come la CP_5 circostanza che la cessione d'azienda sia intervenuta solo dopo due mesi dall'emissione della fattura da parte di costituisca un indice chiaramente CP_5
sintomatico della preordinazione della cessione ad evitare le conseguenze derivanti dalla futura inadempienza contrattuale. Gli elementi di fatto finora posti in rilievo, unitariamente e globalmente considerati, costituiscono certamente presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine alla conoscenza, da parte dei
6 convenuti, circa il pregiudizio che l'atto dispositivo impugnato era in grado di arrecare alle ragioni della ); CP_5
- non provato il pagamento del prezzo per la cessione del ramo di azienda, avendo correttamente il CTU ritenuto di non acquisire la documentazione prodotta in tal senso dal consulente di parte convenuta (“Va infine rilevato in ordine alla prova dell'avvenuto pagamento, ritenuto congruo dal CTU, che correttamente quest'ultimo non ha ritenuto in assenza di consenso delle parti, di acquisire la documentazione prodotta dal consulente di parte convenuta. E' principio sancito dalla Cassazione che non è consentito al consulente sostituirsi alla parte acquisendo documenti che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova, ovvero atti e documenti che siano nella disponibilità della parte e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua difesa e/o pretesa, che non gli siano stati forniti, acquisendoli dalla parte che non li ha tempestivamente prodotti, nonostante l'opposizione della controparte, in quanto in questo modo verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c. che del principio del contraddittorio. La Corte di
Cassazione da tempo ormai ha messo la parola fine alla prassi troppo spesso invalsa tra i CTU di acquisire documenti e dati che non sono entrati nel processo per non essere stati prodotti dalle parti nei termini decadenziali previsti dal codice di procedura civile, così finendo per eludere la norma di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c. che prevede precise scansioni temporali per la produzione di documenti. Con recente sentenza n. 31866/2019 del 5 dicembre 2019 la Corte
Suprema di Cassazione ha sancito espressamente che al CTU è fatto divieto di compiere atti istruttori ormai preclusi alle parti, come acquisire documenti dopo lo spirare del termine di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. Se infatti fosse consentito al consulente acquisire dalle parti o da terzi documenti anche dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, si perverrebbe di fatto ad una interpretatio abrogans dell'art. 183 sesto comma c.p.c. Tra l'altro, ai limiti imposti all'attività del CTU dal principio dispositivo e dalle preclusioni istruttorie non è possibile derogare né per ordine del Giudice né per volontà delle parti”).
1.4.1) Il Tribunale aveva quindi reso la seguente statuizione: “accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di dell'atto CP_5
di cessione del ramo di azienda di - ivi compreso l'afferente ONroparte_4
impianto fotovoltaico ubicato in Sammichele di Bari - avvenuta in data 24.02.2012 in favore di a mezzo notaio (iscritto presso la Camera di ONroparte_9 Per_1
Commercio di Firenze in data 8.3.2012, prot.FI-2012-14974 n. rep.23543);- Condanna i
7 convenuti, in via solidale, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in Euro 21.000,00 a titolo di compenso, Euro 450,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A e Cassa Previdenza Avvocati come per legge. Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico delle parti soccombenti”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello (di seguito: Parte_3
già contestando la ricostruzione effettuata dal giudice di Parte_3 CP_9
primo grado, per non aver compiutamente esaminato la tesi difensiva dell'odierna appellante, i documenti allegati in atti e le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C. – OMESSA,
CONTRADDITTORIA E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AI
REQUISITI OGGETTIVI - OMESSA PRONUNCIA SULLA ECCEZIONE DI
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI HFV”, rilevando come il giudice di primo grado avesse erroneamente accolto l'azione revocatoria ponendo a fondamento della sua decisione, non solo il rapporto di credito di nei CP_5
ON confronti di ma anche l'asserita e non provata sussistenza di un atto negoziale ON in forza del quale il debitore ( e il terzo avrebbero pregiudicato, qualitativamente o quantitativamente, la situazione patrimoniale di CP_5 dunque, il Tribunale di Firenze aveva fatto un'errata applicazione dell'art. 2901
c.c. dal momento che, sotto il profilo oggettivo: (a) aveva individuato la ragione
ON creditoria nel rapporto sussistente tra e (b) non aveva accertato la CP_5 sussistenza del presupposto oggettivo dell'azione e cioè “un atto di disposizione inter vivos”; (c) aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di cessione posto in essere ONr ON da una società terza (la e non dal debitore (la . Il Tribunale di Firenze aveva poi errato nel qualificare la ai sensi del 2901 c.c, come CP_9
ON terzo acquirente dal debitore dato che quest'ultima non aveva invece ceduto
ON alcunché ad : per la stessa ragione era priva di legittimazione attiva CP_5
ONr (in assenza di una pretesa creditoria nei confronti della .
2°. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C. – OMESSA,
CONTRADDITTORIA E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AI
REQUISITI SOGGETTIVI”, contestando l'assenza di una qualsivoglia motivazione
– nella sentenza impugnata – in ordine all'elemento soggettivo (richiesto dall'art. 2901 c.c.) in capo al terzo acquirente, avendo il Tribunale preso in considerazione
ON unicamente l'atteggiamento soggettivo del debitore senza nulla riferire in
8 ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ad CP_9
traendo poi per presunzioni la prova della scientia damni dall'identità della
ON ONr persona fisica preposta all'amministrazione di e dalla materiale coincidenza dell'assetto patrimoniale dei due enti e dall'avvenuta cessione d'azienda dopo due mesi dall'emissione della fattura da parte di Nel CP_5
contesto di tale analisi, tuttavia, il Tribunale di Firenze non aveva considerato, ai fine dell'esclusione della scienza damni in capo alla che: a) la CP_9
ONr predetta HFV aveva acquistato dalla il ramo d'azienda ad un prezzo ritenuto congruo;
b) l'acquisto era avvenuto oltre tre mesi prima che si manifestasse qualsiasi segno di sofferenza economica nella PES;
c) le cambiali con le quali era stato effettuato il pagamento erano risultate insolute dopo il perfezionamento della
ONr vendita da alla predetta CP_9
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. ON ONr
3) Si sono costituite nel presente giudizio anche e contestando la fondatezza del gravame principale e proponendo a propria volta appello incidentale, affidando il gravame ai seguenti motivi:
I. “OMESSA PRONUNCIA SULLA ECCEZIONE DI DIFETTO DI
ON LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI , adducendo la violazione dell'art. 112
c.p.c. per effetto dell'omessa pronuncia sull'eccezione in questione, dato che, ON nonostante avesse sollevato in primo grado eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva (in ragione del fatto che l'atto dispositivo per
ON cui è causa era stato posto in essere un soggetto giuridico diverso e non da , il Tribunale di Firenze non aveva reso alcuna statuizione in ordine a tale eccezione;
II. “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LA
SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELL'AZIONE REVOCATORIA
ORDINARIA PROMOSSA DA , contestando la conclusione raggiunta CP_5
dal giudice di prime cure circa la ritenuta sussistenza degli elementi qualificanti l'azione revocatoria, e cioè l'eventus damni e il consilium fraudis / partecipatio fraudis, ciò in quanto:
a. il Tribunale di Firenze avrebbe dovuto escludere l'esistenza dell'eventus damni dal momento che l'atto dispositivo era avvenuto a fronte di un corrispettivo congruo, che come tale non era idoneo a ridurre la consistenza patrimoniale del soggetto alienante;
9 b. era stata erroneamente ritenuta gratuita la cessione, sebbene fosse emerso
(nel contraddittorio tra i consulenti) che la stessa era avvenuta con il pagamento di un prezzo, appunto, congruo;
c. inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto e potuto acquisire autonomamente i documenti comprovanti il pagamento del prezzo, anche perché così aveva previsto nell'incarico conferito al CTU (ed invece era stato incongruamente indicato, nella sentenza impugnata, che “Va infine rilevato in ordine alla prova dell'avvenuto pagamento, ritenuto congruo dal CTU, che correttamente quest'ultimo non ha ritenuto in mancanza di consenso delle parti di acquisire la documentazione prodotta dal consulente di parte convenuta”);
d. nella sentenza impugnata non erano rinvenibili argomentazioni da cui
ON desumere che la pretesa creditoria di nei confronti di CP_5
ONr potesse legittimamente estendersi a per effetto di quanto previsto dall'art. 1676 c.c.;
e. il Tribunale di Firenze aveva omesso ogni considerazione in ordine all'elemento psicologico del terzo acquirente e tale CP_9
mancato accertamento incideva in radice sulla condivisibilità delle conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata, attesa l'imprescindibilità di detto requisito per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c.
ON ONr
3.1) Gli appellanti e hanno quindi richiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
4) parimenti costituitasi, ha preliminarmente eccepito il difetto di CP_5 legittimazione attiva di a proporre l'appello in oggetto (in quanto la predetta Parte_3
società, nel costituirsi, si era limitata a fare riferimento ad operazioni di fusione per incorporazione di senza tuttavia fornire alcuna prova documentale CP_9 dell'esistenza di dette operazioni di incorporazione), contestando comunque nel merito le censure mosse da tutte le parti appellanti nei confronti della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Firenze, della quale ha dunque chiesto la conferma.
5) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello principale non possa trovare accoglimento.
5.1) Preliminarmente all'analisi del merito di tale gravame deve essere presa in considerazione la predetta eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da CP_5
nei confronti di Parte_3
5.1.1) L'odierna appellante ha infatti dedotto, nel contesto del gravame principale, che si è “Fusa per incorporazione in in data 11 CP_9 ONroparte_12
10 ottobre 2013, con atto prot. n. 378048/2013. è stata fusa volta fusa in CP_12
con atto prot 168702/2019 del 28 maggio 2019”. Parte_3
Come detto, ha tempestivamente eccepito già nella comparsa di CP_5 costituzione e risposta “...la mancanza di prova riguardo alla legittimazione attiva della società per proporre appello avverso la sentenza 2427/2020 atteso che la Parte_3
predetta società, nel costituirsi, si è limitata soltanto a fare riferimenti a fusioni che avrebbero interessato la società soccombente ( nel giudizio di primo ONroparte_9
grado ma non ha depositato alcun documento in merito a ciò. A mente del disposto della
Corte Suprema di Cassazione, il successore è tenuto a provare documentalmente la legittimazione processuale (ex plurimis sent. n. 4124/2016)”.
A fronte di tale eccezione, ha infine replicato (nel contesto della Parte_3
comparsa conclusionale) che:
− “In primis, si segnala che a pagina n. 2 dell'atto di appello Parte_3 ha rappresentato l'intervenuta fusione della per ONroparte_9
incorporazione in in data 11 ottobre 2013, con atto prot. ONroparte_12
n. 378048/2013. Successivamente, la è stata a sua volta fusa CP_12
in con atto prot. 168702/2019 del 28 maggio 2019. Parte_3
L'odierna appellante ha dunque dato prova della propria legittimazione processuale indicando gli estremi degli atti che hanno dato luogo alla fusione per incorporazione”;
− “In sede di comparsa, si limita ad eccepire un'asserita mancata prova CP_5 della legittimazione senza contestare la veridicità ovvero l'esistenza dei richiamati atti, circostanza che determina l'inammissibilità dell'eccezione, nonché la sua infondatezza del merito”;
− “In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, con la presente si depositano gli atti che hanno determinato la fusione nell'odierna (All. Parte_3
A).Come noto, i vizi attinenti alla legittimazione processuale possono essere sanati anche dalle parti su propria iniziativa, segnatamente con la regolarizzazione della costituzione in giudizio della parte cui l'invalidità̀ si riferisce. In alternativa, è possibile l'intervento del giudice volto a promuovere la sanatoria, potere che può essere esercitato “in qualsiasi fase o grado del giudizio ed ha efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” (Cass., Sez. III Civ., 26 giugno 2019, n. n. 17062)”.
5.1.2) L'eccezione è fondata.
11 A) Anzitutto deve rilevarsi come l'eccezione in oggetto vada qualificata (alla stregua del contenuto della stessa) non tanto come eccezione di difetto di legittimazione attiva ma come eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto.
La legittimazione (sia attiva che passiva) risulta infatti suscettibile di valutazione unicamente alla stregua del principio della prospettazione, sì che, una volta che la parte abbia allegato di essere titolare del diritto (come, effettivamente, è accaduto nel caso di specie) la legittimazione attiva deve ritenersi sussistente.
del resto, non ha eccepito che il diritto non sarebbe mai spettato ad CP_5 [...]
ma solo che non aveva fornito la dimostrazione della sequenza CP_9 Parte_3
di fusioni per incorporazione in esito alla quale sarebbe divenuta titolare del rapporto oggetto di causa.
In tali termini deve quindi essere presa in considerazione l'eccezione in oggetto che, sotto questo aspetto, deve quindi ritenersi ammissibile.
B) In questa prospettiva deve quindi rilevarsi come non abbia Parte_3
effettivamente prodotto, in atto di appello, alcun riscontro probatorio a dimostrazione delle fusioni per incorporazione menzionate nell'appello stesso.
Come detto, ciò risulta avvenuto unicamente (per la prima volta) con la documentazione dimessa in allegato alla comparsa conclusionale.
Tale deposito risulta tuttavia, inesorabilmente, tardivo, in quanto intercorso in una fase (quella decisionale) in cui erano ormai precluse alle parti attività di tipo istruttorio.
In proposito va peraltro osservato come non possa venire in soccorso della posizione di la giurisprudenza menzionata da quest'ultima, in quanto: Parte_3
− il mutamento di fase processuale (con ingresso della fase decisione) è comunque, in radice, preclusivo di nuove attività istruttorie;
− la giurisprudenza menzionata da (Cass. 17062/2019) si riferisce alla Parte_3
facoltà della parte di dare corso ad attività istruttoria volta a dimostrare la propria legittimazione processuale, che, pare quasi pleonastico rilevare, si presenta come istituto processuale diverso dalla titolarità attiva del rapporto (che, invece, attiene alla dimostrazione dell'esistenza del diritto invocato e ricade pienamente – anche sotto il profilo degli oneri istruttori e delle preclusioni ad essi correlati – nell'ordinario regime della prova).
C) Dunque, non avendo dimostrato di essere subentrata nella posizione Parte_3 sostanziale già facente capo a l'appello proposto dalla stessa CP_9 [...]
deve essere dichiarato inammissibile. Pt_3
ON
6) Passando a prendere in considerazione l'appello incidentale avanzato da e
ONr
deve immediatamente rilevarsi come tale gravame non possa trovare accoglimento.
12 6.1) In proposito deve anzitutto rilevarsi che:
ON ONr
− nella stessa comparsa di costituzione di e è indicato espressamente che la sentenza impugnata è stata pronunciata “...in data 3 novembre 2020, pubblicata in data 5 novembre 2020 e notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 6 novembre 2020”;
− l'appello principale proposto da è stato notificato in data 4.12.2020; Parte_3
ON ONr
− la comparsa di costituzione di e contenente il gravame incidentale da costoro proposto, è stata depositata in Cancelleria in data 15.3.2023.
6.2) Dunque, mentre il gravame principale proposto da era tempestivo, Parte_3
ON ONr tale non era il gravame incidentale proposto da e
Tale tardività, irrilevante ab origine in forza della tempestiva proposizione del gravame principale, risulta tuttavia acquisire notevole rilievo all'esito della declaratoria di inammissibilità dello stesso gravame principale.
La chiara formulazione dell'art. 334, 2° comma c.p.c. (secondo cui in caso di impugnazione incidentale tardiva “...se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia”) rende in effetti inesorabile la conclusione concernente la perdita di efficacia dell'appello
ON ONr incidentale di e
Sul punto, del resto, la Suprema Corte ha avuto modo di indicare che “Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre
l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c.” (cfr Cass. 20963 del 22.8.2018), con la precisazione per cui “In base al combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni;
l'unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se
l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.” (così Cass. 15483 dell'11.6.2008).
13 6.3) In base a quanto sin qui esposto deve, dunque, essere dichiarata la perdita di ON ONr efficacia dell'appello incidentale proposto da e
7) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente
ON grado di giudizio, sostenute da devono essere poste a carico di CP_5 Parte_3
ONr e in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1000.000,00 (in considerazione del valore della causa, determinato con riferimento al credito in relazione al quale è stata avanzata la domanda ex art. 2901 c.c.: cfr Cass. 3697 del 13.2.2020) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
7.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, sia da parte dell'appellante principale che da parte delle Parte_3
ON ONr appellanti incidentali e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni da costoro rispettivamente proposte e che non hanno trovato accoglimento.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale ON proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e da ONroparte_2 [...]
avverso la sentenza n. 2427/2020 del Tribunale di Firenze, ONroparte_4
così statuisce:
1) dichiara inammissibile l'appello principale proposto da Parte_3
2) dichiara la perdita di efficacia, ex art. 334, 2° comma, c.p.c. dell'appello incidentale proposto da e da ONroparte_2 [...]
; ONroparte_4
3) condanna Parte_3 ONroparte_2
e , in solido tra
[...] ONroparte_4
loro, a rifondere a e spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € CP_5
26.155,00 per compenso, di cui € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 7.644,00 per la fase istruttoria, € 9.487,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e
CPA come per legge;
14 4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dell'appellante
ON ONr principale che da parte delle appellanti incidentali e dell'ulteriore Parte_3
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame principale e per il gravame incidentale, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2101/2020
promossa da:
ONr
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio del Prof. Avv. Marco
[...]
Miccinesi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Stajano, Fabio Garella ed Enrico
Campagnano, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
ONro
, in persona del ONroparte_2
liquidatore, dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Vermicelli ONroparte_3
e Alberto Deasti con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
e
, in persona del liquidatore, ONroparte_4
dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Vermicelli e Alberto ONroparte_3 Deasti con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_5 ONroparte_6
elettivamente domiciliata IN Fasano (BR), presso lo studio dell'avv. Mariagrazia
Ammirabile, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 2427/2020 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza impugnata, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ex artt. 283 e 251 c.p.c.; in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n.
2427/2020, emessa dal Tribunale ordinario di Firenze, rigettando l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e dichiarando efficace l'atto di cessione del ramo di azienda, costituito dall'impianto fotovoltaico sito nel Comune di Sammichele di Bari. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Per le parti appellanti incidentali: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ex artt. 283 – 251 c.p.c.; riformare integralmente la sentenza appellata, per i motivi esposti in atti, rigettando le domande proposte da in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, CP_5
oltre al rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Per la parte appellata: all'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza ed illegittimità della impugnativa proposta da nei confronti della sentenza n. Parte_3
2427/2020 emessa dal Tribunale di Firenze in data 3/11/2020 nell'ambito del giudizio
n.1000/2013 rg e, per l'effetto, rigettare l'appello e confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
2
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito Parte_3 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2427/2020 del Tribunale di Firenze, Pt_3
con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da (di CP_5
ON seguito nei confronti di (di seguito , CP_5 ONroparte_2
[...]
ONr (di seguito solo e (di seguito ONroparte_4 ONroparte_9 [...]
. CP_9
1.1) aveva convenuto le tre società sopra elencate davanti il Tribunale di CP_5
Firenze rappresentando che:
ONr ON
- aveva stipulato con un contratto di appalto in forza del quale la prima aveva commissionato alla seconda la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel
Comune di Sammichele di Bari;
ONr ON
- le quote sociali della risultavano interamente detenute da
ON
- il 24 settembre 2011 aveva affidato in subappalto ad la realizzazione CP_5
del medesimo impianto fotovoltaico;
- realizzato l'impianto, aveva emesso una fattura per l'importo complessivo CP_5 di € 1.027.280,32; ON
- aveva effettuato versamenti parziali sul dovuto e girato ad effetti CP_5
cambiari per una somma complessiva di € 579.680,60 con scadenze comprese tra il
30 giugno ed il 30 settembre 2012;
- tutti gli effetti cambiari erano risultati insoliti alle scadenze, cosicché era CP_5 rimasta creditrice della complessiva somma di € 675,835,82, di cui € 579,680,60 portata dalle cambiali ed € 96.155,22 non garantita da titoli.
ONr
- nelle more, aveva appreso che il 24.2.2012 aveva ceduto ad CP_5
[...]
il ramo di azienda il cui unico asset era rappresentato dall'impianto CP_9
ON fotovoltaico che proprio aveva realizzato su incarico di CP_5
ON ONr
- non possedeva altri beni se non la società ed entrambe le società avevano come legale rappresentante il sig. ONroparte_3
- le lettere di richiesta di pagamento del saldo di € 675,835,21 inviate da al CP_5 vecchio e al nuovo proprietario dell'impianto fotovoltaico non avevano sortito alcun effetto;
- sebbene in data 11.6.2012 fosse stata avvertita di aver acquistato CP_9
un impianto per il quale residuava una posizione debitoria da parte del suo dante
ONr ON causa ( e dell'appaltatore ( , questa non aveva inteso accollarsi il debito
3 della società cedente, negandone addirittura l'esistenza, nonostante la passività fosse annotata nelle scritture contabili del ramo di azienda acquisito;
ON
- in data 11.6.2012 era stata posta in liquidazione;
ONr
- la cessione di ramo di azienda da parte del aveva di fatto depauperato il valore della società già proprietaria dell'impianto fotovoltaico;
- il complessivo credito vantato da si era ridotto da € 675,835,21 ad € CP_5
543,835,82, a seguito di un acconto versato da Energy Resources S.p.a., firmataria ON ON di una cambiale emessa a e da girata a CP_5
ONr ON
- e non possedevano beni aggredibili dai creditori;
- la cessione del ramo di azienda era avvenuta dopo l'emissione della fattura da parte di e precedentemente alla scadenza della prima cambiale girata a CP_5 quest'ultima;
- la cessione era palesemente finalizzata a frodare compromettendone le CP_5
ON ONr ON ragioni creditorie, ed effettuata nella consapevolezza di e di arrecare pregiudizio alla stessa CP_5
- era stato chiesto ed ottenuto da dal Tribunale di Firenze, il sequestro CP_5
conservativo ante causam dell'impianto fotovoltaico oggetto della cessione.
1.1.1) Sulla scorta di tali rilievi aveva quindi chiesto: “in via principale: la CP_5 declaratoria della revocatoria dell'atto di cessione del ramo di azienda di CP_4
- ivi compreso l'afferente impianto fotovoltaico ubicato in Sammichele di Bari
[...]
- avvenuta in data 24.02.2012 in favore di a mezzo notaio ONroparte_9 Per_1
(iscritto presso la Camera di Commercio di Firenze in data 8.3.2012, prot.FI-2012-14974
n. rep.23543); - in via subordinata, come richiesto nelle note ex art 183 VI n.1, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la condanna di al CP_9
risarcimento dei danni patiti da a seguito della cessione del ramo di azienda CP_5 anzidetto, da liquidarsi in €.500.000,00 (parametrati alla residua creditoria di o CP_5
in quel minore o maggior importo che risulterà di giustizia. Con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari di giudizio”. ON ONr
1.2) e si erano costituite nel giudizio contestando le deduzioni di controparte, adducendo che:
− non sussistevano i requisiti applicativi di cui all'art. 2901 c.c.; ON
− era carente di legittimazione passiva in quanto l'atto dispositivo era stato ONr posto in essere da altra società e cioè dalla
ONr
− non vantava alcun credito nei confronti di non essendo intercorso CP_5
alcun rapporto giuridico tra le due società, tale da poter giustificare qualsivoglia pretesa;
4 ON
− non vantava alcun credito nemmeno nei confronti di per aver CP_5
sottoscritto con le società Energy Resources S.r.l. e un accordo Parte_4
ON transattivo avente ad oggetto quattro delle sei cambiali girate da
− non sussistevano i requisiti del consilium fraudis e della partecipatio in fraudis, ON ONr essendo la società estranea a e a CP_9
ON ONr 1.2.1) Su tali basi, e avevano chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via pregiudiziale dichiarare la convenuta carente di legittimazione ONroparte_2 passiva e per l'effetto rigettare la domanda attorea nei suoi confronti. Nel merito rigettare tutte le domande proposte da in quanto inammissibili, infondate in fatto e in CP_5 diritto e non provate, condannare l'attrice al pagamento, in favore di
[...]
Con e dei compensi, delle spese e dei ONroparte_2 ONroparte_4 relativi accessori di legge”.
1.3) si era costituita nel giudizio contestando le deduzioni di CP_9
controparte ed adducendo che:
− era carente di legittimazione attiva non essendo creditrice di CP_5 [...]
CP_9
− erano inesistenti le condizioni per l'espletamento dell'azione revocatoria, in particolare non era ravvisabile in capo a la partecipatio fraudis, CP_9
né il consilium fraudis;
− non aveva esperito, come pur poteva, l'azione cambiaria (anche solo in CP_5
via di regresso);
− il prezzo pagato per l'acquisto del ramo di azienda era congro;
− il sequestro conservativo disposto sull'impianto fotovoltaico era inefficace per violazione degli art. 675 e 679 c.p.c.
1.3.1) Su tali basi, aveva chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di CP_9
Firenze, disattesa ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare che nessun credito vanta nei confronti di e/o accertare l'assoluta CP_5 ONroparte_9
ONr insussistenza in capo ad della legittimazione processuale nonché dei requisiti che giustificano la revocatoria ordinaria ex art. 2901c.c.; - per l'effetto dichiarare inammissibile nonché infondata la domanda di concessione della revocatoria dell'atto di cessione del ramo d'azienda - ivi compreso l'afferente impianto fotovoltaico ubicato in
Sammichele di Bari - di in favore di ONroparte_4 ONroparte_9 avvenuto in data 24 febbraio 2012. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
1.4) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto:
5 ON
- esistente il credito vantato dall'attrice nei confronti di (“Il credito di CP_5 accertato giudizialmente, non è mai stato pagato tant'è che la Corte di Appello di
Lecce con sentenza del luglio 2019 ha rigettato l'appello proposto da CP_10
contro la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva, a sua volta, rigettato
l'opposizione proposta dalla medesima contro il decreto ingiuntivo emesso in favore di per il credito portato dalla cambiali impagate, confermando CP_5
l'esistenza del credito);
- esistente il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo posto
ONr in essere da (“la debitrice nulla ha allegato né provato in ordine alla consistenza del patrimonio residuo e all'idoneità di tale patrimonio al soddisfacimento delle ragioni creditorie vantate dalla società attrice, quest'ultima ON ha fornito puntuale dimostrazione documentale circa il fatto che avesse messo in atto un disegno ben preciso teso a sottrarre beni alla garanzia del credito ed
ON infatti dalle visure prodotte in atti relative a ed alla si evince CP_4
ON l'insussistenza in capo a di attività patrimoniale ulteriore rispetto alla titolarità del 100% del capitale della e l'inesistenza in capo a CP_4 quest'ultima di cespiti patrimoniali utilmente aggredibili ulteriori rispetto al ramo ON d'azienda oggetto di cessione. La stessa messa in liquidazione di avvenuta in data 11.06.2012, iscritta in data 12.07.2012, e la successiva presentazione di ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, sono circostanze che, lette in un'ottica complessiva, provano il disegno messo in atto ai danni dell'attrice”);
- esistente in capo al debitore il requisito del “consilium fraudis” e quello della
“scientia damni” in capo al terzo (“...con riguardo alla sussistenza della scientia damni le circostanze già sopra evidenziate della identità della persona fisica ON preposta all'amministrazione di e e della materiale coincidenza CP_4 dell'assetto patrimoniale dei due enti, inducono a ritenere del tutto improbabile la ON circostanza che fosse completamente all'oscuro dell'atto di cessione di ramo di azienda intervenuto tra la ed e che la CP_4 CP_9 [...]
al momento della cessione, non fosse a conoscenza dell'esposizione CP_4
ON debitoria di nei confronti di D'altro canto, va evidenziato come la CP_5 circostanza che la cessione d'azienda sia intervenuta solo dopo due mesi dall'emissione della fattura da parte di costituisca un indice chiaramente CP_5
sintomatico della preordinazione della cessione ad evitare le conseguenze derivanti dalla futura inadempienza contrattuale. Gli elementi di fatto finora posti in rilievo, unitariamente e globalmente considerati, costituiscono certamente presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine alla conoscenza, da parte dei
6 convenuti, circa il pregiudizio che l'atto dispositivo impugnato era in grado di arrecare alle ragioni della ); CP_5
- non provato il pagamento del prezzo per la cessione del ramo di azienda, avendo correttamente il CTU ritenuto di non acquisire la documentazione prodotta in tal senso dal consulente di parte convenuta (“Va infine rilevato in ordine alla prova dell'avvenuto pagamento, ritenuto congruo dal CTU, che correttamente quest'ultimo non ha ritenuto in assenza di consenso delle parti, di acquisire la documentazione prodotta dal consulente di parte convenuta. E' principio sancito dalla Cassazione che non è consentito al consulente sostituirsi alla parte acquisendo documenti che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova, ovvero atti e documenti che siano nella disponibilità della parte e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua difesa e/o pretesa, che non gli siano stati forniti, acquisendoli dalla parte che non li ha tempestivamente prodotti, nonostante l'opposizione della controparte, in quanto in questo modo verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c. che del principio del contraddittorio. La Corte di
Cassazione da tempo ormai ha messo la parola fine alla prassi troppo spesso invalsa tra i CTU di acquisire documenti e dati che non sono entrati nel processo per non essere stati prodotti dalle parti nei termini decadenziali previsti dal codice di procedura civile, così finendo per eludere la norma di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c. che prevede precise scansioni temporali per la produzione di documenti. Con recente sentenza n. 31866/2019 del 5 dicembre 2019 la Corte
Suprema di Cassazione ha sancito espressamente che al CTU è fatto divieto di compiere atti istruttori ormai preclusi alle parti, come acquisire documenti dopo lo spirare del termine di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. Se infatti fosse consentito al consulente acquisire dalle parti o da terzi documenti anche dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, si perverrebbe di fatto ad una interpretatio abrogans dell'art. 183 sesto comma c.p.c. Tra l'altro, ai limiti imposti all'attività del CTU dal principio dispositivo e dalle preclusioni istruttorie non è possibile derogare né per ordine del Giudice né per volontà delle parti”).
1.4.1) Il Tribunale aveva quindi reso la seguente statuizione: “accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di dell'atto CP_5
di cessione del ramo di azienda di - ivi compreso l'afferente ONroparte_4
impianto fotovoltaico ubicato in Sammichele di Bari - avvenuta in data 24.02.2012 in favore di a mezzo notaio (iscritto presso la Camera di ONroparte_9 Per_1
Commercio di Firenze in data 8.3.2012, prot.FI-2012-14974 n. rep.23543);- Condanna i
7 convenuti, in via solidale, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in Euro 21.000,00 a titolo di compenso, Euro 450,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A e Cassa Previdenza Avvocati come per legge. Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico delle parti soccombenti”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha proposto appello (di seguito: Parte_3
già contestando la ricostruzione effettuata dal giudice di Parte_3 CP_9
primo grado, per non aver compiutamente esaminato la tesi difensiva dell'odierna appellante, i documenti allegati in atti e le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio.
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C. – OMESSA,
CONTRADDITTORIA E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AI
REQUISITI OGGETTIVI - OMESSA PRONUNCIA SULLA ECCEZIONE DI
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI HFV”, rilevando come il giudice di primo grado avesse erroneamente accolto l'azione revocatoria ponendo a fondamento della sua decisione, non solo il rapporto di credito di nei CP_5
ON confronti di ma anche l'asserita e non provata sussistenza di un atto negoziale ON in forza del quale il debitore ( e il terzo avrebbero pregiudicato, qualitativamente o quantitativamente, la situazione patrimoniale di CP_5 dunque, il Tribunale di Firenze aveva fatto un'errata applicazione dell'art. 2901
c.c. dal momento che, sotto il profilo oggettivo: (a) aveva individuato la ragione
ON creditoria nel rapporto sussistente tra e (b) non aveva accertato la CP_5 sussistenza del presupposto oggettivo dell'azione e cioè “un atto di disposizione inter vivos”; (c) aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di cessione posto in essere ONr ON da una società terza (la e non dal debitore (la . Il Tribunale di Firenze aveva poi errato nel qualificare la ai sensi del 2901 c.c, come CP_9
ON terzo acquirente dal debitore dato che quest'ultima non aveva invece ceduto
ON alcunché ad : per la stessa ragione era priva di legittimazione attiva CP_5
ONr (in assenza di una pretesa creditoria nei confronti della .
2°. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C. – OMESSA,
CONTRADDITTORIA E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AI
REQUISITI SOGGETTIVI”, contestando l'assenza di una qualsivoglia motivazione
– nella sentenza impugnata – in ordine all'elemento soggettivo (richiesto dall'art. 2901 c.c.) in capo al terzo acquirente, avendo il Tribunale preso in considerazione
ON unicamente l'atteggiamento soggettivo del debitore senza nulla riferire in
8 ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ad CP_9
traendo poi per presunzioni la prova della scientia damni dall'identità della
ON ONr persona fisica preposta all'amministrazione di e dalla materiale coincidenza dell'assetto patrimoniale dei due enti e dall'avvenuta cessione d'azienda dopo due mesi dall'emissione della fattura da parte di Nel CP_5
contesto di tale analisi, tuttavia, il Tribunale di Firenze non aveva considerato, ai fine dell'esclusione della scienza damni in capo alla che: a) la CP_9
ONr predetta HFV aveva acquistato dalla il ramo d'azienda ad un prezzo ritenuto congruo;
b) l'acquisto era avvenuto oltre tre mesi prima che si manifestasse qualsiasi segno di sofferenza economica nella PES;
c) le cambiali con le quali era stato effettuato il pagamento erano risultate insolute dopo il perfezionamento della
ONr vendita da alla predetta CP_9
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. ON ONr
3) Si sono costituite nel presente giudizio anche e contestando la fondatezza del gravame principale e proponendo a propria volta appello incidentale, affidando il gravame ai seguenti motivi:
I. “OMESSA PRONUNCIA SULLA ECCEZIONE DI DIFETTO DI
ON LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI , adducendo la violazione dell'art. 112
c.p.c. per effetto dell'omessa pronuncia sull'eccezione in questione, dato che, ON nonostante avesse sollevato in primo grado eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva (in ragione del fatto che l'atto dispositivo per
ON cui è causa era stato posto in essere un soggetto giuridico diverso e non da , il Tribunale di Firenze non aveva reso alcuna statuizione in ordine a tale eccezione;
II. “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LA
SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELL'AZIONE REVOCATORIA
ORDINARIA PROMOSSA DA , contestando la conclusione raggiunta CP_5
dal giudice di prime cure circa la ritenuta sussistenza degli elementi qualificanti l'azione revocatoria, e cioè l'eventus damni e il consilium fraudis / partecipatio fraudis, ciò in quanto:
a. il Tribunale di Firenze avrebbe dovuto escludere l'esistenza dell'eventus damni dal momento che l'atto dispositivo era avvenuto a fronte di un corrispettivo congruo, che come tale non era idoneo a ridurre la consistenza patrimoniale del soggetto alienante;
9 b. era stata erroneamente ritenuta gratuita la cessione, sebbene fosse emerso
(nel contraddittorio tra i consulenti) che la stessa era avvenuta con il pagamento di un prezzo, appunto, congruo;
c. inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto e potuto acquisire autonomamente i documenti comprovanti il pagamento del prezzo, anche perché così aveva previsto nell'incarico conferito al CTU (ed invece era stato incongruamente indicato, nella sentenza impugnata, che “Va infine rilevato in ordine alla prova dell'avvenuto pagamento, ritenuto congruo dal CTU, che correttamente quest'ultimo non ha ritenuto in mancanza di consenso delle parti di acquisire la documentazione prodotta dal consulente di parte convenuta”);
d. nella sentenza impugnata non erano rinvenibili argomentazioni da cui
ON desumere che la pretesa creditoria di nei confronti di CP_5
ONr potesse legittimamente estendersi a per effetto di quanto previsto dall'art. 1676 c.c.;
e. il Tribunale di Firenze aveva omesso ogni considerazione in ordine all'elemento psicologico del terzo acquirente e tale CP_9
mancato accertamento incideva in radice sulla condivisibilità delle conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata, attesa l'imprescindibilità di detto requisito per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c.
ON ONr
3.1) Gli appellanti e hanno quindi richiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
4) parimenti costituitasi, ha preliminarmente eccepito il difetto di CP_5 legittimazione attiva di a proporre l'appello in oggetto (in quanto la predetta Parte_3
società, nel costituirsi, si era limitata a fare riferimento ad operazioni di fusione per incorporazione di senza tuttavia fornire alcuna prova documentale CP_9 dell'esistenza di dette operazioni di incorporazione), contestando comunque nel merito le censure mosse da tutte le parti appellanti nei confronti della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Firenze, della quale ha dunque chiesto la conferma.
5) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello principale non possa trovare accoglimento.
5.1) Preliminarmente all'analisi del merito di tale gravame deve essere presa in considerazione la predetta eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da CP_5
nei confronti di Parte_3
5.1.1) L'odierna appellante ha infatti dedotto, nel contesto del gravame principale, che si è “Fusa per incorporazione in in data 11 CP_9 ONroparte_12
10 ottobre 2013, con atto prot. n. 378048/2013. è stata fusa volta fusa in CP_12
con atto prot 168702/2019 del 28 maggio 2019”. Parte_3
Come detto, ha tempestivamente eccepito già nella comparsa di CP_5 costituzione e risposta “...la mancanza di prova riguardo alla legittimazione attiva della società per proporre appello avverso la sentenza 2427/2020 atteso che la Parte_3
predetta società, nel costituirsi, si è limitata soltanto a fare riferimenti a fusioni che avrebbero interessato la società soccombente ( nel giudizio di primo ONroparte_9
grado ma non ha depositato alcun documento in merito a ciò. A mente del disposto della
Corte Suprema di Cassazione, il successore è tenuto a provare documentalmente la legittimazione processuale (ex plurimis sent. n. 4124/2016)”.
A fronte di tale eccezione, ha infine replicato (nel contesto della Parte_3
comparsa conclusionale) che:
− “In primis, si segnala che a pagina n. 2 dell'atto di appello Parte_3 ha rappresentato l'intervenuta fusione della per ONroparte_9
incorporazione in in data 11 ottobre 2013, con atto prot. ONroparte_12
n. 378048/2013. Successivamente, la è stata a sua volta fusa CP_12
in con atto prot. 168702/2019 del 28 maggio 2019. Parte_3
L'odierna appellante ha dunque dato prova della propria legittimazione processuale indicando gli estremi degli atti che hanno dato luogo alla fusione per incorporazione”;
− “In sede di comparsa, si limita ad eccepire un'asserita mancata prova CP_5 della legittimazione senza contestare la veridicità ovvero l'esistenza dei richiamati atti, circostanza che determina l'inammissibilità dell'eccezione, nonché la sua infondatezza del merito”;
− “In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, con la presente si depositano gli atti che hanno determinato la fusione nell'odierna (All. Parte_3
A).Come noto, i vizi attinenti alla legittimazione processuale possono essere sanati anche dalle parti su propria iniziativa, segnatamente con la regolarizzazione della costituzione in giudizio della parte cui l'invalidità̀ si riferisce. In alternativa, è possibile l'intervento del giudice volto a promuovere la sanatoria, potere che può essere esercitato “in qualsiasi fase o grado del giudizio ed ha efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” (Cass., Sez. III Civ., 26 giugno 2019, n. n. 17062)”.
5.1.2) L'eccezione è fondata.
11 A) Anzitutto deve rilevarsi come l'eccezione in oggetto vada qualificata (alla stregua del contenuto della stessa) non tanto come eccezione di difetto di legittimazione attiva ma come eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto.
La legittimazione (sia attiva che passiva) risulta infatti suscettibile di valutazione unicamente alla stregua del principio della prospettazione, sì che, una volta che la parte abbia allegato di essere titolare del diritto (come, effettivamente, è accaduto nel caso di specie) la legittimazione attiva deve ritenersi sussistente.
del resto, non ha eccepito che il diritto non sarebbe mai spettato ad CP_5 [...]
ma solo che non aveva fornito la dimostrazione della sequenza CP_9 Parte_3
di fusioni per incorporazione in esito alla quale sarebbe divenuta titolare del rapporto oggetto di causa.
In tali termini deve quindi essere presa in considerazione l'eccezione in oggetto che, sotto questo aspetto, deve quindi ritenersi ammissibile.
B) In questa prospettiva deve quindi rilevarsi come non abbia Parte_3
effettivamente prodotto, in atto di appello, alcun riscontro probatorio a dimostrazione delle fusioni per incorporazione menzionate nell'appello stesso.
Come detto, ciò risulta avvenuto unicamente (per la prima volta) con la documentazione dimessa in allegato alla comparsa conclusionale.
Tale deposito risulta tuttavia, inesorabilmente, tardivo, in quanto intercorso in una fase (quella decisionale) in cui erano ormai precluse alle parti attività di tipo istruttorio.
In proposito va peraltro osservato come non possa venire in soccorso della posizione di la giurisprudenza menzionata da quest'ultima, in quanto: Parte_3
− il mutamento di fase processuale (con ingresso della fase decisione) è comunque, in radice, preclusivo di nuove attività istruttorie;
− la giurisprudenza menzionata da (Cass. 17062/2019) si riferisce alla Parte_3
facoltà della parte di dare corso ad attività istruttoria volta a dimostrare la propria legittimazione processuale, che, pare quasi pleonastico rilevare, si presenta come istituto processuale diverso dalla titolarità attiva del rapporto (che, invece, attiene alla dimostrazione dell'esistenza del diritto invocato e ricade pienamente – anche sotto il profilo degli oneri istruttori e delle preclusioni ad essi correlati – nell'ordinario regime della prova).
C) Dunque, non avendo dimostrato di essere subentrata nella posizione Parte_3 sostanziale già facente capo a l'appello proposto dalla stessa CP_9 [...]
deve essere dichiarato inammissibile. Pt_3
ON
6) Passando a prendere in considerazione l'appello incidentale avanzato da e
ONr
deve immediatamente rilevarsi come tale gravame non possa trovare accoglimento.
12 6.1) In proposito deve anzitutto rilevarsi che:
ON ONr
− nella stessa comparsa di costituzione di e è indicato espressamente che la sentenza impugnata è stata pronunciata “...in data 3 novembre 2020, pubblicata in data 5 novembre 2020 e notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 6 novembre 2020”;
− l'appello principale proposto da è stato notificato in data 4.12.2020; Parte_3
ON ONr
− la comparsa di costituzione di e contenente il gravame incidentale da costoro proposto, è stata depositata in Cancelleria in data 15.3.2023.
6.2) Dunque, mentre il gravame principale proposto da era tempestivo, Parte_3
ON ONr tale non era il gravame incidentale proposto da e
Tale tardività, irrilevante ab origine in forza della tempestiva proposizione del gravame principale, risulta tuttavia acquisire notevole rilievo all'esito della declaratoria di inammissibilità dello stesso gravame principale.
La chiara formulazione dell'art. 334, 2° comma c.p.c. (secondo cui in caso di impugnazione incidentale tardiva “...se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia”) rende in effetti inesorabile la conclusione concernente la perdita di efficacia dell'appello
ON ONr incidentale di e
Sul punto, del resto, la Suprema Corte ha avuto modo di indicare che “Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre
l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c.” (cfr Cass. 20963 del 22.8.2018), con la precisazione per cui “In base al combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni;
l'unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se
l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.” (così Cass. 15483 dell'11.6.2008).
13 6.3) In base a quanto sin qui esposto deve, dunque, essere dichiarata la perdita di ON ONr efficacia dell'appello incidentale proposto da e
7) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente
ON grado di giudizio, sostenute da devono essere poste a carico di CP_5 Parte_3
ONr e in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1000.000,00 (in considerazione del valore della causa, determinato con riferimento al credito in relazione al quale è stata avanzata la domanda ex art. 2901 c.c.: cfr Cass. 3697 del 13.2.2020) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
7.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, sia da parte dell'appellante principale che da parte delle Parte_3
ON ONr appellanti incidentali e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni da costoro rispettivamente proposte e che non hanno trovato accoglimento.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale ON proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e da ONroparte_2 [...]
avverso la sentenza n. 2427/2020 del Tribunale di Firenze, ONroparte_4
così statuisce:
1) dichiara inammissibile l'appello principale proposto da Parte_3
2) dichiara la perdita di efficacia, ex art. 334, 2° comma, c.p.c. dell'appello incidentale proposto da e da ONroparte_2 [...]
; ONroparte_4
3) condanna Parte_3 ONroparte_2
e , in solido tra
[...] ONroparte_4
loro, a rifondere a e spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € CP_5
26.155,00 per compenso, di cui € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 7.644,00 per la fase istruttoria, € 9.487,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e
CPA come per legge;
14 4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dell'appellante
ON ONr principale che da parte delle appellanti incidentali e dell'ulteriore Parte_3
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame principale e per il gravame incidentale, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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