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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 140/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice relatore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R. G. 140/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CR. Martelli (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
dall'Avv. F. Carella (C.F.: ) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.02.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) pronunciare, ai sensi Controparte_1
dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il IG. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale. c) Il lunedì ed il giovedì pomeriggio di ogni settimana, salva diversa intesa tra i coniugi, il minore potrà stare con il padre il quale lo preleverà alle ore 15.00 e lo ricondurrà presso l'abitazione coniugale alle ore 21:00 durante la stagione invernale, mentre durante il periodo estivo lo ricondurrà dalla madre alle ore 22.30; il tutto ovviamente in base alle esigenze prioritarie del minore. Ragion per cui quando il minore frequenterà la scuola primaria ed avrà il rientro pomeridiano il padre provvedere a riprenderlo da scuola alle ore 16 e lo ricondurrà alla madre alle ore 21.00 , mentre quando non ci sarà il rientro pomeridiano a scuola il padre lo preleverà alle 13 all'uscita di scuola per ricondurlo dalla madre alle ore 21.00. Affinché il padre possa partecipare alle attività extrascolastiche del minore si chiede di stabilire che almeno una volta alla settimana , in base agli orari lavorativi dei genitori , il padre possa accompagnare il figlio in piscina ( sport praticato attualmente ) o comunque presso il luogo dove svolgerà attività sportiva e/o ricreativa per poi andarlo a riprendere e tenerlo con sé
a cena per ricondurlo dalla madre alle ore 21.00. d) I fine settimana (sabato e domenica), alternativamente, saranno trascorsi dal minore con la madre o con il padre
(in quest'ultimo caso dalle ore 9:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica nella stagione invernale e fino alle 22.30 nella stagione estiva ). e) Le festività natalizie verranno trascorse ad anni alterni con la madre e con il padre nel senso che una settimana che ricomprenda il Natale il minore potrà stare il padre e l'anno successivo una settimana che ricomprenda il capodanno salva diversa intesa tra i coniugi. f) Lo stesso per le festività Pasquali, ad anni alterni, dal giorno del giovedì santo al giorno di Pasqua il minore potrà stare con la madre e dal lunedì in albis al giorno del rientro a scuola con il padre rispettando il principio dell'alternanza e salvo diverso accordo tra i coniugi. g) Nel periodo estivo, e precisamente nel mese di agosto, il minore potrà rimanere con il padre per quindici giorni consecutivi (la giornata di ferragosto alternata un anno ciascuno). h) Il IG. corrisponderà, entro il giorno 3 di Parte_1
ciascun mese €. 250,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento del minore e questo nell'ipotesi in cui la moglie continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico per il minore;
mentre nel caso in cui l'assegno unico fosse percepito da entrambi le parti , l'assegno versato a titolo di mantenimento del figlio potrebbe rimanere così come disposto in sede di separazione in euro 300,00 mensile;
i) le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; Per quanto sopra non previsto, le parti faranno riferimento alle linee guida emanate dal
CNF in data 14.7.2017. j) nessun obbligo di mantenimento per i coniugi essendo economicamente autosufficienti. k) Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli minori saranno prese dal genitore presso cui il bambino starà al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate tra i genitori, salvo comprovate urgenze. l) Le parti s'impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro sette giorni dall'avvenuto detto trasferimento”.
Costituitosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Controparte_1
dare atto che la resistente non si oppone alla richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio come formulata sub. a) nelle conclusioni ex adverso alle condizioni di cui in appresso;
-il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa coniugale;
-il lunedì ed il giovedì pomeriggio di ogni settimana, salva diversa intesa tra i coniugi, il minore potrà stare con il padre, il quale lo preleverà alle ore 16:00 e lo ricondurrà presso l'abitazione coniugale alle ore 20:45; detti orari rimarranno fermi sia per il periodo estivo che per quello invernale;
-i fine settimana (sabato e domenica), alternativamente, saranno trascorsi dal minore con la madre o con il padre (in quest'ultimo caso dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:45 della domenica); -le festività natalizie verranno trascorse ad anni alterni con la madre e con il padre nel senso che una settimana che ricomprenderà il Natale il minore potrà stare con il padre e l'anno successivo una settimana che ricomprenda il capodanno, salva diversa intesa tra i coniugi;
-lo stesso per le festività
Pasquali, ad anni alterni, dal giorno del giovedì santo al giorno di Pasqua il minore potrà stare con la madre e dal lunedì in albis al giorno del rientro a scuola con il padre rispettando il principio dell'alternanza e salvo diverso accordo tra i coniugi;
-nel periodo estivo il minore rimarrà con il padre per 15 giorni consecutivi;
detto periodo si collocherà alternativamente un anno ad agosto ed un anno in un altro mese estivo
(giugno o luglio) a scelta del padre che comunicherà alla madre il mese prescelto con un preavviso di almeno 45 giorni;
-il ricorrente corrisponderà entro il giorno 3 di ciascun mese la somma di euro 350,00 mensili rivalutabili secondo indici Istat, per il mantenimento del minore, con attribuzione alla resistente dell'importo dell'assegno unico in via esclusiva che rimarrà vincolato sino al raggiungimento della maggiore età del minore;
-le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura di ½ ciascuno;
-entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
-le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli minori saranno prese dal genitore presso cui il bambino starà al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate tra i genitori, salvo comprovate urgenze;
-le parti s'impegnano a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro sette giorni dall'avvenuto trasferimento;
-i coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio con esclusione del figlio minore”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio. Alla prima udienza di comparizione del 14.05.2025, le parti, alla presenza del Giudice, hanno raggiunto accordo per la definizione conciliativa della controversia, individuando i termini di massima dell'accordo, tanto in relazione agli aspetti economici quanto in relazione agli interessi della prole ed al diritto di visita del padre, poi definitivamente fissati nell'accordo sottoscritto da entrambe e depositato al fascicolo telematico del presente giudizio all'udienza del 04.06.2025, a mezzo delle note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.. Il tutto, secondo le seguenti condizioni, così come rappresentate a mezzo di conclusioni congiunte:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il IG. e la sig.ra Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla CP_1
annotazione della sentenza alle condizioni che seguono;
2) la casa coniugale, di proprietà della IG.ra (madre della IG.ra Persona_2 [...]
) rimane assegnata alla moglie;
Controparte_1
3) il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento stabile presso la madre nella casa coniugale;
4) Il lunedì ed il giovedì pomeriggio di ogni settimana, fino all'inizio del nuovo anno scolastico e quindi fino a settembre, salva diversa intesa tra i coniugi, il minore starà con il padre il quale lo preleverà alle ore 16:00 dalla scuola dell'infanzia e lo ricondurrà presso l'abitazione della madre alle ore 20:45, nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo lo ricondurrà dalla madre alle ore 21,00. Inoltre il minore starà con padre anche il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
5) All'inizio del nuovo anno scolastico, e quindi dal mese di settembre 2025, quando il minore non ha il rientro a scuola, il lunedì' ed il giovedì il padre lo andrà a prendere all'uscita di scuola per ricondurlo dalla madre alle 20.45;
6) I fine settimana (sabato e domenica), alternativamente, saranno trascorsi dal minore con la madre o con il padre (in quest'ultimo caso dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:45 della domenica nel periodo invernale e fino alle 21.00 nel periodo estivo).
7) Le festività natalizie verranno trascorse ad anni alterni con la madre e con il padre nel senso che una settimana che ricomprenda il Natale il minore potrà stare il padre e l'anno successivo una settimana che ricomprenda il capodanno salva diversa intesa tra i coniugi;
8) Lo stesso per le festività Pasquali, ad anni alterni, dal giorno del giovedì santo al giorno di Pasqua il minore potrà stare con la madre e dal lunedì in albis al giorno del rientro a scuola con il padre rispettando il principio dell'alternanza e salvo diverso accordo tra i coniugi.
9) Nel periodo estivo, nel mese di agosto, il minore rimarrà con il padre per 15 giorni consecutivi, dal 01.08 al 15.08 compreso, ad anni alterni;
precisando che nell'anno in cui il minore non starà con il padre nel mese di agosto, trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre nel mese di luglio;
10) Il IG. corrisponderà alla , entro il giorno 3 di ciascun Parte_1 Controparte_1
mese, €. 300,00 (trecento euro) mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento del minore;
mentre l'assegno unico per il minore verrà percepito in via esclusiva dalla madre che si impegna a versarlo su u libretto postale intestato al minore affinché lo stesso minore ne faccia uso al raggiungimento della maggiore età;
11) le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; per quanto sopra non previsto, le parti faranno riferimento alle linee guida emanate dal CNF in data 14.7.2017;
12) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
13) Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli minori saranno prese dal genitore presso cui il bambino starà al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate tra i genitori, salvo comprovate urgenze;
14) Le parti s'impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro sette giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
15) I coniugi si danno consenso reciproco all'espatrio con esclusione del figlio minore;
16) Le spese del giudizio sono integralmente compensate”.
Le parti, quindi, hanno rassegnato le rispettive conclusioni congiunte, chiedendo che il suddetto accordo, nei termini sopra riportati, venga recepito dal Tribunale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione delle parti alle condizioni di cui all'accordo.
La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
A tal riguardo, si osserva che sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed essendosi protratta la separazione ininterrottamente nel termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologa del
08.03.2023, all'esito del giudizio per separazione consensuale iscritto al n.R.G.
1078/2022 dinanzi al Tribunale di Vasto.
Inoltre, risulta pacifico, dalla concorde prospettazione delle parti, che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere ricostituita.
Il Collegio dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico né all'interesse della prole. La definizione concordata del procedimento, come accordo raggiunto e da conclusioni congiunte, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Casalbordino, per i dovuti adempimenti prescritti dal D.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Casalbordino il 06.09.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Casalbordino al n. 13 parte II Serie A anno 2017;
- PRENDE ATTO dell'accordo intervenuto tra le parti, disponendo che i rapporti patrimoniali e non patrimoniali tra le stesse e tra le stesse ed il figlio minore vengano disciplinati secondo le condizioni concordate, come ritrascritte Per_1
nella motivazione della presente sentenza;
- ORDINA l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello Stato Civile del Comune di Casalbordino, previa trasmissione a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile;
- COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
Dott. Aureliano Deluca