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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2109/2019 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Paola Bellomo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTORE/I OPPONENTE/I contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Camilleri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 8.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281-sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs. 165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
1).1 Con atto di citazione ritualmente notificato si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
568/2019 del 15.07.2019 (R.G. n. 1164/2019), notificato il 6.09.2019, emesso dall'intestato Tribunale in favore di deducendo: Controparte_1
- di avere stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con l'opposta il 01.07.2016 contraddistinto con il codice POD IT001E04651511;
- che sul punto di presa aveva effettuato autonome verifiche, la prima in data Parte_2
17.12.2017 alla presenza dei Carabinieri del Comando di Torretta di con la quale si accertava Per_1
il regolare funzionamento del gruppo di misura, la seconda ad aprile 2018, con la quale veniva riscontrata una irregolarità;
1 - che a seguito di quest'ultima verifica il DI aveva ricostruito i consumi dal 01.07.2016 al
05.04.2018, e conseguentemente aveva emesso la fattura n. Controparte_1
079107090201806A;
- che, tuttavia, i ricalcoli hanno ricompreso anche il periodo precedente a dicembre 2017, allorquando era stata eseguita la prima ispezione con esito di regolarità, oltre che i consumi sono stati ricalcolati sulla base della massima potenza erogabile, senza specificare quale sia stato il criterio di ricalcolo, senza altresì individuare e verificare i consumi reali e senza valutare la media degli stessi prima di detto periodo, quando si è svolta la verifica;
- chiedeva all'uopo CTU tecnica al fine di determinare l'esatto periodo in cui v'era stato il prelievo irregolare e l'esatto consumo a seguito di ricalcolo dell'energia utilizzata, anche sulla base della media dei consumi precedenti.
Nella memoria del primo termine ex art. 183 cpc l'opponente specificava ulteriormente che a seguito dell'accertamento della irregolarità del contatore, determinata dalla presenza di un magnete, il
DI aveva ricostruito i consumi dal mese di giugno 2015 fino al 2018, senza che nel verbale di accertamento i tecnici avessero specificato il criterio di ricalcolo temporale dell'errore, il Pt_2
quantitativo dei consumi come prescritto dalla normativa in materia, che i consumi erano stati ricalcolati senza tenere in considerazione la massima potenza erogabile del contatore, il criterio di ricalcolo, la verifica dei consumi reali, la media dei consumi precedenti e successivi alla verifica, che il verbale di accertamento portava un errore di -72% sull'energia attiva e di -32% sull'energia reattiva,
- 72% sulla potenza, ipotizzando un prelievo di energia con una potenza oscillante fra 100 e 120 kw,
a fronte di una potenza contrattuale di 25 kw, potenza assorbita quasi tre volte superiore a quella installata. Contestava il verbale di verifica in quanto non vengono ivi riportati i risultati della verifica al contatore senza magnete, non viene dichiarata l'incertezza di misura CEI 13-04:2005-02, specificando che trattandosi di contatore omologato MID il campo magnetico non può aumentare più del 2% con errore massimo di +/- 4%.
L'opponente, a sostegno della propria tesi ed a contestazione del verbale di accertamento redatto dal
DI, produceva elaborato peritale.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con annullamento della fattura posta a fondamento dello stesso e, previo espletamento di CTU, per la dichiarazione di infondatezza della pretesa creditoria per assenza di prova sull'effettiva riduzione dei consumi a seguito di applicazione del magnete, atteso, fra l'altro, che dal confronto dei consumi storici dell'utenza emergerebbe che non vi sia stata una sensibile riduzione degli stessi.
1).2 Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione ed Controparte_1
evidenziando che:
2 - la pretesa creditoria traeva origine dall'accertamento condotto in data 6.04.2018 dai tecnici di
[...]
incaricati di pubblico servizio, assistiti dai Carabinieri della Stazione di Cirò Parte_3
Marina, presso il punto di prelievo ubicato in Corso Garibaldi n.170, contraddistinto con il Per_1
n. POD IT001E04651511, associato alla fornitura di energia elettrica intestata alla come da Pt_1
verbale n. 1Q1C80/18;
- nel corso della verifica era stata riscontrata la presenza di un magnete collocato sulla parete del contatore elettronico, avente lo scopo di alterare la misurazione dell'energia (attiva e reattiva) e della potenza consumate;
- venivano effettuate apposite verifiche, all'esito delle quali si appurava un errore negativo di misurazione pari al -72% dell'energia attiva, al 32% sull'energia reattiva e al -72% sulla potenza, mentre dopo avere rimosso il magnete il contatore registrava regolarmente il flusso di energia;
- alle operazioni di verifica presenziava il Sig. , legale rappresentante della Controparte_2 Pt_1
[...
che si rifiutava di sottoscrivere il verbale;
- il DI aveva precisato successivamente che il prelievo irregolare aveva avuto inizio in data
12.06.2015 e che la ricostruzione delle misure (relativamente al periodo in cui il punto di prelievo era associato al contratto) andava dal 01.07.2016 al 05.04.2018 ed era stata effettuata sulla base del
“coefficiente di correzione accertato in sede di verifica;
- quanto asserito risulta confermato dalla denuncia di notizia di reato dalla quale si evince che la condotta abusiva della società opponente avrebbe avuto inizio già prima della stipula del contratto di fornitura con e si sarebbe protratta fino all'accertamento eseguito Controparte_1 nell'aprile 2018;
- i consumi sono stati ricostruiti in maniera dettagliata nella fattura azionata in sede monitoria sulla base di quanto comunicato dal DI.
Con le successive memorie ex art. 183, 6° comma, cpc, l'opposta chiedeva prova testimoniale e si opponeva all'espletamento della CTU richiesta dall'opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1).3 Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., veniva espletata la prova testimoniale a mezzo il teste , Testimone_1 dipendente di (mentre l'opposta rinunziava all'audizione del secondo teste Parte_2 citato) e, all'esito, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo e per l'assenza per congedo del giudice titolare del ruolo (assegnatario in via definitiva della causa dal 30.11.2022), la causa perveniva all'udienza del 8.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 3 281-sexies c.p.c.
2) Deve premettersi che la pretesa creditoria di parte opposta trova il proprio fondamento giustificativo nella condotta illecita rappresentata dal prelievo irregolare di energia, accertato a seguito della verifica espletata in data 6.04.2018 da personale di , come da verbale Parte_2
prodotto nel presente giudizio (all. 4 atto di costituzione dell'opposta), a cui ha fatto seguito la ricostruzione dei consumi addebitati al titolare dell'utenza, odierna opponente. In particolare, in sede di tale verifica i tecnici del distributore accertavano l'alterazione dell'integrazione dell'energia attiva, reattiva e potenza dovuta a magnete posto sulla calotta del misuratore identificato con cod.
10E5F5521 matr.00426526; tale magnete veniva rinvenuto dopo aver rimosso un quadro dalla parete interna, che presentava un foro nel muro comunicante col misuratore posto all'esterno.
All'uopo occorre evidenziare che, con riguardo ai verbali ispettivi, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante
(ex multis Cass. civ. n. 23800 del 07.11.2014).
A fronte di tale valore probatorio, il verbale presente in atti, assume il valore di prova certa con riguardo alla circostanza di fatto, peraltro non contestata dallo stesso opponente, della presenza del magnete.
Deve ritenersi provato, pertanto, l'an debeatur, rappresentato da un illecito di natura extracontrattuale discendente dalla condotta fraudolenta, astrattamente idonea ad integrare la fattispecie di furto di energia elettrica.
2).1 Data la prova sull'an, va esaminato il profilo del quantum debeatur e, pertanto, occorre accertare il momento temporale dell'illecito de quo, nonché l'entità dei consumi fraudolentemente effettuati: elementi specificamente contestati dall'opponente.
Si rileva preliminarmente che nella fattispecie non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalla disciplina inerente alla “rottura” o “guasto” del gruppo di misura (Delibera n. 200 del 1999), che non prevede l'ipotesi di manomissione dolosa e fraudolenta del misuratore;
così come inconferente è la normativa di cui al TIME (Testo Integrato
Misura Elettrica), in quanto riferibile sempre ad irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore.
Tanto premesso, in relazione al momento temporale, senza dubbio questo deve avere come termine iniziale di decorrenza la data della manomissione, ove accertata. In difetto, anche in base ad un criterio presuntivo, si reputa doversi procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di
4 prescrizione delle fatture per il consumo elettrico, applicabile al caso di specie, considerato che il comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, ratione temporis applicabile al caso di specie, disponeva che le disposizioni di cui al comma 4, che ha ridotto a due anni il termine di prescrizione, non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
Quanto, invece, ai criteri di ricostruzione dei consumi, deve privilegiarsi, in primo luogo, il criterio che fonda la ricostruzione presuntiva dei consumi sull'errore di misurazione del contatore manomesso, ove tale errore sia stato rilevato dagli accertatori della società di distribuzione mediante un apposito misuratore di controllo e non sia stato specificatamente contestato: in tal caso è sufficiente aumentare il consumo registrato sulla base dell'errore di misurazione rilevato dagli accertatori per tutto il periodo di accertato o presunto prelievo abusivo. In mancanza della rilevazione dell'errore di misurazione o in caso di contestazione, operano criteri alternativi: ossia la ricostruzione dei consumi in base agli utilizzatori presenti nell'utenza o in genere propri di quella tipologia di utenza, ovvero in base ai consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo “accertato” o
“presunto” di prelievo abusivo.
Nel caso di specie, parte opposta si è limitata a riportarsi all'operato del DI (
[...]
), il quale, sotto il primo profilo, ha individuato la data di inizio del prelievo irregolare Parte_3
al 12-06-2015 (data di attivazione della fornitura) e dunque, nell'ambito temporale dei cinque anni anteriori la verifica della manomissione del contatore.
Quanto ai consumi dell'utenza nel corso del periodo considerato, parte opponente ha preliminarmente contestato la ricostruzione operata dal DI sulla base dell'errore di misura rilevato in sede di verifica;
all'uopo è stata prodotta perizia (acquisita altresì nel fascicolo relativo al correlativo procedimento penale iscritto a carico del legale rappresentante dell'odierna società opponente), con la quale viene chiaramente illustrato che: 1) il ricalcolo dei consumi non ha considerato la massima potenza erogabile dal contatore;
2) il verbale di verifica non indica i risultati dell'accertamento senza magnete (limitandosi genericamente a stabilire che la verifica riportava registrazioni conformi ai limiti Cei), in assenza dei quali il medesimo non ha alcun valore;
3) dal verbale di verifica non si evince l'incertezza di misura e non si evince che il magnete riscontrato potesse produrre l'effetto di triplicare i consumi rispetto alla potenza contrattualmente stabilita;
4) se il contatore è stato progettato e realizzato in ottemperanza alla normativa tecnica vigente, non ha sicuramente subito alterazioni per la presenza del magnete, attesa l'insensibilità dei contatori ai campi magnetici esterni, con un margine di errore di misurazione non superiore al +/- 4%.
Oltre alle suindicate contestazioni formali e sostanziali, per violazione della normativa tecnica vigente e per incongruità dei risultati di misura, che portano alla inevitabile conclusione della inutilizzabilità
5 dei risultati di misura prodotti dal distributore, ciò che rileva ulteriormente è l'andamento dei consumi rilevati nel locale de quo negli anni precedenti all'accertamento della irregolare apposizione del magnete: l'opponente ha dimostrato (a mezzo la perizia in atti) che, dal raffronto dei consumi medi mensili a partire dall'anno 2010 e fino al 2017, è possibile riscontrare costanza nell'andamento, con una variazione del (+/-) 20% rispetto alla media globale dell'intero periodo e rispetto all'anno precedente a quello considerato, ma certamente senza brusche riduzioni del 72% a partire dall'anno
2015 (indicata dal distributore come data iniziale del prelievo irregolare).
Stante la specifica contestazione dell'errore di misura, alla luce della comparazione con i dati degli anni precedenti che ha mostrato un andamento costante della linea dei consumi indifferentemente dalla presenza o meno del magnete, era onere di parte opposta fornire elementi da cui desumere la correttezza della quantificazione effettuata, considerato fra l'altro che, in difetto dell'esatta indicazione delle caratteristiche del misuratore di controllo, del tipo di magnete riscontrato e soprattutto dell'omessa indicazione nel verbale dei risultati della verifica senza magnete, quanto riportato nel verbale ispettivo sul punto rappresenta un apprezzamento o una valutazione del pubblico ufficiale, come tale non coperto da fede privilegiata.
Tuttavia, l'opposta si è limitata a contestare genericamente il contenuto della perizia prodotta dall'opponente, senza entrare nel merito delle deduzioni ivi contenute, e si è opposta alla richiesta di controparte di espletamento di CTU tecnica al fine di accertare i dati necessari all'addebito dei consumi ricostruiti.
A nulla rileva, infine, la dichiarazione testimoniale del dipendente di Sig. Parte_2 Tes_1
, che conferma gli accertamenti di cui al verbale di ispezione, per avere partecipato
[...]
direttamente alla verifica: il teste riporta quanto già documentato con il verbale di verifica e, in ogni caso, rende dichiarazioni inidonee a dimostrare l'esattezza della ricostruzione dei consumi ed a superare le eccezioni dell'opponente al riguardo.
A conferma delle criticità evidenziate, si osserva che con sentenza n. 511/2022 (versata in atti)
, legale rappresentante della è stato assolto dal reato di furto di energia Controparte_2 Parte_1
elettrica e che a fondamento della decisione sono state rilevate le medesime incongruenze nell'accertamento tecnico e il carattere deficitario del verbale di verifica per l'omessa indicazione delle misurazioni effettuate senza magnete.
In conclusione, non può ritenersi provato che la manomissione del contatore, pacificamente avvenuta, abbia comportato l'alterazione dei consumi e, conseguentemente, il credito vantato da
[...]
non può ritenersi provato sotto il profilo del quantum debeatur. Controparte_1
L'opposizione merita, pertanto, accoglimento ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
6 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e l'attività defensionale svolta, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 568/2019, emesso dal Tribunale di Crotone in data 15.07.2019 –
R.G. n. 1164/2019;
3. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite nei confronti di in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, 3° c., c.p.c.
Crotone, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2109/2019 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Paola Bellomo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTORE/I OPPONENTE/I contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Camilleri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 8.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281-sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3° della citata norma applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d. lgs. 165/2024, anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023.
1).1 Con atto di citazione ritualmente notificato si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
568/2019 del 15.07.2019 (R.G. n. 1164/2019), notificato il 6.09.2019, emesso dall'intestato Tribunale in favore di deducendo: Controparte_1
- di avere stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con l'opposta il 01.07.2016 contraddistinto con il codice POD IT001E04651511;
- che sul punto di presa aveva effettuato autonome verifiche, la prima in data Parte_2
17.12.2017 alla presenza dei Carabinieri del Comando di Torretta di con la quale si accertava Per_1
il regolare funzionamento del gruppo di misura, la seconda ad aprile 2018, con la quale veniva riscontrata una irregolarità;
1 - che a seguito di quest'ultima verifica il DI aveva ricostruito i consumi dal 01.07.2016 al
05.04.2018, e conseguentemente aveva emesso la fattura n. Controparte_1
079107090201806A;
- che, tuttavia, i ricalcoli hanno ricompreso anche il periodo precedente a dicembre 2017, allorquando era stata eseguita la prima ispezione con esito di regolarità, oltre che i consumi sono stati ricalcolati sulla base della massima potenza erogabile, senza specificare quale sia stato il criterio di ricalcolo, senza altresì individuare e verificare i consumi reali e senza valutare la media degli stessi prima di detto periodo, quando si è svolta la verifica;
- chiedeva all'uopo CTU tecnica al fine di determinare l'esatto periodo in cui v'era stato il prelievo irregolare e l'esatto consumo a seguito di ricalcolo dell'energia utilizzata, anche sulla base della media dei consumi precedenti.
Nella memoria del primo termine ex art. 183 cpc l'opponente specificava ulteriormente che a seguito dell'accertamento della irregolarità del contatore, determinata dalla presenza di un magnete, il
DI aveva ricostruito i consumi dal mese di giugno 2015 fino al 2018, senza che nel verbale di accertamento i tecnici avessero specificato il criterio di ricalcolo temporale dell'errore, il Pt_2
quantitativo dei consumi come prescritto dalla normativa in materia, che i consumi erano stati ricalcolati senza tenere in considerazione la massima potenza erogabile del contatore, il criterio di ricalcolo, la verifica dei consumi reali, la media dei consumi precedenti e successivi alla verifica, che il verbale di accertamento portava un errore di -72% sull'energia attiva e di -32% sull'energia reattiva,
- 72% sulla potenza, ipotizzando un prelievo di energia con una potenza oscillante fra 100 e 120 kw,
a fronte di una potenza contrattuale di 25 kw, potenza assorbita quasi tre volte superiore a quella installata. Contestava il verbale di verifica in quanto non vengono ivi riportati i risultati della verifica al contatore senza magnete, non viene dichiarata l'incertezza di misura CEI 13-04:2005-02, specificando che trattandosi di contatore omologato MID il campo magnetico non può aumentare più del 2% con errore massimo di +/- 4%.
L'opponente, a sostegno della propria tesi ed a contestazione del verbale di accertamento redatto dal
DI, produceva elaborato peritale.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con annullamento della fattura posta a fondamento dello stesso e, previo espletamento di CTU, per la dichiarazione di infondatezza della pretesa creditoria per assenza di prova sull'effettiva riduzione dei consumi a seguito di applicazione del magnete, atteso, fra l'altro, che dal confronto dei consumi storici dell'utenza emergerebbe che non vi sia stata una sensibile riduzione degli stessi.
1).2 Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'opposizione ed Controparte_1
evidenziando che:
2 - la pretesa creditoria traeva origine dall'accertamento condotto in data 6.04.2018 dai tecnici di
[...]
incaricati di pubblico servizio, assistiti dai Carabinieri della Stazione di Cirò Parte_3
Marina, presso il punto di prelievo ubicato in Corso Garibaldi n.170, contraddistinto con il Per_1
n. POD IT001E04651511, associato alla fornitura di energia elettrica intestata alla come da Pt_1
verbale n. 1Q1C80/18;
- nel corso della verifica era stata riscontrata la presenza di un magnete collocato sulla parete del contatore elettronico, avente lo scopo di alterare la misurazione dell'energia (attiva e reattiva) e della potenza consumate;
- venivano effettuate apposite verifiche, all'esito delle quali si appurava un errore negativo di misurazione pari al -72% dell'energia attiva, al 32% sull'energia reattiva e al -72% sulla potenza, mentre dopo avere rimosso il magnete il contatore registrava regolarmente il flusso di energia;
- alle operazioni di verifica presenziava il Sig. , legale rappresentante della Controparte_2 Pt_1
[...
che si rifiutava di sottoscrivere il verbale;
- il DI aveva precisato successivamente che il prelievo irregolare aveva avuto inizio in data
12.06.2015 e che la ricostruzione delle misure (relativamente al periodo in cui il punto di prelievo era associato al contratto) andava dal 01.07.2016 al 05.04.2018 ed era stata effettuata sulla base del
“coefficiente di correzione accertato in sede di verifica;
- quanto asserito risulta confermato dalla denuncia di notizia di reato dalla quale si evince che la condotta abusiva della società opponente avrebbe avuto inizio già prima della stipula del contratto di fornitura con e si sarebbe protratta fino all'accertamento eseguito Controparte_1 nell'aprile 2018;
- i consumi sono stati ricostruiti in maniera dettagliata nella fattura azionata in sede monitoria sulla base di quanto comunicato dal DI.
Con le successive memorie ex art. 183, 6° comma, cpc, l'opposta chiedeva prova testimoniale e si opponeva all'espletamento della CTU richiesta dall'opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1).3 Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., veniva espletata la prova testimoniale a mezzo il teste , Testimone_1 dipendente di (mentre l'opposta rinunziava all'audizione del secondo teste Parte_2 citato) e, all'esito, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo e per l'assenza per congedo del giudice titolare del ruolo (assegnatario in via definitiva della causa dal 30.11.2022), la causa perveniva all'udienza del 8.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 3 281-sexies c.p.c.
2) Deve premettersi che la pretesa creditoria di parte opposta trova il proprio fondamento giustificativo nella condotta illecita rappresentata dal prelievo irregolare di energia, accertato a seguito della verifica espletata in data 6.04.2018 da personale di , come da verbale Parte_2
prodotto nel presente giudizio (all. 4 atto di costituzione dell'opposta), a cui ha fatto seguito la ricostruzione dei consumi addebitati al titolare dell'utenza, odierna opponente. In particolare, in sede di tale verifica i tecnici del distributore accertavano l'alterazione dell'integrazione dell'energia attiva, reattiva e potenza dovuta a magnete posto sulla calotta del misuratore identificato con cod.
10E5F5521 matr.00426526; tale magnete veniva rinvenuto dopo aver rimosso un quadro dalla parete interna, che presentava un foro nel muro comunicante col misuratore posto all'esterno.
All'uopo occorre evidenziare che, con riguardo ai verbali ispettivi, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante
(ex multis Cass. civ. n. 23800 del 07.11.2014).
A fronte di tale valore probatorio, il verbale presente in atti, assume il valore di prova certa con riguardo alla circostanza di fatto, peraltro non contestata dallo stesso opponente, della presenza del magnete.
Deve ritenersi provato, pertanto, l'an debeatur, rappresentato da un illecito di natura extracontrattuale discendente dalla condotta fraudolenta, astrattamente idonea ad integrare la fattispecie di furto di energia elettrica.
2).1 Data la prova sull'an, va esaminato il profilo del quantum debeatur e, pertanto, occorre accertare il momento temporale dell'illecito de quo, nonché l'entità dei consumi fraudolentemente effettuati: elementi specificamente contestati dall'opponente.
Si rileva preliminarmente che nella fattispecie non possono trovare applicazione i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalla disciplina inerente alla “rottura” o “guasto” del gruppo di misura (Delibera n. 200 del 1999), che non prevede l'ipotesi di manomissione dolosa e fraudolenta del misuratore;
così come inconferente è la normativa di cui al TIME (Testo Integrato
Misura Elettrica), in quanto riferibile sempre ad irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore.
Tanto premesso, in relazione al momento temporale, senza dubbio questo deve avere come termine iniziale di decorrenza la data della manomissione, ove accertata. In difetto, anche in base ad un criterio presuntivo, si reputa doversi procedere al ricalcolo risalendo al quinquennio precedente, termine di
4 prescrizione delle fatture per il consumo elettrico, applicabile al caso di specie, considerato che il comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, ratione temporis applicabile al caso di specie, disponeva che le disposizioni di cui al comma 4, che ha ridotto a due anni il termine di prescrizione, non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
Quanto, invece, ai criteri di ricostruzione dei consumi, deve privilegiarsi, in primo luogo, il criterio che fonda la ricostruzione presuntiva dei consumi sull'errore di misurazione del contatore manomesso, ove tale errore sia stato rilevato dagli accertatori della società di distribuzione mediante un apposito misuratore di controllo e non sia stato specificatamente contestato: in tal caso è sufficiente aumentare il consumo registrato sulla base dell'errore di misurazione rilevato dagli accertatori per tutto il periodo di accertato o presunto prelievo abusivo. In mancanza della rilevazione dell'errore di misurazione o in caso di contestazione, operano criteri alternativi: ossia la ricostruzione dei consumi in base agli utilizzatori presenti nell'utenza o in genere propri di quella tipologia di utenza, ovvero in base ai consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo “accertato” o
“presunto” di prelievo abusivo.
Nel caso di specie, parte opposta si è limitata a riportarsi all'operato del DI (
[...]
), il quale, sotto il primo profilo, ha individuato la data di inizio del prelievo irregolare Parte_3
al 12-06-2015 (data di attivazione della fornitura) e dunque, nell'ambito temporale dei cinque anni anteriori la verifica della manomissione del contatore.
Quanto ai consumi dell'utenza nel corso del periodo considerato, parte opponente ha preliminarmente contestato la ricostruzione operata dal DI sulla base dell'errore di misura rilevato in sede di verifica;
all'uopo è stata prodotta perizia (acquisita altresì nel fascicolo relativo al correlativo procedimento penale iscritto a carico del legale rappresentante dell'odierna società opponente), con la quale viene chiaramente illustrato che: 1) il ricalcolo dei consumi non ha considerato la massima potenza erogabile dal contatore;
2) il verbale di verifica non indica i risultati dell'accertamento senza magnete (limitandosi genericamente a stabilire che la verifica riportava registrazioni conformi ai limiti Cei), in assenza dei quali il medesimo non ha alcun valore;
3) dal verbale di verifica non si evince l'incertezza di misura e non si evince che il magnete riscontrato potesse produrre l'effetto di triplicare i consumi rispetto alla potenza contrattualmente stabilita;
4) se il contatore è stato progettato e realizzato in ottemperanza alla normativa tecnica vigente, non ha sicuramente subito alterazioni per la presenza del magnete, attesa l'insensibilità dei contatori ai campi magnetici esterni, con un margine di errore di misurazione non superiore al +/- 4%.
Oltre alle suindicate contestazioni formali e sostanziali, per violazione della normativa tecnica vigente e per incongruità dei risultati di misura, che portano alla inevitabile conclusione della inutilizzabilità
5 dei risultati di misura prodotti dal distributore, ciò che rileva ulteriormente è l'andamento dei consumi rilevati nel locale de quo negli anni precedenti all'accertamento della irregolare apposizione del magnete: l'opponente ha dimostrato (a mezzo la perizia in atti) che, dal raffronto dei consumi medi mensili a partire dall'anno 2010 e fino al 2017, è possibile riscontrare costanza nell'andamento, con una variazione del (+/-) 20% rispetto alla media globale dell'intero periodo e rispetto all'anno precedente a quello considerato, ma certamente senza brusche riduzioni del 72% a partire dall'anno
2015 (indicata dal distributore come data iniziale del prelievo irregolare).
Stante la specifica contestazione dell'errore di misura, alla luce della comparazione con i dati degli anni precedenti che ha mostrato un andamento costante della linea dei consumi indifferentemente dalla presenza o meno del magnete, era onere di parte opposta fornire elementi da cui desumere la correttezza della quantificazione effettuata, considerato fra l'altro che, in difetto dell'esatta indicazione delle caratteristiche del misuratore di controllo, del tipo di magnete riscontrato e soprattutto dell'omessa indicazione nel verbale dei risultati della verifica senza magnete, quanto riportato nel verbale ispettivo sul punto rappresenta un apprezzamento o una valutazione del pubblico ufficiale, come tale non coperto da fede privilegiata.
Tuttavia, l'opposta si è limitata a contestare genericamente il contenuto della perizia prodotta dall'opponente, senza entrare nel merito delle deduzioni ivi contenute, e si è opposta alla richiesta di controparte di espletamento di CTU tecnica al fine di accertare i dati necessari all'addebito dei consumi ricostruiti.
A nulla rileva, infine, la dichiarazione testimoniale del dipendente di Sig. Parte_2 Tes_1
, che conferma gli accertamenti di cui al verbale di ispezione, per avere partecipato
[...]
direttamente alla verifica: il teste riporta quanto già documentato con il verbale di verifica e, in ogni caso, rende dichiarazioni inidonee a dimostrare l'esattezza della ricostruzione dei consumi ed a superare le eccezioni dell'opponente al riguardo.
A conferma delle criticità evidenziate, si osserva che con sentenza n. 511/2022 (versata in atti)
, legale rappresentante della è stato assolto dal reato di furto di energia Controparte_2 Parte_1
elettrica e che a fondamento della decisione sono state rilevate le medesime incongruenze nell'accertamento tecnico e il carattere deficitario del verbale di verifica per l'omessa indicazione delle misurazioni effettuate senza magnete.
In conclusione, non può ritenersi provato che la manomissione del contatore, pacificamente avvenuta, abbia comportato l'alterazione dei consumi e, conseguentemente, il credito vantato da
[...]
non può ritenersi provato sotto il profilo del quantum debeatur. Controparte_1
L'opposizione merita, pertanto, accoglimento ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
6 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e l'attività defensionale svolta, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 568/2019, emesso dal Tribunale di Crotone in data 15.07.2019 –
R.G. n. 1164/2019;
3. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite nei confronti di in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, 3° c., c.p.c.
Crotone, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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