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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10688/2023 R.G.A.C.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 10688 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615, comma 1, c.p.c. vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in San Cipriano Parte_1 Parte_2
d'Aversa al Corso Umberto I n. 244, presso lo studio dell'Avv. Renato Capoluongo dal quale sono rappresentati e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTI
E in p.l.r.p.t., e per essa la mandataria elettivamente Controparte_1 CP_2
domiciliata in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 6, presso lo studio dell'Avv. Francesca Strazzera dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Controparte_1
l'atto di precetto notificato in data 7.11.2023, avente ad oggetto il credito di € 157.341,71 per sorta capitale (nonché euro € 250,00 per compenso dell'atto, oltre costo di notifica dello stesso, spese, compensi successivi e interessi convenzionali sino al soddisfo, di cui al decreto ingiuntivo n. 911 del 1995 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Gli opponenti asserivano di non aver mai avuto conoscenza del suddetto titolo esecutivo, presuntivamente notificato in data 19.04.1995, avente ad oggetto crediti insoluti relativi ai rapporti di conto corrente nn. 3519869/01/22 e 3519869/02/23 intestati al solo . In via Parte_1
preliminare, contestavano la carenza di legittimazione passiva di , non coinvolta nei Parte_2
rapporti di conto corrente indicati nel decreto ingiuntivo;
contestavano la titolarità dei crediti in capo alla e la quantificazione degli importi effettuata da quest'ultima; nel Controparte_1
merito, eccepivano la intervenuta prescrizione del credito.
e , altresì, lamentavano la nullità del precetto e del titolo sotteso Parte_1 Parte_2 in ragione dell'omesso avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, infine, proponevano istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e della relativa procedura esecutiva.
2. Si costituiva in giudizio la società chiedendo, in via preliminare, il rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione formulata dagli attori poiché inammissibile oltre che infondata;
nel merito, in ragione dell'infondatezza dell'opposizione, l'opposta chiedeva confermarsi la validità dell'atto di precetto e la condanna degli opponenti alle spese di lite.
3. Con provvedimento del 5.07.2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, veniva rigettata l'istanza di sospensione e si rinviava per la decisione all'udienza del 4.03.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
4. L'opposizione a precetto deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'opposta, giova ricordare che, per costante orientamento giurisprudenziale, risulta sufficiente che la cessionaria, al fine di dimostrare la titolarità del credito, produca l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenente l'elenco dei rapporti ceduti in blocco.
La Corte di Cassazione, a tal riguardo, ha altresì chiarito che “Nel caso di cessioni in blocco ex art.
4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi
– e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass.,
17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.” (così Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 10200 del 2021).
In sostanza, la notificazione dell'intervenuta cessione del credito può essere effettuata anche dopo la pubblicazione in G.U. mediante la notifica dell'atto di precetto o in corso del giudizio. Nel caso di specie, con la comparsa di costituzione in giudizio, l'opposta ha indicato dettagliatamente gli atti di cessione dei crediti (riportati anche nell'atto di precetto) e ha prodotto i relativi avvisi pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, contenti l'elenco dei crediti ceduti, nonché il contratto di cessione e la dichiarazione di cessione.
Pertanto, risulta dimostrata la legittimazione attiva in capo alla Controparte_1
Posto che tra i crediti ceduti vi era quello originariamente vantato da Banca Commerciale Italiana
S.p.a. nei confronti di , dalla documentazione in atti emerge che la banca cedente Controparte_3
aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo per lo scoperto bancario relativo al conto n.
3519869/01/22 e al conto corrente n. 3519869/02/23 (con coobbligata solidale , Parte_2
obbligazioni garantite da fideiussione prestate da e . Per questi Controparte_4 CP_5
motivi, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva nei confronti di , Controparte_3
, e il decreto ingiuntivo n. 911/1995, notificato Parte_2 Controparte_4 CP_5
agli ingiunti il 19.01.1995.
Sulla scorta di tale titolo, in data 7.02.1996, veniva notificato un primo atto di precetto. In mancanza di adempimento, nella qualità di procuratrice dell'odierna opposta, Parte_3
interveniva nella procedura esecutiva RGE 567/1996 instaurata contro . Parte_2
Tanto premesso, appare evidente che l'eccezione sollevata dagli opponenti circa la carenza di legittimazione passiva di è del tutto priva di fondamento essendo essa parte ingiunta Parte_2
nel procedimento monitorio.
Si osserva, al riguardo, che secondo pacifico orientamento della Corte di Cassazione “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (cfr. Corte di
Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 12911 del 24.07.2012).
Dunque, in sede di opposizione all'esecuzione non è ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del titolo giudiziale;
in assenza dell'impugnativa in via ordinaria del decreto ingiuntivo, si cristallizza la situazione giuridica in esso consacrata sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur. Analogamente, la contestazione relativa all'omesso giustificativo/conteggio degli importi indicati nell'atto di precetto, oltre che del tutto generica, risulta inammissibile.
Quanto alla dedotta nullità dell'atto di precetto per intervenuta prescrizione del credito, in primis si precisa che ai sensi dell'art. 1310 c.c. gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei condebitori hanno parimenti effetto nei confronti degli altri condebitori.
A tal proposito, si osserva che in forza del decreto ingiuntivo n. 911/1995 la Banca Commerciale
Italiana aveva agito in danno di (coobbligata), esecutata con la procedura RGE CP_5
636/1995 instaurata dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
come da produzione dell'appellata, difatti, risultano depositati in data 2.04.1998 ben due atti di intervento da parte della banca cedente. Tale procedura si concludeva con l'approvazione del piano di riparto in data
7.10.2014.
Come già evidenziato, la banca cedente era altresì intervenuta nella procedura esecutiva iscritta al
RGE n. 567/1996 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, introducendo nel 2009 il giudizio di divisione RG 1023 del 2009, definito con sentenza n. 3921/2012. All'esito della procedura esecutiva n. 567/1996, in favore della veniva assegnata una somma a parziale Controparte_1
soddisfazione del maggiore credito vantato, come da piano di riparto del 21.06.2018, in virtù del quale seguiva in data 30.10.2018 bonifico del mandato di pagamento.
Si evidenzia, altresì, che secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione
“Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla 'domanda proposta nel corso di un giudizio' idonea, ex art. 2943 c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Terza, Sentenza n. 26929 del
19.12.2014). Dunque, nel caso di specie, in considerazione delle azioni esecutive/degli atti di intervento intrapresi in virtù del titolo esecutivo indicato nell'atto di precetto opposto, il termine di prescrizione non appare decorso.
Tanto premesso, l'eccezione formulata dagli opponenti risulta infondata.
Altresì priva di pregio è la doglianza relativa all'omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, posto che la controversia in esame non rientra tra quelle per le quali il suddetto tentativo è condizione di procedibilità.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 10688/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione all'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 8.433,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 3.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 10688 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615, comma 1, c.p.c. vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in San Cipriano Parte_1 Parte_2
d'Aversa al Corso Umberto I n. 244, presso lo studio dell'Avv. Renato Capoluongo dal quale sono rappresentati e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTI
E in p.l.r.p.t., e per essa la mandataria elettivamente Controparte_1 CP_2
domiciliata in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 6, presso lo studio dell'Avv. Francesca Strazzera dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Controparte_1
l'atto di precetto notificato in data 7.11.2023, avente ad oggetto il credito di € 157.341,71 per sorta capitale (nonché euro € 250,00 per compenso dell'atto, oltre costo di notifica dello stesso, spese, compensi successivi e interessi convenzionali sino al soddisfo, di cui al decreto ingiuntivo n. 911 del 1995 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Gli opponenti asserivano di non aver mai avuto conoscenza del suddetto titolo esecutivo, presuntivamente notificato in data 19.04.1995, avente ad oggetto crediti insoluti relativi ai rapporti di conto corrente nn. 3519869/01/22 e 3519869/02/23 intestati al solo . In via Parte_1
preliminare, contestavano la carenza di legittimazione passiva di , non coinvolta nei Parte_2
rapporti di conto corrente indicati nel decreto ingiuntivo;
contestavano la titolarità dei crediti in capo alla e la quantificazione degli importi effettuata da quest'ultima; nel Controparte_1
merito, eccepivano la intervenuta prescrizione del credito.
e , altresì, lamentavano la nullità del precetto e del titolo sotteso Parte_1 Parte_2 in ragione dell'omesso avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, infine, proponevano istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e della relativa procedura esecutiva.
2. Si costituiva in giudizio la società chiedendo, in via preliminare, il rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione formulata dagli attori poiché inammissibile oltre che infondata;
nel merito, in ragione dell'infondatezza dell'opposizione, l'opposta chiedeva confermarsi la validità dell'atto di precetto e la condanna degli opponenti alle spese di lite.
3. Con provvedimento del 5.07.2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, veniva rigettata l'istanza di sospensione e si rinviava per la decisione all'udienza del 4.03.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
4. L'opposizione a precetto deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'opposta, giova ricordare che, per costante orientamento giurisprudenziale, risulta sufficiente che la cessionaria, al fine di dimostrare la titolarità del credito, produca l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenente l'elenco dei rapporti ceduti in blocco.
La Corte di Cassazione, a tal riguardo, ha altresì chiarito che “Nel caso di cessioni in blocco ex art.
4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi
– e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass.,
17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.” (così Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 10200 del 2021).
In sostanza, la notificazione dell'intervenuta cessione del credito può essere effettuata anche dopo la pubblicazione in G.U. mediante la notifica dell'atto di precetto o in corso del giudizio. Nel caso di specie, con la comparsa di costituzione in giudizio, l'opposta ha indicato dettagliatamente gli atti di cessione dei crediti (riportati anche nell'atto di precetto) e ha prodotto i relativi avvisi pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, contenti l'elenco dei crediti ceduti, nonché il contratto di cessione e la dichiarazione di cessione.
Pertanto, risulta dimostrata la legittimazione attiva in capo alla Controparte_1
Posto che tra i crediti ceduti vi era quello originariamente vantato da Banca Commerciale Italiana
S.p.a. nei confronti di , dalla documentazione in atti emerge che la banca cedente Controparte_3
aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo per lo scoperto bancario relativo al conto n.
3519869/01/22 e al conto corrente n. 3519869/02/23 (con coobbligata solidale , Parte_2
obbligazioni garantite da fideiussione prestate da e . Per questi Controparte_4 CP_5
motivi, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva nei confronti di , Controparte_3
, e il decreto ingiuntivo n. 911/1995, notificato Parte_2 Controparte_4 CP_5
agli ingiunti il 19.01.1995.
Sulla scorta di tale titolo, in data 7.02.1996, veniva notificato un primo atto di precetto. In mancanza di adempimento, nella qualità di procuratrice dell'odierna opposta, Parte_3
interveniva nella procedura esecutiva RGE 567/1996 instaurata contro . Parte_2
Tanto premesso, appare evidente che l'eccezione sollevata dagli opponenti circa la carenza di legittimazione passiva di è del tutto priva di fondamento essendo essa parte ingiunta Parte_2
nel procedimento monitorio.
Si osserva, al riguardo, che secondo pacifico orientamento della Corte di Cassazione “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (cfr. Corte di
Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 12911 del 24.07.2012).
Dunque, in sede di opposizione all'esecuzione non è ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del titolo giudiziale;
in assenza dell'impugnativa in via ordinaria del decreto ingiuntivo, si cristallizza la situazione giuridica in esso consacrata sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur. Analogamente, la contestazione relativa all'omesso giustificativo/conteggio degli importi indicati nell'atto di precetto, oltre che del tutto generica, risulta inammissibile.
Quanto alla dedotta nullità dell'atto di precetto per intervenuta prescrizione del credito, in primis si precisa che ai sensi dell'art. 1310 c.c. gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei condebitori hanno parimenti effetto nei confronti degli altri condebitori.
A tal proposito, si osserva che in forza del decreto ingiuntivo n. 911/1995 la Banca Commerciale
Italiana aveva agito in danno di (coobbligata), esecutata con la procedura RGE CP_5
636/1995 instaurata dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
come da produzione dell'appellata, difatti, risultano depositati in data 2.04.1998 ben due atti di intervento da parte della banca cedente. Tale procedura si concludeva con l'approvazione del piano di riparto in data
7.10.2014.
Come già evidenziato, la banca cedente era altresì intervenuta nella procedura esecutiva iscritta al
RGE n. 567/1996 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, introducendo nel 2009 il giudizio di divisione RG 1023 del 2009, definito con sentenza n. 3921/2012. All'esito della procedura esecutiva n. 567/1996, in favore della veniva assegnata una somma a parziale Controparte_1
soddisfazione del maggiore credito vantato, come da piano di riparto del 21.06.2018, in virtù del quale seguiva in data 30.10.2018 bonifico del mandato di pagamento.
Si evidenzia, altresì, che secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione
“Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla 'domanda proposta nel corso di un giudizio' idonea, ex art. 2943 c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Terza, Sentenza n. 26929 del
19.12.2014). Dunque, nel caso di specie, in considerazione delle azioni esecutive/degli atti di intervento intrapresi in virtù del titolo esecutivo indicato nell'atto di precetto opposto, il termine di prescrizione non appare decorso.
Tanto premesso, l'eccezione formulata dagli opponenti risulta infondata.
Altresì priva di pregio è la doglianza relativa all'omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, posto che la controversia in esame non rientra tra quelle per le quali il suddetto tentativo è condizione di procedibilità.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 10688/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta l'opposizione all'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 8.433,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 3.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo