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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 649/2025
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Consigliere, dott.ssa Raffaella Marzocca, nel procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento disposto dalla in data 8/04/2025, notificato in Parte_1
pari data al trattenuto ad ore 19:40 e comunicato a questo ufficio in data 10/04/2025 ad ore
8:38, emesso nei confronti di (CUI ), privo di passaporto o Parte_2 C.F._1
altro documento di identità, nato il [...] in [...], difeso di fiducia dall'avv.to
BASSAN MARIA MONICA, all'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento, ha emesso il seguente provvedimento.
Sussistono le condizioni richieste dalla legge per la convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di indicato in epigrafe, osservandosi in argomento quanto Pt_1
segue.
1 - In primo luogo ed in rito, si osserva che la richiesta di convalida è stata presentata tempestivamente in data 10/04/2025 ad ore 8:38, posto che il provvedimento di trattenimento in discussione è stato notificato al trattenuto in data 8/04/2025 ad ore 19:40, come documentato in atti.
Inoltre, deve darsi atto che l'udienza di convalida è stata celebrata da remoto, come prescritto, con la presenza della parte, con quella del difensore di fiducia BASSAN MARIA MONICA presente presso l'ufficio della Corte, difensore che ha avuto tempo per interloquire privatamente con la parte, con il Consigliere, nonché con il responsabile del C.P.R. da remoto.
È stato altresì nominato un interprete, non conoscendo a sufficienza il trattenuto la lingua italiana, interprete che ha giurato e ha tradotto al trattenuto quanto richiestogli e a questa
Corte quanto dal medesimo dichiarato.
2 - Nel merito, si rileva che l'interessato ha dichiarato di essere entrato nel territorio dello
Stato in data 20 settembre 2015 (frontiera Lampedusa) di aver chiesto la protezione internazionale il 28 settembre 2015 a Milano. Risulta che la richiesta sia stata rigettata con decisione del 13 marzo 2017 dalla Commissione e che, a seguito dell'impugnazione al
Tribunale di Milano, quest'ultimo l'abbia rigettata in data 28 dicembre 2018, provvedimento impugnato poi avanti alla Suprema Corte che, con ordinanza n. 647/2020, ha dichiarato improcedibile il ricorso. Risulta, poi, che sia stata presentata richiesta reiterata di protezione internazionale (v. ricorso depositato in atti), dichiarata inammissibile dalla commissione territoriale competente in data 23.2.2022, impugnata poi per denunciata tardiva conoscenza in data 11/5/2023 al Tribunale di Milano, presso cui la domanda attualmente pende.
In data 8 aprile 2025 il Questore di Padova ha disposto il trattenimento del prevenuto presso il
Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia- Gradisca d'Isonzo, ai sensi dell'art. 6 comma
2, lett. c) e lett. d) del D. Lgs. n. 142/2015 per giorni sessanta, vista la pendenza dell'impugnazione avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale verso la quale, come detto, la domanda era stata reiterata.
Nel provvedimento si mette in evidenza la pericolosità sociale del cittadino straniero desumibile dall'arresto dello stesso per i reati di violenza sessuale nei confronti di persona con cui ha aveva avuto una relazione, con lesioni a carico della persona offesa, reato commesso in data 23 maggio 2024 e dalla segnalazione dello stesso per spaccio di stupefacenti, in flagranza in data 20 dicembre 2023 e 28 dicembre 2023, con la ricorrenza, in tesi del Questore, dei presupposti di cui all'art. 6 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 142/2015, costituendo tali condotte indice di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Nel provvedimento, inoltre, si evidenzia che sussistono anche i presupposti di cui alla lettera d) della predetta normativa per il rischio di fuga, in ragione della mancanza di valido passaporto o di altro documento equipollente.
2.1 Si osserva che dalla documentazione depositata dalla Questura risulta che il predetto era stato tratto in arresto e poi liberato con misure a seguito di convalida dell'arresto (obbligo di non avvicinamento alla p.o. e obbligo di firma in mancanza del braccialetto elettronico) per tentata violenza sessuale, aggravata dal rapporto con la p.o. e lesioni aggravate. In relazione a tale condotta il difensore ha depositato sentenza di condanna del Tribunale di Padova del
19/12/2024-17.2.2025, a seguito di giudizio con rito abbreviato, a pena di anni due e mesi due di reclusione, ove è stato riconosciuto colpevole del reato ascrittogli di Parte_2
violenza sessuale e lesioni, entrambi aggravati, con prognosi di 7 giorni alla p.o. Il difensore ha, però, specificato in udienza che è stato proposto appello avverso la predetta sentenza e ha depositato altresì copia della rimessione di querela della persona offesa di data 3 ottobre 2024, valevole per i reati procedibili a querela.
Quanto alle condotte di spaccio con arresto in flagranza, risultanti dall'AFIS prodotto dalla Questura, il difensore ha dichiarato che si tratta di piccolo spaccio che non ha pericolosità tale da legittimare un provvedimento di trattenimento e non prevale sull'unità familiare, depositando la richiesta di rinvio a giudizio per l'episodio del 20 dicembre 2023, in relazione al quale dal capo di imputazione risulta la cessione di 0,41 grammi di eroina per il corrispettivo di 30 euro e il decreto di fissazione di udienza preliminare per il 28 gennaio
2025. Ha, altresì, esibito e depositato documentazione medica della compagna del , Pt_2
dalla quale risulta che dovrà sottoporsi ad operazione chirurgica, documento di identità della stessa e foto del matrimonio di lei con il trattenuto, celebrato in Nigeria, sostenendo sul punto che il matrimonio non è stato riconosciuto in Italia per assenza di documenti del trattenuto.
2.2 Ritiene la Corte, alla luce del compedio probatorio in atti, che sussistano entrambi i presupposti richiesti dalla normativa di riferimento per convalidare il trattenimento di Pt_2
[...]
2.2.1. In primo luogo rilevano i precedenti penali per spaccio (per il quale non è conosciuto lo stato del procedimento dopo la fissazione dell'udienza preliminare del 28 gennaio 2025) e violenza sessuale e lesioni aggravate (per i quali vi è stata condanna in primo grado con rito abbreviato), che costituiscono indubbiamente indice di pericolosità sociale, tenuto anche conto che sono entrambi relativi a fatti piuttosto recenti (fine 2023 e maggio 2024), sì da integrare i requisiti di cui all'art. 6, comma 2 lett. c., integrando condotte di reato in grado di far ritenere che il trattenuto costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2.2.2 Dirimente, poi, risulta la richiesta di trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d, in relazione alla necessità di determinare gli elementi su cui si basa la protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e la sussistenza del rischio di fuga, ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, lett. a e in particolare “a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;”. Non risulta, infatti, il passaporto o altro documento di identità prodotto in giudizio e avendo anche il trattenuto dichiarato di non averne uno. Per completezza deve osservarsi che in atti non risulta neppure la convivenza con la compagna nella casa di abitazione della stessa, fatto che, allo stato, è stato solo allegato e non documentato, essendo la dichiarazione di ospitalità resa solo in favore della stessa.
Non risulta, inoltre, che abbia un lavoro o che risulti integrato nel tessuto Parte_2
sociale, posto che le dichiarazioni rese sul punto dallo stesso restano su un piano meramente assertivo. Quanto alla relazione affettiva con la compagna, in favore del quale pur depone la documentazione depositata, non risulta siano state presentate domande per ricongiungimento familiare, né risulta, ancora, che l'operazione cui la stessa deve sottoporsi il 16 giugno 2025 necessiti della presenza del trattenuto.
Non è possibile, infine, disporre misure alternative al trattenimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, del d. lgs 142/2015, non essendo in possesso di valido Parte_2
passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità, requisito essenziale per le stesse.
In tale contesto di fatto e di diritto si ritiene, quindi, che sussistano i presupposti per il chiesto trattenimento, con la conseguenza che il medesimo deve essere convalidato.
P.Q.M.
Convalida il provvedimento di trattenimento del Questore di Padova di data 8 aprile 2024, per le ragioni indicate in parte motiva, nei confronti di ), Parte_2 C.F._2
nato in [...], il [...]; manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, il 10/04/2025, con deposito alle ore 18:47
Il Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Consigliere, dott.ssa Raffaella Marzocca, nel procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento disposto dalla in data 8/04/2025, notificato in Parte_1
pari data al trattenuto ad ore 19:40 e comunicato a questo ufficio in data 10/04/2025 ad ore
8:38, emesso nei confronti di (CUI ), privo di passaporto o Parte_2 C.F._1
altro documento di identità, nato il [...] in [...], difeso di fiducia dall'avv.to
BASSAN MARIA MONICA, all'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento, ha emesso il seguente provvedimento.
Sussistono le condizioni richieste dalla legge per la convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di indicato in epigrafe, osservandosi in argomento quanto Pt_1
segue.
1 - In primo luogo ed in rito, si osserva che la richiesta di convalida è stata presentata tempestivamente in data 10/04/2025 ad ore 8:38, posto che il provvedimento di trattenimento in discussione è stato notificato al trattenuto in data 8/04/2025 ad ore 19:40, come documentato in atti.
Inoltre, deve darsi atto che l'udienza di convalida è stata celebrata da remoto, come prescritto, con la presenza della parte, con quella del difensore di fiducia BASSAN MARIA MONICA presente presso l'ufficio della Corte, difensore che ha avuto tempo per interloquire privatamente con la parte, con il Consigliere, nonché con il responsabile del C.P.R. da remoto.
È stato altresì nominato un interprete, non conoscendo a sufficienza il trattenuto la lingua italiana, interprete che ha giurato e ha tradotto al trattenuto quanto richiestogli e a questa
Corte quanto dal medesimo dichiarato.
2 - Nel merito, si rileva che l'interessato ha dichiarato di essere entrato nel territorio dello
Stato in data 20 settembre 2015 (frontiera Lampedusa) di aver chiesto la protezione internazionale il 28 settembre 2015 a Milano. Risulta che la richiesta sia stata rigettata con decisione del 13 marzo 2017 dalla Commissione e che, a seguito dell'impugnazione al
Tribunale di Milano, quest'ultimo l'abbia rigettata in data 28 dicembre 2018, provvedimento impugnato poi avanti alla Suprema Corte che, con ordinanza n. 647/2020, ha dichiarato improcedibile il ricorso. Risulta, poi, che sia stata presentata richiesta reiterata di protezione internazionale (v. ricorso depositato in atti), dichiarata inammissibile dalla commissione territoriale competente in data 23.2.2022, impugnata poi per denunciata tardiva conoscenza in data 11/5/2023 al Tribunale di Milano, presso cui la domanda attualmente pende.
In data 8 aprile 2025 il Questore di Padova ha disposto il trattenimento del prevenuto presso il
Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia- Gradisca d'Isonzo, ai sensi dell'art. 6 comma
2, lett. c) e lett. d) del D. Lgs. n. 142/2015 per giorni sessanta, vista la pendenza dell'impugnazione avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale verso la quale, come detto, la domanda era stata reiterata.
Nel provvedimento si mette in evidenza la pericolosità sociale del cittadino straniero desumibile dall'arresto dello stesso per i reati di violenza sessuale nei confronti di persona con cui ha aveva avuto una relazione, con lesioni a carico della persona offesa, reato commesso in data 23 maggio 2024 e dalla segnalazione dello stesso per spaccio di stupefacenti, in flagranza in data 20 dicembre 2023 e 28 dicembre 2023, con la ricorrenza, in tesi del Questore, dei presupposti di cui all'art. 6 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 142/2015, costituendo tali condotte indice di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Nel provvedimento, inoltre, si evidenzia che sussistono anche i presupposti di cui alla lettera d) della predetta normativa per il rischio di fuga, in ragione della mancanza di valido passaporto o di altro documento equipollente.
2.1 Si osserva che dalla documentazione depositata dalla Questura risulta che il predetto era stato tratto in arresto e poi liberato con misure a seguito di convalida dell'arresto (obbligo di non avvicinamento alla p.o. e obbligo di firma in mancanza del braccialetto elettronico) per tentata violenza sessuale, aggravata dal rapporto con la p.o. e lesioni aggravate. In relazione a tale condotta il difensore ha depositato sentenza di condanna del Tribunale di Padova del
19/12/2024-17.2.2025, a seguito di giudizio con rito abbreviato, a pena di anni due e mesi due di reclusione, ove è stato riconosciuto colpevole del reato ascrittogli di Parte_2
violenza sessuale e lesioni, entrambi aggravati, con prognosi di 7 giorni alla p.o. Il difensore ha, però, specificato in udienza che è stato proposto appello avverso la predetta sentenza e ha depositato altresì copia della rimessione di querela della persona offesa di data 3 ottobre 2024, valevole per i reati procedibili a querela.
Quanto alle condotte di spaccio con arresto in flagranza, risultanti dall'AFIS prodotto dalla Questura, il difensore ha dichiarato che si tratta di piccolo spaccio che non ha pericolosità tale da legittimare un provvedimento di trattenimento e non prevale sull'unità familiare, depositando la richiesta di rinvio a giudizio per l'episodio del 20 dicembre 2023, in relazione al quale dal capo di imputazione risulta la cessione di 0,41 grammi di eroina per il corrispettivo di 30 euro e il decreto di fissazione di udienza preliminare per il 28 gennaio
2025. Ha, altresì, esibito e depositato documentazione medica della compagna del , Pt_2
dalla quale risulta che dovrà sottoporsi ad operazione chirurgica, documento di identità della stessa e foto del matrimonio di lei con il trattenuto, celebrato in Nigeria, sostenendo sul punto che il matrimonio non è stato riconosciuto in Italia per assenza di documenti del trattenuto.
2.2 Ritiene la Corte, alla luce del compedio probatorio in atti, che sussistano entrambi i presupposti richiesti dalla normativa di riferimento per convalidare il trattenimento di Pt_2
[...]
2.2.1. In primo luogo rilevano i precedenti penali per spaccio (per il quale non è conosciuto lo stato del procedimento dopo la fissazione dell'udienza preliminare del 28 gennaio 2025) e violenza sessuale e lesioni aggravate (per i quali vi è stata condanna in primo grado con rito abbreviato), che costituiscono indubbiamente indice di pericolosità sociale, tenuto anche conto che sono entrambi relativi a fatti piuttosto recenti (fine 2023 e maggio 2024), sì da integrare i requisiti di cui all'art. 6, comma 2 lett. c., integrando condotte di reato in grado di far ritenere che il trattenuto costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2.2.2 Dirimente, poi, risulta la richiesta di trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d, in relazione alla necessità di determinare gli elementi su cui si basa la protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e la sussistenza del rischio di fuga, ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, lett. a e in particolare “a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;”. Non risulta, infatti, il passaporto o altro documento di identità prodotto in giudizio e avendo anche il trattenuto dichiarato di non averne uno. Per completezza deve osservarsi che in atti non risulta neppure la convivenza con la compagna nella casa di abitazione della stessa, fatto che, allo stato, è stato solo allegato e non documentato, essendo la dichiarazione di ospitalità resa solo in favore della stessa.
Non risulta, inoltre, che abbia un lavoro o che risulti integrato nel tessuto Parte_2
sociale, posto che le dichiarazioni rese sul punto dallo stesso restano su un piano meramente assertivo. Quanto alla relazione affettiva con la compagna, in favore del quale pur depone la documentazione depositata, non risulta siano state presentate domande per ricongiungimento familiare, né risulta, ancora, che l'operazione cui la stessa deve sottoporsi il 16 giugno 2025 necessiti della presenza del trattenuto.
Non è possibile, infine, disporre misure alternative al trattenimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, del d. lgs 142/2015, non essendo in possesso di valido Parte_2
passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità, requisito essenziale per le stesse.
In tale contesto di fatto e di diritto si ritiene, quindi, che sussistano i presupposti per il chiesto trattenimento, con la conseguenza che il medesimo deve essere convalidato.
P.Q.M.
Convalida il provvedimento di trattenimento del Questore di Padova di data 8 aprile 2024, per le ragioni indicate in parte motiva, nei confronti di ), Parte_2 C.F._2
nato in [...], il [...]; manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, il 10/04/2025, con deposito alle ore 18:47
Il Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca