CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 824/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'AppeLO di IA, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Manuela Cantù Presidente
dott. Giuseppe Serao Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Morte
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 824/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 20/11/2024, promossa
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco C.F._5
Fugazzola in forza di procure rilasciate a margine della citazione in appeLO della pagina 1 di 42 precedente fase di giudizio e in forza di procure rilasciate a margine dell'atto di citazione in riassunzione;
Attori in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura deLO Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in IA via santa Caterina n. 6;
- convenuto in riassunzione
NONCHE' CONTRO
, (C.F. Controparte_3
), Già con sede in P.IVA_2 Controparte_4
Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Martino Volta del foro di
Milano giusta delega stesa in calce alla comparsa di costituzione e di risposta ed e elettivamente domiciliata in Milano via Sforza n. 19;
- convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Mogliano Controparte_5 P.IVA_3
veneto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vincenti ed elettivamente domiciliata in IA alla via Saffi n.
5, giusta procura per atto notaio rep. n. 186905 Persona_1
racc. 30367 del 18.12.2014;
NONCHE' CONTRO
pagina 2 di 42 (C.F. ), già con sede in Milano, in CP_6 P.IVA_4 CP_7
persona del procuratore dott. , assista e difesa dall'avv. Controparte_8
Antonella Gaggiotti del for di IA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IA via BuLOni n. 12 giusta delega in atti;
- convenuta in riassunzione
In punto: Riassunzione a seguito di ordinanza emessa dalla Suprema
Corte n. 16903/2023 del 13.06.2023.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia la Corte di AppeLO adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
In via principale: accertata la responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro in cui ha perso la vita , condannare lo Persona_2
stesso, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento di tutti i danni per l'effetto patiti dagli attori, nella misura che sarà a risultare in corso di causa,
ovvero in via equitativa, e con ogni conseguente statuizione.
In via subordinata: accertata la responsabilità del , della Controparte_1
e della (ora Controparte_9 Controparte_10 [...]
), in via tra loro concorrente, ovvero Controparte_3
accertata la responsabilità, in via esclusiva, della e/o della Controparte_9 [...]
(ora Controparte_10 Controparte_3
), nella causazione del sinistro in cui ha perso la vita il sig.
[...] Parte_1 pagina 3 di 42 Vittorio, condannare i predetti, in rapporto alle rispettive responsabilità ovvero in via solidale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni per l'effetto patiti dagli attori,
nella misura che sarà a risultare in corso di causa, ovvero in via equitativa, e con ogni conseguente statuizione e con azione surrogatoria nei confronti della compagnia di assicurazione di Controparte_9
In via istruttoria:
A) si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, come da perizia che mi si rammostra al documento n. 14 del fascicolo di parte attrice, la causa del decesso, intervenuto in data 28.8.2002, del
CA App. è da ascriversi alle lesioni riportate a seguito Persona_2
dell'incidente stradale per cui è causa.
Si indicano a testimoni sul capitolo: Dott.sa Dott.ssa Testimone_1 Tes_2
[...]
2) Vero che l'incidente per cui è causa si verificava alle ore 13.00 circa del giorno 28.8.2002, e che il decesso del CA Per_3 Persona_2
avveniva alle ore 20.30 circa deLO giorno stesso.
Si indicano a testimoni sul capitolo: Dott.ssa Testimone_3 Testimone_1
Dott.ssa Testimone_2
3) Vero che, dal giorno del matrimonio, il CA App. Persona_2
andava a vivere in Almenno San Salvatore (BG), unitamente alla moglie.
pagina 4 di 42 Si indicano a testimoni sul capitolo: Testimone_3 Testimone_4
.
[...] Tes_5
4) Vero che il CA App. Ciampitti Vittorio, a seguito dell'incidente per cui é causa, ha lasciato la moglie (con cui aveva contratto Parte_1
matrimonio in data 1.6.2002), nonché la propria figlia che quest'ultima portava in grembo, nata il [...].
Si indicano a testimoni sul capitolo: Testimone_4 Tes_3
.
[...] Tes_5
5) Vero che, in data 28.8.2002, il CA App. veniva Persona_2
comandato dai suoi superiori a svolgere il servizio di scorta di una personalità
lungo il percorso da Curno (BG) a Belluno, servizio da svolgersi con autovettura
Fiat Croma targata EI 872 DI (ovvero CC 872 DI).
Si indicano a testimoni sul capitolo: Cap. , Testimone_6 Testimone_7
[...]
6) Vero che, nell'ambito dell'espletamento del servizio di scorta, la macchina scortante deve seguire, a distanza di sicurezza, la macchina scortata, adeguando la propria velocità alla vettura che la precede.
Si indicano a testimoni sul capitolo: , M..LO , Testimone_7 Tes_8
, ; Testimone_9 Testimone_10
7) Vero che in data 28.8.2002, l'autovettura Fiat Croma targata EI 872 DI,
condotta dal CA , procedendo sull'autostrada Persona_4
A4, seguiva l'auto scortata.
pagina 5 di 42 Si indicano a testimoni sul capitolo: M..LO , Testimone_7 [...]
Tes_11
8) Vero che come da informazioni rese ai Carabinieri, che mi si rammostrano al doc. 24 del fascicolo di parte attrice, al momento dell'incidente per cui è causa,
la macchina scortata, da me condotta, procedeva ad una velocità consentita dal codice della strada.
Si indica a testimone: . Testimone_11
9) Vero che i danni fisici e morali da me patiti, quale trasportato, conseguiti alle lesioni occorse a seguito del sinistro per cui è causa, mi sono stati integralmente risarciti dall'assicurazione con la quale era garantito il . Controparte_1
Si indica a testimone sul capitolo: Testimone_7
10) Vero che confermo la perizia che mi si rammostra al documento 9 del fascicolo di parte attrice, e che quindi la causa del sinistro in cui ha perso la vita il CA è da imputarsi al fatto che solo tre dei Persona_4
quattro cerchioni installati sulla autovettura Fiat Croma targata CC 872 DI erano dotati di fasce antistaLOnamento in metaLO, mentre il cerchione posteriore sinistro (foto 9 e 10 CT) non aveva la fascia in metaLO bensì in lega, e che le valvole installate erano in gomma e dunque poco resistenti, e che, in definitiva,
si stabiliva che la fascia in lega installata sul pneumatico posteriore di sinistra avesse ceduto e spezzandosi andava anche recidere la valvola in gomma (si legge nella relazione del CT la interferenza della fascia in lega sulla valvola è
più incisiva e grave di quella realizzata da una fascia in acciaio (dimostrazione pagina 6 di 42 foto 13 e 15)). Spezzandosi la valvola si verificava una rapidissima depressurizzazione deLO pneumatico di sinistra e dunque tutto il peso del veicolo
(comprensivo anche deLO ulteriore peso determinato dal carburante) andava a appoggiarsi sui tre restanti pneumatici che però non riuscivano a tollerare un peso superiore a queLO consentito (kg 560), per cui queLO posteriore di destra non reggendo al peso eccessivo scoppiava;
scoppiando la macchina sbandava e ribaltandosi più volte si incendiava” (sic. pag.
4 - doc. 10).
Si indicano a testimoni sul capitolo:
Ing. , domiciliato in Milano, viale Monte Grappa n. 6. Testimone_12
Ing. . CP_11
17) Vero che il personale dell'Autofficina dei Carabinieri presso la quale si svolgeva la manutenzione del Fiat Croma targata CC 872 DI aveva l'onere di verificare la congruità dei pezzi sostituiti da officine terze, e di verificare tutti i valori di manutenzione eseguiti da terzi, anche al fine del consenso all'emissione della fattura
Si indicano a testimoni sul capitolo: Brig. ; - Responsabile pro Testimone_13
tempore reparto Officina Comando Provinciale CC Bergamo.
18) Vero che a seguito del gravissimo stress psico-fisico al quale sono stati sottoposti gli attori a seguito dell'evento luttuoso, nonché per le modalità con le quali alcuni dei congiunti sono stati resi edotti di tali fatti, si sono notevolmente aggravate le condizioni di salute del sig. (doc. 12). Parte_3
Si indicano a testimoni sul capitolo:
pagina 7 di 42 - , , , Testimone_14 Testimone_15 Testimone_16 Tes_17 Tes_18
[...] Testimone_19 Tes_20 Tes_21 Tes_22
[...]
20) Vero che, come da documento che mi si rammostra al n. 26 del fascicolo di parte attrice, lo stipendio netto mensile dell'App. , all'agosto Persona_2
2002, era di circa e 1.300,00 mensili.
- Si indicano a testimoni sul capitolo: Responsabile pro tempore Ufficio Nucleo
Comando – Stazione Comando Provinciale CC di Bergamo.
B) Si chiede ammettersi c.t.u. medico legale sulla persona di Parte_3
intesa ad accertare il suo stato di salute, e il collegamento tra la malattia intervenuta successivamente al decesso del figlio ed il forte stato di angoscia e frustrazione conseguito alla perdita del congiunto.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per tutti i gradi di giudizio
(Tribunale, AppeLO, Legittimità, e nuovamente AppeLO).
Per il : CP_1
Voglia la Corte in sede di rinvio:
In via principale: confermando il rigetto dell'appeLO proposto da controparte,
rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata.
In mero subordine, nelle denegata ipotesi di riconoscimento di una totale o parziale responsabilità della Amministrazione appellata, dichiarare la società
oggi in persona Controparte_12 Controparte_5
pagina 8 di 42 del legale Rappresentate pro-tempore, obbligata a tenere indenne la predetta amministrazione da ogni somma cui dovesse essere condannata.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi di giudizio.
Per CP_13
1. In via principale, respingere tutte le domande svolte dagli appellanti nei confronti di già Controparte_14 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto, essendo la Controparte_10
stessa esente da qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro de quo e nel suo esito mortale.
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale e/o concorrente delle domande di parte appellante nei confronti di
[...]
, condannare e/o il Controparte_3 Controparte_14 CP_9
a manlevare , da ogni CP_1 Controparte_3 Controparte_14
eventuale condanna e/o effetto pregiudizievole che dovesse essere pronunciata nei suoi confronti, avendo il fornito le valvole in gomma da installare CP_1
sulla vettura.
3. In via istruttoria, reiterate le eccezioni e contestazioni indicate in atti,
respingere le istanze istruttorie degli appellanti, in quanto inammissibili,
irrilevanti e irritualmente formulate.
4. Porre a carico del soccombente la condanna alla rifusione delle spese legali di lite relative al presente giudizio di rinvio, oltre ad accessori di legge.
5. Porre a carico del soccombente del presente giudizio anche la condanna alla pagina 9 di 42 rifusione delle spese legali di lite del giudizio appeLO RG 240/2013 (come da nota giudiziale allegata al presente fascicolo sub II grado Lolli nota spese giudiziale) che la Corte di AppeLO – pur respingendo l'appeLO – aveva compensato integralmente tra le parti.
Per CP_6
Voglia la Corte d'appeLO di IA,
In via principale: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva di e in ogni caso l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande CP_6
avanzate nei suoi confronti, respingersi l'avverso gravame e le avverse domande tutte. Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via subordinata istruttoria: ci si oppone all'ammissione degli avversi capitoli di prova e delle avverse istanze istruttorie per i motivi già dedotti in primo grado.
Per Controparte_5
Voglia la Corte adita, contrariis reiectis:
In via principale, rigettare le domande proposte dagli attori appellanti siccome illegittime ed infondate, confermando integralmente la sentenza emessa dal
Tribunale di IA, n. 2923/2012;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata la responsabilità, totale o parziale, del convenuto-appellato Controparte_1
nella produzione dell'evento de quo, dichiarare, per le motivazioni tutte esposte,
che (già non è Controparte_5 Controparte_15
pagina 10 di 42 obbligata, in forza della polizza r.c.a. prodotta, a tenere indenne e/o manlevare l'assicurato da tutti i danni che il convenuto-appellato sia Controparte_1
condannato a risarcire agli attori;
In ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dal convenuto appellato nei confronti di Controparte_1 Controparte_15
ora perché illegittime ed infondate.
[...] Controparte_5
Con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 22.09.2004, in in Parte_1 Parte_1
proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore
[...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di IA il Controparte_1
esponendo che in data 28.02.2002, nel corso di un comandato servizio di scorta,
era deceduto il congiunto carabiniere di anni 35; che il Persona_2
predetto aveva lasciato la moglie con la quale si era Parte_1
coniugato in data 1.06.2002 e la figlia che quest'ultima portava Parte_2
in grembo nata il [...], i genitori e e il frateLO Pt_3 Parte_4
Allegavano che dalla consulenza svolta dal P.M. di IA era emerso che Tes_3
l'autovettura condotta da ossia una Fiat Croma tg. CC872DI Persona_2
di proprietà del , presentava blindatura di III liveLO, ma solo tre dei CP_1
quattro cerchioni installati sull'autovettura erano dotati di fasce antistaLOnamento in metaLO tali da impedire l'afflosciarsi deLO pneumatico in pagina 11 di 42 caso di scoppio;
che le valvole installate erano in gomma e dunque poco resistenti e che la causa del sinistro andava ricercata nel fatto che la fascia in lega deLO pneumatico posteriore sinistro aveva ceduto e, spezzandosi, aveva reciso la valvola in gomma cagionando una rapida depressurizzazione deLO
pneumatico di sinistra con la conseguenza che tutto il peso del veicolo era andato ad appoggiarsi sui tre restanti pneumatici che non erano riusciti a tollerare un peso superiore a queLO consentito e di conseguenza lo pneumatico posteriore destro era scoppiato e la macchina aveva sbandato ribaltandosi più
volte per poi incendiarsi.
Alla luce di questa premessa, gli attori, nella qualità di prossimi congiunti,
lamentavano che il aveva ricusato ogni istanza Controparte_1
risarcitoria, da cui la richiesta, peraltro genericamente formulata, di risarcimento i tutti i danni subiti.
Il resisteva eccependo la genericità della domanda, priva Controparte_1
dei suoi minimi elementi identificativi, allegava che l'amministrazione convenuta era esente da qualsiasi responsabilità, tanto che il processo penale era stato archiviato e che semmai il difetto di manutenzione poteva essere ascritto a con sede in Milano;
instava per la chiamata in causa della sua Controparte_9
compagnia per essere da questa Controparte_15
manlevata in ipotesi di condanna.
nella sua comparsa negava l'operatività della polizza in quanto il CP_15
conducente del veicolo non era poteva essere considerato terzo.
pagina 12 di 42 Alla prima udienza, parte attrice era autorizzata alla chiamata in causa di
[...]
e di CP_9 Controparte_10
La prima, nella sua comparsa, negava ogni sua responsabilità allegando di aver fornito un preventivo di spesa su ordine del Comando dei Carabinieri della
Lombardia; che i pneumatici e le valvole erano stati forniti dal Comando
dell'Arma e il relativo montaggio era stato effettuato da Controparte_10
previa autorizzazione del Comando, mentre la deducente aveva CP_10
eseguito tutte le altre prestazioni indicate in preventivo con la specificazione che spettava all'Arma la verifica di tutti i lavori eseguiti prima dell'emissione della fattura. Da ultimo, instava per la chiamata in giudizio di R.A.S. – Riunione
Adriatica di Sicurtà.
a sua volta lamentava la sua totale estraneità ai fatti: allegava Controparte_10
che dai numerosi testi escussi era emerso che l'autovettura Fiat Croma era vetusta e in cattive condizioni di manutenzione;
che l'unico intervento eseguito dalla società era queLO indicato nella fattura n. 815 del 31.10.2000 relativo alla bilanciatura elettronica e relativa manodopera inerente ai 4 pneumatici della
Croma per un costo delle vecchie £. 163.200, mentre le altre prestazioni erano state eseguite da contestava le risultanze della perizia eseguita a Controparte_9
firma dell'ing. evidenziando altri possibili concause dell'evento, tra Tes_12
cui l'elevata velocità tenuta dalla vettura, e che da cui pretendeva di CP_9
essere manlevata, aveva fornito a le gomme, i cerchioni, le fasce CP_10
antistaLOnamento e le valvole tutte provenienti dall'Amministrazione Militare.
pagina 13 di 42 a sua volta eccepiva l'inoperatività della polizza n. 045174119 in forza CP_7
della quale aveva chiesto di essere manlevata in quanto stipulata in CP_9
data 10.09.2001 e quindi dopo l'esecuzione dei lavori per cui era causa.
Istruita la lite con testi e con consulenza affidata all'ing. il Controparte_16
Tribunale di IA rigettava la domanda attorea con integrale compensazione delle spese di lite. A detta del primo giudice, le conclusioni a cui era pervenuto l'ing. erano state smentite sia da parte dei periti nominati dal Testimone_12
giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano ing.
[...]
e ing. nel procedimento penale n. 16058/04 Per_5 Persona_6
R.G. a carico di , sia dal consulente nominato nel processo civile CP_10
ing. Più in dettaglio, i periti nominati dal giudice penale Controparte_16
milanese nel procedimento contro avevano accertato che la causa CP_10
del sinistro era da individuare nel repentino cedimento deLO pneumatico posteriore destro per cause non accertabili in quanto lo stesso era stato distrutto e, a sua volta l'ing. aveva ritenuto che il rinvenimento di tre pezzi CP_16
deLO pneumatico posteriore destro faceva ritenere l'esistenza di uno scollamento tra la parte in gomma e la carcassa deLO stesso, evenienza conseguente ad un surriscaldamento “… cosa che avviene quando la pressione all'interno è bassa o
per la presenza di microporosità che agiscono in tempi lunghi, o a seguito di
una piccola foratura, o per il danneggiamento delle fasce connesso ad un difetto
di fabbrica o a ad urti accidentali come i cordoli dei marciapiedi;
difetto di cui
nessuno poteva avvedersi”.
pagina 14 di 42 Con sentenza n. 248/2019 del 7.02.2019 questa Corte confermava la gravata sentenza. A giudizio della Corte territoriale, i vari motivi di appeLO vertenti sulla corretta applicazione dell'art. 2087 c.c., non erano fondati. Premesso che la domanda risarcitoria era stata proposta dagli eredi iure proprio andava comunque inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2043 c.c., anche se la morte del congiunto era derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., escludeva l'esistenza di una responsabilità civile a carico del datore di lavoro sotto il profilo della cattiva manutenzione dell'automezzo affidato al lavoratore.
Con ordinanza n. 16903/2023 del 13.06.2023, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso avanzato dagli odierni attori in riassunzione, in primis
rilevava che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. si pone negli stessi termini di cui all'art. 1218 c.c. e dunque può essere vinta solo dalla dimostrazione dell'avvenuta adozione delle cautele antinfortunistiche ovvero dalla sussistenza del caso fortuito;
che correttamente la domanda di risarcimento del danno proposta iure proprio dai congiunti del lavoratore trova la sua fonte nell'art. 2043 c.c.; che la presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta con una prova molto rigorosa, ossia con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee atte ad evitare il danno;
che invero questa Corte non aveva correttamente individuato il nesso causale sulla scorta del criterio del più probabile che non, tanto più che il sinistro era avvenuto a distanza di un anno e dieci mesi dall'ultima manutenzione dell'autovettura ed pagina 15 di 42 ancora questa Corte non aveva spiegato le ragioni per cui lo scoppio deLO
pneumatico poteva essere definito come evento accidentale in presenza di auto blindata con blindatura di III/IV liveLO tale da presupporre che il veicolo avrebbe potuto procedere ad alta velocità per molti chilometri anche nel caso in cui uno o più pneumatici fossero stati colpiti da proiettili.
in Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e riassumevano il processo ex art. 392
[...] Parte_4 Parte_5
c.p.c. dando atto che era stata dichiarata fallita in data 2.05.2019 Controparte_9
e la procedura si era conclusa con la cancellazione della società dal registro delle
Imprese; che già si Controparte_14 Controparte_10 CP_10
era trasformata in;
che Controparte_3 Controparte_3 [...]
era stata incorporata in e Controparte_15 Controparte_5 CP_7
era stata incorporata in
[...] CP_6
Si costituivano , e Controparte_1 CP_6 Controparte_5 [...]
che resistevano. Controparte_3
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 20.11.2024 ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., previa assegnazione i termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito elle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo pagina 16 di 42 chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appeLO
conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo deLO stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, è utile premettere che, secondo costante orientamento della Suprema
Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) - qual è queLO
che ci occupa - non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né
è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra,
piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado,
ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è
funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le molte Cass. civ. n. 15143/2021; in senso conforme Cass. civ. nn. 11936/2006; 1824/2005; 13833/2002; 3475/2001;
14892/2000; 5901/1994).
pagina 17 di 42 In ordine alla dinamica del sinistro, è pacifico che in data 28.08.2002 alle ore
13.10 circa sulla corsia dell'autostrada A4, in Comune di Erbusco, con direzione
Venezia, viaggiava l'autovettura blindata Fiat Croma targata CT872DI (con targa di copertura AA947PA) condotta dall'appuntato su cui Persona_2
era trasportato il maresciaLO;
detta autovettura fungeva da Testimone_7
scorta all'autovettura Audi 6 targata CB334JL condotta da Testimone_11
su cui era trasportato il vicepresidente dell'epoca di . Parte_6
La velocità di marcia era di circa 155/160 km orari a detta dei consulenti e, una volto giunto al km 73+100, il pneumatico posteriore destro della Fiat Croma si depressurizzava repentinamente o esplodeva causando la perdita di almeno tre brandelli (poi rinvenuti dalla Polizia Stradale sul manto stradale); a questo punto la Fiat perdeva aderenza andando a collidere con la barriera di separazione delle carreggiate di marcia, come provato dalle tracce di scarrocciamento rinvenute sul manto stradale;
a seguito dell'impatto dell'angolo anteriore sinistro con la barriera divisoria la macchina si sollevava e rotolava con sganciamento delle portiere;
gli occupanti, con tutta probabilità non legati ai rispettivi sedili mediante le cinture le sicurezza, venivano sbalzati fuori dall'abitacolo; in occasione del secondo atterraggio sul manto stradale l'autovettura impattava violentemente con la ruota anteriore destra lasciando a terra tracce di abrasione metallica sino al suo arresto a diversi metri di distanza in posizione opposta al senso di marcia e, infine, la verosimile rottura del serbatoio provocava un importante incendio concentrato nella parte posteriore della vettura che pagina 18 di 42 distruggeva completamente i penumatici posteriori e la ruota di scorta.
Come sopra anticipato, nella sua relazione l'ing. Persona_7
consulente del P.M. presso la procura di IA (procedimento contro il brigadiere terminato con richiesta di archiviazione), ipotizzava Testimone_13
che la causa scatenante del sinistro in esame era da attribuirsi, con elevato grado di certezza, all'improvviso scoppio deLO penumatico posteriore destro come conseguenza dell'improvvisa depressurizzazione di queLO posteriore sinistro e,
dopo aver riportato le varie deposizioni dei testi escussi e la storia della Fiat
Croma, detto consulente accertava che i cerchioni di questa autovettura erano dotati di fasce di antistaLOnamento, che il cerchione posteriore sinistro difettava dell'apposita fascia in acciaio e che ad un certo punto si era creata un'interferenza con il corpo della valvola in gomma.
Siffatta ricostruzione era smentita dalla relazione redatta dagli ing.
[...]
e nel procedimento penale n. 16058/04 R.G. a Per_5 Persona_6
carico di su incarico del giudice dell'udienza preliminare di Milano. CP_10
Dopo attenta visione del veicolo e dei reperti, questi consulenti affermavano che il cerchione anteriore destro era dotato di una sua fascia antistaLOnamento in acciaio in parte fusasi a cagione dell'incendio e che tuttavia una fascia in lega leggera era presente anche sul cerchione posteriore sinistro, anche questa fusasi in occasione dell'incendio. A giudizio dei consulenti del g.u.p., la tesi esposta dall'ing. non poteva essere ritenuta a priori inverosimile, ma tuttavia Tes_12
era da respingere la tesi che un modesto aggravio a carico deLO pneumatico pagina 19 di 42 posteriore sinistro potesse aver determinato uno scoppio quasi immediato di queLO posteriore destro e che la più probabile causa scatenante la perdita di controLO del veicolo Fiat Croma era da identificare nel repentino cedimento ovvero neLO scoppio deLO penumatico posteriore destro. Le cause potevano alternativamente essere ricercate i) in un possibile difetto costruttivo di impossibile riscontro in quanto lo pneumatico non era più disponibile;
ii) nella presenza di un deterioramento localizzato conseguente ad un progresso urto contro uno spigolo;
iii) in un pregresso e continuativo impiego in condizioni di insufficiente pressione di gonfiaggio, ipotesi tuttavia poco probabile alla luce dei controlli effettuati sul mezzo, iv) nell'indebolimento della struttura per persistente eccessiva pressione di gonfiaggio, ipotesi parimenti poco probabile per gli stessi motivi.
I consulenti ritenevano, in definitiva, che pur in presenza di uno penumatico sostanzialmente nuovo, questo si era potuto danneggiare a seguito di un evento accidentale, quale ad esempio un probabile urto contro uno spigolo di un marciapiede, deteriorandosi durante la marcia del veicolo.
L'ing. nominato in questo processo dal giudice di prime Controparte_16
cure, si associava alle considerazioni dei consulenti nominati dal g.u.p. di
Milano ritenendo non verosimile la tesi di un pregresso scoppio deLO
pneumatico posteriore sinistro;
riteneva che era privo di rilievo il fatto che in una ruota era stata inserita una fascia antistaLOnamento in lega leggera avente massa di gr. 300 in luogo di quella in acciaio avente massa di circa 1.000 grammi in pagina 20 di 42 quanto la guida sarebbe stata problematica e che, pertanto, la causa dell'accaduto andava ricercata in una normale foratura che aveva determinato una lenta depressurizzazione e il surriscaldamento della carcassa deLO pneumatico con conseguente scoppio per cedimento delle tele.
I vari testi escussi, a loro volta, offrivano vari contributi per meglio comprendere la dinamica delle manutenzioni dei veicoli in uso al e Controparte_1
impiegati per i sevizi di scorta.
Il tenente col. riferiva che le varie operazioni di controLO dei Persona_8
mezzi erano eseguite da un'officina interna;
il coloneLO in pensione Per_9
confermava che gli penumatici e le valvole impiegate sulla Fiat Croma
[...]
erano state prelevate dal magazzino interno, che le coperture erano fornite dall'amministrazione della in forza di contratto gestito dal Comando CP_1
generale e che i lavori di manutenzione sui veicoli, anche se eseguiti da officina esterna, erano poi oggetto di verifica interna;
il brigadiere narrava Parte_7
che i lavori di sistemazione delle autovetture in uso a volte erano eseguiti dall'officina interna ed altre affidate ad una esterna per il montaggio anche se gli pneumatici venivano consegnati dall'amministrazione all'impresa incaricata;
questo teste aggiungeva che le valvole dovevano essere in gomma anche per le autovetture blindate e che il controLO di affidabilità eseguito periodicamente doveva seguire le indicazioni riportate nel doc. 23 di parte attrice.
Il teste ribadiva che per prassi le valvole e le gomme erano Testimone_13
fornite dal magazzino anche quando i lavori erano commissionati ad una ditta pagina 21 di 42 esterna, come avvenuto nel caso concreto in cui ad erano stati affidati i CP_9
normali controlli connessi con il tagliando dei 100.000 chilometri, mentre il controLO di affidabilità, eseguito ogni anno o ogni 10.000 chilometri di percorrenza avveniva internamente;
i testi e riferivano Tes_23 Tes_24
che era l'officina dell' a fornire i pezzi. Pt_8
Il teste oculare che si trovava a percorrere l'A4 nelle circostanze Testimone_25
di tempo e di luogo del sinistro, ricordava di essere superato dalla Fiat Croma
che aveva riconosciuto essere autovettura blindata in quanto dipendente della
Polizia Penitenziaria, e che la stessa si era inclinata sul lato posteriore destro e aveva iniziato a sbandare andando prima a collidere con il new jersey centrale poi aveva preso fuoco.
Il maresciaLO , trasportato e seduto sul lato anteriore destro Testimone_7
della vettura condotta da descritto dal teste come ottimo Persona_2
autista, riferiva che ad un certo punto la macchina si era abbassata sul suo lato e l'autista aveva perso il controLO del mezzo e quindi aveva sbattuto contro la barriera centrale;
aggiungeva che lui e erano stati sbalzati Persona_2
fuori dal mezzo e poi l'autovettura si era incendiata;
precisava di essere stato risarcito da e che, in effetti, sia il teste che l'autista si erano Controparte_17
lamentati con il comandante esponendo di non voler usare quella autovettura in quanto vecchia, pur non sapendo esplicitare quali problemi avesse in concreto,
ma ad es. l'indicatore del carburante indicava l'esistenza della riserva,
nonostante fosse stato fatto il pieno poco prima. Il brigadiere Testimone_9
pagina 22 di 42 confermava che ogni autovettura doveva avere due libretti con le annotazioni relative alle riparazioni, sostituzioni, tagliandi eseguiti ecc. e che uno di questi deve essere tenuto in macchina e l'altro presso l'officina della macchina;
anche questo teste rammentava che si era lamentato dicendogli quella Croma Parte_1
era inadeguata instando per la sostituzione con una BMW;
il teste , Tes_26
addetto alle scorte, confermava che ogni macchina aveva due libretti, di cui uno doveva essere custodito presso l'ufficio di appartenenza e confermava che gli aveva detto che non si fidava della Croma in dotazione. Parte_1
Cosi sintetizzate le emergenze processuali, la Suprema Corte ha indicato i criteri a cui questo collegio di rinvio deve attenersi, ossia:
- il riparto degli oneri probatori in ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini di cui all'art. 1218 c.c.;
- la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. fa sì che esista una presunzione di colpa a carico del datore di lavoro che può essere superata solo dalla dimostrazione dell'avvenuta adozione delle cautele antinfortunistiche ovvero dalla sussistenza del caso fortuito;
- la domanda di risarcimento presentata dai prossimi congiunti iure proprio trova la sua fonte nella disciplina della responsabilità ex art. 2043 c.c. anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro;
- la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività
pericolose può essere vinta solo con una prova molto rigorosa, ossia con la pagina 23 di 42 dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Alla luce di questi criteri, occorre dunque indagare sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'azione ex art. 2043 c.c. svolta dai prossimi congiunti di _2
, ossia l'esistenza di una condotta dolosa o colposa a carico del
[...] [...]
, l'esistenza del danno, nel caso di specie consistente nella perdita CP_1
del rapporto parentale, e il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non.
Orbene, proprio con riguardo al primo elemento costitutivo della fattispecie, la
Corte ritiene esista la prova di una condotta colposa a carico del Controparte_1
in quanto l'autovettura Croma messa a disposizione dell'App.
[...] Parte_1
non era idonea aLO scopo.
A parte la suggestione riferita da numerosi testi, tra cui anche il passeggero maresciaLO secondo cui detta autovettura era vetusta e scarsamente Tes_7
affidabile (ad es. neppure registrava l'effettuazione del rifornimento),
indicazioni che provenendo da soggetti qualificati e da esperti conducenti addetti al servizio scorta avrebbero comunque indurre l'Amministrazione ad una verifica più puntuale dei requisiti di affidabilità del veicolo, è pacifico che ad un certo punto lo penumatico posteriore destro sia esploso determinando la completa perdita di aderenza al suolo, lo sbandamento e la collisione con la barriera divisoria delle due carreggiate di marcia dell'autostrada A4.
È altresì pacifico e documentato, attraverso le numerose deposizioni, che i materiali erano forniti direttamente dalla Amministrazione centrale, anche pagina 24 di 42 quando i lavori venivano affidati ad imprese terze, e dunque era preciso onere del Ministero curare l'affidabilità dei materiali che dovevano essere montati su veicoli blindati che dovevano fungere da servizio scorta, i quali, come noto,
avevano necessariamente un carico notevolmente superiore proprio per effetto della blindatura.
A giudizio di questo collegio, è dirimente osservare, proprio per affermare la responsabilità dell'Amministrazione, la circostanza che lo pneumatico posteriore destro si sia afflosciato e sia esploso in modo repentino aLOrquando proprio una delle principali caratteristiche dell'autovettura blindata è quella di resistere ai colpi da arma da fuoco che colpiscono gli pneumatici che devono essere tali da mantenere una pressione sufficiente per poter circolare ad una velocità sostenuta ancora per un certo tratto di strada. Se lo pneumatico in esame doveva avere le caratteristiche per poter proseguire la marcia in condizioni di sicurezza, sebbene attinto da proiettile, anche l'evento assimilabile dell'esplosione repentina avrebbe dovuto garantire la possibilità per il mezzo di circolare.
Questo dato non superabile e non ragionevolmente spiegato neppure dalle consulenze redatte dai consulenti del g.u.p. milanese e dal c.t.u. nominato in primo grado fa sì che induttivamente si debba ritenere che l'autovettura non fosse assolutamente idonea a sostenere il servizio scorta in cui notoriamente deve essere tenuta una velocità standard piuttosto elevata.
I vari accertamenti peritali hanno stimato che la velocità media della Croma
fosse di oltre 150 km orari, ma di tanto nessun rimprovero può essere mosso pagina 25 di 42 all'app. che seguiva la vettura oggetto di scorta. Parte_1
I vari elementi che il ha allegato per escludere la sua Controparte_1
colpa al fine di invocare il caso fortuito non sono sufficienti aLO scopo. Se da un lato è vero che gli pneumatici avevano percorso solo 10.500 chilometri dalla loro sostituzione ed erano dotati tutti di fascia antistaLOnamento, dall'altro è
parimenti documentato che in data 21.11.2000 il Comando Regione Carabinieri
CP_ Lombardia incaricava con sede in Milano di eseguire tutta una CP_9
serie di interventi, tra cui la sostituzione degli pneumatici che venivano forniti,
unitamente alle valvole, direttamente dall'officina regionale del citato Comando.
Per i suddetti lavori emetteva la fattura 14 in data 8.01.2001 la quale CP_9
tuttavia specificava che materialmente le operazioni di sostituzione degli pneumatici era stata eseguita da avente sede in Milano come da CP_10
fattura.
Come precisato anche dai testi, oltre a questi interventi, venivano eseguiti periodicamente le officine interne del Ministero dei controlli c.d. di affidabilità
che tuttavia, in relazione alle gomme, erano solo esterni.
Nella fattispecie, un controLO di affidabilità era stato eseguito solo 394
chilometri prima del sinistro, ma non esiste alcuna prova certa della sua effettiva effettuazione e soprattutto non esiste prova di quali attività siano state in concreto svolte. Sul punto, vale la pena rimarcare che i vari testi hanno affermato che ogni veicolo in dotazione al dispone di due libretti CP_1
recanti le annotazioni degli interventi eseguiti, uno custodito in macchina e uno pagina 26 di 42 in deposito presso l'amministrazione che mai ha prodotto in giudizio la sua copia.
L'omessa produzione del libretto recante le annotazioni di cui si è detto è un ulteriore importante elemento che esclude la possibilità di ritenere la condotta del esente da profili da colpa. CP_1
Come detto, a parte i controlli di affidabilità, di cui non è noto il grado di approfondimento, nel caso di specie è certo che l'ultimo intervento di manutenzione risaliva ad un anno e dieci mesi prima del sinistro e dunque un lasso temporale eccessivo per poter sostenere che la manutenzione sulla Fiat
Croma sia stata effettuata in modo adeguato.
Se come accertato dall'ing. la più probabile causa del sinistro è CP_16
stata quella di una foratura che ha determinato una lenta depressurizzazione e il riscaldamento della carcassa deLO pneumatico con conseguente scoppio per cedimento delle tele, una vigilanza più attenta e continua sulla pressione delle gomme – tanto più che diverse erano state le segnalazioni in punto adeguatezza di quel veicolo – avrebbe potuto consentire di percepire il difetto di costruzione o la presenza di una perdita di pressione deLO pneumatico. Anche a voler ipotizzare la casuale presenza di un oggetto della carreggiata di percorrenza tale da aver determinato l'improvvisa foratura deLO pneumatico posteriore destro,
non si comprende come le fasce antistaLOnamento non abbiano svolto il loro compito consentendo al veicolo di poter circolare senza perdere aderenza al suolo.
pagina 27 di 42 Con riguardo al nesso causale, è noto che la causalità nel diritto civile si atteggia in modo diverso rispetto all'ordinamento penale: infatti, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, si debbono applicare i criteri della probabilità prevalente e del più probabile che non; ne consegue che il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria. Non è richiesta la certezza né un'elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre,
che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. Nella valutazione il giudice di merito non deve limitarsi ad un esame isolato dei singoli elementi ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve effettuare una valutazione complessiva ed organica del quadro probatorio a sua disposizione (cfr. tra le molte la recente Cass.
7.11.2024 n. 28722).
Sulla scorta di questi principi, la Corte ritiene che le omissioni sopra indicate in punto corretta manutenzione del veicolo Fiat Croma, unitamente al dato di aver affidato al dipendente un veicolo vetusto e inadeguato, siano stata la causa più
probabile del sinistro. Il non ha dimostrato di aver Controparte_1
effettuato una manutenzione accurata del suo mezzo: l'ultimo intervento documentato, affidato ad imprese esterne, risaliva a ventidue mesi prima;
i controlli di affidabilità periodici erano limitati ad una visione esterna senza misurare la pressione delle gomme, motivo per cui ipotizzando la condotta pagina 28 di 42 alternativa corretta si deve ragionevolmente ritenere che il sinistro non si sarebbe verificato. Infatti, una più incisiva manutenzione del mezzo avrebbe permesso di intercettare le eventuali anomalie deLO pneumatico, fermo restando che resta inspiegata la circostanza che lo scoppio di una gomma ha determinato la completa perdita di aderenza al manto stradale, nonostante le fasce antistaLOnamento funzionali a rendere sicuro il mezzo anche in ipotesi di colpi di arma da fuoco indirizzate alle gomme.
Il positivo accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. rende quindi superflua ogni altra valutazione circa la responsabilità ex art. 2050 c.c. Solo per completezza di motivazione, giova rammentare che questa forma di responsabilità sussiste sia nel caso in cui un soggetto svolga personalmente l'attività pericolosa sia nel caso in cui venga fatta svolgere da terze persone sotto il suo diretto controLO e in queste evenienze la prova liberatoria è molto rigorosa e consiste nell'aver approntato tutte le misure e le cautele dirette ad evitare il danno – prova che è assente per quanto sopra argomentato.
Accertato dunque anche il nesso causale e assodato che l'evento di danno è dato dalla perdita del rapporto parentale, occorre ora procedere alla ricognizione dei danni risarcibili.
Sul tema, osserva la Corte che le allegazioni di parte attrice contenute in citazione erano molto generiche e in buona sostanza racchiuse in poche righe
“gli esponenti intendono quindi procedere in giudizio nei confronti del CP_18
… per il risarcimento di tutti i danni biologici, morali, esistenziali e patrimoniali
[...]
pagina 29 di 42 patiti, nonché del danno morale e biologico subito dal danneggiato e trasmesso
agli eredi”, analogamente nella memoria ex art. 183 quinto comma c.p.c.
vigente nel 2006.
Orbene, la paura di dover morire provata da chi abbia subito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali è un danno non patrimoniale risarcibile solo se la vittima sia stata in grado di comprendere la propria fine imminente sicché in difetto di questa consapevolezza non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno – e nel caso concreto non vi è alcuna prova di questa consapevolezza, dato che nessuna allegazione è stata fatta e l'app. Parte_1
decedeva durante il trasporto in ospedale in uno stato che neppure è stato esplicitato. Per la trasmissione agli eredi del danno biologico occorre che la morte avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Anche con riguardo al danno patrimoniale - ad eccezione del profilo relativo al mantenimento della minore della figlia di cui si dirà - nessuna Parte_2
allegazione è stata fatta: è ragionevole presumere che l'appuntato contribuisse al mantenimento della famiglia appena costituita, ma neppure questa elementare allegazione è stata formulata in citazione e nei termini dedicati alla precisazione del thema decidendum e a fortiori nessuna prova è stata formulata. Non è dato sapere quale fosse la situazione reddituale della famiglia nel suo complesso e della moglie, se svolgesse attività lavorativa o abbia poi Parte_1
formato un nuovo nucleo familiare, ragion per cui detta forma di danno, troppo pagina 30 di 42 genericamente formulata, non può essere accolta.
Unico danno di natura patrimoniale che può essere riconosciuto a Parte_1
consiste nella circostanza di aver dovuto provvedere in via esclusiva al
[...]
mantenimento della figlia senza l'apporto del coniuge. Orbene, se da un lato non ha dimostrato di aver subito un danno proprio per la mancata Pt_1
contribuzione del marito al ménage familiare a causa dell'assenza di qualsivoglia allegazione, dall'altro si deve ritenere in via presuntiva che il padre avrebbe di certo contribuito alle necessità della figlia in ragione delle proprie capacità reddituali. Similmente a quanto avviene in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, ove il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto da solo al mantenimento del figlio ha natura indennitaria, nel caso di specie detto debito ha natura risarcitoria in quanto la mancata contribuzione del padre è dipesa dal fatto illecito del terzo.
Assodato che lo stipendio dell'appuntato era di circa € 1.300 al mese, Parte_1
la somma minima che il padre avrebbe versato nell'interesse della figlia può
essere quantificata, similmente a quanto avviene nel momento in cui viene stabilito un assegno di mantenimento in ipotesi di separazione personale dei coniugi, è di € 250 al mese per i primi dodici anni di vita della figlia e in € 350 al mese per altri sei anni sino al compimento della maggior età, essendo fatto di comune esperienza che maggiori sono le spese da sostenere nel momento di crescita dei figli. La contribuzione va limitata al compimento della maggiore età
non essendo stata allegata alcuna utile circostanza per ritenere che tuttora la pagina 31 di 42 figlia non sia economicamente autosufficiente.
Pertanto, il danno da perdita di contribuzione può essere così quantificato: €
36.000 (€ 250 x 12 x 12) per i primi dodici anni ed € 25.200 per gli anni compresi tra 12 e 18 (€ 350 x12 x 6) per un importo complessivo di € 61.200.
Detto importo costituisce danno passato che si è formato mese per mese e va dunque incrementato di interessi e rivalutazione da una data intermedia, che si stima congruo fissare alla data del 1°.03.2012 sino ad oggi;
sono pertanto maturati € 13.709 per rivalutazione monetaria ed € 11.219 per interessi per un debito complessivo di € 86.128, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza (15.01.2025) al saldo.
Non è stato allegato tempestivamente che, a seguito del grave lutto, il padre del defunto abbia sviluppato una malattia – e dunque non è possibile riconoscere a un danno biologico iure proprio. Parte_3
In conclusione, l'unica voce di danno patrimoniale concretamente risarcibile è
quella sopra delineata, mentre a tutti gli attori compete il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale.
Infatti, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio è configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli) e per quella originaria (genitori e fratelli) senza che assuma rilievo il fatto che vittima e superstite convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero indifferenti o pagina 32 di 42 in odio con conseguente inesistenza in concreto dell'aspetto interiore di danno risarcibile (cfr. Cass.
4.03.2024 n. 5769).
Il danno va liquidato secondo una tabella basata su un sistema a punti che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima, l'età del superstite, il gradi di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi con possibilità di applicare i correttivi in ragione della particolarità del caso concreto (cfr. Cass.
16.12.2022 n. 37009) e le tabelle milanesi, nell'ultima versione aggiornata del
2024 che deve ora essere applicata, rispettano questi criteri.
Orbene alla moglie coniugata con la vittima solo due mesi Parte_1
prima, va assegnato il massimo previsto dalle tabelle di € 391.100 pari a 100
punti, ossia 22 punti per età della vittima primaria, 22 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per via della convivenza, 16 punti per l'assenza di altro superstite e 24 punti in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva caratterizzante lo specifico rapporto parentale perduto.
Il totale di € 391.000 va devalutato all'epoca del fatto, ossia € 261.538 ed incrementato di rivalutazione (€ 129.462) ed interessi legali sulla somma via via rivalutata (€ 125.124) secondo i criteri di sezioni unite Cass. 1712/1995, per un totale ad oggi di € 516.124, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c.
dalla data della presente sentenza (15.01.2025) al saldo.
A ciascuno dei due genitori, e possono essere Parte_3 Parte_4
pagina 33 di 42 attribuiti a ciascuno 70 punti: 22 punti per l'età del de cuius, 16 punti in relazione all'età dei genitori, 9 punti per la presenza di altri superstiti e 13 punti in relazione alla qualità del rapporto affettivo, in assenza di adeguate allegazioni per accordare un maggior numero di punti. Il totale di € 273.770 va devalutato all'epoca del fatto, ossia € 183.124 ed incrementato di rivalutazione (€ 90.646)
ed interessi legali sulla somma via via rivalutata (€ 87.609) secondo i criteri di sezioni unite Cass. 1712/1995, per un totale ad oggi di € 361.379, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza
(15.01.2025) al saldo.
Al frateLO possono essere attributi 57 punti: 16 punti per età del Parte_5
defunto, 16 punti per età del frateLO richiedente il risarcimento, 12 punti per la presenza dei genitori superstiti e 13 punti in relazione alla qualità ed intensità
della relazione affettiva. Il totale di € 95.088 (ossia 57 moltiplicato per 1.698) va devalutato all'epoca del fatto, ossia € 63.604 ed incrementato di rivalutazione (€
31.484) ed interessi legali sulla somma via via rivalutata (€ 30.429) secondo i criteri di sezioni unite Cass. 1712/1995, per un totale ad oggi di € 125.517, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza
(15.01.2025) al saldo.
Circa la posizione di , va detto che secondo un Parte_2
orientamento prevalente, anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale,
verificatosi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo pagina 34 di 42 rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati (cfr. Cass.
3.05.2011 n. 9700). Nonostante detto orientamento non sia costante e consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
17.05.2023 n. 13540 in cui la Suprema Corte ha stabilito che il pregiudizio subito dal nascituro per la lesione di un congiunto, in difetto dell'attualità del rapporto, è un danno futuro soltanto eventuale e come tale non risarcibile – ma nel diverso caso di nonno e nipote), ritiene questa Corte che, almeno con riguardo alla figura dei genitori, debba essere riconosciuto al nascituro, a condizione che poi nasca, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Infatti, anche il nascituro è un centro di imputazione di interessi tutelato dall'ordinamento giuridico e, nel caso concreto, è certo che la figlia Pt_2
sia stata privata della figura paterna per tutto l'arco della sua esistenza e
[...]
la mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra padre e figlia è divenuta attuale nel momento in cui la stessa è venuta alla luce.
Stando alla tabella milanese 2024 a possono essere Parte_2
attribuiti 64 punti: 22 anni in relazione all'età del padre, 28 punti per l'età della danneggiata e 14 punti per la presenza di un solo superstite, ossia la madre.
Nessun punto può esser attribuito per il fattore convivenza e la qualità e l'intensità della relazione affettiva visto che un vero e proprio rapporto affettivo non si è mai instaurato. Il totale di € 250.304 (ossia 54 moltiplicato per 3.911) va devalutato all'epoca del fatto, ossia € 167.428 ed incrementato di rivalutazione
(€ 82.876) ed interessi legali sulla somma via via rivalutata (€ 80.099) secondo i pagina 35 di 42 criteri di sezioni unite Cass. 1712/1995, per un totale ad oggi di € 330.403, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza
(15.01.2025) al saldo.
Con riguardo ai destinatari della condanna, già è stata accertata la responsabilità
del ex art. 2043 c.c. e art. 2050 c.c., ma nessuna Controparte_1
respsoanbilità è emersa a carico della fallita e di Controparte_9 [...]
Controparte_14
Con riguardo alla prima è pacifico che la stessa si sia limitata a modeste attività
di manutenzione che in nessun modo hanno riguardato il montaggio degli pneumatici e la seconda, il cui legale rappresentante già è stato assolto dal giudice milanese, ha proceduto alla sostituzione degli pneumatici con materiali forniti dall'amministrazione militare e nessun consulente ha mai adombrato la possibilità che l'esplosione deLO pneumatico posteriore destro sia ascrivibile ad un errore in fase di sostituzione e/o di montaggio. Ne consegue che le domande estese in questa sede alla compagnia di assicurazione della fallita Controparte_9
e a vanno rigettate. Controparte_3
Passando ora alla domanda di manleva svolta dal nei Controparte_19
confronti di ora Controparte_15 Controparte_5
la Corte ritiene che la stessa sia fondata.
A supporto delle sue difese, la chiamata allegava l'inoperatività della polizza obbligatoria assicurativa per la r.c.a. a mente dell'art. 129 cod. assicurazione in quanto il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo pagina 36 di 42 per legge. A supporto, allega che era alla guida Persona_2
dell'autovettura senza aver allacciato le cinture di sicurezza e l'omesso utilizzo delle cinture era in evidente nesso di causalità con le lesioni riportate, sicché
anche l'accertamento di un minimo concorso di responsabilità del conducente era tale da escludere la possibilità per i suoi eredi di chiedere il risarcimento iure
proprio.
La Corte osserva sul punto che se da un lato è verosimile ritenere che conducente e passeggero della Fiat Croma di scorta non avessero allacciate le cinture di sicurezza, dall'altro non è stata alcuna dimostrazione del fatto che detta condotta sia da porre in nesso causale con l'evento morte, come dimostra il fatto che il passeggero maresciaLO è sopravvissuto (e forse proprio Tes_7
grazie al fatto che di essere sbalzato fuori dall'abitacolo non ha subito gli effetti dell'incendio), dall'altro è dirimente osservare che nessun addebito è mai stato ascritto al conducente e sul punto non vi sono state specifiche Parte_1
impugnazioni con il conseguente formarsi del giudicato interno.
Nella sua ordinanza, la Suprema Corte, a pagina 9, dà conto del fatto che già la
Corte d'AppeLO aveva escluso con certezza qualsiasi concorso di colpa del conducente e nel suo controricorso, dopo aver eccepito l'avvenuta CP_5
estinzione del processo (eccezione disattesa) si è limitata ad allegare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi di ricorso principale, ma senza prospettare l'ipotesi di un concorso di colpa del conducente in via incidentale subordinata.
pagina 37 di 42 Ne consegue che la polizza allegata al fascicolo cartaceo n. 166/09/600017/01
avente durata dal 1.01.2000 al 31.12.2002 è operativa e che pertanto
[...]
deve manlevare il assicurato da ogni capo condannatorio CP_5 CP_1
emesso a suo carico, ivi incluso queLO inerente alle spese di lite e agli esborsi per la consulenza disposta in primo grado.
Passando da ultimo alla regolamentazione delle spese di lite, il Controparte_1
va condannato a rifondere agli attori in riassunzione le spese di lite, da
[...]
liquidare secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato, ad elevata complessità, non avendo mai la parte attrice chiesto un determinato importo,
rimettendosi alla misura risultante in corso di causa. Nessun aumento viene accordato per il fatto che la difesa degli attori in riassunzione ha riguardato più
persone in quanto le stesse hanno la medesima posizione processuale e negli atti non vi è mai stata una articolata difesa personalizzata per i singoli congiunti.
Per il primo grado le spese di lite vengono liquidate in € 310 per borsuali ed €
14.103 per compenso (€ 2.552 per fase studio, € 1.628 per fase introduttiva, €
5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di appeLO vengono liquidate in € 675 per borsuali ed € 9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di legittimità in € 1.036 per borsuali ed € 7.655 per compenso (€
3.402 per la fase studio, € 2.478 per la fase introduttiva ed € 1.775 per la fase pagina 38 di 42 decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge,
mentre per il presente giudizio di rinvio sono liquidate in € 518 per borsuali ed €
9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
A sua volta deve rifondere al le spese di lite Controparte_5 CP_1
connesse alla chiamata, tanto più che la compagnia ha infondatamente resistito.
Le spese di lite possono essere quantificate come sopra, dovendosi escludere le borsuali per contributo unificato, pertanto per il primo grado le spese di lite vengono liquidate in € 14.103 per compenso (€ 2.552 per fase studio, € 1.628
per fase introduttiva, € 5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di appeLO vengono liquidate in € 9.991 per compenso (€ 2.977
per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di legittimità in € 7.655 per compenso (€ 3.402 per la fase studio, € 2.478 per la fase introduttiva ed € 1.775 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge, mentre per il presente giudizio di rinvio sono liquidate in € 9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nei rapporti tra attori in riassunzione da un lato e i convenuti Controparte_3
pagina 39 di 42 s.n.c. e dall'altro, ritiene la Corte che ricorrano gravi ed CP_6
eccezionali ragioni per procedere alla loro integrale compensazione. Infatti, il
, sin dalla sua comparsa in primo grado, sosteneva che i Controparte_1
veri responsabili del sinistro mortale fossero poi fallita, e Controparte_9 CP_3
che avevano eseguito gli interventi di manutenzione del veicolo di scorta e
[...]
la sostituzione degli pneumatici, ma si asteneva dalla loro chiamata in causa
(preferendo citare in giudizio solo la compagnia assicuratrice) inducendo in tal modo gli attori a formulare la relativa istanza nell'udienza successiva. È dunque evidente che la chiamata in giudizio di questi soggetti è stata imposta dal tenore delle difese del . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'AppeLO di IA, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da da Parte_1 [...]
, da , da e da Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, così provvede:
1. in accoglimento delle domande, accerta l'esclusiva responsabilità del in relazione al sinistro del 28.08.2002 in cui decedeva Controparte_1
e per l'effetto Persona_2
2. condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a versare a l'importo di € 516.124, oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal 15.01.2025 al saldo a titolo di danno non patrimoniale e l'importo di € 86.128, oltre interessi legali ex art. 1284 primo pagina 40 di 42 comma c.c. dal 15.01.2015 al saldo a titolo di danno patrimoniale;
a versare a e a , ciascuno, la somma di € 361.379, oltre Parte_3 Parte_4
interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal 15.01.2025 al saldo;
a versare a la somma di € 125.517, oltre interessi legali ex art. 1284 primo Parte_5
comma c.c. dal 15.01.2025 al saldo;
a versare a la Parte_2
somma di € 330.403, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal
15.01.2025 al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
3. rigetta le domande di parte attrice in riassunzione svolte nei confronti di
[...]
e di con integrale compensazione delle spese di Controparte_3 CP_6
lite tra dette parti;
4. condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a rifondere agli attori in riassunzione le spese di lite, liquidate come in parte motiva, per ogni grado di giudizio;
5. pone le spese di consulenza, liquidate con decreti 15.05.2008 e 30.06.2010,
definitivamente a carico dell'originario convenuto;
Controparte_1
6. dichiara tenuta a manlevare il dai Controparte_5 Controparte_1
capi condannatori 2, 4 e 5 che precedono;
7. condanna a rifondere al chiamante Controparte_5 Controparte_1
le spese di lite, liquidate come da parte motiva, per ogni grado di giudizio.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 15.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
pagina 41 di 42 IL PRESIDENTE
dott.ssa Manuela Cantù
pagina 42 di 42
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'AppeLO di IA, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Manuela Cantù Presidente
dott. Giuseppe Serao Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Morte
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 824/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 20/11/2024, promossa
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco C.F._5
Fugazzola in forza di procure rilasciate a margine della citazione in appeLO della pagina 1 di 42 precedente fase di giudizio e in forza di procure rilasciate a margine dell'atto di citazione in riassunzione;
Attori in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura deLO Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in IA via santa Caterina n. 6;
- convenuto in riassunzione
NONCHE' CONTRO
, (C.F. Controparte_3
), Già con sede in P.IVA_2 Controparte_4
Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Martino Volta del foro di
Milano giusta delega stesa in calce alla comparsa di costituzione e di risposta ed e elettivamente domiciliata in Milano via Sforza n. 19;
- convenuta in riassunzione
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Mogliano Controparte_5 P.IVA_3
veneto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Vincenti ed elettivamente domiciliata in IA alla via Saffi n.
5, giusta procura per atto notaio rep. n. 186905 Persona_1
racc. 30367 del 18.12.2014;
NONCHE' CONTRO
pagina 2 di 42 (C.F. ), già con sede in Milano, in CP_6 P.IVA_4 CP_7
persona del procuratore dott. , assista e difesa dall'avv. Controparte_8
Antonella Gaggiotti del for di IA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IA via BuLOni n. 12 giusta delega in atti;
- convenuta in riassunzione
In punto: Riassunzione a seguito di ordinanza emessa dalla Suprema
Corte n. 16903/2023 del 13.06.2023.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia la Corte di AppeLO adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
In via principale: accertata la responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro in cui ha perso la vita , condannare lo Persona_2
stesso, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento di tutti i danni per l'effetto patiti dagli attori, nella misura che sarà a risultare in corso di causa,
ovvero in via equitativa, e con ogni conseguente statuizione.
In via subordinata: accertata la responsabilità del , della Controparte_1
e della (ora Controparte_9 Controparte_10 [...]
), in via tra loro concorrente, ovvero Controparte_3
accertata la responsabilità, in via esclusiva, della e/o della Controparte_9 [...]
(ora Controparte_10 Controparte_3
), nella causazione del sinistro in cui ha perso la vita il sig.
[...] Parte_1 pagina 3 di 42 Vittorio, condannare i predetti, in rapporto alle rispettive responsabilità ovvero in via solidale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni per l'effetto patiti dagli attori,
nella misura che sarà a risultare in corso di causa, ovvero in via equitativa, e con ogni conseguente statuizione e con azione surrogatoria nei confronti della compagnia di assicurazione di Controparte_9
In via istruttoria:
A) si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, come da perizia che mi si rammostra al documento n. 14 del fascicolo di parte attrice, la causa del decesso, intervenuto in data 28.8.2002, del
CA App. è da ascriversi alle lesioni riportate a seguito Persona_2
dell'incidente stradale per cui è causa.
Si indicano a testimoni sul capitolo: Dott.sa Dott.ssa Testimone_1 Tes_2
[...]
2) Vero che l'incidente per cui è causa si verificava alle ore 13.00 circa del giorno 28.8.2002, e che il decesso del CA Per_3 Persona_2
avveniva alle ore 20.30 circa deLO giorno stesso.
Si indicano a testimoni sul capitolo: Dott.ssa Testimone_3 Testimone_1
Dott.ssa Testimone_2
3) Vero che, dal giorno del matrimonio, il CA App. Persona_2
andava a vivere in Almenno San Salvatore (BG), unitamente alla moglie.
pagina 4 di 42 Si indicano a testimoni sul capitolo: Testimone_3 Testimone_4
.
[...] Tes_5
4) Vero che il CA App. Ciampitti Vittorio, a seguito dell'incidente per cui é causa, ha lasciato la moglie (con cui aveva contratto Parte_1
matrimonio in data 1.6.2002), nonché la propria figlia che quest'ultima portava in grembo, nata il [...].
Si indicano a testimoni sul capitolo: Testimone_4 Tes_3
.
[...] Tes_5
5) Vero che, in data 28.8.2002, il CA App. veniva Persona_2
comandato dai suoi superiori a svolgere il servizio di scorta di una personalità
lungo il percorso da Curno (BG) a Belluno, servizio da svolgersi con autovettura
Fiat Croma targata EI 872 DI (ovvero CC 872 DI).
Si indicano a testimoni sul capitolo: Cap. , Testimone_6 Testimone_7
[...]
6) Vero che, nell'ambito dell'espletamento del servizio di scorta, la macchina scortante deve seguire, a distanza di sicurezza, la macchina scortata, adeguando la propria velocità alla vettura che la precede.
Si indicano a testimoni sul capitolo: , M..LO , Testimone_7 Tes_8
, ; Testimone_9 Testimone_10
7) Vero che in data 28.8.2002, l'autovettura Fiat Croma targata EI 872 DI,
condotta dal CA , procedendo sull'autostrada Persona_4
A4, seguiva l'auto scortata.
pagina 5 di 42 Si indicano a testimoni sul capitolo: M..LO , Testimone_7 [...]
Tes_11
8) Vero che come da informazioni rese ai Carabinieri, che mi si rammostrano al doc. 24 del fascicolo di parte attrice, al momento dell'incidente per cui è causa,
la macchina scortata, da me condotta, procedeva ad una velocità consentita dal codice della strada.
Si indica a testimone: . Testimone_11
9) Vero che i danni fisici e morali da me patiti, quale trasportato, conseguiti alle lesioni occorse a seguito del sinistro per cui è causa, mi sono stati integralmente risarciti dall'assicurazione con la quale era garantito il . Controparte_1
Si indica a testimone sul capitolo: Testimone_7
10) Vero che confermo la perizia che mi si rammostra al documento 9 del fascicolo di parte attrice, e che quindi la causa del sinistro in cui ha perso la vita il CA è da imputarsi al fatto che solo tre dei Persona_4
quattro cerchioni installati sulla autovettura Fiat Croma targata CC 872 DI erano dotati di fasce antistaLOnamento in metaLO, mentre il cerchione posteriore sinistro (foto 9 e 10 CT) non aveva la fascia in metaLO bensì in lega, e che le valvole installate erano in gomma e dunque poco resistenti, e che, in definitiva,
si stabiliva che la fascia in lega installata sul pneumatico posteriore di sinistra avesse ceduto e spezzandosi andava anche recidere la valvola in gomma (si legge nella relazione del CT la interferenza della fascia in lega sulla valvola è
più incisiva e grave di quella realizzata da una fascia in acciaio (dimostrazione pagina 6 di 42 foto 13 e 15)). Spezzandosi la valvola si verificava una rapidissima depressurizzazione deLO pneumatico di sinistra e dunque tutto il peso del veicolo
(comprensivo anche deLO ulteriore peso determinato dal carburante) andava a appoggiarsi sui tre restanti pneumatici che però non riuscivano a tollerare un peso superiore a queLO consentito (kg 560), per cui queLO posteriore di destra non reggendo al peso eccessivo scoppiava;
scoppiando la macchina sbandava e ribaltandosi più volte si incendiava” (sic. pag.
4 - doc. 10).
Si indicano a testimoni sul capitolo:
Ing. , domiciliato in Milano, viale Monte Grappa n. 6. Testimone_12
Ing. . CP_11
17) Vero che il personale dell'Autofficina dei Carabinieri presso la quale si svolgeva la manutenzione del Fiat Croma targata CC 872 DI aveva l'onere di verificare la congruità dei pezzi sostituiti da officine terze, e di verificare tutti i valori di manutenzione eseguiti da terzi, anche al fine del consenso all'emissione della fattura
Si indicano a testimoni sul capitolo: Brig. ; - Responsabile pro Testimone_13
tempore reparto Officina Comando Provinciale CC Bergamo.
18) Vero che a seguito del gravissimo stress psico-fisico al quale sono stati sottoposti gli attori a seguito dell'evento luttuoso, nonché per le modalità con le quali alcuni dei congiunti sono stati resi edotti di tali fatti, si sono notevolmente aggravate le condizioni di salute del sig. (doc. 12). Parte_3
Si indicano a testimoni sul capitolo:
pagina 7 di 42 - , , , Testimone_14 Testimone_15 Testimone_16 Tes_17 Tes_18
[...] Testimone_19 Tes_20 Tes_21 Tes_22
[...]
20) Vero che, come da documento che mi si rammostra al n. 26 del fascicolo di parte attrice, lo stipendio netto mensile dell'App. , all'agosto Persona_2
2002, era di circa e 1.300,00 mensili.
- Si indicano a testimoni sul capitolo: Responsabile pro tempore Ufficio Nucleo
Comando – Stazione Comando Provinciale CC di Bergamo.
B) Si chiede ammettersi c.t.u. medico legale sulla persona di Parte_3
intesa ad accertare il suo stato di salute, e il collegamento tra la malattia intervenuta successivamente al decesso del figlio ed il forte stato di angoscia e frustrazione conseguito alla perdita del congiunto.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per tutti i gradi di giudizio
(Tribunale, AppeLO, Legittimità, e nuovamente AppeLO).
Per il : CP_1
Voglia la Corte in sede di rinvio:
In via principale: confermando il rigetto dell'appeLO proposto da controparte,
rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata.
In mero subordine, nelle denegata ipotesi di riconoscimento di una totale o parziale responsabilità della Amministrazione appellata, dichiarare la società
oggi in persona Controparte_12 Controparte_5
pagina 8 di 42 del legale Rappresentate pro-tempore, obbligata a tenere indenne la predetta amministrazione da ogni somma cui dovesse essere condannata.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi di giudizio.
Per CP_13
1. In via principale, respingere tutte le domande svolte dagli appellanti nei confronti di già Controparte_14 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto, essendo la Controparte_10
stessa esente da qualsivoglia responsabilità nella causazione del sinistro de quo e nel suo esito mortale.
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale e/o concorrente delle domande di parte appellante nei confronti di
[...]
, condannare e/o il Controparte_3 Controparte_14 CP_9
a manlevare , da ogni CP_1 Controparte_3 Controparte_14
eventuale condanna e/o effetto pregiudizievole che dovesse essere pronunciata nei suoi confronti, avendo il fornito le valvole in gomma da installare CP_1
sulla vettura.
3. In via istruttoria, reiterate le eccezioni e contestazioni indicate in atti,
respingere le istanze istruttorie degli appellanti, in quanto inammissibili,
irrilevanti e irritualmente formulate.
4. Porre a carico del soccombente la condanna alla rifusione delle spese legali di lite relative al presente giudizio di rinvio, oltre ad accessori di legge.
5. Porre a carico del soccombente del presente giudizio anche la condanna alla pagina 9 di 42 rifusione delle spese legali di lite del giudizio appeLO RG 240/2013 (come da nota giudiziale allegata al presente fascicolo sub II grado Lolli nota spese giudiziale) che la Corte di AppeLO – pur respingendo l'appeLO – aveva compensato integralmente tra le parti.
Per CP_6
Voglia la Corte d'appeLO di IA,
In via principale: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva di e in ogni caso l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande CP_6
avanzate nei suoi confronti, respingersi l'avverso gravame e le avverse domande tutte. Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via subordinata istruttoria: ci si oppone all'ammissione degli avversi capitoli di prova e delle avverse istanze istruttorie per i motivi già dedotti in primo grado.
Per Controparte_5
Voglia la Corte adita, contrariis reiectis:
In via principale, rigettare le domande proposte dagli attori appellanti siccome illegittime ed infondate, confermando integralmente la sentenza emessa dal
Tribunale di IA, n. 2923/2012;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata la responsabilità, totale o parziale, del convenuto-appellato Controparte_1
nella produzione dell'evento de quo, dichiarare, per le motivazioni tutte esposte,
che (già non è Controparte_5 Controparte_15
pagina 10 di 42 obbligata, in forza della polizza r.c.a. prodotta, a tenere indenne e/o manlevare l'assicurato da tutti i danni che il convenuto-appellato sia Controparte_1
condannato a risarcire agli attori;
In ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dal convenuto appellato nei confronti di Controparte_1 Controparte_15
ora perché illegittime ed infondate.
[...] Controparte_5
Con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 22.09.2004, in in Parte_1 Parte_1
proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore
[...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di IA il Controparte_1
esponendo che in data 28.02.2002, nel corso di un comandato servizio di scorta,
era deceduto il congiunto carabiniere di anni 35; che il Persona_2
predetto aveva lasciato la moglie con la quale si era Parte_1
coniugato in data 1.06.2002 e la figlia che quest'ultima portava Parte_2
in grembo nata il [...], i genitori e e il frateLO Pt_3 Parte_4
Allegavano che dalla consulenza svolta dal P.M. di IA era emerso che Tes_3
l'autovettura condotta da ossia una Fiat Croma tg. CC872DI Persona_2
di proprietà del , presentava blindatura di III liveLO, ma solo tre dei CP_1
quattro cerchioni installati sull'autovettura erano dotati di fasce antistaLOnamento in metaLO tali da impedire l'afflosciarsi deLO pneumatico in pagina 11 di 42 caso di scoppio;
che le valvole installate erano in gomma e dunque poco resistenti e che la causa del sinistro andava ricercata nel fatto che la fascia in lega deLO pneumatico posteriore sinistro aveva ceduto e, spezzandosi, aveva reciso la valvola in gomma cagionando una rapida depressurizzazione deLO
pneumatico di sinistra con la conseguenza che tutto il peso del veicolo era andato ad appoggiarsi sui tre restanti pneumatici che non erano riusciti a tollerare un peso superiore a queLO consentito e di conseguenza lo pneumatico posteriore destro era scoppiato e la macchina aveva sbandato ribaltandosi più
volte per poi incendiarsi.
Alla luce di questa premessa, gli attori, nella qualità di prossimi congiunti,
lamentavano che il aveva ricusato ogni istanza Controparte_1
risarcitoria, da cui la richiesta, peraltro genericamente formulata, di risarcimento i tutti i danni subiti.
Il resisteva eccependo la genericità della domanda, priva Controparte_1
dei suoi minimi elementi identificativi, allegava che l'amministrazione convenuta era esente da qualsiasi responsabilità, tanto che il processo penale era stato archiviato e che semmai il difetto di manutenzione poteva essere ascritto a con sede in Milano;
instava per la chiamata in causa della sua Controparte_9
compagnia per essere da questa Controparte_15
manlevata in ipotesi di condanna.
nella sua comparsa negava l'operatività della polizza in quanto il CP_15
conducente del veicolo non era poteva essere considerato terzo.
pagina 12 di 42 Alla prima udienza, parte attrice era autorizzata alla chiamata in causa di
[...]
e di CP_9 Controparte_10
La prima, nella sua comparsa, negava ogni sua responsabilità allegando di aver fornito un preventivo di spesa su ordine del Comando dei Carabinieri della
Lombardia; che i pneumatici e le valvole erano stati forniti dal Comando
dell'Arma e il relativo montaggio era stato effettuato da Controparte_10
previa autorizzazione del Comando, mentre la deducente aveva CP_10
eseguito tutte le altre prestazioni indicate in preventivo con la specificazione che spettava all'Arma la verifica di tutti i lavori eseguiti prima dell'emissione della fattura. Da ultimo, instava per la chiamata in giudizio di R.A.S. – Riunione
Adriatica di Sicurtà.
a sua volta lamentava la sua totale estraneità ai fatti: allegava Controparte_10
che dai numerosi testi escussi era emerso che l'autovettura Fiat Croma era vetusta e in cattive condizioni di manutenzione;
che l'unico intervento eseguito dalla società era queLO indicato nella fattura n. 815 del 31.10.2000 relativo alla bilanciatura elettronica e relativa manodopera inerente ai 4 pneumatici della
Croma per un costo delle vecchie £. 163.200, mentre le altre prestazioni erano state eseguite da contestava le risultanze della perizia eseguita a Controparte_9
firma dell'ing. evidenziando altri possibili concause dell'evento, tra Tes_12
cui l'elevata velocità tenuta dalla vettura, e che da cui pretendeva di CP_9
essere manlevata, aveva fornito a le gomme, i cerchioni, le fasce CP_10
antistaLOnamento e le valvole tutte provenienti dall'Amministrazione Militare.
pagina 13 di 42 a sua volta eccepiva l'inoperatività della polizza n. 045174119 in forza CP_7
della quale aveva chiesto di essere manlevata in quanto stipulata in CP_9
data 10.09.2001 e quindi dopo l'esecuzione dei lavori per cui era causa.
Istruita la lite con testi e con consulenza affidata all'ing. il Controparte_16
Tribunale di IA rigettava la domanda attorea con integrale compensazione delle spese di lite. A detta del primo giudice, le conclusioni a cui era pervenuto l'ing. erano state smentite sia da parte dei periti nominati dal Testimone_12
giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano ing.
[...]
e ing. nel procedimento penale n. 16058/04 Per_5 Persona_6
R.G. a carico di , sia dal consulente nominato nel processo civile CP_10
ing. Più in dettaglio, i periti nominati dal giudice penale Controparte_16
milanese nel procedimento contro avevano accertato che la causa CP_10
del sinistro era da individuare nel repentino cedimento deLO pneumatico posteriore destro per cause non accertabili in quanto lo stesso era stato distrutto e, a sua volta l'ing. aveva ritenuto che il rinvenimento di tre pezzi CP_16
deLO pneumatico posteriore destro faceva ritenere l'esistenza di uno scollamento tra la parte in gomma e la carcassa deLO stesso, evenienza conseguente ad un surriscaldamento “… cosa che avviene quando la pressione all'interno è bassa o
per la presenza di microporosità che agiscono in tempi lunghi, o a seguito di
una piccola foratura, o per il danneggiamento delle fasce connesso ad un difetto
di fabbrica o a ad urti accidentali come i cordoli dei marciapiedi;
difetto di cui
nessuno poteva avvedersi”.
pagina 14 di 42 Con sentenza n. 248/2019 del 7.02.2019 questa Corte confermava la gravata sentenza. A giudizio della Corte territoriale, i vari motivi di appeLO vertenti sulla corretta applicazione dell'art. 2087 c.c., non erano fondati. Premesso che la domanda risarcitoria era stata proposta dagli eredi iure proprio andava comunque inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2043 c.c., anche se la morte del congiunto era derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., escludeva l'esistenza di una responsabilità civile a carico del datore di lavoro sotto il profilo della cattiva manutenzione dell'automezzo affidato al lavoratore.
Con ordinanza n. 16903/2023 del 13.06.2023, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso avanzato dagli odierni attori in riassunzione, in primis
rilevava che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. si pone negli stessi termini di cui all'art. 1218 c.c. e dunque può essere vinta solo dalla dimostrazione dell'avvenuta adozione delle cautele antinfortunistiche ovvero dalla sussistenza del caso fortuito;
che correttamente la domanda di risarcimento del danno proposta iure proprio dai congiunti del lavoratore trova la sua fonte nell'art. 2043 c.c.; che la presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta con una prova molto rigorosa, ossia con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee atte ad evitare il danno;
che invero questa Corte non aveva correttamente individuato il nesso causale sulla scorta del criterio del più probabile che non, tanto più che il sinistro era avvenuto a distanza di un anno e dieci mesi dall'ultima manutenzione dell'autovettura ed pagina 15 di 42 ancora questa Corte non aveva spiegato le ragioni per cui lo scoppio deLO
pneumatico poteva essere definito come evento accidentale in presenza di auto blindata con blindatura di III/IV liveLO tale da presupporre che il veicolo avrebbe potuto procedere ad alta velocità per molti chilometri anche nel caso in cui uno o più pneumatici fossero stati colpiti da proiettili.
in Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e riassumevano il processo ex art. 392
[...] Parte_4 Parte_5
c.p.c. dando atto che era stata dichiarata fallita in data 2.05.2019 Controparte_9
e la procedura si era conclusa con la cancellazione della società dal registro delle
Imprese; che già si Controparte_14 Controparte_10 CP_10
era trasformata in;
che Controparte_3 Controparte_3 [...]
era stata incorporata in e Controparte_15 Controparte_5 CP_7
era stata incorporata in
[...] CP_6
Si costituivano , e Controparte_1 CP_6 Controparte_5 [...]
che resistevano. Controparte_3
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 20.11.2024 ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., previa assegnazione i termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito elle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo pagina 16 di 42 chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appeLO
conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo deLO stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, è utile premettere che, secondo costante orientamento della Suprema
Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) - qual è queLO
che ci occupa - non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né
è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra,
piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado,
ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è
funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le molte Cass. civ. n. 15143/2021; in senso conforme Cass. civ. nn. 11936/2006; 1824/2005; 13833/2002; 3475/2001;
14892/2000; 5901/1994).
pagina 17 di 42 In ordine alla dinamica del sinistro, è pacifico che in data 28.08.2002 alle ore
13.10 circa sulla corsia dell'autostrada A4, in Comune di Erbusco, con direzione
Venezia, viaggiava l'autovettura blindata Fiat Croma targata CT872DI (con targa di copertura AA947PA) condotta dall'appuntato su cui Persona_2
era trasportato il maresciaLO;
detta autovettura fungeva da Testimone_7
scorta all'autovettura Audi 6 targata CB334JL condotta da Testimone_11
su cui era trasportato il vicepresidente dell'epoca di . Parte_6
La velocità di marcia era di circa 155/160 km orari a detta dei consulenti e, una volto giunto al km 73+100, il pneumatico posteriore destro della Fiat Croma si depressurizzava repentinamente o esplodeva causando la perdita di almeno tre brandelli (poi rinvenuti dalla Polizia Stradale sul manto stradale); a questo punto la Fiat perdeva aderenza andando a collidere con la barriera di separazione delle carreggiate di marcia, come provato dalle tracce di scarrocciamento rinvenute sul manto stradale;
a seguito dell'impatto dell'angolo anteriore sinistro con la barriera divisoria la macchina si sollevava e rotolava con sganciamento delle portiere;
gli occupanti, con tutta probabilità non legati ai rispettivi sedili mediante le cinture le sicurezza, venivano sbalzati fuori dall'abitacolo; in occasione del secondo atterraggio sul manto stradale l'autovettura impattava violentemente con la ruota anteriore destra lasciando a terra tracce di abrasione metallica sino al suo arresto a diversi metri di distanza in posizione opposta al senso di marcia e, infine, la verosimile rottura del serbatoio provocava un importante incendio concentrato nella parte posteriore della vettura che pagina 18 di 42 distruggeva completamente i penumatici posteriori e la ruota di scorta.
Come sopra anticipato, nella sua relazione l'ing. Persona_7
consulente del P.M. presso la procura di IA (procedimento contro il brigadiere terminato con richiesta di archiviazione), ipotizzava Testimone_13
che la causa scatenante del sinistro in esame era da attribuirsi, con elevato grado di certezza, all'improvviso scoppio deLO penumatico posteriore destro come conseguenza dell'improvvisa depressurizzazione di queLO posteriore sinistro e,
dopo aver riportato le varie deposizioni dei testi escussi e la storia della Fiat
Croma, detto consulente accertava che i cerchioni di questa autovettura erano dotati di fasce di antistaLOnamento, che il cerchione posteriore sinistro difettava dell'apposita fascia in acciaio e che ad un certo punto si era creata un'interferenza con il corpo della valvola in gomma.
Siffatta ricostruzione era smentita dalla relazione redatta dagli ing.
[...]
e nel procedimento penale n. 16058/04 R.G. a Per_5 Persona_6
carico di su incarico del giudice dell'udienza preliminare di Milano. CP_10
Dopo attenta visione del veicolo e dei reperti, questi consulenti affermavano che il cerchione anteriore destro era dotato di una sua fascia antistaLOnamento in acciaio in parte fusasi a cagione dell'incendio e che tuttavia una fascia in lega leggera era presente anche sul cerchione posteriore sinistro, anche questa fusasi in occasione dell'incendio. A giudizio dei consulenti del g.u.p., la tesi esposta dall'ing. non poteva essere ritenuta a priori inverosimile, ma tuttavia Tes_12
era da respingere la tesi che un modesto aggravio a carico deLO pneumatico pagina 19 di 42 posteriore sinistro potesse aver determinato uno scoppio quasi immediato di queLO posteriore destro e che la più probabile causa scatenante la perdita di controLO del veicolo Fiat Croma era da identificare nel repentino cedimento ovvero neLO scoppio deLO penumatico posteriore destro. Le cause potevano alternativamente essere ricercate i) in un possibile difetto costruttivo di impossibile riscontro in quanto lo pneumatico non era più disponibile;
ii) nella presenza di un deterioramento localizzato conseguente ad un progresso urto contro uno spigolo;
iii) in un pregresso e continuativo impiego in condizioni di insufficiente pressione di gonfiaggio, ipotesi tuttavia poco probabile alla luce dei controlli effettuati sul mezzo, iv) nell'indebolimento della struttura per persistente eccessiva pressione di gonfiaggio, ipotesi parimenti poco probabile per gli stessi motivi.
I consulenti ritenevano, in definitiva, che pur in presenza di uno penumatico sostanzialmente nuovo, questo si era potuto danneggiare a seguito di un evento accidentale, quale ad esempio un probabile urto contro uno spigolo di un marciapiede, deteriorandosi durante la marcia del veicolo.
L'ing. nominato in questo processo dal giudice di prime Controparte_16
cure, si associava alle considerazioni dei consulenti nominati dal g.u.p. di
Milano ritenendo non verosimile la tesi di un pregresso scoppio deLO
pneumatico posteriore sinistro;
riteneva che era privo di rilievo il fatto che in una ruota era stata inserita una fascia antistaLOnamento in lega leggera avente massa di gr. 300 in luogo di quella in acciaio avente massa di circa 1.000 grammi in pagina 20 di 42 quanto la guida sarebbe stata problematica e che, pertanto, la causa dell'accaduto andava ricercata in una normale foratura che aveva determinato una lenta depressurizzazione e il surriscaldamento della carcassa deLO pneumatico con conseguente scoppio per cedimento delle tele.
I vari testi escussi, a loro volta, offrivano vari contributi per meglio comprendere la dinamica delle manutenzioni dei veicoli in uso al e Controparte_1
impiegati per i sevizi di scorta.
Il tenente col. riferiva che le varie operazioni di controLO dei Persona_8
mezzi erano eseguite da un'officina interna;
il coloneLO in pensione Per_9
confermava che gli penumatici e le valvole impiegate sulla Fiat Croma
[...]
erano state prelevate dal magazzino interno, che le coperture erano fornite dall'amministrazione della in forza di contratto gestito dal Comando CP_1
generale e che i lavori di manutenzione sui veicoli, anche se eseguiti da officina esterna, erano poi oggetto di verifica interna;
il brigadiere narrava Parte_7
che i lavori di sistemazione delle autovetture in uso a volte erano eseguiti dall'officina interna ed altre affidate ad una esterna per il montaggio anche se gli pneumatici venivano consegnati dall'amministrazione all'impresa incaricata;
questo teste aggiungeva che le valvole dovevano essere in gomma anche per le autovetture blindate e che il controLO di affidabilità eseguito periodicamente doveva seguire le indicazioni riportate nel doc. 23 di parte attrice.
Il teste ribadiva che per prassi le valvole e le gomme erano Testimone_13
fornite dal magazzino anche quando i lavori erano commissionati ad una ditta pagina 21 di 42 esterna, come avvenuto nel caso concreto in cui ad erano stati affidati i CP_9
normali controlli connessi con il tagliando dei 100.000 chilometri, mentre il controLO di affidabilità, eseguito ogni anno o ogni 10.000 chilometri di percorrenza avveniva internamente;
i testi e riferivano Tes_23 Tes_24
che era l'officina dell' a fornire i pezzi. Pt_8
Il teste oculare che si trovava a percorrere l'A4 nelle circostanze Testimone_25
di tempo e di luogo del sinistro, ricordava di essere superato dalla Fiat Croma
che aveva riconosciuto essere autovettura blindata in quanto dipendente della
Polizia Penitenziaria, e che la stessa si era inclinata sul lato posteriore destro e aveva iniziato a sbandare andando prima a collidere con il new jersey centrale poi aveva preso fuoco.
Il maresciaLO , trasportato e seduto sul lato anteriore destro Testimone_7
della vettura condotta da descritto dal teste come ottimo Persona_2
autista, riferiva che ad un certo punto la macchina si era abbassata sul suo lato e l'autista aveva perso il controLO del mezzo e quindi aveva sbattuto contro la barriera centrale;
aggiungeva che lui e erano stati sbalzati Persona_2
fuori dal mezzo e poi l'autovettura si era incendiata;
precisava di essere stato risarcito da e che, in effetti, sia il teste che l'autista si erano Controparte_17
lamentati con il comandante esponendo di non voler usare quella autovettura in quanto vecchia, pur non sapendo esplicitare quali problemi avesse in concreto,
ma ad es. l'indicatore del carburante indicava l'esistenza della riserva,
nonostante fosse stato fatto il pieno poco prima. Il brigadiere Testimone_9
pagina 22 di 42 confermava che ogni autovettura doveva avere due libretti con le annotazioni relative alle riparazioni, sostituzioni, tagliandi eseguiti ecc. e che uno di questi deve essere tenuto in macchina e l'altro presso l'officina della macchina;
anche questo teste rammentava che si era lamentato dicendogli quella Croma Parte_1
era inadeguata instando per la sostituzione con una BMW;
il teste , Tes_26
addetto alle scorte, confermava che ogni macchina aveva due libretti, di cui uno doveva essere custodito presso l'ufficio di appartenenza e confermava che gli aveva detto che non si fidava della Croma in dotazione. Parte_1
Cosi sintetizzate le emergenze processuali, la Suprema Corte ha indicato i criteri a cui questo collegio di rinvio deve attenersi, ossia:
- il riparto degli oneri probatori in ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini di cui all'art. 1218 c.c.;
- la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. fa sì che esista una presunzione di colpa a carico del datore di lavoro che può essere superata solo dalla dimostrazione dell'avvenuta adozione delle cautele antinfortunistiche ovvero dalla sussistenza del caso fortuito;
- la domanda di risarcimento presentata dai prossimi congiunti iure proprio trova la sua fonte nella disciplina della responsabilità ex art. 2043 c.c. anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro;
- la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività
pericolose può essere vinta solo con una prova molto rigorosa, ossia con la pagina 23 di 42 dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Alla luce di questi criteri, occorre dunque indagare sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'azione ex art. 2043 c.c. svolta dai prossimi congiunti di _2
, ossia l'esistenza di una condotta dolosa o colposa a carico del
[...] [...]
, l'esistenza del danno, nel caso di specie consistente nella perdita CP_1
del rapporto parentale, e il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non.
Orbene, proprio con riguardo al primo elemento costitutivo della fattispecie, la
Corte ritiene esista la prova di una condotta colposa a carico del Controparte_1
in quanto l'autovettura Croma messa a disposizione dell'App.
[...] Parte_1
non era idonea aLO scopo.
A parte la suggestione riferita da numerosi testi, tra cui anche il passeggero maresciaLO secondo cui detta autovettura era vetusta e scarsamente Tes_7
affidabile (ad es. neppure registrava l'effettuazione del rifornimento),
indicazioni che provenendo da soggetti qualificati e da esperti conducenti addetti al servizio scorta avrebbero comunque indurre l'Amministrazione ad una verifica più puntuale dei requisiti di affidabilità del veicolo, è pacifico che ad un certo punto lo penumatico posteriore destro sia esploso determinando la completa perdita di aderenza al suolo, lo sbandamento e la collisione con la barriera divisoria delle due carreggiate di marcia dell'autostrada A4.
È altresì pacifico e documentato, attraverso le numerose deposizioni, che i materiali erano forniti direttamente dalla Amministrazione centrale, anche pagina 24 di 42 quando i lavori venivano affidati ad imprese terze, e dunque era preciso onere del Ministero curare l'affidabilità dei materiali che dovevano essere montati su veicoli blindati che dovevano fungere da servizio scorta, i quali, come noto,
avevano necessariamente un carico notevolmente superiore proprio per effetto della blindatura.
A giudizio di questo collegio, è dirimente osservare, proprio per affermare la responsabilità dell'Amministrazione, la circostanza che lo pneumatico posteriore destro si sia afflosciato e sia esploso in modo repentino aLOrquando proprio una delle principali caratteristiche dell'autovettura blindata è quella di resistere ai colpi da arma da fuoco che colpiscono gli pneumatici che devono essere tali da mantenere una pressione sufficiente per poter circolare ad una velocità sostenuta ancora per un certo tratto di strada. Se lo pneumatico in esame doveva avere le caratteristiche per poter proseguire la marcia in condizioni di sicurezza, sebbene attinto da proiettile, anche l'evento assimilabile dell'esplosione repentina avrebbe dovuto garantire la possibilità per il mezzo di circolare.
Questo dato non superabile e non ragionevolmente spiegato neppure dalle consulenze redatte dai consulenti del g.u.p. milanese e dal c.t.u. nominato in primo grado fa sì che induttivamente si debba ritenere che l'autovettura non fosse assolutamente idonea a sostenere il servizio scorta in cui notoriamente deve essere tenuta una velocità standard piuttosto elevata.
I vari accertamenti peritali hanno stimato che la velocità media della Croma
fosse di oltre 150 km orari, ma di tanto nessun rimprovero può essere mosso pagina 25 di 42 all'app. che seguiva la vettura oggetto di scorta. Parte_1
I vari elementi che il ha allegato per escludere la sua Controparte_1
colpa al fine di invocare il caso fortuito non sono sufficienti aLO scopo. Se da un lato è vero che gli pneumatici avevano percorso solo 10.500 chilometri dalla loro sostituzione ed erano dotati tutti di fascia antistaLOnamento, dall'altro è
parimenti documentato che in data 21.11.2000 il Comando Regione Carabinieri
CP_ Lombardia incaricava con sede in Milano di eseguire tutta una CP_9
serie di interventi, tra cui la sostituzione degli pneumatici che venivano forniti,
unitamente alle valvole, direttamente dall'officina regionale del citato Comando.
Per i suddetti lavori emetteva la fattura 14 in data 8.01.2001 la quale CP_9
tuttavia specificava che materialmente le operazioni di sostituzione degli pneumatici era stata eseguita da avente sede in Milano come da CP_10
fattura.
Come precisato anche dai testi, oltre a questi interventi, venivano eseguiti periodicamente le officine interne del Ministero dei controlli c.d. di affidabilità
che tuttavia, in relazione alle gomme, erano solo esterni.
Nella fattispecie, un controLO di affidabilità era stato eseguito solo 394
chilometri prima del sinistro, ma non esiste alcuna prova certa della sua effettiva effettuazione e soprattutto non esiste prova di quali attività siano state in concreto svolte. Sul punto, vale la pena rimarcare che i vari testi hanno affermato che ogni veicolo in dotazione al dispone di due libretti CP_1
recanti le annotazioni degli interventi eseguiti, uno custodito in macchina e uno pagina 26 di 42 in deposito presso l'amministrazione che mai ha prodotto in giudizio la sua copia.
L'omessa produzione del libretto recante le annotazioni di cui si è detto è un ulteriore importante elemento che esclude la possibilità di ritenere la condotta del esente da profili da colpa. CP_1
Come detto, a parte i controlli di affidabilità, di cui non è noto il grado di approfondimento, nel caso di specie è certo che l'ultimo intervento di manutenzione risaliva ad un anno e dieci mesi prima del sinistro e dunque un lasso temporale eccessivo per poter sostenere che la manutenzione sulla Fiat
Croma sia stata effettuata in modo adeguato.
Se come accertato dall'ing. la più probabile causa del sinistro è CP_16
stata quella di una foratura che ha determinato una lenta depressurizzazione e il riscaldamento della carcassa deLO pneumatico con conseguente scoppio per cedimento delle tele, una vigilanza più attenta e continua sulla pressione delle gomme – tanto più che diverse erano state le segnalazioni in punto adeguatezza di quel veicolo – avrebbe potuto consentire di percepire il difetto di costruzione o la presenza di una perdita di pressione deLO pneumatico. Anche a voler ipotizzare la casuale presenza di un oggetto della carreggiata di percorrenza tale da aver determinato l'improvvisa foratura deLO pneumatico posteriore destro,
non si comprende come le fasce antistaLOnamento non abbiano svolto il loro compito consentendo al veicolo di poter circolare senza perdere aderenza al suolo.
pagina 27 di 42 Con riguardo al nesso causale, è noto che la causalità nel diritto civile si atteggia in modo diverso rispetto all'ordinamento penale: infatti, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, si debbono applicare i criteri della probabilità prevalente e del più probabile che non; ne consegue che il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria. Non è richiesta la certezza né un'elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre,
che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. Nella valutazione il giudice di merito non deve limitarsi ad un esame isolato dei singoli elementi ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve effettuare una valutazione complessiva ed organica del quadro probatorio a sua disposizione (cfr. tra le molte la recente Cass.
7.11.2024 n. 28722).
Sulla scorta di questi principi, la Corte ritiene che le omissioni sopra indicate in punto corretta manutenzione del veicolo Fiat Croma, unitamente al dato di aver affidato al dipendente un veicolo vetusto e inadeguato, siano stata la causa più
probabile del sinistro. Il non ha dimostrato di aver Controparte_1
effettuato una manutenzione accurata del suo mezzo: l'ultimo intervento documentato, affidato ad imprese esterne, risaliva a ventidue mesi prima;
i controlli di affidabilità periodici erano limitati ad una visione esterna senza misurare la pressione delle gomme, motivo per cui ipotizzando la condotta pagina 28 di 42 alternativa corretta si deve ragionevolmente ritenere che il sinistro non si sarebbe verificato. Infatti, una più incisiva manutenzione del mezzo avrebbe permesso di intercettare le eventuali anomalie deLO pneumatico, fermo restando che resta inspiegata la circostanza che lo scoppio di una gomma ha determinato la completa perdita di aderenza al manto stradale, nonostante le fasce antistaLOnamento funzionali a rendere sicuro il mezzo anche in ipotesi di colpi di arma da fuoco indirizzate alle gomme.
Il positivo accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. rende quindi superflua ogni altra valutazione circa la responsabilità ex art. 2050 c.c. Solo per completezza di motivazione, giova rammentare che questa forma di responsabilità sussiste sia nel caso in cui un soggetto svolga personalmente l'attività pericolosa sia nel caso in cui venga fatta svolgere da terze persone sotto il suo diretto controLO e in queste evenienze la prova liberatoria è molto rigorosa e consiste nell'aver approntato tutte le misure e le cautele dirette ad evitare il danno – prova che è assente per quanto sopra argomentato.
Accertato dunque anche il nesso causale e assodato che l'evento di danno è dato dalla perdita del rapporto parentale, occorre ora procedere alla ricognizione dei danni risarcibili.
Sul tema, osserva la Corte che le allegazioni di parte attrice contenute in citazione erano molto generiche e in buona sostanza racchiuse in poche righe
“gli esponenti intendono quindi procedere in giudizio nei confronti del CP_18
… per il risarcimento di tutti i danni biologici, morali, esistenziali e patrimoniali
[...]
pagina 29 di 42 patiti, nonché del danno morale e biologico subito dal danneggiato e trasmesso
agli eredi”, analogamente nella memoria ex art. 183 quinto comma c.p.c.
vigente nel 2006.
Orbene, la paura di dover morire provata da chi abbia subito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali è un danno non patrimoniale risarcibile solo se la vittima sia stata in grado di comprendere la propria fine imminente sicché in difetto di questa consapevolezza non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno – e nel caso concreto non vi è alcuna prova di questa consapevolezza, dato che nessuna allegazione è stata fatta e l'app. Parte_1
decedeva durante il trasporto in ospedale in uno stato che neppure è stato esplicitato. Per la trasmissione agli eredi del danno biologico occorre che la morte avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Anche con riguardo al danno patrimoniale - ad eccezione del profilo relativo al mantenimento della minore della figlia di cui si dirà - nessuna Parte_2
allegazione è stata fatta: è ragionevole presumere che l'appuntato contribuisse al mantenimento della famiglia appena costituita, ma neppure questa elementare allegazione è stata formulata in citazione e nei termini dedicati alla precisazione del thema decidendum e a fortiori nessuna prova è stata formulata. Non è dato sapere quale fosse la situazione reddituale della famiglia nel suo complesso e della moglie, se svolgesse attività lavorativa o abbia poi Parte_1
formato un nuovo nucleo familiare, ragion per cui detta forma di danno, troppo pagina 30 di 42 genericamente formulata, non può essere accolta.
Unico danno di natura patrimoniale che può essere riconosciuto a Parte_1
consiste nella circostanza di aver dovuto provvedere in via esclusiva al
[...]
mantenimento della figlia senza l'apporto del coniuge. Orbene, se da un lato non ha dimostrato di aver subito un danno proprio per la mancata Pt_1
contribuzione del marito al ménage familiare a causa dell'assenza di qualsivoglia allegazione, dall'altro si deve ritenere in via presuntiva che il padre avrebbe di certo contribuito alle necessità della figlia in ragione delle proprie capacità reddituali. Similmente a quanto avviene in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, ove il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto da solo al mantenimento del figlio ha natura indennitaria, nel caso di specie detto debito ha natura risarcitoria in quanto la mancata contribuzione del padre è dipesa dal fatto illecito del terzo.
Assodato che lo stipendio dell'appuntato era di circa € 1.300 al mese, Parte_1
la somma minima che il padre avrebbe versato nell'interesse della figlia può
essere quantificata, similmente a quanto avviene nel momento in cui viene stabilito un assegno di mantenimento in ipotesi di separazione personale dei coniugi, è di € 250 al mese per i primi dodici anni di vita della figlia e in € 350 al mese per altri sei anni sino al compimento della maggior età, essendo fatto di comune esperienza che maggiori sono le spese da sostenere nel momento di crescita dei figli. La contribuzione va limitata al compimento della maggiore età
non essendo stata allegata alcuna utile circostanza per ritenere che tuttora la pagina 31 di 42 figlia non sia economicamente autosufficiente.
Pertanto, il danno da perdita di contribuzione può essere così quantificato: €
36.000 (€ 250 x 12 x 12) per i primi dodici anni ed € 25.200 per gli anni compresi tra 12 e 18 (€ 350 x12 x 6) per un importo complessivo di € 61.200.
Detto importo costituisce danno passato che si è formato mese per mese e va dunque incrementato di interessi e rivalutazione da una data intermedia, che si stima congruo fissare alla data del 1°.03.2012 sino ad oggi;
sono pertanto maturati € 13.709 per rivalutazione monetaria ed € 11.219 per interessi per un debito complessivo di € 86.128, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza (15.01.2025) al saldo.
Non è stato allegato tempestivamente che, a seguito del grave lutto, il padre del defunto abbia sviluppato una malattia – e dunque non è possibile riconoscere a un danno biologico iure proprio. Parte_3
In conclusione, l'unica voce di danno patrimoniale concretamente risarcibile è
quella sopra delineata, mentre a tutti gli attori compete il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale.
Infatti, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio è configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli) e per quella originaria (genitori e fratelli) senza che assuma rilievo il fatto che vittima e superstite convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero indifferenti o pagina 32 di 42 in odio con conseguente inesistenza in concreto dell'aspetto interiore di danno risarcibile (cfr. Cass.
4.03.2024 n. 5769).
Il danno va liquidato secondo una tabella basata su un sistema a punti che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima, l'età del superstite, il gradi di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi con possibilità di applicare i correttivi in ragione della particolarità del caso concreto (cfr. Cass.
16.12.2022 n. 37009) e le tabelle milanesi, nell'ultima versione aggiornata del
2024 che deve ora essere applicata, rispettano questi criteri.
Orbene alla moglie coniugata con la vittima solo due mesi Parte_1
prima, va assegnato il massimo previsto dalle tabelle di € 391.100 pari a 100
punti, ossia 22 punti per età della vittima primaria, 22 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per via della convivenza, 16 punti per l'assenza di altro superstite e 24 punti in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva caratterizzante lo specifico rapporto parentale perduto.
Il totale di € 391.000 va devalutato all'epoca del fatto, ossia € 261.538 ed incrementato di rivalutazione (€ 129.462) ed interessi legali sulla somma via via rivalutata (€ 125.124) secondo i criteri di sezioni unite Cass. 1712/1995, per un totale ad oggi di € 516.124, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c.
dalla data della presente sentenza (15.01.2025) al saldo.
A ciascuno dei due genitori, e possono essere Parte_3 Parte_4
pagina 33 di 42 attribuiti a ciascuno 70 punti: 22 punti per l'età del de cuius, 16 punti in relazione all'età dei genitori, 9 punti per la presenza di altri superstiti e 13 punti in relazione alla qualità del rapporto affettivo, in assenza di adeguate allegazioni per accordare un maggior numero di punti. Il totale di € 273.770 va devalutato all'epoca del fatto, ossia € 183.124 ed incrementato di rivalutazione (€ 90.646)
ed interessi legali sulla somma via via rivalutata (€ 87.609) secondo i criteri di sezioni unite Cass. 1712/1995, per un totale ad oggi di € 361.379, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza
(15.01.2025) al saldo.
Al frateLO possono essere attributi 57 punti: 16 punti per età del Parte_5
defunto, 16 punti per età del frateLO richiedente il risarcimento, 12 punti per la presenza dei genitori superstiti e 13 punti in relazione alla qualità ed intensità
della relazione affettiva. Il totale di € 95.088 (ossia 57 moltiplicato per 1.698) va devalutato all'epoca del fatto, ossia € 63.604 ed incrementato di rivalutazione (€
31.484) ed interessi legali sulla somma via via rivalutata (€ 30.429) secondo i criteri di sezioni unite Cass. 1712/1995, per un totale ad oggi di € 125.517, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza
(15.01.2025) al saldo.
Circa la posizione di , va detto che secondo un Parte_2
orientamento prevalente, anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale,
verificatosi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo pagina 34 di 42 rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati (cfr. Cass.
3.05.2011 n. 9700). Nonostante detto orientamento non sia costante e consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
17.05.2023 n. 13540 in cui la Suprema Corte ha stabilito che il pregiudizio subito dal nascituro per la lesione di un congiunto, in difetto dell'attualità del rapporto, è un danno futuro soltanto eventuale e come tale non risarcibile – ma nel diverso caso di nonno e nipote), ritiene questa Corte che, almeno con riguardo alla figura dei genitori, debba essere riconosciuto al nascituro, a condizione che poi nasca, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Infatti, anche il nascituro è un centro di imputazione di interessi tutelato dall'ordinamento giuridico e, nel caso concreto, è certo che la figlia Pt_2
sia stata privata della figura paterna per tutto l'arco della sua esistenza e
[...]
la mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra padre e figlia è divenuta attuale nel momento in cui la stessa è venuta alla luce.
Stando alla tabella milanese 2024 a possono essere Parte_2
attribuiti 64 punti: 22 anni in relazione all'età del padre, 28 punti per l'età della danneggiata e 14 punti per la presenza di un solo superstite, ossia la madre.
Nessun punto può esser attribuito per il fattore convivenza e la qualità e l'intensità della relazione affettiva visto che un vero e proprio rapporto affettivo non si è mai instaurato. Il totale di € 250.304 (ossia 54 moltiplicato per 3.911) va devalutato all'epoca del fatto, ossia € 167.428 ed incrementato di rivalutazione
(€ 82.876) ed interessi legali sulla somma via via rivalutata (€ 80.099) secondo i pagina 35 di 42 criteri di sezioni unite Cass. 1712/1995, per un totale ad oggi di € 330.403, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza
(15.01.2025) al saldo.
Con riguardo ai destinatari della condanna, già è stata accertata la responsabilità
del ex art. 2043 c.c. e art. 2050 c.c., ma nessuna Controparte_1
respsoanbilità è emersa a carico della fallita e di Controparte_9 [...]
Controparte_14
Con riguardo alla prima è pacifico che la stessa si sia limitata a modeste attività
di manutenzione che in nessun modo hanno riguardato il montaggio degli pneumatici e la seconda, il cui legale rappresentante già è stato assolto dal giudice milanese, ha proceduto alla sostituzione degli pneumatici con materiali forniti dall'amministrazione militare e nessun consulente ha mai adombrato la possibilità che l'esplosione deLO pneumatico posteriore destro sia ascrivibile ad un errore in fase di sostituzione e/o di montaggio. Ne consegue che le domande estese in questa sede alla compagnia di assicurazione della fallita Controparte_9
e a vanno rigettate. Controparte_3
Passando ora alla domanda di manleva svolta dal nei Controparte_19
confronti di ora Controparte_15 Controparte_5
la Corte ritiene che la stessa sia fondata.
A supporto delle sue difese, la chiamata allegava l'inoperatività della polizza obbligatoria assicurativa per la r.c.a. a mente dell'art. 129 cod. assicurazione in quanto il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo pagina 36 di 42 per legge. A supporto, allega che era alla guida Persona_2
dell'autovettura senza aver allacciato le cinture di sicurezza e l'omesso utilizzo delle cinture era in evidente nesso di causalità con le lesioni riportate, sicché
anche l'accertamento di un minimo concorso di responsabilità del conducente era tale da escludere la possibilità per i suoi eredi di chiedere il risarcimento iure
proprio.
La Corte osserva sul punto che se da un lato è verosimile ritenere che conducente e passeggero della Fiat Croma di scorta non avessero allacciate le cinture di sicurezza, dall'altro non è stata alcuna dimostrazione del fatto che detta condotta sia da porre in nesso causale con l'evento morte, come dimostra il fatto che il passeggero maresciaLO è sopravvissuto (e forse proprio Tes_7
grazie al fatto che di essere sbalzato fuori dall'abitacolo non ha subito gli effetti dell'incendio), dall'altro è dirimente osservare che nessun addebito è mai stato ascritto al conducente e sul punto non vi sono state specifiche Parte_1
impugnazioni con il conseguente formarsi del giudicato interno.
Nella sua ordinanza, la Suprema Corte, a pagina 9, dà conto del fatto che già la
Corte d'AppeLO aveva escluso con certezza qualsiasi concorso di colpa del conducente e nel suo controricorso, dopo aver eccepito l'avvenuta CP_5
estinzione del processo (eccezione disattesa) si è limitata ad allegare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi di ricorso principale, ma senza prospettare l'ipotesi di un concorso di colpa del conducente in via incidentale subordinata.
pagina 37 di 42 Ne consegue che la polizza allegata al fascicolo cartaceo n. 166/09/600017/01
avente durata dal 1.01.2000 al 31.12.2002 è operativa e che pertanto
[...]
deve manlevare il assicurato da ogni capo condannatorio CP_5 CP_1
emesso a suo carico, ivi incluso queLO inerente alle spese di lite e agli esborsi per la consulenza disposta in primo grado.
Passando da ultimo alla regolamentazione delle spese di lite, il Controparte_1
va condannato a rifondere agli attori in riassunzione le spese di lite, da
[...]
liquidare secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato, ad elevata complessità, non avendo mai la parte attrice chiesto un determinato importo,
rimettendosi alla misura risultante in corso di causa. Nessun aumento viene accordato per il fatto che la difesa degli attori in riassunzione ha riguardato più
persone in quanto le stesse hanno la medesima posizione processuale e negli atti non vi è mai stata una articolata difesa personalizzata per i singoli congiunti.
Per il primo grado le spese di lite vengono liquidate in € 310 per borsuali ed €
14.103 per compenso (€ 2.552 per fase studio, € 1.628 per fase introduttiva, €
5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di appeLO vengono liquidate in € 675 per borsuali ed € 9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di legittimità in € 1.036 per borsuali ed € 7.655 per compenso (€
3.402 per la fase studio, € 2.478 per la fase introduttiva ed € 1.775 per la fase pagina 38 di 42 decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge,
mentre per il presente giudizio di rinvio sono liquidate in € 518 per borsuali ed €
9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
A sua volta deve rifondere al le spese di lite Controparte_5 CP_1
connesse alla chiamata, tanto più che la compagnia ha infondatamente resistito.
Le spese di lite possono essere quantificate come sopra, dovendosi escludere le borsuali per contributo unificato, pertanto per il primo grado le spese di lite vengono liquidate in € 14.103 per compenso (€ 2.552 per fase studio, € 1.628
per fase introduttiva, € 5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di appeLO vengono liquidate in € 9.991 per compenso (€ 2.977
per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di legittimità in € 7.655 per compenso (€ 3.402 per la fase studio, € 2.478 per la fase introduttiva ed € 1.775 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va. e c.p.a. come per legge, mentre per il presente giudizio di rinvio sono liquidate in € 9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nei rapporti tra attori in riassunzione da un lato e i convenuti Controparte_3
pagina 39 di 42 s.n.c. e dall'altro, ritiene la Corte che ricorrano gravi ed CP_6
eccezionali ragioni per procedere alla loro integrale compensazione. Infatti, il
, sin dalla sua comparsa in primo grado, sosteneva che i Controparte_1
veri responsabili del sinistro mortale fossero poi fallita, e Controparte_9 CP_3
che avevano eseguito gli interventi di manutenzione del veicolo di scorta e
[...]
la sostituzione degli pneumatici, ma si asteneva dalla loro chiamata in causa
(preferendo citare in giudizio solo la compagnia assicuratrice) inducendo in tal modo gli attori a formulare la relativa istanza nell'udienza successiva. È dunque evidente che la chiamata in giudizio di questi soggetti è stata imposta dal tenore delle difese del . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'AppeLO di IA, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da da Parte_1 [...]
, da , da e da Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, così provvede:
1. in accoglimento delle domande, accerta l'esclusiva responsabilità del in relazione al sinistro del 28.08.2002 in cui decedeva Controparte_1
e per l'effetto Persona_2
2. condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a versare a l'importo di € 516.124, oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal 15.01.2025 al saldo a titolo di danno non patrimoniale e l'importo di € 86.128, oltre interessi legali ex art. 1284 primo pagina 40 di 42 comma c.c. dal 15.01.2015 al saldo a titolo di danno patrimoniale;
a versare a e a , ciascuno, la somma di € 361.379, oltre Parte_3 Parte_4
interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal 15.01.2025 al saldo;
a versare a la somma di € 125.517, oltre interessi legali ex art. 1284 primo Parte_5
comma c.c. dal 15.01.2025 al saldo;
a versare a la Parte_2
somma di € 330.403, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dal
15.01.2025 al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
3. rigetta le domande di parte attrice in riassunzione svolte nei confronti di
[...]
e di con integrale compensazione delle spese di Controparte_3 CP_6
lite tra dette parti;
4. condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a rifondere agli attori in riassunzione le spese di lite, liquidate come in parte motiva, per ogni grado di giudizio;
5. pone le spese di consulenza, liquidate con decreti 15.05.2008 e 30.06.2010,
definitivamente a carico dell'originario convenuto;
Controparte_1
6. dichiara tenuta a manlevare il dai Controparte_5 Controparte_1
capi condannatori 2, 4 e 5 che precedono;
7. condanna a rifondere al chiamante Controparte_5 Controparte_1
le spese di lite, liquidate come da parte motiva, per ogni grado di giudizio.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 15.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
pagina 41 di 42 IL PRESIDENTE
dott.ssa Manuela Cantù
pagina 42 di 42