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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/10/2025, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2407/2023
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 02.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 1443 del R.G. dell'anno 2023 vertente t r a
(c.f.: ), nata a [...] il [...] – in qualità di erede tanto del Parte_1 C.F._1 genitore sig. deceduto il 14.01.1999, quanto del marito sig. Persona_1 Persona_2 deceduto il 19.08.2022, nonché le signore (c.f.: ), nata a Parte_2 C.F._2
Sarno il 15.02.1981 e (c.f. ) nata a [...] il [...] – Controparte_1 C.F._3 quali eredi del genitore , deceduto il 19.08.2022, tutte rappresentate e difese, in virtù di Persona_2 procura in atti dall'avv. Antonio Carrella ed elettivamente domiciliati come in atti;
- Attori-
E
Dott. , non costituito CP_2
- Convenuto contumace -
E
(C.F.: e per il (C.F.: Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
), in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., entrambi rapp.ti e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F.: - P.E.C.: presso P.IVA_3 Email_1 cui, ope legis domiciliano al C.so Vittorio Emanuele, 58. pagina 1 di 14 Nonchè
(c.f. ) in persona del Sindaco e legale rapp.te P.t. Dott. Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6
( ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto dall'avv. Ketura CodiceFiscale_4
Chiosi ( C.F. ) e con lo stesso elettivamente domiciliato in presso C.F._5 CP_5 [...] alla piazza IV Novembre. CP_7
-Convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riepilogo dei fatti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, , il , in persona del il , in CP_2 Controparte_5 CP_8 Controparte_4 persona del p.t., e la in persona del Presidente del Consiglio CP_9 Controparte_3
p.t., per sentirli condannare in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da loro subiti, in proprio e nella qualità di eredi, per la perdita del proprio congiunto da Persona_3 liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 05.05.1998. Spese vinte, con attribuzione al procuratore antistatario.
A sostegno gli attori rappresentavano che i loro danti causa, Persona_1 CP_10
e erano i nonni di , deceduto in conseguenza degli
[...] Controparte_11 Persona_3 eventi franosi che hanno interessato il Comune di il 5 maggio 1998; essi sono tutti venuti a mancare - CP_5 rispettivamente il 14.01.1999, il 04.11.2003 ed il 07.09.2008 - dopo aver acquisito il diritto risarcitorio per la perdita del TE e prima di riceverne il ristoro. Tal diritto è quindi migrato iure hereditatis alla sig.ra
- quale figlia del sig. – ed al sig. – unico figlio di Parte_1 Persona_1 Persona_2
e tuttavia, è a sua volta deceduto il Controparte_10 Controparte_11 Persona_2
19.08.2022, per cui sono legittimati ad agire in suo luogo la moglie e le figlie Parte_1
e Evidenziavano che in data 5.5.98 il territorio del Parte_2 Controparte_1
Comune di , ove risiedevano con la propria famiglia, veniva colpito da una tremenda alluvione che CP_5 provocava numerose frane che colpirono il centro abitato, causando la morte di 137 persone, tra cui il loro congiunto, che furono travolti da una colata di fango nel loro appartamento, provocandone il decesso per soffocamento;
che per tali fatti era stato promosso procedimento penale, conclusosi con la condanna dell'ing. , Sindaco del , per quel che nella presente sede rilevava, in solido con i CP_2 Controparte_5 responsabili civili al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede,
pagina 2 di 14 con il riconoscimento di una provvisionale (cfr. della Corte di Appello di Napoli n. 5996/11; sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 19507/13).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio per la e Controparte_3 per il l'Avvocatura di Stato, la quale, pur non contestando la sussistenza del danno Controparte_12 non patrimoniale, contestava l'accertamento nel quantum e contestualmente spiegava domanda di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto Controparte_5 al risarcimento del danno, rilevando che l'attore non aveva provveduto a costituirsi parte civile nel processo penale, e chiedendo, sempre in via preliminare, la riunione del presente giudizio agli altri pendenti ed aventi ad oggetto la medesima situazione.
Nel merito, il contestava la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità come argomentate CP_5 in sede penale e instava per il rigetto della domanda per il risarcimento dei danni iure hereditatis, evidenziando che parte attrice comunque doveva fornire la prova delle altre voci di danno. Negava, infine, la sussistenza della responsabilità del per i fatti di causa. CP_5
veniva evocato in giudizio ma non si costituiva perché rimaneva contumace. CP_2
2. Sulle questioni ed eccezioni preliminari.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Dall'esame della sentenza n. 5996/2011 emessa dalla Corte di Appello di Napoli si evince che Pt_1
, (che, deceduto successivamente, ha trasmesso il proprio diritto risarcitorio
[...] Persona_2 pro quota alle esponenti) e figurano tra le costituite parti civili. L'atto di Parte_2 costituzione di parte civile ha interrotto il termine di prescrizione che è rimasto sospeso durante la pendenza del processo penale. La sentenza di condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile;
e gli attori hanno nuovamente interrotto la prescrizione del diritto al risarcimento danni proponendo l'odierno giudizio.
3. Sulla responsabilità per fatto illecito di e degli Enti quali responsabili civili. La sentenza penale di CP_2 condanna.
Passando al merito della controversia, come risulta dall'allegazione dell'attore e dalla produzione documentale, , all'epoca Sindaco del Comune , ufficiale di governo e rappresentante CP_2 CP_5 dell'autorità locale della protezione civile veniva condannato con sentenza penale, divenuta irrevocabile in data 26.3.13, alla pena di reclusione di anni 5 ed al risarcimento dei danni, in solido con la
[...]
il ed il , in favore delle costituite parti civili, Controparte_3 Controparte_12 Controparte_5 da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento di una provvisionale di € 30.000,00. In particolare, nel capo di imputazione era contestato al , quale Sindaco p.t. del comune di , di aver cagionato per CP_2 CP_5 colpa la morte di 137 persone, tutte nominativamente indicate nel capo di imputazione, non valutando pagina 3 di 14 nella loro oggettiva gravità gli eventi catastrofici che si verificavano nel comune di il giorno CP_5
5\5\1998, dalle ore 16,00 alle ore 24,00, e che erano connessi a frane e inondazioni, con ripetuti fenomeni di “colata rapida”, che interessavano le frazioni di RT ed Episcopio e le località S. Vito, S. Erasmo,
Quattrofuni e Fosso Lupara, e, che, a causa del progressivo smottamento di parti del versante meridionale della dorsale montuosa sovrastante il territorio abitato di , provocavano distruzione e seppellimento CP_5 di abitazioni ed altri manufatti, con decesso delle persone che vi si trovavano in loco. La colpa addebitata a consisteva nella inosservanza delle regole di comune esperienza, prudenza e diligenza e di leggi e CP_2 regolamenti, in particolare, del Piano di Protezione Civile per il comune di , approvato con delibera CP_5 del 12\7\1995, con relativa mappa dei rischi, nella quale quello derivante da alluvioni, frane e valanghe veniva ritenuto di “alto grado”, nonché dell'art. 15, commi 3 e 4, legge 225/1992 e relativa direttiva applicativa Presidenza Consiglio Ministri-Dipartimento Protezione Civile del dicembre 1996. In particolare, si contestava al di aver omesso di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione;
di aver CP_2 omesso di disporre l'evacuazione delle persone residente nelle zone a rischio;
di aver omesso di convocare ed insediare tempestivamente il comitato locale per la protezione civile;
di aver omesso di dare tempestivo e congruo allarme alla Prefettura di Salerno;
inoltre, di aver fornito alla popolazione in pericolo notizie imprudentemente rassicuranti sulla emergenza in atto, diffondendo due appelli televisivi con i quali invitava i cittadini a restare nelle proprie abitazioni, facendo, così, ritenere che la situazione fosse sotto controllo ed inesistente il pericolo. La sentenza di condanna di per le condotte sopra indicate, pronunciata dalla CP_2
Corte di Appello di Napoli in data 20\12\2011, depositata in data 16\3\2012, veniva confermata dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 19507/2013 del 26.3.2013. La sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, accertava che in data 5/5/1998 dalla montagna denominata Pizzo d'Alvano, situata a confine tra le province di Avellino e Salerno, scendevano numerose colate rapide di fango che investivano i territori dei comuni di Siano, , e . Fu soprattutto quest'ultimo comune ad essere CP_13 CP_14 CP_5 maggiormente colpito da tale evento catastrofico, che si protrasse, con quattordici colate di fango, dalle ore
16,15 alle ore 23,45/23,50, provocando la morte di n. 137 persone, oltre al crollo, totale o parziale, degli edifici, sia in cemento che in muratura, tra cui un padiglione dell'ospedale “Villa Malta”. Non è in discussione che la causa materiale della morte delle n. 137 persone, nominativamente indicate nella sentenza di condanna, fosse riconducibile alle colate di fango scese dal monte Pizzo d'Alvano in quel tragico giorno;
non è in discussione che le colate di fango provocarono il crollo di alcuni edifici, da cui derivò la morte degli occupanti e delle persone investite dalle colate, mentre si trovavano nei luoghi invasi dal fango. Le colate erano state provocate dallo scioglimento, ad opera di precipitazioni di pioggia intensissime e durate diverse giorni, dei sedimenti di origine vulcanica formatisi sulla montagna e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea;
i sedimenti, imbevuti di acqua, avevano cominciato a sciogliersi e a scivolare verso valle, acquistando sempre maggiore velocità a causa della ripidità dei pendii. pagina 4 di 14 Nella motivazione della sentenza di condanna si sottolinea che nel sistema delineato dalla legge
24/2/1992, n. 225, al sindaco, quale autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale, compete la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, di calamità naturali o catastrofi;
se questi eventi non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di mezzi e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del sindaco, le cui attribuzione hanno natura concorrente con quelle del prefetto che ne ha la direzione;
- nel caso di eventi calamitosi che non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del – e fino a quando il prefetto non abbia CP_5 concretamente assunto la direzione dei servizi di emergenza – il sindaco mantiene integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza ed, in particolare, quelli di allertamento ed evacuazione delle popolazioni che si trovino nelle zone a rischio, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di urgenza che, comunque, doveva ritenersi sussistente nel caso di specie.
Nel caso di specie – come accertato nella sentenza penale di condanna della Corte di Appello di
Napoli – era emersa l'assenza d'iniziativa della Prefettura, anche nelle ore successive alla comunicazione a mezzo fax delle ore 20.47, inviato dal , fino a quando, dopo la mezzanotte, furono inviati Controparte_5 due elicotteri, peraltro, uno dei quali non abilitato al volo notturno. In assenza di un intervento concreto della Prefettura, sia esso causato da una inefficienza della stessa o da una ritardata informazione proveniente dal comune di , il sindaco non poteva ritenersi assolutamente sollevato dall'attuare CP_5 CP_2 quanto necessario per fronteggiare la situazione di emergenza.
La Corte di Appello di Napoli, nella sentenza penale di condanna, allorquando affrontava la questione di accertare se gli eventi morte fossero evitabili con una condotta diligente del Sindaco, agente modello, ispirata al rispetto delle regole specifiche della materia della Protezione Civile, affermava che l'unica condotta salvifica consisteva, nel caso di specie, nella evacuazione delle zone maggiormente a rischio previo allertamento della popolazione ivi residente (cfr., sentenza della Corte di Appello di Napoli, pag. 61).
Il sindaco , invece, non solo non si rendeva conto tempestivamente della situazione di CP_2 pericolo che si andava a delineare nonostante i primi segnali (pioggia persistente da più giorni, flussi di fango già verificatisi nelle prime ore del pomeriggio, rumori provenienti dalla montagna, da valutare unitamente alle caratteristiche geologiche del terreno e all'inclinazione dei versanti), ma non poneva in essere alcuna delle condotte specificamente previste dal piano di protezione civile per prevenire gli eventi, in quanto ometteva di allertare la popolazione e di disporne l'evacuazione ed, anzi, inviava alla cittadinanza avvisi tranquillizzanti in contrasto con la necessità che la stessa fosse resa edotta della reale situazione di pericolo (cfr., sentenza della Corte di Appello di Napoli, pag. 61).
pagina 5 di 14 La Corte di Appello di Napoli accertava ancora che la prevedibilità degli eventi più catastrofici andava collocata temporalmente già in orario tra le 16.00 e le 17.30, sicché il Sindaco avrebbe dovuto CP_2 disporre l'evacuazione delle zone a rischio;
diversamente – si afferma nella sentenza di condanna della
Corte di Appello di Napoli - aveva tenuto una condotta omissiva colpevole caratterizzata da imprudenza e negligenza e, soprattutto, dalla non osservanza delle regole specifiche della protezione civile, mantenendo sin dall'inizio un comportamento attendista rispetto all'evolversi degli eventi e non ponendo in essere quei comportamenti salvifici richiesti dalle circostanze e dalle procedure di protezione civile.
Alla declaratoria di responsabilità penale dell'imputato conseguiva la condanna dello stesso e dei responsabili civili, Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., e Controparte_15 Controparte_16
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in
[...] separate sede, nonché al pagamento di una somma a titolo di provvisionale quantificata in € 30.000,00, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili che ne avevano fatto richiesta.
Non è revocabile in dubbio che la sentenza penale pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli in data 20\12\2011, divenuta irrevocabile, che accertava la responsabilità penale del per la morte di n. CP_2
137 persone - tra cui il congiunto degli odierni attori.
4. Il risarcimento dei danni da perdita parentale. Cenni generali e principi giurisprudenziali.
Oggetto del presente giudizio è, quindi, la mera liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito delle perdite parentali causate dalle condotte colpose per cui il , sindaco del CP_2 comune di , è stato ritenuto colpevole e condannato. CP_5
In dettaglio, gli attori lamentano il danno non patrimoniale, quali eredi, per la c.d. lesione parentale in ragione della morte del TE ( , così subendo una “mutilazione relazionale”. Persona_3
In linea generale, la giurisprudenza evidenzia il carattere plurioffensivo dell'illecito che determina la perdita definitiva o la lesione di una persona cara: tale fatto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta, l'incolumità personale della vittima e il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità in famiglia. L'evento morte incide su due prerogative essenziali dei parenti. In primo luogo, rileva la lesione inferta all'integrità familiare ed alla rete di relazioni affettive che all'interno della famiglia si creano e fortificano. Sotto un diverso profilo, risulta intaccato il bene della solidarietà familiare, che si traduce nel reciproco affidamento e nello scambievole supporto che ogni membro della compagine familiare offre agli altri. Trattasi di valori di rilievo costituzionale, alla luce di quanto sancito dagli artt. 2,3,29 e 30 della Costituzione, i quali costituiscono la fonte normativa, insieme all'art. 2059 c.c., della tutela risarcitoria. L'uccisione di un congiunto legittima i parenti non solo ad agire iure proprio (cioè per la lesione personale subita dagli stessi parenti), ma anche iure ereditatis, per i danni subiti dal congiunto), se ne ricorrono i presupposti.
pagina 6 di 14 Giova ricordare, che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr.
Cass. n. 4253 del 16\3\2012).
La rigidità di quest'orientamento sul requisito della convivenza è stato successivamente rimeditato dagli ritenendolo non più presupposto per l'accesso al risarcimento dei parenti non stretti, ma Parte_3 quale elemento di valutazione, di conferma dell'intensità del vincolo affettivo. In tal senso si è espressa la
Cassazione in sentenza n. 21230 del 20/10/2016 “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
"da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal TE per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” ed in Ordinanza n. 29332 del 07/12/2017 “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal TE per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Diversamente, non vi sono margini di accesso al risarcimento per soggetti che non presentano legami di sangue o legami parentali intensi con i deceduti (come la cognata, lo zio non di sangue, i cugini), non conviventi, ritenendo lo scrivente Tribunale di valorizzare soltanto i legami di sangue che, a pagina 7 di 14 prescindere dalla convivenza, si fossero caratterizzati per l'intensità dell'affetto reciproco e della solidarietà familiare.
5. Sull'accoglimento della domanda risarcitoria del danno iure proprio da perdita parentale. Esiti dell'istruttoria.
Valutazione del Tribunale.
Richiamati i suddetti principi giurisprudenziali, il de cuius all'epoca dei fatti Persona_3 era un giovane ragazzo che viveva con i genitori in una casa non molto distante da quella dei nonni (300 mt circa).
Tale dato risulta dirimente ai fini dell'accertamento della sussistenza di una relazione tale da incardinare il diritto ad ottenere il quantum richiesto a titolo riparativo.
In particolare, nel rispetto del principio di indifferenza (art. 1223 c.c.) è necessario di evitare pratiche di overcompensation; il risarcimento del danno, quindi, non deve consentire un arricchimento ingiustificato dell'istante bensì deve sempre perseguire gli obiettivi di compensazione riparative del danno.
Nel caso di specie, il sebbene vivesse con i genitori trascorreva molto tempo con i Per_2 nonni, che lo accompagnavano a scuola e presso cui si intratteneva a volte anche a dormire, come è emerso dalla prova testimoniale raccolta in giudizio.
Tali circostanze, confermate appunto dalla prova testimoniale, risultano sufficienti al fine di riconoscere in capo agli istanti iure haereditatis il diritto al risarcimento del danno da perdita relazionale del TE.
Difatti, secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 7743 del 08/04/2020) “in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal TE per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Pertanto, la tragica e violenta morte di , in ragione dell'età del danneggiato Persona_3 al momento dell'evento e la sussistenza di una profonda relazione tra lui ed i nonni legittima l'accoglimento della domanda risarcitoria, considerato che la violenta estirpazione dal patrimonio (affettivo) può fondare il risarcimento del danno se tale rapporto ricorre con determinate caratteristiche (profondità, affetto, progetti di vita condivisi) presenti – alla luce delle risultanze istruttorie – nel caso di specie. Tuttavia, questo vincolo affettivo, come narrato in atti e confermato dai testimoni, rientra, a parere del Tribunale, nell'ipotesi della pagina 8 di 14 normalità dei rapporti tra nonni e nipoti per cui in fase di liquidazione viene riconosciuto un vincolo di media intensità.
6. Sulla quantificazione del danno. Applicazione delle tabelle milanesi.
Passando ora alla quantificazione del danno risarcibile, lo scrivente Tribunale, in mancanza di una normativa di settore, ritiene di potere applicare le Tabelle di Milano. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. 33005/21 e 26300/21) “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; principio di diritto cui l'intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle Tabella di Milano, ed 2022, prevede un sistema a punti che, comunque, si muove nella forbice dei valori in precedenza indicati.
I parametri di riferimento saranno dunque l'età del danneggiato e l'età delle vittime, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti.
Ciò posto il danno subito va liquidato con riferimento al rapporto tra nonni e TE con il ricorso alla Tabella di Milano, aggiornata al 2024 che appare rispondente alle peculiarità della fattispecie concreta in esame.
Ne segue che, in applicazione delle tabelle di Milano (specifiche per la perdita di un germano), aggiornate da ultimo nel 2024, la liquidazione del danno in favore di per la perdita del Persona_1 proprio TE viene calcolata nel modo che segue:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO € 73.014,00.
Tale voce di danno deve ritenersi comprensivo anche del danno cd. morale soggettivo, in ottica meramente descrittiva, somma già liquidata all'attualità, non sussistendo ulteriori elementi emersi nel corso pagina 9 di 14 del processo che possano giustificare un'ulteriore personalizzazione rispetto a quella cd. “standard” delle tabelle di Milano.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (05/05/1998) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Ne consegue che i convenuti in solido tra loro dovranno corrispondere altresì in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolato sull'importo devalutato alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT, e cioè al 5.5.98, e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 5.5.98 e fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
La somma così liquidata, infine, andrà ripartita tra gli eredi in rappresentazione secondo le norme del diritto ereditario.
Per quanto riguarda il danno patito da e si liquida Controparte_10 Controparte_11 come da prospetto che segue: abella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 10
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 57
IMPORTO del RISARCIMENTO € 96.786,00
Tale voce di danno deve ritenersi comprensivo anche del danno cd. morale soggettivo, in ottica meramente descrittiva, somma già liquidata all'attualità, non sussistendo ulteriori elementi emersi nel corso del processo che possano giustificare un'ulteriore personalizzazione rispetto a quella cd. “standard” delle tabelle di Milano.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (05/05/1998) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Ne consegue che i convenuti in solido tra loro dovranno corrispondere altresì in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolato sull'importo devalutato alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT, e cioè al 5.5.98, e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 5.5.98 e fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. pagina 10 di 14 La somma così liquidata, infine, andrà ripartita tra gli odierni attori, eredi in rappresentazione, secondo le norme del diritto ereditario.
7. Sulla richiesta di risarcimento del danno catastrofale iure hereditatis
Va rigettata poi anche la domanda di risarcimento del danno c.d. catastrofale iure hereditaris. E' noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione chiamate a dirimere il contrasto sorto tra le sezioni semplici sui criteri di liquidazione del danno biologico terminale o danno catastrofale - distinzione che si registrava negli orientamenti giurisprudenziali riguardanti la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da risarcire che, da un orientamento, con "mera sintesi descrittiva" (Cass. n. del 2008), era indicato come "danno biologico terminale" (Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n.21976 del 2007, n. 1072 del 2011), liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno, e, da altro orientamento, è classificato come danno "catastrofale" (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni)- , hanno recentemente affermato che in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità
"iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (cfr. Cass. S.U. n. O del
22/07/2015).
Nel caso di specie, pur essendo stata accertata la morte per soffocamento delle vittime, non vi sono elementi anche solo presuntivi per ritenere che i de cuius fossero vigili e stessero percependo la repentina fine della loro esistenza;
anzi, in considerazione dell'improvvisa colata di fango e della sua forza distruttrice, appare altamente probabile che non abbiano avuto il tempo di razionalizzare quello che stava accadendo, perdendo anche conoscenza negli ultimi istanti di vita.
8. Sulla domanda di rivalsa e di regresso.
Deve essere, infine, esaminata la domanda “di rivalsa” proposta dalla Controparte_3
e dal nei confronti degli altri obbligati solidali al risarcimento dei danni,
[...] Controparte_4 ossia nei confronti di e del . CP_2 Controparte_5
pagina 11 di 14 In particolare, l'Avvocatura, per conto della e per il Controparte_3 CP_4
allegando la sussistenza della solidarietà dal lato passivo a tutela del creditore, sostiene che nei CP_12 rapporti interni, le amministrazioni responsabili civili hanno diritto di rivalersi sugli altri coobbligati sulla base della graduazione delle responsabilità.
Tale questione è stata affrontata dalla Cassazione e definita con sentenza n. 35020 del 2022 con cui ha affermato, proprio con riferimento alle circostanze di questo giudizio, che il diritto di rivalsa debba essere esercitato esclusivamente nei confronti del in ragione del rapporto di Controparte_5 immedesimazione sussistente tra persona fisica (il sindaco ) e la pubblica amministrazione. CP_2
Pertanto, la domanda di rivalsa è fondata nei soli confronti del , in considerazione Controparte_5 dei principi richiamati.
Risulterebbe, dunque, superato l'orientamento secondo cui, sebbene la norma di cui all'art. 2055, comma 2, cod. civ. non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi che, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire l'onere del risarcimento tra i coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e quindi di attribuire al responsabile per fatto altrui (come il datore di lavoro), per definizione estraneo alla produzione dell'evento dannoso, una qualsiasi parte dell'onere nei rapporti interni col responsabile diretto del fatto dannoso, il responsabile mediato o indiretto, che ha risarcito il danno a cagione della solidarietà verso il danneggiato, potrà esercitare l'azione di regresso, nei confronti dell'autore immediato del danno, per l'intera somma pagata
(Cass. 5 settembre 2005, n. 17763; conforme Cass. 1° dicembre 2016, n. 24567 e 8 ottobre 2008, n. 24802, ma si veda già Cass. 12 febbraio 1982, n. 856).
Dunque, il responsabile indiretto, che ha risarcito il danno in quanto chiamato a rispondere per il rapporto di immedesimazione organica, a cagione della solidarietà verso il danneggiato, non può più esercitare utilmente l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato del danno, bensì nei confronti del responsabile indiretto per il rapporto di immedesimazione sussistente, identificabile nel caso di specie nel Comune di . CP_5
9. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Sulle spese del giudizio, vanno liquidate dai convenuti in solido a favore dell'attore secondo soccombenza. Ai fini della liquidazione, va fatta applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/14, tenendo conto del decisum, in considerazione della natura delle difese ed applicando i minimi tabellari a cagione della serialità del contenzioso. Considerando la pluralità delle parti, ai fini della liquidazione si riporta il seguente prospetto
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 pagina 12 di 14 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del
60
% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 4.231,20
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 11.283,20
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 7.052,00
Totale variazioni in aumento + € 4.231,20
Compenso totale € 11.283,20
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.692,48
Cassa Avvocati ( 4% ) € 519,03
Totale imponibile € 13.494,71
IVA 22% su Imponibile € 2.968,84
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 16.463,55
Le spese del giudizio, relativamente al rapporto processuale avente ad oggetto la domanda di regresso, tra e , da una parte, e , dall'altra, Controparte_4 Controparte_3 CP_2 devono essere interamente compensate tra le suindicate parti, in considerazione del carattere complesso delle questioni giuridiche che ne sono sottese ed anche della condotta processuale di , che, rimanendo CP_2 contumace, non ha inteso opporre alcuna resistenza alle domande proposte nei suoi confronti.
Vanno altresì compensate per le medesime ragioni le spese di lite tra il e la da CP_4 CP_3 un lato e il dall'altro. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1) In accoglimento della domanda, liquida a favore del de cuius la somma di € Persona_1
73.014,00 oltre interessi legali e rivalutazione secondo le modalità indicate in motivazione;
e liquida pagina 13 di 14 a favore di e la somma di € 96.786,00 oltre interessi Controparte_10 Controparte_11 legali e rivalutazione secondo le modalità indicate in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale;
2) per l'effetto, condanna il , la in persona del Controparte_5 Controparte_3
Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., il in persona del Ministro p.t. in Controparte_12 solido tra loro, al pagamento in favore degli attori odierni, iure haereditatis, degli importi indicati al capo 1)
3) Accoglie la domanda di “rivalsa”, qualificata come domanda di regresso, proposta dalla
[...]
e dal esclusivamente nei confronti del Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e, per l'effetto, condanna il a pagare alla
[...] Controparte_5 Controparte_3
in persona del p.t., e al , in persona del Ministro p.t., le
[...] CP_17 Controparte_4 intere somme che le suindicate amministrazioni statali pagheranno ai ricorrenti, in forza della presente sentenza a condizione che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il
[...]
dimostrino l'integrale pagamento a favore degli attori di quanto previsto nella presente CP_4 sentenza;
4) rigetta la domanda di regresso proposta dalla e dal Controparte_3 [...]
nei confronti di in proprio;
CP_4 CP_2
5) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali, che liquida in € 16.463,55 per compensi, IVA e CPA già compresi, a cui va aggiunto quindi solo il rimborso del C.U., con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
6) Compensa le spese del giudizio tra la in persona del Controparte_3
Presidente p.t., il , in persona del Ministro p.t., e Controparte_4 CP_2 CP_5
, relativamente alla proposta domanda di regresso;
[...]
Così deciso in Salerno
02.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 14 di 14
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 02.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 1443 del R.G. dell'anno 2023 vertente t r a
(c.f.: ), nata a [...] il [...] – in qualità di erede tanto del Parte_1 C.F._1 genitore sig. deceduto il 14.01.1999, quanto del marito sig. Persona_1 Persona_2 deceduto il 19.08.2022, nonché le signore (c.f.: ), nata a Parte_2 C.F._2
Sarno il 15.02.1981 e (c.f. ) nata a [...] il [...] – Controparte_1 C.F._3 quali eredi del genitore , deceduto il 19.08.2022, tutte rappresentate e difese, in virtù di Persona_2 procura in atti dall'avv. Antonio Carrella ed elettivamente domiciliati come in atti;
- Attori-
E
Dott. , non costituito CP_2
- Convenuto contumace -
E
(C.F.: e per il (C.F.: Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
), in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., entrambi rapp.ti e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F.: - P.E.C.: presso P.IVA_3 Email_1 cui, ope legis domiciliano al C.so Vittorio Emanuele, 58. pagina 1 di 14 Nonchè
(c.f. ) in persona del Sindaco e legale rapp.te P.t. Dott. Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6
( ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto dall'avv. Ketura CodiceFiscale_4
Chiosi ( C.F. ) e con lo stesso elettivamente domiciliato in presso C.F._5 CP_5 [...] alla piazza IV Novembre. CP_7
-Convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riepilogo dei fatti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, , il , in persona del il , in CP_2 Controparte_5 CP_8 Controparte_4 persona del p.t., e la in persona del Presidente del Consiglio CP_9 Controparte_3
p.t., per sentirli condannare in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da loro subiti, in proprio e nella qualità di eredi, per la perdita del proprio congiunto da Persona_3 liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 05.05.1998. Spese vinte, con attribuzione al procuratore antistatario.
A sostegno gli attori rappresentavano che i loro danti causa, Persona_1 CP_10
e erano i nonni di , deceduto in conseguenza degli
[...] Controparte_11 Persona_3 eventi franosi che hanno interessato il Comune di il 5 maggio 1998; essi sono tutti venuti a mancare - CP_5 rispettivamente il 14.01.1999, il 04.11.2003 ed il 07.09.2008 - dopo aver acquisito il diritto risarcitorio per la perdita del TE e prima di riceverne il ristoro. Tal diritto è quindi migrato iure hereditatis alla sig.ra
- quale figlia del sig. – ed al sig. – unico figlio di Parte_1 Persona_1 Persona_2
e tuttavia, è a sua volta deceduto il Controparte_10 Controparte_11 Persona_2
19.08.2022, per cui sono legittimati ad agire in suo luogo la moglie e le figlie Parte_1
e Evidenziavano che in data 5.5.98 il territorio del Parte_2 Controparte_1
Comune di , ove risiedevano con la propria famiglia, veniva colpito da una tremenda alluvione che CP_5 provocava numerose frane che colpirono il centro abitato, causando la morte di 137 persone, tra cui il loro congiunto, che furono travolti da una colata di fango nel loro appartamento, provocandone il decesso per soffocamento;
che per tali fatti era stato promosso procedimento penale, conclusosi con la condanna dell'ing. , Sindaco del , per quel che nella presente sede rilevava, in solido con i CP_2 Controparte_5 responsabili civili al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede,
pagina 2 di 14 con il riconoscimento di una provvisionale (cfr. della Corte di Appello di Napoli n. 5996/11; sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 19507/13).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio per la e Controparte_3 per il l'Avvocatura di Stato, la quale, pur non contestando la sussistenza del danno Controparte_12 non patrimoniale, contestava l'accertamento nel quantum e contestualmente spiegava domanda di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto Controparte_5 al risarcimento del danno, rilevando che l'attore non aveva provveduto a costituirsi parte civile nel processo penale, e chiedendo, sempre in via preliminare, la riunione del presente giudizio agli altri pendenti ed aventi ad oggetto la medesima situazione.
Nel merito, il contestava la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità come argomentate CP_5 in sede penale e instava per il rigetto della domanda per il risarcimento dei danni iure hereditatis, evidenziando che parte attrice comunque doveva fornire la prova delle altre voci di danno. Negava, infine, la sussistenza della responsabilità del per i fatti di causa. CP_5
veniva evocato in giudizio ma non si costituiva perché rimaneva contumace. CP_2
2. Sulle questioni ed eccezioni preliminari.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Dall'esame della sentenza n. 5996/2011 emessa dalla Corte di Appello di Napoli si evince che Pt_1
, (che, deceduto successivamente, ha trasmesso il proprio diritto risarcitorio
[...] Persona_2 pro quota alle esponenti) e figurano tra le costituite parti civili. L'atto di Parte_2 costituzione di parte civile ha interrotto il termine di prescrizione che è rimasto sospeso durante la pendenza del processo penale. La sentenza di condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile;
e gli attori hanno nuovamente interrotto la prescrizione del diritto al risarcimento danni proponendo l'odierno giudizio.
3. Sulla responsabilità per fatto illecito di e degli Enti quali responsabili civili. La sentenza penale di CP_2 condanna.
Passando al merito della controversia, come risulta dall'allegazione dell'attore e dalla produzione documentale, , all'epoca Sindaco del Comune , ufficiale di governo e rappresentante CP_2 CP_5 dell'autorità locale della protezione civile veniva condannato con sentenza penale, divenuta irrevocabile in data 26.3.13, alla pena di reclusione di anni 5 ed al risarcimento dei danni, in solido con la
[...]
il ed il , in favore delle costituite parti civili, Controparte_3 Controparte_12 Controparte_5 da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento di una provvisionale di € 30.000,00. In particolare, nel capo di imputazione era contestato al , quale Sindaco p.t. del comune di , di aver cagionato per CP_2 CP_5 colpa la morte di 137 persone, tutte nominativamente indicate nel capo di imputazione, non valutando pagina 3 di 14 nella loro oggettiva gravità gli eventi catastrofici che si verificavano nel comune di il giorno CP_5
5\5\1998, dalle ore 16,00 alle ore 24,00, e che erano connessi a frane e inondazioni, con ripetuti fenomeni di “colata rapida”, che interessavano le frazioni di RT ed Episcopio e le località S. Vito, S. Erasmo,
Quattrofuni e Fosso Lupara, e, che, a causa del progressivo smottamento di parti del versante meridionale della dorsale montuosa sovrastante il territorio abitato di , provocavano distruzione e seppellimento CP_5 di abitazioni ed altri manufatti, con decesso delle persone che vi si trovavano in loco. La colpa addebitata a consisteva nella inosservanza delle regole di comune esperienza, prudenza e diligenza e di leggi e CP_2 regolamenti, in particolare, del Piano di Protezione Civile per il comune di , approvato con delibera CP_5 del 12\7\1995, con relativa mappa dei rischi, nella quale quello derivante da alluvioni, frane e valanghe veniva ritenuto di “alto grado”, nonché dell'art. 15, commi 3 e 4, legge 225/1992 e relativa direttiva applicativa Presidenza Consiglio Ministri-Dipartimento Protezione Civile del dicembre 1996. In particolare, si contestava al di aver omesso di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione;
di aver CP_2 omesso di disporre l'evacuazione delle persone residente nelle zone a rischio;
di aver omesso di convocare ed insediare tempestivamente il comitato locale per la protezione civile;
di aver omesso di dare tempestivo e congruo allarme alla Prefettura di Salerno;
inoltre, di aver fornito alla popolazione in pericolo notizie imprudentemente rassicuranti sulla emergenza in atto, diffondendo due appelli televisivi con i quali invitava i cittadini a restare nelle proprie abitazioni, facendo, così, ritenere che la situazione fosse sotto controllo ed inesistente il pericolo. La sentenza di condanna di per le condotte sopra indicate, pronunciata dalla CP_2
Corte di Appello di Napoli in data 20\12\2011, depositata in data 16\3\2012, veniva confermata dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 19507/2013 del 26.3.2013. La sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, accertava che in data 5/5/1998 dalla montagna denominata Pizzo d'Alvano, situata a confine tra le province di Avellino e Salerno, scendevano numerose colate rapide di fango che investivano i territori dei comuni di Siano, , e . Fu soprattutto quest'ultimo comune ad essere CP_13 CP_14 CP_5 maggiormente colpito da tale evento catastrofico, che si protrasse, con quattordici colate di fango, dalle ore
16,15 alle ore 23,45/23,50, provocando la morte di n. 137 persone, oltre al crollo, totale o parziale, degli edifici, sia in cemento che in muratura, tra cui un padiglione dell'ospedale “Villa Malta”. Non è in discussione che la causa materiale della morte delle n. 137 persone, nominativamente indicate nella sentenza di condanna, fosse riconducibile alle colate di fango scese dal monte Pizzo d'Alvano in quel tragico giorno;
non è in discussione che le colate di fango provocarono il crollo di alcuni edifici, da cui derivò la morte degli occupanti e delle persone investite dalle colate, mentre si trovavano nei luoghi invasi dal fango. Le colate erano state provocate dallo scioglimento, ad opera di precipitazioni di pioggia intensissime e durate diverse giorni, dei sedimenti di origine vulcanica formatisi sulla montagna e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea;
i sedimenti, imbevuti di acqua, avevano cominciato a sciogliersi e a scivolare verso valle, acquistando sempre maggiore velocità a causa della ripidità dei pendii. pagina 4 di 14 Nella motivazione della sentenza di condanna si sottolinea che nel sistema delineato dalla legge
24/2/1992, n. 225, al sindaco, quale autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale, compete la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, di calamità naturali o catastrofi;
se questi eventi non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di mezzi e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del sindaco, le cui attribuzione hanno natura concorrente con quelle del prefetto che ne ha la direzione;
- nel caso di eventi calamitosi che non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del – e fino a quando il prefetto non abbia CP_5 concretamente assunto la direzione dei servizi di emergenza – il sindaco mantiene integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza ed, in particolare, quelli di allertamento ed evacuazione delle popolazioni che si trovino nelle zone a rischio, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di urgenza che, comunque, doveva ritenersi sussistente nel caso di specie.
Nel caso di specie – come accertato nella sentenza penale di condanna della Corte di Appello di
Napoli – era emersa l'assenza d'iniziativa della Prefettura, anche nelle ore successive alla comunicazione a mezzo fax delle ore 20.47, inviato dal , fino a quando, dopo la mezzanotte, furono inviati Controparte_5 due elicotteri, peraltro, uno dei quali non abilitato al volo notturno. In assenza di un intervento concreto della Prefettura, sia esso causato da una inefficienza della stessa o da una ritardata informazione proveniente dal comune di , il sindaco non poteva ritenersi assolutamente sollevato dall'attuare CP_5 CP_2 quanto necessario per fronteggiare la situazione di emergenza.
La Corte di Appello di Napoli, nella sentenza penale di condanna, allorquando affrontava la questione di accertare se gli eventi morte fossero evitabili con una condotta diligente del Sindaco, agente modello, ispirata al rispetto delle regole specifiche della materia della Protezione Civile, affermava che l'unica condotta salvifica consisteva, nel caso di specie, nella evacuazione delle zone maggiormente a rischio previo allertamento della popolazione ivi residente (cfr., sentenza della Corte di Appello di Napoli, pag. 61).
Il sindaco , invece, non solo non si rendeva conto tempestivamente della situazione di CP_2 pericolo che si andava a delineare nonostante i primi segnali (pioggia persistente da più giorni, flussi di fango già verificatisi nelle prime ore del pomeriggio, rumori provenienti dalla montagna, da valutare unitamente alle caratteristiche geologiche del terreno e all'inclinazione dei versanti), ma non poneva in essere alcuna delle condotte specificamente previste dal piano di protezione civile per prevenire gli eventi, in quanto ometteva di allertare la popolazione e di disporne l'evacuazione ed, anzi, inviava alla cittadinanza avvisi tranquillizzanti in contrasto con la necessità che la stessa fosse resa edotta della reale situazione di pericolo (cfr., sentenza della Corte di Appello di Napoli, pag. 61).
pagina 5 di 14 La Corte di Appello di Napoli accertava ancora che la prevedibilità degli eventi più catastrofici andava collocata temporalmente già in orario tra le 16.00 e le 17.30, sicché il Sindaco avrebbe dovuto CP_2 disporre l'evacuazione delle zone a rischio;
diversamente – si afferma nella sentenza di condanna della
Corte di Appello di Napoli - aveva tenuto una condotta omissiva colpevole caratterizzata da imprudenza e negligenza e, soprattutto, dalla non osservanza delle regole specifiche della protezione civile, mantenendo sin dall'inizio un comportamento attendista rispetto all'evolversi degli eventi e non ponendo in essere quei comportamenti salvifici richiesti dalle circostanze e dalle procedure di protezione civile.
Alla declaratoria di responsabilità penale dell'imputato conseguiva la condanna dello stesso e dei responsabili civili, Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., e Controparte_15 Controparte_16
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in
[...] separate sede, nonché al pagamento di una somma a titolo di provvisionale quantificata in € 30.000,00, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili che ne avevano fatto richiesta.
Non è revocabile in dubbio che la sentenza penale pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli in data 20\12\2011, divenuta irrevocabile, che accertava la responsabilità penale del per la morte di n. CP_2
137 persone - tra cui il congiunto degli odierni attori.
4. Il risarcimento dei danni da perdita parentale. Cenni generali e principi giurisprudenziali.
Oggetto del presente giudizio è, quindi, la mera liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito delle perdite parentali causate dalle condotte colpose per cui il , sindaco del CP_2 comune di , è stato ritenuto colpevole e condannato. CP_5
In dettaglio, gli attori lamentano il danno non patrimoniale, quali eredi, per la c.d. lesione parentale in ragione della morte del TE ( , così subendo una “mutilazione relazionale”. Persona_3
In linea generale, la giurisprudenza evidenzia il carattere plurioffensivo dell'illecito che determina la perdita definitiva o la lesione di una persona cara: tale fatto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta, l'incolumità personale della vittima e il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità in famiglia. L'evento morte incide su due prerogative essenziali dei parenti. In primo luogo, rileva la lesione inferta all'integrità familiare ed alla rete di relazioni affettive che all'interno della famiglia si creano e fortificano. Sotto un diverso profilo, risulta intaccato il bene della solidarietà familiare, che si traduce nel reciproco affidamento e nello scambievole supporto che ogni membro della compagine familiare offre agli altri. Trattasi di valori di rilievo costituzionale, alla luce di quanto sancito dagli artt. 2,3,29 e 30 della Costituzione, i quali costituiscono la fonte normativa, insieme all'art. 2059 c.c., della tutela risarcitoria. L'uccisione di un congiunto legittima i parenti non solo ad agire iure proprio (cioè per la lesione personale subita dagli stessi parenti), ma anche iure ereditatis, per i danni subiti dal congiunto), se ne ricorrono i presupposti.
pagina 6 di 14 Giova ricordare, che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr.
Cass. n. 4253 del 16\3\2012).
La rigidità di quest'orientamento sul requisito della convivenza è stato successivamente rimeditato dagli ritenendolo non più presupposto per l'accesso al risarcimento dei parenti non stretti, ma Parte_3 quale elemento di valutazione, di conferma dell'intensità del vincolo affettivo. In tal senso si è espressa la
Cassazione in sentenza n. 21230 del 20/10/2016 “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
"da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal TE per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” ed in Ordinanza n. 29332 del 07/12/2017 “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal TE per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Diversamente, non vi sono margini di accesso al risarcimento per soggetti che non presentano legami di sangue o legami parentali intensi con i deceduti (come la cognata, lo zio non di sangue, i cugini), non conviventi, ritenendo lo scrivente Tribunale di valorizzare soltanto i legami di sangue che, a pagina 7 di 14 prescindere dalla convivenza, si fossero caratterizzati per l'intensità dell'affetto reciproco e della solidarietà familiare.
5. Sull'accoglimento della domanda risarcitoria del danno iure proprio da perdita parentale. Esiti dell'istruttoria.
Valutazione del Tribunale.
Richiamati i suddetti principi giurisprudenziali, il de cuius all'epoca dei fatti Persona_3 era un giovane ragazzo che viveva con i genitori in una casa non molto distante da quella dei nonni (300 mt circa).
Tale dato risulta dirimente ai fini dell'accertamento della sussistenza di una relazione tale da incardinare il diritto ad ottenere il quantum richiesto a titolo riparativo.
In particolare, nel rispetto del principio di indifferenza (art. 1223 c.c.) è necessario di evitare pratiche di overcompensation; il risarcimento del danno, quindi, non deve consentire un arricchimento ingiustificato dell'istante bensì deve sempre perseguire gli obiettivi di compensazione riparative del danno.
Nel caso di specie, il sebbene vivesse con i genitori trascorreva molto tempo con i Per_2 nonni, che lo accompagnavano a scuola e presso cui si intratteneva a volte anche a dormire, come è emerso dalla prova testimoniale raccolta in giudizio.
Tali circostanze, confermate appunto dalla prova testimoniale, risultano sufficienti al fine di riconoscere in capo agli istanti iure haereditatis il diritto al risarcimento del danno da perdita relazionale del TE.
Difatti, secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 7743 del 08/04/2020) “in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal TE per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Pertanto, la tragica e violenta morte di , in ragione dell'età del danneggiato Persona_3 al momento dell'evento e la sussistenza di una profonda relazione tra lui ed i nonni legittima l'accoglimento della domanda risarcitoria, considerato che la violenta estirpazione dal patrimonio (affettivo) può fondare il risarcimento del danno se tale rapporto ricorre con determinate caratteristiche (profondità, affetto, progetti di vita condivisi) presenti – alla luce delle risultanze istruttorie – nel caso di specie. Tuttavia, questo vincolo affettivo, come narrato in atti e confermato dai testimoni, rientra, a parere del Tribunale, nell'ipotesi della pagina 8 di 14 normalità dei rapporti tra nonni e nipoti per cui in fase di liquidazione viene riconosciuto un vincolo di media intensità.
6. Sulla quantificazione del danno. Applicazione delle tabelle milanesi.
Passando ora alla quantificazione del danno risarcibile, lo scrivente Tribunale, in mancanza di una normativa di settore, ritiene di potere applicare le Tabelle di Milano. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. 33005/21 e 26300/21) “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; principio di diritto cui l'intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle Tabella di Milano, ed 2022, prevede un sistema a punti che, comunque, si muove nella forbice dei valori in precedenza indicati.
I parametri di riferimento saranno dunque l'età del danneggiato e l'età delle vittime, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti.
Ciò posto il danno subito va liquidato con riferimento al rapporto tra nonni e TE con il ricorso alla Tabella di Milano, aggiornata al 2024 che appare rispondente alle peculiarità della fattispecie concreta in esame.
Ne segue che, in applicazione delle tabelle di Milano (specifiche per la perdita di un germano), aggiornate da ultimo nel 2024, la liquidazione del danno in favore di per la perdita del Persona_1 proprio TE viene calcolata nel modo che segue:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 43
IMPORTO del RISARCIMENTO € 73.014,00.
Tale voce di danno deve ritenersi comprensivo anche del danno cd. morale soggettivo, in ottica meramente descrittiva, somma già liquidata all'attualità, non sussistendo ulteriori elementi emersi nel corso pagina 9 di 14 del processo che possano giustificare un'ulteriore personalizzazione rispetto a quella cd. “standard” delle tabelle di Milano.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (05/05/1998) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Ne consegue che i convenuti in solido tra loro dovranno corrispondere altresì in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolato sull'importo devalutato alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT, e cioè al 5.5.98, e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 5.5.98 e fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
La somma così liquidata, infine, andrà ripartita tra gli eredi in rappresentazione secondo le norme del diritto ereditario.
Per quanto riguarda il danno patito da e si liquida Controparte_10 Controparte_11 come da prospetto che segue: abella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 10
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 57
IMPORTO del RISARCIMENTO € 96.786,00
Tale voce di danno deve ritenersi comprensivo anche del danno cd. morale soggettivo, in ottica meramente descrittiva, somma già liquidata all'attualità, non sussistendo ulteriori elementi emersi nel corso del processo che possano giustificare un'ulteriore personalizzazione rispetto a quella cd. “standard” delle tabelle di Milano.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (05/05/1998) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Ne consegue che i convenuti in solido tra loro dovranno corrispondere altresì in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolato sull'importo devalutato alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT, e cioè al 5.5.98, e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 5.5.98 e fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. pagina 10 di 14 La somma così liquidata, infine, andrà ripartita tra gli odierni attori, eredi in rappresentazione, secondo le norme del diritto ereditario.
7. Sulla richiesta di risarcimento del danno catastrofale iure hereditatis
Va rigettata poi anche la domanda di risarcimento del danno c.d. catastrofale iure hereditaris. E' noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione chiamate a dirimere il contrasto sorto tra le sezioni semplici sui criteri di liquidazione del danno biologico terminale o danno catastrofale - distinzione che si registrava negli orientamenti giurisprudenziali riguardanti la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da risarcire che, da un orientamento, con "mera sintesi descrittiva" (Cass. n. del 2008), era indicato come "danno biologico terminale" (Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n.21976 del 2007, n. 1072 del 2011), liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno, e, da altro orientamento, è classificato come danno "catastrofale" (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni)- , hanno recentemente affermato che in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità
"iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (cfr. Cass. S.U. n. O del
22/07/2015).
Nel caso di specie, pur essendo stata accertata la morte per soffocamento delle vittime, non vi sono elementi anche solo presuntivi per ritenere che i de cuius fossero vigili e stessero percependo la repentina fine della loro esistenza;
anzi, in considerazione dell'improvvisa colata di fango e della sua forza distruttrice, appare altamente probabile che non abbiano avuto il tempo di razionalizzare quello che stava accadendo, perdendo anche conoscenza negli ultimi istanti di vita.
8. Sulla domanda di rivalsa e di regresso.
Deve essere, infine, esaminata la domanda “di rivalsa” proposta dalla Controparte_3
e dal nei confronti degli altri obbligati solidali al risarcimento dei danni,
[...] Controparte_4 ossia nei confronti di e del . CP_2 Controparte_5
pagina 11 di 14 In particolare, l'Avvocatura, per conto della e per il Controparte_3 CP_4
allegando la sussistenza della solidarietà dal lato passivo a tutela del creditore, sostiene che nei CP_12 rapporti interni, le amministrazioni responsabili civili hanno diritto di rivalersi sugli altri coobbligati sulla base della graduazione delle responsabilità.
Tale questione è stata affrontata dalla Cassazione e definita con sentenza n. 35020 del 2022 con cui ha affermato, proprio con riferimento alle circostanze di questo giudizio, che il diritto di rivalsa debba essere esercitato esclusivamente nei confronti del in ragione del rapporto di Controparte_5 immedesimazione sussistente tra persona fisica (il sindaco ) e la pubblica amministrazione. CP_2
Pertanto, la domanda di rivalsa è fondata nei soli confronti del , in considerazione Controparte_5 dei principi richiamati.
Risulterebbe, dunque, superato l'orientamento secondo cui, sebbene la norma di cui all'art. 2055, comma 2, cod. civ. non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi che, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire l'onere del risarcimento tra i coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e quindi di attribuire al responsabile per fatto altrui (come il datore di lavoro), per definizione estraneo alla produzione dell'evento dannoso, una qualsiasi parte dell'onere nei rapporti interni col responsabile diretto del fatto dannoso, il responsabile mediato o indiretto, che ha risarcito il danno a cagione della solidarietà verso il danneggiato, potrà esercitare l'azione di regresso, nei confronti dell'autore immediato del danno, per l'intera somma pagata
(Cass. 5 settembre 2005, n. 17763; conforme Cass. 1° dicembre 2016, n. 24567 e 8 ottobre 2008, n. 24802, ma si veda già Cass. 12 febbraio 1982, n. 856).
Dunque, il responsabile indiretto, che ha risarcito il danno in quanto chiamato a rispondere per il rapporto di immedesimazione organica, a cagione della solidarietà verso il danneggiato, non può più esercitare utilmente l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato del danno, bensì nei confronti del responsabile indiretto per il rapporto di immedesimazione sussistente, identificabile nel caso di specie nel Comune di . CP_5
9. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Sulle spese del giudizio, vanno liquidate dai convenuti in solido a favore dell'attore secondo soccombenza. Ai fini della liquidazione, va fatta applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/14, tenendo conto del decisum, in considerazione della natura delle difese ed applicando i minimi tabellari a cagione della serialità del contenzioso. Considerando la pluralità delle parti, ai fini della liquidazione si riporta il seguente prospetto
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 pagina 12 di 14 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del
60
% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 4.231,20
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 11.283,20
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 7.052,00
Totale variazioni in aumento + € 4.231,20
Compenso totale € 11.283,20
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.692,48
Cassa Avvocati ( 4% ) € 519,03
Totale imponibile € 13.494,71
IVA 22% su Imponibile € 2.968,84
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 16.463,55
Le spese del giudizio, relativamente al rapporto processuale avente ad oggetto la domanda di regresso, tra e , da una parte, e , dall'altra, Controparte_4 Controparte_3 CP_2 devono essere interamente compensate tra le suindicate parti, in considerazione del carattere complesso delle questioni giuridiche che ne sono sottese ed anche della condotta processuale di , che, rimanendo CP_2 contumace, non ha inteso opporre alcuna resistenza alle domande proposte nei suoi confronti.
Vanno altresì compensate per le medesime ragioni le spese di lite tra il e la da CP_4 CP_3 un lato e il dall'altro. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1) In accoglimento della domanda, liquida a favore del de cuius la somma di € Persona_1
73.014,00 oltre interessi legali e rivalutazione secondo le modalità indicate in motivazione;
e liquida pagina 13 di 14 a favore di e la somma di € 96.786,00 oltre interessi Controparte_10 Controparte_11 legali e rivalutazione secondo le modalità indicate in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale;
2) per l'effetto, condanna il , la in persona del Controparte_5 Controparte_3
Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., il in persona del Ministro p.t. in Controparte_12 solido tra loro, al pagamento in favore degli attori odierni, iure haereditatis, degli importi indicati al capo 1)
3) Accoglie la domanda di “rivalsa”, qualificata come domanda di regresso, proposta dalla
[...]
e dal esclusivamente nei confronti del Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e, per l'effetto, condanna il a pagare alla
[...] Controparte_5 Controparte_3
in persona del p.t., e al , in persona del Ministro p.t., le
[...] CP_17 Controparte_4 intere somme che le suindicate amministrazioni statali pagheranno ai ricorrenti, in forza della presente sentenza a condizione che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il
[...]
dimostrino l'integrale pagamento a favore degli attori di quanto previsto nella presente CP_4 sentenza;
4) rigetta la domanda di regresso proposta dalla e dal Controparte_3 [...]
nei confronti di in proprio;
CP_4 CP_2
5) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali, che liquida in € 16.463,55 per compensi, IVA e CPA già compresi, a cui va aggiunto quindi solo il rimborso del C.U., con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
6) Compensa le spese del giudizio tra la in persona del Controparte_3
Presidente p.t., il , in persona del Ministro p.t., e Controparte_4 CP_2 CP_5
, relativamente alla proposta domanda di regresso;
[...]
Così deciso in Salerno
02.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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