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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/11/2024, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Prato
UDIENZA del 26/11/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 12.58 compaiono:
l'avv. ANDREA MOSA per , Controparte_1
l'avv. ANGELINA MAURO per , Controparte_2
nessuno per Controparte_3
Il giudice invita i procuratori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Mosa precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Mauro precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 26/11/2024 il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello n. 104/2024 tra le parti:
appellante: , con l'avv. MOSA ANDREA Controparte_1
( ). C.F._1
appellati: con l'avv. MAURO ANGELINA Controparte_2
( C.F._2
, contumace Controparte_3
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza 422/2023 emessa dal Giudice di Pace di Prato in data
25.9.2023 che ha condannato e l'odierna appellante al pagamento in Controparte_3 favore di della somma di euro 3.746,10 a titolo di risarcimento del danno, Controparte_2 oltre interessi legali, a 9/10 delle spese di lite e al compenso del ctu nominato.
Con atto di citazione in primo grado la , in qualità di cessionaria del credito Controparte_2 da parte di conveniva in giudizio la al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo LA Y tg FD569EL in occasione di un sinistro stradale avvenuto il giorno 26/11/2021 alle ore 18.00 in Ponte
Lama a Prato. L'attrice riferiva che l'incidente si era verificato per esclusiva responsabilità del veicolo Peugeot Expert tg GD812AZ di proprietà della . In Controparte_3 particolare, il conducente di quest'ultima autovettura, omettendo di mantenere la prescritta
2 distanza di sicurezza, tamponava da tergo la Nissan CR tg FZ859ZA sospingendola passivamente contro la LA Y della cedente il credito. Si costituiva in giudizio l'odierna appellante, la quale contestava la verificazione stessa del sinistro e il quantum richiesto. La causa, istruita mediante ctu, contestata dall'odierna appellante, veniva trattenuta in decisione dal primo giudice all'udienza del 21.9.2023 e con la sentenza qui impugnata veniva accolta la domanda di parte attrice.
L'odierna appellante ha proposto, pertanto, appello deducendo (1) che il giudice di primo grado ha emesso una sentenza con motivazione soltanto apparente, posto che non ha motivato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della sua adesione alle risultanze della ctu, pur avendo sia il ctp sia il difensore mosso precise contestazioni alla stessa;
(2)
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie posto che il consulente del giudice ha sancito l'astratta compatibilità degli ingenti danni subiti dalla Nissan CR nella parte posteriore con l'assenza totale di danni presenti sul veicolo Peugeot Expert nella parte anteriore, nonostante il consulente non abbia ispezionato e visionato i veicoli coinvolti;
(3)
l'errore di valutazione circa la validità del modulo Cai, posto che non corrisponde al vero che il medesimo sia stato sottoscritto da tutti i conducenti perché in realtà manca della necessaria sottoscrizione del conducente del veicolo LA Y la cui spesa per le riparazioni
è stato richiesta nel presente giudizio;
(4) l'erronea statuizione circa il riconoscimento delle spese legali stragiudiziali, non provate dal richiedente, posto che il medesimo ha prodotto in giudizio un 'pro forma' e trattasi di attività propedeutica rispetto all'instaurazione del giudizio.
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto il rigetto dell'atto di appello e Controparte_2 la conferma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado.
In particolare, parte appellata ha evidenziato che il consulente nominato dal giudice ha esaminato riferibilità e compatibilità dei danni con riferimento alla dinamica del sinistro utilizzando i documenti ritualmente prodotti dalle parti e validamente acquisiti nel materiale probatorio e correttamente ha riconosciuto il rimborso delle spese legali stragiudiziali, dovendo le stesse essere qualificate quale danno emergente e quindi componente del danno da liquidare.
Dichiarata la contumacia di e respinta la richiesta di rinnovazione della Controparte_3 ctu avanzata da parte appellante, la causa è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti così come riportate nel verbale.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
3 Sebbene il giudice di prime cure abbia errato nell'attribuire valenza presuntiva al modulo
CAI allegato in atti circa la dinamica del sinistro tenuto conto, da un lato, del fatto che il suddetto modulo è stato sottoscritto soltanto dal conducente del veicolo Peugeot e dal conducente del veicolo Nissan e non dalla parte che ha azionato il giudizio risarcitorio (cfr.
Cassazione 15431/2024) e dall'altro, della giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. Cass. ordinanza 25770/2019 secondo cui “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessore rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l.n.
990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3 c.c..”), tuttavia, appare condivisibile la ricostruzione della dinamica come accertata dal ctu nominato.
Il medesimo, infatti, ha esaminato i veicoli attraverso le fotografie allegate in atti cercando di osservare la tipologia e l'andamento delle deformazioni dei medesimi al fine di stabilire la compatibilità dei danni con la dinamica riportata. In particolare, in relazione ai danni riportati dalla Nissan, che è stata urtata dal Furgone Peugeot, il ctu nominato ha evidenziato che la stessa “presenta una compressione che si sviluppa su tutta la parte centrale del portello e del paarurti, senza coinvolgere, però, né lo spoiler, né la maniglia centrale sopra la targa, anche se la lamiera del portello si presenta compressa, per consenso, fino al bordo del lunotto.”. Al contrario, il furgone, autore del tamponamento, non ha riportato alcun danno. Tale circostanza, tuttavia, non contrasta con l'effettivo verificarsi dell'incidente per cui è causa. Come accertato dal ctu in atti, infatti, dalla disamina dell'unica fotografia allegata in atti del furgone de quo, non risultano danni visibili al medesimo e tali condizioni “non devono stupire se si tiene presente che il materiale plastico con il quale è costruito il paraurti anteriore di questa tipologia di
4 veicoli (come quello del DAILY IVECO, OPEL VIVARO, eccetera), a differenza delle fasce paraurti di quasi tutte le autovetture, è molto rigido e di una consistenza tale da restare indenne se sottoposto ad urti di bassa velocità. (…). Confrontando quanto sopra con l'area d'impatto diretto sul portello della , Pt_2 evidenziata nella fotografia inserita a pagina n. 8 della presente, si evince che le deformazioni riportate dall'autovettura, nella parte posteriore sono compatibili e coerenti con il profilo del paraurti anteriore del furgone ” (cfr. ctu in atti). Parte_3
Ed ancora, rispondendo alle osservazioni rese dal ct della compagnia assicurativa il ctu nominato ha affermato la compatibilità dei danni riportati dal veicolo Nissan e la dinamica del sinistro, pur non avendo il furgone danneggiante riportato danni visibili posto che “è di un materiale plastico molto più resistente, rispetto a quelli delle vetture, la traversa al suo interno è un profilato di alluminio di notevole consistenza”.
Tale ricostruzione appare la più probabile tenuto conto delle risultanze in atti (cfr.
Cassazione ordinanza 25805/2024). Le deduzioni di parte appellante non convincono, anche perché assurgono prevalentemente a mere supposizioni o sospetti.
Stesse conclusioni in relazione al riconoscimento delle spese stragiudiziali. Le stesse, infatti, costituiscono una voce del danno da risarcire, quale danno emergente e risulta esserci quietanza di pagamento in atti (cfr. Cass. 37477/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM. 147/2022 tenuto conto del concreto valore della causa e dell'attività svolta dalle parti (valori medi per fase di studio e fase introduttiva, valori minimi per fase decisionale).
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma la sentenza 422/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Prato in data 25.9.2023;
2. CONDANNA parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellata costituita che si liquidano in euro 2.547,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Prato, 26.11.2024
5 Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
6
UDIENZA del 26/11/2024
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 12.58 compaiono:
l'avv. ANDREA MOSA per , Controparte_1
l'avv. ANGELINA MAURO per , Controparte_2
nessuno per Controparte_3
Il giudice invita i procuratori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Mosa precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Mauro precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 26/11/2024 il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello n. 104/2024 tra le parti:
appellante: , con l'avv. MOSA ANDREA Controparte_1
( ). C.F._1
appellati: con l'avv. MAURO ANGELINA Controparte_2
( C.F._2
, contumace Controparte_3
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Controparte_1 proposto appello avverso la sentenza 422/2023 emessa dal Giudice di Pace di Prato in data
25.9.2023 che ha condannato e l'odierna appellante al pagamento in Controparte_3 favore di della somma di euro 3.746,10 a titolo di risarcimento del danno, Controparte_2 oltre interessi legali, a 9/10 delle spese di lite e al compenso del ctu nominato.
Con atto di citazione in primo grado la , in qualità di cessionaria del credito Controparte_2 da parte di conveniva in giudizio la al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo LA Y tg FD569EL in occasione di un sinistro stradale avvenuto il giorno 26/11/2021 alle ore 18.00 in Ponte
Lama a Prato. L'attrice riferiva che l'incidente si era verificato per esclusiva responsabilità del veicolo Peugeot Expert tg GD812AZ di proprietà della . In Controparte_3 particolare, il conducente di quest'ultima autovettura, omettendo di mantenere la prescritta
2 distanza di sicurezza, tamponava da tergo la Nissan CR tg FZ859ZA sospingendola passivamente contro la LA Y della cedente il credito. Si costituiva in giudizio l'odierna appellante, la quale contestava la verificazione stessa del sinistro e il quantum richiesto. La causa, istruita mediante ctu, contestata dall'odierna appellante, veniva trattenuta in decisione dal primo giudice all'udienza del 21.9.2023 e con la sentenza qui impugnata veniva accolta la domanda di parte attrice.
L'odierna appellante ha proposto, pertanto, appello deducendo (1) che il giudice di primo grado ha emesso una sentenza con motivazione soltanto apparente, posto che non ha motivato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della sua adesione alle risultanze della ctu, pur avendo sia il ctp sia il difensore mosso precise contestazioni alla stessa;
(2)
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie posto che il consulente del giudice ha sancito l'astratta compatibilità degli ingenti danni subiti dalla Nissan CR nella parte posteriore con l'assenza totale di danni presenti sul veicolo Peugeot Expert nella parte anteriore, nonostante il consulente non abbia ispezionato e visionato i veicoli coinvolti;
(3)
l'errore di valutazione circa la validità del modulo Cai, posto che non corrisponde al vero che il medesimo sia stato sottoscritto da tutti i conducenti perché in realtà manca della necessaria sottoscrizione del conducente del veicolo LA Y la cui spesa per le riparazioni
è stato richiesta nel presente giudizio;
(4) l'erronea statuizione circa il riconoscimento delle spese legali stragiudiziali, non provate dal richiedente, posto che il medesimo ha prodotto in giudizio un 'pro forma' e trattasi di attività propedeutica rispetto all'instaurazione del giudizio.
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto il rigetto dell'atto di appello e Controparte_2 la conferma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado.
In particolare, parte appellata ha evidenziato che il consulente nominato dal giudice ha esaminato riferibilità e compatibilità dei danni con riferimento alla dinamica del sinistro utilizzando i documenti ritualmente prodotti dalle parti e validamente acquisiti nel materiale probatorio e correttamente ha riconosciuto il rimborso delle spese legali stragiudiziali, dovendo le stesse essere qualificate quale danno emergente e quindi componente del danno da liquidare.
Dichiarata la contumacia di e respinta la richiesta di rinnovazione della Controparte_3 ctu avanzata da parte appellante, la causa è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti così come riportate nel verbale.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
3 Sebbene il giudice di prime cure abbia errato nell'attribuire valenza presuntiva al modulo
CAI allegato in atti circa la dinamica del sinistro tenuto conto, da un lato, del fatto che il suddetto modulo è stato sottoscritto soltanto dal conducente del veicolo Peugeot e dal conducente del veicolo Nissan e non dalla parte che ha azionato il giudizio risarcitorio (cfr.
Cassazione 15431/2024) e dall'altro, della giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. Cass. ordinanza 25770/2019 secondo cui “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessore rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l.n.
990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3 c.c..”), tuttavia, appare condivisibile la ricostruzione della dinamica come accertata dal ctu nominato.
Il medesimo, infatti, ha esaminato i veicoli attraverso le fotografie allegate in atti cercando di osservare la tipologia e l'andamento delle deformazioni dei medesimi al fine di stabilire la compatibilità dei danni con la dinamica riportata. In particolare, in relazione ai danni riportati dalla Nissan, che è stata urtata dal Furgone Peugeot, il ctu nominato ha evidenziato che la stessa “presenta una compressione che si sviluppa su tutta la parte centrale del portello e del paarurti, senza coinvolgere, però, né lo spoiler, né la maniglia centrale sopra la targa, anche se la lamiera del portello si presenta compressa, per consenso, fino al bordo del lunotto.”. Al contrario, il furgone, autore del tamponamento, non ha riportato alcun danno. Tale circostanza, tuttavia, non contrasta con l'effettivo verificarsi dell'incidente per cui è causa. Come accertato dal ctu in atti, infatti, dalla disamina dell'unica fotografia allegata in atti del furgone de quo, non risultano danni visibili al medesimo e tali condizioni “non devono stupire se si tiene presente che il materiale plastico con il quale è costruito il paraurti anteriore di questa tipologia di
4 veicoli (come quello del DAILY IVECO, OPEL VIVARO, eccetera), a differenza delle fasce paraurti di quasi tutte le autovetture, è molto rigido e di una consistenza tale da restare indenne se sottoposto ad urti di bassa velocità. (…). Confrontando quanto sopra con l'area d'impatto diretto sul portello della , Pt_2 evidenziata nella fotografia inserita a pagina n. 8 della presente, si evince che le deformazioni riportate dall'autovettura, nella parte posteriore sono compatibili e coerenti con il profilo del paraurti anteriore del furgone ” (cfr. ctu in atti). Parte_3
Ed ancora, rispondendo alle osservazioni rese dal ct della compagnia assicurativa il ctu nominato ha affermato la compatibilità dei danni riportati dal veicolo Nissan e la dinamica del sinistro, pur non avendo il furgone danneggiante riportato danni visibili posto che “è di un materiale plastico molto più resistente, rispetto a quelli delle vetture, la traversa al suo interno è un profilato di alluminio di notevole consistenza”.
Tale ricostruzione appare la più probabile tenuto conto delle risultanze in atti (cfr.
Cassazione ordinanza 25805/2024). Le deduzioni di parte appellante non convincono, anche perché assurgono prevalentemente a mere supposizioni o sospetti.
Stesse conclusioni in relazione al riconoscimento delle spese stragiudiziali. Le stesse, infatti, costituiscono una voce del danno da risarcire, quale danno emergente e risulta esserci quietanza di pagamento in atti (cfr. Cass. 37477/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM. 147/2022 tenuto conto del concreto valore della causa e dell'attività svolta dalle parti (valori medi per fase di studio e fase introduttiva, valori minimi per fase decisionale).
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma la sentenza 422/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Prato in data 25.9.2023;
2. CONDANNA parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellata costituita che si liquidano in euro 2.547,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Prato, 26.11.2024
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