Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 101/2017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un contratto di conto corrente bancario e vertente
TRA
(P.I.: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa in giudizio dall'avvocato Maria Daniela Grillo
Parte appellante e
(C.F.: ), in proprio nonché in qualità CP_1 C.F._1
Contr di legale rappresentante di . (P.I.: ), CP_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Roberto Chiodo
Parte appellata
1
Per la parte appellante: “[…] previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, accogliere il presente appello e conseguentemente: a) in riforma dell'appellata sentenza n. 2364/2016, rigettare tutte le domande spiegate dalla con l'atto di CP_2 CP_3
citazione notificato il 1/10/2008 e comunque rigettare, in quanto inammissibile ed infondata, la declaratoria di nullità di assunte clausole contrattuali nonché ogni pretesa condanna alla restituzione di assunti, quanto inesistenti, indebiti, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio;
b) voglia altresì dichiarare la nullità della consulenza tecnica in atti perché espletata su documentazione prodotta oltre i termini processuali e, quindi, rigettare la domanda di ripetizione di indebito perché non provata nonché e gradatamente l'inutilizzabilità della stessa perché espletata su documentazione incompleta. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. c) Gradatamente e in via di estremo subordine, voglia legittima la capitalizzazione trimestrale operata al rapporto a far tempo dall'1/7/2000 e, conseguentemente disporre la rinnovazione della consulenza tecnica con riferimento di incarico ad altro
Consulente che nella rielaborazione del rapporto applichi la capitalizzazione trimestrale sia dal lato attivo che dal lato passivo a far data dall'1/7/2000. Sempre con vittoria di spese e competenze di causa”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione che tutte si impugnano, disattese, In via preliminare: a) Ci si oppone alla richiesta di inibitoria atteso che nel caso in esame non ricorrono i gravi motivi statuiti dall' art. 283 c.p.c. ; b)Accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
c)Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi del nuovo art. 348 bis c.p.c., non avendo lo stesso
2 ragionevole probabilità di essere accolto per i motivi sopra spiegati;
In via istruttoria: Rigettare la richiesta di integrazione e/o rinnovazione della C.T.U., per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito: Respingere il proposto appello poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza n. 2364/2016 emessa dal Tribunale di Cosenza.-
Col favore delle spese e competenze del doppio grado giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione notificato il 7/10/2008 l'attore ha evocato in giudizio l'istituto di credito convenuto con il quale ha intrattenuto il c/c n° 020338 chiuso l'8/9/2005, Contro ritenendo che nel corso del rapporto contrattuale la avesse applicato: la capitalizzazione trimestrale degli interessi, violando il divieto imposto dall'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo bancario, illegittime commissioni di massimo scoperto non contrattualmente convenute e tassi di interesse esorbitanti la soglia legale. Ha domandato, per l'effetto, la condanna dello stesso alla restituzione nei confronti della ditta attrice delle maggior somme indebitamente percepite per tutte le motivazione suesposte. Inoltre, sulla premessa che lo stesso, a garanzia dei fidi accordati alla Società, avesse offerto una polizza assicurativa Pt_2
n. 2373370 e che di detta polizza avesse chiesto il riscatto, ha imputato
Contro alla un'assunta violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sul presupposto che la vendita della polizza sarebbe avvenuta a distanza di quattro mesi dall'inoltro della domanda e che tale lasso di tempo avrebbe comportato “un notevole nocumento all'attore” perché “se avesse venduto tempestivamente la polizza avrebbe ottenuto un valore maggiore rispetto a quello successivamente
3 realizzato”. Ha chiesto pertanto accertarsi la reale entità delle somme Contro ricavate dalla vendita operata dalla del titolo assicurativo Pt_2
nonchè la condanna della banca alla restituzione di quelle residuate Contro all'esito della compensazione. Si è tempestivamente costituita la rilevando preliminarmente, e con riferimento alla domanda restitutoria promossa dalla società, l'eccezione di prescrizione decennale rilevando che, essendo stata la citazione notificata in data 7/10/2008, il periodo da prendere in considerazione, ove la domanda fosse risultata fondata, non potesse precedere il 7/10/1998. Sempre in via preliminare la difesa della Contro ha eccepito la soluti retentio, la mancata contestazione degli estratti conto nei termini di cui all'art. 119, ult.co. TUB nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca, non avendo parte attrice prodotto il contratto di conto corrente né tutti gli estratti conto relativi al rapporto. Nel merito ha opposto l'assoluta infondatezza di tutte le domande svolte dalla controparte, rilevando la correttezza del proprio operato anche con riguardo alla vendita della polizza sopra menzionata.
La causa è stata istruita documentalmente mediante consulenza tecnica contabile al fine di accertare l'eventuale somma indebitamente corrisposta escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi ed ogni cms in relazione alle operazioni intercorse entro 10 anni dall'introduzione del giudizio. In data 23 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
Con la sentenza n. 2364/2016, resa il 9.11.2016 a definizione del giudizio n. 4268/2008 r.g., il Tribunale di Cosenza aveva: a) in parziale accoglimento della domanda attorea – premesso che l'esistenza del contratto di conto corrente oggetto del contendere, non prodotto dall'attore, avrebbe potuto inferirsi dalla mancata contestazione della stessa da parte della banca convenuta –, dichiarato la nullità della clausola
4 di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, per l'effetto, accertato che il saldo del conto corrente oggetto di causa ammontava a €
40.514,82, oltre interessi, in favore dell'attore sulla scorta dell'espletata c.t.u., le cui risultanze avrebbero potuto ritenersi attendibili nonostante la mancanza di alcuni estratti conto, dato che la riconciliazione dei saldi effettuata dal c.t.u. non avrebbe pregiudicato la banca;
b) rigettato l'ulteriore domanda avanzata dall'attore, poiché rimasta sfornita di prova;
c) condannato la parte convenuta al pagamento delle spese di lite e posto definitivamente a suo carico quelle di c.t.u. ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo che: 1) CP_5
il primo giudice avrebbe accolto la domanda attorea, sebbene l'attore non avesse prodotto il contratto di conto corrente contenente le clausole asseritamente nulle come, invece, sarebbe stato suo onere;
2) il giudice di primo grado avrebbe accolto la domanda di ripetizione di indebito, quantunque l'attore non avesse prodotto l'estratto conto inerente all'ultimo trimestre da cui evincere l'esistenza degli asseriti pagamenti frutto di addebiti illegittimi;
3) la c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado sarebbe nulla, siccome basata su documentazione tardivamente depositata, e, in ogni caso, le sue risultanze sarebbero inattendibili, attesa l'incompletezza della documentazione;
4) in via subordinata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dal
1°.
7.2000 sarebbe legittima, giacché avvenuta conformemente alla delibera del 9.2.2000 del C.I.C.R. si è costituito in giudizio, eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348-bis c.p.c. e argomentando per l'infondatezza del medesimo nel merito.
Rigettata l'istanza di inibitoria nonché di rinnovazione della c.t.u., all'udienza dell'8.10.2024 la causa – assegnata al relatore in pari data – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
5 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il
15.10.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
In via preliminare, deve darsi atto che la sentenza di primo è divenuta cosa giudicata avuto riguardo alla reiezione della domanda avanzata da di accertamento dell'entità delle somme CP_1
ricavate dalla vendita effettuata dalla banca convenuta del titolo assicurativo e di restituzione delle somme residuate all'esito Pt_2
della compensazione, siccome non impugnata in parte qua.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata, poiché dal tenore dell'impugnazione – oltretutto in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., non risultando manifesta l'infondatezza del gravame.
Nel merito l'appello è fondato e dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo d'appello è fondato.
La parte appellante sostiene che il tribunale non avrebbe potuto dichiarare la nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente oggetto del contendere, dato che lo stesso, come pure rilevato dal primo giudice, non sarebbe stato prodotto dall'attore.
L'accertamento della nullità di una clausola contrattuale presuppone, in effetti, quanto meno la prova del contenuto della medesima, 'sì da poterne verificare la conformità alle disposizioni di legge asseritamente violate.
6 Nel caso di specie, oltre a non essere stato prodotto il contratto,
l'attore non ha neppure chiesto di vagliarne la validità, bensì di accertare e dichiarare l'illegittimità di alcuni addebiti effettuati dalla banca (vedansi le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in primo grado), a prescindere, quindi, dalla validità o legittimità della loro previsione negoziale.
Anche il secondo motivo d'appello è fondato.
La banca si duole dell'accertamento del saldo a credito del correntista, quantunque quest'ultimo non abbia prodotto l'estratto conto inerente all'ultimo trimestre da cui evincere eventuali addebiti e pagamenti non dovuti.
Il primo giudice ha accertato un saldo a credito del correntista di €
40.514,82 sulla scorta della c.t.u. espletata nel corso del giudizio, le cui risultanze sono state ritenute attendibili, in quanto conformi ai principi enunciati in materia dalla Corte di cassazione.
Benché, come rilevato da entrambe le parti, il rapporto di conto corrente sia stato chiuso l'8.9.2005 e prescindendo dalla mancanza di alcuni estratti conto relativi a periodi intermedi, che, isolatamente considerata, non preclude la ricostruzione dell'andamento del rapporto di conto corrente, il c.t.u. ha accertato il saldo del rapporto al 22.10.2004
(vedasi la relazione di c.t.u. acclusa al fascicolo d'ufficio del tribunale).
Dacché al 22.10.2004 il rapporto era ancora in corso e perciò il saldo suscettibile di essere modificato, la rideterminazione del medesimo effettuata dal c.t.u. non può ritenersi attendibile e dunque dirimente ai fini della decisione.
A ogni modo, l'attore non ha dedotto né allegato il quantum del saldo a debito al termine del rapporto né, peraltro, l'ammontare delle somme asseritamente corrisposte alla banca mediante versamenti di natura solutoria sul conto corrente o comunque dalla medesima trattenute,
7 nonostante abbia chiesto di condannare l'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite e, per giunta, egli non ha indicato quali sarebbero stati i trimestri interessati da addebiti non dovuti, né fornito, più in generale, elementi in base ai quali procedere all'accertamento contabile del saldo al momento della chiusura del conto corrente, cosicché la domanda de qua deve ritenersi formulata dal correntista in maniera del tutto generica.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, l'appello dev'essere accolto con la conseguenza che, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda di accertamento e ripetizione dell'indebito avanzata da dev'essere rigettata, rimanendo CP_1
assorbita ogni altra censura.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di accertamento e ripetizione dell'indebito avanzata da;
CP_1
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
5.800,00, di cui € 804,00 per spese ed € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge;
8 - condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in
[...]
complessivi € 3.972,00, oltre accessori di legge.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 gennaio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
9