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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio il giorno 23 gennaio 2025, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 1319/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
(C.F. n. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 21.07.15 repertorio n. Persona_1
80974, rogito 21569, dall'Avv. Maria Sofia Lizzi (C.F. - PEC : C.F._1
t) e con la stessa domiciliato in Napoli, presso la sede di Email_1 Pt_1
Via A. De Gasperi, 55- Napoli (Tel.: 081.7558400- Fax: 081 . ); P.IVA_2
APPELLANTE
E
- non costituito Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2580/2022 pubblicata il 5.05.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 1.06.2022 l ha proposto appello nei confronti di Pt_1
ed avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli, Controparte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, riconobbe il diritto dell'odierno appellato a percepire l'indennità
c.d. “Covid 19” in riferimento ai periodi indicati in ricorso e condannò l' al pagamento Pt_1
dell'importo di euro 8.800,00 oltre accessori dalla data del provvedimento di diniego al saldo e spese del giudizio, liquidate in misura pari ad euro 2.000,00.
Ha lamentato l'appellante l'erroneità della pronuncia del giudice di primo grado deducendo
1 l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione dei benefici pretesi dalla parte appellata ed ingiustamente riconosciuti.
Le parti appellate non si costituivano in giudizio.
Comunicati sia il decreto ex art. 435 c.p.c. che il decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la parte appellante rimaneva inerte, omettendo il deposito dell'appello notificato e delle note di trattazione.
Preso atto di ciò, la Corte ha disposto il rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c. ed infine, in data odierna, ha definito il giudizio nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma,
c.p.c., norma speciale che prevale in tema di appello sulla previsione generale di cui all'art. 127 ter c.p.c.
L'art. 348 cit., in particolare, sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e non sia realizzata alcuna ulteriore attività.
Poiché parte appellante - che ha ricevuto comunicazione sia del decreto ai sensi dell'art. 435
c.p.c.( in data 16.06.2022 con ampio margine rispetto all'udienza dell'11.11.2024 fissata in decreto); sia del decreto di trattazione scritta( in data 3.10.2024); sia infine del decreto di rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c. (in data 12.11.2024) e del successivo rinvio di ufficio (19.12.24, secondo quanto emerge dalla consultazione del sistema informatico) - non ha presentato le note di trattazione scritta e non ha provveduto al deposito del ricorso notificato, realizzando una condotta omissiva equiparabile all'assenza in udienza, deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità della domanda.
La mancata costituzione delle parti appellate consente di non provvedere sulle spese del grado.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
2 ''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese del grado;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 23.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio il giorno 23 gennaio 2025, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 1319/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
(C.F. n. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 21.07.15 repertorio n. Persona_1
80974, rogito 21569, dall'Avv. Maria Sofia Lizzi (C.F. - PEC : C.F._1
t) e con la stessa domiciliato in Napoli, presso la sede di Email_1 Pt_1
Via A. De Gasperi, 55- Napoli (Tel.: 081.7558400- Fax: 081 . ); P.IVA_2
APPELLANTE
E
- non costituito Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2580/2022 pubblicata il 5.05.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 1.06.2022 l ha proposto appello nei confronti di Pt_1
ed avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli, Controparte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, riconobbe il diritto dell'odierno appellato a percepire l'indennità
c.d. “Covid 19” in riferimento ai periodi indicati in ricorso e condannò l' al pagamento Pt_1
dell'importo di euro 8.800,00 oltre accessori dalla data del provvedimento di diniego al saldo e spese del giudizio, liquidate in misura pari ad euro 2.000,00.
Ha lamentato l'appellante l'erroneità della pronuncia del giudice di primo grado deducendo
1 l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione dei benefici pretesi dalla parte appellata ed ingiustamente riconosciuti.
Le parti appellate non si costituivano in giudizio.
Comunicati sia il decreto ex art. 435 c.p.c. che il decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la parte appellante rimaneva inerte, omettendo il deposito dell'appello notificato e delle note di trattazione.
Preso atto di ciò, la Corte ha disposto il rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c. ed infine, in data odierna, ha definito il giudizio nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma,
c.p.c., norma speciale che prevale in tema di appello sulla previsione generale di cui all'art. 127 ter c.p.c.
L'art. 348 cit., in particolare, sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e non sia realizzata alcuna ulteriore attività.
Poiché parte appellante - che ha ricevuto comunicazione sia del decreto ai sensi dell'art. 435
c.p.c.( in data 16.06.2022 con ampio margine rispetto all'udienza dell'11.11.2024 fissata in decreto); sia del decreto di trattazione scritta( in data 3.10.2024); sia infine del decreto di rinvio ai sensi dell'art. 348 c.p.c. (in data 12.11.2024) e del successivo rinvio di ufficio (19.12.24, secondo quanto emerge dalla consultazione del sistema informatico) - non ha presentato le note di trattazione scritta e non ha provveduto al deposito del ricorso notificato, realizzando una condotta omissiva equiparabile all'assenza in udienza, deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità della domanda.
La mancata costituzione delle parti appellate consente di non provvedere sulle spese del grado.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
2 ''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese del grado;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 23.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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