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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1821/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Relatore dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1821/2020 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PAOLO MORONI (C.F. , P.IVA_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ZAPPELLINI, 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. PAOLO MORONI
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIO CP C.F._2
PICCOLO (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO C.F._3
CONCORDIA, 8 20129 MILANO presso il difensore avv. VALERIO PICCOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
MARCELLO STANZIONE (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._5
G. PUCCINI, 4 21013 GALLARATE presso il difensore avv. MARCELLO STANZIONE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore Parte_1
< merito, respinte tutte le eccezioni, domande, istanze e difese dei convenuti e CP
Controparte_2
pagina 1 di 19 A.) con riferimento al convenuto : CP
a.1.) accertare e dichiarare il ruolo di di Amministratore di fatto della CP dal 12.03.2013 sino alla dichiarazione del fallimento, periodo nel quale la Parte_1 società ha proseguito nell'attività sociale;
a.2.) accertare e dichiarare, con riferimento ai fatti esposti nell'atto di citazione e nei successivi atti del giudizio, le responsabilità del sig. , in qualità di CP
Amministratore, anche di fatto, della anche nel periodo successivo al Parte_1 12.03.2013, per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi allo stesso imposti dalla legge e da statuto, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.; B.) con riferimento al convenuto Controparte_2 b.1.) accertare e dichiarare, con riferimento ai fatti esposti nell'atto di citazione e nei successivi atti del giudizio, la responsabilità del sig. in qualità di Controparte_2
Liquidatore della e/o quale legale rappresentante e Parte_1 amministratore della società che ha proseguito nell'attività sociale sino al fallimento, per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi allo stesso imposti dalla legge e dallo statuto, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.; C.) con riferimento ad entrambi i convenuti: c.1.) accertare e dichiarare i danni subiti dalla anche nella fase della Parte_1 prosecuzione di fatto nell'attività sociale e/o nella fase di liquidazione, e dai creditori sociali a causa delle accertate responsabilità dei convenuti ed CP Controparte_2 quantificandoli:
- per nell'importo di Euro 1.563.881,42, oltre agli interessi passivi sulle CP somme dovute per aggravamento del passivo;
- per nell'importo di Euro 567.538,76, oltre agli interessi passivi Controparte_2 sulle somme dovute per aggravamento del passivo;
o, comunque, nella diversa misura accertata in corso di causa o secondo equità con riferimento alle singole responsabilità accertate a carico dei convenuti e secondo il criterio di determinazione da applicare;
c.2.) condannare e eventualmente anche in via tra loro CP Controparte_2 solidale per le voci di danno e con riferimento ai periodi delle accertate responsabilità, a risarcire al tutti i danni derivati dagli Parte_1 inadempimenti agli stessi imputabili e come sopra quantificati, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino al saldo;
c.3.) condannare e a rifondere al CP Controparte_2 [...] le spese non imponibili e imponibili, anche per Parte_1 rimborso forfetario, e il compenso professionale del presente giudizio, oltre agli oneri di legge.>>.
< (richiamate le Parte_1 proprie istanze formulate in atti):
A.) chiede che - occorrendo - sia ammessa prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1.) “vero che l'ultimo aggiornamento del Libro inventari della è alla data Parte_1 del 31.12.2008 (doc. 18)”;
2.) “vero che l'ultimo aggiornamento del Libro cespiti della è dell'anno Parte_1
2013 e riporta beni materiali ed immateriali per un costo storico di Euro 111.739,60 ed un valore netto contabile di Euro 1.488,94 (doc. 19)”
pagina 2 di 19 3.) “vero che la documentazione sociale consegnata al Curatore del
[...]
è quella elencata nella lettera 03.02.2015 di Parte_1 Controparte_2 (doc. 20)”
4.) “vero che il Libro verbali assemblee della è stato compilato sino a Parte_1 pagina 26 e che l'ultima delibera iscritta è quella in data 19.03.2011 (doc. 21)”
5.) “vero che il sig. ha gestito e diretto l'attività aziendale e l'organizzazione CP del lavoro della anche successivamente alla 12.03.2013 (messa in Parte_1 liquidazione della società)”
6.) “vero che gli ordini e le direttive della per lo svolgimento delle Parte_1 mansioni lavorative erano impartite ai dipendenti dal sig. anche successivamente CP alla 12.03.2013 (messa in liquidazione della società)”
7.) “vero che era l'unica persona con poteri di firma sul conto corrente n. CP 1009780220 e sul contratto per la casella postale della presso l'Ufficio Parte_1
Postale di Gallarate (cfr.: docc. 9-13)” 8.) “vero che era l'unica persona che poteva operare e che ha operato sul CP conto corrente n. 1009780220 e sul contratto per la casella postale della Parte_1 presso l'Ufficio Postale di Gallarate”. e, in dettaglio, si chiede:
- l'interrogatorio formale del convenuto sui capitoli nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8; CP
- l'interrogatorio formale del convenuto sui capitoli nn. 1, 2, 3 e 4; Controparte_2
- l'escussione del teste presso Poste Italiane Spa Ufficio di Gallarate Testimone_1 via Vespucci n. 9 sui capitoli nn. 7 e 8. B.) chiede altresì che - sempre occorrendo - sia ammessa CTU per accertare:
- l'importo delle somme distratte alla società;
- i beni sottratti alla società ed il relativo valore;
- l'importo dei pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum.
Il contesta le istanze istruttorie dei Parte_1 convenuti e si oppone all'ammissione delle stesse per i motivi dedotti nella propria memoria ex art. 183, n. 3), cpc.>>.
Per il convenuto CP
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le necessarie declaratorie, così decidere: 1) RIGETTARE in toto le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non dimostrate.
2) Condannare il fallimento attore alle spese di giudizio.
In via istruttoria chiede ammettersi le prove orali dedotte con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 con i testi ivi indicati.
Per il convenuto Controparte_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: respingere le domande dell'attrice nei confronti del convenuto CP_2
perché infondate in fatto ed in diritto.
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva anche di produrre documentazione e di richiedere C.T.U. all'esito delle prove orali, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale del convenuto sui capitoli di prova articolati nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, anche per rimborso forfetario.
pagina 3 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
, società
[...]
➢ costituita il 12 ottobre 2007,
➢ avente quale oggetto sociale l'esercizio di attività di organizzazione e gestione di centri di estetica, abbronzatura e massaggi,
➢ con capitale sociale pari ad euro 10.000 - di cui versati euro 2.500 - e compagine sociale composta da due soci: con una partecipazione pari Parte_3 all'1% del capitale sociale e pari al 99% del capitale sociale, Controparte_3
➢ dichiarata fallita in data 21 gennaio 2015 con sentenza n. 4/2015 del Tribunale di
Busto Arsizio,
ha svolto azione di responsabilità ex art.146 l.f. nei confronti di:
a. , quale amministratore unico dal 14 dicembre 2007 al 4 marzo 2013 CP
(data della messa in liquidazione) e successivamente amministratore di fatto sino al fallimento;
b. quale liquidatore dal 4 marzo 2013 sino alla dichiarazione di Controparte_2 fallimento;
addebitando loro, per quanto di rispettiva competenza, le seguenti condotte di mala gestio:
1. omessa redazione e omesso deposito dei bilanci a far tempo dall'esercizio al 31 dicembre 2010;
2. omessa tenuta e/o conservazione dei libri sociali e delle scritture contabili e della documentazione sociale;
3. omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali a partire dall'anno 2009 in avanti;
4. omesso rilevamento della perdita del capitale sociale - perdita avvenuta, secondo il
Fallimento attore, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 - e omesso ricorso a una procedura concorsuale;
5. omessa richiesta versamento capitale sociale;
6. prosecuzione dell'attività d'impresa dopo la perdita del capitale sociale;
7. atti distrattivi di denaro sociale e dispersione di altri beni aziendali;
8. violazione della par condicio creditorum;
quantificando il pregiudizio derivato alla società e ai creditori per le condotte di cui sopra,
- in via principale, in applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare stante l'assenza di contabilità sociale a far data dall'esercizio 2010, in complessivi euro 1.563.881,42, di cui è chiamato a rispondere per intero CP
, in solido con per la minor somma di euro 269.942,67;
[...] Controparte_2
pagina 4 di 19 - in via subordinata, a fronte della sommatoria delle singole voci di danno, in complessivi euro 1.204.788,63, di cui è chiamato a rispondere per intero CP
, in solido con per la minor somma di euro 567.538,76.
[...] Controparte_2
I convenuti si sono costituiti a ridosso della prima udienza di comparizione delle parti negando qualsivoglia tipo di responsabilità.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.,
˃ il fallimento attore ha
- eccepito la mancata puntuale contestazione da parte dei convenuti degli addebiti loro mossi dalla curatela fallimentare;
- contestato la produzione documentale del convenuto;
CP
- insistito nelle proprie contestazioni;
- in via istruttoria, chiesto l'ammissione di prova orale per interpello e per testi, nonché di CTU tecnico-contabile atta a verificare, innanzitutto, l'esatto momento in cui ha perduto il proprio capitale sociale e a determinare Parte_1
l'aggravamento del passivo che la prosecuzione dell'attività ha comportato;
˃ il convenuto ha chiesto, in via istruttoria, di essere ammesso a prova per CP interpello e per testi;
˃ il convenuto si è opposto all'assunzione della prova orale per testi richiesta CP_2 dalle altre parti in causa.
In sede istruttoria è stato ammesso un solo capitolo di prova orale formulato da parte attrice ed è stato nominato il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , al quale è stato Persona_1 assegnato il seguente quesito:
“Letti gli atti e documenti di causa (esaminati documenti sebbene non prodotti in giudizio ma nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c.), ricostruisca per quanto possibile, la situazione patrimoniale della società a partire dal 2010 (ultimo esercizio per il Parte_1 quale risulta depositato il bilancio) fino alla data di (21 gennaio 2015), tenuto Parte_1 conto delle fatture dei fornitori, dei movimenti che risultano nei conti correnti, giungendo così ad individuare il momento in cui si sono effettivamente verificati i presupposti per la messa in liquidazione della società, determinando l'ammontare dei debiti sorti in ragione della prosecuzione dell'attività fino alla dichiarazione di fallimento, avendo cura di detrarre le spese “ordinarie” di liquidazione (in base ad un criterio di ragionevole durata della stessa)”.
Successivamente al deposito dell'elaborato peritale il Giudice istruttore, dato atto che l'unico teste ammesso alla prova orale era deceduto e che dunque l'istruttoria doveva ritenersi terminata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la quale è stata poi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e deposito di memoria di replica solo da parte pagina 5 di 19 dell'attore.
***
Sulla base dell'istruttoria e delle difese svolte nel contraddittorio, reputa il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta dal possa trovare accoglimento nei limiti di cui Parte_1 infra.
Va in primo luogo rammentato che, nell'assumere la presente iniziativa giudiziale, a norma del secondo comma dell'art. 146 l.f., il curatore del ha Parte_1 esercitato cumulativamente nei confronti dell'ex amministratore (di diritto per un periodo e di fatto per un altro) e del liquidatore sia l'azione sociale di responsabilità, che sarebbe stata esperibile dalla medesima società se ancora in bonis, ai sensi dell'art. 2476, comma 3 c.c., sia l'azione che sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall'incapienza della società debitrice e dall'aggravarsi del dissesto, ai sensi dell'art. 2476, comma 6 c.c.. Invero, “l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali” (Cass. Civ. n. 23452/2019).
L'azione sociale di responsabilità ha pacificamente natura contrattuale e dunque, quanto al riparto dell'onere della prova, può farsi riferimento ai canoni fissati dalla nota decisione delle Sezioni Unite 30 ottobre 2001, n. 13533, a mente della quale “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (principio conformato per le obbligazioni di mezzi da Cass. Sezioni Unite n. 15781/2005 e con riguardo all'azione sociale di responsabilità da Cass. Sezioni Unite n. 9100/2015 e Cass. n. 12454/2016).
In applicazione di tale principio nelle azioni di responsabilità ex art. 146 l.f. spetta al allegare l'inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in Parte_1 violazione dei doveri degli amministratori posti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dei convenuti contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell'esatto adempimento.
Ciò precisato, prima di analizzare le singole condotte di mala gestio addebitate nei confronti di entrambi i convenuti, pare opportuno verificare, quanto alla posizione di , se CP effettivamente egli abbia esercitato di fatto la carica di amministratore di Parte_1 per il periodo successivo alla messa in liquidazione della Società e alla nomina di CP_2 liquidatore.
❖ Sull'esercizio di fatto della carica di amministratore da parte di CP
Secondo la prospettazione attorea, nonostante la messa in liquidazione della Società e la nomina di a liquidatore, avrebbe continuato a svolgere un Controparte_2 CP
pagina 6 di 19 ruolo amministrativo e gestorio in RISANAMENTO fino al fallimento e, dunque, dovrebbe rispondere di tutti gli addebiti in questa sede contestati, anche se riferibili ad un periodo successivo alla cessazione formale dalla carica, in quanto amministratore di fatto della Società fino al gennaio 2015.
sostiene, invece, di essere stato assunto quale direttore commerciale, dopo la CP messa in liquidazione della società, per svolgere attività di consulenza e mantenere i rapporti con il personale dipendente, senza, tuttavia, essersi mai ingerito nell'amministrazione della società e nei relativi adempimenti fiscali e amministrativi.
Occorre sul punto premettere che secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, già condiviso da questa Sezione Specializzata, “assume la qualità di amministratore di fatto colui che in assenza di una formale investitura esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica ed alla funzione di amministratore, compiendo atti gestori e assumendo decisioni in luogo dell'amministratore di diritto o in concorso con lui.
Ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto è necessario, dunque, che il soggetto privo di formale investitura si sia ingerito nella gestione della società, compiendo atti tipici di esercizio della funzione gestoria o impartendo direttive che ne condizionino le scelte operative con sistematicità, continuità e completezza. Come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ciò che connota la figura dell'amministratore di fatto è, in particolare, il carattere di sistematicità e continuità dell'ingerenza nella gestione sociale in assenza di formale investitura, non potendo la gestione di fatto esaurirsi in episodi sporadici ed occasionali (v. Cass.
1.3.2016 n. 4045; Cass.
8.10.2020 n. 21730 in motivazione)”
(Tribunale di Milano, sentenza n. 9970/2021 - R.G. n. 59426/2015, pubblicata il 1° dicembre
2021).
Ciò precisato, ritiene il Tribunale che sia stato fornito nel caso di specie idoneo riscontro della tesi attorea.
All'esito dell'istruttoria risulta in modo inequivoco;
- che è rimasto, anche dopo la messa in liquidazione della Società, CP
l'unico soggetto autorizzato ad operare sui conti correnti intestati a
(cfr. doc. 12 attore); Parte_1
- che la nomina del liquidatore on è stata comunicata agli istituti di credito CP_2
- che il solo poteva disporre dei denari della società CP
sicché appare corretto concludere che tutti gli atti di disposizione compiuti mediante emissione di assegni e ordine di bonifici in favore di terzi, registrati sul conto corrente Banco
Posta intestato alla Società non possono che essere riferibili a . CP
In mancanza di allegazioni (e prove) che confutino tale conclusione cui necessariamente si giunge sul piano logico, deve ritenersi provato che l'ex amministratore abbia CP effettivamente e continuamente disposto delle liquidità sociali anche dopo la cessazione dalla carica, avvenuta in data 4 marzo 2013 (cfr. docc. 6 e 31 attore).
Suffraga tale conclusione anche la condotta processuale del convenuto che, in proposito, si è
pagina 7 di 19 limitato a dedurre che il mantenimento dei poteri di firma sui conti correnti della società fosse
“dovuto alla omissione del liquidatore che non provvide tempestivamente a comunicare all'ufficio postale l'avvenuta liquidazione della società”, senza però in alcun modo negare di aver disposto delle somme oggetto di contestazione;
anzi il convenuto ha dichiarato in atti che
“come emerge dai bilanci tutte le somme sono state utilizzate per pagare i debiti della società”, con ciò avvalorando la tesi attorea circa un persistente utilizzo delle casse sociali da parte del (sebbene per scopi asseritamente sociali, rimasti come si vedrà del tutto CP indimostrati) (cfr. comparsa di costituzione, pag. 8).
Risulta, altresì, provato che continuasse ad essere presente nei locali della CP
Società anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro instaurato con Parte_1 avvenuta nel dicembre del 2013. Invero, il convenuto è risultato, in occasione di un accesso della Guardia di Finanza in data 2 ottobre 2014, intento a svolgere mansioni lavorative
“all'interno dei locali di via Restelli nr. 2, risultati nella disponibilità di , Parte_1 quando il rapporto con la Società risultava essersi appunto concluso ben 10 mesi prima (cfr. doc. 5 attore).
E proprio tale presenza, unitamente alle dichiarazioni rese in quella sede dalla Guardia di
Finanza dall'altro soggetto ivi trovato intento a svolgere mansioni lavorative, la RA
[...]
hanno indotto l'ente accertatore ha concludere che fosse da Controparte_4 CP considerarsi amministratore di fatto della Società2 (cfr. doc. 5 attore).
Ancora, all'esito di accertamenti ispettivi, l'INPS
o rilevato che “dalla messa in liquidazione della società (…) come evidenziato dal verbale della Guardia di Finanza, il Sig. ha sostanzialmente continuato nella CP sua attività di amministratore unico senza soluzione di continuità fino al 02 ottobre
2014, data di accesso della Guardia di Finanza” e che “dalla dichiarazione resa alla
Guardia di Finanza dalla lavoratrice risulta che il sig. Persona_2 [...] ha sempre impartito direttive e ordini in qualità di responsabile della società CP organizzandole il lavoro”; ha annullato il rapporto di lavoro subordinato a suo tempo sussistente tra e Parte_1
, provvedendo all'iscrizione dello stesso nella “gestione separata” per la sua CP attività di amministratore unico (cfr. doc. 15 attore).
A ciò si aggiungano le deduzioni in atti del convenuto CP_2
Per_ CP_ 1 La RA , nella specie, ha dichiarato di ricevere ordini e incarichi dal convenuto (cfr. doc. 5 attore). 2 Si può leggere nel processo verbale di accertamento della Guardia di Finanza “ ha continuato a svolgere in CP seno a questa società attività lavorative ufficialmente sino al 18/12/2013, data in cui è stata comunicata la cessazione del rapporto di lavoro. Ma, come si evince da quanto dichiarato dalla RA (…), il Sig. Controparte_5 CP ha di fatto continuato a impartire alla suddetta dipendente direttive/ordini in qualità di responsabile della società organizzandole il lavoro. Lo stesso era presente, al momento dell'accesso ispettivo, nei locali che sono stati CP individuati da attività eseguite in uso alla stessa quale luogo di svolgimento dell'esercizio di CP_6 Parte_1 impresa. La sua posizione attuale in seno alla società è da considerarsi come AMMINISTRATORE DI FATTO, come risulta da separata attività ispettiva nei confronti della società in parola e come in parte dimostrato dal P.V. di operazione compiute redatte al momento dell'accesso ispettivo e sottoscritto dal sig. CP
pagina 8 di 19 ➢ per le quali, come meglio si vedrà nel prosieguo, egli non avrebbe mai effettivamente operato quale liquidatore dell'odierna fallita, essendo stato estromesso dalla gestione societaria proprio ad opera di , Parte_4
a cui quest'ultimo non ha in alcun modo replicato.
Di non poco momento, da ultimo, sono le dichiarazioni già richiamate della RA a Per_2 conferma del fatto che la gestione del personale fosse portata avanti dal anche quando CP non era più amministratore di;
dichiarazioni che, stante l'intervenuta morte Parte_1 medio tempore della predetta dipendente e la conseguente impossibilità di assumerne la testimonianza - come, invece, a suo tempo richiesto dal - possono ben essere Parte_1 utilizzate da questo Tribunale onde ulteriormente fondare il proprio convincimento.
Le plurime circostanze sopra richiamate confermano la tesi attorea per la quale CP
è stato amministratore di fatto di RISANAMENTO fino al fallimento e a nessuna differente conclusione possono portare le scarne giustificazioni rese in giudizio dal convenuto in merito alla propria presenza nei locali della Società. Il fatto che quest'ultima e il - la prima per CP svolgere la propria attività e il secondo per scopi abitativi - condividessero in parte i locali di via Restelli n. 2 non fa altro che confortare tale tesi e non l'inverso.
A fronte delle plurime circostanze sopra richiamate il Tribunale ritiene dimostrato che CP
abbia di fatto amministrato anche dopo la cessazione dalla carica di
[...] Parte_1 amministratore per intervenuta nomina di a liquidatore della Società. Controparte_2
❖ Sulla posizione del liquidatore Controparte_2
Venendo alla responsabilità del liquidatore, va detto che, ai sensi dell'art. 2489 c.c., egli ha il potere-dovere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico, rispondendo per gli eventuali danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
Il liquidatore, come da questo Tribunale già precisato, è chiamato a “compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società in modo da evitare la dispersione del patrimonio della società e liquidare al meglio per ripartire l'attivo tra i soci dopo il soddisfacimento dei creditori sociali secondo il grado di preferenza di ciascuno (Cass. Civ. ord. n. 521/2020) (…).
La loro responsabilità è retta dai medesimi principi che regolano la responsabilità degli amministratori, in forza dell'espresso richiamo alle norme in tema di responsabilità degli amministratori operato dall'art. 2489 c.c.
I doveri di amministratori e liquidatori possono condensarsi nel più generale obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio, che impone loro, in pari tempo:
➢ di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori, in quanto rivolta a vantaggio di terzi o di qualcuno dei creditori a scapito di altri, in violazione durante la liquidazione del principio della par condicio creditorum;
pagina 9 di 19 ➢ di contrastare qualsiasi attività che si riveli dannosa per la società, così da adeguare la gestione sociale ai canoni della corretta amministrazione” (Tribunale di Milano, sentenza in RG 2699/2017 del 24.10.2019).
È noto che con la riforma del diritto societario l'obbligo negativo del divieto di “nuove operazioni” è stato sostituito dall'obbligo positivo di “compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”. Con la nuova disciplina della liquidazione il legislatore ha inteso attuare un mutamento di prospettiva, concependo la fase estintiva della società in modo più elastico e dinamico rispetto al passato, evitando di imbrigliare e limitare l'attività del liquidatore soltanto agli atti strettamente funzionali alla dismissione dei beni sociali, attribuendogli più ampi poteri nella prospettiva di garantire la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale anche attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa, in funzione di salvaguardia dell'avviamento, in modo da non disperdere alcun valore aziendale. In tale prospettiva la “gestione” della società in liquidazione deve tendere innanzitutto alla migliore monetizzazione del patrimonio sociale.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sui liquidatori - e quindi l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi a costoro imposti dalla legge e/o dallo statuto - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermare la loro responsabilità risarcitoria;
infatti, sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società e la diretta riconducibilità causale del danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori o liquidatori (così Tribunale di Milano, sentenza n. 387/2023, R.G. n. 1328/2020).
Nel caso di specie risulta, per stessa ammissione del convenuto che egli non abbia CP_2 addirittura svolto alcuna attività in favore di dopo essere stato nominato Parte_1 liquidatore sociale.
Egli, invero, già prima di costituirsi in giudizio, aveva dichiarato al curatore fallimentare:
- in data 3 febbraio 2015 che “l'amministratore, anche per motivi di salute, ha messo in liquidazione la società nominandomi liquidatore. L'incarico l'ho accettato anche in base alla collaborazione che ho con il commercialista della società Parte_5
Attendevo i dati per valutarne il percorso di liquidazione ma
[...]
l'amministratore non ha ancora completato la consegna dei documenti ed in particolare gli estratti conti bancari. (…) L'ultimo bilancio approvato è quello chiuso al 31.12.2009, dopo l'amministratore non vi ha provveduto ed il liquidatore non ha potuto proseguire a redigere i successivi.
(…)
Da quando è in liquidazione non ho operato limitandoci a completare i contratti in essere. (…)
La società operava con Intesa San OL, Deutsche BA e prima anche con Banco
Posta. Non ci sono però più conti in essere o comunque non ne sono a conoscenza non avendo mai operato con le banche. (…)
I crediti verso clienti risultano dalla contabilità, non ho percezione della loro
pagina 10 di 19 recuperabilità e veridicità non avendo visto gli estratti conto e quindi eventuali incassi” (cfr. doc. 23 attore);
- in data 11 maggio 2015 “non ho mai depositato la firma su alcun conto” (cfr. doc. 14 attore).
La totale inattività del liquidatore è stata, dunque, confermata dallo stesso in sede di audizioni e sulla rilevanza nel giudizio di responsabilità di tali dichiarazioni questo Tribunale si è già più volte pronunciato, riconoscendo valore di piena prova ex art. 2700 c.c. alle dichiarazioni confessorie rese dagli ex amministratori o liquidatori al curatore fallimentare, stante la qualifica di pubblico ufficiale di quest'ultimo (ex multis Tribunale di Milano, Sentenza n.
8508/2019 pubbl. il 25/09/2019 RG n. 63576/2015).
Inoltre, il convenuto el costituirsi in giudizio ha riconosciuto platealmente di non CP_2 aver svolto alcuna attività connessa alla propria carica in RISANAMENTO, deducendo, a giustificazione, di essere stato “posto nell'impossibilità di svolgere il suo compito e tenuto all'oscuro della reale situazione economico finanziaria della società” e “messo nella totale impossibilità di influire sulle sorti societarie, in quanto sprovvisto di potere di firma presso gli istituti di credito, non in possesso della contabilità reale degli anni precedenti e degli anni in corso e tenuto all'oscuro della reale entità dei debiti societari” (comparsa costituzione agg. 3 e 5). CP_2
Ciò posto è indubbio che il liquidatore abbia mancato di adempiere ai propri doveri, non avendo posto in essere alcuna diligente e tempestiva attività utile alla liquidazione, ma, anzi, avendo solo accettato - del tutto passivamente e per quasi due anni - che la gestione sociale venisse portata avanti da , senza mai opporvisi o dimettersi dalla carica. CP
Stante la totale inerzia dimostrata per tutta la durata della carica, non può Controparte_2 andare esente da responsabilità come meglio infra si vedrà.
***
Ciò precisato, si prendono ora in considerazione i singoli addebiti formulati da parte attrice, lasciando all'esito la questione del danno.
❖ Addebiti 1 e 2 - non corretta redazione delle scritture contabili e dei bilanci di esercizio
I primi due addebiti possono trovare una trattazione congiunta.
La curatela ha, in primis, contestato ai convenuti la mancata redazione e, dunque, il mancato deposito dei bilanci sociali a far tempo dall'esercizio 2010 (compreso il primo bilancio di liquidazione), come risulterebbe dalla visura storica della Società (cfr. doc. 2 attore), nonché la mancata completa tenuta dei libri obbligatori, risultando
- i registri IVA, il Libro giornale, il Libro cespiti e le schede contabili aggiornati al 31 dicembre 2013;
- il Libro inventari aggiornato al 31 dicembre 2008;
pagina 11 di 19 - il Libro dei verbali delle assemblee del tutto incompleto.
ha contestato l'addebito, precisando che i libri sociali e la contabilità venivano CP tenuti a suo tempo da uno studio di commercialisti (i.e. lo e associati con sede in Parte_5
Gallarate e, per esso nella specie, il dott. , il quale avrebbe anche Persona_3 regolarmente redatto i bilanci dal 2008 al 2014 (e consegnato gli stessi al curatore), come da produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. docc. da 2 a 8 convenuto ). CP
dal canto suo, ha confermato la tesi attorea con riferimento alla mancata Controparte_2 redazione dei bilanci sociali, precisando che alla data della messa in liquidazione di
RISANAMENTO (marzo 2013) i bilanci relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012 non risultavano depositati e che non ha potuto, successivamente, curare il deposito dei bilanci stante l'assenza della contabilità sociale e delle risorse economiche necessarie a coprire le spese di predisposizione e deposito.
All'esito dell'istruttoria gli addebiti in commento risultano provati;
i convenuti, sui quali gravava l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi richiamati, hanno invero mancato di assolverlo.
Con riferimento alla mancata redazione dei progetti di bilancio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, il convenuto ha chiaramente riconosciuto la propria condotta CP_2 inadempiente (come già precedentemente riconosciuto innanzi al curatore fallimentare, cfr. doc. 24 attore), addossando la responsabilità delle proprie omissioni non solo alle condotte del precedente amministratore, ma anche all'assenza delle risorse finanziarie a tal fine necessarie.
Il convenuto , invece, ha tentato di provare il proprio adempimento producendo quelli CP che dovrebbero essere i bilanci di RISANAMENTO per gli esercizi successivi al 2009, ma che di fatto si tratta di meri “bilanci di verifica” di cui nulla è dato sapere, soprattutto quanto al tempo in cui sono tati redatti (cfr. doc. da 2 a 8 convenuto ). Peraltro, i predetti bilanci CP di verifica, come condivisibilmente rilevato dal CTU nominato, a prescindere dalla correttezza intrinseca dei dati ivi riportati, non rispettano neppure i requisiti formali obbligatori richiesti dalla legge per la redazione del bilancio di esercizio, essendo privi di nota integrativa in spregio a quanto disposto dall'art. 2423 e dall'art. 2435 bis c.c.. E neppure v'è traccia della loro approvazione e, tanto meno, del conseguente deposito a Registro Imprese.
Con riferimento alla mancata corretta redazione di parte dei libri sociali, invece, il convenuto ulla ha eccepito, mentre il si è limitato a dedurre che tale compito era stato CP_2 CP conferito a un professionista esterno, senza fornirne riscontro, né soprattutto senza fornire riscontro del fatto che tale compito fosse stato adempiuto.
Integrando l'irregolare e disordinata tenuta della contabilità di certo una violazione dei doveri dell'amministratore e del liquidatore - potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per la società su cui si tornerà nel prosieguo - i convenuti devono essere dichiarati responsabili dell'addebito de quo.
❖ Addebito 3 - Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali a partire dall'anno
pagina 12 di 19 2009 in avanti
Il ha, altresì, contestato ai convenuti di non aver provveduto alla presentazione Parte_1 delle dichiarazioni fiscali, da cui sarebbero scaturite le contestazioni da parte della Guardia di
Finanza di omessa registrazione di corrispettivi e mancato pagamento di imposte:
- relativamente all'anno 2009 per euro 180.885,00, oltre a sanzioni per euro 135.000,00;
- relativamente all'anno 2010 per euro 145.150,00, oltre a sanzioni per euro 108.000,00;
- relativamente all'anno 2011 per euro 160.638,00, oltre a sanzioni per euro 138.000,00;
- relativamente all'anno 2012 per euro 158.253,00, oltre a sanzioni per euro 119.00,00;
- relativamente all'anno 2013 per euro 65.893,80, oltre a sanzioni per euro 66.000,00.
Il convenuto in proposito si è limitato a dedurre di non poter rispondere degli CP inadempimenti riferibili al liquidatore. Quest'ultimo, invece, nulla ha dedotto in proposito.
L'addebito, dunque, è rimasto sostanzialmente incontestato, trovando altresì ulteriore conferma nella documentazione prodotta in giudizio dal , ovvero negli estratti del Parte_1 cassetto fiscale di e nelle dichiarazioni rese da al Parte_1 Controparte_2 curatore fallimentare3 (cfr. docc. 22 e 24 attore), con la conseguenza che deve dichiararsi la responsabilità dei convenuti anche con riferimento all'addebito in commento.
❖ Addebiti 4, 5 e 6 - omesso rilevamento della perdita del capitale sociale e omesso ricorso a una procedura concorsuale, omessa richiesta versamento capitale sociale, nonché prosecuzione dell'attività d'impresa in ottica non conservativa
Gli addebiti di cui ai numeri 4, 5 e 6 possono trovare una trattazione unitaria condividendo il medesimo presupposto, ovvero l'intervenuta perdita del capitale sociale da parte di
, la quale sarebbe collocarsi secondo la curatela fallimentare già nel corso Parte_1 dell'esercizio 2010. I convenuti non avrebbero tempestivamente preso atto di ciò e non avrebbero adottato alcuna delle contromisure imposte ex lege, ovvero non avrebbero:
- richiesto ai soci il versamento dei ¾ del capitale non sottoscritto per complessivi euro
7.500,00;
- convocato l'assemblea dei soci ai fini di una ricapitalizzazione, oppure
- messo tempestivamente in liquidazione la società, oppure ancora
- fatto ricorso ad una procedura concorsuale.
La Società sarebbe stata, invero, messa in liquidazione solo nel marzo del 2013 e, in ogni caso, avrebbe continuato nell'attività tipica d'impresa sino alla dichiarazione di fallimento, assumendo nuovo rischio imprenditoriale e aggravando il passivo.
Secondo , invece, non sarebbe vero che l'attività della società è proseguita nel CP periodo compreso tra il 2013 e il 2015, non avendo la stessa acquisito nuovi contratti, ma essendosi limitata a svolgere attività meramente liquidatoria. In ogni caso ha contestato l'addebito per il quale non avrebbe tempestivamente preso atto della perdita del capitale pagina 13 di 19 sociale e assunto le misure all'uopo previste dalla legge, essendo adempimenti spettanti al liquidatore. ha lamentato di essere stato tratto in inganno circa la situazione Controparte_2 economico-finanziaria della Società da parte di , il quale avrebbe occultato lo CP stato di decozione in cui si trovava RISANAMENTO, impedendogli conseguentemente di approntare gli strumenti necessari per il suo superamento o, comunque, per una proficua liquidazione societaria. In ogni caso, l'attività sociale sarebbe proseguita sotto la gestione del al solo scopo di portare a termine i contratti esistenti e di incamerare somme che CP avrebbero dovuto ripianare i debiti. L comunque, non sarebbe stato a conoscenza CP_2 di eventuali nuove operazioni poste in essere in violazione della prosecuzione dell'attività solo in ottica conservativa.
A fronte di un addebito così formulato, condivisibilmente il Giudice istruttore ha dato ingresso ad una consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, al fine di
- ricostruire, per quanto possibile, stante l'incompletezza della documentazione contabile della Società, la situazione patrimoniale di RISANAMENTO a partire dal
2010 fino alla data di (21 gennaio 2015), tenuto conto delle fatture dei Parte_1 fornitori, dei movimenti che risultano nei conti correnti,
- individuare il momento in cui si sono effettivamente verificati i presupposti per la messa in liquidazione della società,
- determinare l'ammontare dei debiti sorti in ragione della prosecuzione dell'attività fino alla dichiarazione di fallimento, avendo cura di detrarre le spese “ordinarie” di liquidazione (in base ad un criterio di ragionevole durata della stessa).
Il consulente tecnico incaricato, dott.ssa , all'esito di un ampio e approfondito Persona_1 esame della documentazione contabile disponibile e prodotta in causa, ha concluso che il momento in cui si sono effettivamente verificati i presupposti per la messa in liquidazione della società, alla luce delle rettifiche dei bilanci operate, risalgono all'esercizio al 31 dicembre 2010, quando il patrimonio netto di è risultato negativo per euro Parte_1
271.375.
Il CTU è giunto a tale conclusione partendo dalle risultanze di cui all'ultimo bilancio di esercizio depositato (i.e. quello al 31 dicembre 2009) per poi ricostruire la situazione patrimoniale di ciascun esercizio successivo, tenendo conto delle fatture e degli estratti conto e dei ruoli dell' e lasciando invariate tutte quelle voci il cui Controparte_7 eventuale non corretto appostamento non era supportato da apposita documentazione.
Il CTU è intervenuto:
- variando i saldi iniziali dei conti correnti intestati a così come Parte_1 risultanti dagli estratti conto prodotti (per gli esercizi dal 2010 al 2014);
- inserendo i debiti esaminati nello stato passivo (per gli esercizi dal 2010 al 2014);
- contabilizzando l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali (per pagina 14 di 19 gli esercizi dal 2010 al 2013).
All'esito delle predette rettifiche il patrimonio netto di RISANAMENTO è stato determinato come segue
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
11.083 - 271.375 - 597.613 - 879.022 - 1.171.539 - 1.163.734 - 1.165.756
I presupposti per la messa in liquidazione della Società si sono, dunque, verificati secondo la ricostruzione operata dal CTU nel corso dell'esercizio 2010, quando il patrimonio netto era pari ad euro -271.375; ricostruzione che il Tribunale ritiene pienamente condivisibile, in quanto immune da vizi logici e fornita di adeguato riscontro documentale.
Ciò accertato, è indubbio che una messa in liquidazione solo nel marzo del 2013, come avvenuto nel caso di specie, sia stata affatto intempestiva, in chiara violazione del disposto di cui all'art. 2485 c.c., con la conseguenza che deve ritenersi configurato l'illecito della c.d. indebita prosecuzione dell'attività di impresa.
Gli amministratori, invero, accertata la perdita del capitale sociale (ovvero verificato il valore negativo del patrimonio netto), sono tenuti ad una rapida e decisa reazione: porre la società in liquidazione (ex art. 2484 terzo comma e seguenti c.c.) ovvero ricorrere all'assemblea dei soci per la ricapitalizzazione della società mediante azzeramento delle perdite e ricostituzione del capitale sociale (ex artt. 2447 e 2482 ter c.c.). In caso di ritardo o omissione, come chiaramente previsto dall'art. 2485 c.c., gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Nel caso di specie, peraltro, a fronte della totale assenza di puntuali deduzioni (ancora prima che riscontri) circa le attività liquidatorie che sarebbero state poste in essere dai convenuti successivamente alla messa in liquidazione nel marzo del 2013, vi sono, di contro, alcuni indici della prosecuzione dell'attività tipica di anche dopo tale momento e Parte_1 sino alla declaratoria di fallimento. A tal proposito si richiama in primis la circostanza per la quale , al momento della dichiarazione di fallimento, avesse ancora intestate Parte_1 ben o n. 7 utenze telefoniche (Telecom) attive presso i locali di Gallarate, in via Restelli, e un'ulteriore utenza telefonica (Telecom) attiva presso i locali di Gallarate, in via S.
Antonio (cfr. docc. 26 e 29 attore) e o n. 3 utenze di fornitura gas, con consumi non irrisori (cfr. doc. 7 attore).
Ebbene, la sussistenza di tali svariate utenze mal si concilia con una gestione unicamente conservativa di una società, ma anzi induce a ritenere che l'attività tipica venisse portata avanti.
Peraltro, le deduzioni sul punto del convenuto si sono fermate a mere petizioni di CP principio, che non hanno trovato il benché minimo riscontro. Il predetto si è limitato a negare l'addebito, formulando a sostegno delle proprie deduzioni alcuni capitoli di prova orale, formulati in termini negativi, oltre che generici e privi di specifici riferimento di luogo e di pagina 15 di 19 tempo.
Alla luce delle precedenti considerazioni, questo Tribunale ritiene che debba dichiararsi la responsabilità dei convenuti anche con riferimento agli addebiti n. 4, 5 e 6 che possono riassumersi nell'indebita prosecuzione dell'attività di impresa successivamente alla perdita del capitale sociale.
❖ Addebito 7 - atti distrattivi di denaro sociale e dispersione di altri beni aziendali
Il ha, altresì, contestato ai convenuti svariate condotte distrattive, ovvero prelievi e Parte_1 pagamenti mediante bonifici e assegni, con riferimento ai quali non è stata rinvenuta dal curatore alcuna giustificazione contabile.
Il Fallimento contesta nella specie all'ex amministratore e all'ex liquidatore
- di aver fatto uso di denaro sociale per finalità estranee allo scopo di RISANAMENTO
e a supporto di tale inadempimento produce l'estratto del conto corrente postale intestato alla Società da cui risultano prelievi non altrimenti giustificabili per l'importo complessivo di euro 319.946,00 (di cui euro 87.965,88 imputabili al solo ed Pt_6 euro 231.980,12 anche all' 6 (cfr. docc. 6, 31 e 32 attore); CP_8
- di aver distratto i beni, crediti o cassa della Società che, pur essendo iscritti sul Libro cespiti ammortizzabili al 31 dicembre 2013 (quando la società era già in liquidazione)
e nelle scritture contabili disponibili per un costo storico di euro 111.739,60 (cfr. doc.
19 attore).
, dal canto suo, ha contestato tali addebiti precisando da una parte che, come CP emergerebbe dai bilanci (n.d.r. di verifica) prodotti, tutte le somme sono state utilizzate per pagare debiti sociali e dall'altra che non possedendo la Società beni da liquidare al momento della messa in liquidazione non potrebbe in alcun modo ravvisarsi una loro dispersione.
ha dedotto che gli addebiti in commento sarebbero stati tutti commessi solo Controparte_2 dall'altro soggetto qui convenuto a propria insaputa.
In applicazione dei principi del riparto dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità, già sopra richiamati, a fronte dell'allegazione da parte del dell'inadempimento Parte_1 dell'amministratore e del liquidatore era preciso onere di questi fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione ovvero del proprio esatto adempimento e, dunque, con riferimento al contestato utilizzo indebito delle finanze sociali, la prova delle ragioni giustificative dei singoli esborsi e della strumentalità di ciascun importo rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale.
I convenuti hanno evidentemente mancato di assolvere l'onere probatorio sugli stessi gravanti, essendosi limitati o il a rimandare a documentazione inservibile a tal fine (i.e. bilanci di verifica CP
pagina 16 di 19 sulla cui attendibilità, come visto, nulla è dato sapere) e o l' dedurre di essere rimasto all'oscuro di tutti i pagamenti effettuati tramite CP_2 denaro sociale e di non aver ricevuto in consegna beni sociali, documentazione bancaria e quella attestante le posizioni di debito-credito della Società e neppure la cassa sociale (cfr. doc. 23 attore).
Ciò non è in alcun modo sufficiente a ritenere assolto l'onere della prova liberatoria sui medesimi gravante, sicché i plurimi utilizzi senza una plausibile giustificazione del denaro sociale, fino all'ammontare complessivo di euro 319.946,00, vanno qualificati quali atti distrattivi del patrimonio societario e, in quanto tali, non possono che comportare una responsabilità per violazione del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale anche nell'interesse dei creditori.
Di tali somme deve rispondere interamente l'ex amministratore di diritto prima e di fatto poi,
, in solido con sino alla concorrenza di euro 231.980,12, pari CP Controparte_2 alle somme distratte successivamente alla sua nomina a liquidatore (o meglio successivamente al 1° aprile 2013).
Con riferimento alla contestata dispersione di beni aziendali, invece, il Tribunale ritiene che sebbene si tratti di posta astrattamente addebitabile ai convenuti, la curatela abbia mancato di correttamente quantificare la propria pretesa risarcitoria, essendo stata richiesta la condanna al pagamento di una somma pari al costo storico dei beni aziendali iscritti a libro cespiti, mentre la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere parametrata al costo di mercato degli stessi ad una certa data;
data che, in mancanza di ulteriori informazioni in punto di tempistiche di loro dismissione, potrebbe individuarsi nella data del . Parte_1
Dall'accoglimento, sebbene parziale, dell'addebito in commento discende l'assorbimento dell'addebito n. 8, attinente alla violazione del principio della par condicio creditorum a danno dei creditori privilegiati. Parte attrice ha, invero, contestato la predetta violazione solo per il caso in cui, all'esito dell'istruttoria, fossero risultati giustificati i prelevamenti di denaro sociale contestati in questa sede, come però non è stato.
❖ Sulla quantificazione del danno
Accertata la responsabilità dei convenuti nei termini di cui sopra, con riferimento alla quantificazione del danno il Tribunale precisa quanto di seguito.
L'art. 2486, comma 3 c.c. prevede che, accertata la responsabilità degli amministratori, il danno si presume pari alla differenza dei c.d. netti patrimoniali ovvero, qualora sia stata aperta una procedura concorsuale e manchino le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possano essere determinati, alla differenza tra attivo e passivo fallimentare, fatta, tuttavia, “salva la prova di un diverso ammontare”.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene di individuare, con un margine di accettabile approssimazione, la perdita patrimoniale subita dalla Società a causa delle condotte sopra accertate in una somma pari, oltre alle distrazioni di cui già sopra, ai debiti sorti in ragione della prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale (al netto dei costi di pagina 17 di 19 liquidazione, i quali non possono essere imputati a titolo di danno, essendo la liquidazione attività “conservativa” ma non certo priva di spese e oneri).
Sul punto il CTU, appositamente interrogato, ha concluso che i debiti sorti in ragione della prosecuzione indebita dell'attività tipica di devono essere quantificati in Parte_1 euro 858.611,41, pari ai debiti sociali cristallizzati nello stato passivo di competenza degli anni dal 2011 al 2015. Nella specie, sono risultati ammessi
- crediti per euro 301.904,61 con riferimento all'anno 2011;
- crediti per euro 272.244,51 con riferimento all'anno 2012;
- crediti per euro 278.956,96 con riferimento all'anno 2013;
- crediti per euro 1.680,01 con riferimento all'anno 2014;
- crediti per euro 3.825,32 con riferimento all'anno 2015.
Con riferimento alle spese di liquidazione da portare in detrazione dalla predetta cifra, risulta che i consulenti tecnici di parte abbiano concordato che l'unica spesa di liquidazione documentata in atti sia la fattura del Notaio per la messa in liquidazione della per euro
1.489,32 (cfr. doc. 19 attore).
Conseguentemente i debiti conseguiti alla prosecuzione indebita dell'attività sociale sono pari ad euro 857.122,09 (euro 858.611,41 - euro 1.489,32).
A tale importo, come anticipato, va aggiunta la somma di euro 319.946,00 per danni da distrazioni e così per un danno complessivo causato alla Società e ai creditori di euro
1.177.068,09. Di tale importo dovrà rispondere interamente , mentre CP CP_2
avendo assunto la carica di liquidatore nel marzo del 2013 - dovrà rispondere per
[...] la minor somma di euro 441.197,84, di cui euro 209.217,72 per debiti sorti successivamente alla nomina a liquidatore7 ed euro 231.980,12 per distrazioni registrate dal 1° aprile 2013 in poi.
Trattandosi di debito di valore e non di valuta, su tale somma sono dovuti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo, dalla data del fallimento (21 gennaio 2015) al saldo.
❖ Sulle spese del giudizio
- Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e quindi e devono essere condannati, in solido, alla CP Controparte_2 rifusione delle spese processuali sostenute dal . Tali spese vengono Parte_1 liquidate come in dispositivo applicando le tabelle di cui al D.M. 147/2022, valori medi sul valore del decisum, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta. Le anticipazioni per la CTU, come pagina 18 di 19 liquidate con decreto del 20 giugno 2023, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1821/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda del Parte_1
, accerta la responsabilità dei convenuti e
[...] CP CP_2 per i fatti di cui in motivazione e liquida il danno derivatone all'attore in
[...] complessivi euro 1.177.068,09;
- condanna al pagamento in favore del CP Parte_1
della somma complessiva di euro 1.177.068,09, oltre a
[...] rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal
21 gennaio 2015 all'effettivo saldo, in via solidale con sino alla Controparte_2 concorrenza di euro 441.197,84;
- condanna al pagamento in favore del Controparte_2 Parte_1
della somma complessiva di euro 441.197,84, oltre a rivalutazione
[...] monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal 21 gennaio
2015 all'effettivo saldo, in via solidale con;
CP
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese legali che si liquidano in euro 3.399 per esborsi, euro 30.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le anticipazioni per la CTU, come liquidate con decreto del 20 giugno 2023.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 aprile 2024.
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Risulta che in data 1 dicembre 2015 l'OLGIATI abbia dichiarato al Curatore di non aver predisposto le dichiarazioni fiscali per gli anni 2013 e 2014 non avendo avuto a disposizione i dati necessari (cfr. doc. 24 attore) 4 Si tratta di pagamenti effettuati dal dicembre 2012 fino al 1° aprile 2013.. 5 Si tratta di pagamenti effettuati dall'1 aprile 2013 in poi. 6 Non si è tenuto conto degli addebiti per il pagamento di F24 – Agenzia delle entrate e per costi di conto corrente e bolli. 7 A fronte di debiti maturati nel corso del 2013 per euro 278.956,96 (cfr. elaborato peritale, pag. 15), si è ritenuto di imputare a la minor somma di euro 209.217,72 pari a ¾ di euro, essendo appunto subentrato sul finire del Controparte_2 primo trimestre dell'anno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Relatore dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1821/2020 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PAOLO MORONI (C.F. , P.IVA_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ZAPPELLINI, 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. PAOLO MORONI
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIO CP C.F._2
PICCOLO (C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO C.F._3
CONCORDIA, 8 20129 MILANO presso il difensore avv. VALERIO PICCOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
MARCELLO STANZIONE (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._5
G. PUCCINI, 4 21013 GALLARATE presso il difensore avv. MARCELLO STANZIONE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore Parte_1
< merito, respinte tutte le eccezioni, domande, istanze e difese dei convenuti e CP
Controparte_2
pagina 1 di 19 A.) con riferimento al convenuto : CP
a.1.) accertare e dichiarare il ruolo di di Amministratore di fatto della CP dal 12.03.2013 sino alla dichiarazione del fallimento, periodo nel quale la Parte_1 società ha proseguito nell'attività sociale;
a.2.) accertare e dichiarare, con riferimento ai fatti esposti nell'atto di citazione e nei successivi atti del giudizio, le responsabilità del sig. , in qualità di CP
Amministratore, anche di fatto, della anche nel periodo successivo al Parte_1 12.03.2013, per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi allo stesso imposti dalla legge e da statuto, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.; B.) con riferimento al convenuto Controparte_2 b.1.) accertare e dichiarare, con riferimento ai fatti esposti nell'atto di citazione e nei successivi atti del giudizio, la responsabilità del sig. in qualità di Controparte_2
Liquidatore della e/o quale legale rappresentante e Parte_1 amministratore della società che ha proseguito nell'attività sociale sino al fallimento, per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi allo stesso imposti dalla legge e dallo statuto, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.; C.) con riferimento ad entrambi i convenuti: c.1.) accertare e dichiarare i danni subiti dalla anche nella fase della Parte_1 prosecuzione di fatto nell'attività sociale e/o nella fase di liquidazione, e dai creditori sociali a causa delle accertate responsabilità dei convenuti ed CP Controparte_2 quantificandoli:
- per nell'importo di Euro 1.563.881,42, oltre agli interessi passivi sulle CP somme dovute per aggravamento del passivo;
- per nell'importo di Euro 567.538,76, oltre agli interessi passivi Controparte_2 sulle somme dovute per aggravamento del passivo;
o, comunque, nella diversa misura accertata in corso di causa o secondo equità con riferimento alle singole responsabilità accertate a carico dei convenuti e secondo il criterio di determinazione da applicare;
c.2.) condannare e eventualmente anche in via tra loro CP Controparte_2 solidale per le voci di danno e con riferimento ai periodi delle accertate responsabilità, a risarcire al tutti i danni derivati dagli Parte_1 inadempimenti agli stessi imputabili e come sopra quantificati, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino al saldo;
c.3.) condannare e a rifondere al CP Controparte_2 [...] le spese non imponibili e imponibili, anche per Parte_1 rimborso forfetario, e il compenso professionale del presente giudizio, oltre agli oneri di legge.>>.
< (richiamate le Parte_1 proprie istanze formulate in atti):
A.) chiede che - occorrendo - sia ammessa prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1.) “vero che l'ultimo aggiornamento del Libro inventari della è alla data Parte_1 del 31.12.2008 (doc. 18)”;
2.) “vero che l'ultimo aggiornamento del Libro cespiti della è dell'anno Parte_1
2013 e riporta beni materiali ed immateriali per un costo storico di Euro 111.739,60 ed un valore netto contabile di Euro 1.488,94 (doc. 19)”
pagina 2 di 19 3.) “vero che la documentazione sociale consegnata al Curatore del
[...]
è quella elencata nella lettera 03.02.2015 di Parte_1 Controparte_2 (doc. 20)”
4.) “vero che il Libro verbali assemblee della è stato compilato sino a Parte_1 pagina 26 e che l'ultima delibera iscritta è quella in data 19.03.2011 (doc. 21)”
5.) “vero che il sig. ha gestito e diretto l'attività aziendale e l'organizzazione CP del lavoro della anche successivamente alla 12.03.2013 (messa in Parte_1 liquidazione della società)”
6.) “vero che gli ordini e le direttive della per lo svolgimento delle Parte_1 mansioni lavorative erano impartite ai dipendenti dal sig. anche successivamente CP alla 12.03.2013 (messa in liquidazione della società)”
7.) “vero che era l'unica persona con poteri di firma sul conto corrente n. CP 1009780220 e sul contratto per la casella postale della presso l'Ufficio Parte_1
Postale di Gallarate (cfr.: docc. 9-13)” 8.) “vero che era l'unica persona che poteva operare e che ha operato sul CP conto corrente n. 1009780220 e sul contratto per la casella postale della Parte_1 presso l'Ufficio Postale di Gallarate”. e, in dettaglio, si chiede:
- l'interrogatorio formale del convenuto sui capitoli nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8; CP
- l'interrogatorio formale del convenuto sui capitoli nn. 1, 2, 3 e 4; Controparte_2
- l'escussione del teste presso Poste Italiane Spa Ufficio di Gallarate Testimone_1 via Vespucci n. 9 sui capitoli nn. 7 e 8. B.) chiede altresì che - sempre occorrendo - sia ammessa CTU per accertare:
- l'importo delle somme distratte alla società;
- i beni sottratti alla società ed il relativo valore;
- l'importo dei pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum.
Il contesta le istanze istruttorie dei Parte_1 convenuti e si oppone all'ammissione delle stesse per i motivi dedotti nella propria memoria ex art. 183, n. 3), cpc.>>.
Per il convenuto CP
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le necessarie declaratorie, così decidere: 1) RIGETTARE in toto le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non dimostrate.
2) Condannare il fallimento attore alle spese di giudizio.
In via istruttoria chiede ammettersi le prove orali dedotte con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 con i testi ivi indicati.
Per il convenuto Controparte_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: respingere le domande dell'attrice nei confronti del convenuto CP_2
perché infondate in fatto ed in diritto.
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva anche di produrre documentazione e di richiedere C.T.U. all'esito delle prove orali, si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale del convenuto sui capitoli di prova articolati nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, anche per rimborso forfetario.
pagina 3 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
, società
[...]
➢ costituita il 12 ottobre 2007,
➢ avente quale oggetto sociale l'esercizio di attività di organizzazione e gestione di centri di estetica, abbronzatura e massaggi,
➢ con capitale sociale pari ad euro 10.000 - di cui versati euro 2.500 - e compagine sociale composta da due soci: con una partecipazione pari Parte_3 all'1% del capitale sociale e pari al 99% del capitale sociale, Controparte_3
➢ dichiarata fallita in data 21 gennaio 2015 con sentenza n. 4/2015 del Tribunale di
Busto Arsizio,
ha svolto azione di responsabilità ex art.146 l.f. nei confronti di:
a. , quale amministratore unico dal 14 dicembre 2007 al 4 marzo 2013 CP
(data della messa in liquidazione) e successivamente amministratore di fatto sino al fallimento;
b. quale liquidatore dal 4 marzo 2013 sino alla dichiarazione di Controparte_2 fallimento;
addebitando loro, per quanto di rispettiva competenza, le seguenti condotte di mala gestio:
1. omessa redazione e omesso deposito dei bilanci a far tempo dall'esercizio al 31 dicembre 2010;
2. omessa tenuta e/o conservazione dei libri sociali e delle scritture contabili e della documentazione sociale;
3. omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali a partire dall'anno 2009 in avanti;
4. omesso rilevamento della perdita del capitale sociale - perdita avvenuta, secondo il
Fallimento attore, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 - e omesso ricorso a una procedura concorsuale;
5. omessa richiesta versamento capitale sociale;
6. prosecuzione dell'attività d'impresa dopo la perdita del capitale sociale;
7. atti distrattivi di denaro sociale e dispersione di altri beni aziendali;
8. violazione della par condicio creditorum;
quantificando il pregiudizio derivato alla società e ai creditori per le condotte di cui sopra,
- in via principale, in applicazione del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare stante l'assenza di contabilità sociale a far data dall'esercizio 2010, in complessivi euro 1.563.881,42, di cui è chiamato a rispondere per intero CP
, in solido con per la minor somma di euro 269.942,67;
[...] Controparte_2
pagina 4 di 19 - in via subordinata, a fronte della sommatoria delle singole voci di danno, in complessivi euro 1.204.788,63, di cui è chiamato a rispondere per intero CP
, in solido con per la minor somma di euro 567.538,76.
[...] Controparte_2
I convenuti si sono costituiti a ridosso della prima udienza di comparizione delle parti negando qualsivoglia tipo di responsabilità.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.,
˃ il fallimento attore ha
- eccepito la mancata puntuale contestazione da parte dei convenuti degli addebiti loro mossi dalla curatela fallimentare;
- contestato la produzione documentale del convenuto;
CP
- insistito nelle proprie contestazioni;
- in via istruttoria, chiesto l'ammissione di prova orale per interpello e per testi, nonché di CTU tecnico-contabile atta a verificare, innanzitutto, l'esatto momento in cui ha perduto il proprio capitale sociale e a determinare Parte_1
l'aggravamento del passivo che la prosecuzione dell'attività ha comportato;
˃ il convenuto ha chiesto, in via istruttoria, di essere ammesso a prova per CP interpello e per testi;
˃ il convenuto si è opposto all'assunzione della prova orale per testi richiesta CP_2 dalle altre parti in causa.
In sede istruttoria è stato ammesso un solo capitolo di prova orale formulato da parte attrice ed è stato nominato il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , al quale è stato Persona_1 assegnato il seguente quesito:
“Letti gli atti e documenti di causa (esaminati documenti sebbene non prodotti in giudizio ma nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c.), ricostruisca per quanto possibile, la situazione patrimoniale della società a partire dal 2010 (ultimo esercizio per il Parte_1 quale risulta depositato il bilancio) fino alla data di (21 gennaio 2015), tenuto Parte_1 conto delle fatture dei fornitori, dei movimenti che risultano nei conti correnti, giungendo così ad individuare il momento in cui si sono effettivamente verificati i presupposti per la messa in liquidazione della società, determinando l'ammontare dei debiti sorti in ragione della prosecuzione dell'attività fino alla dichiarazione di fallimento, avendo cura di detrarre le spese “ordinarie” di liquidazione (in base ad un criterio di ragionevole durata della stessa)”.
Successivamente al deposito dell'elaborato peritale il Giudice istruttore, dato atto che l'unico teste ammesso alla prova orale era deceduto e che dunque l'istruttoria doveva ritenersi terminata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la quale è stata poi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e deposito di memoria di replica solo da parte pagina 5 di 19 dell'attore.
***
Sulla base dell'istruttoria e delle difese svolte nel contraddittorio, reputa il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta dal possa trovare accoglimento nei limiti di cui Parte_1 infra.
Va in primo luogo rammentato che, nell'assumere la presente iniziativa giudiziale, a norma del secondo comma dell'art. 146 l.f., il curatore del ha Parte_1 esercitato cumulativamente nei confronti dell'ex amministratore (di diritto per un periodo e di fatto per un altro) e del liquidatore sia l'azione sociale di responsabilità, che sarebbe stata esperibile dalla medesima società se ancora in bonis, ai sensi dell'art. 2476, comma 3 c.c., sia l'azione che sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall'incapienza della società debitrice e dall'aggravarsi del dissesto, ai sensi dell'art. 2476, comma 6 c.c.. Invero, “l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali” (Cass. Civ. n. 23452/2019).
L'azione sociale di responsabilità ha pacificamente natura contrattuale e dunque, quanto al riparto dell'onere della prova, può farsi riferimento ai canoni fissati dalla nota decisione delle Sezioni Unite 30 ottobre 2001, n. 13533, a mente della quale “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (principio conformato per le obbligazioni di mezzi da Cass. Sezioni Unite n. 15781/2005 e con riguardo all'azione sociale di responsabilità da Cass. Sezioni Unite n. 9100/2015 e Cass. n. 12454/2016).
In applicazione di tale principio nelle azioni di responsabilità ex art. 146 l.f. spetta al allegare l'inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in Parte_1 violazione dei doveri degli amministratori posti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dei convenuti contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell'esatto adempimento.
Ciò precisato, prima di analizzare le singole condotte di mala gestio addebitate nei confronti di entrambi i convenuti, pare opportuno verificare, quanto alla posizione di , se CP effettivamente egli abbia esercitato di fatto la carica di amministratore di Parte_1 per il periodo successivo alla messa in liquidazione della Società e alla nomina di CP_2 liquidatore.
❖ Sull'esercizio di fatto della carica di amministratore da parte di CP
Secondo la prospettazione attorea, nonostante la messa in liquidazione della Società e la nomina di a liquidatore, avrebbe continuato a svolgere un Controparte_2 CP
pagina 6 di 19 ruolo amministrativo e gestorio in RISANAMENTO fino al fallimento e, dunque, dovrebbe rispondere di tutti gli addebiti in questa sede contestati, anche se riferibili ad un periodo successivo alla cessazione formale dalla carica, in quanto amministratore di fatto della Società fino al gennaio 2015.
sostiene, invece, di essere stato assunto quale direttore commerciale, dopo la CP messa in liquidazione della società, per svolgere attività di consulenza e mantenere i rapporti con il personale dipendente, senza, tuttavia, essersi mai ingerito nell'amministrazione della società e nei relativi adempimenti fiscali e amministrativi.
Occorre sul punto premettere che secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, già condiviso da questa Sezione Specializzata, “assume la qualità di amministratore di fatto colui che in assenza di una formale investitura esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica ed alla funzione di amministratore, compiendo atti gestori e assumendo decisioni in luogo dell'amministratore di diritto o in concorso con lui.
Ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto è necessario, dunque, che il soggetto privo di formale investitura si sia ingerito nella gestione della società, compiendo atti tipici di esercizio della funzione gestoria o impartendo direttive che ne condizionino le scelte operative con sistematicità, continuità e completezza. Come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ciò che connota la figura dell'amministratore di fatto è, in particolare, il carattere di sistematicità e continuità dell'ingerenza nella gestione sociale in assenza di formale investitura, non potendo la gestione di fatto esaurirsi in episodi sporadici ed occasionali (v. Cass.
1.3.2016 n. 4045; Cass.
8.10.2020 n. 21730 in motivazione)”
(Tribunale di Milano, sentenza n. 9970/2021 - R.G. n. 59426/2015, pubblicata il 1° dicembre
2021).
Ciò precisato, ritiene il Tribunale che sia stato fornito nel caso di specie idoneo riscontro della tesi attorea.
All'esito dell'istruttoria risulta in modo inequivoco;
- che è rimasto, anche dopo la messa in liquidazione della Società, CP
l'unico soggetto autorizzato ad operare sui conti correnti intestati a
(cfr. doc. 12 attore); Parte_1
- che la nomina del liquidatore on è stata comunicata agli istituti di credito CP_2
- che il solo poteva disporre dei denari della società CP
sicché appare corretto concludere che tutti gli atti di disposizione compiuti mediante emissione di assegni e ordine di bonifici in favore di terzi, registrati sul conto corrente Banco
Posta intestato alla Società non possono che essere riferibili a . CP
In mancanza di allegazioni (e prove) che confutino tale conclusione cui necessariamente si giunge sul piano logico, deve ritenersi provato che l'ex amministratore abbia CP effettivamente e continuamente disposto delle liquidità sociali anche dopo la cessazione dalla carica, avvenuta in data 4 marzo 2013 (cfr. docc. 6 e 31 attore).
Suffraga tale conclusione anche la condotta processuale del convenuto che, in proposito, si è
pagina 7 di 19 limitato a dedurre che il mantenimento dei poteri di firma sui conti correnti della società fosse
“dovuto alla omissione del liquidatore che non provvide tempestivamente a comunicare all'ufficio postale l'avvenuta liquidazione della società”, senza però in alcun modo negare di aver disposto delle somme oggetto di contestazione;
anzi il convenuto ha dichiarato in atti che
“come emerge dai bilanci tutte le somme sono state utilizzate per pagare i debiti della società”, con ciò avvalorando la tesi attorea circa un persistente utilizzo delle casse sociali da parte del (sebbene per scopi asseritamente sociali, rimasti come si vedrà del tutto CP indimostrati) (cfr. comparsa di costituzione, pag. 8).
Risulta, altresì, provato che continuasse ad essere presente nei locali della CP
Società anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro instaurato con Parte_1 avvenuta nel dicembre del 2013. Invero, il convenuto è risultato, in occasione di un accesso della Guardia di Finanza in data 2 ottobre 2014, intento a svolgere mansioni lavorative
“all'interno dei locali di via Restelli nr. 2, risultati nella disponibilità di , Parte_1 quando il rapporto con la Società risultava essersi appunto concluso ben 10 mesi prima (cfr. doc. 5 attore).
E proprio tale presenza, unitamente alle dichiarazioni rese in quella sede dalla Guardia di
Finanza dall'altro soggetto ivi trovato intento a svolgere mansioni lavorative, la RA
[...]
hanno indotto l'ente accertatore ha concludere che fosse da Controparte_4 CP considerarsi amministratore di fatto della Società2 (cfr. doc. 5 attore).
Ancora, all'esito di accertamenti ispettivi, l'INPS
o rilevato che “dalla messa in liquidazione della società (…) come evidenziato dal verbale della Guardia di Finanza, il Sig. ha sostanzialmente continuato nella CP sua attività di amministratore unico senza soluzione di continuità fino al 02 ottobre
2014, data di accesso della Guardia di Finanza” e che “dalla dichiarazione resa alla
Guardia di Finanza dalla lavoratrice risulta che il sig. Persona_2 [...] ha sempre impartito direttive e ordini in qualità di responsabile della società CP organizzandole il lavoro”; ha annullato il rapporto di lavoro subordinato a suo tempo sussistente tra e Parte_1
, provvedendo all'iscrizione dello stesso nella “gestione separata” per la sua CP attività di amministratore unico (cfr. doc. 15 attore).
A ciò si aggiungano le deduzioni in atti del convenuto CP_2
Per_ CP_ 1 La RA , nella specie, ha dichiarato di ricevere ordini e incarichi dal convenuto (cfr. doc. 5 attore). 2 Si può leggere nel processo verbale di accertamento della Guardia di Finanza “ ha continuato a svolgere in CP seno a questa società attività lavorative ufficialmente sino al 18/12/2013, data in cui è stata comunicata la cessazione del rapporto di lavoro. Ma, come si evince da quanto dichiarato dalla RA (…), il Sig. Controparte_5 CP ha di fatto continuato a impartire alla suddetta dipendente direttive/ordini in qualità di responsabile della società organizzandole il lavoro. Lo stesso era presente, al momento dell'accesso ispettivo, nei locali che sono stati CP individuati da attività eseguite in uso alla stessa quale luogo di svolgimento dell'esercizio di CP_6 Parte_1 impresa. La sua posizione attuale in seno alla società è da considerarsi come AMMINISTRATORE DI FATTO, come risulta da separata attività ispettiva nei confronti della società in parola e come in parte dimostrato dal P.V. di operazione compiute redatte al momento dell'accesso ispettivo e sottoscritto dal sig. CP
pagina 8 di 19 ➢ per le quali, come meglio si vedrà nel prosieguo, egli non avrebbe mai effettivamente operato quale liquidatore dell'odierna fallita, essendo stato estromesso dalla gestione societaria proprio ad opera di , Parte_4
a cui quest'ultimo non ha in alcun modo replicato.
Di non poco momento, da ultimo, sono le dichiarazioni già richiamate della RA a Per_2 conferma del fatto che la gestione del personale fosse portata avanti dal anche quando CP non era più amministratore di;
dichiarazioni che, stante l'intervenuta morte Parte_1 medio tempore della predetta dipendente e la conseguente impossibilità di assumerne la testimonianza - come, invece, a suo tempo richiesto dal - possono ben essere Parte_1 utilizzate da questo Tribunale onde ulteriormente fondare il proprio convincimento.
Le plurime circostanze sopra richiamate confermano la tesi attorea per la quale CP
è stato amministratore di fatto di RISANAMENTO fino al fallimento e a nessuna differente conclusione possono portare le scarne giustificazioni rese in giudizio dal convenuto in merito alla propria presenza nei locali della Società. Il fatto che quest'ultima e il - la prima per CP svolgere la propria attività e il secondo per scopi abitativi - condividessero in parte i locali di via Restelli n. 2 non fa altro che confortare tale tesi e non l'inverso.
A fronte delle plurime circostanze sopra richiamate il Tribunale ritiene dimostrato che CP
abbia di fatto amministrato anche dopo la cessazione dalla carica di
[...] Parte_1 amministratore per intervenuta nomina di a liquidatore della Società. Controparte_2
❖ Sulla posizione del liquidatore Controparte_2
Venendo alla responsabilità del liquidatore, va detto che, ai sensi dell'art. 2489 c.c., egli ha il potere-dovere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico, rispondendo per gli eventuali danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
Il liquidatore, come da questo Tribunale già precisato, è chiamato a “compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società in modo da evitare la dispersione del patrimonio della società e liquidare al meglio per ripartire l'attivo tra i soci dopo il soddisfacimento dei creditori sociali secondo il grado di preferenza di ciascuno (Cass. Civ. ord. n. 521/2020) (…).
La loro responsabilità è retta dai medesimi principi che regolano la responsabilità degli amministratori, in forza dell'espresso richiamo alle norme in tema di responsabilità degli amministratori operato dall'art. 2489 c.c.
I doveri di amministratori e liquidatori possono condensarsi nel più generale obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio, che impone loro, in pari tempo:
➢ di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori, in quanto rivolta a vantaggio di terzi o di qualcuno dei creditori a scapito di altri, in violazione durante la liquidazione del principio della par condicio creditorum;
pagina 9 di 19 ➢ di contrastare qualsiasi attività che si riveli dannosa per la società, così da adeguare la gestione sociale ai canoni della corretta amministrazione” (Tribunale di Milano, sentenza in RG 2699/2017 del 24.10.2019).
È noto che con la riforma del diritto societario l'obbligo negativo del divieto di “nuove operazioni” è stato sostituito dall'obbligo positivo di “compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”. Con la nuova disciplina della liquidazione il legislatore ha inteso attuare un mutamento di prospettiva, concependo la fase estintiva della società in modo più elastico e dinamico rispetto al passato, evitando di imbrigliare e limitare l'attività del liquidatore soltanto agli atti strettamente funzionali alla dismissione dei beni sociali, attribuendogli più ampi poteri nella prospettiva di garantire la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale anche attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa, in funzione di salvaguardia dell'avviamento, in modo da non disperdere alcun valore aziendale. In tale prospettiva la “gestione” della società in liquidazione deve tendere innanzitutto alla migliore monetizzazione del patrimonio sociale.
La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sui liquidatori - e quindi l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi a costoro imposti dalla legge e/o dallo statuto - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermare la loro responsabilità risarcitoria;
infatti, sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società e la diretta riconducibilità causale del danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori o liquidatori (così Tribunale di Milano, sentenza n. 387/2023, R.G. n. 1328/2020).
Nel caso di specie risulta, per stessa ammissione del convenuto che egli non abbia CP_2 addirittura svolto alcuna attività in favore di dopo essere stato nominato Parte_1 liquidatore sociale.
Egli, invero, già prima di costituirsi in giudizio, aveva dichiarato al curatore fallimentare:
- in data 3 febbraio 2015 che “l'amministratore, anche per motivi di salute, ha messo in liquidazione la società nominandomi liquidatore. L'incarico l'ho accettato anche in base alla collaborazione che ho con il commercialista della società Parte_5
Attendevo i dati per valutarne il percorso di liquidazione ma
[...]
l'amministratore non ha ancora completato la consegna dei documenti ed in particolare gli estratti conti bancari. (…) L'ultimo bilancio approvato è quello chiuso al 31.12.2009, dopo l'amministratore non vi ha provveduto ed il liquidatore non ha potuto proseguire a redigere i successivi.
(…)
Da quando è in liquidazione non ho operato limitandoci a completare i contratti in essere. (…)
La società operava con Intesa San OL, Deutsche BA e prima anche con Banco
Posta. Non ci sono però più conti in essere o comunque non ne sono a conoscenza non avendo mai operato con le banche. (…)
I crediti verso clienti risultano dalla contabilità, non ho percezione della loro
pagina 10 di 19 recuperabilità e veridicità non avendo visto gli estratti conto e quindi eventuali incassi” (cfr. doc. 23 attore);
- in data 11 maggio 2015 “non ho mai depositato la firma su alcun conto” (cfr. doc. 14 attore).
La totale inattività del liquidatore è stata, dunque, confermata dallo stesso in sede di audizioni e sulla rilevanza nel giudizio di responsabilità di tali dichiarazioni questo Tribunale si è già più volte pronunciato, riconoscendo valore di piena prova ex art. 2700 c.c. alle dichiarazioni confessorie rese dagli ex amministratori o liquidatori al curatore fallimentare, stante la qualifica di pubblico ufficiale di quest'ultimo (ex multis Tribunale di Milano, Sentenza n.
8508/2019 pubbl. il 25/09/2019 RG n. 63576/2015).
Inoltre, il convenuto el costituirsi in giudizio ha riconosciuto platealmente di non CP_2 aver svolto alcuna attività connessa alla propria carica in RISANAMENTO, deducendo, a giustificazione, di essere stato “posto nell'impossibilità di svolgere il suo compito e tenuto all'oscuro della reale situazione economico finanziaria della società” e “messo nella totale impossibilità di influire sulle sorti societarie, in quanto sprovvisto di potere di firma presso gli istituti di credito, non in possesso della contabilità reale degli anni precedenti e degli anni in corso e tenuto all'oscuro della reale entità dei debiti societari” (comparsa costituzione agg. 3 e 5). CP_2
Ciò posto è indubbio che il liquidatore abbia mancato di adempiere ai propri doveri, non avendo posto in essere alcuna diligente e tempestiva attività utile alla liquidazione, ma, anzi, avendo solo accettato - del tutto passivamente e per quasi due anni - che la gestione sociale venisse portata avanti da , senza mai opporvisi o dimettersi dalla carica. CP
Stante la totale inerzia dimostrata per tutta la durata della carica, non può Controparte_2 andare esente da responsabilità come meglio infra si vedrà.
***
Ciò precisato, si prendono ora in considerazione i singoli addebiti formulati da parte attrice, lasciando all'esito la questione del danno.
❖ Addebiti 1 e 2 - non corretta redazione delle scritture contabili e dei bilanci di esercizio
I primi due addebiti possono trovare una trattazione congiunta.
La curatela ha, in primis, contestato ai convenuti la mancata redazione e, dunque, il mancato deposito dei bilanci sociali a far tempo dall'esercizio 2010 (compreso il primo bilancio di liquidazione), come risulterebbe dalla visura storica della Società (cfr. doc. 2 attore), nonché la mancata completa tenuta dei libri obbligatori, risultando
- i registri IVA, il Libro giornale, il Libro cespiti e le schede contabili aggiornati al 31 dicembre 2013;
- il Libro inventari aggiornato al 31 dicembre 2008;
pagina 11 di 19 - il Libro dei verbali delle assemblee del tutto incompleto.
ha contestato l'addebito, precisando che i libri sociali e la contabilità venivano CP tenuti a suo tempo da uno studio di commercialisti (i.e. lo e associati con sede in Parte_5
Gallarate e, per esso nella specie, il dott. , il quale avrebbe anche Persona_3 regolarmente redatto i bilanci dal 2008 al 2014 (e consegnato gli stessi al curatore), come da produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. docc. da 2 a 8 convenuto ). CP
dal canto suo, ha confermato la tesi attorea con riferimento alla mancata Controparte_2 redazione dei bilanci sociali, precisando che alla data della messa in liquidazione di
RISANAMENTO (marzo 2013) i bilanci relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012 non risultavano depositati e che non ha potuto, successivamente, curare il deposito dei bilanci stante l'assenza della contabilità sociale e delle risorse economiche necessarie a coprire le spese di predisposizione e deposito.
All'esito dell'istruttoria gli addebiti in commento risultano provati;
i convenuti, sui quali gravava l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi richiamati, hanno invero mancato di assolverlo.
Con riferimento alla mancata redazione dei progetti di bilancio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, il convenuto ha chiaramente riconosciuto la propria condotta CP_2 inadempiente (come già precedentemente riconosciuto innanzi al curatore fallimentare, cfr. doc. 24 attore), addossando la responsabilità delle proprie omissioni non solo alle condotte del precedente amministratore, ma anche all'assenza delle risorse finanziarie a tal fine necessarie.
Il convenuto , invece, ha tentato di provare il proprio adempimento producendo quelli CP che dovrebbero essere i bilanci di RISANAMENTO per gli esercizi successivi al 2009, ma che di fatto si tratta di meri “bilanci di verifica” di cui nulla è dato sapere, soprattutto quanto al tempo in cui sono tati redatti (cfr. doc. da 2 a 8 convenuto ). Peraltro, i predetti bilanci CP di verifica, come condivisibilmente rilevato dal CTU nominato, a prescindere dalla correttezza intrinseca dei dati ivi riportati, non rispettano neppure i requisiti formali obbligatori richiesti dalla legge per la redazione del bilancio di esercizio, essendo privi di nota integrativa in spregio a quanto disposto dall'art. 2423 e dall'art. 2435 bis c.c.. E neppure v'è traccia della loro approvazione e, tanto meno, del conseguente deposito a Registro Imprese.
Con riferimento alla mancata corretta redazione di parte dei libri sociali, invece, il convenuto ulla ha eccepito, mentre il si è limitato a dedurre che tale compito era stato CP_2 CP conferito a un professionista esterno, senza fornirne riscontro, né soprattutto senza fornire riscontro del fatto che tale compito fosse stato adempiuto.
Integrando l'irregolare e disordinata tenuta della contabilità di certo una violazione dei doveri dell'amministratore e del liquidatore - potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per la società su cui si tornerà nel prosieguo - i convenuti devono essere dichiarati responsabili dell'addebito de quo.
❖ Addebito 3 - Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali a partire dall'anno
pagina 12 di 19 2009 in avanti
Il ha, altresì, contestato ai convenuti di non aver provveduto alla presentazione Parte_1 delle dichiarazioni fiscali, da cui sarebbero scaturite le contestazioni da parte della Guardia di
Finanza di omessa registrazione di corrispettivi e mancato pagamento di imposte:
- relativamente all'anno 2009 per euro 180.885,00, oltre a sanzioni per euro 135.000,00;
- relativamente all'anno 2010 per euro 145.150,00, oltre a sanzioni per euro 108.000,00;
- relativamente all'anno 2011 per euro 160.638,00, oltre a sanzioni per euro 138.000,00;
- relativamente all'anno 2012 per euro 158.253,00, oltre a sanzioni per euro 119.00,00;
- relativamente all'anno 2013 per euro 65.893,80, oltre a sanzioni per euro 66.000,00.
Il convenuto in proposito si è limitato a dedurre di non poter rispondere degli CP inadempimenti riferibili al liquidatore. Quest'ultimo, invece, nulla ha dedotto in proposito.
L'addebito, dunque, è rimasto sostanzialmente incontestato, trovando altresì ulteriore conferma nella documentazione prodotta in giudizio dal , ovvero negli estratti del Parte_1 cassetto fiscale di e nelle dichiarazioni rese da al Parte_1 Controparte_2 curatore fallimentare3 (cfr. docc. 22 e 24 attore), con la conseguenza che deve dichiararsi la responsabilità dei convenuti anche con riferimento all'addebito in commento.
❖ Addebiti 4, 5 e 6 - omesso rilevamento della perdita del capitale sociale e omesso ricorso a una procedura concorsuale, omessa richiesta versamento capitale sociale, nonché prosecuzione dell'attività d'impresa in ottica non conservativa
Gli addebiti di cui ai numeri 4, 5 e 6 possono trovare una trattazione unitaria condividendo il medesimo presupposto, ovvero l'intervenuta perdita del capitale sociale da parte di
, la quale sarebbe collocarsi secondo la curatela fallimentare già nel corso Parte_1 dell'esercizio 2010. I convenuti non avrebbero tempestivamente preso atto di ciò e non avrebbero adottato alcuna delle contromisure imposte ex lege, ovvero non avrebbero:
- richiesto ai soci il versamento dei ¾ del capitale non sottoscritto per complessivi euro
7.500,00;
- convocato l'assemblea dei soci ai fini di una ricapitalizzazione, oppure
- messo tempestivamente in liquidazione la società, oppure ancora
- fatto ricorso ad una procedura concorsuale.
La Società sarebbe stata, invero, messa in liquidazione solo nel marzo del 2013 e, in ogni caso, avrebbe continuato nell'attività tipica d'impresa sino alla dichiarazione di fallimento, assumendo nuovo rischio imprenditoriale e aggravando il passivo.
Secondo , invece, non sarebbe vero che l'attività della società è proseguita nel CP periodo compreso tra il 2013 e il 2015, non avendo la stessa acquisito nuovi contratti, ma essendosi limitata a svolgere attività meramente liquidatoria. In ogni caso ha contestato l'addebito per il quale non avrebbe tempestivamente preso atto della perdita del capitale pagina 13 di 19 sociale e assunto le misure all'uopo previste dalla legge, essendo adempimenti spettanti al liquidatore. ha lamentato di essere stato tratto in inganno circa la situazione Controparte_2 economico-finanziaria della Società da parte di , il quale avrebbe occultato lo CP stato di decozione in cui si trovava RISANAMENTO, impedendogli conseguentemente di approntare gli strumenti necessari per il suo superamento o, comunque, per una proficua liquidazione societaria. In ogni caso, l'attività sociale sarebbe proseguita sotto la gestione del al solo scopo di portare a termine i contratti esistenti e di incamerare somme che CP avrebbero dovuto ripianare i debiti. L comunque, non sarebbe stato a conoscenza CP_2 di eventuali nuove operazioni poste in essere in violazione della prosecuzione dell'attività solo in ottica conservativa.
A fronte di un addebito così formulato, condivisibilmente il Giudice istruttore ha dato ingresso ad una consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, al fine di
- ricostruire, per quanto possibile, stante l'incompletezza della documentazione contabile della Società, la situazione patrimoniale di RISANAMENTO a partire dal
2010 fino alla data di (21 gennaio 2015), tenuto conto delle fatture dei Parte_1 fornitori, dei movimenti che risultano nei conti correnti,
- individuare il momento in cui si sono effettivamente verificati i presupposti per la messa in liquidazione della società,
- determinare l'ammontare dei debiti sorti in ragione della prosecuzione dell'attività fino alla dichiarazione di fallimento, avendo cura di detrarre le spese “ordinarie” di liquidazione (in base ad un criterio di ragionevole durata della stessa).
Il consulente tecnico incaricato, dott.ssa , all'esito di un ampio e approfondito Persona_1 esame della documentazione contabile disponibile e prodotta in causa, ha concluso che il momento in cui si sono effettivamente verificati i presupposti per la messa in liquidazione della società, alla luce delle rettifiche dei bilanci operate, risalgono all'esercizio al 31 dicembre 2010, quando il patrimonio netto di è risultato negativo per euro Parte_1
271.375.
Il CTU è giunto a tale conclusione partendo dalle risultanze di cui all'ultimo bilancio di esercizio depositato (i.e. quello al 31 dicembre 2009) per poi ricostruire la situazione patrimoniale di ciascun esercizio successivo, tenendo conto delle fatture e degli estratti conto e dei ruoli dell' e lasciando invariate tutte quelle voci il cui Controparte_7 eventuale non corretto appostamento non era supportato da apposita documentazione.
Il CTU è intervenuto:
- variando i saldi iniziali dei conti correnti intestati a così come Parte_1 risultanti dagli estratti conto prodotti (per gli esercizi dal 2010 al 2014);
- inserendo i debiti esaminati nello stato passivo (per gli esercizi dal 2010 al 2014);
- contabilizzando l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali (per pagina 14 di 19 gli esercizi dal 2010 al 2013).
All'esito delle predette rettifiche il patrimonio netto di RISANAMENTO è stato determinato come segue
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
11.083 - 271.375 - 597.613 - 879.022 - 1.171.539 - 1.163.734 - 1.165.756
I presupposti per la messa in liquidazione della Società si sono, dunque, verificati secondo la ricostruzione operata dal CTU nel corso dell'esercizio 2010, quando il patrimonio netto era pari ad euro -271.375; ricostruzione che il Tribunale ritiene pienamente condivisibile, in quanto immune da vizi logici e fornita di adeguato riscontro documentale.
Ciò accertato, è indubbio che una messa in liquidazione solo nel marzo del 2013, come avvenuto nel caso di specie, sia stata affatto intempestiva, in chiara violazione del disposto di cui all'art. 2485 c.c., con la conseguenza che deve ritenersi configurato l'illecito della c.d. indebita prosecuzione dell'attività di impresa.
Gli amministratori, invero, accertata la perdita del capitale sociale (ovvero verificato il valore negativo del patrimonio netto), sono tenuti ad una rapida e decisa reazione: porre la società in liquidazione (ex art. 2484 terzo comma e seguenti c.c.) ovvero ricorrere all'assemblea dei soci per la ricapitalizzazione della società mediante azzeramento delle perdite e ricostituzione del capitale sociale (ex artt. 2447 e 2482 ter c.c.). In caso di ritardo o omissione, come chiaramente previsto dall'art. 2485 c.c., gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Nel caso di specie, peraltro, a fronte della totale assenza di puntuali deduzioni (ancora prima che riscontri) circa le attività liquidatorie che sarebbero state poste in essere dai convenuti successivamente alla messa in liquidazione nel marzo del 2013, vi sono, di contro, alcuni indici della prosecuzione dell'attività tipica di anche dopo tale momento e Parte_1 sino alla declaratoria di fallimento. A tal proposito si richiama in primis la circostanza per la quale , al momento della dichiarazione di fallimento, avesse ancora intestate Parte_1 ben o n. 7 utenze telefoniche (Telecom) attive presso i locali di Gallarate, in via Restelli, e un'ulteriore utenza telefonica (Telecom) attiva presso i locali di Gallarate, in via S.
Antonio (cfr. docc. 26 e 29 attore) e o n. 3 utenze di fornitura gas, con consumi non irrisori (cfr. doc. 7 attore).
Ebbene, la sussistenza di tali svariate utenze mal si concilia con una gestione unicamente conservativa di una società, ma anzi induce a ritenere che l'attività tipica venisse portata avanti.
Peraltro, le deduzioni sul punto del convenuto si sono fermate a mere petizioni di CP principio, che non hanno trovato il benché minimo riscontro. Il predetto si è limitato a negare l'addebito, formulando a sostegno delle proprie deduzioni alcuni capitoli di prova orale, formulati in termini negativi, oltre che generici e privi di specifici riferimento di luogo e di pagina 15 di 19 tempo.
Alla luce delle precedenti considerazioni, questo Tribunale ritiene che debba dichiararsi la responsabilità dei convenuti anche con riferimento agli addebiti n. 4, 5 e 6 che possono riassumersi nell'indebita prosecuzione dell'attività di impresa successivamente alla perdita del capitale sociale.
❖ Addebito 7 - atti distrattivi di denaro sociale e dispersione di altri beni aziendali
Il ha, altresì, contestato ai convenuti svariate condotte distrattive, ovvero prelievi e Parte_1 pagamenti mediante bonifici e assegni, con riferimento ai quali non è stata rinvenuta dal curatore alcuna giustificazione contabile.
Il Fallimento contesta nella specie all'ex amministratore e all'ex liquidatore
- di aver fatto uso di denaro sociale per finalità estranee allo scopo di RISANAMENTO
e a supporto di tale inadempimento produce l'estratto del conto corrente postale intestato alla Società da cui risultano prelievi non altrimenti giustificabili per l'importo complessivo di euro 319.946,00 (di cui euro 87.965,88 imputabili al solo ed Pt_6 euro 231.980,12 anche all' 6 (cfr. docc. 6, 31 e 32 attore); CP_8
- di aver distratto i beni, crediti o cassa della Società che, pur essendo iscritti sul Libro cespiti ammortizzabili al 31 dicembre 2013 (quando la società era già in liquidazione)
e nelle scritture contabili disponibili per un costo storico di euro 111.739,60 (cfr. doc.
19 attore).
, dal canto suo, ha contestato tali addebiti precisando da una parte che, come CP emergerebbe dai bilanci (n.d.r. di verifica) prodotti, tutte le somme sono state utilizzate per pagare debiti sociali e dall'altra che non possedendo la Società beni da liquidare al momento della messa in liquidazione non potrebbe in alcun modo ravvisarsi una loro dispersione.
ha dedotto che gli addebiti in commento sarebbero stati tutti commessi solo Controparte_2 dall'altro soggetto qui convenuto a propria insaputa.
In applicazione dei principi del riparto dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità, già sopra richiamati, a fronte dell'allegazione da parte del dell'inadempimento Parte_1 dell'amministratore e del liquidatore era preciso onere di questi fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione ovvero del proprio esatto adempimento e, dunque, con riferimento al contestato utilizzo indebito delle finanze sociali, la prova delle ragioni giustificative dei singoli esborsi e della strumentalità di ciascun importo rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale.
I convenuti hanno evidentemente mancato di assolvere l'onere probatorio sugli stessi gravanti, essendosi limitati o il a rimandare a documentazione inservibile a tal fine (i.e. bilanci di verifica CP
pagina 16 di 19 sulla cui attendibilità, come visto, nulla è dato sapere) e o l' dedurre di essere rimasto all'oscuro di tutti i pagamenti effettuati tramite CP_2 denaro sociale e di non aver ricevuto in consegna beni sociali, documentazione bancaria e quella attestante le posizioni di debito-credito della Società e neppure la cassa sociale (cfr. doc. 23 attore).
Ciò non è in alcun modo sufficiente a ritenere assolto l'onere della prova liberatoria sui medesimi gravante, sicché i plurimi utilizzi senza una plausibile giustificazione del denaro sociale, fino all'ammontare complessivo di euro 319.946,00, vanno qualificati quali atti distrattivi del patrimonio societario e, in quanto tali, non possono che comportare una responsabilità per violazione del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale anche nell'interesse dei creditori.
Di tali somme deve rispondere interamente l'ex amministratore di diritto prima e di fatto poi,
, in solido con sino alla concorrenza di euro 231.980,12, pari CP Controparte_2 alle somme distratte successivamente alla sua nomina a liquidatore (o meglio successivamente al 1° aprile 2013).
Con riferimento alla contestata dispersione di beni aziendali, invece, il Tribunale ritiene che sebbene si tratti di posta astrattamente addebitabile ai convenuti, la curatela abbia mancato di correttamente quantificare la propria pretesa risarcitoria, essendo stata richiesta la condanna al pagamento di una somma pari al costo storico dei beni aziendali iscritti a libro cespiti, mentre la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere parametrata al costo di mercato degli stessi ad una certa data;
data che, in mancanza di ulteriori informazioni in punto di tempistiche di loro dismissione, potrebbe individuarsi nella data del . Parte_1
Dall'accoglimento, sebbene parziale, dell'addebito in commento discende l'assorbimento dell'addebito n. 8, attinente alla violazione del principio della par condicio creditorum a danno dei creditori privilegiati. Parte attrice ha, invero, contestato la predetta violazione solo per il caso in cui, all'esito dell'istruttoria, fossero risultati giustificati i prelevamenti di denaro sociale contestati in questa sede, come però non è stato.
❖ Sulla quantificazione del danno
Accertata la responsabilità dei convenuti nei termini di cui sopra, con riferimento alla quantificazione del danno il Tribunale precisa quanto di seguito.
L'art. 2486, comma 3 c.c. prevede che, accertata la responsabilità degli amministratori, il danno si presume pari alla differenza dei c.d. netti patrimoniali ovvero, qualora sia stata aperta una procedura concorsuale e manchino le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possano essere determinati, alla differenza tra attivo e passivo fallimentare, fatta, tuttavia, “salva la prova di un diverso ammontare”.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene di individuare, con un margine di accettabile approssimazione, la perdita patrimoniale subita dalla Società a causa delle condotte sopra accertate in una somma pari, oltre alle distrazioni di cui già sopra, ai debiti sorti in ragione della prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale (al netto dei costi di pagina 17 di 19 liquidazione, i quali non possono essere imputati a titolo di danno, essendo la liquidazione attività “conservativa” ma non certo priva di spese e oneri).
Sul punto il CTU, appositamente interrogato, ha concluso che i debiti sorti in ragione della prosecuzione indebita dell'attività tipica di devono essere quantificati in Parte_1 euro 858.611,41, pari ai debiti sociali cristallizzati nello stato passivo di competenza degli anni dal 2011 al 2015. Nella specie, sono risultati ammessi
- crediti per euro 301.904,61 con riferimento all'anno 2011;
- crediti per euro 272.244,51 con riferimento all'anno 2012;
- crediti per euro 278.956,96 con riferimento all'anno 2013;
- crediti per euro 1.680,01 con riferimento all'anno 2014;
- crediti per euro 3.825,32 con riferimento all'anno 2015.
Con riferimento alle spese di liquidazione da portare in detrazione dalla predetta cifra, risulta che i consulenti tecnici di parte abbiano concordato che l'unica spesa di liquidazione documentata in atti sia la fattura del Notaio per la messa in liquidazione della per euro
1.489,32 (cfr. doc. 19 attore).
Conseguentemente i debiti conseguiti alla prosecuzione indebita dell'attività sociale sono pari ad euro 857.122,09 (euro 858.611,41 - euro 1.489,32).
A tale importo, come anticipato, va aggiunta la somma di euro 319.946,00 per danni da distrazioni e così per un danno complessivo causato alla Società e ai creditori di euro
1.177.068,09. Di tale importo dovrà rispondere interamente , mentre CP CP_2
avendo assunto la carica di liquidatore nel marzo del 2013 - dovrà rispondere per
[...] la minor somma di euro 441.197,84, di cui euro 209.217,72 per debiti sorti successivamente alla nomina a liquidatore7 ed euro 231.980,12 per distrazioni registrate dal 1° aprile 2013 in poi.
Trattandosi di debito di valore e non di valuta, su tale somma sono dovuti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo, dalla data del fallimento (21 gennaio 2015) al saldo.
❖ Sulle spese del giudizio
- Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e quindi e devono essere condannati, in solido, alla CP Controparte_2 rifusione delle spese processuali sostenute dal . Tali spese vengono Parte_1 liquidate come in dispositivo applicando le tabelle di cui al D.M. 147/2022, valori medi sul valore del decisum, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta. Le anticipazioni per la CTU, come pagina 18 di 19 liquidate con decreto del 20 giugno 2023, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1821/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda del Parte_1
, accerta la responsabilità dei convenuti e
[...] CP CP_2 per i fatti di cui in motivazione e liquida il danno derivatone all'attore in
[...] complessivi euro 1.177.068,09;
- condanna al pagamento in favore del CP Parte_1
della somma complessiva di euro 1.177.068,09, oltre a
[...] rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal
21 gennaio 2015 all'effettivo saldo, in via solidale con sino alla Controparte_2 concorrenza di euro 441.197,84;
- condanna al pagamento in favore del Controparte_2 Parte_1
della somma complessiva di euro 441.197,84, oltre a rivalutazione
[...] monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal 21 gennaio
2015 all'effettivo saldo, in via solidale con;
CP
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese legali che si liquidano in euro 3.399 per esborsi, euro 30.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le anticipazioni per la CTU, come liquidate con decreto del 20 giugno 2023.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 aprile 2024.
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Risulta che in data 1 dicembre 2015 l'OLGIATI abbia dichiarato al Curatore di non aver predisposto le dichiarazioni fiscali per gli anni 2013 e 2014 non avendo avuto a disposizione i dati necessari (cfr. doc. 24 attore) 4 Si tratta di pagamenti effettuati dal dicembre 2012 fino al 1° aprile 2013.. 5 Si tratta di pagamenti effettuati dall'1 aprile 2013 in poi. 6 Non si è tenuto conto degli addebiti per il pagamento di F24 – Agenzia delle entrate e per costi di conto corrente e bolli. 7 A fronte di debiti maturati nel corso del 2013 per euro 278.956,96 (cfr. elaborato peritale, pag. 15), si è ritenuto di imputare a la minor somma di euro 209.217,72 pari a ¾ di euro, essendo appunto subentrato sul finire del Controparte_2 primo trimestre dell'anno.