Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 2736/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 08/11/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] ITALIA con l'Avv. MOROSINI NADIA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] PONTE LAMBRO, ITALIA con l'Avv. MOROSINI NADIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in CANZO, in data 29/05/2010,
(anno 2010, atto n. 3, parte I);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con verbale in data 15.06.2021 omologato con decreto del 25.06.2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Como 1
- nata a [...] il [...] Parte_3
- nato a [...] il [...] Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08/11/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso;
collocamento paritetico della prole minorenne e responsabilità genitoriale
I due figli minori, e , rispettivamente di anni 11 e 9 anni, resteranno affidati in via Pt_3 Pt_4 condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, in relazione alle decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, concordando altresì ogni decisione inerente allo sviluppo, alla crescita, all'educazione, al benessere e agli studi. Le decisioni riguardanti le necessità di vita quotidiana della prole verranno assunte dal genitore con il quale i figli si troveranno in quel momento, nel rispetto di quanto condiviso ed in ogni caso, dandone doverosa e tempestiva informativa all'altro genitore. I genitori dovranno tenersi comunque reciprocamente informati circa i fatti più importanti per la sana ed equilibrata crescita dei figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stato di salute, comportamento, apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti ed i coetanei ecc.).
In ordine al collocamento, i due figli minori, e , verranno collocati in via paritetica Pt_3 Pt_4 alternata presso entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre sicché, salvo diverso accordo, a settimane alternate:
- la domenica, il lunedì ed il mercoledì con un genitore;
- il martedì, giovedì, venerdì e sabato con l'altro genitore.
I genitori durante le giornate lavorative ricorreranno all'aiuto dei nonni materni quando i minori staranno con la madre, e dei nonni paterni quando i minori staranno con il padre. Quest'ultimo sosterrà per intero la spesa per la baby-sitter qualora vi dovesse ricorrere nell'eventualità che i propri genitori fossero impossibilitati nel coadiuvarlo.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da comunicarsi vicendevolmente entro il 31.05 di ciascun anno, Qualora le ferie dei genitori dovessero cadere, in tutto o in parte per entrambi nella mensilità di agosto, gli stessi si alterneranno di anno in anno nelle prime due settimane di agosto e nelle ultime due settimane di agosto.
2 Durante le vacanze natalizie i minori pranzeranno o ceneranno con il padre o con la madre, che si alterneranno nella stessa giornata il giorno del 25.12; i genitori, invece, si alterneranno annualmente il 24.12 e il 26.12, così come il 31.12 e il 01.01.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alternati, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore, ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
2) Mantenimento diretto dei due figli minori e spese straordinarie
Ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza con i medesimi e nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute dall'uno o dall'altro in favore dei figli, come da “Protocollo di indicazione spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti” del 24-25.04.2018 vigente presso il
Tribunale ordinario di Como. Le spese extra di cui al “Protocollo di indicazione spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti” del 24-
25.04.2018 vigente presso il Tribunale ordinario di Como, nelle rispettive quote percentuali, verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate il quale dovrà rimettere all'altro copia della relativa documentazione comprovante l'esborso entro 30 giorni;
il rimborso della relativa quota di rispettiva competenza, invece, dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta documentata.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora la quale si Parte_1 impegna, entro e non oltre sette giorni dal relativo incasso, a corrispondere la quota del 50% spettante al signor ridotta dell'importo di €50,00 che verrà trattenuto dalla stessa Parte_2 unitamente alla propria quota del 50%.
3) Esclusione di forme di mantenimento tra le Parti.
Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto nessun assegno di mantenimento viene concordato tra di essi, dichiarando sin d'ora ed espressamente di rinunciarvi.
4) Validità ed efficacia delle condizioni sopra indicate.
Le condizioni tutte di cui al presente ricorso avranno decorrenza e diverranno quindi efficaci e vincolanti a far data dal deposito del presente ricorso.
5) Spese legali e contributo unificato
Il contributo unificato dovuto per l'instaurazione del presente giudizio, così come le spese legali dovute in favore dell'Avv. Nadia Morosini, verranno versate in ragione del 50% ciascuno.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
3 DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
n data 29/05/2010, in CANZO Parte_2 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANZO
(anno 2010, atto n. 3, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANZO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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