Art. 7.
Alla copertura del complessivo onere di lire 225 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 85 miliardi, relativi all'anno finanziario 1979, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 140 miliardi, relativi all'anno 1980, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo 6856 per lo stesso anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura del complessivo onere di lire 225 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 85 miliardi, relativi all'anno finanziario 1979, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 140 miliardi, relativi all'anno 1980, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo 6856 per lo stesso anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.