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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Francesca Coccoli Presidente
Dott.ssa. Mariangela Fuina Consigliere rel;
Avv.Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 1181 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
con sede legale in Viale Brenta18/B, 20139 Controparte_1
Milano (P.IVA: e per essa, quale mandataria per la gestione del P.IVA_1
credito, giusta procura conferita con atto autenticato nelle firme dal Notaio Dott.ssa di Milano in data 20 luglio 2017, rep. N. 60850 racc. n. 11358 la Persona_1
(P.Iva: con sede in Verona alla Via dell'Agricoltura n. CP_2 P.IVA_2
7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Piselli (C.F.: ) in forza di procura generale alle liti C.F._1
per atto al rogito del Notaio Dott. di Verona del 12 luglio 2016 rep Persona_2
.n. 73166 racc. 22172, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale dei Parioli n. 74; -Appellante in riassunzione ex art. 392 c.p.c.-
Contro
C.F. Controparte_3
con sede in Montesilvano (PE), alla via Antonio Pieramico n. 4, in P.IVA_3
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano De Palma (C.F. e pec C.F._2
e dall'Avv. Augusto di Boscio (C.F. Email_2
e pec;
C.F._3 Email_3
-Appellata in riassunzione ex art. 392 c.p.c-
E
(C.F E P.IVA: Controparte_4 P.IVA_4
con sede in Montesilvano (PE), alla Via Fosso Foreste 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rimasto contumace in Cassazione;
-Appallata contumace in riassunzione-
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 2037 del 29 giugno 2020, di cui all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 24851/2023 pubblicata il 18 agosto 2023;
CONCLUSIONI:
Per l'appellante in riassunzione:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare e pregiudiziale:
Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, in funzione di Giudice di rinvio in appello, in diversa composizione rispetto alla sentenza n. 2037/2019 della medesima
Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa in ottemperanza del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 18.08.2023 sopra richiamato;
- in via principale, esaminare l'appello proposto dalla
[...]
e, quindi, per l'effetto la domanda esaminata Controparte_5
subordinata richiamata dalla scrivente società nei propri scritti e da accertare a seguito di rinvio:
- accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi e gli effetti dell'art. 2901 c.c. nei confronti della e per essa la sia dell'atto di Controparte_1 CP_2
compravendita a rogito Notar dei Distretti riuniti di Persona_3
Chieti, Lanciano e Vasto, rep. N. 185, racc. n. 137 trascritto il 31.10.2011 al n. rg.15995 rp 10180 con il quale la suddetta società Controparte_6 aveva trasferito alla Gestione l'immobile descritto nell'atto Controparte_3 per l'importo di euro 350.000,00, sia la dichiarazione di avveramento della condizione datata 31.05.2012 per atto notar rep.600 – racc. 499; Persona_3
- Rigettare l'appello della per tutti i motivi Controparte_5
esposti in primo grado e in questa sede;
- nel merito, la scrivente difesa si riporta a tutti gli scritti difensivi del primo e secondo grado, ivi comprese tutte le istanze ed eccezioni proposte e non accolte.
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla trascrizione della domanda.
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente.”
Per l'appellata in riassunzione:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello adita esaminare l'appello proposto dalla
, ritenerlo fondato, accogliere tutte le Controparte_5
eccezioni, difese e conclusioni formulate, rigettare la domanda di revocatoria proposta e per l'effetto ritenere valido ed efficace tra le parti l'atto pubblico del
19.10.2011 per notar rep. N. 185, racc. n. 137 e trascritto Persona_3 presso l'Agenzia del Territorio di Pescara in data 31.10.2011 al n. 15995 del registro generale e al n. 10180 del registro particolare sia la dichiarazione di avveramento della condizione datata 31.05.2012 per atto notar Persona_3
rep. 600 – racc. 449.
Vinte le spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”; in fatto e in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la e per essa la Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Pescara la Parte_2
, unitamente alla Controparte_6 CP_4 Controparte_7
al fine di sentir dichiarare simulato in via assoluta l'atto di
[...]
compravendita a rogito Notar dei di Chieti, Persona_3 Persona_4
Lanciano e Vasto, rep. N. 185, racc. n. 137 trascritto il 31.10.2011 al n. rg.15995 rp
Co 10180, con il quale la suddetta società aveva Controparte_8
trasferito alla il diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Parte_3
Montesilvano (PE) alla Via Fosso Foreste n. 7, individuato in Catasto Fabbricati al foglio n. 8, p.lla n. 781 sub 2 (ex p.lla 481 sub 4) Z. C. 2, Cat D/8, R.C. euro
5.951,65.
Chiedeva, inoltre, che per l'effetto venisse dichiarata nulla, inefficace ed inutiliter data la dichiarazione di avveramento della condizione datata 31.05.2012, per atto del notar di Chieti, del 31.05.2012, rep n. 600 racc. n. 449. Per_3
In via subordinata, chiedeva l' che, ricorrendo i presupposti e le condizioni Parte_1 di cui all'art. 2901 c.c., venisse disposta la revoca del suddetto atto nonché della dichiarazione di avveramento sopra descritta nei propri confronti, con ogni conseguente statuizione anche in merito alla trascrizione.
Sosteneva, a sostegno della propria domanda, che la Controparte_8
Co si fosse costituita fideiussore, unitamente ai Sigg.ri e
[...] Controparte_4
delle obbligazioni assunte dalla RT S.r.l., nei confronti del Controparte_8
medesimo istituto di credito, in forza di contratto di conto corrente n. 10243889 che, alla data del 22/02/2012, presentava un saldo passivo di 256.854,14 e che, dunque, la convenuta, avrebbe fraudolentemente alienato, tramite l'atto richiamato, il proprio patrimonio immobiliare all'unico scopo di sottrarlo alla garanzia patrimoniale della creditrice, anche in considerazione del prezzo di vendita inferiore a quello di mercato che, inoltre, non veniva corrisposto prevedendosi il termine di pagamento dello stesso fino all'anno 2018. 1.1 La si costituiva in giudizio contestando Controparte_9
le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda. Sosteneva, in merito, di non essersi spossessata del proprio patrimonio tanto che la aveva sottoposto a Parte_1 pignoramento immobiliare, per il credito vantato nei confronti della RT, l'unico cespite di proprietà della collettiva lasciato a disposizione dei creditori e che l'atto posto in essere non fosse simulato bensì integrasse un contratto di vendita di cosa altrui posto, tra l'altro, che l'immobile oggetto dello stesso era in realtà della Pt_4
e non della , non avendo quest'ultima alcun obbligo di esercitare
[...] CP_8
l'opzione di riscatto, prevista solo quale facoltà in suo favore e dimostrando in giudizio l'intero versamento del prezzo della vendita intervenuta.
1.1.2 La si costituiva a sua volta contestando la Controparte_5 fondatezza della domanda attorea, in ragione della linearità dell'operazione di compravendita del bene immobile effettuata, reale e non simulata, bene entrato nella sua disponibilità e di cui si stava pagando il prezzo
1.2 Con sentenza n. 1416/2018 il Tribunale di Pescara, in accoglimento della domanda principale, accertava e dichiarava la simulazione assoluta del contratto di vendita oggetto di causa, con conseguente inefficacia dello stesso e riteneva assorbita la domanda di revocatoria proposta in via subordinata.
In particolare, riteneva dimostrata in giudizio, da parte dell'attrice, la sussistenza della propria posizione creditoria nei confronti della convenuta, la piena consapevolezza in capo al garante della situazione di rilevante posizione debitoria della garantita, nonché ulteriori circostanze quali: l'adozione da parte del debitore nell'arco temporale immediatamente a ridosso delle comunicazioni bancarie relative al proprio garantito, di atto dispositivo idoneo ad intaccare la consistenza qualitativa e quantitativa del proprio patrimonio;
il prezzo favorevole della vendita, come riconosciuto dalla stessa nelle proprie difese, nonché l'anomala CP_8 dichiarazione resa nell'atto in base alla quale il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto entro il 2018.
Da tali circostanze evinceva il primo giudice, in via presuntiva, la prova dell'accordo simulatorio anche in considerazione del fatto che il termine di pagamento coincideva con il decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 2903 c.c., ritenendo, dunque, evidente l'intenzione delle parti di garantirsi dalle contestazioni di terzi in merito alla efficacia dello stesso.
Rilevava, pertanto, la non effettività della vendita intercorsa tra le parti anche in considerazione del fatto che il versamento del prezzo era avvenuto solo in corso di giudizio.
Accoglieva la domanda principale dichiarando l'inefficacia per simulazione dell'atto pubblico oggetto di causa, con assorbimento della domanda subordinata di revocatoria.
2. Proponeva appello avverso la predetta sentenza la Controparte_5
per i motivi di seguito sintetizzati:
[...]
- lamentava, in primo luogo, come dagli atti di causa emergesse la corretta stipula di una vendita obbligatoria, in presenza di contratto di leasing nel quale il venditore assumeva la veste di utilizzatore con la regolare realizzazione della condizione sospensiva posta in contratto e l'integrale corresponsione del prezzo, con diritto dell'acquirente di godere anticipatamente dell'immobile, laddove, invece, il
Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il bene fosse rimasto nella disponibilità della DI;
- la testimonianza del funzionario di era stata eccessivamente Parte_5
valorizzata non avendo lo stesso espresso con chiarezza che la situazione del debitore principale fosse effettivamente compromessa;
- l'erronea valutazione del Tribunale in merito alla congruità del prezzo di vendita, in assenza di qualsivoglia elemento di prova offerto dalla banca;
- l'erronea considerazione da parte del primo giudice che il bene oggetto del contratto di compravendita facesse parte del patrimonio del debitore al momento del contratto con la conseguenza che l'atto non poteva integrare diminuzione della garanzia patrimoniale in pregiudizio del creditore.
Concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con rigetto delle domande formulate in primo grado e vittoria di spese di lite. 2.1 Si costituiva in giudizio la quale successore della CP_2 Parte_1
mandataria per la gestione volta al recupero dei crediti anomali, in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto della Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di simulazione assoluta del contratto intercorso tra le parti, dichiarando inoltre nelle conclusioni che “si svolgono inoltre in questa sede, con espresso richiamo, tutte le ulteriori domande svolte in primo grado”.
2.2. La non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace CP_8
mentre si costituiva la chiedendo il rigetto del Controparte_1
proposto appello.
2.3. La Corte di Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 2037/2019 pubblicata il
11.12.2019 accoglieva l'appello proposto dalla Gestione patrimoni immobiliari ritenendolo fondato e rigettando le domande proposte in primo grado dalla CP_10
con condanna in capo alla stessa delle spese di lite.
[...]
In particolare, riteneva non dimostrata dall'appellante la prova presuntiva di simulazione del contratto di vendita impugnato, considerando che:
- il contratto intercorso era qualificabile come vendita di cosa altrui ed aveva assunto efficacia traslativa al momento in cui la parte aveva esercitato l'opzione di riscatto - qualificata dalle parti come condizione sospensiva – sicché, a prescindere dalla stipula dell'atto di dichiarazione di avveramento della condizione, la vendita si sarebbe comunque perfezionata con l'esercizio del diritto di riscatto essendo obbligazione del venditore far acquisire la proprietà del bene all'acquirente ai sensi dell'art. 1478 c.c.
- che il pagamento del prezzo risultava comprovato dalla documentazione prodotta in atti;
- che non sussisteva la prova del mancato possesso del bene da parte dell'acquirente risultando, al contrario, che lo stesso avesse sottoscritto contratti di locazione relativi all'immobile oggetto di causa incassandone i relativi canoni;
Accoglieva, pertanto, l'appello riformando la sentenza impugnata con il rigetto della domanda principale di simulazione e, in merito alla domanda subordinata di revocatoria, non esaminata in primo grado stante l'assorbimento dell'accoglimento della domanda principale, la dichiarava non correttamente riproposta dalla appellata, ritenendo che la stessa non fosse stata sufficientemente esplicitata tramite l'inciso effettuato nelle conclusioni di riproposizione di tutte le domande svolte in primo grado.
In ogni caso, riteneva che, qualora tale domanda fosse stata correttamente riproposta,
l'appellata, trattandosi di atto di disposizione a titolo oneroso intervenuto successivamente al sorgere del credito, avrebbe dovuto dimostrare il coinvolgimento del terzo, se non in riferimento alla preordinazione dolosa, quantomeno in relazione alla sua consapevolezza dell'idoneità lesiva dell'atto, che riteneva non provata in giudizio.
Sulle basi di tali argomentazioni accoglieva l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigettava le domande proposte dalla allora condannandola al Controparte_10 rimborso delle spese di lite in favore dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio, nonché della per il primo grado. CP_11
3. Avverso la sentenza della Corte Territoriale proponeva ricorso per Cassazione la in persona del legale rappresentante pro tempore, affidato Controparte_1
a quattro motivi di ricorso:
a) Violazione degli artt. 1414, 1415,1416 c.c. per non aver valutato la Corte di appello, al contrario del Tribunale, gli elementi decisivi che avrebbero dimostrato la natura simulata del contratto di compravendita soffermandosi sulla configurabilità in astratto della vendita di cosa altrui senza chiedersi nel caso concreto se fosse effettiva o simulata;
b) Omesso esame di fatti decisivi e controversi, per non aver tenuto conto di alcune circostanze decisive quali l'abnorme differimento del pagamento del prezzo della vendita, le modalità anomale del pagamento dello stesso e il fatto che era avvenuto solo nel corso del giudizio;
c) Violazione dell'art. 346 c.p.c. per aver, la Corte di appello, erroneamente ritenuto insufficiente la riproposizione della domanda subordinata di revocatoria ritenendola formulata in maniera non esplicita, sostenendo di averla, invece, compiutamente riproposta;
d) Violazione dell'art. 2901 c.c. per non aver considerato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria del contratto oggetto della controversia.
3.1. Con l'ordinanza n. 24851/2023 pubblicata il 18.08.2023 la Suprema Corte di
Cassazione ha accolto il ricorso presentato relativamente al terzo motivo con cassazione della sentenza impugnata in relazione allo stesso e rinvio prosecutorio alla
Corte di Appello.
Ha rilevato la Corte, quanto al terzo motivo di ricorso, che la ricorrente non si era limitata a dedurre nelle conclusioni di svolgere in appello tutte le domande sollevate in primo grado, avendo invece esposto all'interno della comparsa di costituzione gli elementi costitutivi della domanda revocatoria (danno e sua consapevolezza) per sostenere la sua fondatezza. Ha affermato che “ é principio di diritto che “l'appellato che abbia ottenuto l'accoglimento della sua domanda principale giudizio di primo grado è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346
c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione” (Cass.
13721/2020; Cass. 7457/2015).
In altri termini la domanda assorbita in primo grado va riproposta in qualsiasi forma utile a manifestare la volontà di volerla far rivivere.
La ricorrente non solo ha chiesto, con le conclusioni, di svolgere in appello a tutte le domande svolte in primo grado (p.17 ricorso), ma nell'atto di costituzione in appello aveva illustrato gli elementi costitutivi della domanda di revocatoria (danno e sua consapevolezza) per dire che essa era fondata (p.16 del ricorso), così che la questione se la domanda assorbita era stata o meno riproposta andava verificata tenendo conto della intera esposizione fatta nella comparsa di costituzione in appello, e non solo delle conclusioni, e doveva verificarsi se, dal complessivo tenore dell'atto risultava che l'appellato aveva espressamente riproposto la domanda assorbita, senza limitarsi alle formali conclusioni”.
La Corte ha, pertanto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, e assorbito il quarto, cassato con rinvio la decisione impugnata anche per le spese.
4. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dinanzi all'intestata Corte dalla
[...]
con richiesta di accoglimento delle domande già proposte nel Controparte_1
precedente giudizio di appello sulla base delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare e pregiudiziale:
Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, in funzione di Giudice di rinvio in appello, in diversa composizione rispetto alla sentenza n. 2037/2019 della medesima
Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa in ottemperanza del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 18.08.2023 sopra richiamato;
- in via principale, esaminare l'appello proposto dalla
[...]
e, quindi, per l'effetto la domanda esaminata Controparte_5
subordinata richiamata dalla scrivente società nei propri scritti e da accertare a seguito di rinvio:
- accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi e gli effetti dell'art. 2901 c.c. nei confronti della e per essa la sia dell'atto di Controparte_1 CP_2
compravendita a rogito Notar dei Distretti riuniti di Persona_3
Chieti, Lanciano e Vasto, rep. N. 185, racc. n. 137 trascritto il 31.10.2011 al n. rg.15995 rp 10180 con il quale la suddetta società Controparte_6 aveva trasferito alla Gestione l'immobile descritto nell'atto Controparte_3 per l'importo di euro 350.000,00, sia la dichiarazione di avveramento della condizione datata 31.05.2011 per atto notar rep.600 – racc. 499; Persona_3
- Rigettare l'appello della per tutti i motivi esposti Controparte_5
in primo grado e in questa sede;
- nel merito, la scrivente difesa si riporta a tutti gli scritti difensivi del primo e secondo grado, ivi comprese tutte le istanze ed eccezioni proposte e non accolte. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla trascrizione della domanda.
Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente.”
4.1 Si è costituito in giudizio, nel presente procedimento di rinvio, la
[...]
, insistendo per il rigetto del gravame e Controparte_5
delle domande ivi proposte, eccependo il difetto di prova della cessione del credito in favore della riassumente e contestando la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. .
4.2. All'udienza del 11.06.2024, tenuta con le modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
4.3 Constatato che la causa era stata introitata a sentenza con magistrato che aveva composto il Collegio che aveva pronunciato la sentenza cassata, la stessa è stata rimessa in rilettura e trattenuta nuovamente a decisione all'esito dell'udienza del
28.1.2025
5. L'appello in riassunzione è fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1. Preso atto della cassazione con rinvio effettuata dalla Suprema Corte di
Cassazione relativamente al terzo motivo di ricorso, va esaminata nel merito la domanda di revocatoria dell'atto impugnato, proposta in via subordinata dalla odierna appellante in riassunzione, con tutte le eccezioni e impugnazioni svolte nel giudizio di appello.
5.2 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dall'appellata in riassunzione poiché inammissibile in quanto tardiva e coperta da giudicato.
L'odierna appellata in riassunzione lamenta la carenza di legittimazione ad agire dell'appellante sostenendo che la stessa non abbia dato Controparte_1 prova dell'effettiva titolarità del credito oggetto di causa, non avendo dimostrato compiutamente che il credito in oggetto fosse incluso tra i crediti alla stessa ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB dalla originaria creditrice Controparte_10 A riguardo, deve considerarsi che per giurisprudenza consolidata il “giudizio di rinvio … è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata” ove “non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione. Con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità”
(Cass. 5381/2011; 11939/2006; 9278/2003; 10046/2002).
Deve, in merito, considerarsi che la cessione del credito e la relativa successione a titolo particolare della in luogo della è Controparte_1 Controparte_10 avvenuta prima dell'instaurazione del giudizio di appello proposto dalla Gestione patrimoni immobiliari oggetto della sentenza cassata, laddove in comparsa di costituzione in appello si costituiva la in luogo della cedente Controparte_12
sicché all'interno dello stesso giudizio l'allora appellante avrebbe dovuto Parte_1
sollevare tale eccezione della carenza di titolarità del rapporto, riproponendola in caso nel controricorso in cassazione pena il giudicato implicito sulla titolarità susseguente alla pronuncia della Suprema Corte, in virtù dei principi suesposti.
Ebbene, né nel giudizio di appello né nel giudizio di cassazione promosso dalla
[...] inerente alla carenza di titolarità dell'esponente; tantomeno la Controparte_1
Corte di Cassazione ne dà atto nell'ordinanza del 24851/2023.
Di conseguenza, non avendo proposto alla Suprema Corte alcuna questione relativa all'accertamento della titolarità della relativamente al Controparte_1
credito per cui è causa, le eccezioni di controparte devono considerarsi inammissibili in quanto sulle stesse si è ormai formato il giudicato implicito con la sentenza di cassazione.
L'eccezione sollevata dalla appellata in riassunzione è, dunque, inammissibile nel presente giudizio di rinvio poiché coperta da giudicato implicito derivante dall'ordinanza della Suprema Corte, dovendo pertanto essere disattesa. 5.3. Passando all'esame del merito della fondatezza della domanda di revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita dell'immobile intervenuto tra la e la Gestione Patrimoni immobiliari si osserva quanto segue. CP_8
L'azione di revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. prevede il diritto del creditore che sia pregiudicato da atti dispositivi del debitore, lesivi della sua garanzia patrimoniale, di agire affinché questi ultimi siano dichiarati nei suoi confronti inefficaci, con conseguente possibilità di soddisfacimento del proprio credito sui beni oggetto di revoca in presenza di determinate condizioni.
In particolare, nell'ipotesi in cui l'atto dispositivo sia intervenuto successivamente al sorgere del credito è necessaria la sussistenza : 1) della certezza dell'esistenza del credito che legittima il titolare a chiedere la revoca dell'atto dispositivo, 2) dell'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore, 3) dal punto di vista soggettivo, della consapevolezza da parte del debitore di arrecare tale pregiudizio alle ragioni creditorie (scienza fraudis)
e del terzo beneficiario dell'atto dispositivo in ipotesi di atti a titolo oneroso
(partecipatio fraudis).
Detti presupposti sussistono nel caso di specie.
Risulta per tabulas che la oggi è titolare Controparte_10 Controparte_1
nei confronti della , in qualità di fideiussore della RT s.r.l. (in virtù di CP_8
fideiussione rilasciata in data 9/6/2009 fino alla concorrenza di euro 410.000,00) di un credito derivante dal conto corrente contraddistinto al n. 10243889 che presentava, al momento della stipula dell'atto di compravendita, un saldo passivo di euro 256.854,14 oltre interessi legali.
La sussistenza di una rilevante posizione creditoria dell'appellante in riassunzione nei confronti della appellata, nella sua qualità di fideiussore della RT è, pertanto, certa e ampiamente dimostrata in atti.
Per quanto attiene all'evenus damni deve rilevarsi che la vendita di un immobile, che ha come conseguenza la trasformazione di un bene facilmente aggredibile in equivalente monetario, diminuisce e pregiudica qualitativamente la garanzia patrimoniale sia a causa della maggiore facilità di dispersione del denaro rispetto all'immobile sia per il pregiudizio derivante dal dover aggredire altri beni eventualmente presenti nel patrimonio del debitore.
In merito la Suprema Corte ha infatti affermato: “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento dle credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito la sostituzione di un immobile con il denaro derivante da una compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. n. 1896/2012); precisando, inoltre, che: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito , con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi a tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” ( Cass. n. 16221/2019).
Ebbene, nel caso di specie, con la vendita della piena proprietà dell'immobile, effettuata in data 19.10.2011, la parte ha diminuito qualitativamente e anche quantitativamente, stante la ridotta previsione del prezzo, la propria garanzia patrimoniale (che si ricorda consistere in tutti i beni presenti e futuri del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c.), senza fornire prova della capienza del proprio patrimonio, che non può dirsi dimostrata né dalla corresponsione del prezzo, stante la diversità qualitativa del bene, né dalla presenza di ulteriori procedure esecutive in corso su altri beni immobili di sua proprietà. Si tratta, infatti, di procedure il cui esito non è riscontrabile in termini di tempi e di realizzo e anche in considerazione del fatto che la necessità di aggredire altri beni dei debitori a mezzo esecuzioni mobiliari rende maggiormente gravosa la realizzazione del proprio credito con evidenza della diminuzione della propria garanzia patrimoniale.
Accertati nel caso in esame i presupposti oggettivi dell'azione revocatoria deve esaminarsi la sussistenza dei presupposti soggettivi richiesti, che, come si è detto, stante la posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito consistono nella mera consapevolezza del debitore e del terzo beneficiario di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore tramite la disposizione realizzata.
Deve, infatti, precisarsi che in tema di fideiussione, il credito si considera sorto dal momento della nascita del credito, in particolare la Suprema Corte ha precisato che :
“in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se
l'atto pregiudizievole sia anteriore o posteriore al sorgere del credito”. (Cass.
22465/2006).
Il credito nei confronti del fideiussore, infatti, deve considerarsi sorto nel momento coincidente con la stipula della garanzia, ovvero nel caso di specie con la sottoscrizione della fideiussione intervenuta nel 9 giugno 2009 e dunque anteriormente all'atto dispositivo impugnato stipulato nell'ottobre 2011, che risulta posteriore al sorgere del credito e dunque regolato dal n. 1 dell'art. 2901 c.c. comportante la sola necessità della consapevolezza delle parti di arrecare pregiudizio al creditore tramite l'atto dispositivo.
In merito, infatti, recentemente la Suprema Corte ha espressamente affermato che:
“L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1,”. Inoltre, deve considerarsi che il credito vantato dall'istituto di credito sussisteva con certezza, in entità rilevante, già nell' agosto-settembre 2011, periodo in cui a mente della testimonianza del funzionario di assunta in primo Controparte_13
grado, la RT , società garantita, era già debitrice, tanto che fu disposta la chiusura del rapporto di anticipazione portafoglio RIBA per il ritorno di fatture insolute e intercorsero numerose comunicazioni con i garanti volte a ripianare la situazione debitoria della garantita.
L'atto dispositivo impugnato è stato stipulato immediatamente dopo tale evento in data 19.10.2011.
Deve, dunque, ritenersi, oltre che dimostrata l'anteriorità del credito all'atto dispositivo, anche integrato il presupposto soggettivo della consapevolezza da parte del fideiussore debitore della posizione gravemente debitoria della garantita e, dunque, del pregiudizio che la compravendita immediatamente dopo stipulata in favore del terzo Gestione immobiliare s.r.l., recasse pregiudizio alle ragioni dell'istituto di credito, diminuendo soprattutto qualitativamente la sua garanzia patrimoniale in presenza del grave stato di sofferenza della società garantita.
La consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie della Banca, integrato con la stipula dell'atto di compravendita dell'immobile di cui è causa, deve ritenersi sussistente anche in capo al terzo acquirente sulla base di Controparte_5
una serie di indici presuntivi di consapevolezza che analizzati nel loro insieme dimostrano, a parere di questa Corte, la consapevolezza del pregiudizio anche da parte del beneficiario, se non anche l'accordo tra lo stesso e la debitrice in tal senso.
Come sopra specificato e per consolidato orientamento giurisprudenziale la consapevolezza, in tema di revocatoria ordinaria, del terzo beneficiario dell'atto dispositivo consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni del creditore e può essere dimostrata anche tramite presunzioni semplici, ossia in presenza di indici presuntivi che rendano inverosimile l'assenza di consapevolezza e rappresentazione da parte dell'acquirente del pregiudizio arrecato. Ebbene, nel caso di specie, una pluralità di circostanze anomale risultano rilevanti al fine di ritenere sussistente la consapevolezza delle parti in merito alla lesività dell'atto di compravendita stipulato per le ragioni creditorie dell'appellante, quali:
1) la conoscenza dell'esposizione debitoria della RT s.r.l. in capo alla DI
, quest'ultima garante della prima e destinataria di decreto ingiuntivo in CP_8
forza di detta qualità; 2) il fatto che la compravendita sia stata posta in essere subito dopo che la aveva appreso della grave situazione di inadempimento della CP_8
RT s.r.l.;
3) la esiguità del prezzo di compravendita di euro 350.000 che per una società avente ad oggetto sociale la compravendita di immobili non risulta, anche in relazione al valore del bene, particolarmente gravosa;
4) l'anomala possibilità di differire il pagamento del pagamento sino a sette anni dalla stipula, con rilascio di quietanza da parte della DI per l'intero importo
“salvo buon fine”, sin dalla stipula dell'atto e senza previsione di iscrizione di ipoteca in capo a quest'ultima;
5) l'anomala previsione di una sua corresponsione mediante “ordinari mezzi di pagamento” e senza precise scansioni temporali di rateizzazione ma con previsione solo del termine finale entro cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento a distanza di diversi anni ( 2018) ;
6) il fatto che il prezzo è stato effettivamente corrisposto solo successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado.
Le circostanze innanzi descritte si ritengono idonee a dimostrare che l'atto è stato fraudolentemente compiuto al solo fine di sottrarre il bene oggetto dell'atto dalla garanzia patrimoniale pregiudicando le ragioni creditorie della banca, ma anche che la società acquirente era consapevole che l'atto ledeva in modo attuale ed effettivo i diritti dei creditori.
In merito, oltre agli elementi indiziari sopra evidenziati ai punti 4, 5 e 6 deve, infatti, rilevarsi che con la sentenza in data 29 giugno 2020 n.90/2020 la Corte di Appello de
L'Aquila ha accolto la domanda di revocatoria dell'atto di vendita del 19 ottobre
2011 per atto del Notaio (rep. 184, racc. 136 trascritto a Persona_3 Pescara il 31 ottobre 2011 n. 15992 rg n 10178 RP) con cui e Controparte_4
hanno ceduto e venduto la la Controparte_8 Controparte_5
proprietà superficiaria di unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in
Comune di Montesilvano, Pescara, oltreché dichiarato l'inefficacia nei confronti del creditore dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria dei beni di cui Parte_1
sopra concessa dalla in favore di Controparte_5 Parte_6
nell'atto negoziale di cui sopra.
[...]
In tale giudizio, attinente la compravendita di un diverso immobile (di proprietà della già legale rappresentante della e del marito) alla stessa CP_6 CP_8 [...]
avvenuta nel medesimo momento storico, è stato accertato Controparte_5 anche l'elemento soggettivo della società Acquirente Gestione Patrimoni Immobiliari
e, dunque, la consapevolezza della stessa di ledere le ragioni creditorie della banca sussistente nello stesso giorno in cui è stato stipulato l'atto oggetto dell'odierno giudizio.
Deve osservarsi, inoltre, che la circostanza che nel medesimo giorno il debitore abbia alienato alla medesima società una pluralità di beni immobili di sua proprietà conferma la consapevolezza delle parti relativamente al pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, se non la sussistenza dell'accordo intenzionale tra le stesse di sottrazione dei beni dalla garanzia patrimoniale.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni,
l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo, dell'azione pauliana, sono in re ipsa” (Cass. 10430/2005; conformi Cass. N. 7104/2005 e Cass. n. 18034/2013).
Deve, inoltre, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla appellata relativamente alla produzione e allegazione della suddetta sentenza da parte dell'appellante, con la quale sostiene che costituisca fatto nuovo non deducibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. A riguardo si rileva che la sentenza prodotta dall'appellante è stata pubblicata in data
29 giugno 2020 e dunque successivamente alla notifica del ricorso per cassazione proposto dalla appellante del 04 marzo 2020 ed è pertanto ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. comma 3.
I fatti dedotti, ossia la sussistenza tra le parti di identico giudizio non può, inoltre, essere considerato fatto nuovo in quanto tale circostanza era stata già sollevata in primo grado dall'odierna appellante, seppur non si trattasse di provvedimento definitivo perché pendente il giudizio di appello, sicché l'eccezione è infondata e deve essere disattesa.
Pertanto, la sussistenza del consilium fraudis – risulta dimostrata dalla società appellante oltre che in ragione dell'accertamento avvenuto nel suddetto giudizio, anche dalle circostanze innanzi specificate che rendono inverosimile l'assenza di consapevolezza del fideiussore debitore e del terzo beneficiario e, dunque, attestano la sussistenza tutti i presupposti necessari ai sensi dell'art. 2901 c.c. per rendere l'atto dispositivo impugnato revocabile.
Né rileva la natura dell'atto di cessione oggetto di revocatoria, restando indifferente che essa sia stata concepita inizialmente come vendita di cosa altrui, disponendo la DI del bene quale mera utilizzatrice del bene in quel momento detenuto in locazione finanziaria, posto che sicuramente il trasferimento della proprietà all'attuale appellata è avvenuto solo dopo Controparte_5
l'intervenuto riscatto del bene da parte sua dello stesso bene mediante pagamento dell'ultima rata del leasing, arrecando in tal modo sicuro pregiudizio alle ragioni creditorie dell'appellante, nei termini già in precedenza chiariti.
6. In conclusione, deve accogliersi l'appello in riassunzione e l'originaria domanda subordinata proposta dalla oggi di Controparte_10 Controparte_1 revocatoria dell'atto di compravendita a rogito Notar dei Persona_3
Distretti riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, rep. N. 185, racc. n. 137 trascritto il
31.10.2011 al n. rg.15995 rp 10180 con il quale la suddetta società
[...] aveva trasferito alla Gestione patrimoni immobiliari l'immobile Controparte_6 descritto nell'atto per l'importo di euro 350.000,00, e della dichiarazione di avveramento della condizione datata 31.05.2011 per atto notar Persona_3
rep.600 – racc. 499, che deve dichiararsi inefficace nei confronti della Parte_1
oggi Controparte_1
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio di appello nonché del ricorso per cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, e pertanto devono essere poste a carico delle società appellate stante la riforma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello in riassunzione, e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara l'inefficacia dell'atto di compravendita, ai sensi e gli effetti dell'art. 2901
c.c., nei confronti della e per essa la sia Controparte_1 CP_2 dell'atto di compravendita a rogito Notar dei Distretti Persona_3
riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, rep. N. 185, racc. n. 137 trascritto il 31.10.2011 al n. rg.15995 rp 10180 sia della dichiarazione di avveramento della condizione datata
31.05.2012 per atto notar rep. 600 – racc. 449; Persona_3
ordina alle PA competenti di provvedere alle relative registrazioni e trascrizioni;
2) condanna la e la Controparte_14 Controparte_5
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della
[...]
società appellante in riassunzione che quantifica:
- quanto al giudizio di secondo grado in euro 9.991,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cap come per legge;
- quanto al procedimento di legittimità in euro 7.655,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cap come per legge;
- quanto al presente procedimento di rinvio in euro 9.991,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.3.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente Dott.ssa Francesca Coccoli