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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n.
11544/24
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Donato Belloro
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto il 29.08.2024, dall' di Aversa, le CP_1 seguenti 5 pratiche di indebito: n. 25258 per l'importo di €
612,98; n. 25259 per la somma di € 206,20; n. 25260 per l'importo di € 112,47; n. 25261 per la somma di € 1.125,62 e n. 25262 per la somma di € 307,65, tutte concernenti la rateizzazione di somme indebitamente percepite su prestazione “INDENNITA' MALATTIA E
MATERNITA'”. Avendo quindi eccepito la prescrizione delle somme avanzate dall' e la carenza di motivazione degli atti impugnati, la CP_1 ricorrente ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità degli avvisi impugnati ed il loro consequenziale annullamento, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha rilevato la non fondatezza CP_1 degli indebiti inoltrati e l'abbandono di ogni ulteriore azione recuperatoria;
ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Parte ricorrente, nelle note depositate in data 11.03.2025, ha aderito alla richiesta formulata dall' considerato che, come CP_1 dedotto dall' e come risulta dalla documentazione allegata agli CP_1 atti, l'ente previdenziale ha chiuso le azioni recuperatorie relative agli indebiti impugnati in questa sede.
In proposito va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Considerato quindi, con riferimento al caso in esame, che effettivamente dalla documentazione prodotta risulta che parte convenuta abbia soddisfatto la pretesa oggetto del presente giudizio, sebbene in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso giudiziario, può essere pronunciata sul punto la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, si pongono a carico dell' e si liquidano come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
886,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 14.03.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n.
11544/24
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Donato Belloro
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto il 29.08.2024, dall' di Aversa, le CP_1 seguenti 5 pratiche di indebito: n. 25258 per l'importo di €
612,98; n. 25259 per la somma di € 206,20; n. 25260 per l'importo di € 112,47; n. 25261 per la somma di € 1.125,62 e n. 25262 per la somma di € 307,65, tutte concernenti la rateizzazione di somme indebitamente percepite su prestazione “INDENNITA' MALATTIA E
MATERNITA'”. Avendo quindi eccepito la prescrizione delle somme avanzate dall' e la carenza di motivazione degli atti impugnati, la CP_1 ricorrente ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità degli avvisi impugnati ed il loro consequenziale annullamento, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha rilevato la non fondatezza CP_1 degli indebiti inoltrati e l'abbandono di ogni ulteriore azione recuperatoria;
ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Parte ricorrente, nelle note depositate in data 11.03.2025, ha aderito alla richiesta formulata dall' considerato che, come CP_1 dedotto dall' e come risulta dalla documentazione allegata agli CP_1 atti, l'ente previdenziale ha chiuso le azioni recuperatorie relative agli indebiti impugnati in questa sede.
In proposito va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Considerato quindi, con riferimento al caso in esame, che effettivamente dalla documentazione prodotta risulta che parte convenuta abbia soddisfatto la pretesa oggetto del presente giudizio, sebbene in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso giudiziario, può essere pronunciata sul punto la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, si pongono a carico dell' e si liquidano come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
886,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 14.03.2025
Il Giudice