Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2023, n. 661
CASS
Sentenza 12 gennaio 2023

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In tema di reddito d'impresa, la cessione di calciatori da una società calcistica ad un'altra nel corso del rapporto (e quindi prima della scadenza del contratto) è un'operazione economica rientrante nello schema della cessione del contratto, avente ad oggetto la cessione del diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, che è un bene inquadrabile tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili, ai sensi dell'art. 68, comma 2, T.U.I.R, suscettibili, come tali, di produrre plusvalenze o minusvalenze, rilevanti ai fini IRES ed IRAP.

Commentario1

  • 1Sull’imponibilità ai fini IRAP dei plusvalori derivanti dalla cessione onerosa del “cartellino” dei calciatoriAccesso limitato
    Adriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 4 luglio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2023, n. 661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 661
Data del deposito : 12 gennaio 2023

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