Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1128/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1128/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
18/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (p.iva Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Lucilla Nannetti, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto,
Via Giordania, n. 211, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(p.iva Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Luca Montemaggi, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto,
Via della Pace, n. 166, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
E
, (c.f. , in persona del Sindaco Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Notari, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Piazza Cosimini, n. 11, risulta elettivamente domiciliato;
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni: all'udienza del 18/12/2024, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Cooperativa Parte_2
” proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 206/2018, con il
[...]
quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di (Amministrazione CP_2
Separata Uso Civico) di VI Marittima della somma pari ad € 5.434,40, oltre CP_2
interessi e spese, a titolo di canoni di concessione relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 e al bimestre gennaio- febbraio 2015, in virtù di una convenzione del 01.08.2010.
In primo luogo, l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sulla base di plurime argomentazioni. Innanzitutto, la stessa esponeva che la convenzione prodotta era stata conclusa e sottoscritta dal sig. nella sua qualità non di Persona_1 legale rappresentante della ”, bensì per conto del Parte_1 Parte_2
Centro Pubblico di produzione Selvaggina (C.P.P.S.) del di . CP_3 Controparte_3
L'opponente, inoltre, metteva in rilievo che i terreni di proprietà di CP_2
(Amministrazione Separata Beni di Uso Civico) venivano concessi in uso non alla ma al CPPS, quindi al Comune di . Parte_1 Controparte_3
In aggiunta, la opponente, nel merito, ribadiva l'estraneità alla pretesa Parte_1
creditoria azionata in sede monitoria, non avendo partecipato in proprio alla sottoscrizione della convenzione. La medesima metteva in evidenza anche che, in data
12.07.2011, stipulava, nell'ambito di un ATI di cui era mandataria, con il Comune di la convenzione di appalto con la quale le veniva affidata la gestione Controparte_3
operativa del C.P.P.S..
Da tale convenzione si evincevano una serie di circostanze: l'appalto era annuale e in favore di una pluralità di soggetti, la titolarità del centro restava in capo all'Amministrazione comunale, tra gli adempimenti amministrativi e burocratici di cui l'ATI doveva farsi carico non veniva fatto riferimento al pagamento del canone di locazione e la proprietà di tutte le attrezzature e beni restavano in capo al CP_3
L'opponente, infine, contestava il quantum del credito, non essendo stati allegati i conteggi che consentivano di verificare la correttezza degli importi richiesti.
- 2 -
Per tutte queste ragioni, la Cooperativa ” Parte_2 chiedeva, in via preliminare, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, oltre che il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
di VI Marittima, chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Innanzitutto, parte opposta sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opponente, esponendo che dalla convenzione posta alla base della pretesa monitoria emergeva che il sig. sottoscriveva la stessa Per_1
nella duplice veste di legale rappresentante della e di Responsabile Gestione Parte_1
. Inoltre, l'opposta sosteneva la valenza Parte_3
dirimente della circostanza secondo la quale la Cooperativa “Solidarietà è Crescita” aveva in uso i terreni interessati, in quanto gestiva per conto del il Controparte_3
Centro Pubblico di Produzione di motivo per il quale in capo alla stessa Parte_4
ricadevano i relativi oneri economici. esponeva, in aggiunta, che la opponente aveva provveduto, nel CP_2 Parte_1
2013, al pagamento degli oneri concessori relativi all'annualità 2011, riconoscendosi, dunque, soggetto passivo dell'obbligazione originata dalla suddetta convenzione.
Infine, l'opposta, a riprova della propria buona fede, sottolineava di aver rivolto un'interrogazione al di , il quale confermava che il soggetto CP_3 Controparte_3 passivo della convenzione doveva intendersi la ”. Parte_1 Parte_2
Per tutte queste ragioni, l'opposta chiedeva, preliminarmente, la chiamata in causa del e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_3
decreto ingiuntivo. In via subordinata, la stessa chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma pari ad € 5.434,40 a titolo di ingiustificato arricchimento ovvero, nel caso in cui si dovesse ritenere soggetto passivo della pretesa creditoria il
[...]
, la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma suddetta. Controparte_3
Con decreto del 12.09.2018 il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta il
[...]
. Controparte_3
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In particolare, il terzo chiamato riteneva che l'unico soggetto obbligato dovesse intendersi parte opponente, sulle base di una serie di circostanze. Nello specifico, la Cooperativa
“Solidarietà è Crescita” aveva gestito, prima nella veste di mandataria di un RTI e poi in proprio, il e che, a tal fine, Controparte_4 aveva stipulato con l una convenzione, in data 01.08.2010, per l'utilizzazione CP_2 di alcuni terreni di proprietà di quest'ultima e, inoltre, il corrispettivo pattuito pari ad €
1.700,00 annuali, era stato regolarmente pagato dalla per le prime due Parte_1
annualità.
Per tutti questi motivi, il chiedeva il rigetto Controparte_3 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 21.05.2019 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 26.11.2019 il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.01.2021 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza depositata in data 20.05.2021 il giudice rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, intesa quale presupposto processuale, sollevata da parte opponente e rimetteva, per il resto, la causa sul ruolo, ritenendo necessari dei chiarimenti ad opera delle parti.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 18.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione.
Orbene, passando all'analisi del merito dell'opposizione, la stessa risulta infondata per le ragioni che seguono.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti risulta che, in data 01.08.2010, veniva conclusa una convenzione per la concessione in uso di terreni del demanio a
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favore del Centro Pubblico Produzione della Selvaggina (C.P.P.S.), sito in località
(all. 2 di parte opposta e all. 1 del terzo chiamato). CP_4
La stessa veniva stipulata tra il sig. , in qualità di legale rappresentante della Persona_1
parte opponente, e di Parte_1 Parte_5
Responsabile Gestione C.P.P.S. del Comune di , e il sig. , Controparte_3 CP_5
in qualità di Presidente Gestione per gli Usi Civici della frazione di VI Marittima, ossia dell'Amministrazione Separata Beni di Uso Civico . CP_2
Dunque, è evidente che le parti di tale convenzione, titolo posto alla base della pretesa monitoria azionata da sono la Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS CP_2 Parte_2
, alla quale, come si vedrà, il Comune di aveva affidato la
[...] Controparte_3
gestione del C.P.P.S., e l'Amministrazione Separata Beni di Uso Civico. Questo consente di superare la prima eccezione di parte opponente in merito alla mancata partecipazione alla sottoscrizione della convenzione in oggetto.
Il titolo in questione si basava su tre premesse fondamentali: 1) il Controparte_3
gestiva, nell'ambito delle proprie competenze il Centro Pubblico Produzione
[...]
della Selvaggina (C.P.P.S.), sito in località ; 2) tale centro era localizzato sui CP_4
terreni di proprietà dell' 3) l concedeva l'uso provvisorio degli CP_2 CP_2
appezzamenti suddetti.
L'aspetto controverso della vicenda in esame deriva dal fatto che, in sede processuale, sono state prodotte due versioni della suddetta convenzione. L'una è stata presentata dall e posta alla base della richiesta monitoria e l'altra dal CP_2 [...]
, al momento della costituzione in giudizio, in seguito alla chiamata in Controparte_3
causa.
Le due convenzioni sono perfettamente identiche nel contenuto, ad eccezione di un punto, il quale viene utilizzato come argomento da parte opponente al fine di rilevare l'infondatezza della pretesa creditoria di CP_2
Ed infatti, la versione della convenzione prodotta da parte opposta prevede al punto 1 che l concede in uso al Comune di i terreni di sua proprietà siti CP_2 Controparte_3
in località ; mentre quella presentata dal terzo chiamato prevede al medesimo CP_4
punto che l concede i predetti terreni alla CP_2 Parte_6
.
[...]
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Orbene, parte opponente sostiene che la versione da prendere in considerazione è quella prodotta dall'opposta in sede monitoria, in quanto titolo azionato allo scopo di ottenere il decreto ingiuntivo, la quale, quindi, prevede quale soggetto obbligato al pagamento dei canoni, il di , in quanto concessionario. CP_3 Controparte_3
Ebbene, pur volendo considerare unicamente quest'ultima convenzione, anche alla luce della considerazione che la stessa, al contrario di quella prodotta dal terzo chiamato, riporta un numero di protocollo e il timbro dell'Amministrazione Separata dei Beni di
Uso Civico di VI Marittima, il soggetto obbligato al pagamento dei canoni concessori lo si deve individuare sempre nella Parte_6
, parte opponente.
[...]
Ciò lo si desume da una serie di circostanze, riscontrabili sempre dalla produzione documentale.
In particolare, entrambe le convenzioni prodotte riportano le firme del sig. , Persona_1
quale responsabile del C.P.P.S. e legale rappresentante della
[...]
essendo stato apposto il timbro della stessa, e del sig. Parte_6
, quale Presidente Gestione per gli Usi Civici e, quindi, per l CP_5 CP_2
Inoltre, considerato che il Comune di gestiva il C.P.P.S. di , il Controparte_3 CP_4
quale era localizzato sui terreni dell pur ritenendo che al primo erano CP_2
concessi in uso gli anzidetti terreni e, quindi, reputando giusta la convenzione prodotta in sede monitoria, bisogna valorizzare ulteriori aspetti.
Ed infatti, il punto 2 della convenzione contempla che l'ente concessionario si serviva del terreno al solo ed esclusivo fine della gestione del C.P.P.S.. Il Controparte_3
, dunque quale concessionario, tuttavia, aveva deciso di gestire il Centro
[...]
Pubblico Produzione della Selvaggina, sito in , affidandolo alla Cooperativa CP_4
Sociale a.r.l. ONLUS “Solidarietà ”. Parte_2
A riprova di ciò le plurime convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento dell'incarico di gestione del C.P.P.S. da parte del , prima al Controparte_3
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di cui la parte opponente era mandataria, e poi alla sola Cooperativa, oltre che le successive proroghe (all. 2, 3, 4 e 5 del terzo chiamato).
Analizzando il contenuto delle convezioni e delle relative proroghe, le quali vanno dal mese di agosto 2011 sino al mese di febbraio 2015, con brevi interruzioni, si evince che l'obbligato al pagamento dei canoni fosse il soggetto incaricato della gestione del
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C.P.P.S., pur rimanendo il centro nella titolarità dell'amministrazione comunale. A conferma di ciò le fatture emesse da parte opponente nei confronti del
[...]
per tutto il periodo considerato, senza alcuna interruzione (dal 2011 Controparte_3
sino ai primi due mesi del 2015), aventi ad oggetto il pagamento per l'affidamento della gestione del C.P.P.S. e la conseguente attestazione del Responsabile dell'Area Finanziaria
e Tributi dell'amministrazione comunale (all. 6 del terzo chiamato).
Ebbene, pur non risultando nel corpo della convenzione che l'onere economico derivante dal pagamento dei canoni concessori fosse in capo al Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, di cui la parte opponente era mandataria, prima, e alla sola Cooperativa, poi, ciò era contemplato nel progetto allegato, da considerarsi parte integrante, il quale nelle voci di spesa per la gestione ordinaria, ricomprendeva anche la voce “Affitto Terreno Usi
Civici”.
Altri elementi che corroborano la circostanza secondo la quale soggetto obbligato al pagamento dei canoni concessori fosse la parte opponente, prima nelle vesti di capofila del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, e quindi, legittimata nel caso a rivalersi sul piano interno nei confronti delle mandanti, e poi in proprio, emergono da ulteriori documenti prodotti dagli atti.
In particolare, dagli estratti autentici delle scritture contabili di degli anni 2012 e CP_2
2013 si evince che la aveva già corrisposto il Parte_6
pagamento dei canoni a titolo di “affitto terreno usi civici” per il passato (all. 9 e 10 di parte opposta); circostanza che contribuisce a rendere prive di fondamento le contestazioni mosse in sede di opposizione.
Coerentemente con quanto sin qui esposto, può richiamarsi anche la risposta scritta fornita dal all'interrogazione, datata 11.06.2016, relativa al CP_3 Controparte_3
, ove l'amministrazione comunale Controparte_4
correttamente sosteneva che il canone di concessione per gli anni 2012-2013-2014-2015 avrebbe dovuto essere corrisposto dal soggetto di cui l'amministrazione si era avvalsa per la gestione del centro (prima la ” poi Parte_6 Parte_2
l'Associazione Migratoria) (all. 7 di parte oposta).
Tali argomentazioni rendono prive di rilevanza anche le contestazioni di parte opponente in merito al quantum, essendo, inoltre, le stesse del tutto generiche.
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Per tutte queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra eccezione e questione sollevata dalle parti risulta assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Conferma il decreto ingiuntivo n. 206/2018 emesso dal Tribunale di Grosseto in data
18.03.2018, dichiarandolo provvisoriamente esecutivo;
b) Condanna Cooperativa “Solidarietà è Crescita” al pagamento nei confronti di
Amministrazione Separata Beni di Uso Civico delle spese di lite che si liquidano in €
5.077,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), da attribuirsi all'Avv. Luca Montemaggi, dichiaratosi antistatario;
c) Condanna Cooperativa “Solidarietà è Crescita” al pagamento nei confronti del
[...]
delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre Controparte_3
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 29.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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