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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 93/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA ex artt. 350 bis e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. nella causa civile nel giudizio di riassunzione di II Grado iscritta al n. r.g. 93/2024 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Parte_1 C.F._1
Cosi del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliato ( ) Email_1 ricorrente contro
c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente Controparte_1 C.F._2
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Davide Mensa e Cristiana Marchini i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ai rispettivi indirizzi pec e – Email_2 Email_3
pagina 1 di 10 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma al viale Regina Margherita, n.
42, giusta procura in calce alla memoria di costituzione resistente
Oggetto: liquidazione del compenso professionale.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.5.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l'Avv.
[...]
ha chiesto che venisse condannato: “… al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_1 del ricorrente, della somma emergente dagli atti di causa per i due giudizi ex lege 89/01 depositati presso la Corte perugina e per il giudizio di legittimità e, comunque, commisurata alla qualità e quantità dell'opera professionale svolta dall'avv. in favore del Parte_1 resistente, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. e del danno conseguente alla svalutazione monetaria, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese” .
Ha dedotto che: è stato officiato da al fine di proporre un giudizio Controparte_1
2 ex lege 89/01 sotteso ad un sinistro occorso in data 27.1.1995 in Roma;
il giudizio presupposto alla Legge Pinto è stato definito con sentenza della Corte di appello di
Roma n. 3965/10 depositata in data 5/10/10; il procedimento cognitivo è durato quasi 15 anni, sicché il difensore ha depositato per conto di un ricorso ex lege 89/01 CP_1 innanzi alla Corte di appello di Perugia rubricato al RG. 1661/11 e riunito al RG.
4653/10; in detto procedimento si è costituito il resistendo alla Controparte_2 domanda attorea e chiedendone la reiezione con vittoria delle spese di lite;
la Corte perugina ha accolto la domanda del ricorrente con decreto n. 1195/12 con il quale è stato riconosciuto a ed all'avv. Gina Tralicci l'importo di €. 4.250,00 Controparte_1 cadauno, oltre accessori;
detta pronuncia è stata riformata - in misura favorevole ad entrambi i ricorrenti - con sentenza del Supremo collegio n. 20627/14 depositata il
30.9.2014; ha redatto il modello di pagamento per la Legge Pinto e lo inoltrato alla
Cancelleria della Corte perugina la quale, con provvedimento del 21/12/23, ha bonificato al resistente l'importo di €. 4.913,11, che, pertanto incassando gli importi di cui al giudizio RG. 4653/10, riunito al RG. 1561/11 proposto da Gina Tralicci, il mandato conferito da al procuratore istante non sarebbe più sindacabile. Controparte_1
pagina 2 di 10 Ha aggiunto che: con le cure del procuratore ha azionato un Controparte_1 procedimento innanzi al G. di P. di Roma nei confronti di rubricato al RG. Persona_1
64038/00; detto giudizio è stato definito con sentenza n. n. 52292/12 G.P. Roma;
poiché il procedimento cognitivo è durato oltre 12 anni, il procuratore istante ha depositato per conto di un ricorso ex lege 89/01 innanzi alla Corte di appello di Perugia CP_1 rubricato al RG. 6544/12; in detto procedimento si è costituito il Controparte_2
resistendo alla domanda attorea e chiedendone la reiezione con vittoria delle
[...] spese di lite;
la Corte perugina ha accolto la domanda del ricorrente con decreto n.
3058/17 con il quale è stato riconosciuto a l'importo di €. 2.250,00 cadauno, CP_1 oltre accessori;
ha sottoscritto e redatto il modello di pagamento per la Legge Pinto ed ha inoltrato lo stesso alla Cancelleria della Corte perugina in data 5.4.2023, sicché a causa dell'inadempimento del resistente chiede il pagamento degli onorari afferenti all'attività professionale svolta con condanna di al pagamento degli Controparte_1 stessi.
Si è costituito il resistente eccependo, in via pregiudiziale, la violazione nel presente
3 procedimento dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del
Consumo”) che, alla lettera u) del medesimo articolo, ha sancito la competenza esclusiva ed inderogabile del foro del consumatore (Corte di appello di Roma essendo la sua residenza all'atto di introduzione del giudizio ubicata in Roma, via Anglona), da ritenere prevalente anche rispetto a quello disciplinato dalla normativa speciale di cui all'art. 14, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, norma regolatrice dei procedimento ad oggetto le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, nel caso in cui il cliente agisca, come nella specie, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta, in conformità alla definizione posta dall'art. 3 del Codice del consumo.
Nel merito, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione dei crediti professionali richiesti dall'avv. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2956 n. 2) c.c. in Parte_1 combinato disposto con l'art. 2957, co. 2, c.c. a decorrere dall'espletamento dell'incarico dovendo considerarsi il contratto di prestazione d'opera intellettuale unico benché il suo compimento si sia articolato in una pluralità di prestazioni. Ha precisato che: 1) i compensi richiesti, non predeterminati nel loro ammontare, sono stati parametrati alla pagina 3 di 10 “somma emergente dagli atti di causa” così facendo esplicito riferimento alla sola attività svolta processualmente;
2) le cause per cui il ricorrente ha prestato il proprio patrocinio
(n.r.g. 4653/2010 e n.r.g. 6544/2012) si sono esaurite con la pubblicazione dei decreti emessi dalla Corte (rispettivamente il decreto n. 1195/2012 per il procedimento n.r.g.
4653/2010, pubblicato il 30.08.2012, ed il decreto n. 6465/2017 per il procedimento n.r.g.
6544/2012, pubblicato il 14.11.2017); 3) anche l'attività svolta innanzi alla Corte di cassazione, si è conclusa con la sentenza n. 20627/2014, pubblicata, a definizione del procedimento n.r.g. 4476/2023, in data 30.9.2014, sicché il predetto termine prescrizionale sarebbe, per tutti i giudizi, spirato e che, conseguentemente, nulla era dovuta al ricorrente;
non ha mai avuto contezza dell'emissione dei decreti da parte della Corte di appello di Perugia con cui sono stati definiti i ricorsi Legge Pinto de quibus
e che, quindi, non era assolutamente a conoscenza del riconoscimento, in suo favore, del conseguente indennizzo sebbene nel corso degli anni avesse istato il proprio legale, ovvero i colleghi allo stesso affiancatisi nella difesa a seguito della temporanea sospensione dall'Avv. dall'esercizio della professione forense;
soltanto in Parte_1
4 occasione dell'invio al cliente (marzo 2023) del modello di pagamento delle somme liquidate ex Legge Pinto, l'Avv. trasmetteva per la prima volta copia dei Parte_1 decreti emessi dalla Corte a distanza di ben dieci anni rispetto all'emissione del decreto n. 1195/2012 (che ha definito il procedimento n.r.g. 4653/2010) e di oltre sei anni dall'emissione del decreto n. 6465/2017 (che ha concluso il procedimento n.r.g.
6544/2012) e solo in seguito ad espressa richiesta in tale senso formulata, sempre via pec, in riscontro a precedente messaggio del 10.1.2023, trasmesso dalla casella pec del ricorrente ed a firma della sua collega e consorte, Avv. Gina Tralicci.
Ha aggiunto che: avrebbe avuto il diritto di conoscere a tempo debito l'esito dei giudizi de quibus ma, soprattutto, a ricevere i moduli di pagamento non appena possibile (dunque in prossimità della pubblicazione dei decreti) al fine di ottenere la relativa corresponsione del danno liquidato in suo favore ad oggi solo parzialmente ricevuta (solo per il procedimento n.r.g. 4653/2010 mentre nulla per l'altro procedimento n.r.g. 6544/2012), nonostante avesse trasmesso per entrambe le anzidette pronunce (con missiva pec del 28.3.2023), i moduli compilati;
non sarebbe possibile qualificare l'invio dei moduli quale “ultima prestazione” resa dal professionista in favore pagina 4 di 10 del proprio cliente - assistito, di cui al richiamato art. 2957, comma 2, c.c., in quanto, non solo il mandato si deve intendere esaurito al momento della pubblicazione della sentenza od, in genere, del provvedimento che definisce il giudizio ma anche perché tale ulteriore prestazione doveva essere posta in essere già dieci/sei anni prima.
Nel merito ha sostenuto l'illegittimità dei compensi richiesti dal ricorrente perché: non avrebbe quantificato i propri compensi, con totale indeterminatezza della spiegata domanda, e, in ogni caso, lo stesso, nei giudizi per i quali ha prestato la propria assistenza in favore di non solo si è dichiarato antistatario ma le relative CP_1 spese legali, liquidate nelle richiamate pronunce, sono state integralmente distratte in suo favore;
il procedimento per equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo - di cui alla legge n. 89/2001 - deve essere considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa con la conseguenza che, nello stesso, troverebbero applicazione i compensi tabellari allegati alla normativa ministeriale di riferimento con riduzione massima prevista dalla normativa sui compensi legali, in
5 virtù della speciale semplicità dell'affare; con le precedenti decisioni, già passate in giudicato, sia la Corte di appello sia la Corte di cassazione hanno disatteso le note spese allegate dal difensore in luogo di una liquidazione parametrata sull'effettiva entità del risarcimento del danno liquidato in favore dell'odierno resistente a titolo di “equo compenso” applicando, per lo più, le diminuzioni consentite ex lege stante la particolare semplicità dell'affare trattato;
le note spese ex adverso allegate non solo richiamerebbero parametri di liquidazione (giudiziale) del compenso inapplicabili ratione temporis, ovvero il d.m. n. 147/2022 in luogo del d.m. n. 140/2012 e/o del d.m. n. 55/2014, ma risulterebbe errato anche il valore della causa, su cui le note sono state sviluppate;
l'incertezza del petitum sarebbe resa più manifesta dalla mancanza di corrispondenza tra quanto emergente tra le note spese ed il valore della controversia dichiarato in ricorso ai fini del contributo unificato;
per nessuno dei procedimenti de quibus gli sarebbe stato sottoposto un preventivo afferente agli eventuali onorari, né mai quantificato e/o richiesto successivamente alla conclusione dei procedimenti alcunché a titolo di compensi;
sarebbe evidente che gli accordi in merito al compenso tra avvocato ed assistito fossero regolati nel senso che il primo, mediante la dichiarazione di pagina 5 di 10 antistatarietà e la successiva distrazione in suo favore delle spese legali, li avrebbe percepiti unicamente dalla parte soccombente;
all'indomani della recezione della comunicazione pec con la quale gli sono stati trasmessi i modelli di pagamento che l'Avv. avrebbe dovuto successivamente inoltrare telematicamente, ha richiesto Parte_1 allo stesso di quantificare quanto avrebbe dovuto corrispondere a titolo di compensi e spese vive, che, tutt'al più, dovrebbero unicamente riguardare, con intento conciliativo
(nulla di più) che tale ultima attività di trasmissione, aspetto, questo, che, evidenzierebbe la correttezza, la buona fede e la disponibilità del resistente da tenere in considerazione nella decisione sulle spese di lite.
Ha rimarcato che: non è dato sapere se abbia, o meno, agito nei confronti Parte_1 della parte soccombente, ovvero il , per il recupero delle spese Controparte_2 allo stesso distratte, sebbene il suo lungo silenzio farebbe intendere che lo stesso sia stato ampiamente soddisfatto in tal senso, circostanza, questa, non trascurabile posto il fatto che non solo la legittimazione dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, in assenza di un accordo scritto, sussiste unicamente per la parte di credito professionale
6 che eccede la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma al cliente è sempre riconosciuto il diritto di revoca della distrazione ex art. 93 c.p.c., mentre, al contrario ove il ricorrente non abbia già percepito la liquidazione delle spese, quale difensore antistatario - distrattario, la quantificazione dei compensi dovrebbe tenere conto: a) di quanto liquidato nei citati giudizi in favore dell'odierno ricorrente;
b) dei parametri fissati dai d.m. n. 120/2012 e/o d.m. n. 55/2014, avendo in considerazione, quale valore della causa, le somme effettivamente liquidate a titolo di indennizzo in favore del cliente ed in particolare nel rispetto della disposizione dell'art. 4, comma 1 di tale secondo decreto;
c) del fatto che le richiamate statuizioni sono tutte passate in giudicato e che su una di esse, si è già espressa la
Suprema corte, che con la sentenza n. 20627/2014 ha rideterminato la congrua liquidazione del compenso;
d) della circostanza che proprio nel procedimento n.r.g.
4653/2010 della Corte di appello di Perugia, il decreto di liquidazione n. 1195/2012
(riformato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 20627/2014) l'assistenza è stata resa anche in favore dell'Avv. Gina Tralicci, sicché la rideterminazione dovrebbe essere svolta tenendo conto delle parametri di quantificazione del compenso nei casi di pagina 6 di 10 assistenza resa in favore di più persone con medesima posizione processuale;
e) dell'ulteriore circostanza che quanto evidenziato alla lett. d) dovrebbe valere anche con riferimento ai compensi afferenti al giudizio n.r.g. 4476/2013 della Corte di cassazione
(definito con sentenza n. 20627/2014), per il quale il patrocinio dell'Avv. è stato Parte_1 prestato anche in favore dell'Avv. Gina Tralicci;
il diritto a richiedere la revoca del provvedimento di distrazione, recuperando dal soccombente le spese (o parte CP_2 di loro) legali, potrebbe essere concretamente compresso dall'imminenza della prescrizione della relativa azione, determinato dal silenzio del ricorrente.
Con le note del 30.10.2024 il resistente ha rinunciato all'eccezione - pregiudiziale e di rito - di incompetenza della Corte in epigrafe, al fine di perseguire i principi di economia e correttezza processuale, insistendo, in ogni caso, per l'accoglimento delle altre domande, inclusa quella preliminare di prescrizione.
La causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025.
Si osserva che avendo introdotto la domanda di pagamento dei Parte_1
7 compensi professionali con il procedimento di cui agli art. 281 decies c.p.c.,
l'individuazione del Giudice competente andrebbe fatta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n.
150/2011 che, enunciando un criterio di competenza funzionale, lo individua nell'Ufficio giudiziario presso il quale l'avvocato abbia prestato la propria opera. Tuttavia, la Corte di cassazione, quando si è occupata della radicazione della competenza per territorio nelle controversie tra l'avvocato - professionista ed il cliente - consumatore, quale la fattispecie in esame (fin da Cass. ord. n. 12685 del 2011) ha ritenuto la prevalenza del foro del consumatore ossia del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente. In particolare, ha statuito che il rapporto tra l'art.14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. ord. n.
8406 del 15.3.2022; v. anche Cass. SSUU 2018/4485 e Cass. ord. n. 5703 del 12.3.2014).
pagina 7 di 10 Di recente anche Cass. 13 luglio 2023, n. 20153 ha ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude, quindi, la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c. (conformi: Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass.
2023/34469; Cass. n. 3160/2021; Cass. n. 21989/2021; Cass. n. 1951/2018).
La norma in tema di foro del consumatore individua, quindi, una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, e nella contumacia del convenuto, nel cui interesse è prevista, e in difetto di clausole che contengano accordi derogatori, il rilievo è rimesso alle verifiche preliminari dell'organo giudiziario adito (cfr. Cass. 12981/2020; Cass.
5933/2012). Nel caso di specie invece convenuto si è costituito e dopo aver eccepito in comparsa l'incompetenza funzionale della Corte di appello di Perugia in favore della
Corte di appello di Roma, competente in ragione del luogo ove è residente, vi ha rinunciato con le note del 30.10.2024 dimostrando così di voler derogare al foro previsto nel suo esclusivo interesse di consumatore. La Corte di ciò non può che prendere atto.
8 Nel merito deve esaminarsi in via preliminare l'eccezione di prescrizione sulla quale insiste il convenuto.
L'art. 2956 n. 2 c.c. prevede che il credito dei professionisti per il compenso dell'opera prestata si prescrive in tre anni. L'art. 2957, 2° comma, c.c. prevede che la prescrizione presuntiva per le competenze degli avvocati decorre alla decisione della lite, salvo che per gli affari non terminati, per i quali decorre dall'ultima prestazione.
Ora, nella fattispecie che ci occupa va esclusa l'unitarietà dell'incarico con riferimento alle successive iniziative svolte dall'avv. finalizzate al recupero del Parte_1 credito di ovvero la redazione dei modelli di pagamento delle Controparte_1 somme liquidate ex Legge Pinto, l'inoltro al cliente degli stessi per la loro sottoscrizione e il successivo inserimento telematico per ottenere dalla Corte di appello i bonifici in favore del cliente. Infatti, l'art. 2957 c.c. nel prevedere la decorrenza automatica del termine triennale di prescrizione dalla conclusione della prestazione, intende riferirsi, nell'ambito di competenze dovute agli avvocati, all'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento era stato conferito l'incarico (ovvero la tipica attività relativa al rapporto processuale), che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo pagina 8 di 10 (cfr. Cass. 30.6.2015 n. 13401; Cass.
8.10.2001 n. 12326), nel nostro caso con la pubblicazione dei decreti emessi da questa Corte di appello (rispettivamente il decreto n. 1195/2012 per il procedimento n.r.g. 4653/2010, pubblicato il 30.08.2012, ed il decreto n. 6465/2017 per il procedimento n.r.g. 6544/2012, pubblicato il 14.11.2017), e per l'attività svolta dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza n. 20627/2014, pubblicata, a definizione del procedimento n.r.g. 4476/2023, in data 30.9.2014.
Poiché da quelle date deve presumersi l'esigibilità immediata del corrispettivo (fra le tante: Cass. 26.3.2009, n. 7378), le successive iniziative intraprese dall'Avv. , Parte_1 pur se connesse alle decisioni definitive, quali l'inoltro dei modelli finalizzati a rendere effettivo il diritto riconosciuto (avvenuto rispettivamente 11 anni, 9 anni e 6 anni dopo l'emissione dei provvedimenti definitivi), mediante i bonifici al cliente, costituiscono prestazione di nuova attività, autonoma, assoggettata ad autonomo termine di prescrizione (cfr. Cass. ord.
2.9.2019 n. 21943; v. anche Cass. ord. 21.2.2020 n. 4595; Cass.
24.8.2023 n. 25197).
Ne deriva che i diritti ai compensi dell'Avv. , avvocato dichiaratosi Parte_1
9 antistatario in tutti i giudizi ex legge Pinto, sono prescritti ad eccezione delle attività di redazione di inoltro dei cennati modelli per via telematica per i quali non è stato chiesto alcun compenso professionale con la domanda introduttiva di questo giudizio e neanche con le notule allegate alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
Le domande vanno dunque rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento per il valore della controversia (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00), di cui al d.m. n.55/2014, e d.m. n. 37/2018, come integrato dal d.m. n.147/2022, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale medi, detratta la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle plurime questioni giuridiche trattate, al valore della causa, nonché al risultato conseguito e con riduzione del 20% in ragione della natura e semplicità dell'affare.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
pagina 9 di 10 rigetta la domanda;
condanna a rifondere a le spese del giudizio, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 3.172,80 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Perugia, 28.5.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
10
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA ex artt. 350 bis e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. nella causa civile nel giudizio di riassunzione di II Grado iscritta al n. r.g. 93/2024 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Parte_1 C.F._1
Cosi del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliato ( ) Email_1 ricorrente contro
c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente Controparte_1 C.F._2
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Davide Mensa e Cristiana Marchini i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ai rispettivi indirizzi pec e – Email_2 Email_3
pagina 1 di 10 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma al viale Regina Margherita, n.
42, giusta procura in calce alla memoria di costituzione resistente
Oggetto: liquidazione del compenso professionale.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.5.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l'Avv.
[...]
ha chiesto che venisse condannato: “… al pagamento, in favore Parte_1 Controparte_1 del ricorrente, della somma emergente dagli atti di causa per i due giudizi ex lege 89/01 depositati presso la Corte perugina e per il giudizio di legittimità e, comunque, commisurata alla qualità e quantità dell'opera professionale svolta dall'avv. in favore del Parte_1 resistente, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. e del danno conseguente alla svalutazione monetaria, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese” .
Ha dedotto che: è stato officiato da al fine di proporre un giudizio Controparte_1
2 ex lege 89/01 sotteso ad un sinistro occorso in data 27.1.1995 in Roma;
il giudizio presupposto alla Legge Pinto è stato definito con sentenza della Corte di appello di
Roma n. 3965/10 depositata in data 5/10/10; il procedimento cognitivo è durato quasi 15 anni, sicché il difensore ha depositato per conto di un ricorso ex lege 89/01 CP_1 innanzi alla Corte di appello di Perugia rubricato al RG. 1661/11 e riunito al RG.
4653/10; in detto procedimento si è costituito il resistendo alla Controparte_2 domanda attorea e chiedendone la reiezione con vittoria delle spese di lite;
la Corte perugina ha accolto la domanda del ricorrente con decreto n. 1195/12 con il quale è stato riconosciuto a ed all'avv. Gina Tralicci l'importo di €. 4.250,00 Controparte_1 cadauno, oltre accessori;
detta pronuncia è stata riformata - in misura favorevole ad entrambi i ricorrenti - con sentenza del Supremo collegio n. 20627/14 depositata il
30.9.2014; ha redatto il modello di pagamento per la Legge Pinto e lo inoltrato alla
Cancelleria della Corte perugina la quale, con provvedimento del 21/12/23, ha bonificato al resistente l'importo di €. 4.913,11, che, pertanto incassando gli importi di cui al giudizio RG. 4653/10, riunito al RG. 1561/11 proposto da Gina Tralicci, il mandato conferito da al procuratore istante non sarebbe più sindacabile. Controparte_1
pagina 2 di 10 Ha aggiunto che: con le cure del procuratore ha azionato un Controparte_1 procedimento innanzi al G. di P. di Roma nei confronti di rubricato al RG. Persona_1
64038/00; detto giudizio è stato definito con sentenza n. n. 52292/12 G.P. Roma;
poiché il procedimento cognitivo è durato oltre 12 anni, il procuratore istante ha depositato per conto di un ricorso ex lege 89/01 innanzi alla Corte di appello di Perugia CP_1 rubricato al RG. 6544/12; in detto procedimento si è costituito il Controparte_2
resistendo alla domanda attorea e chiedendone la reiezione con vittoria delle
[...] spese di lite;
la Corte perugina ha accolto la domanda del ricorrente con decreto n.
3058/17 con il quale è stato riconosciuto a l'importo di €. 2.250,00 cadauno, CP_1 oltre accessori;
ha sottoscritto e redatto il modello di pagamento per la Legge Pinto ed ha inoltrato lo stesso alla Cancelleria della Corte perugina in data 5.4.2023, sicché a causa dell'inadempimento del resistente chiede il pagamento degli onorari afferenti all'attività professionale svolta con condanna di al pagamento degli Controparte_1 stessi.
Si è costituito il resistente eccependo, in via pregiudiziale, la violazione nel presente
3 procedimento dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del
Consumo”) che, alla lettera u) del medesimo articolo, ha sancito la competenza esclusiva ed inderogabile del foro del consumatore (Corte di appello di Roma essendo la sua residenza all'atto di introduzione del giudizio ubicata in Roma, via Anglona), da ritenere prevalente anche rispetto a quello disciplinato dalla normativa speciale di cui all'art. 14, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, norma regolatrice dei procedimento ad oggetto le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, nel caso in cui il cliente agisca, come nella specie, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta, in conformità alla definizione posta dall'art. 3 del Codice del consumo.
Nel merito, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione dei crediti professionali richiesti dall'avv. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2956 n. 2) c.c. in Parte_1 combinato disposto con l'art. 2957, co. 2, c.c. a decorrere dall'espletamento dell'incarico dovendo considerarsi il contratto di prestazione d'opera intellettuale unico benché il suo compimento si sia articolato in una pluralità di prestazioni. Ha precisato che: 1) i compensi richiesti, non predeterminati nel loro ammontare, sono stati parametrati alla pagina 3 di 10 “somma emergente dagli atti di causa” così facendo esplicito riferimento alla sola attività svolta processualmente;
2) le cause per cui il ricorrente ha prestato il proprio patrocinio
(n.r.g. 4653/2010 e n.r.g. 6544/2012) si sono esaurite con la pubblicazione dei decreti emessi dalla Corte (rispettivamente il decreto n. 1195/2012 per il procedimento n.r.g.
4653/2010, pubblicato il 30.08.2012, ed il decreto n. 6465/2017 per il procedimento n.r.g.
6544/2012, pubblicato il 14.11.2017); 3) anche l'attività svolta innanzi alla Corte di cassazione, si è conclusa con la sentenza n. 20627/2014, pubblicata, a definizione del procedimento n.r.g. 4476/2023, in data 30.9.2014, sicché il predetto termine prescrizionale sarebbe, per tutti i giudizi, spirato e che, conseguentemente, nulla era dovuta al ricorrente;
non ha mai avuto contezza dell'emissione dei decreti da parte della Corte di appello di Perugia con cui sono stati definiti i ricorsi Legge Pinto de quibus
e che, quindi, non era assolutamente a conoscenza del riconoscimento, in suo favore, del conseguente indennizzo sebbene nel corso degli anni avesse istato il proprio legale, ovvero i colleghi allo stesso affiancatisi nella difesa a seguito della temporanea sospensione dall'Avv. dall'esercizio della professione forense;
soltanto in Parte_1
4 occasione dell'invio al cliente (marzo 2023) del modello di pagamento delle somme liquidate ex Legge Pinto, l'Avv. trasmetteva per la prima volta copia dei Parte_1 decreti emessi dalla Corte a distanza di ben dieci anni rispetto all'emissione del decreto n. 1195/2012 (che ha definito il procedimento n.r.g. 4653/2010) e di oltre sei anni dall'emissione del decreto n. 6465/2017 (che ha concluso il procedimento n.r.g.
6544/2012) e solo in seguito ad espressa richiesta in tale senso formulata, sempre via pec, in riscontro a precedente messaggio del 10.1.2023, trasmesso dalla casella pec del ricorrente ed a firma della sua collega e consorte, Avv. Gina Tralicci.
Ha aggiunto che: avrebbe avuto il diritto di conoscere a tempo debito l'esito dei giudizi de quibus ma, soprattutto, a ricevere i moduli di pagamento non appena possibile (dunque in prossimità della pubblicazione dei decreti) al fine di ottenere la relativa corresponsione del danno liquidato in suo favore ad oggi solo parzialmente ricevuta (solo per il procedimento n.r.g. 4653/2010 mentre nulla per l'altro procedimento n.r.g. 6544/2012), nonostante avesse trasmesso per entrambe le anzidette pronunce (con missiva pec del 28.3.2023), i moduli compilati;
non sarebbe possibile qualificare l'invio dei moduli quale “ultima prestazione” resa dal professionista in favore pagina 4 di 10 del proprio cliente - assistito, di cui al richiamato art. 2957, comma 2, c.c., in quanto, non solo il mandato si deve intendere esaurito al momento della pubblicazione della sentenza od, in genere, del provvedimento che definisce il giudizio ma anche perché tale ulteriore prestazione doveva essere posta in essere già dieci/sei anni prima.
Nel merito ha sostenuto l'illegittimità dei compensi richiesti dal ricorrente perché: non avrebbe quantificato i propri compensi, con totale indeterminatezza della spiegata domanda, e, in ogni caso, lo stesso, nei giudizi per i quali ha prestato la propria assistenza in favore di non solo si è dichiarato antistatario ma le relative CP_1 spese legali, liquidate nelle richiamate pronunce, sono state integralmente distratte in suo favore;
il procedimento per equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo - di cui alla legge n. 89/2001 - deve essere considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa con la conseguenza che, nello stesso, troverebbero applicazione i compensi tabellari allegati alla normativa ministeriale di riferimento con riduzione massima prevista dalla normativa sui compensi legali, in
5 virtù della speciale semplicità dell'affare; con le precedenti decisioni, già passate in giudicato, sia la Corte di appello sia la Corte di cassazione hanno disatteso le note spese allegate dal difensore in luogo di una liquidazione parametrata sull'effettiva entità del risarcimento del danno liquidato in favore dell'odierno resistente a titolo di “equo compenso” applicando, per lo più, le diminuzioni consentite ex lege stante la particolare semplicità dell'affare trattato;
le note spese ex adverso allegate non solo richiamerebbero parametri di liquidazione (giudiziale) del compenso inapplicabili ratione temporis, ovvero il d.m. n. 147/2022 in luogo del d.m. n. 140/2012 e/o del d.m. n. 55/2014, ma risulterebbe errato anche il valore della causa, su cui le note sono state sviluppate;
l'incertezza del petitum sarebbe resa più manifesta dalla mancanza di corrispondenza tra quanto emergente tra le note spese ed il valore della controversia dichiarato in ricorso ai fini del contributo unificato;
per nessuno dei procedimenti de quibus gli sarebbe stato sottoposto un preventivo afferente agli eventuali onorari, né mai quantificato e/o richiesto successivamente alla conclusione dei procedimenti alcunché a titolo di compensi;
sarebbe evidente che gli accordi in merito al compenso tra avvocato ed assistito fossero regolati nel senso che il primo, mediante la dichiarazione di pagina 5 di 10 antistatarietà e la successiva distrazione in suo favore delle spese legali, li avrebbe percepiti unicamente dalla parte soccombente;
all'indomani della recezione della comunicazione pec con la quale gli sono stati trasmessi i modelli di pagamento che l'Avv. avrebbe dovuto successivamente inoltrare telematicamente, ha richiesto Parte_1 allo stesso di quantificare quanto avrebbe dovuto corrispondere a titolo di compensi e spese vive, che, tutt'al più, dovrebbero unicamente riguardare, con intento conciliativo
(nulla di più) che tale ultima attività di trasmissione, aspetto, questo, che, evidenzierebbe la correttezza, la buona fede e la disponibilità del resistente da tenere in considerazione nella decisione sulle spese di lite.
Ha rimarcato che: non è dato sapere se abbia, o meno, agito nei confronti Parte_1 della parte soccombente, ovvero il , per il recupero delle spese Controparte_2 allo stesso distratte, sebbene il suo lungo silenzio farebbe intendere che lo stesso sia stato ampiamente soddisfatto in tal senso, circostanza, questa, non trascurabile posto il fatto che non solo la legittimazione dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, in assenza di un accordo scritto, sussiste unicamente per la parte di credito professionale
6 che eccede la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma al cliente è sempre riconosciuto il diritto di revoca della distrazione ex art. 93 c.p.c., mentre, al contrario ove il ricorrente non abbia già percepito la liquidazione delle spese, quale difensore antistatario - distrattario, la quantificazione dei compensi dovrebbe tenere conto: a) di quanto liquidato nei citati giudizi in favore dell'odierno ricorrente;
b) dei parametri fissati dai d.m. n. 120/2012 e/o d.m. n. 55/2014, avendo in considerazione, quale valore della causa, le somme effettivamente liquidate a titolo di indennizzo in favore del cliente ed in particolare nel rispetto della disposizione dell'art. 4, comma 1 di tale secondo decreto;
c) del fatto che le richiamate statuizioni sono tutte passate in giudicato e che su una di esse, si è già espressa la
Suprema corte, che con la sentenza n. 20627/2014 ha rideterminato la congrua liquidazione del compenso;
d) della circostanza che proprio nel procedimento n.r.g.
4653/2010 della Corte di appello di Perugia, il decreto di liquidazione n. 1195/2012
(riformato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 20627/2014) l'assistenza è stata resa anche in favore dell'Avv. Gina Tralicci, sicché la rideterminazione dovrebbe essere svolta tenendo conto delle parametri di quantificazione del compenso nei casi di pagina 6 di 10 assistenza resa in favore di più persone con medesima posizione processuale;
e) dell'ulteriore circostanza che quanto evidenziato alla lett. d) dovrebbe valere anche con riferimento ai compensi afferenti al giudizio n.r.g. 4476/2013 della Corte di cassazione
(definito con sentenza n. 20627/2014), per il quale il patrocinio dell'Avv. è stato Parte_1 prestato anche in favore dell'Avv. Gina Tralicci;
il diritto a richiedere la revoca del provvedimento di distrazione, recuperando dal soccombente le spese (o parte CP_2 di loro) legali, potrebbe essere concretamente compresso dall'imminenza della prescrizione della relativa azione, determinato dal silenzio del ricorrente.
Con le note del 30.10.2024 il resistente ha rinunciato all'eccezione - pregiudiziale e di rito - di incompetenza della Corte in epigrafe, al fine di perseguire i principi di economia e correttezza processuale, insistendo, in ogni caso, per l'accoglimento delle altre domande, inclusa quella preliminare di prescrizione.
La causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025.
Si osserva che avendo introdotto la domanda di pagamento dei Parte_1
7 compensi professionali con il procedimento di cui agli art. 281 decies c.p.c.,
l'individuazione del Giudice competente andrebbe fatta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n.
150/2011 che, enunciando un criterio di competenza funzionale, lo individua nell'Ufficio giudiziario presso il quale l'avvocato abbia prestato la propria opera. Tuttavia, la Corte di cassazione, quando si è occupata della radicazione della competenza per territorio nelle controversie tra l'avvocato - professionista ed il cliente - consumatore, quale la fattispecie in esame (fin da Cass. ord. n. 12685 del 2011) ha ritenuto la prevalenza del foro del consumatore ossia del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente. In particolare, ha statuito che il rapporto tra l'art.14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. ord. n.
8406 del 15.3.2022; v. anche Cass. SSUU 2018/4485 e Cass. ord. n. 5703 del 12.3.2014).
pagina 7 di 10 Di recente anche Cass. 13 luglio 2023, n. 20153 ha ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude, quindi, la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c. (conformi: Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass.
2023/34469; Cass. n. 3160/2021; Cass. n. 21989/2021; Cass. n. 1951/2018).
La norma in tema di foro del consumatore individua, quindi, una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, e nella contumacia del convenuto, nel cui interesse è prevista, e in difetto di clausole che contengano accordi derogatori, il rilievo è rimesso alle verifiche preliminari dell'organo giudiziario adito (cfr. Cass. 12981/2020; Cass.
5933/2012). Nel caso di specie invece convenuto si è costituito e dopo aver eccepito in comparsa l'incompetenza funzionale della Corte di appello di Perugia in favore della
Corte di appello di Roma, competente in ragione del luogo ove è residente, vi ha rinunciato con le note del 30.10.2024 dimostrando così di voler derogare al foro previsto nel suo esclusivo interesse di consumatore. La Corte di ciò non può che prendere atto.
8 Nel merito deve esaminarsi in via preliminare l'eccezione di prescrizione sulla quale insiste il convenuto.
L'art. 2956 n. 2 c.c. prevede che il credito dei professionisti per il compenso dell'opera prestata si prescrive in tre anni. L'art. 2957, 2° comma, c.c. prevede che la prescrizione presuntiva per le competenze degli avvocati decorre alla decisione della lite, salvo che per gli affari non terminati, per i quali decorre dall'ultima prestazione.
Ora, nella fattispecie che ci occupa va esclusa l'unitarietà dell'incarico con riferimento alle successive iniziative svolte dall'avv. finalizzate al recupero del Parte_1 credito di ovvero la redazione dei modelli di pagamento delle Controparte_1 somme liquidate ex Legge Pinto, l'inoltro al cliente degli stessi per la loro sottoscrizione e il successivo inserimento telematico per ottenere dalla Corte di appello i bonifici in favore del cliente. Infatti, l'art. 2957 c.c. nel prevedere la decorrenza automatica del termine triennale di prescrizione dalla conclusione della prestazione, intende riferirsi, nell'ambito di competenze dovute agli avvocati, all'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento era stato conferito l'incarico (ovvero la tipica attività relativa al rapporto processuale), che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo pagina 8 di 10 (cfr. Cass. 30.6.2015 n. 13401; Cass.
8.10.2001 n. 12326), nel nostro caso con la pubblicazione dei decreti emessi da questa Corte di appello (rispettivamente il decreto n. 1195/2012 per il procedimento n.r.g. 4653/2010, pubblicato il 30.08.2012, ed il decreto n. 6465/2017 per il procedimento n.r.g. 6544/2012, pubblicato il 14.11.2017), e per l'attività svolta dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza n. 20627/2014, pubblicata, a definizione del procedimento n.r.g. 4476/2023, in data 30.9.2014.
Poiché da quelle date deve presumersi l'esigibilità immediata del corrispettivo (fra le tante: Cass. 26.3.2009, n. 7378), le successive iniziative intraprese dall'Avv. , Parte_1 pur se connesse alle decisioni definitive, quali l'inoltro dei modelli finalizzati a rendere effettivo il diritto riconosciuto (avvenuto rispettivamente 11 anni, 9 anni e 6 anni dopo l'emissione dei provvedimenti definitivi), mediante i bonifici al cliente, costituiscono prestazione di nuova attività, autonoma, assoggettata ad autonomo termine di prescrizione (cfr. Cass. ord.
2.9.2019 n. 21943; v. anche Cass. ord. 21.2.2020 n. 4595; Cass.
24.8.2023 n. 25197).
Ne deriva che i diritti ai compensi dell'Avv. , avvocato dichiaratosi Parte_1
9 antistatario in tutti i giudizi ex legge Pinto, sono prescritti ad eccezione delle attività di redazione di inoltro dei cennati modelli per via telematica per i quali non è stato chiesto alcun compenso professionale con la domanda introduttiva di questo giudizio e neanche con le notule allegate alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
Le domande vanno dunque rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento per il valore della controversia (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00), di cui al d.m. n.55/2014, e d.m. n. 37/2018, come integrato dal d.m. n.147/2022, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale medi, detratta la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle plurime questioni giuridiche trattate, al valore della causa, nonché al risultato conseguito e con riduzione del 20% in ragione della natura e semplicità dell'affare.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
pagina 9 di 10 rigetta la domanda;
condanna a rifondere a le spese del giudizio, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 3.172,80 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Perugia, 28.5.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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